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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 28 marzo 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 febbraio 2010 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l’invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1953, nel mese di dicembre 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una problematica depressiva (doc. AI 2).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica ed un’inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione 18 febbraio 2001 (preavvisata il 10 dicembre 2009) l’Ufficio AI ha erogato tre quarti di rendita dal 1° dicembre 2006 sulla base della seguente motivazione:
" (…)
Dal marzo 2005 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa nell'ambito della sua economia domestica è limitata in modo rilevante.
Dalla documentazione acquisita all'incarto, con particolare riferimento all'inchiesta esperita a domicilio, risulta un impedimento del 62% nello svolgimento delle abituali mansioni richieste nella conduzione dell'economia domestica (cfr. il rapporto dell'inchiesta casalinga del 04.12.2009).
Trattandosi di una richiesta tardiva la prestazione sarà versata unicamente a decorrere dal 01.12.2006 (retroattività massima di un anno dalla data della presentazione della richiesta)." (Doc. AI 30-1)
1.2. Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1 è insorta al TCA, postulando l’assegnazione di una rendita intera. Per quanto riguarda il metodo di determinazione dell’invalidità, essa contesta di essere casalinga sostenendo di essere invece salariata a tempo pieno. Inoltre, fondandosi sulle certificazioni mediche rileva come l’esito dell’inchiesta economica sia da ritenere errato. Degli ulteriori motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
Contestualmente l’insorgente chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI evidenzia la tardività del ricorso. Nel merito, conferma lo statuto di casalinga al 100% e la fedefacenza dell’inchiesta economica.
1.4. Interpellata dal TCA, con scritto 28 aprile 2010 la ricorrente ha preso posizione sulla tardività del ricorso (XI); il 7 maggio 2010 l’Ufficio AI ha confermato la propria posizione (XIII).
In data 10 maggio 2010 l’insorgente ha inoltrato ulteriori osservazioni e notificato mezzi di prova da assumere (XIV).
Questa Corte ha infine chiesto all’assicurata di produrre la documentazione necessaria alla valutazione dell’eventuale diritto dell’interessata al gratuito patrocinio, ricevendo riscontro il 9 e 14 giugno 2010 (XVI-XVIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2.2. Per quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisione degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
L'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica-zione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA).
Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Infine, secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’av-venuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A. Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 p. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 consid. 3b; RCC 1992 p. 395 consid. 3c; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 25 n. 1556, p. 297 e giuri- sprudenza ivi citata).
2.3. Nel caso in esame, la ricorrente ha sostenuto che la decisione contestata del 18 febbraio 2010 è stata inviata per posta ordinaria B e che “è verosimile che sia stata spedita al più presto in data 19 febbraio 2010 che cadeva di venerdì oppure nei giorni successivi” e che “come confermato dal certificato medico rilasciato dal __________ l’assicurata si trovava nel proprio paese natale per questioni familiari a far da tempo dal 23 febbraio 2010. Di conseguenza ha ricevuto la decisione solo in data 22 marzo 2010. Pertanto, anche nel rispetto del diritto di essere sentita, il presente ricorso (datato 28 marzo 2010 n.d.r) è tempestivo” (sottolineatura del redattore).
L’Ufficio AI evidenzia che l’assicurata stessa ha sostenuto come la decisione sia stata spedita il 19 febbraio 2010, motivo per cui il ricorso è tardivo. Tale conclusione non è corretta: determinante è che avendo inviato la decisione per posta B -affermazione fatta dalla ricorrente e rimasta incontestata -l’amministrazione non ha saputo dimostrare né ha reso verosimile quando è avvenuta la notifica della decisione. Inoltre, la versione fornita dalla ricorrente appare plausibile. Recando la decisione contestata la data del 18 febbraio 2010 (che era giovedì) e volendo ammettere che la spedizione sia avvenuta il 19 febbraio 20010 (venerdì), è probabile che l’invio per posta B non sia giunto a destinazione prima della partenza, il 23 febbraio 2010 (martedì), per l’estero dell’assicurata.
L’insorgente ha sostenuto di essere rientrata in Svizzera il 22 marzo 2010, motivo per cui il ricorso datato 30 marzo 2010, inoltrato entro 30 giorni dalla presa di conoscenza della decisione impugnata, è da ritenere tempestivo.
Nel merito
2.4. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a tre quarti di rendita, come stabilito nella decisione impugnata, o ad una rendita intera come postulato nel ricorso.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.6. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che linvalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 p. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 p. 151 segg.
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
2.8. Nella presente fattispecie, l’insorgente ritiene di non essere considerata casalinga ai fini dell’applicazione del metodo di calcolo del grado d’invalidità.
Va innanzitutto ricordato che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze (personali, familiari, professionali e sociali), se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. In particolare sono da considerare (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; Meyer, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 288).
Nel rapporto 4 dicembre 2009 dell’inchiesta economica la responsabile ha osservato che “l’assicurata ha interrotto l’attività lavorativa per occuparsi del nipotino. Nel corso del colloquio non esprime volontà di riprendere il lavoro; ritengo pertanto che debba essere valutata come casalinga a tempo pieno, attività che svolgeva appunto prima dell’insorgenza del danno “ (doc. AI 27-2). Anche nel rapporto 25 settembre 2008 della Clinica __________ è indicato che l’insorgente “in Svizzera ha lavorato come cameriera. Ha cessato l’attività lavorativa nel 2003 per curare la nipotina” (doc. AI 13-3). Nella domanda di prestazioni essa ha indicato di essere casalinga dal novembre 2003 (doc. AI 2-5). Infine, nel rapporto 6 giugno 2008 del __________ si legge che “una volta giunta in Canton Ticino ha intrapreso l’attività di cameriera fino a poi dedicarsi solamente all’attività di casalinga” (doc. AI 10-3).
L’assicurata sostiene invece di aver lavorato sino al 7 novembre 2003, giorno in cui ha subito un’aggressione presso il ristorante dove svolgeva l’attività di cameriera e che avrebbe sicuramente continuato tale lavoro se non fosse insorta l’incapacità lavorativa a seguito della detta aggressione, secondo lei equiparabile ad un infortunio. Per questi motivi l’insorgente sostiene di dover essere considerata quale salariata (cfr. osservazioni 10 maggio 2010, doc. XIV).
Non va tuttavia dimenticato che nella perizia 31 luglio 2009 della dr.ssa __________, resa per conto de CPAS, si evince che l’inizio della durevole incapacità lavorativa risale al 9 marzo 2005 (prima visita dal dr. __________) e che l’evento scatenante il danno alla salute psichica (sindrome depressiva ricorrente da episodio grave ad attualmente di media gravità) era dovuto all’arresto del figlio e di sua nuora (doc. AI 22-7). Lo stesso emerge sia dal citato rapporto 6 giugno 2008 del __________ (doc. AI 10-3) che quello del 25 settembre 2008 della __________ (doc. AI 13-3).
Pertanto, la decisione di abbandonare l’attività lucrativa è stata presa prima dell’insorgenza del danno alla salute e quindi l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto l’insorgente quale casalinga, applicando di conseguenza il metodo misto (cfr. consid. 2.7).
2.9. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.7), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 disponibile in italiano (solo le versioni in tedesco e francese sono state aggiornate al 1° gennaio 2008 ed al 1° gennaio 2010) l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra 3088 della versione francese e tedesca) ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 versione tedesca e francese) prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
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Attività |
Minimo % |
Massimo % |
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1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) |
2 |
5 |
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2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) |
10 |
50 |
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3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) |
5 |
20 |
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4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) |
5 |
10 |
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5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) |
5 |
20 |
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6. Accudire i figli o altri familiari |
0 |
30 |
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7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* |
0 |
50 |
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3096, 3097 e 3098 (rispettivamente cifre 3087, 3088 e 3089 versione tedesca e francese) si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”
Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
2.10. Nella fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta. Il relativo rapporto è stato allestito il 4 dicembre 2009 (doc. AI 27). Sulla base degli accertamenti esperiti, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 62%.
L’insorgente contesta tali risultanze poiché in contraddizione con la documentazione medica agli atti. Evidenzia in particolare come nei rapporti 6 giugno 2008 e 18 maggio 2009 del SPS sia stata certificata un’incapacità del 100% quale casalinga (doc. AI 10-2 e 17-3), mentre in sede peritale il tasso d’incapacità è stato quantificato all’80% (doc. AI 22-11).
Alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.
Nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra 3095 CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Essa ha poi debitamente tenuto conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 p. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito della ricorrente, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche. A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Va poi evidenziato quanto riferito dall’incaricata, ossia che:
" (…)
Diversamente dal medico che l'ha peritata, l'aspetto della signora al momento dell'inchiesta non era trasandato, seppur vestisse con abiti semplici (ha dichiarato di non acquistare più perché è ingrassata, così si limita ad indossare gli unici due vestiti che ancora le vanno bene).
Aveva inoltre le unghie curate e laccate, un particolare che contrastava la semplicità dell'abbigliamento." (Doc. AI 27-2)
Nell’inchiesta domiciliare sono state comunque individuate le mansioni per le quali vi è un grado d’impedimento importante, impedimenti correttamente contestualizzati dall’assistente sociale nell’andamento dell’economia domestica. Si tratta in particolare delle mansioni n. 5.4 “spese e acquisti diversi” e n. 5.5 “bucato, confezione e riparazioni di indumenti”:
" (…)
5.4 Spesa e acquisti diversi
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compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali |
importanza assegnata |
10 |
percentuale degli impedimenti |
50 |
percentuale di invalidità |
5 |
Prima della sua malattia si recava a fare la spesa con il consorte due volte la settimana, mentre ora lascia che sia lui ad acquistare il necessario per il pasto serale.
Dichiara di non intrattenere relazioni con nessuno (tranne con la sorella e la madre lontane), ma di rispondere al telefono (mentre prima del ricovero alla Clinica di __________ non desiderava parlare con nessuno). Si reca inoltre, due volte al giorno, al bar di fronte a casa per bere il caffè e mangiare, ed è il solo momento della giornata in cui esce. Tra qualche settimana, conclude la signora, si recherà in __________ dove potrà riabbracciare il nipotino.
Non attende alla contabilità domestica, compito da sempre affidato al marito, né se ne preoccupa.
Il fatto che non si occupi più degli acquisti, alimentari e non è da ricondurre al disinteresse indotto dalla malattia, ma anche all'organizzazione del quotidiano e alla condivisione dei pasti.
Potendo disporre infatti, di denaro per provvedere al proprio pasto e non dovendo condividere la cena con il consorte, non ha interesse a fare la spesa. D'altro canto, recandosi al bar di fronte e provvedendo alle proprie immediate necessità, ma anche rispondendo al telefono, la signora dimostra di riuscire a mantenere relazioni con l'esterno, anche se minime; se ne vedesse l'utilità e lo scopo, verosimilmente sarebbe ancora recarsi in un supermercato per acquistare beni di prima necessità; a riprova il fatto che si rechi nel paese di origine per incontrare i parenti,
La percentuale proposta tiene dunque conto di tutti questi aspetti.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
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lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. |
importanza assegnata |
20 |
percentuale degli impedimenti |
40 |
percentuale di invalidità |
8 |
"Lava quando se la sente" e stende gli indumenti sullo stendino, posto sul balcone; mi mostra la cesta piena di abiti, che viene lasciata debordare per giorni sino a quando non si risolve a fare il bucato. Non sa indicare con quale frequenza lo faccia, ma cerca di occuparsene quando il carico è eccessivo, poiché non c'è nessuno che lo possa fare al posto suo (né marito né figlio).
Non stira più se non qualche camicia del figlio, mentre prima aveva l'abitudine di stirare tutto.
Oltre al blocco e alla difficoltà nel far fronte con regolarità al bucato, non riceve nessuna collaborazione da parte dei familiari, collaborazione che, almeno per riempire e accendere la lavatrice e stendere il bucato, appare esigibile.
Ritengo che in quanto ambito, dove peraltro la signora è costretta dal contesto a fare lo stretto necessario, l'autonomia sia maggiore; appare anzi, uno dei pochi contesti della vita domestica dove l'assicurata riesce a dar prova di una minima iniziativa." (Sottolineature del redattore; doc. AI 27/5-6)
Certo che nella perizia 31 luglio 2009 la dr.ssa __________ aveva evidenziato che:
" (…)
L'importante patologia psichiatrica di cui la paziente soffre compromette in modo significativo e particolarmente intenso l'aspetto psicomotorio, l'attenzione e la concentrazione e l'energia vitale così da menomare il funzionamento e l'adattamento personale ad ogni livello. Queste aree sono compromesse in misura maggiore rispetto a quanto osservabile abitualmente per il quadro diagnostico citato (ICD-10: F33.1) e giustificano un'incapacità lavorativa psichiatrica che è valutabile dal 09.03.2005 nel grado 80% sia nelle occupazioni lavorative abituali che presumibilmente come casalinga (un'inchiesta a domicilio così come citato nell'incarto è indicata). (…)" (Sottolineatura del redattore; doc. AI 22-11)
La valutazione non presta fianco a critiche essendo il risultato di osservazioni fatte sul posto da persona appositamente preparata. Né del resto la ricorrente ha sollevato puntuali critiche all’operato dell’assistente sociale.
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità (17%) dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare citato.
2.11. Nel ricorso e nelle osservazioni 10 maggio 2010 l’assicurata ha indicato alcuni mezzi di prova da assumere.
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).
Questo Tribunale ritiene che la documentazione agli atti sia chiara e sufficiente per l’evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
A prescindere dal generico riferimento a mezzi di prova da assumere (documenti, testi, perizie, interrogatorio formale ed informale, sopralluogo ecc…), va fatto presente che allegata alla risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto gli atti riguardanti l’assicurata, documentazione medica inclusa.
Nelle osservazioni 10 maggio 2010 la ricorrente ha inoltre postulato l’esperimento di una perizia psichiatrica “super partes” per attestare la sua inabilità lavorativa causata dall’ag- gressione del 7 novembre 2003, come pure l’edizione dal suo ex datore dei “documenti relativi alla copertura assicurativa dei dipendenti che dimostrano che __________ aveva diritto all’indennizzo per l’infortunio in data 7 novembre 2003, causa della sua totale inabilità lavorativa”(XIV). Va qui ricordato come l’aspetto psichiatrico sia stato compiutamente valutato dalla perizia 31 luglio 2009. Va parimenti evidenziato che l’evento scatenante la patologia psichica non è stata l’aggressione, tant’è che né i certificati medici né la perizia menzionano questo episodio. Per questi motivi non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico della ricorrente. Occorre tuttavia esaminare l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.13. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 61, n. 86, p. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
L'istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori; STF 4P.158/ 2002 del 16 agosto 2002; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 8 ad art. 3 Lag, p. 223). L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11 segg.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell'art. 328 e 329 CCS (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Dal punto di vista temporale, il presupposto del bisogno dell'istante deve essere determinato al momento in cui si statuisce sulla richiesta di assistenza giudiziaria (STF 1P.542/ 2003 del 20 ottobre 2003; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265; Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice, n. 18 ad art. 3 Lag, p. 226), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., nn. 39, 40 e 41 con relative note, p. 485-486).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (STF 5P.321/ 2004 del 21 settembre 2004; SVR 2007 AHV Nr. 7, SVR 1998 IV Nr. 13 consid. 7b e 7c). All'importo base LEF va infatti applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). L'indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 p. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., p. 3).
L'attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 156, p. 490).
Nel caso di specie, dal certificato municipale (doc. XIV/P1) risulta che l’assicurata, coniugata e senza attività lucrativa, vive con il marito. Quest’ultimo esercita l’attività di tassista indipendente con un reddito netto di fr. 50'000.--, così come emerge dall’ultima tassazione (2008) disponibile (doc. XVIII/). Non è stata dichiarata alcuna sostanza.
La ricorrente deve far fronte a fr. 1’550.-- quale importo base mensile per debitore coniugato con obblighi di mantenimento, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF, corrispondenti a fr. 18'600.-- annui. Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001). A questo importo, conformemente alla succitata giurisprudenza, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 2'790.-- /4’650.--.
Quale ulteriore onere dev’essere computato il canone di locazione di fr. 15’000.-- all’anno, spese accessorie incluse (doc. XVII/1). Va, altresì, aggiunto il premio annuo dell’assicurazione obbligatoria contro la malattie per entrambi i coniugi. Al riguardo l’assicurata ha prodotto unicamente la pezza giustificativa concernente il suo premio, pari a fr. 3'865,20 annui (doc. XVIII/10) che, in mancanza di documentazione, può essere computata anche per il marito. Si ottiene, quindi, un onere globale compreso tra fr. 44’120.-- (18'600 + 15'000 + 2 x 3'865 + 2'790) e fr. 45'980.-- (18'600 + 15'000 + 2 x 3'865 + 4’650).
L’insorgente presenta, dunque, un’eccedenza annua oscillante tra fr. 5'880.-- (50’000 - 44’120) e fr. 4'020.-- (50’000 - 45'980) e quindi non può essere ritenuta indigente.
In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti