Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.320

 

FS/sc

Lugano

9 giugno 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 21 ottobre 2010 emanate da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1948, nel dicembre 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) grave stato diabetico – sindrome depressiva (…)” (doc. AI 1/1-7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), con decisione 12 luglio 2007 (doc. AI 97/1-2), preavvisata con progetto 4 ottobre 2006 (doc. AI 76/1-3), l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assi-curato il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità 43%) dal 1. novembre 2005.

                                         In esito al ricorso del 20 agosto 2007 interposto contro la decisione del 12 luglio 2007 questo Tribunale, con STCA del 23 settembre 2008 (doc. AI 116/1-25), ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti per ulteriori accertamenti.

 

                                         In particolare, stabilito che a ragione l’amministrazione ha fatto iniziare l’anno di carenza dal novembre 2004, circa le patologie somatiche e extra somatiche, questa Corte aveva concluso che:

 

"  (…)

Viste le risultanze appena esposte, questo Tribunale osserva che, senza interpellare precisamente il SAM al riguardo, l’Ufficio AI non poteva ancora concludere con la sufficiente tranquillità per l’esistenza di un’abilità lavorativa del 70% a contare dal mese di novembre 2005 in un’attività leggera e rispettosa delle limitazioni poste.

Infatti, i periti non si sono espressi chiaramente sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata e, oltre ad usare il condizionale, hanno ritenuto l’eventualità del decorso più favorevole.

Del resto, anche il dr. __________, nelle annotazioni 15 febbraio 2006 (doc. AI 62/1 riportato in esteso al consid. 2.6), non si è espresso sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata ed ha concluso che “(…) pertanto dal novembre 2004 IL 50% nell’abituale attività e anche in attività con i limiti dati.” (doc. AI 62/1).

Anche nel precedente rapporto medico 17 agosto 2005 (doc. AI 47/1-3), il dr. __________ non aveva attestato una capacità lavorativa del 70% in un attività adeguata.

 

Il dr. __________, nel suo reperto 16 febbraio 2007 (doc. AI 94/4-8) – nel quale riferisce della sua visita eseguita il 15 gennaio 2007 su incarico della Generali Assicurazioni –, se da una parte ha attestato che “(…) in posizione eretta, parzialmente eretta e seduta il paziente può lavorare senza problema alcuno. (…)” (doc. AI 94/8), d’altra parte non si è espresso in alcun modo sull’evoluzione della capacità lavorativa in un’attività adeguata dopo la perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005 del SAM.

In particolare, il dr. __________ si è espresso solo sull’evoluzione dell’inabilità lavorativa nella sua professione dopo l’infortunio e non ha attestato da quando e se gradualmente sarebbe subentrata la possibilità di lavorare senza problemi in un’attività adeguata.

 

In simili circostanze, la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari accertamenti per appurare compiutamente la capacità lavorativa in un’attività adeguata e la sua evoluzione nel tempo, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.

In particolare, visto che il dr. __________, nella lettera 20 novembre 2006 indirizzata all’avv. RA 1 (doc. AI 82/2), ha attestato che il problema delle cuffie dei rotatori delle spalle sarebbe stata sottovalutata, osservando che “(…) la risonanza magnetica della spalla destra ha mostrato un versamento articolare, una tendinosi del sovraspinato con lesioni di secondo grado su artrite sottoacromiale e borsite. (…)”, l’Ufficio AI dovrà procurarsi il suddetto referto in modo da poterne, se del caso, tenere conto globalmente nell’ambito dei necessari accertamenti medici sopra enunciati.

 

Non è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo alla documentazione medica prodotta in corso di procedura in merito alla quale il TCA, in particolare, rileva quanto segue.

Negli scritti 14 e 27 novembre 2007 della Clinica __________, indirizzati all’avv. RA 1 (cfr. doc. E/1, E/2), il primario dr. __________ e il capo servizio fisiatria dr. __________, si sono limitati a porre una diversa valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato sia nella sua attività abituale che in un’attività adeguata (in questo senso anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 5 dicembre 2007, cfr. doc. XII/2).

Questi aspetti, come visto sopra, necessitano tuttavia di essere ulteriormente indagati.

Nello scritto 30 maggio 2008 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. XXIII), il dr. __________, divenuto nel frattempo primario della Clinica di riabilitazione di __________ a prescindere dal fatto che per consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102) , ha poi riferito sulla visita di controllo del 13 maggio 2008 e, anche se ha rilevato che “(…) oggettivamente rispetto al controllo precedente si evidenzia un maggior dolore alla palpazione dell’emirima mediale e laterale del ginocchio sinistro e una maggior ipotrofia del m. tricipite surale omolaterale (…)”, ha confermato un’inabilità lavorativa del 100% nella precedente attività abituale e del 50% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste.

 

Per quanto riguarda la patologia psichiatrica il TCA rileva invece che il dr. __________, nel rapporto di decorso 24 ottobre 2005 (doc. AI 50/1-2), ha posto la medesima diagnosi ritenuta nel precedente rapporto 19 febbraio 2004 (doc. AI 20/1-3; rapporto questo considerato dal SAM nella perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005), precisando che “(…) non si sono evidenziati cambiamenti di rilievo dal mio ultimo rapporto medico del 19.2.2004 malgrado l’assiduo trattamento psicoterapico e psicofarmacologico impartito. (…)” (doc. AI 50/2).

Pertanto, senza che sia necessario interpellare nuovamente il dr. __________, come preteso dall’avv. RA 1, questo Tribunale deve ritenere tuttora valide le conclusioni del dr. __________ che, nel suo consulto 21 maggio 2005 (doc. AI 44/11-14), ha concluso che “(…) Lo stato descritto non è codificabile come disturbo psicopatologico rilevante ma come stadio esistenziale fissato. L’A. in queste condizioni è comunque teoricamente in grado di svolgere una attività lavorativa dal punto di vista psichiatrico. (…)” (doc. AI 44/14).

Una tale conclusione si impone a maggiore ragione visto che il dr. __________ non ha mai criticato la perizia del SAM.

(…)" (doc. AI 116/20-22)

 

                               1.2.   Viste le risultanze della perizia 11 maggio 2009 del dr. __________ (doc. AI 135/1-20) e sulla base del rapporto medico 20 maggio 2009 e delle annotazioni 13 gennaio e 19 aprile 2010 del dr. __________, medico SMR (doc. AI 136/1-2, 150/1 e 159/1), nonché dei rapporti 25 settembre 2009 e 28 gennaio 2010 della consulente in integrazione (doc. AI 137/1-3, 152/1 e tabelle sub doc. AI 155/1 e 156/1-8), con decisioni 21 ottobre 2010, preavvisate con progetto 23 dicembre 2009 (doc. AI 144/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2005 (doc. AI 161/1-2, 162/1-3 e le motivazioni sub doc. AI 153/1-4).

 

                               1.3.   Contro queste decisioni, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito e, in particolare, la mancata considerazione della patologia psichiatrica di cui soffre – ha chiesto l’annullamento delle decisioni impugnate e il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI osservato che “(…) ha fondato la valutazione della residua capacità lavorativa sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia medica del Dr. __________. […] Dal lato psichiatrico, come rammentato dal Dr. __________ nel suo rapporto del 13.01.2010, codesto lodevole Tribunale ha già avuto modo di determinarsi in merito nella sentenza del 23.09.2008. […] Inoltre non è stata prodotta dal ricorrente, né in sede di osservazioni, né in sede di ricorso, alcuna nuova certificazione medica a sostegno delle sue asserzioni e/o che renda verosimile la presenza di una patologia psichiatrica invalidante. […] La consulente in integrazione professionale, tenendo conto delle risultanze mediche, ha elencato degli esempi di attività esigibili leggere, adeguate allo stato di salute, che l’assicurato potrebbe ancora svolgere. La consulente ha poi ritenuto una riduzione totale del 28.9% (5% per attività laggera, 10% per attività a tempo parziale e 13.9% per GAP salariale) da operare sul salario ipotetico da invalido. […] A tale proposito, nel caso concreto, non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione del consulente, effettuata tra l’altro da una persona versata in questioni reintegrative. Occorre inoltre precisare che la precedente decisione emanata dallo scrivente Ufficio in data 12.07.2007 non è mai cresciuta in giudicato ed è stata quindi a suo tempo annullata in seguito alla retrocessione degli atti da parte del TCA (cfr. sentenza 23.09.2008 – incarto n° 32.2007.268). Di conseguenza, non è da prendere come termine di paragone rispetto alla decisione emanata il 21.10.2010, poiché quest’ultima si basa su tutti gli atti raccolti in fase istruttoria (…)” (IV) ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con scritti 31 gennaio e 2 febbraio 2011 (X e XIII) l’assicurato ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare e ha ritirato la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

 

 

considerando                 in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che    esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se le decisioni 21 ottobre 2010 – con le quali l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. novembre 2005 – sono conformi o meno alla legislazione federale.

 

                                         L’assicurato postula il diritto a tre quarti di rendita.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.6.   Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che conformemente alla STCA di rinvio del 23 settembre 2008 (cfr. doc. AI 116/1-25 e consid. 1.1) l’amministrazione ha proceduto ad ulteriori accertamenti medici e il 9 febbraio 2009 ha ordinato una valutazione a cura del dr. __________ (doc. AI 129/1-2).

 

                                         Nella perizia 11 maggio 2009 (doc. AI 135/1-20) il dr. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione posta la diagnosi di “(…) – Esiti da fratture d’impressione del piatto tibiale laterale sinistra (infortunio del 24.11.2004) necessitando della osteosintesi (31.05.2006) con asportazione del materiale osteosintetico avvenuta (31.05.2006); artrosi secondaria del compartimento femoro-tibiale laterale con limitazioni funzionali persistenti – Periartropatia omero-scapolare cronica bilaterale di tipo misto tendinotica ed anchilosante – Anamnesticamente lombalgie recidivanti in/con • turbe statiche modiche del rachide • vertebra di transizione lombosacrale (sacralizzazione sub completa di L5) – Diabete mellito II (noto dal 1999, insulinodipendente dal 2004) con retinopatia (e polineuropatia ?) (…)” (doc. AI 135/10-11) , ha espresso la seguente valutazione:

 

"  (…)

5.-       GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA 0 DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

 

 

All'origine della presente valutazione per giudicare il diritto del signor RI 1 a prestazioni da parte dell'Assicurazione Invalidità vi sono tre patologie dello apparato locomotorio di sfere differenti (mentre sono state giudicate ininfluenti sulla sua capacità lavorativa le patologie internistiche e quelle psichiatriche).

La prima riguarda le spalle dove il paziente ha avvertito i primi sintomi circa nel 2001 con un quadro di periartropatia anchilosante bilaterale (capsulite retrattile) rilevata dal reumatologo Dr. __________ nella sua valutazione del 2002; conformemente alla diagnosi clinica posta, i reperti morfologici del suo esame ecografico sono risultati normali (vedasi anche punto 3.4.). Nella sua relazione descrive una riduzione della mobilità in entrambe le spalle, maggiore di quanto rilevato in seguito e presente attualmente. Essi avrebbero secondo lui giustificata allora un'incapacità lavorativa non ulteriormente specificata. Il ricupero funzionale ed il miglioramento della sintomatologia come da lui ipotizzati si sono verificati solo parzialmente al punto che il medico curante Dr. __________, __________, ha ritenuto opportuno chiarire ulteriormente la patologia morfologica della spalla destra tramite una RM. L'esame del 04.09.2006 ha mostrato un moderato versamento articolare e segni di tendinosi del sovraspinato con una sua lesione di II° ritenuta la conseguenza di una sindrome da attrito sottoacromiale in presenza di una borsite in questa sede (vedasi anche punto 3.4.). Dagli atti non risulta che questo esame abbia scatenato ulteriori indagini, consulti o trattamenti; secondo il paziente sarebbe stato messo a beneficio di sedute di fisioterapia che non avrebbero però modificato nulla ai suoi disturbi, presenti a tutt'oggi e questo in entrambe le spalle con dolori che si presentano regolarmente qualora alza pesi anche leggeri, anche se tenuti a corpo, con l'impossibilità di alzarli oltre all'altezza di un tavolo. I movimenti spontanei senza carico sarebbero invece possibili anche sopra l'orizzontale, senza dolori a riposo o di notte. Clinicamente persiste una limitazione dei movimenti attivi e passiva sia in elevazione che nei movimenti rotatori da abduzione di entità lieve a moderata, senza segni per un attrito sottoacromiale (rispettivi test negativi) e senza indizi in favore di una franca insufficienza della cuffia dei rotatori con il tendine del sovraspinato che appare ancora funzionante in particolare a destra (pur presentando un aspetto degenerato nella RM citata).

Le limitazioni funzionali di entrambe le spalle determinano una riduzione della capacità fisica per quanto riguarda l'alzare pesi e lavori manuali sopra l'orizzontale (vedasi sotto).

 

La seconda riguarda la colonna vertebrale dove vi sono dolori lombari intermittenti, senza che abbiano mai raggiunto un'intensità da giustificare accertamenti medici (per quanto risulta dagli atti) e con sintomi riferiti dal paziente presenti solo nel camminare e di intensità contenuta. Sul piano clinico vi sono modiche alterazioni statiche del rachide, segnalate anche da chi ha esaminato il paziente in precedenza, senza limitazioni funzionali maggiori al di fuori di quanto ci si può aspettare in un uomo di 61 anni e senza attualmente una sindrome vertebrale oggettivabile. Radiologicamente si conferma il raddrizzamento clinicamente evidente della lordosi lombare senza altre patologie significative in particolare di tipo degenerativo; la vertebra di transizione al passaggio lombosacrale è da considerare una variante anatomica senza significato clinico. Non vi sono perciò limitazioni funzionali con eventuali ripercussioni sulla capacità fisica del paziente.

 

La terza e più significativa riguarda il ginocchio sinistro dove il paziente ha subito una frattura d'impressione del piatto tibiale laterale il 24.11.2004 necessitando della ricostruzione di esso tramite osteosintesi ed un trapianto di spongiosa con il consecutivo sviluppo di un'artrosi secondaria nel compartimento femoro-tibiale laterale. In una prima valutazione da parte dell'AI sei mesi dopo l'evento (perizia SAM, maggio 2005) si ipotizzò un ricupero parziale della capacità lavorativa del signor RI 1, giudicata del 50% per l'ultima professione svolta di meccanico/operaio manutentore presso le officine __________ (con una capacità lavorativa massima fino al 70% in caso di un decorso favorevole) rispettivamente del 70% per un'attività lucrativa fisicamente più leggera. Queste conclusioni si basarono su una valutazione ortopedica richiesta allo specialista Dr. __________ (suo rapporto del 24.05.2005). Egli segnalò però già allora, che la situazione clinica non poteva essere considerata stabilizzata essendo probabile l'evoluzione della patologia in una gonartrosi, ipotesi che si è prontamente verificata. La funzionalità del ginocchio sinistro come da lui descritto (estensione/flessione: 0-10-90°) è rimasta stabile nel decorso (Dr. __________, gennaio 2007: 0-0-95°; Dr. __________/Dr. __________, ottobre 2007: 0-5-90°) e si riconferma anche nell'esame attuale (0-10-95°). Sul piano morfologico la situazione nel compartimento femoro-tibiale laterale si è consolidata progressivamente con comunque persistenti irregolarità della superficie articolare del versante tibiale ed il consecutivo sviluppo di una gonartrosi laterale. Non sono a disposizione le radiografie del 2007 del ginocchio sinistro (fatte effettuare dal perito dell'Assicurazione __________, Dr. __________, __________). La descrizione fornita nel suo rapporto peritale sembra comunque simile a quanto presente attualmente (artrosi compartimentale di grado da medio a grave). La descrizione dei reperti clinici del Dr. __________ e dei Dr. __________ e __________ sono simili (esami avvenuti a distanza di 9 mesi) e riflettono la situazione attuale. Nessuno di loro descrive un'attivazione del processo degenerativo (versamento articolare, sinovialite), non rilevabili nemmeno nel presente. La dolorabilità alla palpazione periarticolare può variare nella sua intensità ma è un criterio soggettivo senza influsso sulla funzionalità dell'articolazione (come invece sostenuto dal Dr. __________ nella sua relazione del 27.11.2007).

I referti clinici documentati a partire dal 2007 riguardanti il ginocchio sinistro sono quindi sostanzialmente stabili e corrispondono ai riscontri attuali. Ciò combacia anche con i dati anamnestici forniti dal paziente con una descrizione attuale dei sintomi ed impedimenti analoga a quanto dichiarato in precedenza. Una conferma della stabilità morfologica non è invece possibile, non essendoci a disposizione le indagini radiologiche del 2007.

 

Complessivamente valuto la capacità funzionale residuale del paziente come segue (considerando anche le patologie delle spalle):

 

-    sollevamento e/o trasporti di carichi (adoperando le due

     braccia):

     ×  molto leggeri (fino a 5 kg): normale

     . leggeri (fino a 10 kg): ridotta

     .  medi (fino a 25 kg): esigua a nulla

     .  pesanti (oltre a 25 kg): nulla

     .  sopra il piano delle spalle:

        -  di 5 kg: ridotta

        + di 5 kg: nulla

 

-    manipolazione di oggetti ed attrezzi: *

     .  leggeri/di precisione: normale

     .  medi: ridotta

     .  pesanti: nulla

     * escluse attività che richiedono movimenti ripetitivi di elevazione e/o abduzione nelle spalle maggiore di 40° circa

 

-    posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

     .  a braccia elevate: molto ridotta

     .  con rotazione del tronco: normale

     .  seduta e piegata in avanti: normale

     .  eretta e piegata in avanti: normale

     .  inginocchiata: nulla

     .  con le ginocchia flesse: nulla

 

-    mantenere posizioni statiche:

     .  seduta: per un massimo di 2 ore senza interruzione

     .  eretta (senza possibilità di fare piccoli spostamenti): per un massimo di 15 minuti

 

-    spostarsi/camminare:

     .  fino a 500 m circa: normale

     .  oltre a 500 m: ridotta

     .  per lunghi tragitti: esigua (solo con pause)

     .  su terreni accidentati: esigua

     .  salire/scendere scale: ridotta

     .  spostamenti su ponteggi o scale a pioli: nulla

 

-    diversi:

     .  il paziente non può essere esposto a situazioni di scarso equilibrio

 

Pur ritenendo la situazione clinica attuale (del ginocchio sinistro) simile ai riscontri del perito Dr. __________ del gennaio 2007, valuto la capacità funzionale residuale del signor RI 1 in maniera differente con particolare riferimento alla posizione eretta, parzialmente eretta e seduta, dal Dr. __________ considerata assumibile "senza problema alcuno" ma da me giudicata assumibile solo in forma limitata a causa della ridotta caricabilità di un'articolazione portante affetta da un'artrosi "di grado da medio a grave" (Dr. __________).

 

Per valutare la capacità lavorativa residuale del paziente nel lavoro svolto va ricordato il mansionario come fornito dal datore di lavoro in data del 20.03.2006: "lavorava nel reparto di manutenzione e le sue mansioni erano di diverse tipologie, riguardanti le riparazioni e il buon mantenimento della macchine utensili (pulizia, rabbocco lubrificanti ecc.).

Nel 99% dei casi si trattava di lavori da svolgere in posizione non seduta, vale a dire: in piedi, chinato, rannicchiato, sdraiato, in ginocchio e in tutte le varianti possibili tipiche del lavoro di manutenzione.

Per quanto riguarda il sollevamento dei pesi, risulta difficile catalogare le frequenza e il valore dei pesi sollevati, in quanto le riparazioni di attrezzature e di macchine comporta sollevamenti continui che possono andare dai pochi kg di un trapano a mano o di un fustino di olio fino ai 20/30 kg. Oppure il montaggio di un grosso motore elettrico da montare in posti a volte non agevoli che consentono l'utilizzo di paranchi e sollevatori".

 

Anche se non viene specificato in che misure le diverse posizioni corporee vennero richieste appare poco probabile, che il signor RI 1 potrebbe svolgere un'attività di questa tipologia in misura superiore al 40% con un'incapacità lavorativa che giudico del 60% a partire dall'inizio del 2007 e questo considerando anche le patologie delle spalle. La situazione al momento della perizia SAM nel maggio del 2005 non apparve migliore con un decorso post-traumatico non ancora concluso al punto che ritengo la presente valutazione della capacità lavorativa valida anche allora. Le mansioni fornite dal datore di lavoro porta la data del 20.03.2006; non era quindi a disposizione del perito ortopedico della SAM, Dr. __________, il che potrà spiegare la differenza tra la sua valutazione della capacità lavorativa residuale per la professione svolta e quella presente. L'asportazione del materiale osteosintetico nel 2006 giustifica una temporanea interruzione di qualsiasi attività lucrativa per la durata di un mese.

Data la stabilità delle condizioni cliniche del paziente la presente valutazione ha carattere definitivo.

 

 

6.-       POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO

 

Le limitazioni funzionali di entrambe le spalle sono di tipo strutturale (retrazione della capsula articolare). Non si sono modificate nel decorso degli ultimi anni. Non credo, che misure terapeutiche di qualsiasi tipo siano in grado di migliorare la mobilità articolare ulteriormente.

 

Per il ginocchio sinistro si prospetta a medio termine lo impianto di un'endoprotesi per lo meno parziale ma più verosimile di tipo totale, opzione che il paziente al momento esclude ma che andrà ridiscusso in caso di nuovi aspetti clinici. Il gesto non modificherà però in maniera tangibile le limitazioni sotto il punto 5 e con ciò la valutazione della capacità lavorativa residuale.

Per un'attività lucrativa consone alle risorse fisiche ancora presenti (nel rispetto delle limitazioni stabilite) il signor RI 1 è da considerare abile al lavoro nella misura del 60% inteso come presenza normale sul posto di lavoro ma con un rendimento ridotto dovuto ad un ritmo di lavoro rallentato a causa dei presenti dolori (al ginocchio sinistro) rispettivamente della necessità di interrompere le sue posizioni corporee. In analogia alle considerazioni sotto il punto 5. ciò vale a partire da maggio 2005 (perizia SAM). Si tratta di una valutazione medico-teorica che non prende in considerazione fattori non medici che potrebbero ostacolare il reinserimento del paziente nel mondo di lavoro dal quale è assente da ormai 7 anni.

 

Il signor RI 1 non necessita di mezzi ausiliari con particolare riferimento al ginocchio sinistro.

(…)" (doc. AI 135/11-16)

 

                                         L’Ufficio AI viste le risultanze peritali, ritenuti il rapporto medico 20 maggio 2009 e le annotazioni 13 gennaio e 19 aprile 2010 del dr. __________ (doc. AI 136/1-2, 150/1 e 159/1), nonché i rapporti 25 settembre 2009 e 28 gennaio 2010 della consulente in integrazione (doc. AI 137/1-3, 152/1 e tabelle sub doc. AI 155/1 e 156/1-8) con decisioni 21 ottobre 2010 ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2005 (doc. AI 161/1-2 e 162/1-3).

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

                                         In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il perito dr. __________, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni secondo la quale, dopo un periodo di inabilità lavorativa totale dal novembre 2004, dal mese di maggio 2005 vi é una capacità lavorativa del 40% nella sua attività abituale quale meccanico-manutentore e del 60% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie ed è stata confermata anche dal dr. __________ nel rapporto medico 20 maggio 2009 (doc. AI 136/1-2).

 

                                         In particolare, il dr. __________, FMH in medicina interna, nella lettera 23 febbraio 2010 indirizzata all’avv. RA 1 (doc. AI 157/2-3), non ha posto delle nuove diagnosi che non siano già state considerate dal perito e non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa limitandosi sostanzialmente a sostenere che il dr. __________ avrebbe sottovalutato le problematiche che affliggono l’assicurato.

 

                                         Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 19 aprile 2010, ha osservato che “(…) il curante si dissocia dalla nostra valutazione (“non sono assolutamente d’accordo come al solito”) e in particolare per la valutazione delle capacità funzionali residue. Per quanto mi riguarda posso affermare che la valutazione del dr. __________ (perizia 11.05.2009) è completa, comprende anamnesi, visita accurata con rilevamento dello stato reumatologico, valutazione delle immagini radiologiche e giunge a delle conclusioni coerenti. Per quanto riguarda i pesi di 5 kg, essi sono riferiti al sollevamento-trasporto con 2 braccia (fino all’altezza della cintura), non con un braccio solo e sopra le spalle. Per quanto riguarda la protesi al ginocchio essa è citata come possibile evoluzione futura. La valutazione si riferisce alla situazione attuale, e pertanto confermo la valutazione data (dal punto di vista medico) (…)” (doc. AI 159/1).

                                         Del resto, dopo aver preavvisato un rapporto medico a cura del dr. __________ (IX), l’assicurato ha comunicato al TCA di non aver ulteriori mezzi di prova da presentare (X).

 

                                         Va qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di valutazione peritale), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e rinvii).

 

                                         Quanto alla patologia psichiatrica, questo Tribunale, nella STCA del 23 settembre 2008 (doc. AI 116/1-25), aveva già concluso che “(…) il dr. __________, nel rapporto di decorso 24 ottobre 2005 (doc. AI 50/1-2), ha posto la medesima diagnosi ritenuta nel precedente rapporto 19 febbraio 2004 (doc. AI 20/1-3; rapporto questo considerato dal SAM nella perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005), precisando che “(…) non si sono evidenziati cambiamenti di rilievo dal mio ultimo rapporto medico del 19.2.2004 malgrado l’assiduo trattamento psicoterapico e psicofarmacologico impartito. (…)” (doc. AI 50/2). Pertanto, senza che sia necessario interpellare nuovamente il dr. __________, come preteso dall’avv. RA 1, questo Tribunale deve ritenere tuttora valide le conclusioni del dr. __________ che, nel suo consulto 21 maggio 2005 (doc. AI 44/11-14), ha concluso che “(…) Lo stato descritto non è codificabile come disturbo psicopatologico rilevante ma come stadio esistenziale fissato. L’A. in queste condizioni è comunque teoricamente in grado di svolgere una attività lavorativa dal punto di vista psichiatrico. (…)” (doc. AI 44/14). Una tale conclusione si impone a maggiore ragione visto che il dr. __________ non ha mai criticato la perizia del SAM. (…)” (doc. AI 116/22).

                                         Con il presente ricorso l’assicurato non ha apportato la benché minima documentazione medica che attesti un danno alla salute di natura psichica e dagli atti risulta inoltre che egli, dall’ottobre 2005, non è nemmeno più in cura dal dr. __________ (doc. AI 124/1 e 125/1).

 

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia 11 maggio 2009 tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e non essendo provato un peggioramento con conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di maggio 2009 e prima del 21 ottobre 2010 (data delle decisioni impugnate), a ragione l’Ufficio AI ha concluso per un’inca-pacità lavorativa totale dal novembre 2004 rispettivamente una capacità lavorativa del 40% nella sua attività abituale e del 60% in un’altra attività adeguata dal mese di maggio 2005.

 

                                         La domanda di un’ulteriore perizia medica come il richiamo delle cartelle mediche dai medici indicati va pertanto disattesa. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                               2.9.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2005 visto che l’inabilità al lavoro è iniziata nel novembre 2004 (cfr. consid. 1.1).

 

                            2.9.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1, ha ribadito che:

 

"  (…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

 

                                         Conformemente alla succitata giurisprudenza, nel 2005 il reddito da valido ammonta a fr. 48'520.-- (salario annuo indicato dall’ex datore di lavoro riferito al 2005 sub. doc. AI 66/1-2, considerato un premio di fr. 600.-- in caso di assenza annua per malattia di al massimo mezza giornata, così come ritenuto dalla consulente in integrazione sub doc. AI 137/2 e 155/1).

 

                            2.9.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

 

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

 

                            2.9.3.   Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2005 un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido di fr. 57’830.82 (fr. 4'588.-- [dato secondo la TA1 valida per il 2004] aggiornati al 2005 aumentandoli del’1% [cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 95], riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94] e moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

 

                                         Presso il suo ultimo datore di lavoro, la __________, nel 2005 con un grado di occupazione del 100% l’insorgente avrebbe percepito un salario di fr. 48'520.-- (cfr. consid. 2.9.1).

                                         Questo salario è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore produzione e fabbricazione di prodotti in metallo di fr. 59'811.28 (Tabella TA1 2004, ramo economico 27,28 [ramo questo considerato anche dalla consulente in integrazione sub. doc. AI 156/2], livello di qualifica 4: fr. 4'777.--, aggiornati al 2005 aumentandoli del’1.3% [cfr. tabella B 10.2, settore D industria manifatturiera, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 95] riportati su 41.2 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, settore D industria manifatturiera pag. 94] e moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 59'811.28).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.9.2) e posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 57’830.82) va dunque ridotto del 13.88%, percentuale corrispondente al gap salariale applicabile (fr. 48'520.-- contro fr. 59'811.28 danno un gap del 18.88% che va ridotto dei primi 5 punti attestandosi al 13.88%) e si attesta a fr. 49'803.90 (fr. 57’830.82 ridotti del 13.88% = fr. 49'803.90).

 

                                         Considerata la capacità lavorativa del 60% e applicata la riduzione del 15% riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale il reddito ipotetico da invalido si attesta infine in fr. 25'399.98 (fr. 49'803.90 x 60% e ridotti del 15%).

 

                                         Ritenuto il reddito da valido di fr. 48'520.-- e quello ipotetico da invalido di fr. 25'399.98 si ottiene un grado d’invalidità del 48% ([48'520.-- - 25'399.98] x 100 : 48'520.-- = 47.65% arrotondato al 48% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà diritto un quarto di rendita d’invali-dità (cfr. consid. 2.4).

 

                                         Quanto alla censura in merito alla riduzione del 15% a pagina 3 del ricorso l’assicurato osserva: “(…) si noti del resto che l’Ufficio AI, in modo del tutto incomprensibile ed arbitrario, non ha proceduto ad alcuna deduzione sociale (mentre nella precedente decisione del 2007, poi annullata da codesto lodevole TCA a seguito dell’accoglimento del ricorso del signor RI 1, l’Ufficio AI aveva calcolato una deduzione sociale del 25%, e qui [ndr. recte: quindi] la percentuale massima). Si tenga del resto conto del fatto: a) che l’assicurato è in età avanzata (è del 1948); b) che è abile al lavoro solo parzialmente; c) che è straniero; d) che ha una formazione limitata (…)” il TCA osserva quanto segue.

                                         Innanzitutto la decisione 12 luglio 2007 (doc. AI 97/1-2 e le motivazioni sub. doc. AI 96/1-4) è stata annullata da questo Tribunale con la STCA del 23 settembre 2008 (doc. AI 116/1-25) e pertanto i dati economici in essa considerati non possono essere ritenuti da base per il presente calcolo.

                                         Inoltre, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dal ricorrente, la consulente in integrazione ha riconosciuto una riduzione del 15% per attività leggera e a tempo parziale (doc. AI 137/2 dal quale risulta una riduzione complessiva del 28.9% comprensiva del gap salariale del 13.9% come risulta dalla tabella sub. doc. AI 156/1).

                                         Prendendo poi posizione su analoghe censure già con le osservazioni 8 gennaio 2010 (doc. AI 148/1-2) il ricorrente aveva sostenuto che: “(…) Quanto al reddito ipotetico da invalido, va in ogni caso detto che, oltre al GAP salariale, occorre tenere conto della riduzione sociale a seguito del fatto che l’assicurato è in età avanzata, che è abile al lavoro solo parzialmente, che è straniero, che ha una formazione limitata, ecc. Orbene, a questo proposito non avete dedotto nulla, mentre nella precedente decisione la deduzione era stata quella massima (25%) (…)” (doc. AI 148/2) , nel rapporto 28 gennaio 2010, la consulente in integrazione si è così espressa: “(…) contrariamente a quanto asserito dal rappresentante legale dell’A., oltre al gap salariale (13.9%) è stata applicata la riduzione per attività leggera (5%) e quella per attività a tempo parziale (10%) per un totale di 28.9% di riduzioni per svantaggi salariali. In base all’attuale prassi dell’UAI e delle direttive concernenti le riduzioni possibili da applicare al reddito da invalido per quanto concernono gli eventuali svantaggi salariali, non è possibile apportare ulteriori modifiche oltre a quelle che si possono leggere nel rapporto CIP del 25 settembre 2009 (…)” (doc. AI 152/1).

                                         In concreto, viste le argomentazioni addotte dalla consulente in integrazione e ricordato che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), questo Tribunale non può che confermare la riduzione del 15%.

                                         In particolare, in merito al fattore “età” al momento della nascita del diritto l’insorgente aveva 57 anni e 62 quando é stata resa la decisione impugnata , il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “(…) auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2) (…) (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, vedi anche le STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2; 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1; 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 consid. 5; 8C_482/2010 del 27 settembre 2010 consid. 4.2 e 4.2 e 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 12).

 

 

                            2.9.4.   Dalle motivazioni della decisione (doc. AI 153/1-4) si evince che l’amministrazione ha proceduto a raffrontare i redditi relativi agli anni dal 2005 al 2008, raffronti dai quali sono risultati dei tassi di invalidità del 48% e del 47% (si veda in particolare il doc. AI 153/2).

 

                                         Al proposito va rilevato che secondo la giurisprudenza, in caso di peggioramento della capacità lucrativa, la modificazione influenzante il diritto deve essere considerata dal profilo di una nuova determinazione del diritto alla rendita per la via della revisione ex art. 17 LPGA, a condizione che essa sia perdurata tre mesi senza interruzione notevole (DTF 121 V 264 consid. 6b/dd; 109 V 125; AHI-Praxis 2001 pag. 277 consid. 4).

                                         Il Tribunale federale, nella DTF 133 V 545, ha inoltre precisato che la revisione giusta l’art. 17 LPGA si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute o circostanze economiche), di modo che modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano la revisione di una rendita di invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto).

 

                                         Nel caso di specie (visto lo stato di salute stazionario e considerato che non ha più ripreso alcuna attività lavorativa), nell’ipotesi in cui venisse superato il valore soglia che dà diritto a una rendita di invalidità più elevata, ciò sarebbe imputabile all’evoluzione economica generale ai sensi della DTF 133 V 545 consid. 7.1, di cui devono tener conto sia i validi che gli invalidi, e non a modifiche nella situazione personale dell’as-sicurato. Se ne deduce pertanto che, anche in tale ipotesi, non sarebbero adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della rendita di invalidità.

                                         In questo senso questo Tribunale può dunque esimersi dal verificare la correttezza dei raffronti dei redditi operati dall’Uf-ficio AI dal 2006 al 2008 come pure dal procedere al confronto dei redditi fino al momento della decisione impugnata.

 

                             2.10.   In simili circostanze visto tutto quanto precede le decisioni impugnate vanno pertanto confermate e il ricorso respinto.

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                         Va qui ancora evidenziato che anche se dagli atti sembrerebbe che è al beneficio di prestazioni USSI (dalla perizia pluridisciplinare del SAM 13 giugno 2005 risulta che “(…) riceve un aiuto dalla PA (USSI) di Fr. 2'900.-- mensili (…)” (doc. AI 44/4)) e ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti) l’assicurato non può in ogni caso essere esonerato dalle spese in quanto il suo ricorso appariva sin dall’inizio manifestamente privo di possibilità di esito favorevole. Infatti all’insorgente (che in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica e che si è limitato a ripetere delle censure di natura economica sulle quali la consulente in integrazione aveva già preso puntualmente posizione) non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni del perito dr. __________ non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti