Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.80

 

cr/DC/sc

Lugano

29 novembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 marzo 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 febbraio 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1962, in precedenza attivo quale gruista, nel mese di giugno 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “sindrome lombospondilogena dx irritativa su discopatie” (doc. 1/1-7).

 

                                         Con decisione del 1° luglio 2005 - cresciuta in giudicato (cfr. doc. 28-1) - l’Ufficio AI, sulla base della valutazione del dr. __________ del SMR – il quale lo ha considerato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, ma abile al lavoro al 100% in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 12-1) - ha negato all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità e a misure di ordine professionale (cfr. doc. 20/1-3).

                               1.2.   In data 18 dicembre 2007 RI 1 ha presentato all’UAI una nuova domanda di prestazioni AI per adulti a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute dal profilo psichico (doc. 32/1-8).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica a cura del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (doc. 42/1-6), con progetto di decisione dell’8 ottobre 2009 (cfr. doc. 62/1-2), poi confermato con decisione del 19 febbraio 2010, l’Ufficio AI ha nuovamente negato all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità e a misure di ordine professionale, argomentando che:

 

"  Con la sua nuova richiesta, a parere del nostro Servizio Medico Regionale, non è stato dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una situazione invariata non è possibile.

 

Come già espresso nel rapporto della nostra consulente in integrazione professionale del 28.06.2005, il percorso socio-professionale del vostro rappresentato (bagaglio attitudinale e assenza di una solida formazione scolastica) non permette di proporre un progetto formativo volto al conseguimento di una qualifica. Per contro, su esplicita richiesta del sig. RI 1, si rimane comunque a disposizione per un eventuale aiuto al collocamento da parte del nostro Servizio di collocamento.

 

Osservazioni al progetto di decisione del 08.10.2009

 

In data 2.11.2009 abbiamo ricevuto delle osservazioni al progetto del 08.10.2009, contestandolo sia dal lato medico che da quello economico, allegando un certificato medico del dr. __________.

Abbiamo sottoposto le osservazioni al nostro Servizio Medico Regionale il quale ha concluso che non si individuano elementi di criticità giustificativi di una possibile revisione di quanto già valutato.”  

 

Per quanto concerne la richiesta di misure di reintegrazione e inserimento in attività confacenti, ribadiamo che su esplicita richiesta scritta del sig. RI 1, si rimane a disposizione per un eventuale aiuto al collocamento da parte del nostro Servizio al collocamento, ma che il percorso socio-professionale del vostro rappresentato (bagaglio attitudinale e assenza di una solida formazione scolastica) non permette di proporre un progetto formativo volto al conseguimento di una qualifica.” (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il rinvio degli atti all’amministrazione affiché “proceda innanzitutto ad una valutazione multidisciplinare tesa ad accertare l’influenza sulla capacità di guadagno residua ed inoltre sottoponga il ricorrente ad una valutazione pratica presso il centro CAP di __________” (doc. I).

                                         Sostanzialmente il rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione psichiatrica eseguita dal dr. __________, ritenendo che lo stato di salute dell’interessato si sia nel frattempo cronicizzato - vista la descrizione fornita dal dr. __________ della Clinica di __________ – motivo per il quale “non si comprende la non influenza sulla capacità lavorativa” dell’affezione psichica (doc. I).

                                         Il rappresentante dell’interessato ha poi contestato la misura dell’aiuto al collocamento proposta dall’amministrazione, ritenendola non adatta all’assicurato e “non adeguata per consentire realmente all’assicurato di aumentare la sua capacità di reintegrazione-collocamento”.

                                         Per tali ragioni, il rappresentante ha quindi chiesto che l’assicurato venga sottoposto ad una “valutazione orientativa sui possibili sbocchi professionali e contestualmente anche ad una valutazione pratica per verificare quali sono le sue potenzialità”. Solo dopo lo svolgimento di questi approfondimenti, nel momento in cui l’assicurato “saprà in quali settori e categorie cercare, presso quali aziende e in quali settori sono presenti i profili a lui confacenti”, secondo il rappresentate dell’assicurato, “sarà possibile individuare anche delle misure di corta durata quali ad esempio un inserimento al posto di lavoro” (doc. I).

 

                               1.4.   In data 7 maggio 2010, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il referto concernente l’esame MRI della colonna cervicale del 4 maggio 2010 (doc. VI + D).

 

                               1.5.   In data 1° giugno 2010, inoltre, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia dello scritto del 1° giugno 2010 inviato all’UAI, dal quale emerge che l’interessato è stato ricoverato presso la Clinica __________, su richiesta del suo psichiatra curante, dr. __________ (doc. VIII + bis).

 

                               1.6.   L’UAI, in risposta - dopo avere ribadito la correttezza della valutazione specialistica del Centro peritale e l’assenza di elementi atti a dimostrare l’esistenza di una modifica sostanziale dello stato di salute dell’interessato, come indicato dal dr. __________ del SMR - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X + 1-2).

 

                               1.7.   In data 18 giugno 2010, il rappresentante dell’assicurato, alla luce del fatto che il signor RI 1 è ancora ricoverato presso la Clinica __________, ha chiesto al TCA una proroga del termine per poter presentare nuove prove (doc. XII).

                                         Il TCA ha accolto tale richiesta con scritto del 21 giugno 2010 (doc. XIII).

 

                               1.8.   In data 23 agosto 2010, il rappresentante dell’assicurato ha inviato al TCA nuovi referti medici, riservandosi la facoltà di produrre copia del rapporto di uscita dalla Clinica __________, non appena ne verrà in possesso (doc. XIV + E1-4).

 

                                         Questo scritto è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. XV), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.

 

                               1.9.   In corso di causa, il TCA ha chiesto al dr. __________, direttore del Centro Peritale per le assicurazioni sociali, alcune precisazioni in merito alla perizia del 21 maggio 2008 sottoscritta dallo stesso dr. __________ e dal dr. __________ (doc. XVI).

 

                             1.10.   Il dr. __________ ha risposto alle richieste del TCA in data 21 settembre 2010 (doc. XVIII).

 

                                         Il doc. XVIII è stato trasmesso alle parti (doc. XIX), per osservazioni.

 

                             1.11.   Il rappresentante dell’assicurato, con scritto del 23 settembre 2010, ha rilevato che l’interessato è stato visitato unicamente dal dr. __________, aggiungendo che “proprio le contraddizioni in ambito psichiatrico sono uno degli elementi che ci hanno indotto ad adire il TCA” (doc. XX).

                                         L’UAI, dal canto suo, con osservazioni del 4 ottobre 2010, dopo avere ribadito che la perizia psichiatrica firmata dal dr. __________ e dal dr. __________ “risulta assolutamente conforme alla giurisprudenza in materia” ed alla stessa va pertanto attribuito pieno valore probatorio, ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XXI).

 

                                         I doc. XX e XXI sono stati trasmessi alle parti (doc. XXII, XXIII), per conoscenza.

 

                             1.12.   In data 21 settembre 2010 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica, a dimostrazione della limitazione della capacità lavorativa dell’interessato anche in attività adeguate.

                                         Il rappresentante ha quindi ribadito la richiesta di procedere ad una “valutazione pratica da effettuare presso il centro di __________. Ciò allo scopo di valutare al meglio la capacità lavorativa e la compatibilità professionale dei singoli settori o dei profili professionali dove il signor RI 1 può essere collocato”.

                                         Infine, il rappresentante ha affermato che “all’Ufficio AI si chiedono entrambe le prestazioni: innanzitutto reinserire l’assicurato in un’attività professionale e poi mettere in pagamento la rendita, qualora la prima ipotesi sia da scartare perché non attuabile, rispettivamente se rimane un’incapacità al guadagno residua almeno nella misura del 40%” (doc. XVII + F1-F2).

 

                                         Nonostante l’esplicita richiesta del TCA di voler prendere posizione in merito alle osservazioni e alla documentazione prodotta dal rappresentante dell’assicurato il 21 settembre 2010 (cfr. doc. XXIV), l’UAI, dopo avere ricevuto anche un sollecito da parte di questo Tribunale (cfr. doc. XXV), in data 15 novembre 2010 ha comunicato di “rinunciare a presentare osservazioni scritte” (doc. XXVI).

 

                                         Il doc. XXVI è stato inviato all’assicurato (doc. XXVII), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.5.   L’UAI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dal profilo psichiatrico dell’assicurato, ha affidato al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali il mandato di esperire una perizia psichiatrica (dr. __________ / dr.____________________).

                                        

                                         Il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e il dr. __________, medico assistente, nel rapporto del 21 maggio 2008, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia psichiatrica attuale, hanno posto la diagnosi senza ripercussioni sull’attività lavorativa di “Distimia (ICD10; F34.1)”.

 

                                         Gli specialisti hanno rilevato di avere potuto oggettivare, in occasione dell’incontro peritale, la presenza dello stesso quadro clinico già descritto dallo psichiatra curante, dr. __________. In particolare, essi hanno confermato la sussistenza di una lieve deflessione del tono dell’umore in assenza tuttavia di un’ideazione suicidale, ciò che conduce alla diagnosi di distimia, definita come “una depressione cronica del tono dell’umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve. In questo senso essa non dà diritto a prestazioni da parte dell’AI” (doc. 42-5).

                                         Gli specialisti hanno considerato che la situazione psicopatologica dell’interessato sembrerebbe essere reattiva ai disturbi di natura somatica e dalla situazione generale in cui è venuto a trovarsi l’assicurato, “caratterizzata da una perdita del suo ruolo in quanto non più valido sostegno alla propria famiglia, da preoccupazioni finanziarie derivate dal fatto che si è esaurito il suo diritto all’indennità giornaliera per la perdita di guadagno e alla disoccupazione (l’assicurato si è già rivolto all’assistenza sociale) e dal fatto di non poter immaginare prospettive future positive vista la persistenza della sintomatologia dolorosa” (doc. 42-5).  

 

                                         Quanto alla capacità lavorativa, gli specialisti hanno considerato che “da un punto di vista strettamente psichiatrico il quadro clinico non risulta invalidante da un punto di vista lavorativo, pone tuttavia l’indicazione ad un aiuto al collocamento e ad un riallenamento al lavoro (lavoro che tenga conto dei limiti dettati dai disturbi di natura somatica)”. A giustificazione della necessità di ricorrere ad un aiuto al collocamento, gli specialisti hanno addotto il fatto che “il disagio psichico dell’assicurato ne riduce l’iniziativa e lo slancio vitale e in questo senso riduce la probabilità che da solo riesca a trovare una nuova attività lavorativa a lui più confacente” (doc. 42-5).

                                         Gli specialisti hanno infine indicato che “un sollecito aiuto al collocamento, che preveda un indispensabile periodo di riallenamento al lavoro, avrebbe inoltre una valenza terapeutica, consentendo all’assicurato di uscire da un circolo vizioso che porta ad una cronicizzazione della situazione e ad una cristallizzazione nel ruolo di ammalato, che col tempo non può che portare ad un peggioramento del disagio psichico che a quel punto risulterebbe invalidante” (doc. 42-5).

                                        

                                         L’assicurato, in sede di osservazioni contro il progetto di decisione dell’UAI di rifiuto di una rendita, ha prodotto il seguente rapporto medico del 10 novembre 2009 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia:

 

"  Si certifica che il signor RI 1, 1962, __________, è tuttora in cura con lo scrivente per il perdurare di uno stato psicopatologico ad impronta depressiva caratterizzato da una sintomatologia dominata da un tono dell’umore costantemente ridotto, stati ansiosi recidivanti, disturbi nell’induzione e nel mantenimento del sonno, importante ritiro sociale, defuturizzazione, compromesse risorse reattive, vissuti di incapacità, fallimento, rovina.

Tale quadro psicopatologico continua a compromettere il paziente nelle proprie competenze sociali e lavorative in misura completa.” (Doc. 67-2)

 

Nelle annotazioni del 9 dicembre 2009, il dr. __________ del SMR, medico chirurgo, specialista in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

 

"  Il 10.11.09 il dottor __________ psichiatra attesta che il signor RI 1 RI 1 è tuttora in cura con lo scrivente per il perdurare di uno stato psicopatologico ad impronta depressiva caratterizzato da una sintomatologia dominata da un tono dell’umore costantemente ridotto, stati ansiosi recidivanti, disturbi nell’induzione e nel mantenimento del sonno, importante ritiro sociale, defuturizzazione, compromesse risorse reattive, vissuti di incapacità, fallimento, rovina. Tale quadro psicopatologico continua a compromettere il paziente nelle proprie competenze sociali e lavorative in misura completa.

 

Conclusioni:

consultato il dr. __________, psichiatra SMR, si concorda nel ritenere la descrizione del quadro clinico del tutto sovrapponibile ad analoga contenuta in certificazione redatta dallo stesso dottor __________ in data 15.02.2008 e presente agli atti. In quell’occasione si precisava la diagnosi di sindrome distimica.

Una successiva valutazione peritale disposta dall’UAI e condotta dal dottor __________ ribadiva la diagnosi di sindrome distimica precisando però che nella fattispecie il quadro clinico presenta caratteristiche tali da non risultare invalidante da un punto di vista lavorativo.

Si ribadisce pertanto quanto già espresso in data 02.06.08, 02.12.08 e 30.09.09.” (Doc. 69-1)

 

                               2.6.   In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI, trasmettendo i seguenti referti medici:

 

-     referto dell’11 marzo 2010 del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, indirizzato al curante dell’assicurato, dr. __________, del seguente tenore:

 

"  Diagnosi:

 

Forma cronica di una lombalgia sulla base degenerativa con discopatie

 

Depressione

 

Da valutare da parte dell’Assicurazione Invalidità tramite una valutazione interdisciplinare

 

(…)

 

Valutazione:

In questo paziente oggi 48 anni, secondo l’anamnesi ed i documenti che lei mi ha mandato, siamo confrontati con una situazione abbastanza difficile da valutare con diverse componenti somatiche e psicologiche.

 

Nel centro dell’attenzione è una lombalgia cronica sulla base di alterazione degenerativa con discopatia su diversi livelli, comunque clinicamente senza una situazione radicolare e sicuramente senza deficit senso-motorio radicolare.

 

Come terapia conservativa ha seguito diverse serie di fisioterapia, riabilitazione stazionaria in giugno 2009 presso la Clinica di __________, infiltrazione ed è stato valutato dal punto di vista neuro-chirurgico che non ha trovato un’indicazione per un intervento chirurgico. È stata eseguita anche una valutazione psichiatrica.

 

Con il fatto che il paziente ha una depressione, il fatto che lui ha già 48 anni ed il fatto che dal 2007 il paziente non è più abile al lavoro come autista di gru, il fatto che ho avuto l’impressione che la motivazione per una reintegrazione professionale è limitata ed il fatto che lui non ha un’altra formazione, vedo poche possibilità nel mio campo per una reintegrazione professionale e dare consigli intelligenti con l’obiettivo che il paziente potrebbe essere economicamente indipendente con meno disturbi alla schiena.

 

Di conseguenza chiedo gentilmente all’istituzione dell’Assicurazione Invalidità con il loro team di valutare la situazione multidisciplinare e decidere finalmente a quale punto un aiuto da parte dell’assicurazione è possibile, rispettivamente quali sono eventualmente le alternative.” (Doc. B)

 

-          referto dell’8 marzo 2010 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:

 

"  Con la presente certifico che il signor RI 1, 04.01.1962, __________, è in mia cura dal 23 gennaio 2009 per fibromialgia e per sindrome tendomiotica all’arto inferiore destro che dopo una infiltrazione faccettaria non è migliorato.

Il paziente soffre sempre di dolori al basso schiena irradianti alle cosce delle gambe soprattutto dalla parte sinistra. Ciò ha come conseguenza il peggioramento dello stato psicopatologico del paziente con forte depressione, stati ansiosi, insonnia, abulia.

Ritengo che il paziente sia inabile al lavoro al 100%.” (Doc. C)

 

L’assicurato ha pure trasmesso il referto del 4 maggio 2010 relativo all’esame MRI della colonna cervicale, eseguito dal dr. __________, il quale è giunto alle seguenti conclusioni:

 

"  Conclusioni:

protrusione discale mediana-paramediana a sinistra C4-C5;

artrosi unco-somatica prevalente a sinistra C5-C6, C6-C7 con stenosi più importante del C6-C7:

possibile radicolopatia consensuale;

marginalmente compreso nell’indagine, alterazioni artrosiche TH3-TH4; TH4-TH5 con sporgenza discale.

Su giudizio clinico, eventuale completamento con RM dorsale.”

(Doc. D)

 

 

Nelle sue annotazioni del 6 maggio 2010, il dr. D. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

 

"  Assicurato nato nel 1962, inattivo dal 2004

 

Decisione UAI del 1.7.2005: grado AI 32%

Per sindrome lombospondilogena destra irritativa non deficitaria su discopatia L4/L5 con protrusione dorsale, mediana

Assicurato dichiarato completamente abile in attività confacente

 

Nuova richiesta prestazioni AI 18.12.2007

Viene fatta valere una problematica depressiva invalidante

 

Perizia psichiatrica centro peritale 30.4.2008:

      -   viene riscontrata unicamente una distimia F34.1 di tipo non invalidante

 

La documentazione medica conferma una situazione a livello del rachide dorsale almeno invariata (prevale un quadro fibromialgico, radiologicamente non progressione ma ev. regressione della protrusione discale)

 

Decisione UAI del 19.2.2010: rifiuto di prestazioni

 

Ricorso:

 

vengono presentati:

      -    rapporto dr. __________ del 11.3.2010:

                diagnosi di forma cronica di lombalgia su base

                  degenerativa e depressione

                si conferma l’assenza di una problematica radicolare

      -    breve certificato del dr. __________ del 8.3.2010

     

Valutazione:

dall’attuale documentazione non risultano nuovi elementi, si conferma una problematica lombare nota con componente somatoforme. La valutazione psichiatrica ha permesso di escludere una problematica psichiatrica maggiore in questo assicurato tuttora integrato nell’ambito familiare.” (Doc. X/1)

 

Nelle successive annotazioni del 20 maggio 2010, il dr. __________ del SMR ha aggiunto:

 

"  Vedi nota del 6 maggio 2010

 

Ulteriore documentazione presentata:

referto RM del 4.5.2010 della colonna cervicale:

      -    presenza di protrusione discale mediana paramediana sinistra C4-C5

      -    artrosi unco-somatica C5/6 C6/7

      -    viene descritto un possibile restringimento foraminale a sinistra a livello C5/6 C6/7

 

Valutazione:

il presente referto RM della colonna cervicale evidenzia la presenza di alterazioni di tipo degenerativo di entità limitata a livello del rachide cervicale. Tale referto non è accompagnato da una descrizione di una eventuale sintomatologia clinica compatibile con il quadro radiologico.

Da notare che alterazioni di tipo degenerativo sono fisiologiche in persone di 50 anni.

Faccio pure presente che in occasione della visita neurologica del dr. __________ del 5.3.2010 non vengono descritti disturbi suggestivi d’una rilevante patologia cervicale (forza muscolare simmetrica, sensibilità normale, riflessi simmetrici medio attivi).

 

In conclusione:

assenza di nuovi elementi in favore d’una modifica sostanziale dello stato di salute.” (Doc. X/2)

 

                                         L’assicurato ha poi trasmesso al TCA i seguenti certificati medici:

 

-     referto del 21 giugno 2010, in cui il dr. __________, rispondendo ad un’esplicita richiesta del rappresentante dell’assicurato – il quale ha chiesto di indicare quale sia la sintomatologia derivante dalla patologia alla cervicale; il grado di incapacità lavorativa derivante da tale sintomatologia; il momento a partire dal quale sono presenti questi sintomi (cfr. doc. E2) - ha indicato:

 

"  In risposta alla sua lettera del 18 giugno 2010 le comunico quanto segue.

     

1. dolori al collo irradianti alle spalle ed alle braccia.

 

2.  il paziente accusa dolore al collo nel portare oggetti pesanti, nei lavori da eseguire sopra la testa, nell’uso ripetuto delle braccia. La capacità lavorativa è ridotta del 30%.

 

3. aprile 2010.” (Doc. E1)

 

-     referto del 18 agosto 2010, redatto dalla dr.ssa __________, medico assistente della Clinica __________, del seguente tenore:

 

"  Con la presente si certifica che il signor RI 1 è stato degente presso la nostra clinica dal 28.05.2010 fino al 19.08.2010. Per tale periodo il paziente è stato inabile al lavoro nella misura del 100%.” (Doc. E4)

 

L’assicurato ha poi prodotto i seguenti referti:

 

-     rapporto di dimissione del 19 agosto 2010 dalla Clinica __________ – dove l’assicurato è stato degente dal 28 maggio 2010 al 19 agosto 2010 - in cui la dr.ssa __________, capo clinica e la dr.ssa __________, medico assistente, poste le diagnosi psichiatriche di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di entità media (ICD10-F33.1); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”, hanno indicato:

 

"  Valutazione, decorso e proposte:

Nella fase iniziale del ricovero le problematiche erano multiple e comprendevano in particolare le algie diffuse, l’astenia, gli episodi di ansia, irritabilità, ritiro sociale, insonnia e tono dell’umore complessivamente deflesso. Per buona parte del ricovero il quadro psicopatologico è stato caratterizzato dalla persistenza di un tono dell’umore deflesso, accompagnato da sentimenti di inadeguatezza e colpa soprattutto nei confronti dei familiari.

Durante la degenza il paziente si è mostrato sufficientemente collaborante, rispettoso delle regole della struttura, anche se poco propenso alla socializzazione e alla frequentazione degli spazi relazionali. Nei colloqui con il personale medico è apparso disponibile comunque al dialogo e aperto all’approfondimento delle tematiche personali e sociali.

Dal punto di vista farmacologico si è provveduto ad introdurre duloxetina come antidepressivo al posto del citalopram e pregabalin sia per il controllo degli stati ansiosi che delle algie ottenendo parziale beneficio. Tale impostazione ha consentito infatti di far regredire in parte le somatizzazioni algiche. Si è assistito ad una graduale, seppur parziale, remissione della sintomatologia depressiva, con modesto miglioramento dello stato generale di rallentamento ideo-motorio, un lieve recupero della cura del sé e un sufficiente ripristino del ritmo sonno-veglia.

Relativamente alla sintomatologia somatica, ha avuto luogo anche una valutazione internistica effettuata dal dr__________, che ha consigliato di programmare prossimamente una visita neurochirurgica sulla base della RMN cervicale già eseguita dal paziente, che evidenziava discopatia, artrosi e possibile radicolopatia, che a nostro avviso giustificano la seria sintomatologia algica lamentata dal paziente.

Prima delle dimissioni, si è proceduto con il graduale reinserimento nel proprio contesto sociale di appartenenza, mediante lo svolgimento di congedi a domicilio, durante i quali il paziente ha mantenuto un buon compenso psichico.

Si dimette pertanto il paziente in stabili condizioni cliniche, rimandando al dr. __________ il proseguimento della presa a carico ambulatoriale.” (Doc. F1)

 

-     referto del 30 agosto 2010 del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, indirizzato al dr. __________i, del seguente tenore:

 

"  La ringrazio per l’invio del soprannominato paziente che ho rivisto in data 30.08.10.

 

Come lei sa, avevo avuto l’occasione di vedere il paziente una prima volta nel 2004 e poi nel 2009. In quelle occasioni accusava dolori prevalentemente in sede lombare con irradiazioni alle gambe soprattutto a dx. Una risonanza del 2002 e del 2004 mostrava incipienti discopatie L4/5 con disidratazione ma non compressioni radicolari. La situazione è rimasta più o meno invariata sia dal punto di vista clinico che neuroradiologico nel 2009 dove clinicamente non notavo deficit sensomotori. La risonanza del 2008 evidenziava una discopatia di leggera entità da L2/3 a L4/5 con una protrusione L4/5 in sede mediale senza conflitti radicolari.

 

Attualmente il paziente accusa, oltre ai persistenti dolori lombari ed alla gamba dx ma in maniera diffusa, anche fastidi cervicali associati a cefalee, disturbi in entrambe le spalle ed in parte al braccio sx. Accusa dolori più o meno continui quindi in ogni posizione. Non lavora da quattro anni e non è in AI.

 

All’esame clinico noto una deambulazione leggermente claudicante a dx. Mobilità lombare ridotta e dolente, ma il paziente evita in maniera evidente ogni mobilità lombare per paura di dolori. Palpazione dolente e diffusa in tutto il rachide e della muscolatura paravertebrale, ma in particolare dolenzia da L4 a S1. Il Lasègue è bilateralmente negativo. Nessun deficit sensomotorio. Giving way bilaterale e parestesia diffusa alla gamba dx. I riflessi sono mediovivi e simmetrici.

Mobilità della testa normale ma dolente in ogni posizione in fase terminale. Palpazione dolente e diffusa della muscolatura del cinto cervico-scapolare. L’esame neurologico risulta normale con motoria trofica e sensibilità e riflessi mediovivi e simmetrici, ma presenza di un chiaro Giving way bilaterale.

La RM del rachide cervicale conferma discopatie diffuse in tutto il rachide cervicale ed anche dorsale. A livello cervicale la discopatia è più pronunciata in C6/7 dove c’è, oltre ad un’uncartrosi e spondilosi, una protrusione discale laterale a sx che leggermente oblitera il forame ma non porta ad una diretta compressione radicolare. Lieve protrusione anche in C4/5 e C5/6 prevalentemente a sx. Patologia degenerativa più spiccata nella zona toracale dove ci sono delle sclerosi dei piatti vertebrali. Le RX del rachide cervicale confermano in effetti un’importante discopatia C6/7 con un’uncartrosi e spondilosi.

 

In considerazione di quanto sopra evidentemente un procedere chirurgico non entra in considerazione in quanto in assenza di ernie del disco è difficile prendere in considerazione un’operazione, che in questo caso consisterebbe in un’eventuale fissazione ACIF del segmento C6/7. Anche a livello lombare la situazione è tale che non permette un intervento. Purtroppo penso che l’unica possibilità sia quella di continuare conservativamente. In considerazione della patologia diffusa in tutto il rachide, ritengo che il paziente risulti in effetti inabile al lavoro in maniera definitiva almeno nella misura del 50%. A mio modo di vedere una rendita AI parziale quindi sarebbe senz’altro indicata.” (Doc. F2)

 

Nonostante sia stata espressamente invitata dal TCA ad esprimersi in merito a questi referti specialistici prodotti dall’assicurato, l’amministrazione, con scritto del 15 novembre 2010, ha comunicato al TCA di rinunciare a presentare osservazioni scritte (doc. XXVI).

 

                               2.7.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che, con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in precedenza.

                                         Questa giurisprudenza è poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V 376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere visitato personalmente l’assicurato.

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, questo Tribunale - chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti - non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto sia la problematica somatica, sia quella psichica, non sono state sufficientemente chiarite.

 

                            2.8.1.   Va preliminarmente rilevato che in una sentenza I 65/07 del 31 agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non probante la perizia effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità formali legate alla sua persona e all’esercizio della sua attività. In quel caso, il medico SMR aveva infatti effettuato una valutazione psichiatrica, apponendo, accanto alla sua firma, l’indicazione “specialista FMH in psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia sottolineato che, al momento di esprimere la sua valutazione, il medico SMR non era in possesso del titolo di “specialista in psichiatria e psicoterapia” ai sensi della legislazione federale in materia. Pur avendo seguito la formazione completa in psichiatria e psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH, egli non aveva conseguito il titolo postgrado di specialista, dato che non possedeva un diploma federale di medicina o un diploma di medicina riconosciuto in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in possesso di un titolo postgrado federale o di un titolo di formazione postgraduata riconosciuto.

Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari per ottenere un’autorizzazione in tal senso.

 

In una sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare, sulla base delle precisazioni richieste in quell’occasione al SAM, che in quel caso la dottoressa responsabile dello svolgimento della perizia psichiatrica era in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero (cfr. doc. XII e i relativi allegati presenti nell’inc. 32.07.162), ritenendo pertanto di poter prendere in considerazione il referto peritale psichiatrico stilato dal medico in questione.

 

 

In un’altra sentenza 32.2007.187 del 18 giugno 2008, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto di poter prendere in considerazione la perizia psichiatrica effettuata da un medico del SMR, dopo avere accertato che lo stesso era in possesso del titolo di specialista in psichiatria e psicoterapia, riconosciuto dalle competenti autorità, come espressamente indicato dal medico responsabile del SMR, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del TCA.

 

Occorre qui sottolineare che, come giustamente rilevato dall’amministrazione, in una sentenza 9C_218/2008 del 4 marzo 2009, il Tribunale federale ha precisato che, con riferimento alle perizie mediche specialistiche, il perito, ai sensi della giurisprudenza, deve avere una formazione specialistica e non necessariamente essere in possesso del titolo FMH. L’Alta Corte ha infatti osservato che:

 

"  (…)

Zu Unrecht macht die Versicherte geltend, die Vorinstanz habe den Sachverhalt im Sinne von Art. 97 BGG offensichtlich unrichtig festgestellt und dabei Bundesrecht im Sinne von Art. 95 BGG verletzt. Soweit sie die Beweistauglichkeit des MEDAS-Gutachtens vom 11. Dezember 2006 anzweifelt mit der Begründung, mehrere der beteiligten Gutachter seien nicht Träger eines Schweizerischen FMH-Facharzttitels, sei darauf hingewiesen, dass ein Gutachter nach der Rechtsprechung über eine Fachausbildung, nicht jedoch über eine FMH-Ausbildung verfügen muss und es bei Beteiligung mehrerer Ärzte an einem Gutachten (z.B. bei einer Begutachtung durch eine MEDAS) genügt, wenn der verantwortliche Gutachter die entsprechende Fachausbildung absolviert hat (Urteil 9C_270/2008 vom 12. August 2008 E. 3.3).”

 

 

Nella citata sentenza 9C_270/2008 del 12 agosto 2008, il Tribunale federale ha indicato:

 

"  (…)

3.3. Soweit der Beschwerdeführer unter Hinweis auf das Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 20. November 2007 (I 142/07) die fachliche Ausbildung und Titel der am MEDAS-Gutachten beteiligten Ärzte beanstandet oder in Zweifel zieht, ist dies unbegründet. Das Bundesgericht hat im erwähnten Urteil vom 20. November 2007 entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht zwingend eine FMH-Ausbildung für Gutachter verlangt, sondern nur eine Fachausbildung, welche auch, wie dies auf die Gutachterin B.________ zutrifft, im Ausland erworben werden kann. Das interdisziplinäre Gutachten der MEDAS vom 19. Oktober 2006 wurde vom Chefarzt und einer Fachärztin für Innere Medizin erstellt. Bei den konsiliarisch zugezogenen Fachärzten hat u.a. Prof. Dr. med. F.________, Facharzt für Psychiatrie, das Gutachten eingesehen und sich mit den Schlussfolgerungen einverstanden erklärt. Damit kommt dem MEDAS-Gutachten auch hinsichtlich des psychiatrischen Teils voller Beweiswert zu (vgl. auch BGE 123 V 175; AHI 1998 S. 125). Zusätzlich ist festzuhalten, dass ohnehin nicht sämtliche an der Ausarbeitung eines Gutachtens beteiligten Ärzte über eine Fachausbildung verfügen müssen. Es genügt in diesem Zusammenhang, dass der verantwortliche Gutachter die entsprechende Fachausbildung absolviert hat.”

 

 

                                         Il TCA, in una sentenza 35.2009.26 del 22 aprile 2009, a proposito del fatto che uno dei medici chiamato ad esprimere il proprio parere peritale nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, specializzatosi in neurologia e psichiatria in Germania, non fosse in possesso di un titolo FMH, ha evidenziato che “ai sensi della giurisprudenza della nostra Massima Istanza da un perito non si pretende una formazione FMH, bensì è sufficiente che lo stesso disponga di una formazione specialistica, la quale può essere conseguita anche all’estero (cfr. STF 9C_270/2008 del 12 agosto 2008 consid. 3.3.; STF 9C_218/2008 del 4 marzo 2009 consid. 4.2.)”.

 

Va inoltre rilevato che, in una sentenza STF 8C_343/07 del 1° febbraio 2008, l’Alta Corte, confermando la sentenza di questo Tribunale 35.2006.8 del 21 maggio 2007, ha ribadito (cfr. sul tema sentenza I 648/04 del 9 maggio 2005, consid. 4.1) che è ammesso e riconosciuto che un mandato peritale affidato ad un primario o sostituto primario di un centro ospedaliero universitario possa essere delegato, ad esempio ad un capoclinica. Il Tribunale federale ha quindi considerato pienamente probante la perizia giudiziaria affidata al PD dott. H.________, ma svolta dal dott. L.________, capoclinica, sottolineando che il PD dott. H.________, pronunciandosi in un complemento peritale sulle valutazioni del PD dott. K.________, critico nei confronti della perizia in oggetto, ha integralmente confermato le conclusioni cui era in precedenza pervenuto il dott. L.________.

 

Nella fattispecie concreta, in corso di causa il TCA ha chiesto al dr. __________, Direttore del Centro peritale per le assicurazioni sociali, alcune precisazioni in merito alla redazione del referto peritale (chi ha effettuato i colloqui e chi ha redatto il referto), al titolo di cui beneficiava il dr. __________ al momento dell’esame peritale e al ruolo svolto dallo stesso dr. __________ nell’ambito del mandato peritale (doc. XVI).

 

 

 

Con scritto del 21 settembre 2010, il dr. __________ ha risposto:

 

"  In riferimento alla sua missiva del 20.09.2010 premetto quanto segue:

 

Il dr. __________ è stato assunto come dipendente del Centro peritale per le assicurazioni sociali poiché si trovava alla fine del suo iter di specializzazione in psichiatria e psicoterapia. Egli aveva completato la sua formazione presso i servizi psichiatrici ad essa preposti e, sulla scorta delle sue competenze, era stato ritenuto idoneo per la mansione.

Le disposizioni dell’FMH sulla formazione richiedono che un medico assistente, per ottenere il titolo di specialista, tra le altre attività svolga anche dei lavori in ambito peritale, con la supervisione di un medico specializzato nella disciplina.

L’assistente presta la sua attività sotto la responsabilità del medico specialista. Il responsabile stabilisce il grado di competenza ed autonomia del singolo collega, differenziato in base al livello di formazione raggiunto, verificando le sue capacità nella materia.

Al momento della perizia suddetta, il dr. __________ aveva concluso tutto l’iter formativo in psichiatria e psicoterapia. Pertanto, il livello di competenza e soprattutto di autonomia del dr. __________ era oggettivamente molto elevato, pur necessitando la mia attiva supervisione.

A conferma di ciò si sottolinea che nel frattempo il dr. __________ ha   ricevuto il titolo di specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.

 

Ciò premesso, rispondo alle sue domande specifiche.

 

1.      I colloqui e il referto peritale sono stati effettuati dal dr. __________, come indicato a pag. 1 della perizia.

      Il sottoscritto non ha semplicemente apposto un “visto” formale in calce alla perizia. La mia firma significa che ho personalmente ponderato, supervisionato ed approvato il lavoro svolto, come prescritto dal mio ruolo di responsabile verso i medici assistenti. Nella fattispecie: ho preso visione dell’incarto dell’assicurato, ho discusso il caso clinico con il dr. __________, sia prima che dopo il suo incontro con l’assicurato, l’ho ritenuto idoneo a svolgere la perizia. Ho verificato infine il suo elaborato peritale, per garantire la conformità ai criteri di qualità per le perizie psichiatriche.

 

2.      Al momento dell’esame peritale, il dr. __________ non possedeva ancora un titolo FMH in psichiatria e psicoterapia, ma aveva concretamente terminato tutto l’iter di formazione in psichiatria e psicoterapia. Dal punto di vista medico, il suo livello di competenza ed autonomia era elevato.” (Doc. XVIII)

 

                                         Pertanto, nel caso di specie, alla luce di quanto sopra esposto, la perizia psichiatrica del 21 maggio 2008, allestita dal dr. __________ – il quale, come precisato dal dr. __________, aveva concluso tutto l’iter formativo in psichiatria e psicoterapia ed era solo in attesa del riconoscimento del titolo di specialista FMH, regolarmente ottenuto in seguito (cfr. doc. XVIII) – con la supervisione, l’approvazione del lavoro svolto e sotto la responsabilità del dr. __________, Direttore del Centro peritale e specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. XVIII), può essere presa in considerazione dal TCA.

 

                            2.8.2.   Nel rapporto peritale del 21 maggio 2008, il dr. __________ e il dr. __________, sulla base dello studio della documentazione medica agli atti e dopo due colloqui con l’interessato (in data 2 agosto 2007 e 23 agosto 2007), hanno ritenuto che l’assicurato non presenti alcuna patologia psichiatrica invalidante, ma sia affetto unicamente da una distimia. Essi hanno quindi concluso che, tenuto conto dei soli aspetti psichiatrici, RI 1 sia da considerare abile al lavoro al 100% (doc. 42/1-6).

 

Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR.

 

                                         Il ricorrente ha criticato le conclusioni dei periti psichiatri, che hanno posto unicamente la diagnosi di “distimia”, facendo presente di essere affetto da una sindrome depressiva, constatata sia dai medici della Clinica di __________ – dove è stato degente dal 2 giugno 2009 al 22 giugno 2009 (doc. 57/4-5) - sia da quelli della Clinica __________ - dove è rimasto degente dal 28 maggio 2010 al 19 agosto 2010 (cfr. doc. E4).

                                                                                

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 19 febbraio 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

 

                                         In casu, il rapporto di dimissioni dalla Clinica __________, datato 19 agosto 2010 e concernente il ricovero dell’interessato dal 28 maggio 2010 al 19 agosto 2010 (doc. F1), è successivo alla decisione impugnata. Esso va tuttavia preso in considerazione, dato che i medici della Clinica di __________ hanno riscontrato, tra l’altro, la presenza di una “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di entità media (ICD10-F33.1)” (doc. F1), che peraltro era già stata diagnosticata dai medici della Clinica di __________ nel giugno 2009.

                                         Il TCA sottolinea, infatti, che nella lettera di dimissione provvisoria del 22 giugno 2009, i medici della Clinica di __________ avevano posto, tra le altre, la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva in trattamento” (doc. 57-4).

                                         Nel successivo rapporto del 6 luglio 2009, poi, i medici di __________, posta tra le altre la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva in trattamento”, avevano rilevato che “durante la degenza il paziente è stato inoltre valutato dal nostro consulente psichiatrico dr. __________, che ha incrementato il dosaggio del Citalopram in utilizzo” (doc. 57-7).

                                         Pertanto, potendo il referto del 19 agosto 2010 di dimissione dell’interessato dalla Clinica __________ permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 19 febbraio 2010 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

 

                                         Da questi referti della Clinica di __________ e della Clinica __________ sembrebbe quindi che, dopo l’esecuzione del consulto peritale del 21 maggio 2008 da parte del dr. ____________________ e del dr. __________ del CPAS, ma prima dell’emanazione della decisione impugnata (del 19 febbraio 2010), le condizioni psichiche dell’assicurato abbiano subito un peggioramento, che ha portato all’insorgenza di una sindrome depressiva.

                                         Quest’ultima diagnosi, posta sia dai medici della Clinica di __________, che da quelli della Clinica __________, non figura infatti tra le diagnosi poste dal dr. __________ e dal dr. __________ nel referto peritale del 21 maggio 2008.

 

                                         Questo Tribunale sottolinea inoltre che, nonostante l’amministrazione sia stata chiamata, a due riprese, dal TCA ad esprimersi in merito a questi certificati medici - dai quali emergono degli aspetti sufficientemente pertinenti da potere mettere in dubbio le conclusioni peritali - l’UAI ha rinunciato a prendere posizione (doc. XXVI).

 

                                         Alla luce di questa omissione da parte dell’amministrazione, considerato inoltre il lungo tempo (più di un anno e mezzo) trascorso tra la valutazione peritale e l’emanazione della decisione impugnata, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, giustifichi una piena capacità lavorativa, come stabilito dal dr. __________ e dal dr. __________ e confermato dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR.

                                         Gli atti vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

 

                            2.8.3.   Dal profilo somatico, nella precedente decisione del 1° luglio 2005, l’assicurato era stato considerato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente professione di gruista, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, sulla base della valutazione del 27 dicembre 2004 del dr. __________ del SMR (cfr. doc. 12-1).

                                         In quell’occasione, il medico del SMR aveva posto le diagnosi di “sindrome lombospondilogena a destra, irritativa, non deficitaria, su discopatia L4-L5 con protrusione dorsale, mediana, assenza di segni per una compressione di tipo radicolare” (doc. 12-1).

                                        

                                         L’assicurato sia in sede di procedura amministrativa, che in sede ricorsuale, ha prodotto dei referti medici specialistici, a dimostrazione di un peggioramento delle sue patologie anche a livello somatico.

 

                                         A fronte della documentazione prodotta dall’assicurato, sia il dr. __________, sia il dr. __________ del SMR hanno ritenuto che lo stato di salute dell’assicurato non abbia subito delle modifiche di rilievo.

                                         In particolare, il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 6 maggio 2010, ha ritenuto che “dall’attuale documentazione non risultano nuovi elementi, si conferma una problematica lombare nota con componente somatoforme” (doc. X/1).

                                     

                                         Il TCA, non disponendo di sufficienti elementi per potersi pronunciare, non può concordare con queste considerazioni del medico del SMR, per i motivi seguenti.

                                        

                                         Va innanzitutto sottolineato che, in un referto del 16 maggio 2009, il dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, ha rilevato che “la RM conferma un’incipiente discopatia L2/3 a L4/5 con disidratazione”, oltre alla “presenza di artrosi delle faccette articolari da L2/3 a L5/S1” (doc. 57-2).

                                         Nel referto del 6 luglio 2009, concernente la degenza dell’assicurato dal 2 giugno 2009 al 22 giugno 2009, gli specialisti della Clinica di __________ hanno posto la diagnosi principale di “lombalgia cronica in alterazioni degenerative con discopatia L2-L3 e L4-L5, presenza di protrusioni discali L4-L5 senza conflitti radicolari, artrosi delle faccette articolari L2-L3 e L5-S1; esito da infiltrazione faccettaria L4-L5 con Kenakort” (doc. 57-7).

                                         Inoltre, nel rapporto medico dell’11 marzo 2010, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, dopo avere posto la diagnosi di “forma cronica di una lombalgia sulla base degenerativa con discopatie”, ha sottolineato come il caso dell’assicurato presenti “una situazione abbastanza difficile da valutare con diverse componenti somatiche e psicologiche”, con “al centro dell’attenzione una lombalgia cronica sulla base di alterazioni degenerative con discopatia su diversi livelli”, ritenendo opportuna una valutazione pluridisciplinare da parte dell’UAI (doc. B).

 

                                         Il TCA non può che concordare con questa opinione dello specialista in neurologia, posto che, rispetto al passato, dai referti sopraesposti, sembrerebbe emergere la presenza di una progressione delle discopatie (interessanti, oltre che L4-5 come riscontrato nel 2005 dal dr. __________, ora anche L2-3) e l’insorgenza di un’artrosi delle faccette articolari L2-L3 e L5-S1.

                                         Già solo per queste ragioni si giustifica quindi il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga i necessari approfondimenti medici di natura neurologica-neurochirurgica.

 

                                         Inoltre, il TCA sottolinea che, in corso di causa, l’assicurato ha prodotto nuovi referti medici, dai quali risulta l’insorgenza di una nuova patologia a livello cervicale.

                                         L’assicurato ha infatti prodotto il referto dell’esame di MRI della colonna cervicale del 4 maggio 2010, dal quale risulta una protrusione discale mediana-paramediana a sinistra C4-C5; un’artrosi unco-somatica prevalente a sinistra C5-C6, C6-C7 con stenosi più importante del C6-C7; una possibile radicolopatia consensuale, oltre ad alterazioni artrosi che TH3-TH4, TH4-TH5 con sporgenza discale (doc. D).

                                        

                                         Il dr. __________, nelle sue annotazioni mediche del 20 maggio 2010, ha concluso per l’“assenza di nuovi elementi in favore di una modifica sostanziale dello stato di salute”, facendo presente che “alterazioni di tipo degenerativo sono fisiologiche in persone di 50 anni” (doc. X/2).

 

                                         Il TCA, non disponendo di sufficienti elementi per poter escludere che l’insorgenza di alterazioni al rachide cervicale e dorsale abbia un’influenza sulla capacità lavorativa residua dell’interessato, non può concordare con queste considerazioni del medico del SMR, ritenendo necessari ulteriori accertamenti medici specialistici.

                                        

                                         Va infatti sottolineato che, nel referto del 21 giugno 2010, il dr. __________, rispondendo ad un’esplicita richiesta del rappresentante dell’assicurato, ha indicato che, a partire dal mese di aprile 2010, l’interessato presenta dei dolori al collo irradianti alle spalle ed alle braccia, che limitano la sua capacità lavorativa nella misura del 30% (doc. E1).

La presenza di discopatie diffuse in tutto il rachide cervicale e dorsale è poi stata confermata dal dr. __________, nel suo referto del 30 agosto 2010, nel quale - dopo avere riscontrato la presenza, a livello lombare, di una situazione “rimasta più o meno invariata sia dal punto di vista clinico che neuroradiologico” rispetto alla precedente visita del 2004 – ha rilevato che “attualmente il paziente accusa, oltre ai persistenti dolori lombari ed alla gamba dx ma in maniera diffusa, anche fastidi cervicali associati a cefalee, disturbi in entrambe le spalle ed in parte al braccio sx” (doc. F2).

 

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 19 febbraio 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

 

                                         In casu, sia il referto del dr. __________ del 21 giugno 2010 (doc. E1), che quello del dr. __________ del 30 agosto 2010 (doc. F2), sono successivi alla decisione impugnata: essi vanno tuttavia presi in considerazione, dato che, nonostante secondo il dr. __________, che non è uno specialista in materia, i disturbi siano insorti nel mese di aprile 2010 (doc. E1), non si può escludere che gli stessi siano insorti già prima.

 

                                         Questo Tribunale evidenzia inoltre che, nonostante l’amministrazione sia stata chiamata a due riprese dal TCA ad esprimersi in merito a questi certificati medici, l’UAI ha rinunciato a prendere posizione (doc. XXVI).

 

                                         Alla luce di questa omissione da parte dell’amministrazione, considerato inoltre il lungo tempo trascorso tra la precedente valutazione del dr. __________ (del 27 dicembre 2004) e l’emanazione della decisione impugnata (del 19 febbraio 2010), secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista somatico, non abbia subito delle variazioni con influsso sulla capacità lavorativa.

                                         Gli atti vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire al più presto una perizia specialistica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

 

                            2.8.4.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

 

                                         D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

                                     

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 19 febbraio 2010 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8.4..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti