Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.43

 

LG/sc

Lugano

24 novembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2010 di

 

 

 

 RI 1 

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 gennaio 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1955, precedentemente attivo in qualità di gerente / barista, in data 13 aprile 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto da “dolore alle ginocchia e piedi, con maggiore concentrazione ai calcagni e rotula delle ginocchia associato a freddo: dalla punta dei piedi all’inguine” (doc. AI 2-6).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione invalidità (SAM), l’UAI con decisione del 18 gennaio 2010 (doc. AI 61-1), preavvisata con progetto del 16 ottobre 2009 (doc. AI 53-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non risultando alcuna perdita di guadagno.

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato, personalmente, un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata. In sostanza egli ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione con particolare riferimento alla patologia immunologica/allergologica e al test di provocazione in doppio cieco, di cui chiede l’esecuzione (doc. I).

                                         Il ricorrente ha inoltre prodotto il referto del 9 febbraio 2010 del Dr. __________ (doc. A2).

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta, sulla base della valutazione medica del SAM effettuata in data 30 dicembre 2008, quella economica della consulente in integrazione professionale del 15 settembre 2009, nonché dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, ha confermato il proprio provvedimento e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV+bis).

 

                               1.5.   In data 11 maggio 2010 l’assicurato ha prodotto due referti datati 6 maggio 2010 del Dr. __________ (doc. C1, C2), nonché un rapporto del 30 aprile 2010 del Dr. __________ con allegato test di provocazione orale (doc. C3, C4, C5).

 

                                         Il doc. XI e allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XII).

 

                               1.6.   Con osservazioni del 19 maggio 2010 l’UAI ha confermato la propria decisione e postulato la reiezione del ricorso (doc. XIII).

 

                               1.7.   Con scritto del 31 maggio 2010 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ dello Studio medico del Dr. __________ sono intervenuti in causa in rappresentanza dell’assicurato (doc. XV).

 

                                         La relativa procura è pervenuta al TCA il 10 agosto 2010 (doc. XXIV).

 

                               1.8.   Il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ hanno prodotto in data 12 luglio 2010 un referto medico (doc. XVII).

 

                                         Il doc. XVII è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. XIX).

 

 

 

                               1.9.   Il 2 agosto 2010 l’UAI ha preso posizione in merito alla nuova documentazione medica e confermato la decisione impugnata (doc. XXII).

 

                                         Il doc. XXIII è stato inviato al Dr__________ per conoscenza (doc. XXIII).

 

                             1.10.   Con lettera del 24 agosto 2010 il TCA ha interpellato la Dr.ssa __________ del SAM in merito alla decorrenza della capacità lavorativa dell’assicurato (doc. XXV).

 

                             1.11.   In data 16 settembre 2010 il SAM ha trasmesso al TCA la presa di posizione della Dr.ssa __________ (doc. XXVII, XXXVIII+1)

 

                                         Gli scritti doc. XXV e XXVII sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XXVIII).

 

                             1.12.   L’UAI ha preso posizione il 1° ottobre 2010 (doc. XXIX), mentre l’assicurato, per il tramite del Dr. __________, si è espresso il 13 ottobre 2010 (doc. XXXV).

 

                                         Il doc. XXXV è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XXXVI).

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

                                         165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

 

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

 

 

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

 

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

 

 

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         A proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

 

"  (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

 

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

 

Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence.

 

En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

 

                                         La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

 

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.4.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr.ssa __________), quella reumatologica (Dr. __________), quella neurologica (Dr. __________), quella dermatologica (Dr. __________) e quella oftalmologica (Dr.ssa __________).

 

                                         La Dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, nel rapporto peritale del 9 novembre 2008, dopo aver esposto l’anamnesi personale e patologica del paziente, i dati soggettivi, la farmacoterapia e lo status psichico ha diagnosticato un “Disturbo di personalità anancastico (ICD 10, F 60.5). Sindrome ossessiva non specificata (ICD 10, F 42.9). Fobia specifica (ICD 10, F40.2). Sindrome o disturbo psicofisiologico non specificato (ICD 10, F 45.9)” (doc. AI 42-42).

 

                                         La specialista è quindi giunta alle seguenti conclusioni:

 

"  (…)

5    CONCLUSIONI

 

Il soggetto è stato visto dalla Dr. Med. __________ (7.2006) in un'epoca in cui si riconosce di essere stato in tensione per il problema dell'attività da vendere.

Ella diagnostica: "Sindrome ansioso depressiva in disturbo di personalità anancastico". Ritiene di poter considerare i sintomi fisici all'interno di una espressione cenestopatica e somatoforme di un quadro affettivo grave: prognosi incerta; IL al 50%.

Nel 04.2007 torna in visita dalla Dr. med. __________ che lo trova migliorato sul piano psichico: mantiene le diagnosi già dette ma lo considera abile al 100%.

La dr.ssa ritiene i sintomi lamentati di non pertinenza psichiatrica. Condivido di fatto che l'assicurato manifesti un quadro di "sensibilità" non meglio spiegata ai nitrati ma, la modalità con cui esprime tale "sensibilità" e le ripercussioni sulla sua vita sono tali da evidenziare una risposta psichica che assume le caratteristiche di un'idea prevalente, di una fobia specifica, di un disturbo con i caratteri anancastici che peggiorano la metabolizzazione-gestione della problematica.

In tal senso non parlerei tanto di una sindrome mista ansioso-depressiva quanto piuttosto di una personalità anancastica i cui tratti si sono acuiti a partire dal 2003 circa (dopo l'esperienza di una TVP della succlavia di destra). Ha così sviluppato una fobia specifica con evitamenti, ansia che si acutizza nel confronto forzato con l'oggetto fobico incriminato, limitazioni del quotidiano, ruminazioni anancastiche. Egli appunta tutto, verifica, ricerca. Investe molto del suo tempo in tale direzione.

Al momento, dopo lettura della relazione dello psicologo sig. __________ del Rorschach del soggetto, condivido la sua impressione di una "possibile parapicosi nel senso di Bergeret … un'entità di funzionamento sostanzialmente psicotico" nel senso di poco criticabile e modulabile, dove però quello che si evidenzia è un pensiero a impronta delirante (nell'accezione non del falso ma del rigido, poco modulabile in base ai dati di realtà) che si concentra su un ambito delimitato della realtà. Per il resto il soggetto appare complessivamente ben funzionante".

Si rammenta anche che il peggioramento il soggetto lo colloca intorno al 2003, epoca in cui inizia a rilevare la sintomatologia di cui agli atti.

Peraltro egli prima rinuncia nel 2004 alla sua quota del locale acquistato e gestito con un ex-collega nel 2000, per poi però rilevarne uno suo proprio nel 2005. Lo stesso locale viene rivenduto dopo pochi mesi per l'ingestibilità legata alla sintomatologia.

Egli ha tutt'oggi un quadro a tinta fobico-ossessiva con note di scarsa criticabilità assolutamente circoscritte al tema dei nitrati e delle sostante "pericolose". In un'attività adeguata in cui egli non debba confrontarsi con tali sostanze, egli va ritenuto abile al 100%. Peraltro il fatto che il soggetto no sia fisicamente delirante e/o disorganizzato ci può far pensare a una diagnosi psicodinamica così come proposto dal sig. __________ che pure condivido ma, in termini di funzionamento egli appare capace visto che il tema è perfettamente circoscritto.

Ritengo necessario non riconoscergli una percentuale di inabilità lavorativa ma piuttosto invitarlo ed aiutarlo nel ricollocamento in adeguata attività: adeguata alla fobia, ai sintomi fisici e a consentire la tutela che egli applica rispetto ai cibi incriminati. Si consiglia di sostenerlo in una riqualifica che preveda il non uso di sostanze che vive come "tossiche" per sé, così che possa evitarle senza sentirsi costretto al confronto con rischi di peggioramenti psico-fisici.

Ha le qualità e la tenuta per una riqualifica per esempio in ambito computeristico: un lavoro al tavolino sembra in grado di riconoscere i suoi limiti, riconoscergli il diritto al rientro in ambito lavorativo, recuperare un ruolo sociale e, soprattutto, di stanarlo da una chiusura che rischia di divenire autistica e tutta coartata su contenuti fobici, con il rischio di una definizione più chiara in termini psicotici nel corso del tempo.

 

6.   Influenza della diagnosi psichiatrica sulla capacità di lavoro nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a?

 

Vedi "conclusioni".

 

7.   Evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal punto di vista psichiatrico e prognosi a medio-lungo termine.

 

Complessivamente stabile dal 2004 ad oggi.

 

La prognosi a mio avviso dipenderà dalla possibilità di "intercettare" i temi ideici fobico-ossessivi facendoli confrontare con una realtà che si riapre e che può essere vissuta non solo come "pericolosa" ed inquinante.

 

8.   Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

 

Vedi "conclusioni".

 

9.   Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

 

-          Utile presa in carico psichiatrica per elaborare i vissuti attuali e sviluppare alternative percorribili.

-          Utile inserimento di una terapia farmacologica anche come criterio di giovamento (verificare l'utilità di un farmaco di informa della sindrome sottostante quando difficile la diagnosi differenziale).

 

10. Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale presso questo assicurato? Descrivere le residue risorse.

 

Sarei del parere dell'utilità di una riqualifica in ambito lavorativo più idoneo allo stato dei fatti: l'attività da ultimo svolta è troppo "implicata" nel disagio psicologico patito al momento e rischia solo di acuirla.

Il soggetto mostra stile e competenze tali da renderlo adatto a un percorso di riqualifica per esempio in ambito computeristico. In assenza di ciò il rischio è di un peggioramento del quadro psichico.

 

11. Ritiene che l'assicurato sia capace di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali della capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

 

Ritengo che il soggetto sia in grado di svolgere tutte le altre attività teoricamente esigibili, compatibili con livello culturale, età, quadro fisico e attitudini personali nella stessa percentuale già detta. Da evitare gli spazi che prevedano confronto con l'oggetto fobico e lo facciano sentire costretto al confronto vissuto come pericoloso/invasivo.

 

Ringraziando per l'attenzione prestata, resto disponibile per eventuali apprendimenti chiarimenti." (Doc. AI 42/42-44)

 

                                         La Dr.ssa __________ ha successivamente prodotto le precisazioni     qui riprodotte:

 

"  Gentile collega,

come da lei richiesto ho rivisto le mie relazioni dopo la lettura delle conclusioni del sig. __________i, psicologo, sui casi in oggetto.

Lieta di aver potuto confrontare le mie impressioni cliniche sviluppate nel corso del colloquio psichiatrico con quanto rilevato del sig. __________.

Ritengo che non ci siano elementi di discrepanza tra noi.

Rilevo che il riferirsi del collega alla diagnosi per il sig. RI 1 di "parapsicosi" vada inteso nel senso di una diagnosi di struttura e non nel senso di diagnosi di stato. Con ciò intendo dire che la rigidità del pensiero del soggetto e la scarsa modulabilità con i dati di realtà, possono dare l'impressione di un quadro psicotico. Va però aggiunto che tale "particolarità" di pensiero appare al momento assolutamente circoscritta e non inficia in modo rilevante il funzionamento più complessivo del soggetto e può più correttamente essere intesa come idea prevalente a tinta fobico ossessiva.

Certamente ne derivano dei sintomi e delle limitazioni ma, in accordo con quanto riferito dalla collega Dr. __________, ritengo che non vada imputato il quadro a un disturbo psichiatrico in senso stretto. D'altra parte, non si rileva un accordo tra gli altri specialisti che dirima in merito alla sintomatologia presentata dal soggetto che appare particolare e ambigua.

In tale ottica, mi orienterei a non considerare la presenza di un limite lavorativo imposto dal quadro psichiatrico che va invece tenuto presente per come descritto da me a dal sig. __________, per sostenere la necessità di una presa a carico che contenga i rischi di un peggioramento del quadro, di una ulteriore "concentrazione" del pensiero e relativa ulteriore chiusura al mondo, sempre più vissuto come pericoloso.

A tal fine rinnovo la necessità di procedere con una presa a carico psichiatrica a tutela della prognosi del soggetto."

(Doc. AI 42-45)

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nel referto del 1° luglio 2008, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, le limitazioni soggettive, lo status e la radiologia ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

 

"  (…)

1.   DIAGNOSI DAL SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO.

 

Sospetta sindrome somatoforme da dolore persistente associata a un disturbo della personalità di tipo ossessivo-compulsivo

 

Gonalgie croniche anteriori di origine indeterminata

 

Fasciite plantare ddp

 

Morfea

 

Stato dopo trombosi venosi della succlavia destra 1012002 nell'ambito di un TOS (diagnosi Dr.ssa __________)

 

Lombalgie recidivanti comuni dal 1988

 

Stato dopo neuropatia ottica probabilmente ischemica a sinistra nel 1993

 

Stato da etmoidectomia per sinusite cronica

 

 

2.   DISCUSSIONE

 

A meno di una valutazione differente da parte del Dr. __________, FMH allergologia, che vedrà il paziente prossimamente per la perizia multidisciplinare in corso, i disturbi del paziente mi sembrano ben compatibili con una sindrome somatoforme associata a un evidente disturbo della personalità di tipo ossessivo-compulsivo. Per quest'ultimo problema farà stato la valutazione psichiatrica prevista per la perizia multidísciplinare in corso.

 

Dal punto di vista reumatologico il paziente presenta gonalgie croniche anteriori di origine indeterminata. L'esame clinico è normale. Le radiografie standard realizzate pure.

 

Per quanto riguarda i piedi, il quadro clinico è quello di una fasciite plantare cronica.

 

Gli ulteriori problemi non sono di competenza reumatologica. Anch'io, come il Dr. __________, non vedo un'evidente relazione tra queste diverse problematiche. E' certamente stata esclusa una trombofilia nell'ambito di una sindrome da anticorpi antifosfolipidi (morfea, trombosi e artralgie potrebbero orientare verso una collagenosi).

 

 

3.   INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE SE POSSIBILE LE ORE AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO SUL LAVORO).

 

DaI punto di vista reumatologico l'assicurato è totalmente abile al lavoro per qualunque attività.

 

 

4.   DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO Di SALUTE DELL'ASSICURATO/A DAL SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE AGLI ATTI E LA PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE.

 

Nel corso degli ultimi anni non ho evidenza per cambiamenti di rilievo e non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine.

 

 

8.   RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO Di SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ?

SE DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITÀ  LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ ADATTA (ORE/DIE RIDUZIONE DEL RENDIMENTO).

 

L'assicurato è in grado di svolgere qualunque attività a tempo pieno e con pieno rendimento." (Doc. AI 42/81-82)

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel rapporto del 6 agosto 2008 ha così risposto alle domande dell’amministrazione:

 

"  (…)

Posso così rispondere alle vostre domande secondo il questionario base:

 

1.   Diagnosi dal suo punto di vista specialistico.

      - Stato da neuropatia ischemica del nervo ottico sinistro (1993).

      - Stato neurologico altrimenti normale senza reperti indicativi di patologie specifiche in ambito neurologico.

 

2.   Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

Dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.

 

 

3.   Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal suo punto dl vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio-lungo termine.

      Vedi anamnesi.

 

4.   Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Non vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.

 

5.   Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

      Nessuna proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.

 

6.   Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'A.? Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a ancora dispone.

      Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.

 

7.   Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

      Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico."

(Doc. AI 42/85-86)

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna – immunologia clinica e allergologia, nei referti del 25 ottobre 2008 e del 17 novembre 2008 ha posto la diagnosi di “- Paziente atopico con pregressi episodi di esantema allergico e leggero angioedema dopo il consumo di grano saraceno. - Improbabile ma non completamente esclusa intolleranza ai nitrati quale causa della sintomatologia dolorosa accusata dall’assicurato. – Cheratosi pilare” (doc. AI 42-58/42-73).

 

                                         Lo specialista ha quindi esposto la seguente valutazione:

 

"  (…)

2.   Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività svolta dall'assicurato:

Sicuramente la pregressa allergia al grano saraceno e la cheratosi pilare non hanno nessuna influenza sulla capacità lavorativa. Difficile esprimersi sulla presunta intolleranza ai nitrati. II paziente sostiene che il consumo di nitrati gli causa violenti dolori agli arti inferiori. Teoricamente tale sintomatologia potrebbe limitare oggettivamente la capacità lavorativa dell'assicurato. D'altro canto non è minimamente provata una relazione causale fra la presunta intolleranza ai nitrati e la sintomatologia dolorosa. Al momento attuale pertanto il fattore limitante riguardante l'attività professionale concerne la sintomatologia dolorosa accusata agli arti inferiori senza che si possa dire che questa è legata o no ad un problema di natura allergologico. Da un punto di vista allergologico pertanto il paziente va considerato abile al lavoro al 100% fermo restando un dubbio sul nesso causale fra la sintomatologia dolorosa e l'esposizione ai nitrati meritevole di ulteriori investigazioni, come già segnalato nella mia lettera del 25.10.08 (test di provocazione in doppio cieco).

 

3.   Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato dal suo punto di vista specialistico riguardo le problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio e lungo termine:

Dal punto di vista evolutivo la sintomatologia sembra essere rimasta stabile nel tempo. E' impossibile pronunciarsi sulla prognosi a medio/lungo termine dato che il paziente afferma soffrire di un entità non descritta nella letteratura ed oltretutto non comprovata, al momento attuale, nel suo caso.

 

4.   Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa, quali sono le limitazioni costate:

La capacità lavorativa sembra essere diminuita dalla persistenza di marcati dolori predominanti agli arti inferiori che, a dire del paziente, sono aggravati dal consumo di nitrati. La limitazione funzionale sembra legata principalmente alla sintomatologia dolorosa che impedirebbe al paziente di avere un'attività professionale normale.

 

5.   Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurata che effetti potrebbero avere questi provvedimenti sulla capacità lavorativa:

Da un punto di vista allergologico il paziente segue un regime povero in nitrati che apparentemente ha migliorato la sintomatologia dolorosa senza però permettergli di risolverla. In questo ambito purtroppo non abbiamo altre proposte da fare. Entra in linea di conto una terapia del dolore cronico, problematica attinente ad altre specialità.

 

6.   Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale presso questo assicurato? Descrivere le risorse di cui l'assicurato ancora dispone:

Dal colloquio avuto con il signor RI 1 risulta che il paziente ha una sintomatologia dolorosa sia in stazione in piedi che seduto, non apparentemente peggiorata in modo significativa dall'attività fisica, che gli impedisce di avere un'attività professionale normale. Dato che il paziente soffre di un'affezione non meglio definita e caratterizzata per la quale non vi sono dati nella letteratura è impossibile esprimersi sul grado di capacità lavorativa e sul tipo di attività da consigliare al paziente.

 

7.   Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre attività. Se si, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adattata.

Il paziente va considerato come un paziente sofferente di una sindrome del dolore cronico, problematica attinente abitualmente ad altre specialità (cf. rapporto Dr.  __________).

 

Restando a sua completa disposizione per ulteriori informazioni le invio collegiali saluti." (Doc. AI 42/58-60)

 

                                         Infine, la Dr.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia, nello scritto dell’11 luglio 2008 si è così espressa:

 

"  La ringrazio vivamente di avermi mandato in esame il 4.7.08 il paziente sopracitato al quale ho riscontrato il seguente stato oculare:

visione da lontano:

occhio destro senza correzione ottica 1,0

occhio sinistro senza correzione ottica 1,0

visione da vicino:

con + 1,50 = 0,8 ai due occhi

 

Motilità oculare libera. Segmento anteriore bilateralmente calmo. Cristallino bilateralmente chiaro.

Pressione endooculare 18 mmHg ai due occhi. Fondo dell'occhio destro in midriasi in oftalmoscopia indiretta: papilla pallida temporale a bordi netti, regione maculare pulita; arterie fini, ristrette, vene a calibro regolare, periferia senza particolarità. Occhio sinistro: papilla con escavazione fisiologica normale, a bordi netti, regione maculare pulita, vasi a calibro regolare, periferia senza particolarità.

 

La perimeria mette in evidenza a destra uno scotoma temporale e nasale superiore incompleto, a sinistra il campo visivo è nel limite della norma.

 

1.   Diagnosi: -  atrofia parziale nervo ottico destro con amputazione

      del campo visivo superiore di probabile origine vascolare

 

2.   Dal punto di vista oftalmologíco la capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dai paziente come esercente può essere considerata al 100%.

 

3.   L'1.3.03 il paziente ha notato improvvisamente una netta diminuzione del campo visivo destro.

Ricoverato d'urgenza al reparto di oftalmologia dell'Ospedale __________ sotto terapia antiaggregante e cortisonica ha ripreso parzialmente la visione all'occhio destro. Da allora l'amputazione del campo visivo è rimasta invariata. La prognosi di tale evento vascolare può essere considerata irreversibilmente compromessa.

4.   Dal punto di vista oftalmologico non si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa. Il paziente presenta uno scotoma temporale e nasale superiore del campo visivo destro.

 

5.   Dal punto di vista oftalmologico non ci sono possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa del paziente.

 

6.   Non ritengo necessari provvedimenti di integrazione professionale.

 

7.   Il paziente dal punto di vista oftalmologico può senz'altro svolgere altre attività." (Doc. AI 40/1-2)

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 30 dicembre 2008 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa diDisturbo di personalità anancastico (ICD 10, F 60.5). Sindrome ossessiva non specificata (ICD 10, F 42.9). Fobia specifica (ICD 10, F40.2). Sindrome o disturbo psicofisiologico non specificato (ICD 10, F 45.9). Gonalgie croniche anteriori di origine indeterminata” (doc. AI 42-27).

 

                                         Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto quella di “Fasciite plantare ddp. Morfea. Stato dopo trombosi venosi della succlavia ds. 10/2002 nell’ambito di un TOS (diagnosi Dr.ssa __________). Lombalgie recidivanti comuni dal 1988. Stato dopo neuropatia ottica probabilmente ischemica a sin. nel 1993. Stato da etmoidectomia per sinusite cronica. Atrofia parziale nervo ottico ds. con amputazione del campo visivo superiore di probabile origine vascolare. Stato da neuropatia ischemica del nervo ottico sin. (1993). Stato neurologico altrimenti normale senza reperti indicativi di patologie specifiche in ambito neurologico” (doc. AI 42-28)

 

                                         Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 30% nella sua ultima attività di esercente, mentre in un’attività lavorativa adeguata l’abilità è del 100%, a far tempo dal 7 febbraio 2006 (doc. AI 42-37/39).

 

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

 

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.6.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

 

                            2.6.1.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico della Dr.ssa __________, la quale nel referto del 9 novembre 2008 ha diagnosticato un “Disturbo di personalità anancastico (ICD 10, F 60.5). Sindrome ossessiva non specificata (ICD 10, F 42.9). Fobia specifica (ICD 10, F40.2). Sindrome o disturbo psicofisiologico non specificato (ICD 10, F 45.9)” (doc. AI 42-42).

 

                                         A mente della specialista l’assicurato è da ritenersi abile in misura piena (100%) in un’attività adeguata dove non debba confrontarsi con nitrati e sostanze “pericolose”. In particolare, il medico ha evidenziato di non ritenere necessario riconoscergli una percentuale di inabilità lavorativa ma piuttosto invitarlo ed aiutarlo nel ricollocamento in adeguata attività (doc. AI 42-54/55). Nell’ultima attività lavorativa svolta di esercente l’incapacità lavorativa non è inferiore al 70% (doc. AI 42-33).

                                        

                                         I periti del SAM hanno indicato il 7 febbraio 2006 quale data di  decorrenza dell’abilità lavorativa in attività adeguata (doc. AI 42-39).

 

                                         Al fine di chiarire questo aspetto il TCA ha interpellato la Dr.ssa __________ nei termini seguenti:

 

"  Gentile Dr.ssa __________,

 

lo scrivente Tribunale è chiamato a dirimere la vertenza che vede opposto il signor RI 1, che lei ha avuto modo di visitare in data 12 luglio 2008 nell’ambito della perizia SAM del 30 dicembre 2008, all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI).

 

Nel suo referto del 9 novembre 2008 lei ha indicato che l’assicurato presenta “un quadro a tinta fobico-ossessiva con note di scarsa criticabilità assolutamente circoscritte al tema dei nitrati e delle sostanze “pericolose””. In un’attività adeguata, in cui egli non debba confrontarsi con tali sostanze, RI 1 va ritenuto abile al 100% (doc. AI 42-43).

 

Nella perizia pluridisciplinare del 30 dicembre 2008 i medici del SAM Dr.ssa __________ e Dr.ssa __________ hanno indicato che l’assicurato complessivamente in un’attività adeguata, dove egli non venga in contatto con acqua contenente nitrati che attivano un quadro a tinte fobico-ossessive, va considerato abile al 100% a partire dal 7 febbraio 2006 facendo riferimento alla prima valutazione psichiatrica della Dr.ssa __________ (perizia pluridisciplinare pag. 39 pto. 9).

 

La Dr.ssa __________ nel referto peritale del 17 luglio 2006 aveva precisato che a quel momento “non è possibile prevedere la ripresa della capacità lavorativa oltre il 50%” (perizia 17 luglio 2006, pag. 5, la sottolineatura è nostra).

 

Sempre la Dr.ssa __________ nella successiva valutazione del 2 aprile 2007 aveva precisato che dal profilo psichiatrico l’assicurato è da considerarsi abile al lavoro nella misura completa a partire dal 2 aprile 2007 (perizia 2 aprile 2007, pag. 3).

 

Alla luce di tali considerazioni, con la presente la invito cortesemente ad indicarci se condivide la valutazione dei medici del SAM che fanno decorrere l’inizio della capacità lavorativa completa dal 7 febbraio 2006 e non a partire dal 2 aprile 2007 come invece indicato dalla Dr.ssa __________” (doc. XXV).

 

                                         Il 16 settembre 2010 i periti del SAM hanno trasmesso al TCA la            la seguente risposta della Dr.ssa __________:

 

"  (…)

La collega Dr.ssa med __________ incontrava il signore in due diversi momenti:

-          07.2006 indicando la diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva e rilevando contestualmente un "quadro affettivo grave". In tale epoca riconosceva al soggetto una CL pari al 50%

-          04.2008 quando riconosceva le medesime diagnosi ma valutava il soggetto capace al 100%.

 

Ritengo siano da chiarire due aspetti tecnici:

1)      Una sindrome mista ansioso-depressiva è per definizione un quadro di qualità mai eccessiva altrimenti si prevede di riconoscere al soggetto una diagnosi specifica in entrambi gli ambiti diagnostici dell'umore (depressione) e dell'ansia. In una diagnosi mista appare poco sostenibile la presenza di un quadro "affettivo grave". Ritengo che piuttosto si sia trattato di un quadro misto con una prevalenza umorale che l'assicurato peraltro spiega con le preoccupazioni per la vendita dell'attività. Peraltro forse già da allora la percentuale di IL non appariva congrua con il tipo di diagnosi posta poiché la sovrastimava.

2)      Se nel successivo colloquio a distanza di due anni la collega manteneva una medesima diagnosi appare poco probabile una modifica così sostanziale della percentuale di IL riconosciuta al soggetto visto che passa dal 50% al 100% di CL

 

A tal proposito ho riconosciuto al signore le diagnosi di

 

- Disturbo di personalità anancastico (ICD 10, F 60.5)

- Sindrome ossessiva non specificata (ICD 10,F 42.9)

- Fobia specifica (ICD 10, F 40.2)

- Sindrome o disturbo psicofisiologico non specificato ( ICD 10, F 45.9)

La Dr.ssa riteneva allora che i sintomi di fatto fisici lamentati dal soggetto non fossero di pertinenza psichiatrica.Condivido di fatto che l'assicurato manifesti un quadro di "sensibilità" non meglio spiegata ai nitrati ma, la modalità con cui esprime tale "sensibilità" e le ripercussioni sulla sua vita sono tali da evidenziare una risposta psichica che assume le caratteristiche di un'idea prevalente, di una fobia specifica, di un disturbo con i caratteri anancastici che peggiorano la metabilizzazione-gestione della problematica. In tal senso non parlerei tanto di una sindrome mista ansioso-depressiva quanto piuttosto di una personalità anancastica i cui tratti si sono acuiti a partire dal 2003 circa (dopo l'esperienza di una TVP della succlavia di destra). Ha così sviluppato una fobia specifica per il tema nitrati con evitamenti, ansia che si acutizza nel confronto forzato con l'oggetto fobico incriminato, limitazioni del quotidiano, ruminazioni anancastiche. Egli appunta tutto, verifica, ricerca. Investe molto del suo tempo in tale direzione. Per il resto il soggetto appare complessivamente ben funzionante. Egli ha a tutt'oggi un quadro a tinta fobico-ossessiva con note di scarsa criticabilità assolutamente circoscritte al tema dei nitrati e delle sostanze "pericolose". In un'attività adeguata in cui egli non debba confrontarsi con tali sostanze, egli va ritenuto abile al 100%.

Considero tale percentuale di CL rilevabile fin dal 2006 per i motivi di cui sopra" (doc. XXVII).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         Tale non può essere il referto del 12 luglio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, successivo di sei mesi alla decisione impugnata. Nello stesso il medico curante ha contestato la diagnosi del perito del SAM: “Confermare una diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva e di disturbo di personalità di tipo ossessivo anancastico, come affermato dai colleghi psichiatri che hanno valutato il caso del paziente, sarebbe da parte nostra limitante ed errato” (doc. XVII), senza tuttavia fornire una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta.

                                         In particolare, il Dr. __________, che ha in cura il paziente solo dal mese di maggio 2010, non esprime una valutazione delle patologie dell’interessato e del loro influsso sulla capacità lavorativa, non indica una prognosi e non fornisce una descrizione dei trattamenti intrapresi. Tale certificato non adempie quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e non è atto a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il perito Dr.ssa __________; (al riguardo, cfr. STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte ha considerato ininfluente un certificato medico stilato dallo psichiatra curante, il quale riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza (presente e/o passata) invalidante dei disturbi psichici).

 

                                         Il TCA sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                                         È utile inoltre ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

 

                                         Va quindi evidenziato che la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 2 aprile 2007 svolta per conto della __________, aveva posto una diagnosi in parte sovrapponibile a quella della Dr. ssa __________ diagnosticando una “Remissione della sindrome ansioso-depressiva (F 41.1 dell’ICD 10). Disturbo di personalità con tratti ansiosi e anancastici (F 61.0 dell’ICD 10)” (doc. AI 10-9).

                                         La Dr.ssa __________ aveva anch’essa ritenuto abile in misura piena l’assicurato dal profilo psichiatrico, ma a partire dal mese di aprile 2007 (doc. LaMal 1-4).

                                         Anche i periti del SAM hanno evidenziato che “La Dr.ssa __________ è complessivamente d’accordo con la collega Dr.ssa __________, anche se non parlerebbe di sindrome mista, ma piuttosto delle diagnosi che ha posto” (doc. AI 42-33).

                                        

                                         La divergenza per quanto riguarda la decorrenza della piena capacità lavorativa in attività adeguata è stata chiarita nelle precisazioni fornite dalla Dr.ssa __________ a questo Tribunale (cfr. doc. XXV, XXVII).

 

                                         Anche il successivo scritto del 13 ottobre 2010 del Dr. __________, ampiamente posteriore alla decisione impugnata, non permette a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie. Il medico curante infatti si è limitato ad indicare che “…la totale acriticità rispetto alle sostanze verso cui ha sviluppato timore ed ansia sia tanto pervasiva quanto strutturale, al punto da ingenerare una marcata ed intollerabile quota d’ansia ed angoscia. Pertanto tutta l’area emotiva del paziente risulta pervasa in modo invalidante da un sistema delirante sistematizzato, nel contesto di un disturbo di personalità di tipo persecutorio” (doc. XXXV).

 

                                         Alla luce di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio (consid. 2.5) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla Dr.ssa __________ e che il referto del Dr. __________ non apporta nuovi elementi oggettivi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla valutazione specialistica del perito dell’amministrazione.

 

                            2.6.2.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel referto del 1° luglio 2008 ha diagnosticato una “Sospetta sindrome somatoforme da dolore persistente associata a un disturbo della personalità di tipo ossessivo-compulsivo.Gonalgie croniche anteriori di origine indeterminata. Fasciite plantare ddp. Morfea. Stato dopo trombosi venosi della succlavia destra 1012002 nell'ambito di un TOS (diagnosi Dr.ssa __________).Lombalgie recidivanti comuni dal 1988. Stato dopo neuropatia ottica probabilmente ischemica a sinistra nel 1993. Stato da etmoidectomia per sìnusite cronica” (doc. AI 42-81/82).

 

                                         Lo specialista ha ritenuto RI 1, dal punto di vista reumatologico, totalmente abile al lavoro per qualsiasi attività e con pieno rendimento (doc. AI 42-82).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

                            2.6.3.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame neurologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel referto del 6 agosto 2008 ha diagnosticato uno “ - Stato da neuropatia ischemica del nervo ottico sinistro (1993). - Stato neurologico altrimenti normale senza reperti indicativi di patologie specifiche in ambito neurologico” (doc. AI 42-85).

 

                                         Il Dr. __________ ha indicato che dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa (doc. AI 42-85).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                            2.6.4.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame dermatologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nei referti del 25 ottobre 2008 e del 17 novembre 2008 ha posto la diagnosi di “- Paziente atopico con pregressi episodi di esantema allergico e leggero angioedema dopo il consumo di grano saraceno. - Improbabile ma non completamente esclusa intolleranza ai nitrati quale causa della sintomatologia dolorosa accusata dall’assicurato. – Cheratosi pilare” (doc. AI 42-58/42-73).

 

                                         Secondo lo specialista dal punto di vista allergologico il paziente va considerato abile al lavoro al 100% fermo restando un dubbio sul nesso causale fra la sintomatologia dolorosa e l’esposizione ai nitrati meritevole di ulteriori investigazioni (test di provocazione in doppio cieco) (doc. AI 42-67).

 

                                         Dallo scritto del 30 aprile 2010 del Dr. __________, Capo Servizio di immunologia clinica e allergologia dell’Ospedale Regionale di __________ è emerso che in data 28 aprile 2010 l’assicurato si è sottoposto ad un test di provocazione in regime doppio cieco (esame richiesto dal ricorrente nel proprio gravame) che “è risultato soggettivamente e oggettivamente negativo” (doc. C3).

 

                                         A mente del Dr. __________ l’insorgente non ha sviluppato dolori-crampi agli arti inferiori così come la temperatura corporea è risultata stabile. L’intolleranza ai nitrati non è quindi stata confermata (doc. C3).

                                         Per quanto riguarda le certificazioni del 9 febbraio 2010 (doc. A 2) e del 6 maggio 2010 del Dr. __________ (doc. C2), spec. FMH in medicina interna, le stesse non permettono a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie. Il medico curante infatti, peraltro non specialista in allergologia, né in psichiatria, si è infatti limitato a chiedere una rivalutazione di tipo psichiatrico e (doc. C2) a certificare le intolleranze di cui soffre l’assicurato aggiungendo che RI 1 “dovrebbe essere abile ad attività nelle quali è almeno in parte indipendente e può quindi assentarsi in caso di difficoltà. Sono indicati mestieri come custode oppure agente di sicurezza o mestieri simili” (doc. A2). Conclusioni alle quali erano giunti anche i periti del SAM (cfr. doc. AI 42-3) e la consulente in integrazione professionale (doc. AI 52-2).

 

                            2.6.5.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame oftalmologico, grazie al consulto specialistico della Dr. ssa __________, la quale nello scritto dell’11 luglio 2008 ha diagnosticato un’ “atrofia parziale nervo ottico destro con amputazione del campo visivo superiore di probabile origine vascolare” (doc. AI 40-1).

 

                                         A mente della Dr.ssa __________ dal punto di vista oftalmologico la capacità lavorativa dell’insorgente nell'attività di esercente può essere considerata al 100% e può senz’altro svolgere altre attività (doc. AI 40-1/2).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può essere fatto riferimento.

                                         Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è abile al lavoro al 30% nella sua precedente professione di gerente e pienamente abile (100%) in attività adeguate, a far tempo dal 7 febbraio 2006.

 

                                         La consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 15 settembre 2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato ha indicato quelle di operaio generico (mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura). Vendita al dettaglio (es. addetto alla vendita di carburanti e servizi collaterali). Addetto alla logistica (magazziniere, con l’ausilio del muletto). Aiuto in attività manuali/artigianali (aiuto-fiorista, aiuto-giardiniere…). Cassiere, venditore non qualificato. Autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici). Portiere, custode, guardarobiere in campo alberghiero. Compiti di controllo/manutenzione tipici delle organizzazioni comunali (letturista, ripristino dei cestini, pulizia fontane, servizi) (doc. AI 52-2).

 

                               2.7.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, come correttamente ritenuto dall’UAI, sono determinanti i dati del 2007 (essendo l’assicurato inabile dal 2006).

 

                            2.7.1.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

                                         Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

                                         Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

 

                                         Nel caso di specie, l’UAI, in assenza di dati concreti, ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano, sulla base dei dati statistici, in fr. 50'321.-- nel 2007  (Tabella TA1 p.to 55 “Alberghi e ristoranti”, livello di qualifica 3, fr. 4'127.-- mensili nel 2006).

 

                                         Questo importo non è stato contestato in sede ricorsuale e può essere fatto proprio dal TCA.

 

                            2.7.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

 

                                         Nel caso concreto, applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurato, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.-.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2010, p. 86), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11. x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

 

                                         Da notare che nel 2006 il salario mensile lordo nel settore “Alberghi e ristoranti”, p.to 55 Tabella TA1, per uomini senza qualifiche ammontava a fr. 3'611.--.

 

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2007, un reddito mensile di fr. 5'013.79 oppure di fr. 60'165.5 per l'intero anno (fr. 5'013.79 x 12).

 

                                         In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         In concreto, la consulente non ha applicato riduzioni dal reddito statistico (cfr. doc. AI 52-3). Il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un salario da invalido di fr. 60'165.5, confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 50'321 (consid. 2.7.1.) non emerge alcuna incapacità di guadagno come stabilito dall’amministrazione.

                                     

                                         Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

                                        

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-       sono poste a carico del ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.                                    

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti