Raccomandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 marzo 2010 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto ed in diritto
che - con sentenza 5 settembre 2007 questo TCA, in accoglimento del ricorso presentato da __________ contro la decisione 4 ottobre 2006 dell’Ufficio AI, ha ripristinato il diritto ad una mezza rendita d’invalidità anche dopo il 1° dicembre 2006 (inc. 32.2006.153);
- adito su ricorso dell’Ufficio AI, con pronunzia 9 settembre 2009 il TF ha confermato la sentenza cantonale e, di conseguenza, il ripristino del versamento della rendita (9C_696/ 2007);
- dando seguito al giudizio federale, con decisione 11 marzo 2010 l’Ufficio AI ha erogato la mezza rendita con effetto dal 1° marzo 2010 (doc. AI 106-1). Successivamente, con decisione 17 marzo 2010 l’Ufficio AI ha determinato l’ammontare delle rendite retroattive per il periodo 1° dicembre 2006 – 28 febbraio 2010, versando l’importo di fr. 28'772.-- all’Ufficio del sostegno sociale in compensazione delle prestazioni anticipate da quest’ultimo (doc. AI 106);
- __________, ha contestato la decisione 17 marzo 2010 non avendo l’Ufficio AI riconosciuto l’interesse di mora sulle rendite arretrate;
- con risposta di causa l’Ufficio AI, postulando la reiezione del ricorso, ha fatto presente che, in applicazione dell’art. 26 cpv. 4 lett. b LPGA, sulle rendite arretrate non sono dovuti gli interessi di mora essendo state versate all’Ufficio del sostegno sociale che aveva fornito prestazioni anticipate;
- il 6 maggio 2010 l’assicurata ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa (VI), seguite, su richiesta del TCA, da una presa di posizione dell’Ufficio AI datata 17 maggio 2010 (VIII);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto alla corresponsione di interessi di mora sulle rendite arretrate;
- l’art. 26 cpv. 2 LPGA recita: “sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto”, mentre il capoverso 3 stabilisce che: “se i ritardi sono causati da assicuratori esteri non sono dovuti interessi di mora”.
Infine, l’art. 26 cpv. 4 LPGA prescrive:
" Non hanno diritto a interessi di mora:
a. la persona avente diritto alle prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono versate retroattivamente a terzi;
b. i terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 e ai quali le prestazioni accordate retroattivamente sono state cedute;
c. altre assicurazioni sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo 70."
A sua volta, l’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi (lett. a) o ad un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate (lett. b);
I capoversi 4 e 3 dell’art. 26 LPGA sono entrati in vigore al 1° gennaio 2008, in concomitanza con la 5a revisione dell’AI (RU 2007 5129 5148; FF 2005 3989);
- l’art. 6 OPGA, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prevedeva: che:
" Non hanno diritto a interessi di mora conformemente all’art. 26 capoverso 2 LPGA:
a. l’avente diritto, o i suoi eredi, se gli arretrati vengono versati a terzi;
b. i terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate o che hanno diritto al versamento di arretrati conformemente all’art. 2 capoverso 3. “
- nel caso in esame, con riferimento all’art. 26 cpv. 4 lett. b LPGA l’amministrazione ha fatto presente che avendo versato direttamente le rendite arretrate all’Ufficio del sostegno sociale a titolo di compensazione di prestazioni anticipate, quest’ultimo non ha diritto a percepire interessi di mora. Lo stesso vale per l’assicurata in quanto gli arretrati sono stati versati a terzi (art. 26 cpv. 4 lett. a LPGA);
- come correttamente evidenziato dall’assicurata nelle osservazioni 6 maggio 2010, l’art. 26 cpv. 4 non è applicabile al caso in esame visto che l’eventuale diritto agli interessi di mora sarebbe sorto prima dell’entrata in vigore (1° gennaio 2008) della citata norma di legge. In effetti, per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329, 129 V 4 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1);
- nella presa di posizione 17 maggio 2010 l’Ufficio AI ha giustamente rilevato che l’art. 6 v.OAVS, in vigore sino al 31 dicembre 2007, contemplava la stessa normativa dell’attuale art. 26 cpv. 4 LPGA. L’introduzione del citato articolo di legge era stata voluta per dotare la regolamentazione in questione di una sufficiente base legale. Infatti, nel messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2005 concernente la 5a revisione dell’AI si legge:
" Sin dall’inizio, l’obbligo di versare interessi di mora sulle prestazioni è stato tuttavia limitato dall’articolo 6 OPGA, secondo cui non sono dovuti interessi di mora se gli aventi diritto non hanno subito alcun danno. Ciò è il caso, in particolare, se a una persona sono state anticipate prestazioni da terzi (ad es. assicuratore collettivo, datore di lavoro o aiuto sociale) o da altre assicurazioni sociali (ad es. assicurazione contro la disoccupazione o assicurazione contro gli infortuni), prestazioni che in 4074 seguito all’assegnazione successiva di una rendita AI possono essere oggetto di una richiesta di restituzione e che possono essere compensate con il versamento di arretrati. La legalità di questa disposizione è stata discussa nella prassi sotto diversi aspetti (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 26 marg. 16). È perciò ragionevole che questa norma venga sancita direttamente nella LPGA. Dal punto di vista materiale non cambia nulla”. ( sottolineatura del redattore, FF 2005 p. 4073; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, art. 26 marg. 35 p. 387);
- visto quanto sopra, in applicazione dell’art. 6 vOPGA rettamente l’amministrazione non ha corrisposto, né all’assicurata né all’Ufficio del sostegno sociale, degli interessi di mora;
- di conseguenza la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti