Raccomandata |
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Incarto n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 28 marzo 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 febbraio 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1980, precedentemente attivo quale ausiliario di cucina presso l’Hotel __________ e quindi presso la Fondazione __________ di __________, in data 4 settembre 2009 ha inoltrato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per una neurosifilide meningo-vascolare con ictus ischemico frontale a destra (doc. AI 1-1; 4-19; 15-1; 20-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione neurologica svolta dal Dr. __________ (doc. AI 28-1), l’UAI con decisione del 3 febbraio 2011 (doc. AI 51-1), preavvisata con progetto del 18 novembre 2010 (doc. AI 46-1), ha respinto la domanda di prestazioni non avendo l’assicurato presentato un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa, ai sensi dell’art. 28 LAI.
1.3. Contro questa decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, a far tempo dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2009, ed una mezza rendita dal 1° dicembre 2009 (doc. I).
Il ricorrente ha contestato la valutazione economica svolta dall’amministrazione. In particolare il reddito da invalido, ritenuto non corretto e la riduzione del 14% applicata dall’UAI, considerata insufficiente. L’avv. RA 1 ha proposto una riduzione non inferiore al 20% (doc. I).
In via ricorsuale viene quindi contestata la conclusione dell’Ufficio AI che ha ritenuto l’insorgente abile al lavoro in maniera completa avendo quest’ultimo richiesto di essere posto a beneficio dell’indennità di disoccupazione al 100% a partire dal 1° dicembre 2008. Secondo il legale è “molto più probabile che RI 1, persona estremamente semplice, si sia collocato in misura completa involontariamente” (doc. I).
Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. II; V+1).
1.4. Nella risposta del 4 maggio 2011 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.5. Il 10 maggio 2011 l’avv. RA 1 ha contestato le argomentazioni dell’amministrazione riconfermandosi nelle proprie allegazioni di causa (doc. VIII).
Il doc. VIII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure no.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il mandato di esperire una perizia neurologica.
Nel rapporto peritale del 19 luglio 2010 il Dr. __________ ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “- esiti di rammollimento ischemico nella sostanza bianca frontale a livello di giunzione fra i territori delle arterie cerebrali media e anteriore destre (16.4.2008) associato ad una neuro sifilide meningo-vascolare: emisindrome sensitivo-motoria sinistra residuale a predominanza brachiale; - modici disturbi neuropsicologici residuali” (doc. AI 28-6).
Per quanto riguarda la capacità lavorativa lo specialista ha indicato un’inabilità completa (100%) dal 16 aprile 2008 al 31 agosto 2009, mentre dal 1° settembre 2009 l’insorgente è considerato abile al 50% (doc. AI 28-8).
Essendo il quadro clinico dell’assicurato incontestato (cfr. doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.
2.4. Ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008:
" L’assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."
Questo articolo ha sostituito il precedente articolo 29 cpv. 1 vLAI, che prevedeva che:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a presenta un'incapacità permanente al guadagno (art. 7LPGA) pari almeno al 40 per cento, oppure
b è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media."
Ai sensi dell’art. 29ter OAI, se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto.
Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi del “vecchio” art. 29 cpv. 1 LAI, ripreso ora dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).
2.5. Nell’evenienza concreta, dal punto di vista medico l’assicurato è ritenuto inabile in misura completa (100%) dal 16 aprile 2008 al 31 agosto 2009, mentre dal 1° settembre 2009 è considerato abile al 50% (cfr. consid. 2.3.).
Dalle tavole processuali emerge che RI 1 ha lavorato presso l’Hotel __________ugano, quale ausiliario di cucina, dal 16 marzo al 31 ottobre 2005, dal 1° aprile al 30 novembre 2006, dal 1° marzo al 30 novembre 2007 e dal 3 marzo al 30 novembre 2008 (doc. AI 3-1).
Nel periodo di inabilità lavorativa al 100% dal 16 aprile 2008 al 20 agosto 2008 egli ha beneficiato delle indennità giornaliere da parte della __________ Assicurazione malattia SA (doc. AI 39-1).
Dal 21 agosto 2008 l’assicurato ha ripreso l’attività lavorativa all’Hotel __________ a tempo pieno sino al termine del rapporto lavorativo al 30 novembre 2008 (l’ultimo giorno di lavoro risulta il 23 novembre 2008 (doc. AI 14-2; 14-8).
Dal 1° dicembre 2008 RI 1 ha quindi rivendicato il diritto all’indennità di disoccupazione a tempo pieno (doc. diso 5-1) ed ha sempre cercato un’occupazione a tempo pieno (doc. diso 1-1; 4-1; 8-1; 10-1; 12-1; 13-1; 15-1; 19-1; 20-1), rimanendo iscritto all’assicurazione disoccupazione a tale percentuale.
Nell’”Intervista iniziale” del 17 febbraio 2009 alla domanda “ha problemi di salute che limitano la possibilità di lavorare o di svolgere l’attività professionale ?” l’insorgente ha risposto: “…di non avere problemi di salute che ne possano limitare la disponibilità al collocamento” (doc. diso 11-1).
Come rettamente evidenziato anche dall’Ufficio AI l’assicurato ha quindi trovato un’occupazione al 40% presso la Fondazione __________ a far tempo dal 7 settembre 2009 (doc. diso 23-1/4), continuando a cercare un’occupazione a tempo pieno (doc. diso 29-1; 31-1; 34-1; 36-1; 45-1; 47-1).
Alla luce di quanto sopra, il TCA non può che condividere l’agire dell’amministrazione che ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% dal 16 aprile 2008 al 20 agosto 2008, ma pienamente abile a partire dal 21 agosto 2008.
In tali circostanze non avendo l’assicurato presentato un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa, ai sensi dell’art. 28 LAI, la richiesta di prestazioni va respinta.
2.6. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.7.).
Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"
2.7. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (doc. II; V+1).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie la vertenza era palesemente priva di esito favorevole, in quanto l’assicurato dal 21 agosto 2008 ha ripreso l’attività lavorativa all’Hotel __________ al 100%. Poi, a partire dal 1° dicembre 2008, ha rivendicato il diritto all’indennità di disoccupazione a tempo pieno ed ha cercato un’occupazione al 100%, rimanendo iscritto all’assicurazione disoccupazione a tale percentuale.
Egli inoltre ha chiaramente indicato ai funzionari dell’URC di non avere problemi di salute (cfr. consid. 2.5.).
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti