Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.290

 

LG/DC/sc

Lugano

22 giugno 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2 settembre 2010 emanata da

 

CO 1 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1957, attivo a tempo parziale (50%) quale responsabile del controllo qualità, della ricerca e dello sviluppo presso la __________ SA, in data 31 marzo 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto da “Cardiopatia, apnea, contropatia, ernia inguinale, lombosciataglia” (doc. AI 10-7).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con progetto di decisione del 25 settembre 2009 ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non essendo il grado d’invalidità pensionabile (30%).

 

 

                               1.3.   Nelle osservazioni del 27 ottobre 2009 l’assicurato, patrocinato dall’avv. dr. RA 1, ha contestato il progetto di decisione dell’UAI, in particolare la valutazione medica del SMR che ritiene RI 1 abile al lavoro nella sua attività attuale nella misura di 6 ore al giorno, mentre in attività adeguata potrebbe svolgere un lavoro di 8.40 ore al giorno con un rendimento ridotto del 20% (doc. AI 49-1).

 

                                         A mente dell’avv. __________RA 1 le problematiche reumatologiche (condropatia bilaterale e sindrome lombosacrale), le operazioni per ernia inguinale subìte nel passato (1990, 1997 e 2007), i postumi dell’infarto miocardico e la sindrome da apnea notturna non sarebbero state valutate in maniera corretta dal punto di vista della loro influenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. AI 49-1).

 

                                         Il legale ha postulato il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita d’invalidità (doc. AI 49-1).

 

                               1.4.   Il 24 novembre 2009 l’assicurato ha trasmesso all’UAI la perizia del 20 novembre 2009 svolta dal Dr. __________, per conto della __________ Assicurazioni (doc. AI 51-1; 51-2).

 

                               1.5.   Nelle annotazioni dell’11 febbraio 2010 il medico del SMR, Dr.ssa __________, dopo aver preso visione del rapporto del Dr. __________, ha proposto l’esecuzione di un test per la valutazione della capacità funzionale (EFL) presso il Centro __________ (doc. AI 57-1).

 

                               1.6.   Esperito tale accertamento e trasmesso il relativo rapporto al legale dell’assicurato, questi, in data 8 luglio 2010, ha espresso le proprie osservazioni contestando le conclusioni a cui sono giunti i medici del Centro __________, in particolare mettendo in evidenza una presunta discrepanza tra il complesso quadro patologico e le conclusioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato, nonché delle inesattezze sull’attività svolta dall’insorgente in seno alla __________ SA e i conseguenti limiti funzionali (doc. AI 68-1).

 

                               1.7.   L’UAI, dopo aver sottoposto le osservazioni dell’assicurato all’esame del SMR, con decisione del 2 settembre 2010, ha confermato il progetto di decisione e respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato (doc. AI 72-1).

 

                               1.8.   Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dallo Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° febbraio 2010 (doc. I).

 

                                         L’insorgente si è riconfermato nelle proprie osservazioni del 27 ottobre 2009 e in quelle dell’8 luglio 2010 sulla valutazione della capacità funzionale (EFL) eseguita presso il Centro __________. Il legale ha contestato anche il rapporto e le annotazioni dei medici del SMR (doc. I).

 

                                         Il ricorrente ha messo in evidenza che uno dei presupposti avanzati dall’amministratore per raggiungere l’abilità lavorativa nella sua attività di 6 ore al giorno e in attività adeguata di 8.40 ore al giorno, con un rendimento ridotto del 20%, sarebbe - oltre a quello di prolungare la pausa pranzo di 1.5 ore - l’esecuzione di cicli di fisioterapia intensiva e il ricondizionamento muscolare. Il patrocinatore rileva che il trattamento al quale si è sottoposto l’assicurato non ha sortito però gli effetti sperati, avendo RI 1 subìto nuovi blocchi alla colonna vertebrale (doc. I).

 

                                         L’avv. RA 1 ha quindi illustrato nei dettagli l’attività lavorativa svolta dall’assicurato in seno alla __________ SA - a suo dire - erroneamente descritta nella valutazione EFL. Ciò che avrebbe condotto l’amministrazione a conclusioni inesatte.

                                         L’insorgente ha quindi contestato l’importo del reddito da invalido calcolato dall’Ufficio AI (doc. I).

 

                               1.9.   In risposta l’UAI, fondandosi sulle conclusioni del SMR, sulla valutazione EFL dello studio __________ e sul rapporto del 2 dicembre 2010 relativo all’incontro avuto con il datore di lavoro, il medico SMR e la consulente in integrazione professionale, ha confermato la propria decisione e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IVbis).

 

                             1.10.   Nelle osservazioni del 20 dicembre 2010 il ricorrente ha contestato l’inchiesta sul posto di lavoro eseguita in data 2 dicembre dall’amministrazione, ritenuta incompleta sia per quanto riguarda i lavori e le mansioni che RI 1 è chiamato a svolgere, sia per i limiti funzionali determinati dalle diverse affezioni (doc. VIII).

 

                                         L’avv. RA 1 ha ribadito che la capacità lavorativa dell’assicurato “non può essere superiore al 50%” e che l’attività svolta da quest’ultimo non può essere definita leggera e rispettosa dei limiti funzionali indicati in sede medica. Egli ha quindi contestato, punto per punto, il rapporto del 2 dicembre 2010 (doc. VIII).

 

                                         Il ricorrente ha quindi prodotto copia del rapporto del 30 novembre 1999 del Dr. __________ e della ricetta del 15 dicembre 2010 del Dr. __________ (doc. VIII+ F1 e F2).

 

                                         Le osservazioni dell’avv.RA 1 sono state inviate all’UAI per osservazioni (doc. IX).

 

                             1.11.   Il 4 gennaio 2011 l’UAI, dopo aver sottoposto le obiezioni del ricorrente e la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, ha confermato il proprio provvedimento (doc. X+1).

 

                                         I doc. X e l’allegato sono stati inviati all’assicurato per osservazioni (doc. XI).

 

                             1.12.   L’avv. RA 1, in data 14 gennaio 2011, ha presentato delle contro-osservazioni nelle quali ha ribadito le carenze nell’accertamento delle mansioni affidate all’assicurato presso la __________ SA e contestato la conclusione secondo cui “l’attività svolta da parte dell’assicurato si può considerare leggera e rispettosa dei limiti funzionali indicati nel rapporto medico del 09.09.2009 dal dr. __________” (doc. XII).

 

                                         Il doc. XII è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. XIII).

 

                             1.13.   L’UAI, in data 25 gennaio 2011, ha comunicato di aver sottoposto l’incarto all’esame del SMR ed alla consulente in integrazione professionale che hanno confermato la correttezza del provvedimento (doc. XIV+1).

 

                                         I doc. XIV e l’allegato sono stati inviati all’avv. RA 1 per osservazioni (doc. XV).

 

                             1.14.   Il 14 febbraio 2011 il legale dell’assicurato ha nuovamente criticato il rapporto del SMR, che si sarebbe fondato su un accertamento “estremamente superficiale” dell’attività svolta dall’assicurato sul posto di lavoro. Anche la valutazione EFL e il verbale di sopralluogo del 2 dicembre 2010 non avrebbero chiarito l’attività effettivamente affidata a RI 1a in contrasto – secondo l’insorgente – con i limiti funzionali posti dal SMR.

 

                                         L’insorgente ha nuovamente messo in evidenza che il Dr. __________ nella valutazione EFL aveva condizionato il reinserimento in un’attività superiore al 50%  all’esecuzione di cicli di fisioterapia intensiva che RI 1 ha peraltro seguito senza apprezzabili risultati riguardo alla possibilità di aumentare la capacità lavorativa. Presupposto tuttavia che il SMR avrebbe successivamente ignorato (doc. XVI).

 

                                         Il doc. XVI e allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XVII).

 

                             1.15.   In data 11 marzo 2011 l’UAI, dopo aver sottoposto la documentazione presentata dal ricorrente all’esame del SMR, il quale ha fornito una dettagliata presa di posizione, ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso (doc. XX+bis).

 

                                         I doc. XX+bis sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XXIII).

 

                             1.16.   Con le osservazioni dell’8 aprile 2011 l’insorgente si è chinato sulla questione relativa alle mansioni affidate ed effettivamente svolte dall’assicurato contestando il rapporto di sopralluogo del 2 dicembre 2010. Rapporto non sarebbe stato sottoposto ai responsabili della __________ SA per una verifica (doc. XXVI+1).

 

                                         Il doc. XXVI e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XXVII).

 

                             1.17.   Nelle osservazioni datate 9 maggio 2011 l’UAI si è riconfermato nel rapporto del 2 dicembre 2010 e nel provvedimento impugnato (doc. XXVIIII).

 

                                         I doc. XXVII, XXVIII/1-2 sono stati trasmessi per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XXIX).

 

                             1.18.   Il legale dell’assicurato, il 20 maggio 2011, ha sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni ricorsuali (doc. XXX).

 

                                         Il doc. XXX e allegati sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XXXI).

 

                             1.19.   Il 6 giugno 2011 l’UAI, dopo aver interpellato il medico del SMR, Dr.ssa __________ e la consulente in integrazione professionale __________, ha preso posizione in merito alle critiche relative alla durata del sopralluogo, alla questione del trasporto dei materiali all’interno del laboratorio, della suddivisione del materiale contenuto nei sacchi di granulato e del trasporto dei contenitori di solvente (doc. XXXII +bis).

 

                                         Il doc. XXXII e l’allegato sono stati inviati all’insorgente per osservazioni (doc. XXXIII).

 

                             1.20.   L’avv. RA 1i, il 20 giugno 2011, ha contestato le modalità e la completezza del sopralluogo svolto presso la __________ SA e i suggerimenti avanzati dalla Dr.ssa __________ e dalla consulente __________ per ridurre il carico di lavoro affidato a RI 1 ritenuti dal suo rappresentante inattuabili, salvo pregiudicare i ritmi e le esigenze imposte da un corretto svolgimento dei compiti in seno alla ditta (doc. XXXIV).

                                     

                                         I doc. XXXIII e XXXIV sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XXXV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile.

 

Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.4.   Nella decisione impugnata l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato sulla base della valutazione del Servizio medico regionale (SMR) (doc. AI 40-1) e della __________ (doc. AI 62-1).

 

                                         Nel rapporto medico del 9 settembre 2009 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e la Dr.ssa ____________________, spec. in medicina del lavoro, dopo aver descritto l’anamnesi del paziente, l’evoluzione della malattia psichica, la terapia attuale, i disturbi soggettivi, la vita quotidiana, lo status somatico e psichico, hanno posto la seguente diagnosi e valutazione/ conclusione:

 

 

 

"  (…)

Diagnosi:

 

·      Sindrome lombovertebrale cronica con irradiazione radicolare S1 sinistra

 

Valutazione/conclusione:

Assicurato di 54 anni in buone condizioni generali. Dal giugno 2008 lombalgia successivamente cronicizzata con ricorrente sciatalgia all'arto inferiore di sinistra, Quanto riferito dall'assicurato risulta compatibile con l'obiettività clinica e la radiologia.

 

La valutazione clinica odierna permette di definire i seguenti limiti funzionali:

-  Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione della schiena

-  Può sollevare abitualmente sia da terra che da piano orizzontale massimo kg 8 e saltuariamente massimo kg 10

-  Deve evitare la posizione inginocchiata

-  Deambulazione senza riposo massimo 1 km

-  Deve evitare la deambulazione su terreni sconnessi

 

Dal febbraio 2009 l'assicurato svolge la propria attività lavorativa per 4.30 al giorno durante la mattina (riferite pause di lunga durata). Viene descritta un'attività con necessità di saltuari carichi anche superiori ai 10 kg. In attività abituale l'assicurato presenta una capacità lavorativa di 6 ore al giorno con rendimento normale (IL 30%) dal febbraio 2009.

 

In attività lavorativa rispettosa di tutti i limiti funzionali sopra descritti, l'assicurato presenta una capacità lavorativa di 8.40 ore al giorno con rendimento ridotto del 20% a partire dal febbraio 2009. Difficile definire la prognosi, probabilmente favorevole per la stazionarietà della situazione clinica. Utile rivalutazione clinica tra 12 mesi per meglio valutare le risorse lavorative eventualmente incrementate nel tempo.

 

Non sono proponibili al momento ulteriori provvedimenti medici o chirurgici atti al miglioramento della capacità funzionale.

 

Si somministra all’assicurato test SF 36 con referto allegato e test ODI con esito di 40%.

 

Dal lato psichico, l’A.o non presenta all'osservazione odierna segni o sintomi di una psicopatologia maggiore. Appare assente una deflessione patologica del tono dell'umore, esprime preoccupazioni relative alla cura dei figli e ai rapporti intimi con la moglie, influenzati dalla malattia somatica. Tali preoccupazioni sono comprensibili sul piano socio‑culturale, non rappresentano un vissuto con un substrato psicopatologico. Non esprime preoccupazioni finanziarie. Esiste una terapia medicamentosa blanda, non vi è presa a carico specialistica.

In conclusione, non si apprezzano limiti funzionali di tipo psichico all’osservazione odierna” (doc. AI 40-5).

 

                                         Dopo aver sottoposto il referto del Dr. __________, trasmesso dal ricorrente, al vaglio del SMR, l’amministrazione ha predisposto l’esecuzione di un test per la valutazione della capacità funzionale (EFL), svolto dalla __________ (doc. AI 62-1).

 

                                         Nel rapporto medico del 28 aprile 2010 il Dr. __________, medico EFL-AMC, ha posto la seguente diagnosi:

 

"  (…)

Diagnosi

 

Sindrome spondilogena bilaterale più a sinistra, irritativa, non deficitaria con:

 

-  ernia discale sotto‑legamentare L5‑S1 con un conflitto della radice S1;

-  protrusione discale L4‑L5, grave discopatia ed una sindrome faccettaria ai due ultimi segmenti lombari (MRI lombare del 27.04.2009);

-  cardiopatia íschemica con stato dopo IMA transmurale con angiopiastica impianto di stent non medicati a livello dell’arteria coronaria dx il 04.04.2005.

 

Diagnosi collaterali;

 

-  sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado leggero‑moderato,

-  esiti di ernio‑piastica inguinale bilaterale il 30.07.2007;

-  re‑intervento chirurgico con ernio‑plastica destra con rete per recidiva il 31.07.07;

-  sindrome ansioso‑depressiva, verosimilmente di origine reattiva.

 

                                         (…)

 

                                         Il Dr. __________ ha quindi espresso il seguente parere medico:

 

"  (…)

Giudizio/Consigli dal punto di vista medico

 

Durante il mio esame clinico il paziente ha collaborato pienamente ed il suo impegno si può giudicare affidabile.

 

Soggettivamente riferisce di bloccaggi lombari recidivanti ed una limitazione funzionale dolorosa del rachide lombosacrale al minimo sforzo fisico. Segnaliamo che dopo l'infarto miocardico il paziente presenta uno stato ansioso e paura di un'eventuale recidiva.

 

Oggettivamente il paziente risulta compensato cardiopolmonarmente, a riposo eupnoico ed un po' ansioso; presenta inoltre una sindrome lombo‑spondilogena S1 sx irritativa, non deficitaria, relazionata verosimilmente alle gravi alterazioni statico‑degenerative pluri‑segmentali, come dettagliatamente descritto nella diagnosi.

 

Per quanto riguarda la problematica lavorativa, considerate tutte le componenti di questo complesso caso e tenendo presente lo stato clinico, i dolori già cronicizzati, lo stato psichico dovuto alla costante paura di un peggioramento della sintomatologia, il decondizionamento muscolare e cardiovascolare, l’insuccesso nel suo ultimo tentativo di ripresa lavoro al 100% e l'età avanzata del cliente, riteniamo che il reinserimento per tutta la giornata nell'attività professionale svolta finora sia realistico tenendo conto di permettere una pausa pranzo prolungata di almeno 1,5 ore.

Riteniamo inoltre importante che il cliente, prima di essere reinseríto al lavoro con una capacità lavorativa oltre al 50%, effettui dei cicli di fisioterapia intensa (3 sedute per settimana, 4 settimane), attiva e specifica e poi degli allenamenti costanti per ritrovare una condizione fisica ed una forza maggiore.

 

                                         Il rapporto della __________ è quindi giunto alle seguenti conclusioni e proposte:

 

"  (…)

Conclusioni e proposte

 

I problemi rilevanti, in relazione all'attività professionale svolta, sono costituiti da dolori cronici alla colonna vertebrale e soprattutto nella zona lombare con dolore irradiante alla gamba sinistra, fino al piede. Durante i test pratici abbiamo osservato inoltre decondizionamento muscolare e cardiovascolare generale. Le conoscenze delle tecniche ergonomiche risultano scarse, ma il cliente, grazie alle indicazioni della terapista, riusciva in parte, durante i test a correggersi e a far propri i movimenti e le posture corrette mostrate.

L'atteggiamento del cliente risulta sofferente, fissato sui propri dolori ed con una forte tendenza all'aggravamento dei sintomi.

Con il suo comportamento il cliente ha reso difficile la valutazione del suo impegno: durante i test pratici si é autolimitato più volte, lamentandosi dei suoi tipici dolori prima di raggiungere il limite funzionale del rendimento osservabile/ oggetivabile (p.es.: movimenti compensatori, scarico del peso dal lato doloroso, reazioni vegetative). Si deve quindi presupporre, che si possa raggiungere una capacità di carico maggiore di quello dimostrato nei diversi test pratici (vedi tabella della valutazione della capacità funzionali EFL). Il secondo giorno, il cliente non è più stato dìsposto a ripetere i test standard di sollevamento e trasporto dei pesi come previsti dal test EFL, giustificandosi riferendo di avere deciso così dopo aver sentito, il pomeriggio del 1° giomo di test, il suo medico curante. A detta del cliente, quest'ultimo lo avrebbe consigliato di non eseguire quei test che potenzialmente avrebbero potuto causargli un aumento dei suoi tipici dolori. In generale la concordanza durante il test è stata discreta. Nel Pact‑ test (autovalutazione della capacità funzionale) il cliente ha ottenuto, nei 2 giorni, un punteggio minimo (completamente inabile al lavoro), che però non corrisponde alla capacità funzionale che poi ha effettivamente dimostrato durante i test pratici. Si è quindi, in entrambi i giorni di prove, sotto‑valutato.

 

L'attuale esigibilità funzionale e di capacità di carico del cliente, basata sul risultati ottenuti oggettivamente nelle prove eseguite durante il test EFL si situa nella categoria dei lavori leggeri. Sono inoltre da evitare, considerata l'attuale debolezza muscolare degli arti superiori, i sollevamenti di pesi oltre l'altezza della testa che superano i 7.5 kg.

 

Esigibilità e prospettive di reinserimento professionale

 

Esigibilità dell'attività professionale svolta fino ad ora di controller della qualità in un'industria chimica.

 

Il cliente è in grado, per la maggior parte di esercitare l'attività professionale svolta finora.

Si riscontrano difficoltà soprattutto nel sollevare pesi fino all'altezza della testa: solitamente fino a 10 kg, per poche volte al giorno e, solo per 2 volte al mese, anche fino a 50 volte in un giomo. La discrepanza tra il peso reale di 10 kg massimi dei sacchetti che devono essere sollevati all'altezza della testa e la sua attuale capacità massima di 7.5 kg, è piccola. Ideale sarebbe potere ridurre il peso dei sacchetti in questione, ad esempio suddividendo il loro contenuto in 2 contenitori da 5 kg, prima di sollevarli all'altezza della testa. La perdita di tempo, anche se reale, sarebbe secondo noi

non importante. Si tratta di un'attività svolta generalmente per poche volte al giorno. Proponiamo inoltre che al cliente, per i sollevamenti di pesi da terra fino all'altezza della vita, il trasporto orizzontale di pesi oltre i 10 kg e il sollevamento di pesi fino all'altezza della testa, venga garantita l'assistenza di una seconda persona.

Considerate tutte le componenti di questo complesso caso e tenendo presente lo stato clinico, i dolori già cronicizzati, lo stato psichico dovuto alla costante paura di un peggioramento della sintomatologia, il decondizionamento muscolare e cardiovascolare, l'insuccesso nel suo ultimo tentativo di ripresa lavoro al 100% e l'età avanzata del cliente, riteniamo che il reinserimento per tutta la giomata nell'attività professionale svolta finora sia realistico tenendo conto di permettere una pausa oltre quella di pranzo di 1 ora.

 

Tempo di lavoro:

 

x tutto il giorno – con pause ulteriori oltre alle solite pause di circa 20 min. per mezza giornata e prolungo della pausa pranzo fino a 2,5 ore, così da far corrispondere la giornata di lavoro ad una capacità lavorativa dell’80%

 

Proposte concrete per il reinserimento professionale

 

x allo stesso posto di lavoro – con lo stesso tipo di mansioni

x a tempo ridotto                                                   

 

Ditta __________ a __________

                                                                                                                                 

Proposte in relazione ad ulteriori trattamenti

 

Durante lo svolgimento dei test fisici abbiamo notato che il cliente ha una ridotta forza muscolare nelle braccia e presenta un decondizionamento generale sia muscolare che cardiovascolare. Il cliente stesso conferma che, ad eccezione di qualche passeggiata, non fa nuoto né sport. Le sue conoscenze ergonomiche sono scarse e la capacità di stabilizzare attivamente la colonna vertebrale, in particolare la zona lombo‑sacrale e lombare è insufficiente.

Riteniamo importante che il cliente, prima di essere reinserito al lavoro con una capacità lavorativa oltre al 50%, effettui dei cicli di fisioterapia intensa (3 sedute per settimana, 4 settimane), attiva e specifica con i seguenti obiettivi:

 

-          miglioramento della forza muscolare (generale) e cardiovascolare con palestra, nuoto, bicicletta),

-          miglioramento delle conoscenze ergonomiche,

-          miglioramento della capacità di stabilizzazione muscolare nella zona lombo‑ sacrale e lombare,

-          terapie passive per diminuire i tipici dolori.

 

Al termine del programma riabilitativo, considerato anche l'interesse dei paziente ed il suo benessere generale si possono consigliare attività quali:

-          fitness con cyclette ed altre attività di resistenza,

-          nuoto o acquagym” (doc. AI 62-5+6).

 

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

 

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

                                         A questo proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi regionali:

 

"  1I servizi medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi d'esame idonei.

 

2Se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.

 

3Per ogni caso esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di prestazioni.

 

4I servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione."

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

 

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.6.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, il TCA, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, per le ragioni che seguono.

 

                            2.6.1.   Nell’ambito della valutazione del SMR, l’assicurato è stato sottoposto ad un esame medico da parte del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e della Dr.ssa __________ __________, spec. in medicina del lavoro, i quali nel rapporto del 9 settembre 2009 hanno posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombovertebrale cronica con irradiazione radicolare S1 sinistra”, mentre senza influsso sulla capacità lavorativa veniva indicato: “- Esiti da infarto miocardico (aprile 2005); - Sindrome delle apnee notturne in CPAP (dal 2006); - Esiti di intervento per ernia inguinale sinistra (1990); - Esiti di tre interventi per ernia inguinale destra (1990, 1997, 2007); - Condropatia ginocchio destro e sinistro nota dal 1998; - intolleranza glucidica; - Stato dopo epatite (B?)” (doc. AI 40-1).

 

                                         Nel rapporto medico del 20 novembre 2009 – svolto per conto della __________ Assicurazioni - il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha posto la diagnosi di

                                         “- Sindrome vertebrale, rispettivamente spondilogena lombare in presenza di una disfunzione segmentale lombare-inferiore, rispettivamente lombosacrale, così come di incipienti alterazioni degenerative. - Componenti radicolari dal carattere urente attualmente piuttosto in L5, in parte minore S1 all’arto inferiore sinistro. - Stato dopo infarto miocardico aprile 2005 con posa di 2 stent. - Stato dopo ripetuti interventi di ernia inguinale.

                                         - Nozione di condropatia delle ginocchia” (doc. AI 51-5).

 

                                         L’Ufficio AI, su proposta della Dr.ssa __________, ha predisposto l’esecuzione di una valutazione EFL presso la __________, avvenuta il 30/31 marzo 2010.

 

                                         Nel rapporto del 28 aprile 2010 il Dr. __________, medico EFL-AMC, ha posto la diagnosi principale di “Sindrome spondilogena bilaterale più a sinistra, irritativa, non deficitaria con: - ernia discale sotto‑legamentare L5‑S1 con un conflitto della radice S1; - protrusione discale L4‑L5, grave discopatia ed una sindrome faccettaria ai due ultimi segmenti lombari (MRI lombare del 27.04.2009); - cardiopatia ischemica con stato dopo IMA transmurale con angioplastica impianto di stent non medicati a livello dell’arteria coronaria dx il 04.04.2005” (doc. AI 62-3).

 

                            2.6.2.   Se l’aspetto diagnostico non solleva particolari questioni e non viene contestato dalle parti, non si può dire altrettanto della valutazione della capacità lavorativa residua e dei limiti funzionali indicati dall’amministrazione, dopo la valutazione del SMR e della __________.

 

                         2.6.2.1.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                         2.6.2.2.   Nel referto del SMR del 9 settembre 2009 venivano indicati i seguenti limiti funzionali: “- Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione della schiena; - Può sollevare abitualmente sia da terra che da piano orizzontale massimo kg 8 e saltuariamente massimo kg 10; - Deve evitare la posizione inginocchiata; - Deambulazione senza riposo massimo 1 km; -Deve evitare la deambulazione su terreni sconnessi” (doc. AI 40-1).

                                         I medici hanno concluso indicando che nell’attività abituale l'assicurato è abile 6 ore al giorno con rendimento normale (IL 30%) dal febbraio 2009, mentre in un’attività adeguata, rispettosa di tutti i limiti funzionali sopra descritti, presenta una capacità lavorativa di 8.40 ore al giorno con rendimento ridotto del 20% a partire dal febbraio 2009 (doc. AI 40-4).

 

                                         Nel rapporto del 28 aprile 2010 della __________ venivano riscontrate difficoltà soprattutto “nel sollevare pesi fino all'altezza della testa: solitamente fino a 10 kg, per poche volte al giorno e, solo per 2 volte al mese, anche fino a 50 volte in un giomo. La discrepanza tra il peso reale di 10 kg massimi dei sacchetti che devono essere sollevati all'altezza della testa e la sua attuale capacità massima di 7.5 kg, è piccola. Ideale sarebbe potere ridurre il peso dei sacchetti in questione, ad esempio suddividendo il loro contenuto in 2 contenitori da 5 kg, prima di sollevarli all'altezza della testa. La perdita di tempo, anche se reale, sarebbe secondo noi non importante. Si tratta di un'attività svolta generalmente per poche volte al giorno. Proponiamo inoltre che al cliente, per i sollevamenti di pesi da terra fino all'altezza della vita, il trasporto orizzontale di pesi oltre i 10 kg e il sollevamento di pesi fino all'altezza della testa, venga garantita l'assistenza di una seconda persona” (doc. AI 62-5),

 

                                         Nelle conclusioni il Dr. __________ ha indicato un’esigibilità lavorativa di una giornata completa “con pause ulteriori oltre alle solite pause di circa 20 min. per mezza giornata e prolungo della pausa pranzo fino a 2,5 ore, così da far corrispondere la giornata di lavoro ad una capacità lavorativa dell’80%” (doc. AI 62-5).

 

                                         Veniva quindi ritenuto importante che RI 1 “prima di essere reinserito al lavoro con una capacità lavorativa oltre al 50%, effettui dei cicli di fisioterapia intensa (3 sedute per settimana, 4 settimane), attiva e specifica e poi degli allenamenti costanti per ritrovare una condizione fisica ed una forza maggiore” (doc. AI 62-4).

 

                                         Come rettamente sottolineato dal ricorrente il buon esito dei cicli di fisioterapia intensiva era da ritenersi una condizione per il reinserimento dell’assicurato nel mercato del lavoro ad una percentuale superiore al 50%. Il Dr. __________ ha chiaramente indicato che l’assicurato “prima di essere reinserito al lavoro con una capacità lavorativa oltre al 50% effettui dei cicli di fisioterapia intensa” (doc. AI 62-4, la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Dalla documentazione presentata dinanzi al TCA emerge tuttavia che le sedute di fisioterapia, svolte presso il medesimo centro (__________ che ha effettuato la perizia commissionata dall’UAI, non hanno ancora portato al miglioramento auspicato. Esse hanno preso inizio nell’agosto 2010 con una frequenza di 2 sedute alla settimana, poi diminuite a 1 seduta alla settimana “per via dei successivi forti dolori che il paziente riportava dopo la terapia eseguita” (cfr. dichiarazione del 9 febbraio 2011 __________; doc. XVIII) e sono state interrotte per un breve periodo - secondo quanto riferito dal medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina interna - a causa dei dolori (doc. XVI).

                                         La fisioterapista ha quindi aggiunto che l’attuale carico di lavoro del paziente è importante (con un’attività al 50%) in quanto lo obbliga a restare per parecchie ore in piedi. “Questo porta ad un sovraccarico della zona colpita e, dato che non c’è stabilità, ad uno sfregamento delle articolazioni faccettarie delle vertebre lombari”.

                                         La fisioterapista ha quindi consigliato di continuare il trattamento per permettere un miglioramento e “successivamente mantenere sotto controllo la sua problematica cronica” (doc. XVIII).

 

                                         Il medico del SMR, Dr.ssa __________, nelle annotazioni del 17 agosto 2010 rileva che “l’esecuzione di un tale ciclo di fisioterapia non ha comunque influsso sulle patologie sofferte dall’A e sulla sua relativa CL ma tende al ritrovamento ‘di una condizione fisica ed una forza maggiore’” (doc. AI 71-2).

 

                                         Il TCA non ritiene convincente la presa di posizione del SMR.

                                         A maggior ragione se si considera che la Dr.ssa __________, nelle annotazioni del 16 giugno 2010 e del 17 agosto 2010, ritiene che “nell’incertezza che l’A abbia puntualmente seguito le indicazioni suggerite dal Dr. __________ (fisioterapia, n.d.r.) si conferma la presa di posizione contenuta nel rapporto SMR del 09.09.2009 dello specialista Dr. __________” (doc. AI 69-1; 71-2).

 

                                         Vi è una contraddizione di fondo che emerge sulla necessità o meno dell’esecuzione di una fisioterapia intensa per il recupero della capacità lavorativa dell’assicurato e, in particolare, se questa sia o meno una condizione per il reinserimento dell’assicurato in un’attività lavorativa superiore al 50%.

 

                                         Inoltre, la valutazione del SMR del 9 settembre 2009 e quella EFL del marzo 2010 non hanno tenuto conto del sopralluogo svolto dall’amministrazione sul posto di lavoro dell’assicurato, in data 2 dicembre 2010, per accertare le mansioni svolte da quest’ultimo e fissare i limiti funzionali (cfr. doc. VI bis).

 

                                         Il medico del SMR, Dr. __________, nella valutazione del 8/9 settembre 2009  aveva riporto solo scarne informazioni sull’effettiva attività svolta da RI 1 in seno alla __________ SA: “Nella sua professione di Quality Manager è affiancato da un collega. Si tratta di eseguire sia analisi chimiche (gas-cromatografia) sia reazioni chimiche direttamente sui pezzi, il che richiede di sollevare oggetti del peso di circa Kg 10-15 e sulla base di queste ha fissato i limiti funzionali (cfr. doc. AI 40-3).

 

                                         Come vedremo al consid. 2.6.2.3. le mansioni svolte da RI 1 in seno alla __________ SA sono molteplici e diversificate e non del tutto chiarite dall’amministrazione.

 

                                         Si rileva infine che anche il medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ritiene il paziente abile al 50% (doc. D).

 

                                         Da parte sua il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto del 20 novembre 2009 ha indicato un’inabilità lavorativa del 50% nell’attuale professione e sottolineato che in considerazione delle diverse patologie presentate dall’assicurato si giustifica l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (neuro-ortopedica/reumatologica, psichiatrica, cardiologica…) (doc. AI 51-6).

 

                                         L’Ufficio AI non ha tuttavia svolto una perizia pluridisciplinare, ma si è limitato ad eseguire una valutazione EFL presso la __________.

 

                                         Tuttavia, la complessità della patologia ortopedico-reumatologica, lo stato ansioso del paziente rilevato sia dalla perizia EFL (cfr. doc. 62-5) che dalla assunzione di ansiolitici (doc. F2) e le problematiche cardiologiche (nello scritto del 6 maggio 2009 il Dr. __________, primario specialista FMH in cardiologia, angiologia e medicina interna dell’Ospedale Regionale di __________ aveva ritenuto RI 1imala, per la sola patologia cardiologica, abile all’80% per attività che comportano sforzi fisici leggeri o anche moderati, cfr. doc. AI 18-1,

                                         giustificano – secondo questa Corte - un approfondimento pluridisciplinare (neuro-ortopedico/reumatologico, psichiatrico e cardiologico) come proposto dal Dr. __________, inteso a delucidare le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. STF 8C_49/2011 del 12 aprile 2011; STF 8C_1018/2010 del 18 aprile 2011).

 

                         2.6.2.3.   Per quanto riguarda la questione, controversa, dell’attività svolta dall’assicurato presso la __________ SA, considerata dall’UAI “leggera e rispettosa dei limiti funzionali fissati in sede medica”, ma non per l’insorgente per il quale numerose attività sono invece da considerare “pesanti e impegnative”, questa Corte ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che l’attività svolta da RI 1 sia leggera.

 

                                         L’inchiesta svolta dall’amministrazione, in data 2 dicembre 2010, non ha permesso di chiarire in modo convincente quali sono le attività svolta dall’assicurato in qualità di “Quality Manager (Responsabile Controllo Qualità)” e i conseguenti limiti funzionali.

                                         In particolare, se da un lato l’UAI ritiene che l’insorgente svolge una parte di lavori amministrativi (analisi chimiche e gascromatografiche e di reazioni chimico – fisiche riguardo la qualità sia delle materie prime che del prodotto finito e lavori d’ufficio), da computare nella valutazione complessiva delle mansioni (doc. XXbis), dall’altra il patrocinatore dell’assicurato rileva che tali attività amministrative occupano “sull’arco della settimana un tempo molto ridotto rispetto a tutte le altre mansioni, le quali richiedono un impegno fisico rilevante e continui spostamenti, nonché posizioni ergonomicamente gravose per rapporto al danno alla salute”. Attività che non possono essere considerate leggere come sostiene l’amministrazione (doc. XXVI+1).

 

                                         Risultano quindi controverse le attività riguardanti il trattamento del prodotto in entrata (secchio di 15 kg prelevato da ogni camion e preso in consegna dall’assicurato o da un collega) e in uscita (controllo e livellamento delle piastrelle), l’analisi dei sacchetti in granulato, l’attività in magazzino (archiviazione delle piastrelle in un magazzino con scaffalature a più piani) e il prelievo del solvente (10 kg di solvente da prelevare dai contenitori del magazzino dei prodotti chimici) (cfr. doc. VI bis; VIII).

                                        

                                         Le risposte fornite all’UAI dal datore di lavoro, in data 28 aprile 2011 (doc. XXVIII), non hanno infatti permesso di chiarire alcuni punti controversi sulle attività svolte in azienda dall’assicurato.

                                         In particolare, l’UAI ha proposto una serie di suggerimenti per alleggire il carico di lavoro dell’assicurato, di cui non è stata chiarita la fattibilità.

 

                                         Nello scritto e-mail del 28 aprile 2011 la consulente ha invitato l’azienda ad indicare se fosse possibile, per l’analisi delle piastrelle e del granulato, aprire le scatole nell’anti-laboratorio e mettere una piastrella / un sacchetto per volta sul carrellino e poi portare tutta la scatola nel laboratorio. La consulente ha quindi chiesto alla __________ SA se fosse possibile dotare l’attrezzo per il livellamento di un motorino per sgravare l’assicurato dal peso della lastra e infine suddividere il secchio da 15 kg di materiale in entrata in due sacchi da 7,5kg (doc. XXVIII1).

                                     

                                         La __________ SA non ha però risposto a questi suggerimenti in modo soddisfacente rilevando che le “azioni fattibilmente possibili da parte __________ SA (…) in modo tale da agevolare al massimo il lavoro del signor RI 1” e che “non ci sono ulteriori spazi e/o possibilità di agevolazioni per il signor RI 1, senza che vengano create ostacolazioni al lavoro di tutti gli altri collaboratori nei vari reparti” (doc. XXVIII2).

 

                                         L’UAI, tuttavia, nelle osservazioni del 9 maggio 2011 e del 6 giugno 2011 ha ritenuto attuabili alcune di queste misure di “parcellizzazione del lavoro” senza però che vi sia stato un riscontro positivo da parte dell’azienda. Anzi, sembrerebbe che nuove misure di adattamento non siano possibili da parte della __________ SA (cfr. doc. XXVIII; XXXIII+bis; XXVIII2).

 

                         2.6.2.4.   Chiamato a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta (cfr. consid. 2.6.2.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce dell’importante divergenza di valutazione della capacità lavorativa residua vada ulteriormente approfondito l’aspetto medico, tramite una perizia pluridisciplinare (neuro-ortopedica/reumatologica, psichiatrica, cardiologica) e svolto un ulteriore sopralluogo alla __________ SA per accertare quali sono le reali mansioni svolte dall’assicurato presso l’azienda.

 

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

 

                                         D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                        

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto una perizia pluridisciplinare e svolga un ulteriore sopralluogo, in presenza di tutte le parti coinvolte, per accertare quali sono le reali mansioni svolte dall’assicurato presso la Forbo SA e fissare i conseguenti limiti funzionali.

 

                                         Quindi, in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.

                                         In tale contesto l’UAI esaminerà pure, se del caso, l’eventualità di un cambiamento di professione (cfr. al riguardo doc. AI 43-2; ricorso  doc. I, pag. 14; risposta di causa, doc. VI+bis, pag. 4).

 

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

 

                               2.9.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 2 settembre 2010 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7..

     

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti