Raccomandata |
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Incarto n.
FS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 settembre 2010 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1963, nell’agosto 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di soffrire di “(…) artrosi degenerative (…)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – perizia 12 febbraio 2008 a cura del dr. __________ (doc. AI 33/1-7); annotazioni 5 marzo, 17 giugno 2008 e 16 novembre 2009 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 34/1, 37/1 e 51/1), e rapporto finale 26 settembre 2008 con complementi 23 settembre, 1. ottobre e 28 dicembre 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. 41/1-4, 46/1-2, 47/1-2 e 54/1) – con decisione 16 settembre 2010, preavvisata con progetto 4 marzo 2010 (doc. AI 59/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1. gennaio al 31 luglio 2007 (doc. AI 68/1-3 e motivazioni sub doc. AI 66/1-4).
1.3. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – osservato che il reddito da attività indipendente avrebbe continuato ad evolversi, che quello da attività dipendente sarebbe precario e che l’attività attualmente svolta non sarebbe ideale comportando un progressivo declino del suo stato di salute – ha chiesto di annullare la decisione impugnata limitatamente al periodo posteriore al 31 luglio 2007 e di pronunciarsi nuovamente sul diritto a prestazioni dal 1. agosto 2007.
1.4. Con scritto 8 novembre 2010 l’assicurata ha trasmesso al TCA il rapporto 13 ottobre 2010 del dr. __________ (doc. E) che è stato trasmesso all’Ufficio AI ai fini della risposta di causa.
1.5. Con la risposta di causa – sulla base delle annotazioni 23 novembre 2010 nella quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) l’attuale rapporto del Dr. __________ non rende verosimile una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assi-curata. Da rammentare che già il dr. __________ nella sua perizia riconosceva una non esigibilità lavorativa al 100%. (…)” (VIII/bis) e osservato che “(…) la ricorrente ha indicato nel ricorso che l’attività indipendente avrebbe portato “ad ottenere entrate di gran lunga superiori a quelle considerate, tenuto in particolare conto del fatto che nel corso del 2008 (conclusi i lavori di rinnovamento) si sarebbe iniziato ad offrire alloggio ai clienti (…)”. Tuttavia, tale indicazione non è sufficiente a modificare l’importo ritenuto dall’amministrazione quale reddito da valido e verte su una probalità teorica non suffragata da elementi concreti affidabili atti a definire non solo una maggiore cifra di affari ma anche un utile per l’assicurata più elevato. Si rammenta, inoltre, che l’assicurata è stata affiliata presso la Cassa __________ AVS/AI/IPG (__________) poi stralciata da tale categoria per “cessata attività indipendente. Passata salariata presso la __________” come da notifica della __________ del 13.02.2008 agli atti. Quale reddito da invalido rettamente l’amministrazione ha ritenuto l’introito percepito quale collaboratrice presso la __________, basato su un rapporto di lavoro che perdura dal 03.12.2007 (cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 16.11.2007 agli atti, con inizio dell’attività al 03.12.2007). In tal senso, non vi sono motivi per considerare il rapporto lavorativo “instabile”. Si rammenta, inoltre, che l’amministrazione ha ritenuto che l’attività di venditrice-cassiera era sicuramente da considerare quale una delle attività più adeguate. (…)” (VIII) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Invitata a formulare osservazioni scritte in merito alle annotazioni 23 novembre 2010 del dr. __________, l’assicurata è rimasta silente.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 16 settembre 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1. gennaio al 31 luglio 2007 – è conforme o meno alla legislazione federale.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 133 V 545, 131 V 164, 131 V 120 e 125 V 143).
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343. consid. 3.5 pag. 349-352).
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V 264 consid. 6b/dd pag. 275 con riferimenti).
2.6. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità lavorativa sulla perizia 12 febbraio 2008 del dr. __________, FMH in reumatologia (doc. AI 33/1-7).
Il perito – descritti l’anamnesi, i dati soggettivi, le constatazioni obiettive e posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) – Sindrome cervico-spondilogena cronica recidivante in presenza di turbe statiche (cifotizzazione del segmento cervicale tra C3 e C6) e degenerative (spondilartrosi ed uncartrosi diffusa) in stato dopo intervento di discectomia C4/5, C5/6, con asportazione di osteofiti somatici posteriori e posizionamento di Cages intersomatiche il 24.01.’07. Da numerosi anni, con netta accentuazione nel 2006 – Sindrome (dorso)- lombospondilogena cronica recidivante in presenza di disturbi degenerativi (spondilartrosi L3/5 bilaterale) e discopatie del segmento lombosacrale predominanti in L4/5, L5/S1 e artrosi delle articolazioni sacro-iliache bilaterali. Da numerosi anni con accentuazione nel corso del 2006. (…)” e senza ripercussioni di “(…) – Condropatia rotulea bilaterale. (…)” (doc. AI 33/4-5) – ha espresso le seguenti valutazioni:
" (…)
5.- VALUTAZIONE E PROGNOSI
Si tratta di una paziente che già dalla giovanissima età lamenta dolori di tutto il rachide in particolare lombare ma anche dorsale e cervicale. Già all'età di 11 anni aveva consultato con i suoi genitori uno specialista, il medico ortopedico Dr. __________. All'età di 20 anni primo blocco lombare e da allora costanti e cronici dolori lombari ma anche dorsali e cervicali per cui eseguiva regolarmente della fisioterapia nonché altre metodologie terapiche con solo discreto beneficio. Dalla stessa età assume irregolarmente dei farmaci antidolorifici/antinfiammatori. Dall'inizio del 2006 si è assistito ad un peggioramento netto della problematica cervicale ed in minor misura anche (dorso)-lombare (sempre con predominanza lombare sulla componente dorsale) con apparizione di una brachialgia bilaterale predominante a dx con forti parestesie e crampi che la impedivano di dormire tutte le notti. Indagini complementari neurologiche avevano permesso di mettere in evidenza una forte irritazione radicolare predominante alla radice C5 dx per cui si è arrivato in fine in data 24.01.'07 ad eseguire un intervento chirurgico con una discectomia C4/5, C5/6, con asportazione di osteofiti somatici posteriori e posizionamento di Cages intersomatiche, in presenza di alterazioni degenerative estreme del segmento C4/5, C5/6 e cifotizzazione dello stesso segmento. Fortunatamente si è assistito ad un buon miglioramento per quel che concerne la brachialgia a dx con solo residui dolori (almeno a riposo) mentre permangono i problemi cervicali soprattutto agli sforzi. Contemporaneamente presenta problemi dorsali ma soprattutto lombari anche questi dipendenti dagli sforzi.
La paziente presenta senz'altro una patologia rilevante con uno stato dopo un importante intervento a livello cervicale che ha sicuramente migliorato la problematica radicolare ma solo in parte la problematica cervico-spondilogena. La paziente si presenta coerente. Non vi è nessuna esacerbazione dei dolori e l'esame clinico è coerente con l'anamnesi e le constatazioni radiologiche.
Sulla base di queste constatazioni, in presenza di alterazioni importanti del rachide ritengo che la paziente non sia più abile al lavoro in misura completa ma solo in misura parziale, questo a causa dei dolori cronici costanti, esacerbati dai movimenti, dal carico di lavoro e dalle attività fisiche in generale.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO
2.1
La paziente attualmente lavora in una __________ come commessa. In questa attività la paziente è abile solo in misura parziale, così come nell'attività precedente di gerente di un ristorante.
2.2.
La paziente può ancora esercitare lavori in cui possa cambiare frequentemente posizione da seduta (massimo 30 minuti) ad in piedi ferma (massimo 15 minuti) a camminare (possibile per 90 a 120 minuti). Evitare posizioni non ergonomiche del rachide, piegata in avanti o di fianco ed evitare di inclinare il rachide cervicale oltre i 20- 30° in tutte le direzioni. Evitare di sollevare pesi superiori a 10 -15 kg e solo occasionalmente. Evitare di lavorare con le braccia oltre i 45° di orizzontale. Evitare terreni instabili, salire e scendere frequentemente scale.
2.3.
Sì.
2.4.
In misura del 50% (4 ore al giorno).
2.5.
No se si rispettano le limitazioni esposte sotto il punto 2.2.
2.7.
Da inizio 2006.
2.8.
E' rimasta sostanzialmente stabile con un netto peggioramento nel corso del 2006 e miglioramento parziale (rispetto all'apice della sintomatologia nel corso del quale la paziente era inabile in forma completa) dopo l'intervento del 24.01.'07.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI INTEGRAZIONE
1.
No.
2.
No.
3.
Sì.
3.1.
La paziente può ancora esercitare lavori in cui possa cambiare frequentemente posizioni da seduta (massimo 30 minuti) ad in piedi ferma (massimo 15 minuti) a camminare (possibile per 90 a 120 minuti). Evitare posizioni non ergonomiche del rachide, piegata in avanti o di fianco ed evitare di inclinare il rachide cervicale oltre i 20 - 30° in tutte le direzioni. Evitare di sollevare pesi superiori a 10 - 15 kg e solo occasionalmente. Evitare di lavorare con le braccia oltre i 45° di orizzontale. Evitare terreni instabili, salire e scendere frequentemente scale.
3.2.
La paziente può ancora svolgere mansioni semi-leggere rispettose delle sue limitazioni funzionali e questo in misura di ca. il 50%. In un lavoro ideale, per esempio in un ufficio la paziente potrebbe essere considerata abile in misura leggermente superiore, ma non totale, questo tenendo conto del fatto che deve spesso cambiare posizione, che non può mantenere posizioni del rachide in flessione o semi-flessione (limitazione nello scrivere al computer), che non può lavorare con le braccia sopra i 45°, che presenta spesso dolori cronici cervicali e lombari con una brachialgia che aumenta a secondo delle attività durante la giornata.
Anche in un lavoro ideale la sua capacità lavorativa sarebbe al massimo del 70%.
3.3.
No.
OSSERVAZIONI
Nessuna.
(…)" (doc. AI 33/5-7)
Alla perizia del dr. __________ va conferita piena forza probatoria poiché la stessa risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353-354). La ricorrente non ha contestato validamente la valutazione dell’evoluzione e della residua capacità lavorativa – capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale dal 1. gennaio 2006; incapacità totale in qualsiasi attività per tre mesi dall’intervento del 24 gennaio 2007; ripristino della capacità lavorativa del 50% nell’attività abituale essendo in parte inergonomica e medio pesante e, visto il decorso stabilizzato e migliorato, capacità lavorativa del 70% in attività adeguate dal maggio 2007 – che è stata confermata dal dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 5 marzo e 17 giugno 2008 (doc. AI 34/1 e 37/1).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 13 ottobre 2010 indirizzato al dr. __________ nel quale il dr. __________, capoclinica del servizio di neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, si è così espresso:
" (…)
con la presente desideriamo riferirle il nostro parere in merito al caso della sua assistita signora RI 1, che abbiamo valutato per un consulto neurochirurgico il 13.10.2010.
Rammentiamo che la paziente è nota al nostro Servizio per essere stata sottoposta il 24.01.2007 ad intervento di discectomia C4/C7, C5/6 con rimozione di osteofiti somatici posteriori, in un contesto di stenosi foraminale ds ai due livelli.
La paziente giunge nuovamente alla nostra osservazione dal momento che per il progressivo aggravarsi di dolori cervicali, toracici e lombari, sarebbe diventato difficile continuare a pieno regime l’attività lavorativa (impiegata presso un supermercato).
Valutando la paziente non troviamo deficit neurologici di forza e/o di sensibilità ad arti e tronco, rileviamo una certa alterazione della postura e della marcia ed una difficoltà nei cambi di posizione per insorgenza di dolori toraco-lombari.
La deambulazione è nettamente limitata, inoltre l’abduzione degli arti superiori oltre i 90° non è possibile su base algica.
Siamo dell’idea che la sintomatologia algica in effetti possa limitare parzialmente l’attività lavorativa, per cui chiediamo all’Ufficio AI, che ci legge in copia, di valutare se riaprire la pratica.
In caso di ulteriori peggioramenti algici, consiglieremmo comunque un approfondimento radiologico del rachide ed eventualmente una risonanza magnetica.
(…)" (doc. E)
In sostanza il dr. __________ non contesta la perizia del dr. __________ e le conclusioni del dr. __________, non pone delle nuove diagnosi, non si esprime chiaramente sulla capacità lavorativa e si limita a consigliare un approfondimento radiologico del rachide ed eventualmente una risonanza magnetica nel caso di ulteriori peggioramenti algici.
Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 23 novembre 2010 ha concluso che “(…) l’attuale rapporto del Dr. __________ non rende verosimile una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata. Da rammentare che già il dr. __________ nella sua perizia riconosceva una non esigibilità lavorativa al 100%. (…)” (VIII/bis).
Pertanto, rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza e non essendo provato un peggioramento delle patologie somatiche, a ragione l’Ufficio AI (fatto salvo un periodo di inabilità lavorativa totale di tre mesi dopo l’intervento del 24 gennaio 2007) ha concluso per una capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale dal 1. gennaio 2006 e del 70% in attività adeguate dal mese di maggio 2007.
Quanto alla censura sollevata a pagina 3 del ricorso: “(…) l’attività attualmente da me svolta (per conseguire un reddito minimo necessario) non è certo il “lavoro ideale” a cui faceva riferimento il perito Dr. med. __________ e comporta il progressivo declino del mio stato di salute (notoria è l’attività di una cassiera ed addetta al reparto per quanto riguarda durata dei turni di lavoro, le posizioni assunte, i pesi sollevati, ecc.). (…)”, questo Tribunale rileva che nel rapporto finale 26 settembre 2008 (doc. AI 41/1-4) il consulente in integrazione, dopo aver approfondito cosa comportano i limiti funzionali con il dr. __________ del SMR, ha evidenziato che “(…) quindi si può stabilire che un’attività di venditrice-cassiera (adattando l’attività attuale) può essere sicuramente una delle attività più adeguate. Ad esempio presso il chiosco e vendita dei fiori (può stare in piedi muovendosi, può alternare la postura al bisogno), in reparto nei settori non food ad esempio nella profumeria. (…)” (doc. AI 41/2). Inoltre va ribadito che il dr. __________ ha concluso per un’abilità lavorativa del 50% dall’inizio del 2006 tanto nella sua attività attuale di commessa quanto in quella precedentemente svolta di gerente di un ristorante (cfr. il punto B, sopra riprodotto, della perizia 12 febbraio 2008 del dr. __________ sub doc. AI 33/6) e che dal rapporto 13 ottobre 2010 del dr __________ (doc. E) non è stato possibile concludere per una sostanziale modifica dello stato di salute.
Del resto, invitata espressamente a farlo, l’assicurata non ha presentato alcuna osservazione alle annotazioni 23 novembre 2010 del dr. __________.
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.7. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel caso concreto, vista la netta accentuazione dei dolori dal 2006 e ritenuto che dal gennaio di quell’anno l’assicurata è stata considerata inabile al lavoro nella sua attività abituale nella misura del 50% (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), sarebbero determinanti i dati del 2007.
2.7.1. Per quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1, ha ribadito che:
" (…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Conformemente alla succitata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dall’importo di fr. 45'768.-- ritenuto dall’Ufficio AI.
Infatti – come emerge dal calcolo effettuato dal consulente in integrazione nel rapporto finale sub doc. AI 41/2 – l’ammini-strazione (esclusi gli anni 2001-2002 e 2003 ritenuti periodo d’avviamento) ha aumentato i redditi da tassazione degli anni 2004 e 2005 della percentuale dovuta per i contributi e ha aggiornato il reddito medio di fr. 43'946.-- così ottenuto (indice prezzi al consumo gennaio 2005: 103.7 / indice prezzi al consumo dicembre 2007: 108) al 2007 ottenendo l’importo di fr. 45'768.-- valido per quell’anno.
L’assicurata non ha contestato i dati su cui si è basato questo calcolo e nel ricorso ha sostenuto che “(…) il reddito da attività indipendente (esercente di un ristorante) ha subito una costante evoluzione, che avrebbe continuato nel tempo e portato ad ottenere entrate di gran lunga superiori a quelle considerate, tenuto in particolare conto del fatto che nel corso del 2008 (conclusi i lavori di rinnovamento) si sarebbe iniziato ad offrire alloggio ai clienti, affittando le camere soprastanti il locale ristorante (…)”.
Al riguardo questo Tribunale rileva che gli asseriti rinnovamenti terminati nel 2008 non configurano ancora degli indizi concreti e certi dai quali si possa concludere che il reddito della ricorrente sarebbe aumentato notevolmente. In questo senso a ragione, nella risposta di causa, l’Ufficio AI ha osservato che “(…) tale indicazione non è sufficiente a modificare l’importo ritenuto dall’amministrazione quale reddito da valido e verte su una probabilità teorica non suffragata da elementi concreti affidabili atti a definire non solo una maggiore cifra di affari ma anche un utile per l’assicurata più elevato (…)”.
Per gli anni 2008 e 2009 il reddito da valido si attesta invece a fr. 46'774.89 rispettivamente a fr. 47'803.94 (fr. 45'768.-- aumentati del 2.2% sia per il 2008 che per il 2009; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari settore G, H commercio, riparazione, alberghi e ristoranti, pubblicata in La Vie économique 1/2-2011 pag. 95).
2.7.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, conformemente alla giurisprudenza federale e in corretta applicazione della tabella TA1 (DTF 126 V 75; SVR 2007 UV Nr. 17 e STFA I 224/04 del 5 settembre 2006), ritenuta una capacità lavorativa residua del 70% e applicando una deduzione del 25% (deduzione, questa, confermata a tre riprese dai diversi consulenti intervenuti nei complementi 23 settembre e 1. ottobre 2009 sub doc. AI 46/1-2 e 47/1-2 e nel rapporto complementare 28 dicembre 2009 sub doc. AI 54/1), nel 2007, il reddito ipotetico da invalido è stato fissato in fr. 26'818.--.
Il 3 dicembre 2007 l’assicurata ha iniziato un’attività lavorativa a tempo indeterminato con almeno 8 e al massimo 20 ore alla settimana quale collaboratrice vendita food presso una __________ (doc. AI 38/2).
Nel mese di dicembre 2007 il reddito lordo effettivo da invalida è stato di fr. 2’028.35 (doc. AI 38/3) e nel 2008 rispettivamente nel 2009 i redditi annui lordi conseguiti effettivamente sono stati di fr. 32'231.75 (vedi i conteggi paga da gennaio a dicembre 2008 sub doc. AI 38/4-8 e 52/14-20) e fr. 35'671.32 (vedi i conteggi paga da gennaio a ottobre 2009 e gli attestati di guadagno intermedio per i mesi di novembre e dicembre 2009 sub doc. AI 52/4-13, 57/3-4 e 57/5-6).
2.7.3. Ritenuti i suddetti redditi, nel 2007, considerato il reddito ipotetico da invalido dedotto dai dati statistici (cfr. consid. 2.7.2), fino al mese di novembre (l’attività lavorativa presso la __________ è infatti iniziata solo nel dicembre di quest’anno; doc. 38/2), il grado d’invalidità è del 42% ([45'768 – 26’818] x 100 : 45'768 = 41.40% arrotondato al 42% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Nel 2008 e nel 2009 il grado d’invalidità non raggiunge invece il tasso pensionabile e si attesta al 31% rispettivamente al 25% ([46'774.89 – 32'231.75] x 100 : 46'774.89 = 31.09; [47'803.94 – 35'671.32] x 100 : 47'803.94 = 25.37).
In simili circostanze questo Tribunale deve innanzitutto concludere che dal dicembre 2007 (inizio dell’attività lavorativa presso la __________) l’assicurata sfrutta al meglio la sua capacità lavorativa residua conseguendo un reddito che esclude il diritto ad una rendita.
Di conseguenza – ricordato che è stata riconosciuta totalmente inabile al lavoro per tre mesi dall’intervento del 24 gennaio 2007 e abile al 70% in un’attività adeguata dal maggio 2007 (cfr. consid. 2.6) e osservato che prima del dicembre 2007 per il calcolo del grado d’invalidità al reddito da valido per quell’anno va confrontato quello ipotetico da invalido per lo stesso anno – all’assicurata va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio al 31 luglio 2007 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e 88a cpv. 1 OAI) e ad un quarto di rendita dal 1. agosto al 30 novembre 2007.
Non può qui invece essere confermata la conclusione dell’Uf-ficio AI che, ritenuto il periodo di inabilità lavorativa totale di tre mesi dopo l’intervento del 24 gennaio 2007, non ha considerato che fino al novembre del 2007 andava applicato il reddito ipotetico da invalido dedotto dai dati statistici e, ritenuto il grado d’invalidità non pensionabile per gli anni 2008 e 2009, ha soppresso il diritto alla rendita intera dal 1. agosto 2007 ovvero tre mesi dopo la fine del periodo di inabilità lavorativa totale.
2.8. Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto annullata e riformata nel senso che all’assicurata è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio al 31 luglio 2007 e ad un quarto di rendita dal 1. agosto al 30 novembre 2007.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all’assicurata è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio al 31 luglio 2007 e ad un quarto di rendita dal 1. agosto al 30 novembre 2007.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti