Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.32

 

LG/DC/sc

Lugano

5 luglio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 dicembre 2009 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1960, attivo in qualità di cuoco, in data 29 ottobre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (riadattamento nella stessa professione / rendita) segnalando di essere affetto da “depressione – ansia” (doc. AI 2-1/5).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite una perizia psichiatrica ad opera del Dr. __________ (doc. AI 18-1), l’UAI con decisione del 6 gennaio 2006 (doc. AI 22-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una rendita intera (grado 100%), a far tempo dal 1° ottobre 2004 (doc. AI 28-4).

 

                               1.3.   Nell’ambito della procedura di revisione della rendita avviata in data 17 ottobre 2006 (doc. AI 35-1) l’UAI, con comunicazione del 31 marzo 2008 (doc. AI 51-1), ha confermato all’assicurato l’erogazione della rendita intera d’invalidità (grado 70%)

 

                               1.4.   L’Ufficio AI ha avviato nel mese di ottobre del 2008 una nuova procedura di revisione (doc. AI 55-2) e con decisione del 15 dicembre 2009 (doc. AI 68-1), preavvisata con progetto del 14 ottobre 2009 (doc. AI 61-1), ha soppresso la rendita d’invalidità all’assicurato essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% (38%).

 

                               1.5.   Contro questa decisione l’assicurato, ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità, a far tempo da fine gennaio 2010 (doc. I).

 

                                         Il ricorrente non ha contestato le valutazioni mediche agli atti che sono sostanzialmente concordi nell’attestare un miglioramento dello stato di salute di RI 1 che ha permesso all’assicurato di ritornare abile al lavoro nella sua abituale attività di cuoco al 50%, bensì il confronto dei redditi svolto dall’amministrazione.

 

                                         A mente del ricorrente l’UAI non si è limitata a calcolare il grado d’invalidità in funzione della percentuale della ripresa dell’attività lucrativa abituale, ma ha operato un raffronto dei redditi che viene contestato in via ricorsuale.

 

                                         La patrocinatrice dell'assicurato ha, in particolare, rilevato quanto segue:

 

                                         “(…)

Nel caso concreto invece I'UAI non si è limitata a calcolare il grado d'invalidità in funzione della percentuale della ripresa dell'attività lucrativa abituale, ma ha operato un raffronto dei redditi, prendendo per di più in considerazione due redditi difficilmente paragonabili: il salario di fr. 45'500.00 lordi annui percepiti nel 2003 dal sig. RI 1 quando era pie­namente abile al lavoro - indicizzato al 2008 (fr. 48'642.00), ed il salario da invalido di fr. 30'000.00 lordi annui attualmente percepiti con un grado di occupazione del 50% presso la __________. È evidente che lo stipendio attuale del sig. RI 1 - se rapportato ad un grado di oc­cupazione del 100%-, per ragioni estranee all'invalidità ed alla sua perso­nalità, è sensibilmente superiore.

 

Il calcolo effettuato dall'UAI riporta solo l'effettiva perdita di guadagno senza rispecchiare la reale capacità di guadagno del ricorrente. Con que­sto calcolo viene infatti addossato all'assicurato un miglioramento della capacità economica che va ben oltre le conseguenze economiche attribui­bili al miglioramento dello stato di salute del signor RI 1. L'UAI nella sua decisione non fa però alcun riferimento ad ulteriori motivi di revisione, né tantomeno propone all'assicurato concrete alternative professionali.

 

Se l'assicurato svolge la medesima professione precedente e se alcun provvedimento d'integrazione è mai stato intrapreso mal si comprende come l'amministrazione possa ritenere che la capacità di guadagno del sig. RI 1 possa essersi incrementata oltre il 50%. Dall'inizio del diritto della rendita AI (ottobre 2004) ad oggi l'unico cambiamento rilevante è il mi­glioramento dello stato di salute del sig. RI 1. La discrepanza salariale tra i due redditi non è infatti riconducibile alla persona dell'assicurato, né tanto meno ad un miglioramento della sua capacità di guadagno.

 

Alla luce di quanto suesposto il miglioramento delle entrate economiche del signor RI 1 non permettono di concludere per un miglioramento della sua capacità di guadagno superiore al 50%. Non per forza di cose le due cose coincidono. Ritenuto dunque che l'unico motivo di revisione della rendita AI risulta essere il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato, permettendo a quest'ultimo la ripresa dell'attività lucrativa precedente con grado di occupazione al 50%, il grado d'invalidità da rico­noscere al ricorrente è perlomeno del 50% con diritto a mezza rendita.

 

6. Ad ogni modo anche volendo procedere ad un raffronto dei redditti il cal­colo effettuato dall'UAI non rispetta i principi giurisprudenziali in materia. L' amministrazione per calcolare il reddito da invalido si è basata sul gua­dagno effettivo percepito dal signor RI 1 presso la __________ con un gra­do di occupazione del 50%.

 

Ora, la giurisprudenza ha più volte confermato che "la perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se- le condizioni sono cumulative- ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro, particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevo­lemente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazio­ne di lavoro e non ad un salario sociale" (Sentenza TCA del 2 aprile 2009 inc. no. 32.2008.125; RAMI 1991 U 130, p. 270 ss. Consid. 4a). In pratica il reddito da invalido corrisponde al salario effettivamente percepito da in­valido se vi è un rapporto di lavoro particolarmente stabile, se viene sfrut­tata pienamente la capacità al lavoro residua, e se il salario percepito ri­sulta privo di elementi di salario sociale.

 

Nel caso concreto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e il suo datore di la­voro non può considerarsi particolarmente stabile: il contratto è stato sottoscritto poco più di un anno fa, e le parti non sono legate da rapporti par­ticolari. Inoltre il TF si è già pronunciato su un rapporto di lavoro che dura da tre anni non considerandolo particolarmente stabile (ZWR 1988 s. 132 segg.). Ritenuto ciò il salario effettivamente percepito presso la __________ di __________ non può venir ritenuto come base per determinare il reddito da invalido ai sensi dell'AI.

Oltretutto non si può nemmeno escudere che nel guadagno effettivo del signor RI 1 di fr. 30'000.00 vi sia una parte di salario sociale. Difatti lo stipendio attuale se rapportato al grado di occupazione del 100% -quindi fr. 60'000.00- è superiore del 18.93% al reddito che conseguiva come cuoco nel 2003- aggiornato al 2008-. Il suo attuale salario è pure di molto superiore alla media svizzera salariale per la sua stessa categoria - Alberghi e ristoranti , livello di qualifica n.4, Uomini- corrispondenti a mensili fr. 3'729.-- lordi, per annuali fr. 44'748.-- (doc. 4). è una differen­za salariale non indifferente, soprattutto se si considera che spesso e vo­lentieri nel Canton Ticino gli stipendi medi sono ulteriormente più bassi. Lo stipendio presso la __________ di __________ è di gran lunga superiore anche al salario minimo previsto dalla CCNL Gastrosuisse (doc. 5): per l'anno 2008 e per la sua categoria (senza apprendistato professionale) è indicato un salario minimo fr. 3'300.-- mensili, per complessivi annuali di fr. 42'900.--.

 

Ritenuto che la presenza di indizi sull'esistenza di una salario sociale è chiara il guadagno derivante dal lavoro presso la __________ non può defi­nirsi reddito da invalido nel merito del calcolo per il grado AI.

 

Ne consegue che i due redditi presi in conto dall'UAI nel suo calcolo non sono paragonabili in quanto tra i due, per motivi non riconducibili alla per­sona dell'assicurato o all'invalidità, vi è un importante differenza (RAMI 1991 U 310). Viene infatti sottolineato quanto sia estremamente difficile, se non impossibile, trovare un altro datore di lavoro sia in Ticino, che in Svizzera, che sia disposto ad assumere un cuoco senza apprendistato pro­fessionale, al 50% per un salario di fr. 2'500.- lordi. Obiettivamente non si tratta di una salario medio realizzabile sul mercato del lavoro. I dati sta­tistici ne sono la prova.

 

7.                                      Nell'improbabile ipotesi in cui questo lodevole Tribunale ritenesse invece equo e giusto tener conto del salario effettivamente percepito dal sig. RI 1, al reddito da invalido è d'uopo apportare le dovute deduzioni del ca­so. Trattandosi infatti di salario effettivamente guadagnato dal sig. RI 1 devono poter essere dedotte tutte le spese a carico dell'assicurato che so­no direttamente o indirettamente imputabili alla sua invalidità, e che con­seguentemente gli permettono l'ottenimento del salario (RFJ 2002 I p. 362). In casu il ricorrente su istruzione dell'UAI, segue regolarmente un trattamento farmacologico a base di Exfor e Xanax e si sottopone rego­larmente (almeno una volta al mese) a sedute di psicoterapia presso il Dr. Med. __________ di __________. È evidente che tali trattamenti oltre che a essergli stai prescritti dall'UAI, sono necessari per preservare la sua attua­le capacità di guadagno residua. Inoltre, considerato che il sig. RI 1 per svolgere la sua attività di cuoco si reca giornalmente a __________ presso l'agriturismo __________" della __________, sono da dedurre dal reddito da invalido pure le spese di viaggio. Dai giustificativi che sono sati prodotti in sede di opposizione (a tal proposito viene richiamato l'incarto AI) si evince che il sig. RI 1 si assume spese annuali deducibili per complessivi fr. 5'900.00 comprendenti: fr. 260.00 per psicoterapia (equivalente alla par­tecipazione del premio cassa malati assunta dall'assicurato), fr. 640.00 per farmaci, e fr. 5'000.00 quali costi di trasporto e carburante (ca. fr. 400.00 di carburante al mese). Ne risulterebbe un reddito da invalido pari a fr. 24'100.00, che comporta in ogni caso un grado di invalidità pari al 50.45%.

8.                                      Se invece, constata l'inapplicabilità del guadagno effettivo, si volesse co­munque operare ad un raffronto dei redditi, è necessario un rinvio ai dati statistici dei salari medi nazionali o ai salari minimi del contratto collettivo.

 

In tal caso il reddito da invalido del signor RI 1 sulla base dei valori sta­tistici della tabella TA1 dell'ISS concernete i salari medi nazionali conse­gubili nel settore privato, per la categoria Alberghi e ristoranti , livello di qualifica n.4, Uomini (doc.4) risulterebbe di mensili fr. 1'864.5 (fr. 3'729 rapportati al 50%), per annuali fr. 22'374.00 (1'864.5 x 12, ritenuto che quota tredicesima è già compresa). Il grado d'invalidità risulterebbe del 54%.

 

La giurisprudenza (DTF 126 V 80, Sentenza Tribunale cantonale delle As­sicurazioni, inc.32.2007.198) ha inoltre riconosciuto una riduzione massi­ma del 25% che consente di tener conto delle specifiche particolarità del caso concreto nonché delle circostante personali e professionali dell'assicurato che possano in qualche modo impedirgli di mettere comple­tamente a frutto la sua capacità residua (età, nazionalità, grado di occu­pazione, ti di permesso di dimora, ecc.). Considerato che il signor RI 1 è di nazionalità straniera, ha 50 anni e il suo grado di occupazione massimo è del 50%, una riduzione del 15% sul reddito statistico appare più che giusta. Ne risulta un reddito da invalido fr. 19'017.90, corrispondente ad un grado d'invalidità finale del 60%.

 

Se diversamente si vuole tener conto dei salari minimi previsti dal CCNL Gastrosuisse (doc. 5) il reddito da invalido annuale per l'anno 2008 e per la sua categoria (senza apprendistato professionale) risulterebbe di fr. 21'450.00, che da un grado d'invalidità dei 55.9 % (doc. I).

 

                                         La rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).

 

                               1.6.   L’UAI, in risposta, ha ritenuto di avere correttamente stabilito il grado d’invalidità del ricorrente procedendo al confronto dei redditi ed ha confermato sia l’importo del reddito da valido che quello da invalido (doc. IV)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, la rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.5.   Nell’evenienza concreta, l’assicurato, dal 1° ottobre 2004, è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità con un grado del 100% (doc. AI 21-1), a causa di un’”ansia cronica in struttura di personalità psicotica (ICD-10: F41.9; F60.1)” che lo rendevano inabile al lavoro in misura completa per qualsiasi attività lavorativa a decorrere dall’ottobre 2003 (doc. AI 18-8; 20-1).

 

                               2.6.   Nell’ottobre 2008 l’Ufficio AI ha avviato, d’ufficio, una procedura di revisione (doc. AI 55-2). In questo contesto il medico curante Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 7 ottobre 2008 ha diagnosticato una “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2) ora di gravità medio-lieve; Disturbo di personalità ansioso-fobico (ICD-10: F60.6)” (doc. AI 59-2).

 

                                         ll Dr. __________ ha riferito che l’assicurato è da anni sofferente di disturbi della sfera psichica, ora in fase di miglioramento ed ha attestato un’incapacità lavorativa al 50% nell’attività di cuoco dal 1° luglio 2008 (doc. AI 59-2). Secondo il medico l’attività di cuoco al 50% che l’assicurato svolge “è da ritenersi sperimentale e richiede dell’altro tempo per essere confermata” (doc. AI 59-5).

 

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         Del resto, è il rappresentante dell’assicurato stesso a confermare, in via ricorsuale, che RI 1 “grazie al miglioramento del suo stato di salute, nel luglio 2008 ha ripreso l’attività lucrativa di cuoco nella misura del 50%” (doc. I).

 

Essendo il miglioramento del quadro clinico dell’assicurato incontestato, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.                                         

 

Dal punto di vista medico l’assicurato è da ritenere abile al 50%, a far tempo dal 1° luglio 2008, nella sua attuale professione di cuoco.

 

                               2.7.   Ai fini della valutazione economica, l’UAI ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità mediante il consueto raffronto dei redditi.

                                         A tal fine nella decisione impugnata, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008 in fr. 48'642.-- prendendo in considerazione quanto egli aveva guadagnato nel 2003 prima dell’insorgere del danno alla salute (cfr. questionario del datore di lavoro del 14 dicembre 2004, doc. 12-5).

                                         Quanto al reddito da invalido, l’UAI ha ritenuto l’importo di fr. 30'000.-- (fr. 2'500.-- x 12) effettivamente conseguito dall’assicurato, in qualità di cuoco presso l’Agriturismo “__________” di __________ della __________ di __________, come emerge dai conteggi stipendio 2008 e dal contratto di lavoro del 9 aprile 2008 (doc. AI 60-25+26+27+28+29).

                                         Eseguendo il raffronto dei redditi tra il reddito da valido di fr. 48'642.-- e il reddito da invalido di fr. 30'000.--, l’UAI ha calcolato una perdita di guadagno imputabile al danno alla salute del 38%, percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità: per tali motivi, l’amministrazione ha deciso la soppressione della rendita (doc. AI 68-1).

 

                               2.8.   Con il presente ricorso l’assicurato non ha contestato il reddito da valido, ma quello da invalido indicando che il salario da lui effettivamente conseguito lavorando quale cuoco a tempo parziale (50%) non andava preso in considerazione nel confronto dei redditi, in quanto il rapporto di lavoro non è particolarmente stabile e nel guadagno effettivo vi è una parte di salario sociale (doc. I).

 

                                         Il ricorrente ha inoltre postulato che dal reddito da invalido vengano dedotte tutte le spese direttamente o indirettamente imputabili alla sua invalidità, e che conseguentemente gli permettono l’ottenimento del salario (doc. I).

 

                                         In via subordinata, la rappresentante di RI 1 ha chiesto che il reddito da invalido venga fissato sulla base dei dati statistici dei salari medi nazionali o dei salari minimi del contratto collettivo, applicando poi la deduzione del 15% sul reddito statistico in considerazione dell’età (50 anni) e del grado d’occupazione dell’assicurato (doc. I).

                                        

                               2.9.   Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2010 (visto che nella decisione del 15 dicembre 2009 la rendita è stata soppressa a partire dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione. L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2008, motivo per il quale il reddito da valido e quello da invalido sono da aggiornare al 2010.

 

                            2.9.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008 in fr. 48'642.-- prendendo in considerazione quanto egli aveva guadagnato nel 2003 prima dell’insorgere del danno alla salute (cfr. questionario del datore di lavoro del 14 dicembre 2004, doc. 12-5).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso.

 

                                         Aggiornando tale importo al 2010 si ottiene un reddito di fr. 50'259.44 (+2,1% per il 2009; +1,2% per il 2010, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, stima trimestrale, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

 

                            2.9.2.   Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e giurisprudenza citata).

                                         A quest’ultimo proposito va infatti rilevato che per determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi l’assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento (DTF 104 V 90; si veda in proposito il tenore dell’art. 25 cpv. 1 lett. b OAI secondo cui sono considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, esclusi tuttavia i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro).

 

                                         Le attestazioni in tal senso fornite dal datore di lavoro non sono da considerare come semplici affermazioni, la cui esattezza sarebbe ancora da dimostrare (RCC 1970 pag. 338 consid. 2). La prova dell’esistenza di un salario sociale è tuttavia sottoposta a requisiti severi, dovendo partire dal presupposto che i salari pagati equivalgono ad una prestazione lavorativa effettiva (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18 e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 154/95 del 15 febbraio 1996).

 

                                         Nell’ambito dell’apprezzamento delle citate dichiarazioni si deve pure considerare che i datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale.

                                         Rapporti di parentela tra datore di lavoro e assicurato oppure una lunga durata del rapporto di lavoro possono essere ritenuti indizi di una prestazione sociale volontaria (RCC 1980 pag. 322 consid. 2b; RCC 1970 pag. 336).

 

                                         Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

 

                            2.9.3.   In una sentenza 8C_989/2009 del 31 maggio 2010 il Tribunale federale ha stabilito che, a torto, questa Corte ha fissato il reddito da invalido fondandosi sui dati statistici anziché prendere in considerazione il reddito effettivamente conseguito dall'assicurato e ha in particolare rilevato:

 

"  (…)

4.1 Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e la giurisprudenza ivi citata). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) relativa ai posti di lavoro (DPL; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 40/98 del 1° marzo 1999, in RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). In particolare il reddito ipotetico da invalido deve essere accertato in base alla tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato.

(…)

6.

6.1 Dopo aver concluso con successo, come detto, il 31 dicembre 2007, la riformazione professionale a carico dell'AI, B.________ si è iscritto all'assicurazione disoccupazione. Con effetto dal 6 giugno 2008 è quindi stato assunto a tempo indeterminato dalla P.________ SA in qualità di gerente "in possesso di un certificato di capacità per esercenti tipo I", percependo un salario di fr. 4'100.- mensili (pari a fr. 53'300.- annui). Quest'ultima circostanza non poteva essere nota all'assicuratore infortuni al momento della resa della decisione del 7 maggio 2008, essendo l'assicurato stato assunto il mese successivo, lo doveva tuttavia essere al momento dell'emanazione del provvedimento su opposizione del 4 maggio 2009, così come al Tribunale cantonale al momento della pronuncia impugnata. Sia la Swica che il Tribunale di prime cure non hanno tuttavia applicato, a titolo di reddito da invalido, il reddito percepito effettivamente dall'assicurato.

 

Tale procedere non può essere confermato in questa sede, in quanto viola il diritto federale. In effetti dagli atti non emerge per nulla, né del resto è stato mai sostenuto da nessuna delle parti, che tale reddito non adempirebbe le condizioni poste dalla giurisprudenza - che privilegia appunto il computo del reddito effettivamente percepito - per porlo alla base del calcolo del grado di invalidità, quale reddito da invalido (consid. 4.1). Del resto, come evidenziato dalla Corte di prime cure, tale reddito non si distanzia granché da quello estrapolato dalla tabella TA1, punto 55, categoria 3, relativa settore della gastronomia, pari a fr. 53'029.74 nel 2007.

 

In simili circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza federale, quale reddito da invalido non andavano computati né i valori del contratto collettivo di lavoro, né quelli di cui ai dati statistici, bensì il salario effettivamente percepito dall'assicurato dal mese di giugno 2008. Tale reddito, pari a fr. 53'300.- annui, va quindi confrontato con il reddito da valido che l'assicurato avrebbe percepito lo stesso anno, non quello conseguito nel 2007 (pari a fr. 64'800.-), come indicato dal Tribunale di prime cure. Poiché tuttavia questa Corte non può procedere ad una reformatio in peius (art. 107 cpv. 1 LTF), anche adeguando quest'ultimo al valore (si confronti La Vie économique 12-2009, indice dei salari nominali 2008, tabella B10.3 pag. 99) non si potrebbe assegnare una rendita di invalidità di grado più elevato.

 

Ne consegue che il ricorso in materia di diritto pubblico, in quanto infondato, va respinto, mentre l'assicurato ha diritto a una rendita di invalidità del 18 %.

 

6.2 Ad un risultato non sostanzialmente diverso si perverrebbe del resto anche ritenendo, a titolo di reddito da invalido, il salario medio statistico conseguibile nel settore privato da uomini esercitanti un'attività non qualificata semplice e ripetitiva (ISS 2008, livello di esigenze 4), pari a fr. 59'978.88 (fr. 4'806.- : 40 x 41.6 x 12), e praticando su quest'ultimo importo base un'adeguata deduzione del 10-15 % per tenere conto delle particolarità del caso.

 

                            2.9.4.   In concreto, l’assicurato ha iniziato l’attività lavorativa il 1° aprile 2007, nella funzione di aiuto cuoco, presso l’Agriturismo “__________” di __________, a un tempo parziale inizialmente fissato a 1 / 2,5 ore al giorno a fr. 22.-- all’ora, per un periodo di circa tre mesi (doc. AI 43-8).

 

                                         Il 30 giugno 2007 il datore di lavoro ha rinnovato il contratto per ulteriori tre mesi alle medesime condizioni (doc. AI 43-9) e il 20 settembre 2007 ha ancora prolungato di altri tre mesi il rapporto lavorativo (doc. AI 43-10).

 

                                         In data 9 aprile 2008 RI 1 ha siglato un nuovo contratto di lavoro che prevedeva l’inizio dell’attività al 50% il 1° luglio 2008, in qualità di cuoco sempre presso l’Agriturismo “__________” ad uno stipendio di fr. 2'500.-- mensili per 12 mensilità (doc. AI 58-3).

 

                                         Nella fattispecie questa Corte ritiene che l’assicurato, nonostante il danno alla salute, sfrutta appieno la sua capacità lavorativa residua lavorando in qualità di cuoco al 50% presso l’Agriturismo “__________” (cfr. consid. 2.9.3).

                                         Inoltre, il salario percepito concretamente per l’attività di cuoco non costituisce, contrariamente a quanto asserito dall’assicurato, un salario sociale, ma corrisponde all’effettivo rendimento dell’interessato, così come indicato dalla __________ di __________ nel formulario per il datore di lavoro (cfr. doc. AI 60-3, punto 2.10.). Sebbene lo stesso sia più elevato della media nazionale va comunque rilevato che RI 1 ha una notevole esperienza nel ramo. Egli ha lavorato in tale mansione sin dagli anni ‘80 in numerosi grotti e ristoranti del Ticino, con la moglie aveva anche aperto un esercizio pubblico nel 1992 (doc. AI 1-7; 2-4; 7-1). Va inoltre evidenziato che presso l’Agriturismo “__________” egli non svolge più la mansione di ‘aiuto cuoco/ preparazione di base’ come inizialmente, ma con il nuovo contratto è passato all’attività di ‘cuoco’ con molti anni di esperienza professionale, maggiormente retribuita (cfr. salari minimi Gastrosuisse, doc. AI 70-23).

 

                                         L’argomentazione secondo cui, il rapporto di lavoro con la __________ di __________ non è da ritenere particolarmente stabile e dunque il salario effettivamente percepito dall’insorgente non può venire ritenuto come base per determinare il reddito da invalido, non merita accoglimento.

 

                                         RI 1 è stato assunto dal 1° aprile 2007, prima quale aiuto cuoco, poi come cuoco. Inizialmente il contratto era su chiamata con uno stipendio orario di fr. 22.--. Questa pattuizione  è stata rinnovata due volte. Quindi il 9 aprile 2008 RI 1 ha siglato un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevede l’inizio dell’attività al 50% dal 1° luglio 2008 e che svolge tuttora.

                                         La relazione contrattuale, dopo oltre tre anni, è dunque da            ritenersi stabile.

 

                                         Pertanto, il reddito da invalido da prendere in considerazione è quello effettivamente percepito dall’assicurato quale cuoco a tempo parziale, pari a fr. 2'500.-- mensili oppure fr. 30'000.-- all’anno (2008) che aggiornato al 2010 ammonta a fr. 2'583.58/ mese, fr. 31'003.05 / anno (cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 5-2010, p.87 e tabella relativa all’evoluzione dei salari nominali, stima trimestrale, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

 

                            2.9.5.   A ragione, secondo questo Tribunale, la Cassa non ha preso in considerazione le spese fatte valere dall'assicurato (costi per il conseguimento del reddito),

                                         Le cifre 3071-3073 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), stabiliscono delle regole sulla deduzione delle spese per il conseguimento del reddito causate dall'invalidità. La circolare riprende in pratica quanto stabilito dal TFA nella sentenza del 9 aprile 1995 nella causa R. I., pubblicata in RCC 1986 pag. 496, ossia che le spese, oltre ad essere giustificate e provate, devono essere causate direttamente o indirettamente dall'invalidità. Si tratta per esempio (cifra 3073 CIGI), di spese regolari per il tragitto verso il lavoro (spese per l'utilizzo di una vettura personale, l'abbonamento per il treno oppure per l'accompagnamento), spese necessarie per conservare la capacità lavorativa (cure mediche e/o medicamentose regolari), alloggio e assistenza (cfr. anche STFA dell'11 luglio 2002 nella causa G., I 176/02).

 

                                         Ora, nella fattispecie non è possibile riconoscere le spese di trasferta all'assicurato, in quanto queste non sono cagionate direttamente dalla sua situazione invalidante. Esse sono spese che deve sostenere indipendentemente dalle affezioni di cui è portatore, ossia spese che dovrebbe sostenere anche se fosse completamente valido.

 

                                         Parimenti, le spese dei farmaci e delle sedute di psicoterapia presso il Dr. __________ non possono essere dedotte dal reddito da invalido.

 

                                         A questo proposito il TFA nella sentenza del 9 aprile 1985 pubblicata in RCC 1986, pag. 496 ha rilevato quanto segue:

 

"  (…)

En effet, la déduction de frais d’obtention du revenu, nécessités par l’invalidité, du revenu hypothétique d’invalide est admissibile seulement lorsque ces frais sont imposés par l’invalidité d’une manière permanente et qu’il s’agit là de dépenses vraiement nécessaires à l’exercice d’une activité lucrative (…).

Ces conditions ne sot pas remplies par les frais de maladie dont parle la recourante, parce que son traitement est nécessité avant tout par la maladie comme telle et à titre secondaire, seulement, par le maintien ou l’amélioration de la capacité de gain".

 

                                         Anche su questo punto, dunque, la richiesta dell’assicurato non   può essere accolta.

 

                            2.9.6.   Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2010, partendo da un salario da invalido di fr. 31'003.05 confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 50'259.44 --, corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2010 (cfr. consid. 2.9.1.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 38,3%, arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità come stabilito dall’amministrazione.

 

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, in via di revisione, il diritto alla rendita.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.11.).

 

                                         Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

 

"  (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"

 

                             2.11.   Il ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         In casu, il ricorrente, divorziato, si trova nel bisogno. Il medesimo dispone in effetti, quali entrate, del solo stipendio al 50% presso l’Agriturismo “__________”, di fr. 2'140.20 netti mensili (doc. 70-28). 

 

                                         L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

 

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti