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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 novembre 2007 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto ed in diritto
che
- RI 1, classe 1951, di professione portiere di notte, il 31 maggio 2000 ha presentato una richiesta di prestazioni AI tendente all'ottenimento di una rendita (doc. AI 3), la richiesta è stata respinta dall’UAI-TI (Ufficio invalidità del Cantone Ticino) con decisione 8 agosto 2000 in quanto prematura non es-sendo all'epoca ancora trascorso l'anno di attesa giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (doc. AI 9);
- il 23 febbraio 2001 RI 1 ha presentato un’altra domanda di rendita (doc. AI 13). Esperiti gli accertamenti del caso, segnatamente una perizia psichiatrica e una perizia cardiologica, con decisione 10 settembre 2002 l’UAI-TI ha respinto la domanda, potendo l’assicurato svolgere l’attività lavorativa abituale in misura completa (doc. AI 43). Contro la citata decisione l’assicurato ha interposto ricorso al TCA, che lo ha respinto con sentenza 7 maggio 2002 (inc. 32.2002.133; doc. AI). Il giudizio cantonale è in seguito stato confermato dal TFA con sentenza del 23 aprile 2004 (I 404/03; doc. AI);
- il 20 maggio 2005 RI 1 ha presentato una terza domanda di rendita, nuovamente respinta dall’UAI-TI con decisione del 29 dicembre 2005 (doc. AI 84). Contro la decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha fatto opposizione, rigettata dall’amministrazione con decisione del 9 novembre 2007 (doc. AI 115-1);
- l’UAI-TI ha dapprima trasmesso per conoscenza la decisione su opposizione del 9 novembre 2007 all’UAIE (Ufficio dell’as-sicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’este-ro; doc. AI) e successivamente, il 13 novembre 2007, l’ha notificata al rappresentante dell’assicurato (doc. III/A e B);
- il 22 novembre 2007 l’UAEI ha emanato e notificato al rappresentante dell’assicurato una decisione su opposizione di i-dentico tenore a quella del 9 novembre 2007 dell’UAI-TI (doc. A1);
- contro la succitata decisione su opposizione dell’UAIE l’assi-curato, sempre patrocinato dal RA 1, il 19 dicembre 2007 ha interposto ricorso al TAF (Tribunale amministrativo federale);
- con sentenza 14 ottobre 2009, cresciuta in giudicato, il TAF ha accolto il ricorso annullando la decisione su opposizione 22 novembre 2007 dell’UAEI in quanto non competente ad e-mettere tale decisione ed ha trasmesso gli atti allo scrivente TCA “affinché esamini se il ricorso del 19 dicembre 2007 pos-sa essere ritenuto quale ricorso contro la decisione dell’UAI-TI del 9 novembre 2007 e, segnatamente, se questo questo rispetti le esigenze formali per un’entrata in materia” (XXV);
- con ordinanza 8 gennaio 2010 il Vicepresidente del TCA ha quindi fissato alle parti un termine per presentare eventuali osservazioni aggiuntive e per indicare eventuali mezzi probatori da assumere (XXVII);
- con scritto 21 gennaio 2010 il rappresentante dell’insorgente ha confermato quanto esposto nel ricorso 19 dicembre 2007 (XXVIII);
- con lettera 1° febbraio 2010 l’UAI-TI – richiamati il loro preavviso 24 gennaio 2008, la risposta di causa 17 aprile 2008 al TAF e lo scritto 18 settembre 2009 – ha comunicato di non a-vere osservazioni da presentare (XXIX);
- l’8 febbraio 2010 il Vicepresidente del TCA ha chiesto alle parti di presentare delle osservazioni riguardo alla tempestività del ricorso 19 dicembre 2007 (XXX), le quali hanno risposto rispettivamente il 19 e il 22 febbraio 2010 (XXXI e XXXII);
- nella decisione su opposizione 9 novembre 2007, inviata al rappresentante dell’assicurato, l’UAI-TI ha correttamente indicato i rimedi di diritto, ossia il ricorso al TCA entro 30 giorni dalla notifica della decisione amministrativa (doc. AI 115);
- l’assicurato, rispettivamente il suo patrocinatore, non ha inter-posto ricorso al TCA;
- volendo considerare il ricorso 19 dicembre 2007 al TAF come valido gravame al TCA, questo sarebbe da considerare intempestivo non essendo stato presentato nel termine di 30 giorni (art. 60 cpv. 1 LPGA, art. 69 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore sino al 30 giugno 2006; Disposizioni finali della modifica del 16 dicembrte 2005, lett. b) dalla notifica della decisione su opposizione 9 ottobre 2007 avvenuta il 13 novembre 2007 (doc. III/A e B; cfr. sentenza TAF consid. C);
- il ricorrente non del resto ha fatto valere eventuali motivi di restituzione del termine ricorsuale;
- nonostante l’assicurato fosse stato destinatario di due diverse decisioni aventi lo stesso tenore, il suo patrocinatore avrebbe dovuto impugnare entrambi i provvedimenti. Egli non poteva ritenere che la decisione 22 novembre 2007 dell’UEAI sostitu-isse quella del 9 novembre 2007 dell’UAI-TI, non contenendo la prima alcuna indicazioni al riguardo. Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DTF 111 1b 222; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010);
- in via abbondaziale va detto che il ricorso sarebbe comunque da respingere nel merito, essendo il documentato peggioramento (in particolare riferimento alla patologia cardiaca) con ripercussione sulla capacità lavorativa subentrato nel giugno 2007 (cfr. le annotazioni 27 agosto 2007 del SMR; doc. AI 107-1), motivo per cui al momento dell’emanazione della decisione su opposizione 9 novembre 2007 l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2007) non era ancora trascorso;
- in ogni caso, con decisione 12 novembre 2008 (preavvisata il 10 giugno 2008), facendo decorrere l’anno di carenza dal 10 giugno 2007 (esacerbazione della sindrome coronarica), l’UAI-TI ha riconosciuto al ricorrente una rendita intera dal 1° giugno 2008 (doc. AI 143);
- considerata la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti