Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.356

 

FS

Lugano

16 dicembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2010 di

 

 

 RI 1 

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 novembre 2010 emanata da

 

Ufficio centrale di compensazione Ufficio AI assicurati all'estero, 1211 Ginevra 2

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   con decisione 12 novembre 2010 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, a conferma del progetto d’assegnazione di rendita 23 luglio 2010, ha riconosciuto a RI 1, domiciliato in Italia, il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2008 al 31 luglio 2009, oltre alle rendite per figli. Quale rimedio di diritto il citato ufficio ha indicato, a pagina 3 della decisione, il ricorso entro 30 giorni al Tribunale amministrativo federale e, a pagina 4 delle allegate motivazioni, il ricorso scritto, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, al Tribunale cantonale delle assicurazioni Sezione del Tribunale d’Appello, Lugano;

                                     -   con il presente ricorso l’assicurato, patrocinato dalla RA 1, ha chiesto al TCA l’annullamento della succitata decisione amministrativa ed il riconoscimento del diritto ad una rendita intera illimitato nel tempo;

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

 

                                     -   le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);

 

                                     -   l’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);

 

                                     -   in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI) e le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente al Tribunale federale amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI);

 

                                     -   il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA); il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);

 

                                     -   nel caso in esame, la decisione contestata è stata emessa dall’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero in quanto al momento della domanda di prestazioni l’assicurato era domiciliato all’estero (art. 40 cpv. 1 lett. b OAI). Competente a conoscere un eventuale ricorso contro questa decisione è quindi, come correttamente indicato a pag. 3 della decisione, il Tribunale federale amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI). Nell’indicare, a pag. 4 della motivazione della decisione, il rimedio del ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano, l’autorità amministrativa federale è quindi incorsa in un errore;

 

                                     -   per giurisprudenza, la competenza del Tribunale federale amministrativo (sino al 31 dicembre 2006 Commissione federale di ricorso in ambito AVS/AI per le persone assicurate residenti all’estero) è data nella misura in cui al momento dell’inoltro del ricorso l’assicurato è residente all’estero (STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 4.2; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 consid. 2.3 pubblicata in SVR 2005 IV n. 39 pag. 145; DTF 100 V 53 consid. 3c pag. 57), ciò che corrisponde al caso in esame;

 

                                     -   di conseguenza questa Corte non è competente per trattare il presente ricorso che va quindi dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi al Tribunale federale amministrativo per ragioni di competenza (art. 58 cpv. 3 LPGA);

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

 

                                     -   viste le particolarità del caso questo Tribunale rinuncia al prelievo di spese.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                           § Gli atti sono trasmessi al Tribunale amministrativo federale per ragioni di competenza.

 

                                   2.   Non si prelevano spese.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti