Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 1 aprile 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 2 marzo 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 14 maggio 2007 (doc. AI 31/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 26/1-3) l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1970, al beneficio di una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1. maggio 2005;
- in esito alla revisione avviata nell’ottobre 2007 (doc. AI 34/1-2), con comunicazione del 20 marzo 2009 (doc. AI 44/1-2), l’amministrazione ha confermato il diritto alla mezza rendita (doc. AI 44/1);
- nell’ambito della revisione intrapresa nel febbraio 2010 (doc. AI 47/1-2) l’Ufficio AI, con decisione 2 marzo 2011 (doc. 60/1-5), preavvisata con progetto 11 ottobre 2010 (doc. 53/1-4), ha soppresso il diritto alla rendita;
- con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione ed il mantenimento del diritto alla mezza rendita;
- con la risposta di causa – rilevato che “(…) in considerazione di quanto sopra, ritenuti gli elementi rilevanti del caso, osservate le obiezioni sollevate da controparte nel presente gravame, lo scrivente Ufficio reputa opportuno riesaminare il caso sia dal lato medico che dal lato economico. Vige in primis, la necessità di definire al meglio le mansioni svolte dall’assi-curato in considerazione della promozione professionale avvenuta nel 2006 segnalata dal datore di lavoro, aspetto non definito; successivamente, risulta opportuno procedere ad un nuovo accertamento medico specialistico atto a definire l’attuale stato di salute dell’assicurato (anche alla luce di quanto indicato dalla dr.ssa __________ nel rapporto del 02.04.2010) e l’evoluzione rispetto alla precedente perizia resa dal dr. __________ nel 2006, e che precisi dettagliatamente le limitazioni funzionali, ponendo una valutazione finale in merito alla capacità lavorativa residua nell’attività abituale, alla luce del mansionario dettagliato, ed in altre adeguate. L’ammini-strazione definirà, successivamente, la capacità di guadagno residua ed emetterà una nuova decisione, debitamente preavvisata. (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha proposto al Tribunale di “(…) ritornare gli atti all’amministrazione per procedere come indicato in tempi celeri. (…)” (IV);
- interpellato dal TCA, con lettera del 27 maggio 2011, l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che il suo assistito aderisce alla proposta di rinvio alle seguenti condizioni: “(…) il ricorrente chiede innanzitutto che l’annullamento della decisione comporti il versamento, nei più brevi termini, delle rendite retroattive e la ripresa dei pagamenti della mezza rendita, con comunicazione alla LPP affinché la stessa versi quanto di sua spettanza. (…)” (VI);
- con osservazioni 14 giugno 2011 l’Ufficio AI – rilevato che “(…) con decisione del 02.03.2011 l’amministrazione aveva confermato la soppressione del diritto alla mezza rendita AI con effetto dal 01.05.2001 togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. (…)” (VIII) – si è opposto al ripristino dell’effetto sospensivo osservando, in particolare, che “(…) lo scrivente Ufficio conferma, quindi, il contenuto della risposta di causa del 09.05.2011 rilevando che, in caso di annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti all’amministrazione per procedere ad ulteriore istruttoria, è mantenuta la revoca dell’effetto sospensivo per la durata degli accertamenti fino all’emissione del nuovo provvedimento impugnabile. (…)” (VIII);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata);
- oggetto del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso la mezza rendita é conforme o meno alla legislazione federale. L’assicurata postula il ripristino del diritto alla prestazione;
- secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- nella fattispecie – visti la “dichiarazione chiarificatrice per il salario del sig. RI 1” e la risposta alla richiesta di informazioni della __________ SA pervenute all’Ufficio AI il 3 novembre rispettivamente il 27 dicembre 2010 (doc. AI 54/3 e 59/1), considerati il questionario per la revisione della rendita 22 febbraio 2010 nel quale l’assicurato ha dichiarato uno stato di salute peggiorato da circa un anno (doc. AI 47/1-2), nonché il rapporto medico di decorso 2 aprile 2010 nel quale la dr.ssa __________ ha attestato uno stato di salute suscettibile di peggioramento (doc. AI 49/1-7) –, questo TCA concorda con la necessità di procedere ad accertamenti volti a stabilire l’attività e il mansionario dell’assicurato dopo la promozione professionale indicata dal datore di lavoro e avvenuta nel 2006, l’evoluzione nonché il suo stato di salute attuale e la capacità lavorativa, tanto nella sua abituale quanto in un’altra adeguata attività lavorativa;
- la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, per altro non contestata dall’assicurato per quanto attiene agli accertamenti indicati dall’amministrazione e condivisi da questo Tribunale, appare pertanto giustificata;
- quanto alla valutazione economica, prematura vista la necessità di ulteriori accertamenti medici, il TCA rileva in particolare che per il calcolo del reddito da valido saranno determinanti gli esiti degli accertamenti che l’Ufficio AI vorrà esperire presso il datore di lavoro e che l’eventuale conferma dell’aggior-namento al rincaro del salario di partenza, per l’anno 2005, di fr. 65'000.-- (doc. AI 61/1), dovrà essere debitamente motivato;
- nella DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.
(…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. In questa occasione la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:
" (…)
Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2. Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.
(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4;
- conformemente alla suesposta giurisprudenza federale – ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha voluto provocare abusivamente l’inizio dell’effetto della revisione; l’amministrazione ha infatti interpellato l’assicurato e il suo medico curante al fine di chiarire l’evoluzione dello stato di salute e, visti i dubbi sulla dichiarazione di salario segnalatigli dall’assicuratore LPP (doc. AI 51/1), dopo essersi fatta trasmettere i certificati di salario per il 2008 e il 2009 (doc. AI 50/1 e 52/1-25), con lettera 25 novembre 2010 ha posto delle domande al datore di lavoro che ha risposto il 27 dicembre 2010 (doc. AI 58/1 e 59/1) – l’effetto sospensivo tolto con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio;
- di conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;
- vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti