Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.368

 

cr/sc

Lugano

6 ottobre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 24 novembre 2010 emanate da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1949, in precedenza attivo quale muratore, in data 11 giugno 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a causa di una patologia cardio-vascolare (doc. 1/1-7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 18 febbraio 2008 (doc. 25/1-3), poi confermato con decisione del 16 luglio 2008, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità (grado AI del 51%) dal 1° maggio 2007 (doc. 37/1-9).

 

 

                                         Con sentenza 32.2008.154 del 29 aprile 2009, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha annullato la decisione impugnata, rinviando l'incarto all'amministrazione al fine di approfondire le patologie psichiatriche dell’assicurato tramite una perizia psichiatrica (doc. 59/1-19).

                                     

                               1.2.   Dopo avere effettuato, conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli accertamenti medici ed economici del caso e in particolare una nuova valutazione psichiatrica peritale, nell’ambito di una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio di Accertamento Medico (SAM) (doc. 73), con progetto di decisione del 23 luglio 2010 (doc. 78/1-3), poi confermato con decisioni del 24 novembre 2010, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI 40%) dal 1° maggio 2007 (doc. A).

                                         Ritenuto che, in precedenza, nella decisione del 16 luglio 2008 - poi annullata dal TCA con sentenza 32.2008.154 del 29 aprile 2009 - l’Ufficio AI aveva attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità (grado AI del 51%) dal 1° maggio 2007, che nel frattempo egli ha continuato a percepire, con le decisioni del 24 novembre 2010 l’amministrazione ha stabilito che l’interessato deve restituire la somma di fr. 17'738.- percepita a torto, precisando che fr. 7'960.- vengono compensati con prestazioni che riguardano la moglie (oggetto di separata contestazione, cfr. inc. 32.2011.1.), mentre fr. 9'778.- sono da restituire tramite pagamento diretto (doc. A).

 

                               1.3.   Contro queste decisioni l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’attribuzione di una rendita intera di invalidità.

Il rappresentante dell’interessato ha, in particolare, contestato la valutazione peritale eseguita dai medici del SAM, dalla quale risulterebbe una capacità lavorativa residua dell’85% in attività adeguate, rilevando come, già solo dal profilo cardiologico, l’assicurato debba essere considerato inabile al lavoro nella misura del 30% in attività leggere, come stabilito dal dr. __________ e come ritenuto corretto dal TCA nella precedente sentenza 32.2008.154 del 29 aprile 2009.

Il patrocinatore ha criticato il fatto che l’UAI, anziché procedere, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2008.154 del 29 aprile 2009, ad una nuova valutazione psichiatrica dell’interessato, abbia invece eseguito una perizia pluridisciplinare, rilevando che “l’agire dell’Ufficio AI ha letteralmente preso in contropiede l’assicurato, che mai si attendeva che la questione somatica venisse rimessa in discussione, proprio perché da un lato il TCA aveva considerato che l’aspetto somatico era stato definito, dall’altro poiché il TCA aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI nell’ambito dell’effettuazione di una valutazione psichiatrica”.

L’avv. RA 1 ha poi rilevato che “esiste pure una problematica alle spalle ed al gomito destro, il quale è stato operato in data 27 ottobre 2010, e che non è stata per nulla considerata”.

Il patrocinatore ha pure contestato l’ammontare del reddito annuo medio determinante di fr. 54'720.- utilizzato nella decisione numero 3, così come gli importi chiestigli in restituzione dall’amministrazione.

Infine, l’avv. RA 1 ha concluso affermando che l’interessato, dovendo essere ritenuto inabile al lavoro perlomeno nella misura del 70%, percentuale che dà diritto ad una rendita intera di invalidità, non deve di conseguenza restituire alcunché all’amministrazione (doc. I).

                                     

                               1.4.   In data 3 febbraio 2011, il patrocinatore dell’assicurato ha precisato di non contestare la valutazione psichiatrica peritale effettuata dal dr. __________, ma solo quella reumatologica del dr. __________ e quella cardiologica del dr. __________ e del dr. __________ (doc. VI).

 

                               1.5.   L’UAI, in risposta - dopo avere ribadito la correttezza sia della valutazione medica peritale dei medici del SAM, comprendente, come richiesto dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2008.154 del 29 aprile 2009, un nuovo e approfondito esame peritale psichiatrico, sia dell’ammontare del reddito medio annuo determinante e degli importi chiesti in restituzione all’interessato - ne ha chiesto la reiezione (doc. VIII + 1-14).

 

                               1.6.   In data 9 febbraio 2011, l’amministrazione ha trasmesso al TCA la presa di posizione, in italiano, della Cassa di compensazione __________, confermando integralmente il contenuto della risposta di causa (doc. X + bis).

 

                               1.7.   Con scritto del 22 marzo 2011, il legale dell’assicurato ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica (doc. XIV + F1-4).

 

                               1.8.   Con osservazioni dell’8 aprile 2011, l’amministrazione, alla luce della presa di posizione del SMR in merito ai nuovi referti prodotti dal ricorrente, ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XVI + bis).

                                         Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XVII), per una presa di posizione.

                                         L’assicurato è rimasto silente.

 

                               1.9.   In corso di causa, il TCA ha chiesto al patrocinatore di produrre il referto del 21 gennaio 2011 del dr. __________ citato agli atti ma non presente nell’incarto.

                                         In data 7 settembre 2011, l’avv. RA 1 ha provveduto a trasmettere al TCA il referto richiesto (doc. XVIII + G), che è stato immediatamente inviato all’amministrazione (doc. XIX) per una presa di posizione.

 

                             1.10.   Con osservazioni del 21 settembre 2011, l’UAI, preso atto delle risposte fornite dal dr. __________ al legale dell’assicurato, ha nuovamente ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XX).

 

                                         Il doc. XX è stato trasmesso all’assicurato (doc. XXI), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                     

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

                                         Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

 

                                         In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

 

                                         Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

 

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità, a partire dal 1° maggio 2007 - con conseguente obbligo per l’interessato, che nel frattempo, sulla base di una precedente decisione del 16 luglio 2008, poi annullata dal TCA con sentenza 32.2008.154 del 29 aprile 2009, era stato posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità (grado AI del 51%) dal 1° maggio 2007, di restituire quanto percepito di troppo - o se, al contrario, come da lui richiesto, egli ha diritto ad una rendita intera di invalidità a partire dalla stessa data.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.5.   Nel precedente rapporto del 15 novembre 2007, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha ritenuto che “la documentazione medica del dr. __________, cardiologo, è esaustiva e permette senza nuove indagini di giustificare dal 1.2007 IL 100% nella sua attività mentre IL 30% per attività leggere ergonomicamente e sedentarie senza sollevare/portare/spostare pesi > 5-10 kg, non dover restare sempre in piedi/seduto senza poter cambiare posizione di tanto in tanto” (doc. 17-1).

 

A seguito della documentazione medica prodotta dall’assicurato nel corso della precedente procedura, nelle annotazioni del 10 novembre 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha, da una parte, considerato che “dall'attuale documentazione risulta espressamente una situazione cardiologica invariata” e, dall’altra, ritenuto possibile “l’insorgenza invece di possibile problematica psichiatrica con influsso sulla CL, problematica insorta posteriore alla decisione impugnata (in ottobre il dr. __________ indica problematica insorta "negli ultimi mesi")” (doc. 55-1).

 

Come visto in precedenza (cfr. consid. 1.1.), con sentenza 32.2008.154 del 29 aprile 2009, il TCA, ritenendo che i disturbi psichici dell’interessato potessero essere insorti già prima dell’emanazione della decisione impugnata, ha rinviato l'incarto all'amministrazione al fine di approfondire l’aspetto psichiatrico tramite l’esecuzione di una perizia specialistica (doc. 59/1-19).

 

                               2.6.   L’UAI ha affidato il mandato di esperire una nuova valutazione peritale pluridisciplinare ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                        

                                         A proposito della critica ricorsuale concernente la scelta dell’Ufficio AI di ordinare l’esecuzione di una valutazione pluridisciplinare e non solo psichiatrica, il TCA rileva che è vero che nella sentenza di rinvio 32.2008.154 del 29 aprile 2009, questo Tribunale ha rinviato gli atti all’amministrazione con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute psichico dell’assicurato.

                                         È altrettanto vero, tuttavia, che essendo l’assicurato affetto, oltre che da disturbi in ambito psichiatrico e cardiologico, anche da patologie di origine reumatologica, era necessaria una valutazione pluridisciplinare al fine di esprimere una valutazione globale riguardante lo stato di salute dell’interessato e la sua capacità lavorativa residua.

                                         Nel caso di specie, dunque, il TCA ritiene corretta la scelta operata dall’amministrazione di ordinare l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare.

 

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________sten, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 22 settembre 2009, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. poliartralgie meccaniche in esiti da intervento chirurgico alla spalla destra nel 1985 e nel 2003, alla spalla sinistra il 13.10.2005; esiti da frattura prossimale dell’avambraccio destro nel 1962; esiti da meniscectomia al ginocchio destro nel 1976, meniscectomia parziale in artroscopia nel 1995; esiti da meniscectomia in artroscopia al ginocchio sinistro nel 2001; 2. sindrome cervicovertebrale ricorrente e lombovertebrale parzialmente spondilogena bilaterale subacuta in disturbi statici del rachide (cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare); decondizionamento muscolare” (doc. 73-32).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 25%, nella sua precedente attività di muratore, a decorrere dal 23 maggio 2006 (doc. 73-34).

In altre attività adatte alle sue condizioni di salute, rispettose dei suoi limiti funzionali, lo specialista ha considerato l’assicurato abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento del 100%, sempre a decorrere dal 23 maggio 2006, aggiungendo “allorché veniva ritenuto inabile al lavoro in misura totale dal cardiologo curante” (doc. 73-33).

 

L’aspetto cardiologico è invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in cardiologia e Capo-servizio del Servizio di cardiologia ed angiologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale, nel suo referto del 1° ottobre 2009, ha posto la diagnosi di “possibile cardiomiopatia di tipo non compaction del ventricolo sinistro con leggera disfunzione sistolica globale, insufficienza cardiaca NYHA classe II, tachicardie ventricolari non sostenute” (doc. 73-36).

Il dr. __________ ha indicato che l’assicurato “è conosciuto per una cardiomiopatia dal 2006 con allora disfunzione sistolica moderata/severa e manifesta insufficienza cardiaca”, precisando che “grazie ad una terapia farmacologica completa vi è stato un miglioramento oggettivo cardiaco con diminuzione del volume ventricolare e miglioramento della funzione sistolica che dal 2008 si attesta ad una disfunzione sistolica globale leggera (FE attualmente del 45% circa)” (doc. 73-37).

Il dr. __________ ha ritenuto che, “sulla base dei dati attuali, la prognosi cardiologica appare relativamente favorevole”.

Quanto alla capacità lavorativa, lo specialista ha ritenuto che, dal profilo strettamente cardiologico, a causa della cardiomiopatia con disfunzione ventricolare sinistra leggera, delle tachicardie ventricolari non sostenute e dell’insufficienza cardiaca NYHA classe II, l’assicurato deve essere considerato pienamente inabile al lavoro nella sua precedente attività di muratore, professione che richiede sforzi fisici medio/pesanti e attività talvolta pericolose (doc. 73-37).

Il dr. __________ ha per contro considerato che, “allo stato attuale, dal punto di vista strettamente cardiologico, l’assicurato è in grado di svolgere altre attività. Queste possono implicare attività con impegno fisico da leggero a medio e questo anche al 100%. È invece da considerare definitivamente non idoneo allo svolgimento di attività professionali che implicano sforzi fisici medio-pesanti e pesanti e attività pericolose e a rischio per se stessi o per gli altri (tra cui guida professionale)” (doc. 73-38).

Infine, il dr. __________ ha rilevato che “la valutazione attuale sull’idoneità professionale per quanto riguarda l’aspetto cardiaco può venire modificata in un prossimo futuro in funzione dell’evoluzione della cardiomiopatia” (doc. 73-38).

 

L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 13 ottobre 2009, ha posto la diagnosi di “reazione mista ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento (ICD10-F43.22)” (doc. 73-28).

Quanto alla capacità lavorativa, lo specialista ha ritenuto che l’assicurato presenti, dal profilo psichiatrico, un’inabilità lavorativa del 10%-20% in qualsiasi attività (doc. 73-28).

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 27 gennaio 2010, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. possibile cardiomiopatia di tipo non-compaction del ventricolo sinistro con leggera disfunzione sistolica globale; insufficienza cardiaca NYHA classe II; tachicardie ventricolari non sostenute; 2. poliartralgie meccaniche in esiti da intervento chirurgico alla spalla destra nel 1985 e nel 2003, alla spalla sinistra il 13.10.2005; esiti da frattura prossimale dell’avambraccio destro nel 1972; esiti da meniscectomia al ginocchio destro nel 1976, meniscectomia parziale in artroscopia nel 1995, esiti da meniscectomia in artroscopia al ginocchio sinistro nel 2001; 3. sindrome cervicovertebrale ricorrente e lombovertebrale parzialmente spondilogena bilaterale subacuta in disturbi statici del rachide (cifoscoliosi della dorsale, con protrazione del capo, iperlordosi lombare); decondizionamento muscolare; 4. reazione mista ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento (ICD10-F43.22)”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “leggera iniziale varicosi troncolare della vena saphena sotto le ginocchia, prevalentemente a destra, in assenza di segni per insufficienza venosa cronica; modica dislipidemia non trattata” (doc. 73/16-17).

 

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di muratore diplomato (doc. 73-22), mentre “sul piano medico-teorico globale, l’assicurato è da ritentere in grado di svolgere altre attività implicanti unicamente un impegno fisico da leggero a medio, non comprendenti nel mansionario attività pericolose e a rischio per se stessi o per altri (tra cui la guida professionale), rispettose dei limiti di carico descritti in ambito reumatologico (capitolo 8), nella misura dell’85% (attività sull’arco di un normale orario giornaliero, con riduzione del rendimento), a partire dal 1° gennaio 2007 (dopo l’introduzione dell’adeguata terapia farmacologica per l’insufficienza cardiaca, come valutato dal cardiologo curante nel suo rapporto del 12 giugno 2007)” (doc. 73-24).

 

Nel rapporto medico del 3 febbraio 2010, il dr__________ del SMR, specialista FMH in medicina interna, dopo avere indicato le patologie che affliggono l’assicurato e i suoi limiti funzionali, ha indicato che lo stesso è inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di muratore, ma abile al lavoro all’85% in attività adatte, a partire dal 1° gennaio 2007 (doc. 74-2).

 

A seguito delle contestazioni presentate in sede di osservazioni dall’assicurato a proposito della valutazione di una sua presunta capacità lavorativa residua dell’85% in attività adatte, nelle annotazioni mediche del 23 settembre 2010, il dr. __________ ha osservato:

 

"  Ho riletto attentamente il SAM del 1.2010 e a mio giudizio è da ritenersi ben redatto e coerente oltre che ottemperante i criteri di validità di un esame pluridisciplinare neutrale necessari ai fini assicurativi.

 

Le attuali osservazioni al progetto di decisione del 23.07.2010 non riportano nuovi elementi tali da mettere in dubbio le limitazioni espresse nel SAM sopraesposto ed in particolar modo ricordo che anche il dr. __________ cardiologo curante condivide quanto espresso nel SAM.

 

Per quanto riguarda le osservazioni della sfera psichiatrica non vi sono anche qui a mio modo di vedere delle discrepanze con il SAM essendo stata riconosciuta una lieve patologia ansiosa in esso ed essendo stata anch’essa conglobata nella valutazione generale. Ricordo che l’assicurato ha iniziato solo attualmente ad intrattenere un sostegno specialistico presso il dr. __________ ed anche questo obiettiva la lieve patologia presente fino ad ora. Nelle osservazioni riportate de facto vi è solo il cartellino da visita dello psichiatra e nulla di più.

 

In definitiva, dal lato medico non vi sono le premesse per una rivalutazione delle limitazioni già note dopo il SAM del gennaio 2010 sulla base delle osservazioni al progetto di decisione attuale.”

(Doc. 83-1)

 

                               2.7.   In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato le decisioni dell’amministrazioni di riconoscergli il diritto unicamente ad un quarto di rendita a partire dal mese di maggio 2007, sulla base di una capacità lavorativa residua dell’85% in attività adatte, trasmettendo i seguenti referti medici a comprova della sua maggiore inabilità lavorativa:

 

-     referto del 1° dicembre 2010, redatto dal PD dr. __________ __________, Facharzt für Orthopädische Chirurgie Schulter- & Ellbogenchirurgie di __________, attestante una totale inabilità lavorativa dell’assicurato dal 27 ottobre 2010 al 1° febbraio 2011 (doc. E);

 

-     referto del 20 ottobre 2010 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel quale lo specialista ha posto la diagnosi di “episodio depressivo di media gravità (ICD10-F32.1)” (doc. 88).

 

Al riguardo, nelle annotazioni mediche dell’11 gennaio 2011, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________ psichiatra del SMR, hanno osservato:

 

"  Assicurato muratore, nato nel 1949, IL dal 24.5.2006

 

Peritato in ambito SAM 10.2009 dopo sentenza TCA

 

Diagnosi:     - possibile cardiomiopatia di tipo non-compaction del ventricolo sinistro

                    - poliartralgia meccanica

                    - sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale

                    - reazione mista ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento F43.22

 

Valutato inabile al 100% in attività abituale, IL 15% in attività adatta

 

Decisione del 24.11.2010: grado AI 40%

 

Ricorso

 

13.10.2009 perizia psichiatrica dr. __________

Diagnosi reazione mista ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento (F43.22)

Non assume alcuno psicofarmaco; ritiene che in caso di persistenza dei sintomi (ansia, varie preoccupazioni) la prescrizione di una terapia con antidepressivo con azione ansiolitica.

Prognosi favorevole a lungo termine.

Descrive obiettivamente la presenza di tensione, mimica e umore depressi, certo rallentamento psicomotorio, leggero stato d’ansia, angoscia, preoccupazioni per il futuro, diminuzione della memoria e leggera diminuzione della concentrazione.

 

20.10.2010 rapporto medico psicologico dr.ssa __________, psicologa / dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia

Viene riportata la diagnosi di episodio depressivo di media gravità (F32.1)

L’obiettivo primo del sig. RI 1 è legato al ricorso presso l’Assicurazione Invalidità; chiede anche una valutazione psicologica poiché lamenta forte ansia, sensazione di impotenza, incapacità ad immaginarsi un futuro (sintomatologia già descritta nella valutazione peritale del dr. __________ nel 2009).

La terapia si basa su incontri settimanali ad indirizzo sistemico effettuati con la psicologa e in alcuni colloqui congiunti psichiatra/psicologa. Segnalate problematiche di coppia.

 

La nuova documentazione pervenuta del 20.10.2010 cita la somministrazione di test dei quali vengono solamente riportati i punteggi totali. Viene posta la diagnosi di un episodio depressivo medio ma non è definita la data di insorgenza, non è nemmeno descritto il quadro clinico oggettivo, la sintomatologia soggettiva riferita era già stata descritta obiettivamente dal dr. __________. Nonostante comunque una diagnosi di depressione maggiore non è prescritto nessun intervento farmacologico (consigliato invece dal dr. __________ in caso di persistenza dei sintomi), non è riportato in quale modo il disturbo psichiatrico incide sulla CL.

 

La documentazione presa in esame non porta a nuovi elementi medici che possano modificare le conclusioni basate sulla perizia SAM.

 

Per quanto concerne il certificato del dr. __________ del 1.12.2010 attestante una IL del 100% dal 27.10.2010 al 1.2.2011 questo è privo di ogni elemento clinico.” (Doc. VIII/2)

 

 L’assicurato ha poi trasmesso al TCA i seguenti referti medici:

 

-          referto del 21 febbraio 2011 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna e cardiologia, indirizzato al legale dell’intertessato, del seguente tenore:

 

"  (…)

      Punto A

     

      Come già evidenziato in occasione della mia lettera del 21.01.2011, la stima della incapacità lavorativa non rappresenta una scienza esatta. In allegato troverà la mia valutazione della capacità lavorativa richiestami dall’__________ Assicurazioni e inviata il 12.06.2007. Al punto 8b questa viene esposta in maniera forse più dettagliata. Da allora il quadro clinico è rimasto più o meno stabile ad eccezione forse di un minimo peggioramento occorso nel 2010 (cfr. referto 21.01.2011). A ciò si aggiunge uno stato ansioso-depressivo ingravescente che pure possiede un’influenza negativa sulla capacità lavorativa. Come lei ben sa, il diritto ad una rendita nasce solo a partire da un’inabilità lavorativa permanente di almeno il 40%. È dunque difficile valutare se, ai fini pratici, una inabilità al 70% o al 100% rappresenti una differenza significativa.

 

      Punto B

 

      L’eventuale diagnosi di non-compaction isolata del ventricolo sinistro non comporterebbe dal lato funzionale grossi cambiamenti. La valutazione della capacità lavorativa non subirebbe dunque grosse modifiche. La diagnosi andrebbe posta attraverso una risonanza magnetica cardiaca, esame che se il paziente è d’accordo potrei organizzare __________ di __________.” (Doc. F1)

 

-          referto del 12 giugno 2007 del dr. __________, indirizzato all’__________ Assicurazioni:

 

"  (…)

1.      diagnosi attive:

      1. cardiopatia dilatativa di origine idiopatica

-     ventricolo sinistro leggermente dilatato con lieve ipertrofia eccentrica, ipocinesia diffusa, contrazione asincrona antero-settale, FE circa 35%

-     lieve disfunzione diastolica

-     coronarie blande

2.      diagnosi passive:

1.      stato dopo intervento chirurgico alla spalla sinistra 10.2005 e alla spalla destra 1978

2.      stato dopo meniscectomia al ginocchio destro 1976 e 1995 e al ginocchio sinistro 2001

3.      iperplasia prostatica

3.      decorso della malattia

dopo la diagnosi di cardiopatia dilatativa di origine indeterminata è stato introdotto un trattamento per l’insufficienza cardiaca con ACE-inibitore, betabloccante e Eplerenone. Diversi controlli ecocardiografici hanno evidenziato un miglioramento di una insufficienza mitralica inizialmente moderata-grave e all’ultimo controllo del 26.04.2007 di entità minima. Per contro dilatazione del ventricolo sinistro e i disturbi della cinetica regionale sono migliorati solo in modo assai modesto, la FE appare gravemente ridotta e raggiunge ora il 35%. Dal lato funzionale il paziente continua a lamentare una dispnea NYHA II (-III) migliorata all’inizio ma ora stabile, malgrado 36 sedute di riabilitazione ambulatoriale.

4.      stato attuale

      dispnea da sforzo NYHA II (-III)

5.      terapie in corso o previste

terapia farmacologica: - Triatec 10 mg 0-0-1, Beloc Zoc 100 mg 1-0-1, Inspra 25 mh 1-0-0

6.      prognosi

      tendenzialmente non favorevole

7.      È in grado di poter un giorno riprendere totalmente l’attuale attività?

Vista la grave affezione cardiaca il paziente non potrà più riprendere l’attività precedente di muratore.

8.      a) grado di abilità lavorativa nella nuova professione

          abilità lavorativa teoricamente al 70% per attività strettamente leggere.

b) tipo di professione e con quali caratteristiche/limitazioni

    attività strettamente leggere da svolgersi in posizione prevalentemente seduta con l’obbligo di sollevare e/o portare ma non ripetutamente o per lunghi tratti pesi fino a un massimo di 5-10 kg.

c) da quale data

    ca. dal 01.01.2007.” (Doc. F2)

 

-          cartella clinica del PD dr. __________ relativa all’operazione del 28.10.2010 e ai controlli medici del 5.11.2010 e del 01.12.2010 (doc. F3);

 

-          referto del 7 febbraio 2011 del dr. __________, indirizzato al legale dell’assicurato, del seguente tenore:

 

"  Herr RI 1 leidet an Ellbogen und Schulterbeschwerden rechts. Im Ellbogenbereich handelt es sich um eine leichte Ellbogenarthrose nach Unfall im Jahre 1963.

 

Im Schulterbereich handelt es sich um eine Verkalkung der Supraspinatussehne, einer sogenannten Tendinitis calcarea.

 

Herrn RI 1 habe ich am 28.10.10 am rechten Ellbogen operiert. Im Moment ist er in Rehabilitation. Wegen der Ellbogenoperation und den Schulterbeschwerden ist er meines Erachtens vom 27.10.10 mindestens bis zur nächsten Kontrolle am 04.04.11 zu 100% arbeitsunfähig.

 

Im Ellbogenbereich bestehen noch eine relevante Bewegungseinschränkung, belastungsabhängige Beschwerden und die Unfähigkeit, den Ellbogen belasten zu können. Im Ellbogenbereich wie auch im Schulterbereich ist aber die Prognose günstig. Im Verlauf sollten sowohl der Ellbogen wie auch die Schulter wieder belastbar werden. Bezüglich Schulter und Ellbogen sollte eigentlich eine Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt werden können.” (Doc. F4)

 

Nelle annotazioni del 29 marzo 2011, il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

"  Assicurato nato nel 1949 peritato in ambito SAM 10.2009

 

Diagnosi:     possibile cardiomiopatia di tipo non-compaction del ventricolo sinistro

§         leggera disfunzione sistolica globale

§         insufficienza cardiaca NYA II

§         tachicardie ventricolari non sostenute

                   

                    poliartralgie meccaniche

                   

                    sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale

                   

                    reazione mista ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento F43.22

 

impedimento psi 10-20%

impedimento cardiologico: abile al 100% in attività leggera a media

abile al 100% in attività adatta dal punto di vista reumatologico

 

Decisione del 24.11.2010: grado AI 40% dal 1.5.2007

 

Ricorso:

 

vedi nota SMR del 11.1.2011

 

nuova documentazione:

 

rapporto dr. __________ del 21.1.2011

o        situazione +/- stabile ad eccezione forse di un minimo peggioramento nel 2010

 

rapporto dr. __________ del 7.2.2011

o        dolori a livello del gomito destro in stato dopo infortunio nel 1963

o        tendinite calcarea spalla destra

o        l’assicurato è stato operato il 28.10.2010 al gomito destro con conseguente IL 100% fino al 4.4.2011

o        prognosi favorevole con in sé recupero della CL

 

valutazione:

 

l’assicurato si è fatto operare il 28.10.2010 con conseguente IL temporanea per la relativa convalescenza. Dalla documentazione non è chiaro di che tipo di intervento si è trattato. In ogni caso l’indicata inabilità lavorativa completa fino al 4.4.2011 appare abbondante.

 

Per quanto concerne la situazione cardiaca questa risulta espressamente invariata.

 

Si conferma quindi la validità della perizia SAM fino alla data dell’intervento elettivo del 28.10.2010. Dopo l’intervento si può riconoscere una IL completa per la durata di circa 10 settimane. Una IL completa superiore a 2-3 mesi deve essere verificata da un medico fiduciario/perito.” (Doc. XVI/bis)

 

Su richiesta del TCA, il legale dell’assicurato ha prodotto il referto del 21 gennaio 2011 del dr. __________i, indirizzato allo stesso avv. RA 1, del seguente tenore:

 

"  Con la presente desidero rispondere alla sua missiva del 20 dicembre 2010.

 

1.      Con riferimento alla problematica che ci occupa, quali sono i disturbi attualmente lamentati dall’assicurato dal punto di vista cardiologico? Reperto oggettivo e soggettivo. Quale è stata l’evoluzione di detti disturbi?

 

Negli ultimi mesi il paziente ha notato un calo della propria capacità di sforzo a causa di una aumentata dispnea. Nessun dolore toracico. Peso stabile. Rispetto alle indagini effettuate per conto del SAM, all’ecocardiografia vi è una lieve diminuzione della prestazione sistolica del ventricolo sinistro (FE 40% 02.09.10 vs 45% 01.09.09). Nel complesso non si tratta tuttavia di un cambiamento tale da definirsi assai rilevante. Alla prova da sforzo del 02.09.2010 viene raggiunto un carico massimo di 125 W a fronte di un valore teorico di 157 W e del risultato del 01.09.09 di 150 W. Se ciò rappresenti l’inizio di un progressivo peggioramento lo si potrà valutare solo monitorando il decorso.

 

2.      Diagnosi: è d’accordo con le diagnosi (cardiologiche) poste dai medici incaricati dall’AI – dr. __________ e dr. __________?

 

Dal lato morfologico-funzionale le diagnosi poste dal Prof. dr. __________ e dr. __________ sono a mio modo di vedere corrette. Rimane l’incognita di una possibile non-compaction del ventricolo sinistro. Si tratterebbe di una forma di cardiopatia la cui diagnosi andrebbe probabilmente posta tramite risonanza magnetica cardiaca, esame fino a qui non ancora eseguito. Dal lato pratico ciò non avrebbe tuttavia delle ricadute significative eccetto l’eventuale indicazione per una anticoagulazione orale.

 

3.      Dica qual è stata l’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato (dal punto di vista cardiologico) nell’ambito della sua precedente attività lavorativa o nell’ambito di eventuali altre attività confacenti? Motivi p.f. la sua risposta.

 

      Per quel che riguarda l’attività originale di muratore il paziente rimane inabile al lavoro al 100%. Per attività leggere vi è un’abilità residua di non sempre facile quantificazione. Si può tuttavia dire che questa è, dal punto di vista teorico, molto probabilmente non inferiore al 70%.

 

4.      È d’accordo con il grado di inabilità valutato dal dr. __________ e dr. __________? In caso negativo, per quali motivi?

 

      Vedi punto 3.” (Doc. G)

 

                               2.8.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

 

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della  loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione :

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

                                         Nella sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

 

"  2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

 

(…)

 

2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione psichiatrica eseguita dal dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

 

                                         Dal profilo psichiatrico, l’assicurato è stato infatti sottoposto, in data 6 ottobre 2009, ad un esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli, alla luce delle sue patologie, deve essere considerato “attualmente inabile al lavoro al 10%-20%” (cfr. doc. 73-28).

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni specialistiche, che, del resto, non sono state smentite in sede ricorsuale da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

                                        

                                         L’assicurato si è infatti limitato a produrre, nella procedura amministrativa, un rapporto medico psicologico del 20 ottobre 2010 del dr. __________ e della lic. psych. __________, nel quale figura la diagnosi di “episodio depressivo di media gravità (F32.1)” e nel quale è stato indicato che “l’obiettivo primario è quello di creare una relazione di fiducia e collaborazione reciproca”, mentre per l’assicurato “l’obiettivo primo che ci si è posti è legato al ricorso presso l’Assicurazione invalidità che egli sta attualmente portando avanti” (doc. 88-1).

                                         Al riguardo, nelle annotazioni mediche dell’11 gennaio 2011, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno indicato che “la documentazione prodotta dall’interessato non porta nuovi elementi medici che possano modificare le conclusioni basate sulla perizia SAM”, dato che “viene posta la diagnosi di un episodio depressivo medio ma non è definita la data di insorgenza, non è nemmeno descritto il quadro clinico oggettivo, la sintomatologia soggettiva riferita era già stata descritta obiettivamente dal dr. __________. Nonostante comunque una diagnosi di depressione maggiore non è prescritto nessun intervento farmacologico (consigliato invece dal dr. __________ in caso di persistenza dei sintomi), non è riportato in quale modo il disturbo psichiatrico incide sulla capacità lavorativa” (doc. VIII/2).

Il TCA condivide queste considerazioni dei medici del SMR.

 

                                         Va qui inoltre ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                                         Quanto all’aspetto somatico, nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________ – dal quale è emerso che egli deve essere ritenuto abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento del 25%, nella sua attività di muratore (doc. 73-34), ma abile al lavoro al 100%, con un rendimento del 100%, nello svolgimento di attività adeguate (doc. 73-33) - e ad un esame cardiologico, a cura del Prof. dr. __________ e del dr. __________ - dal quale è emerso che egli è da considerare definitivamente non idoneo allo svolgimento di attività che implicano sforzi fisici medio-pesanti e pesanti e attività pericolose, mentre va ritenuto pienamente abile al lavoro in attività con impegno fisico da leggero a medio (doc. 73-38).

                                     

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi, fino al momento di emanazione delle decisioni impugnate, da tali valutazioni peritali per quel che riguarda la determinazione delle patologie invalidanti e della capacità lavorativa residua dell’interessato, che non possono essere smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

                                        

                                         Va infatti sottolineato che lo stesso medico curante dell’interessato, dr. __________, nel suo referto del 21 gennaio 2011, ha espressamente indicato che “dal lato morfologico-funzionale le diagnosi poste dal Prof. dr. __________ e dal dr. __________ sono a mio modo di vedere corrette”, ritenendo che il grado di capacità lavorativa residua dell’assicurato in attività adatte, “di non sempre facile quantificazione”, sia “molto probabilmente non inferiore al 70%” (doc. G).

 

                                         Il TCA non è invece in grado di stabilire se, dopo l’emanazione delle decisioni impugnate, lo stato di salute dell’interessato abbia subito un peggioramento duraturo, a seguito dell’operazione al gomito destro del 28 ottobre 2010 eseguita dal dr. __________ e che, secondo lo specialista, ha comportato una totale inabilità lavorativa dell’assicurato fino al 4 aprile 2011  (cfr. doc. F4).

 

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 24 novembre 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

 

                                         In casu, il referto del dr. __________ del 7 febbraio 2011 è successivo alla decisione impugnata (doc. F4).

 

                                         Il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 29 marzo 2011, ha rilevato che si conferma quindi la validità della perizia SAM fino alla data dell’intervento elettivo del 28.10.2010. Dopo l’intervento si può riconoscere una IL completa per la durata di ca. 10 settimane. Una IL completa superiore a 2-3 mesi deve essere verificata da un medico fiduciario / perito (doc. XVI/bis).

 

                                         In considerazione, dunque, di questo certificato medico e delle annotazioni del SMR, il TCA ritiene opportuno trasmettere all’amministrazione gli atti affinché proceda ad una revisione d’ufficio secondo le indicazioni del dr. __________ (cfr. art. 87 cpv. 2 OAI).

 

                             2.10.   Questo Tribunale non può, per contro, concordare con i medici del SAM quanto alla fissazione del momento di insorgenza della capacità lavorativa residua dell’85% dell’interessato.

                                         Nel rapporto peritale del 27 gennaio 2010, i medici del SAM hanno concluso che l’assicurato deve essere ritenuto totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di muratore, ma abile al lavoro all’85% in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali, che implichino sforzi fisici da leggeri a medi e non siano pericolose, a partire dal 1° gennaio 2007, ossia “dopo l’introduzione dell’adeguata terapia farmacologica per l’insufficienza cardiaca, come valutato dal cardiologo curante nel suo rapporto del 12 giugno 2007” (doc. 73-24).

                                        

                                         Va infatti sottolineato che nella precedente sentenza di rinvio 32.2008.154 del 29 aprile 2009 (cfr. consid. 2.2.) - che vincola l’amministrazione - il TCA aveva stabilito che “dal profilo somatico, il dr. __________ del SMR ha correttamente ritenuto l’assicurato, in base alla valutazione medica eseguita dal cardiologo curante, dr. __________, inabile al lavoro al 100% nella sua attività, ma abile al lavoro al 70% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 17-1)”, e questo a partire dal 1° gennaio 2007 (doc. 6-5).

Questa valutazione, del resto, era stata condivisa anche dal dr. __________ del SMR.

 

Il TCA rileva inoltre che, nonostante quanto indicato dai medici del SAM nel rapporto peritale del 27 gennaio 2010, i periti cardiologi, Prof. dr. __________ e dr. __________, nel loro referto peritale del 1° ottobre 2009, hanno indicato che “sulla base dei dati attuali la prognosi cardiologica appare relativamente favorevole” e che “l’assicurato dispone allo stato attuale delle risorse per lo svolgimento di attività professionali con impegno fisico leggero a medio e questo al 100%” (doc. 73-38, il corsivo è della redattrice).

 

Inoltre, dal profilo psichiatrico, il dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 10%-20% a partire dal momento dell’esame peritale, ossia dal mese di ottobre 2009 (doc. 73-28).

                                       

                                         Pertanto, alla luce di queste considerazioni, il TCA ritiene che la valutazione dei medici del SAM relativa ad una capacità lavorativa residua dell’assicurato dell’85% nello svolgimento di attività adatte debba valere a partire dal momento dell’esame peritale cardiologico e psichiatrico, ossia dal mese di ottobre 2009, mentre in precedenza, a partire dal 1° gennaio 2007, l’assicurato debba essere considerato abile al lavoro al 70% in attività adatte, come già stabilito nella sentenza di rinvio 32.2008.154 del 29 aprile 2009 (cfr. STF 9C_810/2010 consid. 4.2. del 16 settembre 2011).

                                        

                                         In conclusione, quindi, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% nella sua professione di muratore, ma presenti una capacità lavorativa del 70% in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali, dal mese di gennaio 2007 e dell’85% dal mese di ottobre 2009.

 

                             2.11.   Essendo quindi esigibile che l’assicurato, a partire dal mese di gennaio 2007, sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 70%, in attività adeguate e, dal mese di ottobre 2009, dell’85%, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2007 (visto che l’assicurato è totalmente inabile al lavoro quale muratore a partire dal mese di maggio 2006).

                                     

                          2.11.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2007 in fr. 65’094.- (cfr. doc. 76-1), conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro (doc. 5-3).

 

                          2.11.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, esso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

 

                                         Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

 

"  3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr. 60'226.07.

 

                                         L’assicurato, quale muratore, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 65’094 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.11.1).

 

                                         Tale reddito, come indicato dal consulente IP nel rapporto del 20 maggio 2010 (cfr. doc. 76-1), si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 68'756.--, cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”, livello di qualifica 3, fr. 5’422.-- X 12 mesi = 65’064.-- riportato su 41.6 e aggiornato al 2007).

                                        

                                         Ora, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

 

                                         In casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 60'226.07) va dunque ridotto, come indicato dall’UAI nel rapporto del 20 maggio 2010 (cfr. doc. 76-1) - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - dello 0.33% - percentuale corrispondente al gap salariale del 5.33% (fr. 68’756 vs. fr. 65’094), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr. 60'027.30.

 

Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare, dal mese di gennaio 2007, un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 42'019.-- (fr. 60’027.30 ridotti del 30%).

 

                          2.11.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

 

                          2.11.4.   In concreto, nel rapporto del 20 maggio 2010, il consulente IP - dopo avere elencato e analizzato tutte le possibili riduzioni che potrebbero entrare in considerazione (attività leggera, limitazioni funzionali, età e anni di servizio, nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di occupazione, gap salariale, cfr. doc. 76) - ha applicato una riduzione del 23% così motivata: “8% per attività leggere” e “in considerazione dell’età dell’assicurato, delle sue capacità ridotte di adeguarsi ad un nuovo impiego, delle limitazioni mediche (alternanza della postura che in attività semplici e non qualificate implicano il dover svolgere delle piccole pause supplementari), del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale, la possibilità di trovare un datore di lavoro disposto ad assumere l’assicurato risulta molto ridotta. Questo, pur non arrivando a determinare la non reintegrabilità dell’assicurato nel mercato del lavoro, implica una diminuzione del salario statistico che valuto attorno al 15%” (doc. 76-1 e 23-2).

 

                                         Nel caso di specie, questo Tribunale - considerato che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 23% applicata dall’amministrazione e rimasta incontestata dall’assicurato.

                                        

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un salario da invalido di fr. 60’027.30, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e ammettendo la riduzione del 23%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 32'354.60 (fr. 42'019 - (fr. 42'019 x 23 : 100)).

                                         Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 65’094.-- (consid. 2.11.1.), emerge, come indicato dall’UAI nello scritto del 16 settembre 2011 (cfr. doc. XII/1), un tasso d’invalidità del 50.30%, arrotondato al 50% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità.

 

                             2.12.   Essendo poi intervenuto, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), un miglioramento della capacità lavorativa residua dell’interessato - passata dal 70% all’85% a partire dal mese di ottobre 2009 - occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico con riferimento al 2009.

 

                          2.12.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, aggiornando al 2009 il reddito da valido del 2007 si ottiene, come indicato dal consulente incaricato nel rapporto del 20 maggio 2010, un importo di fr. 67'191.-- (cfr. doc. 77-5).

 

                          2.12.2.   Quanto al reddito da invalido, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), un reddito annuo di fr. 61'238.44.

                                        

                                         L’assicurato, quale muratore, avrebbe guadagnato, nel 2009, fr. 67’191 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.12.1.).

                                         Tale reddito, come indicato dal consulente IP nel rapporto del 20 maggio 2010 (cfr. doc. 77-6), si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 71'388.-, cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”, livello di qualifica 3, fr. 5’602.-- X 12 mesi = 67’224.-- riportato su 41.6 = fr. 69'913.- e aggiornato al 2009).

 

                                         In casu, il reddito statistico da invalido (fr. 61'238.44) va dunque ridotto, come indicato dall’UAI nel rapporto del 20 maggio 2010 (cfr. doc. 77-6) - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - dello 0.9% - percentuale corrispondente al gap salariale del 5.88% (fr. 71’388 vs. fr. 67’191), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr. 60'687.30.

 

Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare, dal mese di ottobre 2009, un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’85%, il reddito statistico citato va ridotto del 15% e ammonta a fr. 51'584.-- (fr. 60’687.30 ridotti del 15%).

 

                                         A tale importo va poi applicata, come indicato dal consulente incaricato, la riduzione supplementare del 23% per tenere conto degli altri fattori (doc. 77-5).

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un salario da invalido di fr. 61'238.44, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’85% e ammettendo la riduzione del 23%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 39'719.80 (fr. 51'584 - (fr. 51'584 x 23 : 100)).

                                         Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 67’191.-- (consid. 2.12.1.), emerge, come indicato dall’UAI nello scritto del 16 settembre 2011 (cfr. doc. XII/1), un tasso d’invalidità del 40.88%, arrotondato al 41% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità.

 

                             2.13.   In conclusione, quindi, contrariamente a quanto stabilito dall’UAI nelle decisioni impugnate, occorre ritenere che l’assicurato ha diritto, trascorso l’anno di carenza, ad una mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%) dal 1° maggio 2007, poi ridotta ad un quarto di rendita (grado AI del 41%) a partire dal 1° gennaio 2010 (al riguardo va evidenziato che la riduzione delle prestazioni, per un grado di invalidità del 41%, va fatto risalire al mese di gennaio 2010, in quanto giusta l’art. 88a OAI, se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. In concreto, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.9.), l’assicurato va considerato abile all’85% in attività adeguate, a partire dal 1° ottobre 2009).

 

 

                                         Alla luce di queste considerazioni, dunque, l’Ufficio AI non può pretendere dall’assicurato la restituzione degli importi corrispondenti ad una mezza rendita di invalidità riconosciutigli dall’amministrazione a partire dal 1° maggio 2007 e fino al 31 dicembre 2009.

 

                             2.14.   Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a un'indennità per ripetibili parziali da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

 

                             2.15.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico del ricorrente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Le decisioni impugnate del 24 novembre 2010 sono annullate.

                                         §§RI 1RI 1 ha diritto a una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2007 al 31 dicembre 2009 e a un quarto di rendita di invalidità dal 1° gennaio 2010.

                                     

                                   2.   Gli atti vengono trasmessi all’UAI affinché avvii una revisione d’ufficio come indicato al consid. 2.9..

 

                                   3.   Le spese per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico di RI 1.

                                         L’UAI verserà all’assicurato fr. 1’500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti