Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.333

 

FS/lb

Lugano

18 agosto 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisione del 28 ottobre 2010 emanate da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1957 (da ultimo attiva quale appuntato nella polizia comunale della città di __________; doc. AI 7/1-7), nel mese di novembre 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-9).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso la perizia bidisciplinare 12 novembre 2009 del SAM (doc. AI 21/1-31), il rapporto medico 12 febbraio e le annotazioni 16 luglio 2010 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 22/1-3 e 27/1) e il rapporto finale 16 luglio 2010 del consulente in integrazione (doc. AI 30/1-3 e 31/1-4) l’Ufficio AI, con decisioni 28 ottobre 2010, preavvisate il 29 luglio 2010 (doc. AI 33/1-3), ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invali-dità del 40%) dal 1. febbraio 2009 (doc. AI 39/1-4, 40/1-4 e le motivazioni sub doc. AI 36/1-3).

 

                               1.3.   Contro queste decisioni l’assicurata, tramite lo studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto di riconoscerle “(…) un’inabilità al lavoro […] di almeno il 75%. (…)” (I).

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI osservato che alla perizia bidisciplinare del SAM va conferita piena forza probatoria e che non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla documentazione medica prodotta con il ricorso viste le annotazioni 2 dicembre 2010 nelle quali il medico SMR, dr. __________, ha concluso che “(…) dall’attuale documentazione non risulta un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata, anzi viene riferita una regressione della sintomatologia algica (…)” (IV/bis) ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con osservazioni 18 gennaio, 16 febbraio e 14 marzo 2011 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. B, C e da D/1 a D/3) evidenziando, in particolare, che “(…) lo stato psichico e dolorifico della Signora RI 1 non corrisponde quindi affatto ad una inabilità al lavoro del 40%, a parte il fatto che anche nella perizia in atto si è constatato e stabilito che la Signora RI 1 è affetta da “fobia specifica che appare oggi non più gestibile” riguardante il posto di lavoro quale agente di polizia comunale (perizia punto 6, pag. 18). Quale agente vi è quindi una totale inabilità al lavoro e non solo del 40%! Per quanto attiene alle “attività adatte” si ribadisce che la telefonista PTT degli anni 70 del secolo scorso non esiste più. La Signora RI 1 non è quindi “spendibile” in questo settore (perizia punto 9, pag. 19). (…)” (VI) e che “(…) gli stessi vecchi dolori di cui la signora RI 1 soffre da sempre, e che sono alla base del ricorso del 25 novembre 2010, rendono ora addirittura necessario un intervento invasivo, ossia un’infiltrazione epidurale lombare. Gli stessi vecchi dolori la costringono inoltre da sempre, come in precedenza illustrato e provato, ad assumere dei medicinali (Codafalgan, Celebrex, Dafalgan, Xanax ed Exefor) alcuni dei quali hanno come effetto secondario un effetto altamente soporifero. (…)” (XIV).

 

                               1.6.   Le osservazioni dell’insorgente, unitamente alla documentazione medica allegata, sono state trasmesse all’Ufficio AI che con scritti 2 febbraio, 3 e 23 marzo 2011, corredati dalle rispettive annotazioni del dr. __________ del 25 gennaio, 21 febbraio e 17 marzo 2011 (VIII/1, XII/1 e XVI/bis) ha preso posizione e chiesto di respingere il ricorso.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se le decisioni 28 ottobre 2010 – con le quali l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. febbraio 2009 – sono conformi o meno alla legislazione federale.

                                         L’insorgente postula il riconoscimento di “(…) un’inabilità al lavoro […] di almeno il 75%. (…)” (I).

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

 

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 22 giugno 2009 (doc. AI 15/1) nelle quali il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:

 

"  (…)

PROCEDERE

Trattasi di un A. 52enne, agente di polizia, che si dichiara inabile dall'11.2007 (a tutt'oggi IL 100%). Nell'autunno del 2006 l'A. ha cominciato ad accusare cervico-brachialgia dx, con accentuazione di dolori lombari e lombosacrali con associata limitazione deambulante (claudicatio). Da citare che l'A. nel 12.01.2005 è stata operata in urgenza per una compressione acuta del midollo spinale con mielopatia cervicale sintomatica (decompressione/fusione C4/C5). Successivamente vi fu una ripresa lavorativa normale. Comunque il 12.02.2008 l'A. ha subìto una decompressione microchirurgica con fusione C5/C6. Ancora il 04.09.2008 nuovo trattamento chirurgico di laminectomia cross-over L4/L5 con approccio sx. In considerazione di tali trattamenti il collega Dr. med. __________ considerava abile l'A. al 50% nella sua abituale professione di agente di polizia dal 11.2008, sempre che ci sia un certo evitamento delle mansioni più pesanti e statiche e/o erette.

Contemporaneamente l'A. dal 2008 presenta una IL 100% per "depressione ansiosa (F 41.2)", di tipo reattivo legato al dolore e alla condizione somatica di cui risulta tutt'ora ancora sofferente, come affermato sia dallo psichiatra curante Dr. med. __________ e sia dal medico curante Dr. med. __________.

Quindi in virtù della discrepanza di oggettività dell'attuale stato di salute dell'A., si rende necessaria una valutazione specialistica bi-disciplinare (psichiatrica-reumatologica) avente lo scopo di valutare l'evoluzione dello stato di salute dell'A., rispettivamente le limitazioni funzionali per l'abituale attività e per attività adeguate e la determinazione temporale della CL residua.

(…)" (doc. AI 15/1)

 

 

                                         ha ordinato una perizia presso il Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 16/1-2).

 

                                         Dalla perizia bidisciplinare 12 novembre 2009 (doc. AI 21/1-31) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (Dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________).

 

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  (…)

5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome lombospondilogena cronica con su alterazioni statico degenerative del rachide lombare con:

 

     -  moderati segni di spondilartrosi a livello L2-L3, L4-L5

     -  stato dopo laminectomia cross-over L4-L5 con approccio sin. per stenosi focale L4-L5

     -  esiti da intervento di esplorazione microchirurgica anterolaterale sin..

 

Sindrome cervicovertebrale cronica con su alterazioni statico degenerative del rachide cervicale con:

 

     -  riduzione della lordosi fisiologica;

     -  moderati segni di spondilartrosi C4-C5 e C5-C6;

     -  discectomia C4-C5;

     -  rimozione di lussato erniario;

     -  stato dopo intervento chirurgico di discectomia C5-C6 per radicolopatia C6 ds. su ernia discale.

 

Fibromialgia.

 

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) che assume per certi versi gli aspetti di una fobia specifica atipica e paucisintomatica.

 

 

5.2  Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Nessuna.

(…)" (doc. AI 21/15)

 

 

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente valutazione complessiva della capacità lavorativa: “(…) l’A., nell’attività da ultimo svolta come agente di polizia va considerata abile al lavoro nella misura del 60% (orario di lavoro normale ma con rendimento ridotto). (…)” (doc. AI 21/18), i periti hanno concluso:

 

"  (…)

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Da un punto di vista reumatologico la capacità lavorativa è diminuita a causa della fibromialgia associata a stanchezza ed insonnia. Tale patologia inoltre si innesta su un quadro di alterazioni degenerative di moderata entità a livello del rachide cervicale e lombare, con ulteriore influenza sulla capacità lavorativa.

 

Da un punto di vista psichiatrico l'A. presenta una sindrome mista ansioso-depressiva con un tema umorale misto a contenuti d'ansia somatica che si esprimono con una modalità a tinte fobico situazionale inerente l'ambito lavorativo che definisce un limite emotivo che non le è più possibile superare. Contribuisce il quadro umorale ed ansioso a ridurre la sua competenza e la capacità di coping necessaria in un ottica di rientro e riadattamento. In tal senso l'A. viene considerata inabile al 25% per l'ultima attività lavorativa svolta.

 

In una valutazione globale le limitazioni sopraccitate non vanno sommate bensì integrate in quanto contribuiscono a provocare un affaticamento cronico, una più facile stancabilità ed una riduzione della prestazione lavorativa. Nell'attività di lavoro finora esercitata l'A. va pertanto giudicata incapace al lavoro globalmente nella misura del 40%.

 

L'A. presenta un'incapacità lavorativa del 100% a partire dal 12.02.2008 quando viene sottoposta ad intervento chirurgico di decompressione con fusione C5-C6 e per i due mesi successivi. In seguito presenta una capacità lavorativa del 75% a causa del quadro psichiatrico insorto all'inizio del 2008 e che da allora non ha mostrato nessuna modifica sostanziale. Nuovamente incapacità lavorativa del 100% dal 4.09.2008, data dell'intervento chirurgico di laminectomia crossover L4-L5 e per i due mesi successivi. Pertanto alla luce degli attuali accertamenti possiamo confermare una capacità lavorativa come agente di polizia nella misura del 60% dalla metà di novembre 2008. Da allora, da un punto di vista radiografico, la patologia cervicale e lombare, in seguito agli interventi chirurgici, non ha mostrato un carattere di progressività. Gli esami radiologici effettuati nel mese di luglio u.s. non mostrano presenza di tessuto fibrotico patologico a livello delle cicatrici chirurgiche e nemmeno segni di microinstabilità. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine, per l'attività di agente di polizia, non permette di stabilire miglioramenti in considerazione degli aspetti degenerativi sul piano osteoarticolare.

 

 

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

I provvedimenti d'integrazione andrebbero messi in campo solo se apparisse poco probabile per l'A. il reintegro in attività lavorativa più idonea. Se in un esame delle disponibilità lavorative presenti ci si rendesse conto che l'A. necessita di strumenti altri di cui è sprovvista potrebbe rendersi necessario un programma d'integrazione. L'A. è capace, pratica, efficiente, competente in ambito di telefonia e centralino, avendo svolto l'attività di poliziotta appare immaginabile una sua spendibilità altra piuttosto generalizzabile fatto salvo i limiti culturali e fisici. Da un punto di vista medico-teorico l'A. è da ritenere in grado di svolgere altre attività mediamente pesanti che rispettino le regole di ergonomia della schiena, che evitino movimenti molto ripetitivi con la colonna cervicale e lombare, che permettano di cambiare spesso posizione e che evitino spesso spostamenti prolungati a piedi o permanenza prolungata in posizione eretta. In attività rispettose di queste esigenze valutiamo l'A. abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 30%. In un'attività leggera che rispetti gli stessi criteri l'A. è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 20%.

Come casalinga, nella situazione attuale l'A. è inabile al lavoro nella misura del 15%.

 

 

10   OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

 

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 21/18-20)

 

                                         L’Ufficio AI viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 12 febbraio e le annotazioni 16 luglio 2010 del dr. __________ (doc. AI 22/1-3 e 27/1) e considerato il rapporto finale 16 luglio 2010 del consulente in integrazione (doc. AI 30/1-3) con decisioni 28 ottobre 2010 ha quindi riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. febbraio 2009 (doc. AI 39/1-4 e 40/1-4).

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

 

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

 

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, op. cit., ad art. 28a, pag. 353).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

                                         In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale osserva che, per i motivi che seguiranno, da una parte la perizia del SAM non é univoca e inequivocabile circa le conclusioni in merito alla capacità lavorativa residua nella sua attività abituale quale agente di polizia, dall’altra nemmeno sulla base degli atti la situazione valetudinaria al riguardo é chiara.

                                         In simili circostanze (e per questa ragione la decisione impugnata va annullata e gli atti gli vanno rinviati per ulteriori accertamenti) l’amministrazione avrebbe dovuto intraprendere ulteriori accertamenti al fine di stabilire compiutamente la capacità lavorativa residua nella sua attività abituale.

                                         In questo senso anche il TF (nella STF 9C_646/2010 del 23 febbraio 2011, confermata ancora al consid. 4.4.1.4 della STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 destinata alla pubblicazione) chiamato a pronunciarsi in un caso in cui la perizia ordinata dall’amministrazione non risultava essere inequivocabile e conseguentemente gli atti chiari ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato gli atti all’Ufficio AI sviluppando la seguente considerazione: “(…) Angesichts der fehlenden Eindeutigkeit des Gutachtens und der insoweit unklaren Aktenlage hätte die Vorinstanz weitere Abklärungen über die verbleibende Leistungsfähigkeit der Beschwerdegegnerin in die Wege leiten müssen. Indem sie dies unterliess und sich abschliessend auf die unklaren Ausführungen des Gutachters stützte, hat sie den Sachverhalt unvollständig festgestellt und den Untersuchungsgrundsatz verletzt, was vom Bundesgericht als Rechtsverletzung zu berücksichtigen ist (E. 1 hiervor; Urteil 9C_85/2009 vom 15. März 2010 E. 3.5 mit Hinweisen). Die Sache ist daher an die IV-Stelle zurückzuweisen, damit sie in diesem Punkt weitere Abklärungen in die Wege leite und hernach über den Rentenanspruch der Beschwerdegegnerin neu verfüge. (…) (STF 9C_646/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 4).

 

                                         In concreto, la dr.ssa __________, nel consulto 24 settembre 2009 (doc. AI 21/21-25) posta la diagnosi di “(…) Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10, F41.2) che assume per certi versi gli aspetti di una fobia specifica atipica e paucisintomatica. Dal 2008 - esordio - ad oggi, a suo dire, nessun sostanziale miglioramento, anche se oggettivamente la riduzione del ritmo delle sedute con il Dr. __________ deporrebbero per un miglioramento sintomatico (…)” (doc. AI 21/23) , ha, in particolare, evidenziato che “(…) oggi il quadro si caratterizza per un tema umorale misto a contenuti d’ansia somatica che si esprimono con una modalità a tinte fobico situazionale inerente l’ambito lavorativo che definisce un limite emotivo che non le è possibile più superare. In tal senso prognosticamente sarebbe più utile considerarla inabile al 25% per l’ultima attività svolta (agente di polizia); più utile un ricollocamento in ambito lavorativo altro dove si mostra abile al 85% in tutte le altre attività teoricamente esigibili. Tale stato di cose risulta presente fin dagli inizi del 2008. Non è detto che il lavoro psicologico in futuro non le permetta di elaborare il conflitto e mitigare-annullare l’oggetto fobico e il quadro psico-fisico associato ma, non è un dato certo. […] Il quadro fobico le rende oggi difficile-impossibile riaccedere all’ambiente lavorativo da ultimo frequentato (inabile al 75% per l’ultima attività svolta). […] Per l’ultima attività svolta la percentuale maggiore di IL pari al 25% attiene a un piano che ha caratteri vicini a una fobia specifica che appare oggi non più gestibile e che, in caso di confronto, potrebbe determinare un peggioramento clinico. Lo spazio psicologico presente potrebbe nel tempo favorire una metabolizzazione e ridurre-annullare tale contenuto fobico ma, non è né certo né un processo veloce. (…)” (doc. AI 21/24-25, le sottolineature sono del redattore).

 

                                         Ora viste le suenunciate valutazioni espresse dalla dr.ssa __________ che sembrerebbero attestare un’incapacità lavorativa nella sua attività abituale quale agente di polizia del 75% e, solo prognosticamente e in caso di buona riuscita della terapia, una possibile capacità lavorativa del 25% nella stessa attività non è dato di capire su quali basi i periti del SAM abbiano potuto concludere che “(…) l’A., nell’attività da ultimo svolta come agente di polizia va considerata abile al lavoro nella misura del 60% (orario di lavoro normale ma con rendimento ridotto) (…)” (doc. AI 21/18).

 

                                         D’altra parte nonostante dalla perizia 12 novembre 2009 del SAM risulta che “(…) l’A. presenta un’incapacità lavorativa del 100% a partire dal 12.02.2008 quando viene sottoposta ad intervento chirurgico di decompressione con fusione C5-C6 e per i due mesi successivi. In seguito presenta una capacità lavorativa del 75% a causa del quadro psichiatrico insorto all’inizio del 2008 e che da allora non ha mostrato nessuna modifica sostanziale. (…)” (doc. AI 21/19) il dr. __________, nel rapporto medico 12 febbraio 2010 (doc. AI 22/1-3), ha invece confermato tra i due periodi in cui è stata riconosciuta un’inabilità lavorativa totale e meglio, dal 12 febbraio all’11 aprile e dal 4 settembre al 14 novembre 2008 un’incapacità lavorativa del 75% nella sua attività abituale dal 12 aprile al 3 settembre 2008.

 

                                         Non vi sono invece motivi per non fare propria la valutazione del SAM circa la capacità lavorativa residua in un’attività adeguata, secondo cui “(…) da un punto di vista medico-teorico l’A. è da ritenere in grado di svolgere altre attività mediamente pesanti che rispettino le regole di ergonomia della schiena, che evitino movimenti molto ripetitivi con la colonna cervicale e lombare, che permettano di cambiare spesso posizione e che evitino spesso spostamenti prolungati a piedi o permanenza prolungata in posizione eretta. In attività rispettose di queste esigenze valutiamo l’A. abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 30%. In un’attività leggera che rispetti gli stessi criteri l’A. è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 20%. Come casalinga, nella situazione attuale l’A. è inabile al lavoro nella misura del 15%. (…)” (doc. AI 21/19).

 

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente avuto riguardo alla documentazione medica prodotta in sede di procedura (doc. A/2, A/3, B, C e da D/1 a D/3).

                                         Infatti, il dr. __________, vice primario del Centro per la Terapia del Dolore dell’Ospedale Regionale di __________ (nei rapporti 21 maggio e 8 luglio 2010, 10 febbraio e 14 marzo 2011 tutti indirizzati al dr. __________ e 9 marzo 2011 indirizzato all’assicura-ta) non si è confrontato con la perizia del SAM né tanto meno si è espresso sulla capacità lavorativa e la dr.ssa __________, viceprimario del Servizio di radiologia interventistica, confrontando l’esame RM Colonna lombare del 4 marzo 2011 con quello eseguito il 31.7.2009, ha concluso che “(…) il quadro radiologico è sostanzialmente invariato: Livello L4-L5: Esiti di laminectomia sinistra. A questo livello non si hanno segni compressivi di rilievo. Livello L5-S1: Canale spinale di ampiezza normale. Non erniazioni all’origine di compressioni. Non si hanno enhancement di contrasto patologici. (…)” (doc. D/1).

                                         Quanto alla lista dei medicamenti acquistati presso la Farmacia __________ di __________ dal 18 gennaio al 30 dicembre 2010 va evidenziato che per il solo fatto che una farmacoterapia venga modificata e/o aumentata non si può ancora concludere per un peggioramento dello stato valetudinario con effetti sulla capacità lavorativa. In questo senso il TF, nella STF 9C_870/2010 del 24 gennaio 2011, ha rilevato che “(…) Es trifft zu, dass die Medikation im Laufe der Zeit gesteigert und teils wegen Unverträglichkeit, teils wegen ungenügender Wirkung neu angepasst wurde. Daraus allein kann jedoch nicht auf eine auf objektivierbaren Ursachen beruhende Verschlechterung des Gesundheitszustandes seit der Untersuchung durch Dr. med. H. im Mai 2007 und noch weniger auf eine dadurch bedingte (weitere) Einschränkung der Arbeitsfähigkeit geschlossen werden. (…)” (STF 9C_870/2010 del 24 gennaio 2011, consid. 4.2)

 

                                         Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 2 dicembre 2010, 25 gennaio, 21 febbraio e 17 marzo 2011, ha concluso che:

 

"  (…)

Documentazione presentata:

 

     -  rapporto dr. __________ del 21.5.2010 e del 8.7.2010

 

            viene indicato un miglioramento superiore al 50% con la termocoagulazione

 

Valutazione:

     -  dall’attuale documentazione non risulta un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata, anzi viene riferita una regressione della sintomatologia algica.

(…)" (IV/bis)

 

"  (…)

attualmente viene fornito un estratto dei medicamenti assunti da parte dell’assi-curata da gennaio a dicembre 2010

 

[…]

 

Valutazione:

 

l’attuale lista dei medicamenti corrisponde a grandi linee al trattamento medicamentoso descritta nella perizia SAM (allora indicazione: fino a 6 pastiglie di Co-Dafalgan/di). Il trattamento medicamentoso cronico a questi dosaggi è ben compatibile con un’attività lavorativa e l’abilità alla guida.

Si conferma la validità della valutazione SAM.

(…)" (VIII/1)

"  (…)

attuale nuova documentazione:

 

rapporto dr. __________ del 10.2.2011

     -  dolori inizialmente presenti a livello lombare destro regrediti praticamente completamente dopo l’intervento di denervazione

     -  da ca. un paio di mesi insorgenza di dolori a livello lombosacrale, per questi dolori è prevista un nuovo esame RM

 

Valutazione:

l’attuale rapporto del dr. __________ mostra una evoluzione favorevole dei dolori presenti in precedenza.

Presenza di un nuovo tipo di dolore da ca. 2 mesi (quindi chiaramente posteriore la decisione impugnata) ragion per la quale è previsto un nuovo esame RM.

(…)" (XII/1)

 

"  (…)

Attuale nuova documentazione:

 

Referto RM colonna lombare del 4.3.2011

     -  quadro radiologico sostanzialmente invariato rispetto al 31.7.2009

     -  assenza di compressione radicolare

 

Rapporto dr. Maino del 14.3.2011

     -  da dicembre 2010 la paziente sembra lamentare un dolore a livello lombosacrale

     -  quadro radiologico sostanzialmente invariato

     -  quadro compatibile con discopatia L4/5 e si ritiene indicata infiltrazione epidurale L4/5 (esame previsto per il 4.4.2011)

 

Valutazione:

non posso che confermare le precedenti prese di posizione. L’attuale problematica è insorta ben 2 mesi dopo la decisione impugnata. In presenza di un referto radiologico blando la prognosi è favorevole (prevista infiltrazione peridurale).

(…)" (XVI/1)

 

                                         In simili circostanze ribadita la non univocità e inequivocabilità della perizia del SAM e la non chiarezza degli atti di causa in merito alla capacità lavorativa residua nella sua attività abituale di agente di polizia , la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, predisposti i necessari accertamenti per valutare compiutamente e motivatamente la situazione sotto questo aspetto, renda un nuovo provvedimento.

 

                                         In questo senso, visto il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti, l’audizione richiesta del dr. __________ e del dr. __________ che non si sono comunque confrontati con la perizia del SAM nemmeno dopo che la stessa è stata trasmessa, come richiesto, al dr. __________ (doc. AI 41/1) va respinta.

 

                               2.8.   Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

 

                                In particolare quanto alla censura sollevata al punto 5.4 del ricorso: “(…) non è sicuramente realistico pretendere oggi, ossia 33 anni dopo la cessazione dell’attività quale telefonista presso le PTT, che la Signora RI 1 possa impiegarsi nuovamente in quella professione. (…)” , ricordato che la questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348), questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni del consulente in integrazione che, quali attività esigibili senza (ri)formazione specifica, ha indicato quelle di: “(…) operaia generica (mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura). Operaio generico nell’industria alimentare (pasta, oli, cioccolata, …). Cassiera, venditrice non qualificata, impiegata d’ufficio (…)” (doc. AI 30/2). Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurata sarebbe in grado di esercitare, nella misura dell’80%, nonostante il danno alla salute.

 

                                         In questa evenienza, nel 2009, ritenuto il reddito da valido fissato dal consulente in integrazione in fr. 82’409.40 (dato, questo, rimasto incontestato che corrisponde a quanto indicato dall’Ufficio stipendi dell’ex datore di lavoro (sub doc. AI 32/1) e che può pertanto essere fatto proprio da questo Tribunale) e il reddito da invalido che conformemente alla giurisprudenza federale e in corretta applicazione della tabella TA1 (DTF 135 V 297, 134 V 322, 129 V 222, 126 V 75; SVR 2007 UV Nr. 17 e STFA I 224/04 del 5 settembre 2006) va fissato in fr. 38'272.76 (fr. 4'116.-- aggiornati al 2009 aumentandoli del 2.1% e riportati su 41.7 ore [cfr. Tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94-95], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a], ritenuta una capacità lavorativa dell’80% e applicata la riduzione riconosciuta dal consulente in integrazione del 9% [“(…) effettuiamo una riduzione complessiva del 9% per i motivi menzionati nell’allegato (…)” (doc. AI 30/3)] = fr. 38'272.76), si otterrebbe un grado d’invalidità del 54% ([82’409.40 - 38'272.76] x 100 : 82’409.40 = 53.55% arrotondato al 54% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che darebbe diritto ad una mezza rendita (cfr. consid. 2.3).

 

                               2.9.   In simili circostanze ribadito che per quanto attiene alla capacità lavorativa nella sua attività abituale la situazione deve essere ancora acclarata nel senso di stabilire se l’incapacità lavorativa, quale appuntato nella polizia comunale della città di __________, non sia in realtà (e in che misura) superiore a quella del 40% ritenuta dall’amministrazione la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti gli accertamenti sopra evidenziati, renda un nuovo provvedimento.

 

                                         Va qui evidenziato che se dall’esito degli accertamenti dovesse risultare effettivamente un’inabilità lavorativa nella sua attività abituale (come preteso) del 75%, all’assicurata andrebbe comunque riconosciuto il diritto ad una mezza rendita visto che, in questa evenienza, la capacità lavorativa residua sarebbe sfruttata al meglio in un’occupazione adeguata all’80% (cfr. consid. 2.8).

 

                             2.10.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come ai considerandi.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti