Raccomandata |
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Incarto n.
FS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 1° marzo 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1954, da ultimo attivo quale pizzaiolo presso il Ristorante ____________________ (doc. 1/1-2 incarto disoccupazione), nel mese di settembre 2010 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-9).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – in particolare la valutazione bidisciplinare 18 gennaio 2011 del Servizio Medico Regionale (SMR) a cura del dr. __________ e del dr. __________ (doc. AI 25/1-8) – l’Ufficio AI, con decisione 1° marzo 2011, preavvisata con progetto 19 gennaio 2011 (doc. AI 26/1-3), ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 31/1-3).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto di riconoscergli “(…) una rendita AI del 75%, sulla base di un grado d’invalidità del 60% almeno. (…)” (I).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) il Servizio medico regionale (SMR) nel rapporto 18.01.2011 redatto dopo esame medico, ha considerato la documentazione medica presente agli atti, quindi anche il rapporto del dr. __________ del 30.09.2010. Si rammenta che il dr. __________ ha valutato, dal lato puramente reumatologico, una capacità lavorativa residua dell’80% nella precedente attività di pizzaiolo senza riscontrare significative limitazioni. Da notare che il SMR ha, inoltre, esaminato la funzionalità fisica (cfr. allegato al rapporto SMR del 18.01.2011). (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto 14 giugno 2011 l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni e ha trasmesso al TCA la lettera 15 marzo 2011 del dr. __________ indirizzata all’avv. RA 1.
1.6. Con osservazioni 1. luglio 2011 – sulla base delle annotazioni 27 giugno 2011 nelle quali il dr. __________, circa lo scritto 15 marzo 2011 del dr. __________, ha concluso che “(…) l’attuale scritto conferma espressamente una situazione invariata e la bontà della valutazione SMR (…)” (X/1) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
L’insorgente postula la riforma del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che – conformemente all’annotazione 29 novembre 2010 nella quale il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) alla luce dell’insufficienza di elementi medici agli atti, necessari per oggettivare il globale stato di salute dell’A., si rende necessaria una valutazione specialistica bi-disciplinare SMR (psichiatria-reumatologia), avente lo scopo di valutare l’evolu-zione dello stato di salute dell’A. dal 2009 ad oggi, rispettivamente le limitazioni funzionali per l’abituale attività o per attività adeguate, le eventuali risorse e la determinazione della CL residua (…)” (doc. AI 22/1) – l’Ufficio AI ha ordinato una valutazione bidisciplinare a cura del SMR (doc. AI 23/1).
Dal referto 18 gennaio 2011 (doc. AI 25/1-8) risulta che il dr. __________, medico SMR e spec. FMH in medicina interna, e il dr. __________, medico SMR e FMH in psichiatria e psicoterapia, raccolta ed esaminata la documentazione agli atti e tenuto conto delle risultanze della visita medica – posta la diagnosi di “(…) • Sindrome lombo vertebrale cronica su: • Spondilolisi L5 co anterolistesi di 1° L5 su S1 • Discopatia L4-L5 e L5-S1 con piccola ernia intraforaminale L4-L5 sinistra e possibile contatto con la radice di L4 sx, avanzata spondilo artrosi • Componente funzionale somatoforme (…)” (doc. AI 25/5) –, hanno concluso per un’incapacità lavorativa del 30% nell’attività abituale di pizzaiolo dal settembre 2010 e dello 0% in un’attività adeguata.
Esposti i risultati della misurazione dell’escursione articolare (doc. AI 25/8) e della capacità funzionale residua (doc. AI 25/7), i medici SMR hanno espresso la seguente valutazione:
" (…)
Assicurato di 56 anni in buone condizioni generali.
Lombalgia da 3-4 anni, indagini radiologiche con evidenza di minime alterazioni degenerative.
Gli specialisti Dr. med. __________ e Dr. med. __________ riscontrano una discrepanza tra sintomatologia riferita a alterazioni degenerative evidenziate radiologicamente.
Anche dal punto di vista obiettivo la discrepanza viene confermata.
Il Dr. med. __________ certificava una IL del 20% in data in attività abituale dal 23.11.2010.
Veniva definita una cronicizzazione dei dolori con probabile componente somatoforme.
La valutazione clinica odierna permette di definire i limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica in allegato.
Dal settembre 2010 (rapporto medico Dr. med. __________ per AI) è medicalmente giustificata una incapacità lavorativa del 20% nell'abituale attività di pizzaiolo. Tale incapacità lavorativa risulta giustificata da limitazione per dolore in posizione in piedi, dalla necessità di pause di riposo maggiori.
Si può giudicare come lavoro adatto allo stato di salute attuale un'attività che tenga pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua e di tutti i limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica allegato.
In attività lavorativa adatta allo stato di salute, l'assicurato presenta una incapacità lavorativa del 0%.
IL definite come tempo lavorativo.
Prognosi favorevole.
Si allega modulo per la misurazione dell'escursione articolare.
Si allega modulo per esame della funzionalità fisica.
Dal lato psichico, alla presenza di una documentazione medica silente per patologie psichiatriche, in assenza di cure psichiatriche o psicoterapeutiche dichiarate presenti o pregresse, ci si deve basare sull'osservazione odierna. L'A.o non ha evidenziato durante il colloquio problemi grossolani di attenzione, concentrazione o memoria. Non ha mostrato evidenti disturbi cognitivi. Non si sono resi evidenti segni o sintomi d'interesse psicopatologico in qualsiasi funzione dell'Io, quindi non sono percepibili segni o sintomi relativi a:
Disturbi della vitalità
Disturbi dell'attività
Disturbi della consistenza
Disturbi della demarcazione
Disturbi dell'identità
In pratica, non s'intuiscono disturbi formali del pensiero, dell'umore, rispettivamente disturbi d'ansia di qualsiasi natura, di tipo endogeno, rispettivamente esogeno, cioè causati da stress esterni.
In conclusione non sono oggettivabili limitazioni di alcun tipo per ragioni psichiatriche in qualsiasi attività.
Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR sono definite sulla base della piena conoscenza dell'incarto e gli accertamenti approfonditi a disposizione.
(…)" (doc. AI 25/5-6)
Con il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione medico-teorica della capacità lavorativa residua.
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nella fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente valutazione 18 gennaio 2011 dei medici SMR dr. __________ e dr. __________. In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicu-rato è portatore, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa l’incapacità lavorativa del 30%, dal settembre 2010, nell’attività abituale quale pizzaiolo e dello 0% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti. Né del resto l’insorgente ha prodotto documentazione medica che possa validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni dei medici SMR.
In particolare, nella lettera 15 marzo 2011 indirizzata all’avv. RA 1, il dr. __________, FMH in medicina interna / malattie reumatiche, ha evidenziato che “(…) come da me già ben sottolineato nei citati rapporti (ndr.: si riferisce ai suoi precedenti rapporti 16 settembre e 23 novembre 2010 inviati alla Dr.ssa __________ sub doc. AI 8/6-8 e 19/1-2), l’assicurato presenta un quadro algico ormai cronicizzato, particolarmente intenso a livello lombare, il quale può venire solo parzialmente spiegato dalla presenza di una spondilolisi con listesi di I° tra L5 ed S1, nonché da alterazioni degenerative ai due livelli lombari inferiori. Bisogna inoltre sottolineare come i dolori da lui lamentati siano del tutto indipendenti dall’attività svolta o dalla posizione assunta (non lavora ormai più da circa due anni) e non siano stati influenzati in modo soddisfacente neppure dalle adeguate terapie medicamentose e fisiatriche più volte eseguite nel corso degli anni. Ciò fa pensare allo sviluppo di una sindrome del dolore cronico con una probabile componente funzionale-somatoforme. Gli esami oggettivi da me più volte ripetuti hanno confermato una discreta dolenzia a livello lombare, in assenza di segni per una radicolopatia, né tanto meno per una reale instabilità della colonna. Alle medesime conclusioni erano giunti pure il dr. __________, reumatologo a __________, che aveva avuto occasione di visitare il signor RI 1 nel settembre 2009, così come il dr. __________, neurologo a __________. Le diagnosi riportate nella valutazione peritale dai colleghi dr. __________ e dr. __________, riprendono le medesime diagnosi già da me menzionate nei rapporti sopra citati. Desidero inoltre sottolineare come nel mio rapporto AI del 30.09.2010 avessi considerato l’assicurato ancora abile al lavoro nella misura dell’80% (sottolineo comunque come si trattasse di una valutazione medico-teorica, in contrasto con il quadro algico da lui presentato). Alle medesime conclusioni di incapacità lavorativa sono pure giunti i colleghi dell’AI, considerando il signor RI 1 ancora abile al lavoro nella misura del 70% in qualità di pizzaiolo ed al 100% in un’attività fisicamente adeguata. Nel frattempo non sono insorti nuovi problemi tali da poter giustificare un cambiamento della mia posizione espressa nel settembre 2010. Purtroppo la prognosi, come già accennato, resta sfavorevole, soprattutto in considerazione dell’impossibilità per l’assicurato di trovare un posto di lavoro e di venire così reinserito in un qualsiasi ambito lavorativo. A mio modesto parere sarà ben difficile, con motivazioni di natura medica, ottenere una rivalutazione della decisione AI (che andrebbe a sconfessare la valutazione non solo dei colleghi dell’AI, ma anche del dr. __________ e la mia stessa valutazione). Misure di riqualifica professionale, alla sua età e con la scarsa scolarizzazione, non entrano evidentemente in considerazione. A mio parere bisognerà comunque cercare di convincere l’AI ad intraprendere tutte le misure necessarie per reinserire l’assicurato nel mondo del lavoro (aiuto al collocamento). (…)” (VIII/bis).
Al riguardo questo Tribunale rileva che il dr. __________ non si é scostato dalle diagnosi poste dai medici SMR – “(…) Le diagnosi riportate nella valutazione peritale dai colleghi dr. __________ e dr. __________, riprendono le medesime diagnosi già da me menzionate nei rapporti sopra citati. (…)” (VIII/bis) – e che, ritenuta una situazione stazionaria, ha confermato una capacità lavorativa medico teorica dell’80% nell’attività abituale di pizzaiolo – “(…) Desidero inoltre sottolineare come nel mio rapporto AI del 30.09.2010 avessi considerato l’assicurato ancora abile al lavoro nella misura dell’80% (sottolineo comunque come si trattasse di una valutazione medico-teorica, in contrasto con il quadro algico da lui presentato). […] Nel frattempo non sono insorti nuovi problemi tali da poter giustificare un cambiamento della mia posizione espressa nel settembre 2010. (…)” (VIII/bis).
Anche il dr. __________, nelle annotazioni 27 giugno 2011, avuto riguardo alla scritto 15 marzo 2011 del dr. __________, ha concluso che “(…) l’attuale scritto conferma espressamente una situazione invariata e la bontà della valutazione SMR (…)” (X/1).
Quanto all’assunto del dr. __________ secondo cui “(…) la prognosi, come già accennato, resta sfavorevole, soprattutto in considerazione dell’impossibilità per l’assicurato di trovare un posto di lavoro e di venire così reinserito in un qualsiasi ambito lavorativo. (…)” (VIII/bis), va rilevato che il sanitario non distingue chiaramente gli aspetti medici, di sua competenza, da quelli che rientrano nei compiti del consulente in integrazione (per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348)). Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7). Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
In questo senso la domanda di un’ulteriore perizia medica va disattesa. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va qui inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.7. Quanto alla valutazione economica, visto che l’assicurato presenta, dal settembre 2010, secondo la valutazione bidisciplinare del SMR, una capacità lavorativa del 70% nella sua attività abituale di pizzaiolo, per ridurre il danno egli poteva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua professione.
In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Alla luce di quanto appena esposto occorre dunque concludere che, nel caso concreto, il ricorrente presenta un grado d’invalidità del 30% che non dà diritto ad alcuna rendita (cfr. consid. 2.3).
A titolo abbondanziale il TCA rileva ancora che, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, procedere ad un confronto dei redditi – come ha fatto l’amministrazione senza tuttavia interpellare i consulenti in integrazione – il grado d’invalidità non sarebbe pensionabile.
Infatti, nel 2011, il reddito da valido risulta essere di fr. 53'746.18 (salario annuo nel 2008 di fr. 51'350.-- (fr. 3'950 x 13 mensilità; cfr. doc. AI 17/8) aumentati del 2.1% per il 2009, dello 0.8% per il 2010 e del 1.7% per il primo semestre 2011 (cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali totali, pubblicata in La Vie économique 1/2-2011 pag. 95 e la tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica) = fr. 53'746.18) e quello da invalido di fr. 53'489.33 (fr. 4'806.-- (ultimo dato disponibile valido per il 2008) aggiornati al 2009 e riportati su 41.7 ore (cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94-95), moltiplicati per 12 (ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a), aumentati dello 0.8% per il 2010 e del 1.7% per il primo semestre 2011 (cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali totali, pubblicata in La Vie économique 1/2-2011 pag. 95 e la tab. relativa all’evolu-zione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica) e ridotti del 15% (riduzione “(…) del 5% per attività leggere, del 10% per altri fattori sociali (…)” [doc. AI 31/2]) come riconosciuto dall’Ufficio AI = fr. 53'489.33).
Ritenuti un reddito da valido di fr. 53'746.18 e da invalido di fr. 53'489.33 si ottiene un grado d’invalidità dello 0% ([53'746.18 - 53'489.33] x 100 : 53'746.18 = 0.47% arrotondato allo 0% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
A ragione l’amministrazione ha negato anche il diritto ad una riformazione professionale.
Infatti, invalido ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subìto, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Giova qui inoltre ricordare che il dr. __________, nella lettera 15 marzo 2011 indirizzata all’avv. RA 1, ha, in particolare, evidenziato che “(…) misure di riqualifica professionale, alla sua età e con la scarsa scolarizzazione, non entrano evidentemente in considerazione. (…)” (VIII/bis).
2.8. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione contestata va confermata e il ricorso respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti