Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.322

 

LG/DC/sc

Lugano

14 giugno 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 11 ottobre 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1954, da ultimo attivo quale decoratore indipendente, in data 21 aprile 2009, ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (provvedimenti d’integrazione professionale) per “infarto pontino paramediano destro di origine lacunare su/con probabile dissezione dell’arteria vertebrale dx con stenosi dell’80% sul decorso intracranico. Ematoma intra-murale della basilare distale a dx di 3mm, emisindrome faccio-brancio sx. Disartria epatopatia citolica su abuso etilico e trombocipetopenia” (doc. 1-1/7).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione presso il Centro d’accertamento professionale di __________ (doc. AI 36-1), l’UAI con decisione dell’11 ottobre 2010 (doc. AI 40-1), preavvisata con progetto del 2 settembre 2010 (doc. AI 39-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non presentando alcuna perdita economica.

 

                               1.3.   Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento del provvedimento adottato (doc. I).

 

                                         Il ricorrente ha contestato l’incapacità lavorativa riconosciuta dall’Ufficio AI e il metodo di calcolo del grado d’invalidità utilizzato. In particolare, secondo l’insorgente l’amministrazione avrebbe dovuto utilizzare per il calcolo dell’incapacità di guadagno i dati fiscali (doc. I).

 

                               1.4.   Il 26 gennaio 2011 l’assicurato ha prodotto copia della notifica d’imposta del 2009 (doc. VII).

 

                                         I doc. VII e l’allegato sono stati inviati all’UAI (doc. VIII).

 

                               1.5.   In risposta l’UAI, richiamati i rapporti del 16 agosto 2010 del CAP e del 31 agosto 2010 del Consulente in integrazione professionale, ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IX+bis).

 

                               1.6.   In data 22 febbraio 2011 l’insorgente ha prodotto a questa Corte copia della dichiarazione d’imposte 2009 e un riassunto delle proprie entrate e uscite riferite al 2009 (doc. XI+C).

 

                                         I doc. XI+C sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XII).

 

                               1.7.   L’UAI, il 14 marzo 2011, non ha presentato osservazioni essendo, i nuovi mezzi di prova prodotti, già agli atti (doc. XIII).

                                     

                                         I doc. XII e XIII sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (doc. XIV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure no.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                     

                               2.3.   Nella decisione impugnata l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato fondandosi sull’accertamento svolto dall’assicurato presso il Centro di Accertamento professionale di __________ dal 12 luglio al 6 agosto 2010.

 

                                         Nel rapporto del 16 agosto 2010 il Dr. __________, con il responsabile __________ e la consulente per l’accertamento __________, hanno posto la seguente diagnosi:

 

 

"  (…)

Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa

 

    1.  Evento cerebro-vascolare ischemico pontino destro nel febbraio 2009 su/con:

         -    probabile dissezione arteria vertebrale destra, con stenosi dell'80% su decorso intra-cranico

         -    ematoma intra-murale della basilare distale a destra di 3 mm

             (AngioMRl del 4 marzo 2009)

         -    esiti di emisindrome motoria faccio-brachiale sinistra

         -    disatria

 

Diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa

 

    1.  Epatopatia citolitica

    2. Ipertensione arteriosa trattata

    3. Ipercolesterinemia trattata

    4. Obesità” (doc. AI 36-3)

 

 

                                         I consulenti incaricati hanno quindi, in particolare, osservato quanto segue:

 

"  (…)

Conclusioni e proposte

 

Le limitazioni più importanti mostrate dall'A. riguardano un generale rallentamento motorio ed esecutivo, una lentezza espressiva, un affaticamento (da non sottovalutare che incide sulla tenuta di un'intera giornata lavorativa) e una palese difficoltà nello svolgere attività ripetitive.

Da quanto osservato un'attività adeguata per il signor RI 1 non deve quindi essere pesante, né ripetitiva, non deve presentare situazioni d'instabilità, non deve richiedere lavori in altezza o dove sia necessario lavorare con la testa rivolta verso l'alto per più tempo, non deve essere troppo impegnativa a livello di concentrazione e di stress e non deve richiedere di lavorare/parlare a ritmo sostenuto. L'A. deve inoltre poter stare seduto con la possibilità di cambiare posizione ed effettuare qualche sospensione (che indicativamente quantifichiamo ogni 45-50 minuti sulla base di quanto osservato).

Riteniamo attività esigibili quelle dove il signor RI 1 può sfruttare le conoscenze relative alla sua formazione (disegnatore di stoffe) o le competenze acquisite nei suoi precedenti lavori (decoratore d'interni/gallerista). Egli potrebbe ad esempio riciclarsi nel restauro di oggetti di piccola/media taglia, lavorare in un negozio di oggetti di seconda mano o come aiuto in una galleria d'arte. Queste attività lavorative possono essere prese in considerazione unicamente con un rendimento lavorativo ridotto (dal 50% fino eventualmente all'80% a dipendenza del tipo di attività), da meglio definire una volta che il signor RI 1 sarà inserito in lavoro adatto ai suoi problemi di salute. A nostro avviso per l'A. sarebbe necessario un aiuto al collocamento seguito da un periodo di riallenamento e d'introduzione al nuovo posto di lavoro” (doc. AI 36/1-7)

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

 

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

"  La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

 

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.5.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione dei consulenti del CAP di __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

 

                                         Dal punto di vista medico i consulenti incaricati hanno posto la diagnosi, con ripercussione sulla capacità lavorativa, di “Evento cerebro-vascolare ischemico pontino destro nel febbraio 2009 su/con: - probabile dissezione arteria vertebrale destra, con stenosi dell'80% su decorso intra-cranico; - ematoma intra-murale della basilare distale a destra di 3 mm (AngioMRl del 4 marzo 2009) - esiti di emisindrome motoria faccio-brachiale sinistra; - disatria” (doc. AI 36-3).

 

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua l’assicurato presenta un generale rallentamento motorio ed esecutivo, una lentezza espressiva, un affaticamento (da non sottovalutare che incide sulla tenuta di un'intera giornata lavorativa) e una palese difficoltà nello svolgere attività ripetitive (doc. AI 36-7).

 

                                         Un'attività adeguata non deve quindi essere pesante, né ripetitiva, non deve presentare situazioni d'instabilità, non deve richiedere lavori in altezza o dove sia necessario lavorare con la testa rivolta verso l'alto per più tempo, non deve essere troppo impegnativa a livello di concentrazione e di stress e non deve richiedere di lavorare/parlare a ritmo sostenuto (doc. AI 36-7).

 

                                         L'assicurato deve poter stare seduto con la possibilità di cambiare posizione ed effettuare qualche sospensione ogni 45-50 minuti sulla base di quanto osservato (doc. AI 36-7).

                                        

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione del CAP che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         L’assicurato si è limitato a produrre un breve scritto del medico curante Dr. __________, generalista, che ha unicamente attestato, in data 2 marzo 2010, un’inabilità lavorativa del 100% (doc. A4).

 

                                         A mente del TCA questo certificato, stringato, del tutto privo di una diagnosi, senza una valutazione delle patologie dell’interessato e del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia, indicare una prognosi e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.4.)

 

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         In conclusione, rispecchiando la valutazione del CAP i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), alla stessa può essere fatto riferimento.

                                         Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è abile al lavoro in attività adeguate dal 50% fino eventualmente all'80% a dipendenza del tipo di attività.

 

                                         I responsabili del Centro d’accertamento professionale hanno indicato quali attività esigibili: quelle dove l’assicurato può sfruttare le conoscenze relative alla sua formazione (disegnatore di stoffe) o le competenze acquisite nei suoi precedenti lavori (decoratore d'interni/gallerista). Vengono quindi indicate attività di restauro di oggetti di piccola/media taglia, in un negozio di oggetti di seconda mano o come aiuto in una galleria d'arte (doc. AI 36-7).

 

                               2.6.   Per quanto concerne le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico, il TCA non può condividere la valutazione svolta dall’amministrazione.

 

                                         Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

                                         Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

                                         Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

 

                                         L’Ufficio AI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 25’185.-- nel 2009 prendendo in considerazione il reddito utilizzato dalla cassa di compensazione per il calcolo delle indennità giornaliere versate a RI 1 nel periodo dal 12 luglio 2010 al 6 agosto 2010 durante l’accertamento presso il CAP di __________ (cfr. doc. AI 35-1).

                                       

                                         L’assicurato, da parte sua, ha postulato l’applicazione – quale reddito da valido – dei dati fiscali 2009 (doc. I).

 

                                         Nel caso di specie, l’assicurato ha frequentato negli anni 1970-1975 il Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) a Lugano e conseguito il diploma di disegnatore di stoffe.

                                         Prima dell’insorgenza del danno alla salute, egli ha lavorato, in qualità di disegnatore, presso l’__________ nella creazione di stoffe (disegni progetti) (1975- 1977) e presso lo Studio __________ quale stilista (1977-1980). Quindi è stato alle dipendenze della __________ a __________ nella decorazione d’interni (1982-1990) e come decoratore presso __________ (1991-2000). Tra il 2000 e il 2006 ha svolto un’attività in proprio, quale indipendente, alla __________ ad Ascona/Locarno. Dal 2006 al 2009 ha svolto diversi lavori di trasporti (doc. AI 36-2).

 

                                         A mente di questa Corte l’importo desunto dall’Ufficio AI dal calcolo delle indennità giornaliere versate a RI 1 nel periodo dal 12 luglio 2010 al 6 agosto 2010 non è un dato attendibile per il calcolo del reddito da valido.

 

                                         Base di calcolo dell’indennità giornaliera per le persone che esercitano un’attività lucrativa è, generalmente, il reddito realizzato immediatamente prima della riduzione o della sospensione dell’attività per ragioni di salute. Se, all’inizio dell’integrazione, questa data risale a più di due anni, è necessario basarsi sul reddito che tali persone avrebbero ricavato dalla stessa attività immediatamente prima dell’integrazione (doc. AI 35-2).

 

                                         In casu, l’assicurato non ha più svolto l’attività di decoratore/disegnatore, per la quale ha una formazione specifica, dal 2006 e negli anni seguenti ha svolto lavori diversificati e saltuari, come indipendente, con redditi altalenanti derivanti da “piccoli lavori saltuari” e da “vendita quadri” (cfr. doc. XI). Lo stesso ricorrente ha affermato “dal febbraio 2009, sono stato costretto a ridurre notevolmente la mia attività lavorativa” (doc. I).

 

                                         Non è dunque possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che RI 1 avrebbe potuto conseguire senza invalidità sulla base dell’importo calcolato per l’erogazione delle indennità giornaliere percepite dal 12 luglio 2010 al 6 agosto 2010.

 

                                         Non può essere condivisa nemmeno l’affermazione della Consulente in integrazione professionale, quando nel complemento al rapporto del 31 agosto 2010 prende in considerazione, quale reddito da valido, l’importo di fr. 24'000.—(dichiarati dall’assicurato) (doc. IXbis), per avvalorare la tesi che il danno alla salute non ha causato delle perdite economiche. Nella notifica di tassazione 2009 l’assicurato ha sì dichiarato fr. 24'000.--, ma l’autorità fiscale ha accertato un reddito da attività indipendente di fr. 40'000.-- (doc. B).

 

                                         Per quanto riguarda la determinazione del reddito da valido sulla base di dati fiscali (cfr. STF 9C_335/2007 dell’8 maggio 2008, in cui il TF, nel caso di un indipendente, ha ritenuto corretto determinare sia il reddito da valido che quello da invalido sulla base dei dati statistici, considerando che i dati fiscali non fossero attendibili a causa delle notevoli fluttuazioni mostrate dai proventi della sua attività).

 

                                         Di conseguenza si giustifica il rinvio degli atti all’UAI per la corretta fissazione del reddito da valido e la determinazione del reddito da invalido, in considerazione delle limitazioni rilevate in sede di accertamento CAP:

 

                                         “Le limitazioni più importanti mostrate dall'A. riguardano un generale rallentamento motorio ed esecutivo, una lentezza espressiva, un affaticamento (da non sottovalutare che incide sulla tenuta di un'intera giornata lavorativa) e una palese difficoltà nello svolgere attività ripetitive.

                                         Da quanto osservato un'attività adeguata per il signor RI 1 non deve quindi essere pesante, né ripetitiva, non deve presentare situazioni d'instabilità, non deve richiedere lavori in altezza o dove sia necessario lavorare con la testa rivolta verso l'alto per più tempo, non deve essere troppo impegnativa a livello di concentrazione e di stress e non deve richiedere di lavorare/parlare a ritmo sostenuto. L'A. deve inoltre poter stare seduto con la possibilità di cambiare posizione ed effettuare qualche sospensione (che indicativamente quantifichiamo ogni 45-50 minuti sulla base di quanto osservato)” (doc. AI 36-7).

 

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

 

                                         D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                        

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché proceda nella corretta determinazione del reddito da valido e da invalido e il conseguente grado d’invalidità.

 

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

 

                                     

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione dell’11 ottobre 2010 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.6..

     

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                                                               

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti