Raccomandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 ottobre 2010 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1946, di professione agricoltore indipendente, con decisione 25 luglio 1994 è stato posto al beneficio di una mezza rendita (grado d’invalidità del 60%) con effetto dal 1° maggio 1994 (doc. AI -12).
Con decisione 24 novembre 1999 l’Ufficio AI ha aumentato la rendita da mezza ad intera (grado d’invalidità dell’80%) con effetto dal 1° novembre 1995 (doc. AI 65-1), successivamente confermata con comunicazione 18 febbraio 2003 (doc. AI 72-1).
Dopo aver accertato un miglioramento della residua capacità lavorativa con conseguente parziale ripresa dell’attività lucrativa (nella misura del 50%), mediante decisione 14 dicembre 2006 (preavvisata il 26 ottobre 2006) l’Ufficio AI ha ridotto la prestazione a metà rendita a partire dal 1° febbraio 2007 (doc. AI 98-1).
1.2. Appurato nell’ambito dell’ultima revisione un aumento salariale con conseguente riduzione, dopo il consueto raffronto dei redditi, del grado d’invalidità al 32%, con decisione 11 dicembre 2009 (preavvisata il 3 settembre 2009) l’Ufficio AI ha retroattivamente soppresso la rendita al 31 dicembre 2007. A motivazione della soppressione retroattiva ha evidenziato: “… dal 01.01.2008 la situazione economica è cambiata a tal punto da determinare un grado invalidante del 32% tuttavia non è stato rispettato l’obbligo d’informazione. La reale situazione economica è emersa unicamente il 04.03.2009 dopo la ricezione del formulario del datore di lavoro. Per questo motivo la cassa __________ dovrà valutare l’emissione di un ordine di restituzione del periodo compreso fra gennaio 2008 e marzo 2009” (doc. AI 110-2).
Sulla base della summenzionata decisione di soppressione della rendita, con pronunzia 28 dicembre 2009 l’amministrazione ha emesso un ordine di restituzione di fr. 11'820.-- per prestazioni indebitamente percepite dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2009 (doc. AI 119).
I singoli ricorsi dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, contro le succitate due decisioni sono stati respinti dal TCA con sentenza del 16 giugno 2010 (doc. AI 127), cresciuta in giudicato.
1.3. In data 30 settembre 2010 l’assicurato, sempre per il tramite del suo legale, ha inoltrato una domanda di condono del debito di restituzione di fr. 11'820.-- (doc. AI 130).
Con decisione 12 ottobre 2010 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono, difettando il requisito della buona fede (doc. AI 132).
1.4. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso. In sostanza sostiene che la violazione dell’obbligo d’informazione (notifica dell’aumento salariale) è da ricondurre solo ad una lieve negligenza, motivo per cui il presupposto della buona fede non può essergli negato. Evidenziando inoltre come anche il requisito dell’indigenza sia dato, l’assicurato è dell’avviso che la restituzione di fr. 11'820.-- debba essere condonata. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso e la conseguente conferma della decisione impugnata. Facendo riferimento alla STCA 16 giugno 2010, esso ribadisce l’assenza della buona fede.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il condono dell’obbligo di restituzione di fr. 11'820.-- stabilito a carico dell’assicurato con decisione 28 dicembre 2009, confermata dal TCA con sentenza del 16 giugno 2010, cresciuta in giudicato.
2.3. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., p. 3);
Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);
2.4. Nella fattispecie concreta, nella STCA 16 giugno 2010 questa Corte aveva ravvisato nella mancata notifica dell’aumento salariale una violazione dell’obbligo d’informare ex art. 77 OAI, giustificando la soppressione con effetto retroattivo della rendita.
Al riguardo il TCA aveva evidenziato:
" Dopo l’esame degli atti, questa Corte presta pienamente adesione alla valutazione dell’Ufficio AI riportata nella risposta di causa e più precisamente:
(…)
In concreto, dall'analisi della documentazione agli atti, risulta che l'assicurato non ha mai fornito tempestivamente e spontaneamente all'UAI informazioni circa l'aumento del salario (da Fr. 1'000.-- al mese a Fr. 2'500.-- al mese) avvenuto con l'inizio dell'anno 2008.
Dal formulario relativo alla revisione d'ufficio della rendita compilato nel novembre 2008 emerge che l'assicurato ha unicamente indicato il nome del datore di lavoro, "__________, 50%", senza alcuna osservazione in merito all'aumento di salario (doc. 100 incarto AI).
È solo dopo aver ricevuto la diffida del 12 febbraio 2009 (doc. 103 incarto AI) che il ricorrente ha compilato il questionario del datore di lavoro (doc. 104 incarto AI), fornendo altresì le dovute informazioni inerenti il proprio salario. Occorre altresì sottolineare che il salario mensile (da invalido) percepito dall'assicurato nel 2007 e nel 2008 è sempre stato costante ed identico, ovverosia Fr. 1'000.-- al mese per l'anno 2007 rispettivamente Fr. 2'500.-- al mese per l'anno 2008.
L'incremento avvenuto nel gennaio 2008 avrebbe quindi dovuto essere comunicato all'UAI senza indugio, indipendentemente dalla revisione d'ufficio messa in atto dall'amministrazione. (…)" (Doc. IV, inc. 32.2010.23)
Inoltre, se, come evidenziato nel ricorso, nel questionario per la revisione della rendita del 18 gennaio 2006 e nei successivi scritti 20 marzo e 19 aprile 2006 (doc. AI 78, 80 82), l’assicurato aveva informato l’Ufficio AI dell’inizio della nuova attività lucrativa, egli non ha tuttavia spontaneamente notificato l’aumento salariale avvenuto il 1° gennaio 2008, contravvenendo quindi al suo obbligo d’informazione. Non va infatti dimenticato che nella decisione 14 dicembre 2006 (come del resto nelle precedenti decisioni) quale esempio di modifica delle condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da notificare risulta espressamente menzionato il “cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa”.
Infine, irrilevante è la giustificazione (disorganizzazione amministrativa) fornita dall’insorgente sull’invio, dopo diffida del 12 febbraio 2009, da parte di __________ del menzionato questionario del datore di lavoro, formulario che del resto, a sua detta, sarebbe stato compilato da lui stesso. “ (STCA citata consid.2.7)
Visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha concluso che all’assicurato non poteva sfuggire, senza contravvenire al suo obbligo d’informare, che l’aumento dello stipendio aveva delle ripercussioni sul diritto alla rendita.
Certo che nel formulario 18 novembre 2008 relativo alla revisione avviata d’ufficio non vi è alcuna domanda inerente al salario percepito (doc. AI 100) ma non va dimenticato che, come evidenziato nella citata STCA, sul retro delle decisioni di rendita, quale esempio di modifica delle condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da notificare, vi è il “cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa”. Quindi spettava al ricorrente, indipendentemente dall’avvio della procedura di revisione, segnalare l’importante aumento del salario, ossia dai fr. 1'000.-- mensili del 2007 ai 2'500.-- del 2008. Tanto più che, come rilevato nel ricorso (punto no. 4), egli era a conoscenza che il limite di salario anno (reddito da invalido) per avere diritto alla mezza rendita era di fr. 19'200.--, importo considerato dall’Ufficio AI nella decisione 14 dicembre 2006 (doc. AI 98; cfr. anche le motivazioni in doc. AI 96-1), limite ampiamente superato nel 2008.
In questo contesto, ai fini del giudizio è irrilevante che al momento della compilazione del formulario 18 novembre 2008 il ricorrente aveva ricevuto, come risulta dalla scheda contabile della __________ (datore di lavoro) unicamente fr. 10'000.-(doc. R). Va infatti rilevato che a fine 2008 egli aveva percepito fr. 27'057.-- (doc. R), importo che non ha personalmente notificato all’Ufficio AI. Solo in qualità di socio gerente e socio della __________ e dopo la diffida del 12 febbraio 2009 (doc. 103 incarto AI), nel questionario del datore di lavoro datato 3 marzo 2009 egli ha dichiarato un salario mensile di fr. 1'000.-- nel 2007 e di fr. 2'500.-- nel 2008 (doc. AI 104-4).
L’insorgente evidenzia l’agire corretto nei riguardi dell’Ufficio AI, rilevando in particolare che nel citato questionario del datore di lavoro egli non aveva dichiarato che si trattasse di salario sociale (quindi non computabile ai fini del reddito da invalido). Egli ritiene inoltre di aver rispettato le decisioni dell’amministrazione, ciò che è dimostrato – a suo dire – da quanto da lui dichiarato all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro durante la sua audizione del 27 giugno 2008, di cui ha riportato i seguenti stralci: “Ricevo una rendita d’invalidità dl 1995 causa problemi di cuore. Prima era una rendita d’invalidità all’80%. Nel 2007 quando abbiamo fondato la __________ ho chiesto personalmente all’ufficio invalidità d’accordo con il mio medico di ridurre la mia inabilità al lavoro e rispettiva rendita al 50%; …” la mia richiesta di ridurre la prestazione AI aveva lo scopo di permettermi di lavorare più di quanto potessi fare fino a quel momento; … da parte mia sono tranquillo. Ho chiesto la decurtazione delle rendita AI espressamente per poter lavorare in parte e ciò che sto facendo. Ritengo di essere in regola.” (doc. T). L’assicurato, tuttavia, non poteva ritenere di essere in regola, poiché, come detto, egli sapeva – o per lo meno doveva sapere – dell’obbligo generale di annunciare qualsiasi modifica salariale, tanto più che il salario nel 2008 è stato aumentato a fr. 30'000.-- (12 x 2'500; dal questionario del datore di lavoro non risulta versata una tredicesima).
In queste circostanze, dunque, la violazione dell’obbligo di informare è da ricondurre, per lo meno, ad un comportamento gravemente negligente.
Non essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore condizione cumulativa, quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno realizzata.
Ne consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.
2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti