Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.314

 

BS/sc

Lugano

23 maggio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 novembre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 19 agosto 2010 emanate da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1965, precedentemente attivo quale operaio, nel luglio 2007 ha inoltrato una domanda di prestazioni in relazione alle sequele di un infarto al miocardio occorso nel giugno 2006 (doc. AI 2).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM, con decisione 19 agosto 2010 (preavvisata il 9 marzo 2010) l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a ¾ di rendita per grado d’invalidità del 62% dal 1° luglio 2007 (definito in base al calcolo della media retrospettiva), aumentato a rendita intera dal 1° ottobre 2007 al 28 febbraio 2009 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI), ritenuto successivamente un grado d’invalidità non pensionabile del 30% (doc. AI 65 e 66; per le motivazioni cfr. doc. AI 61).

 

                               1.3.   Avverso le succitate decisioni, l’assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso postulando il riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 28 febbraio 2009 e, subordinatamente, il rinvio all’Ufficio AI per l’espletamento di una perizia e di una valutazione EPF. Egli contesta la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa come pure la determinazione del grado d’invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo. Contestualmente l’insorgente ha formulato domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso.

 

                               1.5.   Il 13 dicembre 2010 l’insorgente ha notificato i mezzi di prova da assumere.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                               2.2.   Nel caso in esame il ricorso, datato 9 novembre 2010 risulta essere tempestivo, come del resto ammesso in sede di risposta.

                                         Infatti, tenuto conto che con lettera 12 ottobre 2010 all’Ufficio AI il legale dell’assicurato ha sostenuto che il suo cliente non aveva ricevuto le decisioni 19 agosto 2010, ma unicamente una copia inviatagli con scritto 6 ottobre 2010 (doc. A8 e A9), che con lettera 15 ottobre 2010 l’amministrazione ha ammesso di non poter dimostrare la notifica della decisione (doc. A11), il termine di 30 giorni per ricorrere decorre dalla ricezione della copia della pronunzia ed è quindi stato rispettato.

                                         Al riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita anche successivamente al 28 febbraio 2009 e di che grado.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13). I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                               2.6.   Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 5 agosto 2009 (doc. AI 36), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consulti specialistici esterni, di natura oncologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).  

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi con influenza della capacità lavorativa:

 

"  (…)

Cardiopatia ischemica con:

     -     stato dopo infarto anteriore con aneurisma anteroapicale, 2006;

     -     stato dopo angioplastica e posa di stent ramo interventricolare anteriore, 2006;

     -     stato dopo by-pass aortocoronarico (mammaria interna sin. su ramo interventricolare anteriore, vena sulla coronaria ds.) e aneurismectomia apicale, 2006.

 

Disfunzione ventricolare sin. moderata.

 

Insufficienza cardiaca NYHA classe II.

 

Precordialgie croniche di origine indeterminata.

 

Artrosi acromioclaveare a ds. marcata.

 

Tendinopatia cronica degenerativa della cuffia dei rotatori a ds. (stato dopo rottura parziale del sovra spinato su contusione della spalla ds., avvenuta il 31.03.2007).

 

Stato dopo acromioplatica, débridement della cuffia e caspulotomia circonferenziale artroscopia a ds. il 26.09.2007.

 

Stato da nuova acromioplastica, borsectomia, resezione acromiclavicolare e re- inserzione della cuffia il 28.05.2008.

 

Sindrome mista ansioso-depressiva su disadattamento (ICD-10 F 43.2). (…)" (doc. AI 36/20-21)

 

                                         Visti i singoli consulti specialistici, il SAM ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% nella sua precedente attività di operario addetto alla manutenzione e riparazione macchinari. I periti hanno posto la seguente valutazione delle singole patologie in merito alla capacità lavorativa:

 

"  (…)

La patologia cardiologica implica una non idoneità allo svolgimento dì attività professionali con impegno fisico medio-pesante e pesante. Globalmente, per la patologia cardiaca, l'A. è da considerare inabile al 50% nella sua precedente professione di operaio metalcostruttore addetto alla manutenzione di macchinari, professione che consiste in attività fisicamente variabili, con in parte impegno fisico leggero, in parte medio, in parte pesante.

 

Per quanto concerne la patologia psichiatrica l'A. presenta una sindrome mista ansioso­depressiva su disadattamento. Ciò provoca una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20-30%. La sintomatologia psìchiatrica porta ad una riduzione della capacità lavorativa a causa dello stato ansioso-depressivo che riduce la flessibilità dell'A. e la sua resistenza.

 

La patologia reumatologica a carico della spalla ds. influisce sulla capacità lavorativa attraverso il dolore cronico, la ridotta resistenza agli sforzi fisici, la difficoltà e peggioramento della sintomatologia algica in seguito al sollevamento di pesi ed in seguito ad attività che prevedano il sollevamento delle braccia al disopra dell'orizzontale. Tale patologia riduce la capacità lavorativa, nell'attività da ultimo svolta, nella misura del 30%.

 

La diagnosi oncologica e le sequele delle terapie ricevute non determinano limitazioni funzionali. La malattia oncologica, con i disturbi d'impotenza riferiti secondariamente, possono contribuire ad una sindrome da disadattamento con disturbi ansioso-depressivi e condizionare indirettamente la capacità lavorativa dell'A.. Tuttavia, tale influenza sulla capacità lavorativa, è verosimilmente marginale.

 

Le varie patologie portano ad un'incapacità lavorativa a causa del dolore cronico, della stanchezza e della ridotta tolleranza allo sforzo, con riduzione del rendimento. Di fatto, anche per la patologia cardiologica, valgono le limitazioni psichiatriche e reumatologiche con la necessità di minor affaticamento e diminuzione del rendimento. Pertanto le varie incapacità lavorative non vanno sommate, bensì integrate. La prognosi è da considerarsi stazionaria a lungo termine sia per quanto concerne la patologia psichiatrica che quella reumatologica. La prognosi, dal punto di vista oncologico, è favorevole per quanto riguarda il rischio di recidiva/metastasi della neoplasia che è da considerarsi basso (inferiore al 10% a dieci anni). Dal punto di vista cardiologico, sulla base dei dati attuali la prognosi a medio-lungo termine è discreta con una mortalità annuale dell'ordine del 2-5%. Globalmente nell'attività lavorativa finora esercitata l'A. va pertanto giudicato incapace al lavoro nella misura del 50%. (…)" (Doc. AI 36/26-27)

 

                                         In attività leggere ed adeguate, senza obblighi di sollevare spesso pesi superiori ai 10 chili o di effettuare lavori al di sopra della testa, il SAM ha concluso per un’incapacità lavorativa globale del 30% a causa unicamente della problematica psichica (doc. AI 36-28).

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurato contestata la succitata valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa.

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c; cfr. anche DTF 136 V 376 s. sul valore probatorio delle perizie amministrative dei SAM sotto il profilo dell’indipendenza, dell’equità del processo e della parità delle armi).

 

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                     

                               2.8.   Nella fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente la perizia pluridisciplinare del SAM. In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurato è portatore, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 30% in attività adeguate. Né del resto l’insorgente ha prodotto in sede di ricorso alcuna documentazione medica che possa validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni del SAM.

 

                             2.8.1   Dal punto di vista psichiatrico, l’assicurato fa riferimento al rapporto 31 marzo 2009 del suo psichiatra curante, dr. __________ referto che è stato richiesto ed esaminato dal SAM. In quel rapporto lo psichiatra curante, partendo dalla stessa diagnosi postulata dal dr. __________ nel consulto del 10 giugno 2009 (parte della perizia multidisciplinare), ha concluso per un’incapacità lavorativa del 60/70% (doc. AI 36-45).

                                         L’insorgente rileva come il dr. __________ non abbia motivato la diversa valutazione in merito alla capacità lavorativa posta dal dr. __________. Orbene, va rilevato come il perito abbia steso un rapporto dettagliato, completo, scostandosi invece dalla valutazione finale circa il grado d’incapacità lavorativa formulata dallo psichiatra curante, ponendo le seguenti conclusioni:

 

"  (…)

Fino al 2006 l'A. non è mai stato malato e si è disimpegnato con continuità sul piano lavorativo. Successivamente è andato incontro ad una serie di eventi negativi che hanno frenato il suo percorso esistenziale. Egli ha mostrato una reazione mista ansioso-depressiva e per un certo periodo è stato seguito a livello specialistico. Insoddisfatto dei risultati raggiunti ha poi abbandonato la terapia e ha finito per gravitare in uno spazio psicologico chiuso risultando per lo più irritato dalle circostanze e deluso dalle persone con cui ha avuto a che fare.

Siamo dunque confrontati con un soggetto fortemente amareggiato che vive le sue difficoltà con sofferenza percependole come una situazione deplorevole e inaccettabile. Egli denota una tendenza a mantenersi guardingo nei confronti di ciò che lo circonda motivo per cui appare come una persona modicamente poco  accessibile nei confronti degli altri. Appare inoltre sfiduciato in quanto vede che in queste condizioni avverse la realizzazione dei suoi progetti è messa fortemente in discussione. (…)" (Doc. AI 36/31-32)

 

                                         Tali conclusioni indicano uno stato ansioso depressivo, limitante la capacità lavorativa, non così grave come valutato dallo psichiatra curante, tant’é che il perito ha apprezzato un’inabilità lavorativa del 20-30%.

                                         Non va qui dimenticato, come accennato al considerando precedente, che il Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

 

                                         L’insorgente menziona inoltre lo scritto 22 marzo 2010 del dr. __________, medico curante, il quale ha fra l’altro sostenuto che il recente scompenso diabetico ed il ricorso all’insulina hanno contribuito a peggiorare ulteriormente la situazione, auspicando quindi una rivalutazione psichica (doc. 55-38), senza tuttavia descrivere in che cosa consiste il peggioramento rispetto alla situazione descritta in ambito SAM. Non risulta nemmeno che l’assicurato abbia ripreso un trattamento specialistico, come suggerito dal perito dr. __________.

 

                            2.8.2.   L’assicurato contesta altresì la valutazione reumatologica eseguita dallo stesso SAM.

 

                                         Al riguardo, il dr. __________ del SAM ha evidenziato:

 

"  (…)

Attualmente il problema principale dell'A., da un punto di vista reumatologico, è costituito dalla patologia degenerativa a carico della spalla ds.. Già nel 2007 viene riscontrata rottura parziale del tendine del sovraspinato che viene trattata chirurgicamente in data 26.09.2007 con intervento di acromioplastìca e borsectomia subacromiale, inoltre capsular release circonferenziale. L'A., dopo l'intervento, si sottopone a terapia riabilitativa, ma senza regressione del dolore. A marzo 2008, per ìl persistere della sintomatologia algica, effettua nuova MR] della spalla, che mostra gli esiti da tenotomia del capo lungo del bicipite, in più una tendinopatia del sovraspinato con lesione parziale intratendinea, possibile lesione parziale del tendine del sottoscapolare ed artrosi acromioclaveare con sindrome da impingement sul sovraspinato. Per tale quadro, in data 28.05.2008, viene effettuato un nuovo intervento chirurgico in artroscopia con borsectomìa parziale e subacromiale, acromíoplastica anteriore e resezione dell'articolazione acromioclavicolare con reiserzione della cuffia dei rotatori. Tuttavia, nemmeno tale intervento chirurgico determina una riduzione del dolore alla spalla ds.. L'A. continua infatti ad avere dolori importanti, anche a riposo nonostante assuma quotidianamente farmaci anti-infiammatori non steroideì, non riesce a mobilizzare la spalla al dì sopra dell'orizzontale. Obiettivamente si riscontra una lieve atrofia del deltoide ds. ed una lieve dolorabilità alla palpazione della fossa sovraspinata ed in corrispondenza dell'articolazione acromioclaveare di ds.. Inoltre presenza di limitazione funzionale alla mobìlizzazìone attiva e passiva dell'arto superiore ds. nei movimenti di abduzione e rotazione esterna. Dal punto di vista reumatologico teorico, nell'attività da ultimo svolta, quale operaio addetto alla manutenzione e riparazione dei macchinari, l'A. è abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento ridotto nella misura del 30%. Non vi è evidenza per cambiamenti di rilievo nel corso degli ultimi anni. La patologia degenerativa della spalla ds. influisce sulla capacità lavorativa attraverso il dolore cronico, la difficoltà a sollevare pesi ed a sollevare il braccio sopra l'orizzontale. L'A. è in grado di svolgere attività lavorative da leggere a mediamente pesanti che evitino di dover sollevare spesso pesi superiori ai 10 kg o di lavorare al disopra dell'altezza della testa, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 10%. (…)" (sottolineatura del redattore Doc. AI 36/25-26)

 

                                         L’insorgente fa riferimento al già citato rapporto 22 marzo 2010 del dr. __________, il quale riguardo alla problematica reumatologica ha scritto:

 

"  Intervento alla spalla destra il 26.09.2007 con acromioplastica e borsectomia subacromiale, capsular-release circoferenziale. Secondo intervento il 28.05.2008: borsectomia parziale subcromiale, acromioplastica anteriore; resezione articolare acromio-clavicolare, reinserzione della cuffia rotatoria.

In seguito il paziente ha sviluppato un importante capsulite retrattile che si manifesta con un importante limitazione funzionale e forti dolori quando la spalla viene mossa e durante la notte. I dolori sono tali che il paziente deve assumere regolarmente compresse di morfina da 2 a 3 volte alla settimana. Attualmente anche i lavori leggeri di precisione non possono essere svolti con la dovuta perizia per più di un'ora in quanto il mantenimento della stessa posizione porta progressivamente ai dolori. Il paziente inoltre non riesce a sollevare dei pesi sopra i 5 kg e comunque per più di 1-2 minuti. (…)" (Doc. AI 55-38)

 

                                         Fondandosi su quanto sopra, l’assicurato sostiene pertanto di non poter più svolgere la precedente attività di operaio e neppure lavori leggeri a causa della patologia alla spalla destra.

 

                                         Tenuto conto della succitata dettagliata valutazione del SAM, integrata nella perizia multidisciplinare, questo TCA non ha motivo per discostarsene.

                                         Va qui ricordato che già in occasione della visita di chiusura 30 ottobre 2008 il medico di circondario __________, dr. __________, specialista in ortopedia, aveva esposto la seguente valutazione dell’esigibilità lavorativa:

 

"  (…)

L'assicurato non ha limitazioni nel sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, egli può spesso sollevare e portare pesi dai 5 a 10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi di 10 ai 25 kg e mai più pesi superiori ai 25 kg.

L'assicurato non ha limitazioni nel maneggio di attrezzi leggeri, egli può di rado maneggiare attrezzi di media entità e mai più attrezzi pesanti o molto pesanti, l'assicurato può spesso effettuare la rotazione della mano.

L'assicurato non può più effettuare lavori al di sopra della testa, non ha ulteriori limitazioni per quanto attiene alla posizione, la mobilità o gli spostamenti, egli può soltanto di rado salire su scale a pioli. (…)" (Doc. AI 129-2)

 

                                         Tale valutazione delle limitazioni, a parte l’entità dei pesi da sollevare, corrisponde in sostanza alle conclusioni del perito del SAM.

                                         Determinante è tuttavia che l’assicurato possa pienamente svolgere delle attività leggere, attività che, come verrà esposto nel prossimo considerando in relazione alla valutazione economica, permettono di variare la posizione senza sollevamento di pesi.

                                         L’insorgente sostiene inoltre la necessità di eseguire una valutazione della capacità funzionale (EFL), facendo riferimento alla STCA 32.2009.124 del 15 febbraio 2010. Vero che in quell’occasione questa Corte aveva evidenziato l’importanza di una simile valutazione. Vanno tuttavia fatte presenti le particolari condizioni fisiche dell’assicurato (a seguito di un infortunio egli aveva subito diverse fratture e l’amputazione del piede e di parte della gamba destra) che in quella fattispecie giustificavano un valutazione EFL, ciò che manifestamente non è il caso in esame.

                                                                               

                                         Non da ultimo, con annotazioni 6 luglio 2010 il dr. __________ del SMR ha evidenziato che la documentazione prodotta dal ricorrente in ambito amministrativo, non apporta alcun nuovo elemento medico che non sia stato già ampiamente appurato e valutato attraverso la perizia multidisciplinare del SAM (doc. AI 60).

 

                                         Pertanto, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente con atto 13 dicembre 2010.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                            2.8.3.   In conclusione, sulla base della perizia SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta un’abilità lavorativa del 30% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali descritti.                        

 

                               2.9.   Per quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto finale 29 dicembre 2009 la consulente in integrazione professionale, tenendo conto delle limitazioni mediche, ha ritenuto che nel caso in esame non sono dati i presupposti per intraprendere una riqualifica professionale, precisando inoltre la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili al ricorrente (doc. AI 43). Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

                                         È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

 

                                         Quale reddito da valido la consulente, fondandosi sui dati forniti dall’ex datore di lavoro, ha considerato un importo di fr. 52'510.--, dato aggiornato al 2008 e non contestato.

 

                                         Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

 

                                         Nel caso di specie, per il 2008 la consulente, conformemente alla citata giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), giungendo ad un salario di fr. 59'979.--. Essa ha poi tenuto conto di una riduzione del reddito per circostanze personali del 12% (4% per attività leggera e 8% per attività a tempo parziale) nonché di una residua capacità lavorativa del 30%, determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 36'947. Dal raffronto dei redditi n’è risultato un grado d’invalidità non pensionabile del 29%.

                                         L’insorgente contesta la percentuale di riduzioni applicate, postulando il riconoscimento di un 20% in quanto non può completamente utilizzare la propria residua capacità lavorativa nemmeno in lavori leggeri.

                                         Questo Tribunale - considerato che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 12% applicata dalla consulente. La riduzione per attività leggera e tempo parziale è stata riconosciuta ed è frutto, come le altre riduzioni verificate, di precise valutazioni contenute nel citato rapporto 29 dicembre 2010. In via abbondaziale occorre evidenziare come una simile riduzione (per attività leggera e per attività a tempo parziale) sia generosa, allorquando si consideri che per ogni fattore va generalmente operata una decurtazione del 5% (cfr. STCA inc. 35.2004.104 del 25 aprile 2005 consid. 2.11, cfr. anche STCA 32.2009.141 del 19 ottobre 2009 consid. 2.8.2).

                                         Va poi rimarcato che la consulente non ha applicato la riduzione relativa al cosiddetto gap salariale in quanto:

 

"  (…)

Pur essendo presente un gap salariale del 16.03% rispetto ai valori svizzeri' (considerando la categoria 25: Fabbr. articoli gomma e materie plastiche) non ci possibile considerarlo nel calcolo del grado d'invalidità in quanto anche rispetto ai valori ticinesi siamo in presenza di un importante gap (10.18%). Questo dato permette di affermare che il salario percepito dall'assicurato non era in linea con quelli normalmente versati nel cantone per cui egli avrebbe potuto ambire ad un posto di lavoro maggiormente remunerato. In pratica si può ritenere che egli si sia accontentato" di questo salario per cui non è possibile applicare il gap salariale. (…)" (Doc. AI 43-4)

 

                                         Quindi, fondandosi unicamente sul fatto che l’assicurato aveva percepito un salario inferiore del 10,18% rispetto alla media salariale ticinese nel settore di attività in cui era attivo, la consulente ha ritenuto che l’interessato si sia “accontentato” di simile remunerazione. Essa non ha quindi applicato la riduzione del 11,03% (16,03% del gap salariale nazionale – 5%) prevista dalla giurisprudenza. Come detto nella STCA 32.2010.203 del 21 febbraio 2011 (di prossima pubblicazione in www.sentenze.ti.ch), la sola circostanza che il salario senza invalidità è inferiore, oltre che alla media svizzera, anche a quella ticinese non può essere ritenuta sufficiente per ammettere che un assicurato si sia accontentato di un siffatto salario. In quella fattispecie questa Corte aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI per dei precisi accertamenti volti a stabilire se effettivamente l’interessato si fosse accontentato deliberatamente di un salario considerevolmente inferiore alla media.

                                         Nel caso in esame un simile rinvio risulta essere tuttavia superfluo. Se si volesse applicare anche la riduzione del gap salariale, da aggiungere al 12% di cui sopra, ciò non sarebbe sufficiente per assegnare all’insorgente una rendita di invalidità successivamente al 28 febbraio 2009. Partendo da un salario statistico (stato 2008) di fr. 59'979.--, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 30% e ammettendo una riduzione complessiva del 23%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonterebbe a fr. 32'328,70 [fr. 41'985,30 (70% di 59'979) – 9'656,60 (41'985,30 x 23 : 100)]. Confrontando questo dato con il reddito da valido di fr. 52’510.--, emerge un tasso d’invalidità del 38,43 % (52'510 - 32'328,70 x 100 : 52'510), arrotondato a 38% conformemente la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

                                         Visto che in sede LAINF l’assicurato è stato ritenuto inabile al 100% sino al 30 novembre 2008, con sospensione delle indennità giornaliere e diritto alla rendita d’invalidità del 16% dal 1° dicembre 2009 (cfr. doc. 134 e 136), l’Ufficio AI ha rettamente soppresso la rendita con effetto dal 1° marzo 2009, tre mesi dopo il miglioramento della situazione somatica (ex art. 88a cpv. 1 OAI).  

 

                                         Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                             2.11.   L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

                                         Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).

 

                                         Nel caso concreto, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come già detto al consid. 2.8, la documentazione medica prodotta in sede amministrativa è stata valutata dal SMR (cfr. doc. AI 60). Con il ricorso l’assicurato non ha allegato altro, limitandosi a contestare le risultanze mediche.

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti