Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.103

 

FS/sc

Lugano

16 novembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 1 marzo 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1963, casalinga dal 1990, nel mese di maggio 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) problemi di asma 2001 – problemi di schiena 1991 (…)” (doc. AI 2/1-7).

 

                                         L’Ufficio AI viste le risultanze delle inchieste economiche per le persone che si occupano dell’economia domestica 4 agosto 2003 e 17 febbraio 2004 (doc. AI 14/1-6 e 28/1-3) nonché del rapporto d’esame clinico SMR a cura del dr. __________ del 16 ottobre 2003 (doc. AI 19/1-6) , con decisione 19 febbraio 2004 (doc. AI 29/1-2), ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

                                         L’amministrazione, con decisione su opposizione 22 luglio 2004 (doc. AI 34/1-2), ha ritenuto irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione 24 marzo 2003 interposta contro la decisione del 19 febbraio 2004 (doc. AI 30/1).

 

                                         In esito al ricorso del 14 agosto 2004 (doc. AI 35/1-2) interposto dall’assicurata contro la decisione su opposizione del 22 luglio 2004, questo Tribunale, con sentenza 7 settembre 2004 (doc. AI 40/1-5), lo ha dichiarato irricevibile rinviando gli atti all’amministrazione affinché si pronunciasse sulla domanda di restituzione dei termini.

 

                                         Con decisione 15 settembre 2004, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di restituzione dei termini (doc. AI 42/1-2).

 

                               1.2.   L’Ufficio AI, con decisione 21 febbraio 2007 (doc. AI 54/1-2) sulla base delle annotazioni 11 gennaio e 2 febbraio 2007 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 48/1 e 52/1) , preavvisata con progetto 12 gennaio 2007 (doc. AI 49/1-2), non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni del 18 settembre 2006 (43/1-7).

 

                                         In esito al ricorso del 27 marzo 2007 (doc. AI 61/3) interposto dall’assicurata contro la decisione del 21 febbraio 2007, questo Tribunale vista la risposta 22 giugno 2007 nella quale l’Ufficio AI ha precisato che “(…) In concreto dai certificati medici agli atti emerge a partire dal 2003 la presenza di un danno alla salute psichica persistente curata con farmacoterapia, che alla luce delle ultime certificazioni mediche giustifica una ulteriore valutazione. Per una corretta valutazione del caso, si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler stralciare il ricorso e retrocedere gli atti all'Ufficio AI del Cantone Ticino al fine di entrare nel merito della domanda di prestazioni AI ed espletare i necessari accertamenti medici mediante una valutazione peritale del danno psichico dell'assicurata. (…)” (doc. 65/1-2) e considerato lo scritto 7 luglio 2007 con il quale l’assicurata ha comunicato di acconsentire all’immediato rinvio degli atti all’Ufficio AI che disporrà di ulteriori accertamenti medici e provvederà ad emettere un nuovo provvedimento ha stralciato la causa dai ruoli (doc. AI 66/1-2).

 

                               1.3.   Il 3 febbraio 2009 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 67/1-8).

 

                                         L’Ufficio AI esperita una perizia pluridisciplinare 17 novembre 2010 a cura del SAM (doc. AI 85/1-52) e visti il rapporto 24 novembre 2010 e le annotazioni 17 febbraio 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 86/1-2 e 98/1) con decisione 1. marzo 2011 (doc. AI 102/1-3), preavvisata con progetto 25 novembre 2010 (doc. AI 87/1-2), ha negato il diritto a prestazioni rilevando, in particolare, che “(…) nel progetto di decisione è stato erroneamente indicato che: “Con decisione del 21.02.2007 abbiamo respinto la sua ulteriore richiesta di prestazioni AI in quanto non siamo entrati in materia non essendo stato oggettivato un peggioramento dello suo stato di salute.”. Infatti l’Ufficio AI ha erroneamente chiuso la sua seconda domanda di prestazioni datata 18.09.2006 invece di provvedere ad effettuare nuovi accertamenti mediante valutazione peritale del suo danno psichico come ordinato dal TCA. Si ritiene quindi giustificato, come affermato dall’Avv. RA 1 nelle sue osservazioni pervenuteci in data 11 gennaio 2011, ritenere la presente decisione quale evasione alla sua seconda richiesta di prestazioni datata 18 settembre 2006. Durante il mese di maggio 2010 lei è stata sottoposta ad una perizia pluridisciplinare presso il SAM di Bellinzona, il quale ha concluso che il suo stato di salute è rimasto stabile, in particolare dal punto di vista psichiatrico, da anni. Il nostro Servizio Medico Regionale ha quindi confermato che non vi è una sostanziale modifica del suo stato di salute rispetto al 2004, anno in cui l’Ufficio ha emesso la sua prima decisione di rifiuto a prestazioni AI nei suoi confronti in quanto il suo grado d’invalidità era del 18%. Per quanto concerne l’aspetto economico si fa osservare come l’Ufficio AI, in assenza di una sostanziale modifica dello stato di salute, non debba predisporre alcuna inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, fa dunque stato l’inchiesta effettuata dalla nostra assistente sociale nel 2004. (…)” (doc. AI 102/2).

 

                               1.4.   Contro la decisione 1. marzo 2011, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito e rilevato che l’Ufficio AI avrebbe fornito delle informazioni errate al SAM che possono aver influenzato negativamente l’opinione dei sanitari coinvolti ha chiesto, in via principale, il riconoscimento del diritto ad una rendita intera a far tempo dalla data di presentazione della seconda domanda di prestazioni AI e, in via subordinata, la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici ed economici e resa di un nuovo provvedimento.

                                         Con istanza del medesimo giorno, e meglio del 22 marzo 2011, l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa osservato che alla perizia pluridisciplinare del SAM va riconosciuta piena forza probatoria e precisato che “(…) l’obiezione sollevata dalla ricorrente in merito all’influenza che può aver avuto sui medici del SAM il fatto di menzionare un numero errato di richieste di prestazioni che l’assicurata ha inoltrato, non può essere accolta. Non vi è alcun motivo per dubitare infatti che i periti trattandosi di medici indipendenti e imparziali, possano trattare in modo diverso gli assicurati in rapporto a quante domande hanno inoltrato all’Ufficio AI e se queste siano o meno state respinte. Si ritiene pertanto che tali dati, citati dal SAM a titolo puramente informativo, non siano quindi atti a inficiare la valutazione medica. (…)” (V) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.6.   Con lettera 16 settembre 2011 dopo che con precedente scritto del 19 aprile 2011 si era limitata a confermarsi nelle proprie allegazioni ed a comunicare di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre (VII) la ricorrente ha trasmesso al TCA tre rapporti d’uscita 16 luglio 2009, 29 luglio 2010 e 9 settembre 2011 della Clinica __________ di __________ unitamente alla lettera 13 settembre 2011 del dr. __________ indirizzata all’avv. RA 1 (doc. B/1, B/2, B/3 e B/4).

 

                               1.7.   Con osservazioni 23 settembre 2011 rilevato che “(…) il Dr. __________ e la Dr.ssa __________, nelle loro annotazioni del 22.09.2011, qui allegate, si sono così determinati: “Circa la documentazione prodotta la seconda degenza alla Clinica __________ era nota ai periti del SAM che citano il rapporto in perizia. Le successive degenze sono posteriori alla convocazione SAM. L’ultimo ricovero alla Clinica __________ parla di un quadro clinico che si era mantenuto stabile fino ad un mese e mezzo prima, si può quindi ammettere che un eventuale peggioramento sia avvenuto a partire dal momento del ricovero (28.04.2011). E’ da sottolineare che la perizia psichiatrica SAM non si esprime sui criteri di Foerster nonostante la presenza di una diagnosi di fibromialgia. Proponiamo quindi una perizia psichiatrica che valuti i criteri di   Foerster oltre che prenda posizione circa la diagnosi psichiatrica (agli atti infatti anche i successivi ricoveri psichiatrici pongono la diagnosi di una s. depressiva ricorrente, diagnosi che si discosta da quella posta dal perito SAM Dr. __________ di disturbo da disadattamento sfociato in una sintomatologia depressiva persistente - F34.8) e la conseguente CL.”. (…)” l’Ufficio AI ha chiesto il rinvio degli atti per esperire nuovi accertamenti medici.

 

                               1.8.   Con lettera 10 ottobre 2011 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che “(…) di principio non mi oppongo alla domanda di rinvio degli atti e quindi vi esprimo la mia adesione alla suddetta proposta formulata da controparte. Domando comunque a codesta lodevole Corte di voler statuire nell’ambito del decreto di stralcio che sarà emesso, in merito all’assegna-zione a favore della ricorrente di congrue ripetibili, considerato che, per salvaguardare i suoi diritti, ella è stata costretta ad interporre il ricorso del 22.03.2011 contro la decisione formale emessa dall’Ufficio AI il 01.03.2011. A tal fine produco a codesta lodevole Corte l’allegata nota d’onorario, per un importo complessivo di Fr. 3'847.10, chiedendo di volerne tenere debita considerazione per la statuizione sulle ripetibili. (…)” (XIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 15 febbraio 2011 seguente, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009). Va qui comunque rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

                                         L’insorgente postula il riconoscimento del diritto a una rendita intera dalla data di presentazione della seconda domanda di prestazioni AI e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici ed economici e resa di un nuovo provvedimento.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

 

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

 

                               2.6.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

 

                               2.7.   Nella fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione 19 febbraio 2004 (doc. AI 29/1-2) l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

                                         L’amministrazione visto il Rapporto d’esame clinico SMR del 16 ottobre 2003 (doc. AI 19/1-6) nel quale il dr. __________, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) - Sindrome fibromialgica primaria con una sindrome pan-ver-tebrale cronica e alterazione artrosica incipiente dell’articola-zione sacroiliaca destra con un decondizionamento muscolare generale - Iperagibilità bronchiale con tosse cronica persistente (…)” (doc. AI 19/4), aveva concluso che “(…) nell’atti-vità di casalinga l’assicurata presenta una limitazione medico-teorica oggettivabile dal danno alla salute presente del 25%. (…)” (doc. AI 19/5) e ritenute le risultanze dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 17 febbraio 2004 (doc. AI 28/1-3) ha infatti ritenuto che “(…) dalla documentazione all’incarto e in modo particolare dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, risulta che il danno alla salute di cui lei è portatrice le comporta un impedimento nello svolgimento delle abituali mansioni richieste nell’economia domestica del 18%. (…)” (doc. AI 29/1).

 

                               2.8.   Questo Tribunale deve innanzitutto stigmatizzare il fatto che l’amministrazione nonostante la STCA del 16 luglio 2007 (cfr. doc. AI 66/1-2 e consid. 1.2) avesse omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti per accertamenti medici di natura psichiatrica e resa di un nuovo provvedimento sia rimasta del tutto inattiva costringendo così l’assicurata ad inoltrare l’ulteriore richiesta di prestazioni del 3 febbraio 2009 (doc. AI 67/1-8 e consid. 1.3).

 

                                         L’Ufficio AI, vista la domanda del 3 febbraio 2009 e ritenuto il rapporto medico 2 aprile 2010 (doc. AI 79/1-2) nel quale il medico SMR dr. __________ posta la diagnosi principale di “(…) Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio F 33.1 Sindrome da somatizzazione Compliance ridotta Possibile epilessia parziale (vedi dr. __________) (…)” e quale ulteriori diagnosi con influsso sulla CL “(…) Sindrome pan vertebrale cronica Fibromialgia (…)” (doc. AI 79/1) si è così espresso “(…) ad perizia SAM per definire limiti funzionali quale casalinga e loro evoluzione dal 2005 a tuttora (…)” (doc. AI 79/2), ha ordinato un accertamento medico a cura del SAM (doc. AI 80/1-2).

 

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 17 novembre 2010 (doc. AI 85/1-52) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e pneumologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  (…)

5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Disturbi depressivi nell’ambito di un disturbo dell’adattamento (ICD-10 F 43.2), sfociato in una sintomatologia depressiva persistente (ICD-10 F 34.8).

 

Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente.

 

 

5.2  Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Tratti istrionici di personalità con possibile sindrome da conversione, con crisi psicogene non epilettiche.

 

Problemi nella relazione coniugale.

 

Asma bronchiale con sindrome ostruttiva di grado moderato, reversibile post-beta 2:

 

     -  stabilità funzionale nel tempo;

     -  possibile componente atopica;

     -  possibile componente di post-nasal drip;

     -  possibile componente di reflusso gastroesofageo

 

Cefalea cronica di origine farmacologica, nonché probabile emicrania.

(…)" (doc. AI 85/19)

 

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A., nell’attività lucrativa svolta in qualità di operaia non qualificata, è valutabile nella misura dell’80% (orario di lavoro normale, con riduzione del rendimento). Nell’attuale situazione di casalinga il grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell’A. è invece valutabile nella misura del 95% (attività sull’arco di una giornata usuale con riduzione del rendimento). (…)” (doc. AI 85/25) i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

 

"  (…)

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Le conseguenze sulla capacità di lavoro dell'A. nell'attività svolta in passato, quale operaia non qualificata presso un calzaturificio, si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constati a livello psichiatrico e a livello reumatologico.

Sul piano psichiatrico gli aspetti psicopatologici relativi alla depressione persistente, portano l'A. a vedere sé stessa come una vittima e gli altri come i responsabili dei danni che le sono stati arrecati. Ciò l'ha fissata in una posizione psicologica molto difensiva, che le impedisce di cambiare atteggiamento. Ne risulta pertanto una minor affidabilità, una modica riduzione della caricabilità e resistenza al lavoro, aspetti che ne riducono il rendimento.

 

Sul piano reumatologico la sintomatologia algica cronica in relazione alla descritta fibromialgia primaria, comporta disturbi del sonno e stanchezza cronica, ciò che riduce leggermente il rendimento sul lavoro.

 

Precisiamo che le limitazioni descritte in ambito psichiatrico e reumatologico non vanno addizionate aritmeticamente, bensì integrate, in quanto entrambe manifestano il loro influsso sul rendimento e quindi si sovrappongono.

 

L'attività lucrativa svolta in passato dall'A. in qualità di operaia non qualificata preso un calzaturificio, va ritenuta ancora praticabile nella misura dell'80%, come descritto al capitolo 7. La determinazione temporale di questa limitazione della capacità di lavoro risulta difficilmente precisabile, anche perchè l'A. ha esercitato un'attività lucrativa solo durante due mesi nel corso del 1987. Alla luce di quanto evidenziato in occasione dell'attuale accertamento interdisciplinare, non possiamo concordare con le valutazioni espresse dai medici curanti, in occasione dei loro rapporti medici AI (vedasi atti del 17.2.e del 10.4.2009). In particolar modo non possiamo concordare con la valutazione dello psichiatra curante (capacità lavorativa 0% da gennaio 2008), in quanto non possiamo constatare evidenti segni psicopatologici, dimostranti una tale riduzione delle risorse psichiche e mentali dell'A. Prendiamo pertanto atto che la decisione dell'Ufficio AI del Canton Ticino del 19.2.2004 (rifiuto di prestazioni) è oramai cresciuta in giudicato.

Possiamo quindi affermare che l'attuale capacità lavorativa nella misura dell'80% per l'attività lucrativa svolta di operaia non qualificata, vada considerata a decorrere da febbraio 2006 (inizio della presa a carico psichiatrica da parte del Dr. med. __________).

Da allora, ad eccezione dei periodi di ricovero ospedaliero, lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro dell'A. non ha presentato sostanziali e/o durature modifiche. Per quanto invece riguarda l'attività svolta di casalinga, prendiamo atto che l'inchiesta economica effettuata per l'Ufficio AI del Canton Ticino da parte dell'assistente sociale signora __________ (atto del 17.2.2004), giustificava una percentuale d'invalidità nella misura del 18%. In base a quanto argomentato sopra, possiamo quindi affermare che la capacità lavorativa dell'A. quale casalinga, è da considerare nella misura del 95% a decorrere da febbraio 2006.

 

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

In considerazione dell'esigua limitazione della capacità lavorativa, nonché degli aspetti psicopatologici evidenziati (attitudine molto difensiva, poco incline ai cambiamenti), non riteniamo indicato effettuare provvedimenti di integrazione professionale. L'attuale capacità lavorativa non è migliorabile tramite ragionevoli provvedimenti medici. L'attuale presa a carico psichiatrica impedisce però un peggioramento della sintomatologia depressiva.

 

Per le sole ragioni mediche l'A. va considerata in grado di svolgere anche altre attività lucrative, rispettose delle limitazioni descritte in ambito reumatologico, compatibili con le competenze professionali dell'A. nella misura dell'80%, come descritto al capitolo 7, a decorrere da febbraio 2006.

 

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE e DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

 

Domande particolari non sono poste.

 

Chiediamo venia per l'increscioso ritardo con cui possiamo fornire l'attuale perizia, situazione dovuta all'inspiegabile latenza nella ricezione del rapporto da parte del nostro consulente in pneumologia.

 

Sul piano pneumologico, benché attualmente, così come in passato, non risultano evidenziabili limiti sostanziali e/o duraturi della capacità lavorativa dell'A., vanno considerate non adatte attività professionali a contatto con gli agenti irritativi delle vie respiratorie oppure comportanti sforzi fisici pesanti e prolungati nel tempo.

 

Lasciamo al Servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 85/26-27)

 

                               2.9.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

                                         In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                         Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

                                         L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

                                         D'altra parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

 

                                         a livello amministrativo

                                         -  assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         -  differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         -  miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         -  rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                            --   in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                            --   alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

 

 

                                         a livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Il TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

                                         Giova qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

                                         In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                             2.10.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, per quanto riguarda la patologia psichiatrica, non può fare proprie le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.

 

                                         Infatti, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, non ha motivato perché egli esclude la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente posta dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nei certificati medici 22 gennaio e 6 marzo 2007 (doc. AI 50/1-3, 55/2) nonché nel rapporto medico 17 febbraio 2009 (doc. AI 72/1-4). Va qui evidenziato che detta diagnosi è stata confermata anche dai medici specialisti della Clinica __________ di __________ sia nel rapporto d’uscita 13 ottobre 2008 concernente la prima ammissione dal 22 aprile al 7 giugno 2008 che negli ulteriori rapporti d’uscita concernenti le degenze dal 28 aprile al 6 giugno 2009, dal 31 maggio al 10 giugno 2010 e dal 28 aprile al 3 giugno 2011 (doc. AI 76/1-3, B/3 e B/4).

                                         Nemmeno il dr. __________ ha evidenziato i criteri in base ai quali i periti del SAM hanno potuto considerare la diagnosi di “(…) Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente (…)” (doc. AI 85/19), quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).

 

                                         Al riguardo, anche i medici SMR, nelle annotazioni 22 settembre 2011, hanno concluso che “(…) circa la documentazione prodotta [ndr.: si riferisce ai tre rapporti d’uscita 16 luglio 2009, 29 luglio 2010 e 9 settembre 2011 della Clinica __________ e alla lettera 13 settembre 2011 del dr. __________ indirizzata all’avv. RA 1 sub doc. B/1, B/2, B/3 e B/4] la seconda degenza alla Clinica __________ era nota ai periti SAM che citano il rapporto in perizia. Le successive degenze sono posteriori alla convocazione SAM. L’ultimo ricovero alla Clinica __________ parla di un quadro clinico che si era mantenuto stabile fino ad un mese e mezzo prima, si può quindi ammettere che un eventuale peggioramento sia avvenuto a partire dal ricovero (28.04.2011). E’ da sottolineare che la perizia psichiatrica SAM non si esprime sui criteri Foerster nonostante la presenza di una diagnosi di fibromialgia. Proponiamo quindi una perizia psichiatrica che valuti i criteri di Foerster oltre che prenda posizione circa la diagnosi psichiatrica (agli atti infatti anche i successivi ricoveri psichiatrici pongono la diagnosi di una s. depressiva ricorrente, diagnosi che si discosta da quella posta dal perito SAM Dr. __________ di disturbo da disadattamento sfociato in una sintomatologia depressiva persistente – F34.8) e la conseguente CL. (…)” (XI/bis).

 

                                         Questo Tribunale, ritenuto che dopo che il dr. __________ l’aveva posta nei certificati medici 22 gennaio e 6 marzo 2007 (doc. AI 50/1-3, 55/2) la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente è stata sempre confermata dai medici della Clinica __________ sin dal primo ricovero dal 22 aprile al 7 giugno 2008 (doc. AI 72/5-7) e, in particolare, anche in occasione della degenza dal 31 maggio al 10 giugno 2010 (doc. B/3) periodo questo antecedente alla perizia del SAM del 17 novembre 2010 non può tuttavia escludere con la sufficiente tranquillità che un peggioramento (come sembrerebbe abbiano invece ritenuto i medici SMR dr. __________ e dr.ssa       __________ nelle annotazioni 22 settembre 2011: “(…) L’ultimo ricovero alla Clinica __________ parla di un quadro clinico che si era mantenuto stabile fino ad un mese e mezzo prima, si può quindi ammettere che un eventuale peggioramento sia avvenuto a partire dal ricovero (28.04.2011). (…)” (XI/1, la sottolineatura è del redattore)) sia insorto già prima del 28 aprile 2011.

 

                                         Del resto, sempre nelle annotazioni 22 settembre 2011 avuto riguardo alla diagnosi di fibromialgia, già posta dal dr. __________ nel rapporto d’esame clinico del 16 ottobre 2003 (cfr. doc. AI 19/1-6 e consid. 2.7) e confermata dai periti del SAM , i medici SMR hanno evidenziato pure che “(…) é da sottolineare che la perizia psichiatrica SAM non si esprime sui criteri Foerster nonostante la presenza di una diagnosi di fibromialgia. (…)” (XI/bis).

 

                                         Di conseguenza anche alla luce della citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 (nella quale è stato precisato anche in quali casi il Tribunale cantonale può rinviare gli atti all’assicuratore per un complemento istruttorio, cfr. i consid. dal 4.4.1.1 al 4.4.1.4, pag. 263-265) , nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“(…) Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen (…)” DTF 137 V 210, consid. 4.4.1.4, pag. 265), si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché (come del resto in sostanza auspicato dalla medesima amministrazione nelle osservazioni 23 settembre 2011 sub. XI), metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni nonché l’evoluzione nel tempo sulla capacità lavorativa dell’assicurata. In particolare, oltre a stabilire l’esistenza o meno dei criteri di Foester, necessari per poter ritenere invalidante la diagnosi posta di “(…) Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente (…)” (doc. AI 85/19) (cfr. consid. 2.5), l’amministrazione dovrà chiarire se e se del caso quando è subentrato un peggioramento della situazione valetudinaria.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’Ufficio AI effettuerà una valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurata, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.

 

                             2.11.   Con scritto 10 ottobre 2011 l’assicurata ha chiesto l’assegna-zione di congrue ripetibili allegando la nota d’onorario dell’avv. __________ (XIII e allegato XIII/bis) di complessivi CHF 3'847.10 (CHF 3'240 di onorario, CHF 326.00 di spese e CHF 281.10 di IVA).

 

                                         Dalla nota d’onorario risulta che è stata fatturata l'attività svolta dal 2 dicembre 2010 (apertura incarto) al 10 ottobre 2011 (data della lettera con la quale è stata comunicata al TCA l’adesione alla proposta di rinvio formulata dall’Ufficio AI e richiesta l’assegnazione di ripetibili).

                                         La decisione impugnata è datata 1. marzo 2011.

                                         Secondo la giurisprudenza l'attività svolta prima dell'inoltro di una causa non entra in linea di conto per la fissazione delle ripetibili (RAMI 1997 KV 15, pag. 321; DTF 114 V 228, consid. 3b e riferimenti), con la precisazione, tuttavia, che nella commisurazione della nota professionale entrano in considerazione i lavori preparatori necessari per la stesura del ricorso. Non è, invece, compresa l'attività svolta dal patrocinatore prima dell'emissione della decisione impugnata, visto che il TFA, già prima dell'entrata in vigore della LPGA, ha riconosciuto, a determinate condizioni, l'assistenza giudiziaria nella procedura amministrativa (DTF 125 V 32; DTF 117 V 408; SVR 2000 IV Nr. 18 pag. 55 = Pratique VSI 2000 pag. 164). Dal 1° gennaio 2003 l'art. 37 cpv. 4 LPGA prevede poi che nella procedura con l'assicuratore, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.

 

                                         La nota d’onorario (per il lavoro svolto dall’avv. RA 1 nel periodo che, per le ragioni sopra evidenziate, può qui essere considerato e, meglio, dal 3 marzo al 10 ottobre 2011) di complessivi CHF 1'614.10 (CHF 1'305.00 di onorario, CHF 189.50 di spese e CHF 119.60 di IVA) è suscettibile, alla luce della normativa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, art. 30 Lptca e il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]) e della giurisprudenza (STF 8C_723/2009 del 14 gennaio 2010), di essere riconosciuta.

                                         La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato nei considerandi.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 1’614.10 a titolo di ripetibili     (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti