Raccomandata |
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Incarto n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 7 dicembre 2009 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1975, da ultimo attivo in qualità di tecnico edile, in data 8 marzo 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) a causa di un “Disturbo depressivo in personalità istrionica (ICD10 F60.4)” (doc. AI 4-1; 9-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite una perizia psichiatrica a cura del Dr. __________ (doc. AI 17-1), l’UAI, con decisione del 7 febbraio 2007 (doc. AI 25-1), preavvisata con progetto del 2 gennaio 2007 (doc. AI 21-1) e cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non essendo il grado d’invalidità pensionabile (25%).
1.3. In data 11 settembre 2009 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti segnalando di essere affetto da “depressione, fobie, paura del futuro, ansia, insonnie, preoccupazioni costanti, necessità di una farmacoterapia costante. Mi è impossibile attualmente fare dei progetti” (doc. AI 30-1/7).
1.4. Con progetto di decisione del 15 settembre 2009 l’UAI ha deciso di non entrare in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, rilevando che l’assicurato “non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile” (doc. AI 31-1).
1.5. In sede di osservazioni l’assicurato ha prodotto il certificato medico del 13 novembre 2009 del Dr. __________ (doc. AI 40-1).
1.6. Con la decisione del 7 dicembre 2009 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova certificazione medica al vaglio del SMR, ha confermato la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 43-1).
1.7. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso (doc. I), trasmesso al TCA in data 27 gennaio 2010 (doc. II), successivamente completato in data 10 febbraio 2010 dall’avv. RA 1, rappresentante dell’assicurato (doc. IV), rilevato come il gravame non ossequiava i requisiti della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPAss).
In via ricorsuale, l’insorgente ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, esperita una nuova e completa valutazione medica, emani una nuova decisione (doc. IV).
L’avv. RA 1 ha prodotto, a sostegno delle proprie argomentazioni, i referti del 30 ottobre 2009 e del 13 novembre 2009 del Dr. __________ (doc. B2, B3).
1.8. L’UAI, in risposta, dopo aver sottoposto i referti del Dr. __________ al SMR ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame, rilevando che dalle certificazioni in questione non si evincono elementi tali da inficiare le conclusioni secondo cui non è minimamente provato che dalla data dell’ultima decisione la situazione del ricorrente sia mutata (doc. IX +bis).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
2.4. Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
Nella decisione del 7 febbraio 2007 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato fondandosi sulla perizia psichiatrica del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel referto del 26 settembre 2006 ha posto la seguente diagnosi:
" (…)
4. Diagnosi:
L'insieme delle notizie, delle osservazioni e delle constatazioni obiettive raccolte durante la visita ambulatoriale e più sopra dettagliatamente esposte, mi permette di porre, secondo scienza e coscienza, il seguente giudizio psichiatricodiagnostico:
· Disturbi di personalità misti (ICD‑10:F61.0 / tratti di quello dipendente, narcisistico e istrionico)
· Reazione mista ansioso‑depressiva, prolungata (ICD‑10:F43.22) ora di entità lieve
· Gioco d'azzardo patologico (ICD‑10:F63.0) ora sufficientemente contenuto” (doc. AI 18-1).
Egli ha poi espresso la seguente valutazione e prognosi:
" (…)
5. Valutazione e prognosi
Da un punto di vista psichiatrico l'attuale capacità lavorativa del periziando, a mio giudizio, è lievemente ridotta (grado d'invalidità 20‑25%).
La prognosi, date le diagnosi e la situazione personale‑giudiziaria, sarà determinata dal tempo.
B) CONSEGUENZE SULLA CAPACITA DI LAVORO
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:
Il periziando, con già importanti alterazioni nella propria costituzione caratteriale, dall'inizio dell'anno 2005 presenta una sintomatologia ansiosa e depressiva, ora, di entità lieve; le cause della psicopatologia ansiosa e depressiva, che inizialmente ha giustificato una totale incapacità al lavoro (febbraio‑novembre 2005) e in seguito una parziale incapacità lavorativa (dal novembre 2005 in poi), sono da ricercare nel logorio professionale, nella difficoltà di conduzione della vita personale‑finanziaria, nella delusione per la fine della relazione sentimentale con la persona‑madre del suo figlio e nell'ultima condanna con l'accusa di stupro tuttora in fase procedurale con possibilità di dover espiare un'altra pena detentiva in futuro.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:
l disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono nella misura lievemente ridotta la sua capacità lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee (grado d'invalidità 20‑25%, da calcolarsi dal mese di marzo 2006 ad oggi e continua).
3.L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i
disturbi psichici?
Si, per quanto riferito dal periziando.
C) CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE.
1.È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne
sono in corso? Ne sono previsti?
Non sono da prendere in considerazione.
2.È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro
attuale?
No, in considerazione di quanto più sopra riferito.
3.L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Si, per la percentuale vedi più sopra”. (doc. AI 18-5+6).
Nella sua decisione del 7 febbraio 2007 l’UAI ha quindi fissato al 25% il grado di invalidità dell’assicurato prendendo in considerazione una incapacità lavorativa residua del 25% in qualsiasi attività (doc. AI 25-1).
Nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione del 15 dicembre 2009 di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni AI dell’11 settembre 2009, l’assicurato ha prodotto il referto del Dr. __________, spec. FMH in psichiatra e psicoterapeuta, psicoanalista, e del Dr. __________, psicologo, i quali in data 13 novembre 2009 hanno riferito quanto segue:
" (…)
Egregi signori,
col progetto di decisione del 15 settembre u.s. avete comunicato al nostro paziente citato in epigrafe, la non entrata in materia della nuova richiesta di prestazioni.
Una prima richiesta era stata inoltrata nel 2006 e respinta il 7 febbraio 2007, malgrado che il periodo di malattia e la relativa incapacità si protraessero a causa della grave psicopatologia che lo affligge.
In questo periodo le cure sono proseguite con discreto successo, e hanno poi dovuto essere parzialmente interrotte in occasione dell'incarcerazione del 7 aprile 2008, come noto, a causa di abuso sessuale (non siamo a conoscenza dei termini precisi del capo d'accusa).
Prima della carcerazione abbiamo avuto modo lavorare sulla consapevolezza dei comportamenti inadeguati, sull'incapacità di valutare la liceità degli stessi comportamenti, sull'opportunità di trarre beneficio e insegnamento delle misure disciplinari relative.
Ci sembra essenziale, nell'interesse comune, che al signor RI 1 sia concessa la possibilità di continuare la cura intrapresa e mantenuta durante il periodo di detenzione dimostrando una soddisfacente compliance terapeutica e consentendo quindi l'elaborazione dell' inadeguatezza, dell’illecito, nonché la possibilità di alleviare la sofferenza affettiva derivata dalla presa di coscienza; lavoro di recupero dell'autostima e motivazione ambizioso da parte nostra a sostegno del quale riteniamo indispensabili misure sociali d'appoggio: non ultima una rendita seppur parziale.
Ovviamente chiediamo che il signor RI 1 sia sottoposto ad una nuova valutazione e che questa, nel suo aspetto diagnostico e predittivo, sia discussa con i curanti, in vista, ancora una volta, di un prossimo procedere terapeutico.
Sicuri della vostra attenzione nei confronti di questo nuovo caso, delicato per i suoi possibili e imprevedibili risvolti, cogliamo l'occasione per porgerVi, egregi signori, i nostri distinti e cordiali saluti” (doc. B2).
In via ricorsuale l’avv. RA 1 ha trasmesso anche il certificato del 30 ottobre 2009 del Dr. __________ e del Dr. __________, qui riprodotto:
" (…)
Con il presente si certifica che il sig. RI 1, 1975, è nostro paziente.
Il paziente in oggetto è sottoposto ad un trattamento integrato di tipo psichiatrico, psicofarmacologico e psicoterapico dal febbraio 2005 ed ha sempre dimostrato una compliance soddisfacente.
Anche nel periodo detentivo si è cercato di mantenere inalterato, nei limiti del possibile, il rapporto terapeutico instaurato, tramite congedi straordinari da noi richiesti e dal Carcere La Stampa accordati, al fine di coadiuvare il percorso riabilitativo del paziente e non annullare i benefici della terapia fino a quel momento ottenuti.
Purtroppo la decisione di sospendere il permesso C e la conseguente impossibilità di entrare in Svizzera rendono impossibile il proseguio del percorso finora improntato con il paziente dai Sottoscritti.
Questo desta la nostra preoccupazione poiché, nonostante il beneficio che il paziente trae dalla terapia, riteniamo le condizioni psicologiche ancora compromesse a livello dell'affettività, del contatto, della motivazione, dell'autostima e della volitività.
Chiediamo pertanto, qualora possibile nei termini di legge, la possibilità di accordare al paziente un permesso mensile speciale per permettergli di proseguire la terapia presso lo Studio dei Sottoscritti.
Sarà ovviamente Vostra premura fissare i punti e le condizioni che riterrete necessari per rendere sicura e tutelata questa concessione e nostra premura garantire in ogni modo il rispetto di tali vincoli.
Chiediamo cortesemente di fornirci quanto prima una risposta a tale richiesta, in modo da poter elaborare gradualmente ed insieme con il paziente qualsiasi decisione vorrete prendere. Ci auguriamo vivamente che da parte Vostra vi sia un atteggiamento collaborativo ed adiuvante il nostro incarico professionale, etico e morale di fornire un sostegno nella riabilitazione psichica, cognitiva, emotiva e comportamentale del paziente, possibile solo attraverso una continuazione della presa a carico dello stesso” (doc. B3).
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.6. Alla luce della documentazione medica contenuta nell’incarto e dell’esito degli accertamenti compiuti, questo Tribunale ritiene che, a ragione, l’UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato.
Nell’ambito della prima richiesta di prestazioni il perito interpellato dall’amministrazione, Dr. __________, ha diagnosticato: “Disturbi di personalità misti (ICD‑10:F61.0 / tratti di quello dipendente, narcisistico e istrionico); Reazione mista ansioso‑depressiva, prolungata (ICD‑10:F43.22) ora di entità lieve e Gioco d'azzardo patologico (ICD‑10:F63.0) ora sufficientemente contenuto” (doc. AI 18-1).
Il Dr. __________ ha quindi valutato __________ inabile, in qualsiasi attività lavorativa, nella misura del 20-25% (doc. AI 18-5).
Dalla documentazione medica prodotto in sede di osservazioni al progetto di decisione e in via ricorsuale al TCA non emerge alcun elemento oggettivo che permetta a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie.
I referti del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e del Dr. __________, psicologo, del 30 ottobre 2009 (doc. B3) e del 13 novembre 2009 (doc. B3) sono del tutto generici, oltre che privi di una diagnosi specifica secondo una classificazione riconosciuta. Questi rapporti inoltre non contengono una valutazione delle patologie dell’interessato e del loro influsso sulla capacità lavorativa.
Il medico curante si è limitato a riferire che le cure sono proseguite con discreto successo per poi essere parzialmente interrotte a causa dell’incarcerazione dell’assicurato il 7 aprile 2008. Precedentemente la terapia si è incentrata “sulla mancanza di consapevolezza dei comportamenti inadeguati, sull’incapacità di valutare la liceità degli stessi comportamenti, sull’opportunità di trarre beneficio e insegnamento delle misure disciplinari relative”. I medici hanno quindi concluso chiedendo che all’assicurato venga concessa la possibilità di continuare la terapia (cfr. doc. B2 del 13 novembre 2009).
Nello scritto del 30 ottobre 2009, per contro, il medico curante ha comunicato all’Ufficio federale migrazione che “anche nel periodo detentivo si è cercato di mantenere inalterato, nei limiti del possibile, il rapporto terapeutico instaurato”. La decisione di sospendere il permesso C ha, per contro, ostacolato il percorso terapeutico. Secondo il Dr. __________ e il Dr. __________ le condizioni psicologiche del paziente sono ancora compromesse a livello dell’affettività, del contatto, della motivazione, dell’autostima e della volitività (doc. B3).
Il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 25 novembre 2006 ha, da parte sua, rilevato che il certificato del Dr. __________ del 13 novembre 2009 non evidenzia una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla valutazione del Dr. __________ (doc. AI 42-1).
Giova ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
2.7. L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una “nuova e completa valutazione medica” (doc. IV).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fr. 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'assicurato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti