Raccomandata |
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Incarto n.
Fc/gm |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 settembre 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni del 25 luglio 2006 a RI 1, nato nel 1957, di professione muratore, è stata assegnata una mezza rendita d’invalidità dal 1. luglio 2005 al 28 febbraio 2006 e una rendita intera dal 1 marzo 2006 (doc. AI 39) a causa di una “grave gonartrosi destra dopo meniscectomia 7.2004 ed artrite settica 12.2005” (doc. AI 28).
Nel luglio 2007 l’amministrazione ha avviato una procedura di revisione d’ufficio della rendita (doc. AI 40), al termine della quale, mediante comunicazione del 25 settembre 2007, ha confermato la prestazione intera non avendo accertato alcun cambiamento di rilievo (doc. AI 46).
1.2. Avviata una nuova procedura di revisione nel gennaio 2008 (doc. AI 51), dopo aver ricevuto il rapporto medico del dr. med. __________, FMH chirurgia (doc. AI 55) e della dr.ssa __________ della __________ ____________________ (doc. AI 59), l’Ufficio AI ha ritenuto desumibile un miglioramento dello stato di salute dell’interessato dal lato ortopedico, dal luglio 2009, con una limitazione della capacità lavorativa dovuta ai problemi al ginocchio del 75% nell’attività abituale e nulla in attività adeguate, e un conseguente grado di invalidità del 4%. Di conseguenza, con decisione del 27 settembre 2010 (doc. AI 68), preavvisata da un progetto di decisione del 26 luglio 2010 (doc. AI 67), l’Ufficio AI, accertato un miglioramento dello stato di salute, dopo aver proceduto all’usuale raffronto dei redditi, ha stabilito un grado d’invalidità del 4% ed ha quindi soppresso la rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione (doc. AI 68).
1.3. RI 1rappresentato dall’avv. RA 1 tempestivamente insorto contro la predetta decisione, contestando le conclusioni dell’amministrazione. In particolare il ricorrente sostiene che le sue condizioni non sarebbero migliorate rispetto alla situazione accertata nel 2007. L’assicurato evidenzia poi di non comprendere per quale motivo è stata esclusa anche la possibilità di una riformazione professionale.
1.4. Con risposta del 15 novembre 2010 l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IV). Il 29 novembre 2010 il ricorrente ha postulato l’effettuazione di una perizia medica volta a determinare le sue effettive condizioni (VI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 27 settembre 2010, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009). Va qui comunque rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera di cui l’assicurato era beneficiario a far tempo dal 1. marzo 2006 (dal 1° luglio 2005 al 28 febbraio 2006 è stato beneficiario di una mezza rendita, doc. AI 39).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con nella STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad art. 41, p. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’otteni-mento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.6. In concreto, dagli atti emerge che in occasione dell’esame della domanda di prestazioni inoltrata nel luglio 2005, l’amministrazio-ne, dopo aver interpellato i medici curanti dell’assicurato, aveva predisposto una valutazione peritale ad opera del dr. __________, reumatologo, il quale, nella sua perizia del 27 marzo 2006, poste le diagnosi di
" (…)
A.4 DIAGNOSI
Severa gonartrosi dx allo stadio ortopedico:
- st.d. meniscectomia laterale subtotale il 23.07.2004;
- st.d. artrite settica a stafilococco aureo (dicembre 2005).
Sindrome lombo-vertebrale con:
- ernia discale L5/S1 a sx lussata in basso;
- pregressa sindrome lombo-vertebrale acuta e sindrome lombo-radicolare a sx (09/2001).
aveva osservato:
" (…)
In effetti si tratta di un paz. particolarmente sfortunato nel senso che oltre ad una problematica degenerativa al ginocchio dx è occorsa un’artrite settica da staf. aureus che ha necessitato un ricovero, quattro artroscopie ed una antibioterapia di lunga durata a partire dal dicembre 2005. In effetti si tratta di una complicazione molto grave per una articolazione per cui risulta spesso un danno definitivo, come d’altronde in questo caso, nonostante un trattamento appropriato. La situazione è quella di un’artrosi allo stadio ortopedico, nel senso che non è più ipotizzabile un miglioramento spontaneo o con misure conservative. Concordo pienamente con la valutazione degli ortopedici della clinica __________ nel ritenere che l’unica soluzione consiste, nonostante la giovane età del paz., nell’impianto di una protesi totale. Questo gesto necessita tuttavia di alcune precauzioni vista la recente artrite settica, per cui un tale intervento è preventivabile unicamente a distanza di 6 mesi ca.
La prognosi in caso di intervento protetico è da valutare favorevolmente, nel senso che vi dovrebbe essere un buon recupero funzionale, tale da permettere un recupero della capacità lavorativa, anche se non sono in grado di indicare con quale percentuale. Il paz. dal canto suo desidererebbe riprendere il suo lavoro che ama molto. In effetti si ha l’impressione di un paz. molto attaccato al suo lavoro.
Per quanto riguarda la colonna lombare la situazione è attualmente compensata, con disturbi da lunga data, ma che si sono accentuati nel settembre 2001 con una sindrome lombo-radicolare sx su ernia discale L5/S1 lussata in basso. La problematica limitante è attualmente quella del ginocchio per cui quella lombare è difficilmente valutabile. E’ evidente che vi è una certa limitazione funzionale per delle attività particolarmente pesanti, il paz. riusciva tuttavia ancora a svolgere per lo meno un’attività lavorativa parziale e soprattutto limitata a lavori piuttosto leggeri.
Anche a questo riguardo non è possibile fare una prognosi funzionale prima che non sia stata sanata la situazione al ginocchio dx.”
Lo specialista aveva quindi concluso per una totale incapacità lavorativa “per qualsiasi attività che non sia eseguibile in posizione seduta”, dalla data del ricovero presso l’Ospedale __________ a causa dell’artrite settica del ginocchio dx e questo sicuramente sino all’effettuazione del paventato probabile intervento protetico. Quanto alle possibili altre attività eseguibili dall’assicurato, il perito affermava:
" Solo nel caso in cui il paz. dovesse rimandare un ev. intervento ortopedico si può prendere in considerazione una riconversione verso un’attività lavorativa leggera da eseguire in posizione seduta, anche occorre ritenere una certa limitazione della capacità lavorativa giustificata per dare la possibilità al paz. di inserire delle piccole pause sul lavoro e di cambiare posizione. Per tanto per un’attività lavorativa sedentaria (tipo ufficio) risulta una capacità lavorativa residua del 80%. Per ev. riformazioni professionali occorre inoltre tener conto delle difficoltà di spostamento del paz.
C. OSSERVAZIONI
Di per sé la situazione dev’essere rivalutata sei mesi dopo l’intervento protetico del ginocchio dx (che nella migliore delle ipotesi potrà avere luogo fra sei mesi).” (doc. AI 26)
In proposito il dr. __________ dopo aver posto la diagnosi principale di “Grave gonartrosi destra dopo meniscectomia 7. 2004 ed artrite settica 12.2005” (doc. AI 28), aveva attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal luglio 2004, del 50% dal settembre 2004 e del 100% dal dicembre 2005, affermando:
" (…)
Muratore indipendente
Grave problema ortopedico sia periferico al ginocchio dopo artrite settica e più artroscopie di cui ultima 12.2005 che a livello lombare con ernia discale. Deambulazione difficoltosa con algia permanente e possibilità per piccoli tratti solo con stampelle.
La perizia reumatologica del 3.2006 d. __________ ha fatto pertanto chiarezza sulle gravi limitazioni funzionali presenti.
Esigibilità nulla a carattere definitivo in mansioni inergonomiche e pesanti e transitoriamente fino all’intervento anche per ogni tipo di attività anche se leggera. Solo dopo l’intervento di PTGdx si potrà meglio giudicare l’esigibilità lavorativa anche per attività leggere e adeguate specialmente considerando il problema del rachide.
Se si considera l’infetto avuto con setticemia del 12.2005 si giudica opportuno aspettare con impianto di PT almeno 6 mesi per cui in questo caso si valuterà operazione nella seconda parte del 2006.
Propongo pertanto una rivalutazione delle prestazioni non prima di un anno da adesso (o 6 mesi dopo l’operazione prevista).” (doc. AI 28)
Alla luce di questi elementi l’amministrazione, mediante due decisioni del 25 luglio 2006, ha attribuito a RI 1 una mezza rendita d’invalidità dal 1. luglio 2005 al 28 febbraio 2006 e una rendita intera dal 1 marzo 2006 per un grado di invalidità del 100% (doc. AI 39).
Nel mese di luglio 2007 l’Ufficio AI ha intrapreso una procedura di revisione della rendita. Essendo emerso che il 10 aprile 2007 l’assicurato aveva subito un intervento di protesi totale al ginocchio destro presso la __________, nelle annotazioni del 19 settembre 2007 il dr. __________ del SMR ha osservato come dagli atti risultava che lo stato clinico e funzionale era ancora instabile a livello ortopedico per cui occorreva attendere ancora sei mesi per una rivalutazione definitiva e delle esigibilità (doc. AI 45). Di conseguenza con comunicazione del 25 settembre 2007 la rendita intera è stata confermata (doc. AI 46).
Avviata nel gennaio 2008 una nuova revisione della rendita, nell’apposito formulario sottopostogli dall’Ufficio AI l’assicurato ha dichiarato che il suo stato di salute era rimasto invariato, potendo comunque egli riprendere un’attività lavorativa leggera nella misura del 25-30% (doc. AI 51).
In data 13 maggio 2009 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che alla luce della ripresa di un’attività lucrativa l’ulteriore diritto alla rendita sarebbe stato valutato appena in possesso dei dati economici a riguardo delle entrate conseguite dall’attività lavorativa (doc. AI 54).
Nel rapporto medico del 24 giugno 2009 il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, curante dell’assicurato, poste le diagnosi con ripercussione della capacità lavorativa di
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Stato dopo meniscectomia subtotale laterale a destra |
2004 |
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Stato dopo 4 artroscopie con sinoviectomia e lavaggio articolare ginocchio destro, causa gonartrite da Stafilococco aureo |
2005 |
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Stato dopo protesi ginocchio destro |
10.4.2007 |
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Voluminosa ernia discale L5/S1 discendente dal canale spinale per oltre 2 cm. a sinistra |
2001 |
ha osservato che il ginocchio destro operato il 10 aprile 2007 non era più gonfio né infiammato, ma era stabile, e che l’estensione era completa, mentre che la flessione ancora ridotta fino a 110° non potendosi comunque l’assicurato ancora inginocchiare. Il curante ha inoltre segnalato che l’assicurato aveva ripreso un’attività lavorativa quale muratore nella misura del 25%, potendo tuttavia effettuare solo lavori leggeri in posizione retta e non inginocchiata. Quanto all’abilità lavorativa, secondo il dr. __________, posta un’inabilità lavorativa piena dal 14 luglio al 25 agosto 2004, del 50% dal 26 agosto 2004 all’8 dicembre 2005 e nuovamente completa dal 9 dicembre 2005 al 14 giugno 2009, dal 15 giugno 2009 l’assicurato andava considerato incapace nell’ultima attività esercitata nella misura del 75%, in attività leggere, non implicanti la posizione inginocchiata o la flessione delle ginocchia, o il camminare su terreni dissestati. Concludendo, il sanitario ha osservato che essendo l’assicurato una persona molto volonterosa ed assidua, era probabile che nei mesi seguenti la capacità lavorativa sarebbe potuta aumentare al 50% (doc. AI 55).
Con lettera 25 settembre 2009 RI 1 ha fatto pervenire all’Ufficio AI copia delle fatture emesse per la sua attività lavorativa precisando che da due settimane aveva dovuto interrompere la ricerca di lavori da eseguire essendo intervenuti enormi problemi che gli rendevano molto difficile camminare (doc. AI 58).
Nel rapporto medico all’Ufficio AI del 1. dicembre 2009, la dr.ssa __________ della __________, dopo aver visitato l’assicurato il 9 ottobre 2009, ha concluso per un’inabilità quale muratore totale dal 9 aprile al 31 agosto 2007, del 50% dal 1 settembre 2007 e del 25% dal 1 dicembre 2009. Con riferimento alle risorse fisiche, ha dichiarato impraticabili lavori pesanti, in posizione eretta, inginocchiata, implicanti il sollevamento o il trasporto di pesi, stare su ponteggi o salire le scale (doc. AI 59).
Nelle sue Annotazioni del 20 maggio 2010 il medico SMR dr. __________ ha concluso quanto segue:
" R 50% dal 7.2005
R 100% dal 3.2006
Perizia reumatologica dr. __________ del 4.2006
Severa gonartrosi dx allo stadio ortopedico:
- st.d. meniscectomia laterale subtotale il 23.07.2004;
- st.d. artrite settica a stafilococco aureo (dicembre 2005). Sindrome lombo-vertebrale con:
- ernia discale L51S1 a sx lussata in basso;
- pregressa sindrome lombo-vertebrale acuta e sindrome lombo-radicolare a sx (09/2001).
Revisione di prestazioni Al dal 1.2008
Impianto di PTGinocchio a destra 10.4.2007 (flessione ancora ridotta e migliorata nel decorso)
Ripresa di abilità 25% come muratore indipendente dal 6.2009
Come da rapporto medico dr. __________ ortopedico FMH curante si giustifica un miglioramento clinico funzionale dopo l'intervento del 4.2007 potendo anche riprendere in forma molto ridotta attività in ergonomica
Propongo senza necessità di ulteriori accertamenti a livello medico assicurativo
Esigibilità lavorative fino al 6.2009 come prima,
dopo questa data:
IL 100 definitiva per attività medio pesanti ed in ergonomiche su terreno sconnesso e cantieri edili
IL 0% per mansioni ergonomicamente leggere e sedentarie ( Non sollevare / portare / spostare pesi > 10 kg, non dover restare sempre in piedi/seduto senza poter cambiare posizione di tanto in tanto, non dover ante flettere / ruotare il rachide specialmente da seduto, non doversi spostare regolarmente > 100m specialmente su terreni sconnessi / cantieri... )
Prognosi pertanto favorevole
Ulteriori miglioramenti globalmente non sono da attendersi per il futuro” (doc. AI 62)
Di conseguenza, l’Ufficio AI, preso atto anche del rapporto del 21 giugno 2010 del consulente IP – il quale, considerata una capacità lavorativa totale in attività leggere adeguate e operato il consueto confronto dei redditi, ha stabilito un grado di invalidità del 4% (doc. AI 65) - mediante la decisione contestata ha soppresso la rendita motivando come segue:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Lei è al beneficio di una rendita intera, grado 100%, dal 01.03.2006. Antecedentemente aveva beneficiato di una mezza rendita dal 01.07.2005.
Esaminati gli atti medici all'incarto, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, la situazione clinica sottoposta al nostro Servizio Medico appare migliorata, in particolare dal mese di luglio 2009 lei risulta abile al 100% in attività adeguate al suo stato di salute ed inabile al 75% nell'attività abituale.
La valutazione del caso, operata da parte della nostra consulente dopo gli accertamenti espletati, ha condotto in primis ad escludere l'adozione di misure di reintegrazione professionali volte al conseguimento di una qualifica, non essendo state evidenziate le necessarie condizioni di base ed i profili attitudinali fondamentali.
In secondo luogo, la consulente ha dunque provveduto alla determinazione della capacità di guadagno residua, in funzione della completa capacità di lavoro in attività confacenti alle limitazioni mediche riscontrate.
Attività adeguate
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.
Si tratta quindi di identificare delle attività semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto. Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.
I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività per esempio:
- operaio non qualificato in calzoleria multiservizio
- operaio generico nell'industria alimentare (pasta, oli, cioccolata,... )
- impacchettatore, imballatore e simili (__________
Reddito da invalido
In conformità alla vigente giurisprudenza, in considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica.
A seguito della recente giurisprudenza imposta dal Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13).
Il reddito da invalido deve pertanto essere determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA 1).
Considerando una capacità totale di lavoro, praticando la riduzione del 10% (per le limitazioni espresse in sede medica), sulla base delle statistiche teoriche RSS (categoria 4, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla nuova giurisprudenza) risulta un reddito d'invalido di CHF 55'120.-.
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (CHF 57'611.--) con quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (CHF 55'120.-), risulta una perdita di guadagno del 4%.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il diritto alla rendita si estingue.
Per concludere, attiriamo l'attenzione sul fatto che, qualora lei lo desiderasse, è data facoltà di annunciarsi per iscritto al nostro Ufficio, affinché sia dato seguito all'esame della valutazione di un eventuale aiuto al collocamento. (…)” (doc. A)
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 pp. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 453).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, op. cit., ad art. 28a, p. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni. In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Occorre qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., p. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, p. 258).
Nel caso concreto si tratta quindi delle decisioni del 25 luglio 2006 tramite le quali l’Ufficio AI ha assegnato una mezza rendita AI con effetto dal 1° luglio 2005 al 28 febbraio 2006 e una prestazione intera dal 1. marzo 2006 (doc. AI 39).
Successivamente l’Ufficio AI si è infatti limitato a confermare la concessione della rendita mediante comunicazione del 25 settembre 2007 (doc. AI 46-1).
2.9. In occasione della revisione avviata nel gennaio 2008, l’Ufficio AI ha proceduto, come detto, ad interpellare il dr. __________, curante dell’assicurato, e i sanitari della __________, i quali avevano effettuato l’intervento chirurgico di impianto della protesi al ginocchio destro nell’aprile 2007 e seguono l’assicurato nella fase postoperatoria, concludendo quindi per un miglioramento dello stato di salute tale da permettere all’interessato la ripresa in misura completa di un’attività leggera e confacente alle sue condizioni.
Ora, attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.7), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’Ufficio AI, in quanto la problematica ortopedica non è stata sufficientemente chiarita.
In particolare, circa la patologia ortopedica al ginocchio destro, il dr. __________, chirurgo, nel suo rapporto medico del 24 giugno 2009, dopo aver sottolineato il decorso favorevole avuto dal ginocchio successivamente all’operazione dell’aprile 2007, ha comunque precisato che la flessione era ancora ridotta fino a 110°. Sottolineato il carattere molto volonteroso dell’assicurato, il quale aveva nel frattempo ripreso un’attività lavorativa quale muratore nella misura del 25%, ha concluso per un’inabilità lavorativa nella sua attività piena sino al 14 giugno 2009 e del 75% dal 15 giugno 2009. Compatibili con le sue condizioni erano comunque soltanto attività leggere, non implicanti la posizione inginocchiata o la flessione delle ginocchia, o il camminare su terreni dissestati. Ha infine osservato che era probabile che nei mesi seguenti si sarebbe potuto aumentare la capacità lavorativa dal 25% al 50% (doc. AI 55).
Dal canto suo invece nel rapporto medico del 1. dicembre 2009, la dr.ssa __________ della __________ ha concluso per un’inabilità, quale muratore, totale dal 9 aprile al 31 agosto 2007, del 50% dal 1 settembre 2007 e del 25% dal 1 dicembre 2009. Con riferimento alle risorse fisiche, ha dichiarato impraticabili lavori pesanti, in posizione eretta, inginocchiata, implicanti il sollevamento o il trasposto di pesi, stare su ponteggi o salire le scale (doc. AI 59).
Va pure segnalato che con lettera 25 settembre 2009 l’assicura-to aveva segnalato l’insorgenza di “enormi problemi” che gli rendevano molto difficile camminare (doc. AI 58).
Ora, alla luce di queste certificazioni, la conclusione tratta dall’amministrazione e in particolare dal medico SMR dr. __________ - che peraltro non è specialista FMH in chirurgia né in ortopedia -, nelle Annotazioni del 20 maggio 2010, per il quale andava ammesso un miglioramento clinico funzionale dopo l’intervento dell’aprile 2007 e, quindi, “senza necessità di ulteriori accertamenti a livello medico assicurativo” ammessa dal giugno 2009 un’incapacità lavorativa totale definitiva “per attività medio pesanti ed in ergonomiche su terreno sconnesso e cantieri edili” e invece una capacità lavorativa totale “per mansioni ergonomicamente leggere e sedentarie” (doc. AI 62), appare quantomeno affrettata e non basata su accertamenti esaustivi e completi. Si noti innanzitutto che nelle sue Annotazioni il medico SMR nemmeno menziona la valutazione 1. dicembre 2009 dei sanitari della __________, ma fa unicamente riferimento a quella del dr. __________. E da quest’ultima trae inoltre delle conclusioni che non corrispondono completamente a quelle del chirurgo curante.
Ora, a prescindere dal fatto che le due uniche certificazioni agli atti, quella del dr. __________ e quella della dr.ssa __________, giungono a conclusioni almeno parzialmente difformi - per il dr. __________ l’assicurato è abile quale muratore per lavori leggeri nella misura del 25% (eventualmente nei mesi successivi aumentabile al 50%), per la dr.ssa __________ invece l’abilità, quale muratore, è del 75% in attività leggere – va detto che i due medici interpellati nemmeno si sono chiaramente espressi circa la capacità lavorativa del ricorrente in altre attività lavorative esigibili. Inoltre il rapporto medico allestito, in forma e in modalità assai telegrafiche, dalla dr.ssa __________, contiene anche una contraddizione. Mentre infatti alla domanda n. 1.6 indica che l’assicurato presenta nell’ultima attività svolta, di muratore, un’incapacità lavorativa del 25% dal 1. dicembre 2009, alla domanda n. 1.7 (dopo peraltro aver tralasciato di indicare le limitazioni esistenti nello svolgimento della sua usuale attività) se ritenesse l’attività precedentemente svolta ancora esigibile e, nell’affermativa, in che misura, ha risposto che la stessa era esigibile al 25% e che la riduzione della capacità lavorativa era da attribuire alla mancanza di stabilità della muscolatura (doc. AI 59-3).
Stante la, almeno parziale, contraddittorietà dei due scarni referti medici agli atti, l’amministrazione, al fine di accertare la fattispecie, avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti per ulteriormente approfondire l’effettiva incidenza delle patologie ortopediche sulla capacità lavorativa del richiedente rispettivamente l’evoluzione delle stesse rispetto all’ultima decisione del 25 luglio 2006, non tralasciando di esaminare anche la capacità lavorativa dell’assicurato in attività lavorative diverse da quella precedentemente esercitata.
Del resto, l’amministrazione non si è nemmeno curata di sottoporre la documentazione agli atti, per una presa di posizione, al dr. __________ che in data 27 marzo 2006 aveva eseguito la perizia che era stata poi posta alla base del provvedimento del 25 luglio 2006 di attribuzione della rendita (doc. AI 26). Va osservato che proprio il dr. __________ aveva osservato nella sua perizia che il recupero funzionale e, quindi, la misura del recupero della capacità lavorativa, sarebbero stati da valutare attentamente dopo l’avvenuta esecuzione dell’intervento protetico al ginocchio.
Va detto inoltre che dagli atti emerge che il ricorrente è anche affetto da un’ulteriore problematica ortopedica, soffrendo egli di una sindrome lombo-radicolare sx su una voluminosa ernia discale L5/S1 lussata in basso (rapporto 24 giugno 2009 del dr. __________ doc. AI 55). Sulla eventuale effettiva incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato di tale patologia né il dr. __________ né la dr.ssa __________ si sono tuttavia minimamente espressi. Anzi i medici della__________, nel precedente rapporto medico stilato in occasione della prima revisione della rendita il 9 agosto 2007, avevano espressamente sottolineato che la loro valutazione riguardava unicamente la problematica al ginocchio e non includeva quella alla schiena (doc. AI 42-5). In proposito va detto che l’esistenza di una problematica alla colonna lombare su ernia discale, con disturbi da lunga data, e accentuatisi nel settembre 2001, era stata rilevata anche dal dr. __________i nella sua perizia del 27 marzo 2006, nella quale aveva affermato che pur essendo la problematica lombare difficilmente valutabile era “evidente che vi è una certa limitazione funzionale per delle attività particolarmente pesanti” (doc. AI 26). Anche su questo punto occorre quindi che l’amministrazione predisponga i necessari accertamenti medico specialistici.
Di conseguenza questo TCA reputa che nella specie s’impone-vano seri e più approfonditi esami per ad addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell’assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti. In particolare, senza procedere ad ulteriori accertamenti medici non è possibile concludere con sufficiente tranquillità che al momento della resa del provvedimento contestato il ricorrente presentasse un’abilità lavorativa totale in attività leggere adeguate.
Orbene, secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all’assicuratore per un complemento istruttorio (SVR 2002 AHV Nr. 1 p. 2 = Die Praxis 2002 p. 155 consid. f; Freivogel, Bemerkungen zum Verfahren vor der Rekurskommission für die Ausgleichskassen und die IV-Stellen, in BJM 2000, p. 289-290; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 23-26) o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all’assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
Nella fattispecie in esame, a fronte di un accertamento incompleto dei fatti, annullata la decisione contestata, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché faccia allestire una perizia che stabilisca l’effettiva incidenza sia della problematica al ginocchio che di quella a livello lombare con ernia del disco lombosacrale sulla capacità lavorativa dell’insorgente (sia nell’attività abituale che in un’altra adeguata) e la loro evoluzione rispetto al momento dell’attribuzione della rendita di invalidità.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato e sull’eventuale revisione della stessa.
.
Ritenuto che la situazione medica deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente sull’eventuale grado d’invalidità e, quindi, sul confronto dei redditi effettuato dall’Ufficio AI.
La richiesta di espletamento di una nuova valutazione peritale formulata dall’interessato (cfr. doc. VI) è superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti.
2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va quindi annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti gli accertamenti sopra evidenziati, renda un nuovo provvedimento.
Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 27 settembre 2010 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.9.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti