Raccomandata |
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Incarto n.
mm/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione formale del 17 novembre 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 settembre 2007, RI 1, nato nel 1961, di professione operaio di magazzino, ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando, a titolo di danno alla salute, di essere “scivolato a terra con frattura tendini, cuffia spalla destra”.
1.2. Nel corso del mese di marzo 2010, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera di invalidità a far tempo dal 1° settembre 2007 (doc. 39 e 40).
1.3. Con decisione formale del 30 giugno 2010 (doc. 43) - poi confermata in sede di opposizione (doc. 51) -, l’__________ ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 33% a contare dal 1° luglio 2010.
1.4. In data 17 novembre 2010, l’UAI ha emanato una decisione formale mediante la quale ha comunicato all’assicurato che la rendita di invalidità in vigore sarebbe stata soppressa a far tempo dalla fine del mese seguente l’intimazione della decisione. In quella sede, l’amministrazione ha pure tolto l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso (doc. 60).
1.5. Con tempestivo ricorso del 16 dicembre 2010, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo e che l’UAI venga condannato a ripristinare la precedente rendita di invalidità, nonché, in via subordinata, sempre la concessione dell’effetto sospensivo e il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha innanzitutto rimproverato all’amministrazione di avere fatto proprio il grado di invalidità stabilito dall’assicuratore LAINF, sebbene la relativa decisione non fosse ancora cresciuta in giudicato poiché oggetto di una procedura ricorsuale al TCA. D’altro canto, per quanto concerne i disturbi psichici e quelli interessanti il rachide, relativamente ai quali l’__________ ha negato la propria responsabilità, egli ha fatto valere che “nella denegata ipotesi in cui il TCA vorrà confermare che la __________ ha stabilito correttamente il grado d’invalidità LAINF dell’assicurato nella misura del 33% e quindi nella denegata ipotesi in cui il TCA vorrà confermare che tra i disturbi di cui soffre l’assicurato alla schiena ed alla psiche non è dato un sufficiente nesso di causalità, naturale ed adeguato, con l’infortunio, l’invalidità dell’assicurato non potrà più essere considerata un’esclusiva conseguenza dell’infortunio.”, di modo che “… per poter valutare l’invalidità LAI dell’assicurato, l’Ufficio AI non potrà più limitarsi a riprendere esclusivamente le valutazioni della __________ bensì dovrà procedere esso stesso ad accertamenti e valutazioni proprie.” (doc. I, p. 3s.).
Trattandosi della domanda di ripristino dell’effetto sospensivo, il ricorrente ha rilevato che la relativa revoca “… non si giustifica ed in particolare già solamente per il fatto che la revoca non risulta minimamente motivata.” (doc. I, p. 4).
1.6. In data 11 gennaio 2011, l’amministrazione ha chiesto che la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo venga respinta (doc. IV).
1.7. Con atto di risposta del 19 gennaio 2011, l’Ufficio AI ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI + allegati).
1.8. RI 1 ha presentato la propria replica il 3 febbraio 2011 (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’UAI era legittimato a sopprimere la rendita di invalidità in vigore, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (J.-L. Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA in una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006 consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.4. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica notevole, ossia tale da influire sulla perdita di guadagno.
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI. In questo senso si esprime anche Müller che evidenzia anche come l’art. 17 LPGA permetta espressamente la revisione della rendita solo per il futuro (Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, N. 318 - 320, p. 88).
2.5. Dalle tavole processuali emerge che l’incapacità lavorativa di RI 1 ha avuto inizio con l’infortunio del 13 settembre 2006 - assunto dall’__________ -, in occasione del quale egli ha riportato la rottura subtotale della cuffia dei rotatori della spalla destra, e si è protratta nel tempo a causa di due successive re-rotture della medesima.
L’assicuratore LAINF ha quindi corrisposto all’assicurato indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 100% fino al 31 maggio 2010, del 50% fino al 15 giugno 2010 e del 25% fino al 30 giugno 2010 (cfr. doc. 147/inc. LAINF).
Tenuto conto di quanto precede, l’Ufficio AI, in data 4 marzo 2010, ha riconosciuto all’insorgente una rendita intera di invalidità a far tempo dal 1° settembre 2007, e meglio trascorso l’anno di carenza di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (doc. 40, p. 1: “esaminati gli atti acquisiti in sede d’istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, risulta giustificato riconoscere che il danno alla salute ha comportato al Sig. RI 1 un’incapacità al lavoro nella sua attività di magazziniere ed in tutte le attività in misura diversa dal 13.09.2006, …”). In quella stessa sede, l’assicurato è stato avvertito che rimaneva “… impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione (art. 17 LPGA), che potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie (cfr. STF del 20.11.2008 in re J., 9C_342/2008).” (doc. 40, p. 2).
2.6. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione all’insorgente di una rendita intera di invalidità.
Dall’incarto LAINF si evince che in occasione della visita circondariale di chiusura, il chirurgo ortopedico dott. __________, assodata l’impossibilità di riprendere la precedente professione di magazziniere, ha ritenuto l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività alternativa leggera, in cui non debba né sollevare/trasportare pesi anche solo relativamente importanti, né eseguire lavori al di sopra dell’orizzontale (cfr. doc. 139, p. 4/inc. LAINF).
Sempre il medico di __________ appena citato, a margine della visita di controllo del 22 settembre 2010, ha negato che i disturbi alla schiena di cui soffre il ricorrente fossero imputabili all’infortunio assicurato (cfr. doc. 185, p. 4/inc. LAINF: “I dolori cronici a livello della colonna cervicale e dorsale con ridotta mobilità della colonna cervicale si lasciano spiegare con le alterazioni degenerative evidenziate tramite la risonanza magnetica. La risonanza magnetica della colonna cervicale, dorsale e lombare, non evidenzia postumi infortunistici ma segni di degenerazioni pluri-segmentali. Assenza di segni per stenosi foraminale o spinale e assenza di segni per mielopatia. In assenza di postumi traumatici a livello della colonna vertebrale non abbiamo elementi per ammettere una relazione di causalità probabile tra gli attuali disturbi a livello della colonna vertebrale e l’infortunio avvenuto il 13.9.2006. Si tratta piuttosto di una patologia degenerativa che può spiegare almeno parzialmente la cervico-dorsalgia e la lombalgia.” - il corsivo è del redattore).
D’altro canto, secondo il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, l’assicurato non presentava una patologia psichiatrica che potesse limitare l’esercizio di un’attività lavorativa giudicata confacente da un punto di vista ortopedico (doc. 145, p. 4/inc. LAINF: “A livello clinico, la lieve sintomatologia depressiva con sintomi somatici (F32.01) può essere compresa come reazione al disturbo algico esistente ma non comporta, di per sé, delle conseguenze sulla capacità e sul funzionamento lavorativo. (…). … da un punto di vista medico-psichiatrico non sussiste una patologia psichiatrica maggiore, in rapporto causale naturale con l’evento infortunistico in questione, che potrebbe in qualche modo limitare l’esercizio di un’attività giudicata confacente da un punto di vista ortopedico.”).
Tenuto conto unicamente dello stato infortunistico della spalla destra, fatta dunque astrazione dai disturbi psichici e da quelli interessanti la colonna vertebrale, l’__________, con decisione formale del 30 giugno 2010, ha quindi ritenuto esigibile che RI 1 svolgesse “… un lavoro leggero per tutto il giorno. Le attività che entrano in considerazione sono, ad esempio, l’operaio rilegatore o di fabbrica, il raffilatore, l’aiuto meccanico industriale o l’addetto alla sorveglianza, dove potrebbe realizzare un salario annuo medio di CHF 48'687.00. Senza l’infortunio, come magazziniere, guadagnerebbe attualmente CHF 72'520.00 (indennità comprese). Dal confronto delle due cifre risulta un’incapacità al guadagno del 33% pertanto, dal 01.07.2010, accordiamo una rendita d’invalidità in tale misura.” (doc. 164/inc. LAINF).
L’assicuratore infortuni ha ribadito la propria posizione con la decisione su opposizione del 18 ottobre 2010 (cfr. doc. 187/inc. LAINF).
2.7. Con la decisione formale impugnata, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera di invalidità, siccome “dalla documentazione acquisita all’incarto, con particolare riferimento alla decisione __________ del 30.06.2010, risulta che il suo stato di salute è migliorato e che medicalmente viene ritenuto abile al lavoro in misura massima possibile dal 01.07.2010. (…). Con decisione __________ del 30.06.2010 viene riconosciuto un grado di invalidità del 33%. Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita di estingue.” (doc. 62).
Da quanto precede si deduce che l’amministrazione ha fatto proprio il grado di invalidità stabilito dall’assicuratore contro gli infortuni.
A tal proposito, va però segnalato che, secondo un’affermata giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 133 V 549 consid. 6).
2.8. Con sentenza 35.2010.60 del 27 gennaio 2011, emanata nella causa parallela in materia di assicurazione contro gli infortuni, questa Corte ha innanzitutto confermato la natura extra-infortunistica dei disturbi alla schiena e, inoltre, che il ricorrente non presentava alcuna incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico (cfr. consid. 2.3.4.).
D’altro canto, il TCA ha fatto propria la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________ in occasione della visita medica di chiusura del 28 gennaio 2010, rilevando in particolare che i limiti funzionali da lui descritti corrispondono a quelli che si riscontrano normalmente in assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori (cfr. consid. 2.5.3.). Per quanto riguarda l’aspetto economico, questo Tribunale ha segnatamente ritenuto che l’assicuratore LAINF aveva validamente determinato il reddito da invalido in base alle DPL (cfr. consid. 2.5.5.).
Per quanto attiene alla problematica psichica, il TCA ha dunque ritenuto che essa non ha una rilevanza clinica tale da incidere negativamente sulla capacità lavorativa dell’assicurato, ciò che è evidentemente rilevante anche nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Per quanto concerne invece i disturbi alla schiena - dai quali __________ ha correttamente fatto astrazione per definire il grado dell’invalidità di RI 1 -, dagli atti di causa si evince che l’UAI ha compiuto un complemento istruttorio per definire l’esigibilità lavorativa tenuto conto anche di tali disturbi.
Nel corso del mese di gennaio 2011, RI 1 è in effetti stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in medicina interna. Dal relativo suo referto (doc. VI 3) si evince - per quanto qui di interesse -, che all’assicurato è stata diagnosticata una cervicalgia, una dorsalgia e una lombalgia cronica su alterazioni statico degenerative multisegmentali del rachide cervicale, lombare e dorsale, nonché una lieve discopatia degenerativa L3/L4. Per quanto attiene alla capacità lavorativa, il medico fiduciario dell’UAI ha dichiarato l’insorgente inabile al lavoro in misura del 30% nell’abituale attività di magazziniere, inabilità giustificata “… dall’impossibilità di un carico ripetitivo sul rachide e dai movimenti di torsione ripetitivi durante carico e scarico di cassette (attività svolta con frequenza presso il magazzino __________. Necessità di rispetto dell’ergonomia della schiena e pause maggiori.”. Sempre secondo il dott. __________, egli potrebbe però esercitare in misura completa un’attività professionale adatta al suo stato di salute (“Si può giudicare come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tenga pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua e di tutti i limiti funzionali descritti nell’esame della funzionalità fisica allegato. In attività lavorativa adatta allo stato di salute, l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa dello 0%.” - il corsivo è del redattore).
Dal formulario afferente all’esame della capacità funzionale residua risulta che sarebbe adeguata un’attività che, in particolare, implichi il sollevamento/trasporto di pesi da molto leggeri a leggeri, la manipolazione di oggetti/attrezzi leggeri/di precisione e che consenta di alternare di tanto in tanto la posizione seduta a quella eretta (cfr. doc. VI 4).
Da parte sua, questo Tribunale non vede motivi che gli impediscano di fare proprio l’apprezzamento enunciato dal medico fiduciario dell’amministrazione, motivi che del resto neppure il ricorrente è stato in grado di evidenziare.
2.9. Il TCA osserva innanzitutto che, per costante giurisprudenza, l'Alta Corte riconosce l’esistenza di un mercato del lavoro sufficiente per coloro che, a causa del danno alla salute, sono costretti, fra l’altro, a cambiare con frequenza posizione (cfr. STFA I 306/97 del 23 marzo 1998 consid. 4b: “Questa Corte ritiene per contro che vi sia una sufficiente offerta di occupazioni, segnatamente nel ramo impiegatizio, del commercio o dell’industria (sorveglianza, controllo), esercitabili da manodopera femminile, che implichino lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravi fisici e che, come nelle circostanze concrete - in sé peraltro non eccezionali -, consentano di cambiare con frequenza posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).” - il corsivo è del redattore).
Più di recente, trattandosi di un assicurato giudicato in grado di esercitare, nella misura del 70%, delle attività sostitutive “che permettano una libera scelta della posizione, rispettivamente un cambiamento regolare della stessa, che non comportino movimenti frequenti oppure posizioni prolungate di flessione o torsione del tronco, che consentano di effettuare regolarmente spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in condizioni favorevoli, che non implichino il trasporto/sollevamento di pesi (superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino l’esposizione a vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il TF ha ribadito che, in casi con limitazioni funzionali analoghe, citiamo: “… esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 247; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).“ (STF 9C_635/2007del 21 agosto 2008 consid. 3.3 - il corsivo é del redattore).
Appurato che, su un mercato equilibrato del lavoro, le opportunità per RI 1 di reperire un’occupazione idonea, non vanno considerate irrealistiche, occorre ancora esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.10. Per quanto concerne il reddito da valido, in base agli atti LAINF, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2010 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse insorto il danno alla salute, un importo annuo di fr. 72'520 (cfr. doc. 149/inc. LAINF).
Questo dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 96 e 149/inc. LAINF), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.11. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.12. Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.11., per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2010 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'778.16.
L’assicurato, quale operaio di magazzino alle dipendenze della Società __________, avrebbe guadagnato, nel 2010, fr. 72'520/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella TA 1 2008, p.to 52, livello di qualifica 4: fr. 4'436 riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 4'613 x 12 mesi = fr. 55’356 + adeguamento 2009/2010 all'indice dei salari nominali = fr. 57’016.68).
Pertanto, non può entrare in linea di conto alcuna decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale.
2.13. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, questo Tribunale può esimersi dall’approfondire tale aspetto, visto che, anche applicando la decurtazione massima consentita dalla giurisprudenza federale (25%), l’assicurato non raggiunge la soglia minima di invalidità richiesta dall’art. 28 cpv. 1 LAI (40%). Infatti, confrontando i fr. 46'333.62 (fr. 61'778.16 - 25%) al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 72'520, si ottiene un grado di invalidità del 36.10%, insufficiente per fondare il diritto a una rendita.
In esito a quanto precede, la decisione impugnata, mediante la quale l’UAI ha soppresso la rendita di invalidità in vigore a far tempo dalla fine del mese seguente l’intimazione della decisione (cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), merita di essere confermata.
2.14. Questo Tribunale ritiene che possa essere lasciata aperta la questione di sapere se la decisione formale di rendita del marzo 2010 era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, per il motivo che, equiparando l’invalidità all’incapacità lavorativa, l’UAI è partita da un concetto di invalidità giuridicamente sbagliato. In effetti, la decisione di revisione impugnata andrebbe comunque tutelata nel suo risultato anche se, per sostituzione di motivi, si volesse decidere la fattispecie dal profilo della riconsiderazione (in questo senso, si veda la STF 9C_342/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.3).
2.15. Con l’emanazione del presente giudizio diviene priva di oggetto l’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. I, p. 4).
2.16. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso è divenuta priva di oggetto.
3. Le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'assicurato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti