Raccomandata |
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Incarto n.
cr/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 settembre 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1952, da ultimo attivo in qualità di scalpellino indipendente, in data 12 gennaio 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 4/2-10).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 23), con progetto di decisione dell’11 giugno 2010 (doc. 39/1-3), poi confermato con decisione del 14 settembre 2010, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 41%) a decorrere dal 1° settembre 2009 (doc. A1).
1.2. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato ricorso al TCA, postulando “che venga riesaminata la situazione fisica in modo reale e non teorico” (doc. I).
Sostanzialmente l’assicurato ha contestato la valutazione dei medici del SAM a proposito di una sua presunta capacità lavorativa del 70% in attività adeguata, facendo presente che “la mia salute non mi permette più di fare e di presenziare sul lavoro continuamente come spiegato sia ai medici che al perito AI”.
Il ricorrente ha aggiunto di potere “fare ancora qualcosa solo perché sono indipendente e non devo rendere conto a nessuno se mi assento per andarmi a coricare per far passare i dolori. Se lavorassi per un’impresa non mi sarebbe possibile e non mi accetterebbero e mi lascerebbero subito a casa”.
A comprova delle sue affermazioni, l’assicurato ha prodotto uno scritto del dr. __________, il quale, dopo essersi dichiarato pienamente d’accordo con la valutazione peritale del dr__________ circa una incapacità lavorativa del 70% dell’interessato nella sua precedente attività di scalpellino, ha per contro sottolineato di non potere concordare con la valutazione peritale a proposito di una residua totale capacità lavorativa in attività adatte (doc. I).
1.3. L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.4. In data 19 novembre 2010 l’assicurato ha trasmesso al TCA un nuovo referto del dr. __________, a mente del quale la valutazione di una residua capacità lavorativa del 100% dell’interessato in attività adeguata stabilita dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM sarebbe frutto di un apprezzamento troppo ottimistico delle patologie dell’interessato, soprattutto a livello lombosacrale (doc. VI + B1/2).
1.5. Con osservazioni del 1° dicembre 2010, l’UAI - sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR in merito a quanto affermato dal dr. __________, che a suo parere non rappresenta altro che una differente valutazione della capacità lavorativa residua per lo stesso danno alla salute (doc. VIII/bis) – ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. VIII).
Il doc. VIII è stato trasmesso all’assicurato (doc. IX), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità o se al contrario, come da lui richiesto, egli ha diritto ad una rendita di invalidità superiore, dopo un nuovo apprezzamento medico della sua capacità lavorativa residua.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.4. Nella presente fattispecie l’UAI, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare affidata ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 24 novembre 2009, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a sinistra in nota spondilolistesi di L5 su S1 di grado II secondo Meyerding su spondilolisi, alterazioni degenerative plurisegmentali (osteocondrosi con spondilosi), colonna lombare piatta con scoliosi sinistroconvessa, decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (peso 109 kg, statura 166.5 cm); sindrome cervicospondilogena cronica intermittente in disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con scoliosi sinistroconvessa dorsale, protrazione del capo); periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra; probabile coxartrosi bilaterale”, mentre non ha riscontrato la presenza di diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. 23-26).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella misura dei ¾, a partire dal 1° settembre 2008, nella sua attività di scalpellino, a seguito dei limiti funzionali e di carico, ma abile al lavoro al 100%, con un rendimento del 100% sull’arco di una giornata normale di lavoro di 8-9 ore, sempre a partire dal 1° settembre 2008 (vale a dire dal momento in cui egli ha terminato definitivamente la sua attività di scalpellino), in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 23-28).
A tale proposito, lo specialista ha indicato che “l’assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all’altezza dei fianchi, mai oltre 25 kg fino all’altezza dei fianchi; l’assicurato può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L’assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato può assumere spesso la posizione seduta, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L’assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli” (doc. 23-28).
L’aspetto neurologico è invece stato valutato dal dr. __________specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 27 novembre 2009, ha posto le diagnosi di “claudicatio spinale su spondilolistesi L5-S1; meralgia parestetica a sinistra; dolori nevralgici probabilmente da neuroma cicatriziale cutaneo nella regione della scapola mediale destra; dolori alla spalla destra non di origine neurogena” (doc. 23-21).
Il dr. __________ ha indicato che “la claudicatio spinale provoca un’importante limitazione degli spostamenti a piedi del paziente limitati a tragitti di 100-200 metri. Inoltre anche la stazione eretta prolungata è limitata a periodi relativamente brevi di pochi minuti”. Lo specialista ha aggiunto che la sintomatologia è “sicuramente credibile, ben spiegata da quanto descritto agli esami radiologici e già confermata dal punto di vista neurochirurgico”.
Sulla base di queste considerazioni, lo specialista ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro in misura maggiore al 70% nell’attività di scalpellino indipendente e in qualunque altra attività che comporti la stazione eretta prolungata e spostamenti a piedi (doc. 23-22).
Il dr. __________ ha per contro considerato l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 30% in attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, vale a dire in “attività sedentarie o che comunque non necessitino di lunghi spostamenti a piedi né di stazione eretta prolungata” (doc. 23-22).
Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dal dr. D. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 1° dicembre 2009, ha indicato che l’assicurato non presenta alcuna diagnosi psichiatrica secondo il sistema di classificazione ICD10 ed è quindi da considerare, dal profilo psichiatrico, totalmente abile al lavoro (doc. 23-17).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 7 gennaio 2010, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a sinistra in nota spondilolistesi di L5 su S1 di grado II secondo Meyerding su spondilolisi, con claudicatio spinale, alterazioni degenerative plurisegmentali (osteocondrosi con spondilosi), colonna lombare piatta con scoliosi sinistro-convessa, decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità con BMI 40 kg/m2; sindrome cervicospondilogena cronica intermittente in disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con scoliosi sinistro-convessa dorsale, protrazione del capo); periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra; probabile coxartrosi bilaterale” (doc. 23-8), mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “meralgia parestetica sinistra; dolori nevralgici probabilmente da neuroma cicatriziale cutaneo nella regione della scapola mediale destra; nota cecità all’occhio sinistro dal 1976; ipertensione arteriosa in trattamento; tabagismo cronico” (doc. 23-9).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 75% nell’attività lavorativa abituale di scalpellino (doc. 23-12), ma abile al lavoro al 70%, da intendersi come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata di lavoro, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, a partire dal mese di settembre 2008 (doc. 23-13).
Nel rapporto medico del 18 gennaio 2010, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" scalpellino destrimane indipendente
in attività adeguate ergonomicamente vi è una riduzione del rendimento lavorativo del 30% sull’intera giornata lavorativa per aumento del tempo di esecuzione in attività manuale e per necessità di cambiamenti di posizione ripetitivi anche se il carico è adeguato
miglioramenti clinici tali da permettere il ripristino ulteriore delle esigibilità lavorative non sono da aspettarsi anche se venissero considerati atteggiamenti neurochirurgici appropriati lombari tenuto conto della comorbidità presente
revisione dal lato medico solo sul lungo periodo.” (Doc. 24-2)
In sede di osservazioni contro il progetto di decisione dell’11 giugno 2010 con la quale l’amministrazione gli riconosceva il diritto ad un quarto di rendita, l’assicurato ha trasmesso all’UAI un referto del 22 giugno 2010 del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, del seguente tenore:
" Mi riferisco in particolare alla perizia del SAM (07.01.2010) concernente il paziente a margine che seguo dal dicembre 1997.
Come risulta anche dalla perizia del dr. __________, il signor RI 1 soffre di una problematica organica indiscutibile a livello lombare, che aveva motivato anche una valutazione neurochirurgica dal dr. __________, che per finire aveva consigliato un intervento stabilizzante per la spondilolistesi L5/S1. A questo riguardo il paziente ha continuato a presentare in questi ultimi anni un decorso fluttuante con sindromi lombo vertebrali recidivanti, alternati a dei periodi di relativa calma, con talvolta delle sciatalgie a sinistra di carattere S1 (vedi anche riflesso achilleo sinistro diminuito in occasione della visita del dr. __________ nel dicembre 2008). Va inoltre chiaramente detto che questa sintomatologia non è costante, che il paziente ha sempre ben risposto alle varie terapie, per cui in questi ultimi anni ha potuto inserire dei periodi di attività lavorativa anche se non completa.
Oltre alla sindrome lombovertebrale presenta inoltre una limitazione del perimetro di marcia con una claudicatio, anch’essa da riferire alla patologia lombosacrale, evidentemente non risolta, per cui i problemi appena segnalati dal paziente non potranno avere, con ogni probabilità, un’evoluzione spontaneamente favorevole. A ciò si sono aggiunti i noti problemi alla spalla destra.
Per quanto riguarda la sua attività lavorativa di scalpellino in Valle, mi trovo concordante con la valutazione del collega dr. __________ di ritenerlo inabile nella misura del 75%. In pratica il paziente può effettivamente effettuare un lavoro al 50%, limitandosi a lavori leggeri, anche se non è possibile garantire una continuità e una regolarità di questa attività lavorativa nel tempo, come a testimonianza del decorso negli ultimi anni.
Mi trovo per contro discordante con la valutazione del dr. __________ che ritiene il sig. RI 1 abile al lavoro al 100% in un’attività lavorativa adeguata leggera. In effetti la patologia lombosacrale non permette al paziente delle posture statiche, sia in posizione seduta che eretta. Non vedo inoltre come in paziente possa, quale salariato, garantire un rendimento del 100% sull’arco di una giornata di lavoro piena. Inoltre anche le frequenti esacerbazioni algiche acute del paziente sarebbero da in effetti limitanti per una regolare attività lavorativa da salariato. Complessivamente, in via del tutto teorica, da parte mia ritengo che il sig. RI 1 possa essere giudicato abile al lavoro in misura del 50% e non oltre anche per un’attività lavorativa leggera, variata e generica.” (Doc. 41-2)
Al riguardo, nelle sue annotazioni mediche del 20 luglio 2010, il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Dopo il SAM bidisciplinare (reuma e psi) veniva considerata una limitazione per lentezza nell’esecuzione ed impaccio locomotorio… del 30% anche per attività adeguate e ciò portava a CGR da parte del OP e all’attuale progetto di decisione.
Audizione da parte del reumatologo curante con osservazioni pertinenti ma che non portano nuovi dati/osservazioni obiettive tali da permettere un cambiamento delle limitazioni esposte al SAM neutrale effettuato.
Ricordo che si tratta di osservazioni da parte del medico curante reumatologo che attesta ovviamente una valutazione pro paziente e differente da quella neutrale del SAM.
In definitiva queste osservazioni non permettono un cambiamento delle limitazioni esposte al SAM neutrale effettuato.” (Doc. 43-1)
2.5. In corso di causa, l’assicurato ha contestato la decisione impugnata con la quale l’UAI gli ha attribuito un quarto di rendita di invalidità, trasmettendo al TCA il seguente referto, datato 16 novembre 2010, con il quale il dr. __________ si è così espresso:
" Con la presente vorrei ribadire quanto già espresso nella mia lettera del 22.06.2010. Non sono in nessun caso d’accordo con le considerazioni del dr. __________ il quale “ricorda che si tratta di osservazioni da parte del medico curante reumatologo che attesta ovviamente una valutazione pro-paziente e differente da quella neutrale del SAM”. Devo dire che quanto da me descritto rispecchia una buona e lunga conoscenza del paziente, sia delle sue problematiche mediche sia della persona nel suo insieme, il quale non ha mai minimamente abusato dell’incapacità lavorativa. Quale specialista reumatologo non mi permetterei inoltre mai di rilasciare un certificato “di compiacenza” contro il parere di un collega reumatologo, se non fossi effettivamente convinto di quanto da me detto. Si tenga inoltre presente che al paziente era stata proposta dal dr. __________ una operazione di spondilodesi del segmento lombosacrale. Tenendo conto dell’atteggiamento, giustamente, conservativo del Servizio di cantonale di neurochirurgia, in cui vengono poste delle indicazioni operatorie solo dopo un’attenta e meticolosa valutazione, nel momento in cui viene posta un’indicazione per un’operazione del genere, si tratta a tutti gli effetti di una patologia certamente rilevante.
In conclusione, da parte mia concordo pienamente con la valutazione dell’incapacità lavorativa del 75% quale scalpellino. Per contro la valutazione della capacità lavorativa residua del 70% in attività lavorativa adatta è a mio modo di vedere frutto di un apprezzamento veramente troppo ottimistico in particolare per quanto riguarda la patologia lombosacrale.” (Doc. B1)
Nelle annotazioni mediche del 25 novembre 2010, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
" Assicurato nato nel 1952, scalpellino in proprio, peritato in ambito SAM 11.2009
Diagnosi: sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a sinistra
- nota spondilolistesi L5 su S1 grado II
sindrome cervicospondilogena cronica
periartropatia omeroscapolare a destra
probabile coxartrosi bilaterale
con scritto del 22.06.2010 il dr. __________ ritiene esigibile attività adatta solo al 50% (vs 70% esposta dal dr. __________)
Decisione del 16.9.2010: grado AI 41% dal 1.7.2009
Vengono presentati:
rapporto dr. __________ del 22.06.2010 (vedi sopra)
rapporto dr. __________ del 16.11.2010
Valutazione:
i rapporti del dr. __________ non contengono nuovi elementi clinici a favore di una eventuale modifica dello stato di salute rispetto al momento della valutazione peritale. Il dr. ____________________ ritiene in pratica un’esigibilità residua in attività confacente del 50% vs un’esigibilità del 70% valutata dal perito (differente valutazione della CL per lo stesso danno alla salute).” (Doc. VIII/bis)
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.6.), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’Ufficio AI, in quanto la problematica reumatologica non è stata sufficientemente chiarita.
Nonostante l’amministrazione abbia fatto eseguire una valutazione pluridisciplinare, comprendente anche un consulto reumatologico, questo Tribunale ritiene di non potersi fondare sul referto peritale del 24 novembre 2009 del dr. __________ e, di conseguenza, sulla valutazione pluridisciplinare del SAM del 7 gennaio 2010, per stabilire quali siano i disturbi di natura reumatologica dell’interessato e l’influsso che gli stessi hanno sulla sua capacità lavorativa residua.
Se, da una parte, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione pluridisciplinare del SAM del 7 gennaio 2010 per quanto concerne le patologie di origine neurologica e psichiatrica, la cui correttezza è stata poi confermata anche dal SMR – e che, del resto, non è stata sconfessata, in sede ricorsuale, tramite dei referti medico-specialistici attestanti l’esistenza di ulteriori patologie in tali ambiti, in grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato – d’altra parte lo stesso discorso non può invece valere con riferimento ai disturbi di origine reumatologica dell’interessato, oggetto di una diversa valutazione, quanto alla capacità lavorativa residua in attività adatte, da parte del perito reumatologo e del reumatologo curante.
2.7.1. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.7.2. Nel caso di specie, secondo il consulente reumatologo del SAM, dr. __________, l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa di ¾ nella sua attività di scalpellino, ma è da considerare abile al lavoro al 100%, con un rendimento del 100% sull’arco di una giornata normale di lavoro di 8-9 ore, in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 23-28).
Di parere divergente il reumatologo curante, dr. __________, a mente del quale l’assicurato va sì considerato inabile al lavoro nella misura del 75% nella sua precedente attività di scalpellino, ma non può in ogni caso essere ritenuto abile al lavoro in attività adatte, “leggere, variate e generiche”, in misura superiore al 50% (doc. 41-2 e B1).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta (cfr. consid. 2.7.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce della divergenza di valutazione della capacità lavorativa residua dell’assicurato in attività adatte tra il dr. __________ (100%) e il dr. __________ (50%) e, considerato che lo stesso dr. __________ del SMR, nelle annotazioni mediche del 20 luglio 2010, ha osservato che il curante ha contestato la valutazione peritale “con osservazioni pertinenti” (cfr. doc. 43-1) - non sia possibile, in mancanza di ulteriori approfondimenti, stabilire con precisione quale sia l’esigibilità lavorativa dell’interessato in attività adeguate.
Se, da una parte, infatti, è indubbio che l’assicurato presenta una incapacità lavorativa del 75% nella sua precedente attività di scalpellino - come stabilito dal dr. __________ e come confermato anche dal reumatologo curante, dr. __________ – non vi è, d’altra parte, certezza quanto alla determinazione della capacità lavorativa residua in attività adeguate.
Il TCA evidenzia che, nella valutazione peritale del 24 novembre 2009, il dr. __________, elencando i limiti funzionali dell’interessato, ha tra l’altro indicato che “l’assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata” (doc. 23-28).
Di diverso avviso lo specialista curante.
Il dr. __________, infatti, nel suo scritto del 22 giugno 2010, ha dissentito dalla valutazione del dr. __________ circa una piena capacità lavorativa dell’interessato in attività adatte, rilevando che “la patologia lombosacrale non permette al paziente delle posture statiche, sia in posizione seduta che eretta” (doc. 41-2). Lo specialista curante ha poi ribadito le proprie contestazioni nello scritto del 16 novembre 2010, nel quale ha espressamente indicato che “la valutazione della capacità lavorativa residua del 70% in attività lavorativa adatta è a mio modo di vedere frutto di un apprezzamento veramente troppo ottimistico in particolare per quanto riguarda la patologia lombosacrale (doc. B1).
Le critiche, motivate, esposte dal dr. __________ negli scritti del 22 giugno 2010 prima (cfr. doc. 41-2) e del 16 novembre 2010 poi (cfr. doc. B1), non sono tuttavia state sottoposte dall’amministrazione al vaglio del dr. __________, per una sua presa di posizione.
In entrambe le occasioni, l’amministrazione si è limitata a confermare quanto indicato dai medici del SMR e meglio dal dr. __________ nelle annotazioni del 20 luglio 2010 (cfr. doc. 43-1) e dal dr. __________ in quelle del 25 novembre 2010 (cfr. doc. VIII/bis).
In entrambe le occasioni, i medici del SMR hanno considerato che quanto attestato dal curante non apporta “nuovi dati/osservazioni obiettive tali da permettere un cambiamento delle limitazioni esposte dal SAM neutrale effettuato” (cfr. doc. 43-1) e che non rappresenta altro che “una diversa valutazione della capacità lavorativa per lo stesso danno alla salute” (cfr. doc. VIII/bis).
Il TCA non può concordare con queste considerazioni dei medici del SMR.
Ora, è vero che, secondo un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Pertanto, in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite, non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Va tuttavia sottolineato che il medico curante non si è limitato a genericamente contestare la valutazione peritale del 24 novembre 2009 del dr. __________, ma ha sollevato dei dubbi quanto alla quantificazione dei limiti funzionali dell’interessato, con riferimento al mantenimento prolungato delle posture statiche, ritenendo troppo ottimistico l’apprezzamento delle ripercussioni della patologia lombosacrale (doc. 41-2, B1).
Al riguardo, il TCA rileva che in una STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009 - concernente il caso di un assicurato ritenuto dal SMR abile al lavoro al 70% in attività adatte, contrariamente a quanto attestato invece dal chirurgo curante, secondo il quale la capacità lavorativa residua in attività leggere adeguate è del 50% - il Tribunale federale ha confermato la validità della valutazione del medico curante, come già ritenuto dai giudici cantonali, sottolineando che non ci si può discostare dal parere del medico curante per la sola ragione che si tratta del medico dell’assicurato, dato che l’UAI non ha apportato elementi oggettivi per ritenere non probante quanto da lui attestato.
L’Alta Corte ha aggiunto che occorre mostrare un certo riserbo rispetto ad una valutazione medica resa dal SMR, dal momento che non si basa su delle osservazioni cliniche alle quali avrebbe proceduto uno dei medici del servizio, bensì su una valutazione fondata esclusivamente sulle informazioni contenute nel dossier.
In un’altra sentenza 9C_48/2009 del 1° ottobre 2009, pubblicata in SVR 2-2010 IV nr. 8, il Tribunale federale ha ritenuto che, alla luce delle controverse valutazioni mediche agli atti a proposito del grado di capacità lavorativa di un’assicurata – la quale, secondo il parere dei curanti, disporrebbe di una capacità lavorativa residua del 50% in attività leggere adatte, mentre, secondo il parere del medico del SMR, sarebbe da considerare abile al lavoro al 100% in attività adeguate - il Tribunale cantonale, nella motivazione della sentenza, non fosse legittimato a riferirsi unicamente alle considerazioni espresse dal SMR e che, al contrario, avrebbe dovuto ordinare una perizia giudiziaria.
Alla luce delle considerazioni esposte dal dr. __________ in merito all’esistenza di limiti funzionali maggiormente importanti, con influsso sulla capacità lavorativa residua, non smentite da una successiva presa di posizione specialistica dei periti dell’UAI, il TCA non può, in mancanza di ulteriori accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità quale sia l’entità e la gravità della patologia lombosacrale e quali siano le relative limitazioni funzionali, con influsso sulla capacità lavorativa residua dell’interessato in attività adeguate.
Tutti questi aspetti dovranno quindi essere approfonditi dall’UAI tramite l’esecuzione di una nuova accurata ed esaustiva perizia reumatologica.
Tale soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo (dieci mesi) trascorso tra la valutazione peritale eseguita dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM (24 novembre 2009) e l’emanazione della decisione impugnata (14 settembre 2010).
2.8. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).
D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia reumatologica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa residua del ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, tenendo conto anche delle altre patologie dell’interessato oggetto di valutazione peritale da parte dei medici del SAM, se del caso opportunamente aggiornate, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 14 settembre 2010 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti