Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.311

 

BS/sc

Lugano

21 giugno 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 novembre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 ottobre 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 12 ottobre 2006 RI 1, classe 1968, casalinga, dal 1° dicembre 2004 è stato posta al beneficio di un quarto di rendita (grado d’invalidità del 44%) per diplegia spastica infantile/paralisi alle gambe (doc. AI 21). Il grado d’invalidità è stato determinato a seguito dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica eseguita il 12 luglio 2006 (doc. AI 19). 

                                        

                                         Il quarto di rendita è stato confermato con comunicazione

                                         7 gennaio 2010 (doc. AI 29).

                               1.2.   A seguito dell’inoltro del certificato 19 gennaio 2010 del medico curante dell’assicurata, attestante un peggioramento dello stato di salute (doc. AI 30), l’Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione, ordinando un’altra inchiesta domiciliare.

                                        

                                         Fondandosi sul rapporto 28 settembre 2010 dell’assistente sociale, concludente per un grado d’invalidità del 44% (doc. AI 48), con decisione 5 ottobre 2010 l’Ufficio AI ha nuovamente confermato il diritto ad un quarto di rendita (doc. AI 49).

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicRA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso postulando l’assegnazione di una rendita intera per un grado d’invalidità del 70%. Sostenendo come l’assistente sociale non abbia tenuto conto del rapporto 21 ottobre 2010 del dr. __________, primario della clinica di riabilitazione di __________, l’insorgente contesta la valutazione degli impedimenti relativi alle varie mansioni contenute nell’inchiesta domiciliare. Degli ulteriori motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.           

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, fondandosi sulla presa di posizione del SMR e dell’assistente sociale, ha chiesto la reiezione del ricorso confermando la fedefacenza dell’in- chiesta economica.

 

                               1.5.   Il 26 gennaio 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (X).

 

                                         Su richiesta del TCA, l’8 febbraio 2011 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito ai succitati nuovi atti (XII).

 

                                         Il 18 febbraio 2011 l’assicurata ha inoltrato le proprie osservazioni sulla presa di posizione dell’amministrazione (XIV).

 

                               1.6.   Il 6 maggio 2011 questa Corte ha chiesto alcune delucidazione all’assistente sociale incaricata dell’inchiesta, ricevendo risposta il 12 maggio 2011 unitamente alle osservazioni 20 maggio 2011 dell’Ufficio AI (XVIII).

 

                                         L’8 giugno 2011 la ricorrente a sua volta ha inoltrato la propria presa di posizione in merito al succitato accertamento (XX).

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata, ha diritto ad una prestazione maggiore del quarto di rendita sinora riconosciuto.  

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.5.   L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.4), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

 

                                         Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 qui applicabile (una nuova versione è stata aggiornata al 1° gennaio 2011, con validità dal 22 marzo 2011) l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra 3088 della nuova versione) ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

 

                                         In particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 nuova versione) prevede:

 

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

 

 

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

 

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

             

         10

             

         50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

 

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

 

Le cifre 3096 e 3097 (rispettivamente cifra 3087 e 3088 nuova versione) dispongono:

 

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

 

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

 

                                                      Infine, la cifra 3098 della vecchia versione prevedeva:

 

"  In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”

 

                                         La nuova versione della succitata cifra 3098, divenuta ora cifra 3089, ha il seguente tenore:

 

"  In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua fami-glia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

 

                                         Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

 

                                         Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica -  è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

 

                               2.6.   Infine, secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 379-380).

                                                                                

                                2.7   Nella fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita il 24 settembre 2010. Il relativo rapporto è stato allestito il 28 settembre 2010 (doc. AI 48), avente il seguente tenore:

 

"  (…)

5.   ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

 

5.1 Conduzione dell'economia domestica

 

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

 

5 %

percentuale degli impedimenti

 

0 %

percentuale di invalidità

 

0 %

 

Nessun impedimento.

5.2 Alimentazione

 

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

 

35 %

percentuale degli impedimenti

 

40 %

percentuale di invalidità

 

14 %

 

I signori RI 1 hanno traslocato da pochi mesi, nel marzo scorso, nel nuovo appartamento. Nella ricerca di una nuova abitazione il marito ha naturalmente prestato attenzione alla comodità del luogo (rispetto ai negozi ad esempio) e alla funzionalità degli spazi abitativi.

Anche in questa nuova casa la cucina è di ridotte dimensioni e permette alla signora RI 1 di muoversi in sicurezza al proprio interno, potendo sostenersi ai diversi armadi. Nella cucina trovano posto anche un tavolino e una sedia dove le è possibile eseguire determinati lavori da seduta, come sbucciare frutta e verdura ad esempio.

L'assicurata si dice in grado di preparare autonomamente i pasti per i suoi familiari, purché l'occorrente si trovi nel locale. Non riesce infatti più a camminare portando tra le mani degli oggetti, dovendo assolutamente sostenersi alle pareti e ai mobili di casa durante la marcia.

L'incedere è visibilmente difficoltoso.

Per l'esiguità della cucina i pasti vengono però consumati in sala da pranzo e l'assicurata deve necessariamente dipendere dai familiari per apparecchiare e sparecchiare la tavola, per l'impossibilità di deambulare portando tra le mani degli oggetti, oltretutto fragili.

Si occupa invece autonomamente del riordino giornaliero del piano di lavoro.

Ogni incombenza viene in ogni caso eseguita lentamente e prestando molta attenzione ai movimenti.

Le pulizie a fondo della cucina e degli elettrodomestici sono oggi affidate ad una collaboratrice domestica (in sostituzione della madre, oggi più anziana, e della sorella, partita per __________).

 

Per quanto riferito, considerato in parte esigibile il contributo dei familiari, ma tenuto altresì conto delle reali difficoltà dell'assicurata nella deambulazione, valuto in misura del 40 % la percentuale attuale di impedimento in questo ambito domestico.

 

 

5.3 Pulizia dell'appartamento

 

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

 

20 %

percentuale degli impedimenti

 

80 %

percentuale di invalidità

 

16 %

 

Fatta eccezione per la sostituzione dei familiari con la presenza di una collaboratrice domestica, viene ribadito quanto illustrato nel precedente rapporto d'inchiesta.

 

Confermo pertanto la percentuale di impedimento dell'80%.

 

 

5.4 Spesa e acquisti diversi

 

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

 

10 %

percentuale degli impedimenti

 

60 %

percentuale di invalidità

 

6 %

 

Durante le uscite esterne, l'assicurata deve potersi sostenere a due stampelle o al deambulatore, dotato di apposito seggiolino. Anche in presenza di questi mezzi ausiliari la sua autonomia di spostamento è comunque limitata a poche centinaia di metri.

Il signor __________, della FSCMA, le ha suggerito di provare ad utilizzare uno speciale scooter, che le permetterebbe perlomeno di ampliare il suo raggio di azione. La signora RI 1 sta al momento valutando anche questa opzione.

L'assicurata esce da sola unicamente per acquistare l'eventuale urgenza del momento. Le piccole necessità quotidiane sono perlopiù affidate ai figli, mentre la spesa settimanale è eseguita dal marito. L'assicurata si limita ad indicare, in entrambi i casi, quanto è necessario acquistare.

L'assicurata è infatti in grande difficoltà nel camminare e ogni minimo ostacolo può rivelarsi insormontabile. Non si fida così ad uscire da sola.

Anche per acquisti personali o particolari viene sempre accompagnata da amiche o familiari nei negozi e le uscite sono ridotte all'essenziale, per le evidenti difficoltà nella marcia.

L'assicurata si stanca oltretutto rapidamente e i dolori alla colonna tendono pure inevitabilmente ad acuirsi.

Tuttora condivisa la gestione burocratico-contabile.

 

Per quanto illustrato, considerata almeno in parte esigibile la collaborazione dei familiari, confermo la percentuale di impedimento a suo tempo assegnata, 60 %.

 

 

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

 

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

 

20 %

percentuale degli impedimenti

 

30 %

percentuale di invalidità

 

6 %

 

Potendo usufruire di una lavatrice e di un'asciugatrice personali, collocate all'interno dell'appartamento, l'assicurata si dice oggi in grado di occuparsi autonomamente del bucato. Di regola effettua diversi piccoli bucati in settimana, anche per suddividere il lavoro su più momenti.

L'assicurata dichiara di suddividere i panni, di inserirli e toglierli dalla lavatrice e dall'asciugatrice, di piegare quanto possibile e di stirare pure personalmente l'intero carico, da seduta, diluendo il lavoro su più momenti, non potendo mantenere a lungo tale posizione. I capi piegati e stirati vengono suddivisi sul tavolo in sala da pranzo e poi portati nei diversi armadi da familiari, per le difficoltà di movimento dell'assicurata.

Nessuna ripresa dell'attività di cucito.

 

Per quanto illustrato valuto oggi in misura del 30 % la percentuale di impedimento in questo ambito domestico, considerato in particolare un minor rendimento.

 

 

5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

 

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

 

10 %

percentuale degli impedimenti

 

20 %

percentuale di invalidità

 

2 %

 

I ragazzi, crescendo, si sono naturalmente resi maggiormente autonomi nelle loro necessità esterne a casa.

Oggi infatti si recano autonomamente a scuola, prendendo la posta, e raggiungono anche da soli, con i mezzi pubblici, la case di amici e i ritrovi tra compagni.

Per altre necessità (visite mediche, acquisti personali, ecc.), dove la presenza della madre può ancora essere importante, la signora RI 1 deve sempre poter contare sull'accompagnamento di terze persone (familiari o amiche), in ragione delle evidenti limitazioni nel camminare.

Non vengono altrimenti segnalati impedimenti nel seguire i ragazzi nei loro bisogni scolastici, educativi ed affettivi.

 

Per quanto illustrato valuto oggi in misura del 20% la percentuale di impedimento in questo particolare ambito.

 

 

5.7 Diversi

 

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

 

 0 %

percentuale degli impedimenti

 

 0 %

percentuale di invalidità

 

 0 %

 

Non vengono indicate attività extra-domestiche.

 

 

 

Valutazione dell'assistente sociale

 

 

totale delle attività

 

 100%

 

percentuale di invalidità

 

   44%

 

■  Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

 

                                                                                                    I familiari, amiche e una collaboratrice domestica, presente ora in misura di 2 ore settimanali. (…)" (doc. AI 48/4-6).

 

                                         Sulla base degli accertamenti esperiti, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha valutato una limitazione complessiva, rispettivamente un'invalidità del 44%, corrispondente nel risultato alla precedente inchiesta svolta il 12 luglio 2006 (doc. AI 13).

 

                               2.8.   L’insorgente rileva che l’inchiesta domiciliare non considera il rapporto 21 ottobre 2010 del dr. __________, primario della Clinica di riabilitazione di __________.

                                         Accertato, fra l’altro, un aumento della spasticità a livello degli arti inferiori, il succitato specialista ha evidenziato che “ il bilancio funzionale appare caratterizzato dalla possibilità di raggiungere la stazione eretta e di mantenerla solo con appoggi mentre il cammino appare possibile per tragitti brevi, solo ed esclusivamente con l’ausilio di un girello. Durante il cammino appare evidente l’enorme difficoltà a frazionare il movimento segmentario a livello degli arti inferiori a causa della spasticità summenzionata, soprattutto a livello distale dove vi è un’evidente contrattura della muscolatura planto-flessoria soprattutto a sinistra con tendenza a strisciare il piede durante la fase di avanzamento dell’arto“. Dopo aver esposto il procedere, egli ha concluso che “visto il quadro clinico attuale concordo con il dr. __________ nel sostenere la domanda effettuata dalla paziente di poter aumentare il grado d’invalidità al 70%” (doc. E). Il dr. __________, medico curante dell’assicurata, nel rapporto 17 maggio 2010 all’Ufficio AI ha infatti sostenuto un grado d’incapacità lavorativa quale casalinga del 70% dal 1° gennaio 2010 (doc. AI 34-2), così come con il precedente certificato medico del 19 gennaio 2010 aveva proposto una “rivalutazione del grado d’invalidità che si aggira ora al 70%” (doc. AI 30-1).

 

                                         Valutata la summenzionata documentazione medica, con annotazione 7 dicembre 2010 il dr. __________ ha concluso:

 

"  (…)

L'attuale documentazione presentata in sede di ricorso, in particolare lo scritto del dr. __________ di ottobre 2010 non permettono di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata con ripercussioni funzionali rispetto all'inchiesta a domicilio eseguita in settembre. Fuori discussione il fatto che l'assicurata incontra importanti difficoltà negli spostamenti e nel mantenere la posizione eretta, fatto però preso debitamente in considerazione in occasione dell'inchiesta" (doc. VI/2).

 

                                         È vero che le conclusioni del dr. __________ non corrispondono alle risultanze dell’inchiesta domiciliare. Tuttavia, come verrà detto nel successivo considerando, non vi è motivo di scostarsi dalla valutazione effettuata dall’assistente sociale, la quale dispone di una vasta esperienza e risulta comunque aver preso in considerazione tutte le limitazioni fisiche dell’as-sicurata.

                                     

                               2.9.   L’insorgente ha contestato la valutazione di ogni singola attività domestica.

 

                                         In via generale, nelle osservazioni 12 maggio 2011 l’assisten-te sociale ha fatto presente che la ripartizione delle singole mansioni è basata sull’apprezzamento del tipo di struttura familiare – che nel caso in esame è composta da due persone adulte con figli in età di scuola media – sul contesto abitativo (appartamento) e sullo svolgimento o meno di attività     extra-domestiche indicate alla voce “diversi”. Per questi motivi, continua l'assistente, è stata fatta la seguente ripartizione:  5% per la “conduzione dell’economia domestica”, 35% per l’”alimentazione”, 20% per le “pulizie”, 10% per le “spese”, 20% per il “bucato” e 10% per la “cura dei figli”, per un totale complessivo del 100%.

                                         Questo TCA non ha motivo di mettere in discussione tale ripartizione, frutto di una consolidata esperienza dell’incaricata.

 

                                         Con riferimento alla mansione "Conduzione dell'economia domestica" (punto 5.1 dell’inchiesta), l'insorgente contesta l'importanza del 5% assegnata e sostiene, invece, che la stessa debba essere ridotta al minimo (ossia al 2% conformemente alla cifra 3095 vecchia versione CIGI). Al riguardo va ricordato che già nella precedente inchiesta del 2006 il grado d’importanza assegnato era del 5%, dato che non era  stato contestato. Non vi è poi alcuna ragione per giustificare una riduzione della percentuale assegnata, visto che il peggioramento delle condizioni di salute ha sicuramente richiesto un impegno maggiore nella pianificazione delle attività quotidiane. Ritenuto che il danno alla salute fisico non le impedisce di organizzare le mansioni domestiche, va confermata la percentuale d’invalidità dello 0% (5% x 0%).

 

                                         Quanto alla gestione dell' "Alimentazione" (punto 5.2), la ricorrente sostiene un grado d’importanza del 50%, rilevando che deve preparare i pasti per i suoi famigliari, operazione che, per le difficoltà oggettive incontrate sia nello stare in piedi che nello spostarsi, le prende molto tempo. Ha poi ribadito gli impedimenti rilevati nel citato rapporto 21 ottobre 2010 del dr. __________. Per quel che concerne il grado d’importanza va fatto riferimento alle osservazioni generali  riportate sopra. In merito agli impedimenti, occorre osservare che l'assicurata non ha apportato elementi diversi da quelli noti e già considerati dall'assistente sociale, la quale ha ponderato con attenzione le dichiarazioni rese dall'interessata per poi trarre le proprie conclusioni. Va poi rilevato come nell’inchiesta l’assistente sociale abbia dettagliatamente descritto la situazione della cucina, le mansioni che ancora può svolgere, ma anche le difficoltà incontrate. La valutazione risulta quindi essere completa. Essa ha anche indicato l’esigibile aiuto dei famigliari nell’apparecchiare e sparecchiare. Ritenuto un grado d’importanza del 35% (come nel 2006) e di impedimento del 40%, il grado di invalidità corrisponde al 14% (35% x 40%).

 

                                         Per la posizione "Pulizia dell'appartamento" (punto 5.3), l’insorgente conviene con l’importanza assegnata dall’assistente sociale, sostenendo tuttavia come la sua situazione le impedisca totalmente di svolgere ogni attività di quel genere. Nelle osservazioni 12 maggio 2011 l’assistente sociale ha rilevato che la situazione esistente nel 2006 è stata ribadita dall’assicurata durante l’ultimo incontro avuto. L’incaricata ha confermato che lo stato di salute dell’insorgente compromette in misura importante la sua autonomia, rilevando però come essa può provvedere perlomeno alle mansioni più semplici e quotidiane quali il riordino dei locali, lo spolvero ad altezza della mobilia, la pulizia delle vaschette ed il rifacimento sommario. L’assistente sociale ha poi concluso:

 

"  (…)

La signora __________, seppur confrontata con un grave impedimento motorio, non può quindi essere considerata totalmente inabile in questo ambito domestico. A questa considerazione va aggiunta inoltre l'esigibilità della collaborazione da parte dei familiari che deve essere considerata anche nel caso questa non sia effettivamente prestata. Si può ad esempio esigere che il coniuge collabori alle pulizie settimanali e che i figli rifacciano il loro letto e riordinino la loro stanza. Per questa ragione è stata confermata la percentuale di impedimento dell'80%. (…)" (doc. XVIII/bis).

 

                                         Riguardo all’aiuto dei famigliari, questione sollevata dall’insor-gente nelle osservazioni 8 giugno 2011 (XX), va evidenziato che l’assistente sociale ha debitamente tenuto conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 p. 208; DTF 117 V 197), quindi indipendentemente dal fatto che l’aiuto venga effettivamente svolto. Infatti va ricordato l’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00; cfr. anche la giurisprudenza riassunta nella cifra 3089 CIGI in consid. 2.5). In una sentenza 9C_328/2009 dell’8 settembre 2009, il Tribunale federale ha ancora una volta ribadito che anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze.

                                         In questo senso, nel caso in esame la collaborazione del coniuge alle pulizie settimanali ed il riordino da parte dei figli del loro letto e della loro stanza rientrano nell’ordine del ragionevolmente esigibile.

                                         Va dunque confermato il grado d’impedimento dell’80%. Tenuto conto di un grado d’importanza del 20%, la percentuale d'invalidità risulta essere del 16% (20% x 80%).

 

                                         Anche per quanto concerne la posizione "Spesa e acquisti diversi" (punto 5.4), l'assicurata non contesta l’importanza assegnata, ma il grado d’impedimento riconosciuto, il quale, a suo dire, dovrebbe essere totale. Al riguardo l’assistente sociale ha osservato:

 

"  (…)

Come risulta dal rapporto d'inchiesta le difficoltà di spostamento della signora __________ sono state evidenziate e non sono certamente in discussione. Va però rilevato che in questo particolare ambito domestico la collaborazione dei familiari è pure da considerarsi esigibile sia per quanto concerne la piccola spesa giornaliera che per quel che riguarda gli acquisti settimanali. All'acquisto delle piccole necessità quotidiane possono essere chiamati oggi a collaborare anche i figli, considerata la loro età. Anche per questo la percentuale di impedimento del 60 % è stata ribadita in occasione dell'ultima inchiesta domiciliare.

Tengo inoltre a segnalare che assicurate colpite nella loro capacità di movimento, per ridurre l'incidenza del danno alla salute in questo particolare ambito domestico, ricorrono frequentemente al servizio consegna a domicilio o effettuano acquisti per corrispondenza o tramite internet. (…)" (doc. XVIII/bis)

 

                                         Visto quanto sopra, riconoscere un grado d’impedimento del 100% non appare giustificato; va quindi confermata la valutazione dell'assistente sociale laddove ha stabilito, per questo specifico punto un’invalidità del 6%, risultante da un'importanza del 10% e da una limitazione del 60%.

 

                                         Per la contestazione relativa al "Bucato, confezione e riparazioni di indumenti" (punto 5.5), la ricorrente sostiene che l’importanza assegnata può essere ridotta soprattutto a favore dell’alimentazione, evidenziando inoltre che le succitate mansioni possono essere svolte solo ed esclusivamente con l’aiuto dei famigliari. Anche qui, per quel che concerne il grado d’importanza riconosciuto, va fatto riferimento alle osservazioni generali dell’assistente sociale riportate sopra. Circa il grado d’impedimento, nelle osservazioni 12 maggio 2011 quest’ultima ha precisato di aver rilevato, malgrado un peggioramento dello stato di salute, una maggiore autonomia data dal miglior accesso agli elettrodomestici (lavatrice e asciugatrice collocate all’interno dell’appartamento). Ha inoltre correttamente ritenuto esigibile la collaborazione dei membri della famiglia per la sistemazione dei panni piegati e stirati all’interno degli armadi, spiegando che con la percentuale d’impedimento del 30% è stato tenuto conto del minor rendimento e della mancata ripresa del cucito. Va quindi confermata l’invalidità del 6% (20% x 30%).

 

                                         Infine, in merito alla "Cura dei bambini e di altri membri della famiglia" (punto 5.6), nel ricorso l’assicurata ha sostenuto che può svolgere in minima parte tale mansione. Essa ha infatti fatto presente che può seguire i propri famigliari solo in casa e per le piccole questioni, ma non l’è possibile prestare tale cura fuori dalle mura domestiche, elencando, a titolo d’esempio, la partecipazione ai colloqui con i docenti, gli impegni formativi e ricreativi dei figli. Nelle già citate osservazioni 12 maggio 2011 l’assistente sociale ha evidenziato di aver rilevato le difficoltà che la ricorrente riscontra negli spostamenti esterni che rendono necessario il ricorso a terzi, ritenendo tuttavia esigibile la collaborazione del marito nella cura dei ragazzi per le loro eventuali necessità fuori casa. Infine, l’assistente sociale ha spiegato che, rispetto alla valutazione del 2006, la riduzione d’impedimento è principalmente dovuta al fatto che i due figli sono più grandi e di conseguenza più autonomi nel gestire i loro spostamenti. Per questo specifico punto un’invalidità del 2%, risultante da un'importanza del 10% ed una limitazione del 20%, va confermata.

 

                                         Non sono state indicate attività extra-domestiche (punto 5.7).

 

                             2.10.   Viste le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

 

Le allegazioni ricorsuali non consentono di scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifiche, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

 

Osservato come le correzioni apportate dall’insorgente non risultano giustificate, tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità nello svolgimento delle stesse stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

 

Di conseguenza, il tasso complessivo d'invalidità fissato al 44%, come quello stabilito nel 2006, è da confermare.

 

Il ricorso dev’essere pertanto respinto.

                                        

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.

                                     

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente          

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti