Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.113

 

FS/sc

Lugano

6 dicembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 aprile 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2 marzo 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Nel mese di febbraio 2009 RI 1, classe 1975, da ultimo attiva quale operaia stagionale di fabbrica presso la __________ di __________ (doc. AI 8/1-7), ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a motivo di malattia cardiaca e psichiatrica (doc. AI 2/1-10).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso segnatamente la perizia pluridisciplinare 5 febbraio 2010 del SAM (doc. AI 30/1-48), l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 25 maggio 2010 (doc. AI 34/1-8), il rapporto finale 19 ottobre 2010 e la valutazione 12 gennaio 2011 del consulente in integrazione (doc. AI 41/1-2 e 45/1-2) e le annotazioni 1. marzo 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 50/1) l’Ufficio AI, con decisione 2 marzo 2011, preavvisata con progetto 19 gennaio 2011 (doc. AI 46/1-3), ha negato il diritto ad una rendita, il grado d’invalidità non raggiungendo il minimo pensionabile, ed a provvedimenti professionali, il consulente in integrazione non ritenendo opportuno la loro messa in atto (doc. AI 51/1-3).

 

                               1.3.   Contro questa decisione, tramite il consulente RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova e più approfondita valutazione medica.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI rilevato, in particolare, che la documentazione medica allegata al ricorso “(…) è già stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale (SMR) in fase di audizione. Il SMR con annotazione del 01.03.2011, agli atti, ha chiaramente indicato che la grave malattia valvolare reumatica indicata da controparte si riferiva allo stato della valvola precedente l’intervento di sostituzione, con situazione migliorata dopo l’intervento, miglioramento constatato dal dr. __________, cardiologo e perito incaricato del consulto specialistico per la perizia del 05.02.2010 effettuata presso il Servizio accertamento medico (SAM), e come si evince, inoltre, dal medesimo rapporto ritrasmesso da controparte e redatto dal dr. __________. Dal lato medico il SMR aveva rilevato un episodio di sciatalgia, indicando che si trattava di episodio acuto suscettibile di risoluzione a breve termine e senza che alla RM risultassero conflitti radicolari. Per la patologia gastroenterologica il SMR aveva indicato che la medesima era curabile con adeguato trattamento e non comportava inabilità lavorativa prolungata, mentre un polipo del colon asportato non comprometteva in alcun modo la capacità lavorativa. (…)” (IV) ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Invitata espressamente a formulare osservazioni scritte all’an-notazione 1. marzo 2011 del medico SMR, l’assicurata è rimasta silente.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

                                         L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova e più approfondita valutazione medica.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

 

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

 

                               2.5.   Deve innanzitutto essere premesso che al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, ha considerato l’assicurata salariata al 100% e, di conseguenza, ha applicato il metodo ordinario del confronto dei redditi.

 

                                         Tale conclusione, rimasta peraltro incontestata, deve essere confermata da questo Tribunale visto che alle domande:

 

"  (…)

1.  se non fosse intervenuto il danno alla salute, in quale misura avrebbe svolto un’attività lucrativa? (p.f. motivare la risposta)

2.  che tipo di attività avrebbe svolto?

3.  a partire da quando avrebbe ripreso l’attività lucrativa?

4.  presso quale datore di lavoro avrebbe presumibilmente lavorato?

5.  con quale orario giornaliero rispettivamente settimanale?

6.  è stata iscritta ad una cassa di disoccupazione o ad un ufficio regionale di collocamento? Se sì, voglia indicarci il nome e l’indirizzo.

7.  ha effettuato ricerche di lavoro?

     Se sì, favorisca trasmettere copia della documentazione relativa alle sue richieste.

                                                  Se no, per quale motivo?

8.  chi si sarebbe occupato della cura dei figli in assenza dell’assicurata? (nome della persona, grado di parentela, luogo di domicilio).

(…)" (doc. AI 42/1)

 

 

                                         l’assicurata ha risposto:

 

"  (…)

1).                                              Al 100% poiché è sempre stata intenzione dell’assicurata svolgere una attività lucrativa e rendersi economicamente indipendente.

2.)                                              Operaia generica.

3.)                                              Dal momento in cui i 2 bambini, specie il più piccolo avrebbero terminato la scuola d’infanzia e iniziato quella elementare.

4.)                                              Avrei certamente continuato a lavorare presso la ditta __________.

5.)                                              A tempo pieno, 40 ore la settimana.

6.)                                              No, poiché non avevo un anno di contributi versati nel corso degli ultimi 24 mesi.

7.)                                              No.

8.)                                              I miei figli, una volta raggiunto l'età di scolarizzazione sarebbero stati accuditi dalla sottoscritta e da mio marito, titolare di una ditta di impresa di pulizia che come tale può gestire il proprio tempo di lavoro come meglio crede.

(…)" (doc. AI 44/1-2)

 

                                         Del resto, già nell’inchiesta domestica del 20 maggio 2010 (doc. AI 34/1-8), l’insorgente aveva dichiarato che “(…) in assenza del danno alla salute sarebbe stata sua intenzione svolgere un’attività lavorativa anche in misura del 100%. (…)” (doc. AI 34/3).

 

                               2.6.   L’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 23 settembre 2009, nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che l’assicurata “(…) deve essere valutata con una perizia SAM: psichiatrica, reumatologica e cardiologica. In presenza della diagnosi di sindrome del dolore cronico (rispettivamente fibromialgia) si tenga conto dei noti criteri di Förster e delle condizioni di Mosimann (…)” (doc. AI 28/1), ha ordinato una perizia presso il Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 29/1-2).

 

                                         Dalla perizia plurisciplinare effettuata il 5 febbraio 2010 (doc. AI 30/1-48) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), cardiologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

                                         Viste le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  (…)

5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio (ICD-10 F 33.1) con sindrome biologica).

 

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

 

Fibromialgia.

 

Stato dopo febbre reumatica all’età di 18 anni con cardite e valvulopatia postreumatismale.

 

Emicrania con evoluzione cronica e consumo elevato di triptani.

 

 

 

5.2  Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Cardiopatia reumatica in:

 

          -   stato dopo impianto di protesi aortica meccanica ATS, 24.11.2004,

          -   sclerosi della valvola mitrale con insufficienza lieve-moderata,

          -   ventricolo sin. di dimensioni e FE normali, lieve ipocinesia settale, atrio sin. dilatato,

          -   FRCV: ipertensione arteriosa, sovrappeso tabagismo dieci sigarette al dì (ca. 20 P/Y),

          -   strutture filiformi nel tratto di eflusso del ventricolo sin., diagnosi differenziale: strands, vegetazioni.

 

Temperature subfebbrili anamnestiche di origine indeterminata (sedimentazione 20/h., PCR 2 mg/l, pro calcitonina < 0,05 µg/l).

(…)" (doc. AI 30/18)

 

                                         Considerati tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) la capacità lavorativa dell’A., nel suo ultimo impiego di operaia presso una ditta di confezionamento di dolci, viene valutata del 60% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa completa). (…)” (doc. AI 30/25), il SAM ha concluso:

 

"  (…)

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Le menomazioni constatate si situano nella sfera psicologica ed in ambito somatico.

 

Nella sfera psichiatrica l'A. soffre di una sindrome depressiva ricorrente con un episodio attuale di grado medio ed una sindrome somatoforme da dolore persistente. Secondo il Dr. __________ entrambe le diagnosi si potenziano tra di loro e condizionano il decorso resistente al trattamento farmacologico e psicoterapico intrapreso dall'A.. Il tutto va interpretato nell'ambito di un vissuto di sofferenza psicologica legata ai ricordi del suo passato e soprattutto alla separazione dalla figlia primogenita che l'A. non vede da anni. In seguito la problematica cardiaca prima e poi l'insorgenza di quella algica ed emicranica ha contribuito all'insorgenza di una sintomatologia depressiva che ha un andamento verso la cronicità. Il quadro clinico ha, secondo il consulente, le caratteristiche di media gravità ed influisce parzialmente sulla capacità lavorativa dell'A.. Il Dr. __________ ritiene che l'A. presenti un'incapacità lavorativa nella misura del 40% per ragioni psichiatriche e questo a partire dall'8.1.2009, in coincidenza con la presa a carico psichiatrica da parte del Dr. __________. La prognosi potrebbe anche peggiorare in futuro. La diminuzione della capacità lavorativa, per ragioni psichiatriche, si spiega a causa dello stato d'angoscia, di ansia, la ruminazione di pensieri pessimistici, l'alterazione delle funzioni volitive e la sintomatologia algica che rendono l'A. più lenta, meno precisa, con una maggiore esauribilità, una minore precisione ed una minore tenuta e caricabilità lavorativa.

 

Dal punto di vista reumatologico il consulente Dr. __________ pone la diagnosi di fibromialgia e conferma le valutazioni reumatologiche del Dr. __________ e del PD Dr. __________ dell'università di __________. Non evidenzia alcun segno per malattie reumatologiche infiammatorie, né per un'altra patologia associata alla fibromialgia. Come operaia presso l'industria dolciaria o venditrice in un negozio di alimentari ritiene l'A. abile al lavoro a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 5%. La diminuzione della capacità lavorativa è giustificata dalla presenza di una sindrome algica generalizzata associata a disturbi del sonno, stanchezza e ad un decondizionamento psicofisico.

 

La valutazione neurologica del Dr. __________ ha evidenziato la diagnosi di emicrania con evoluzione cronica e consumo elevato di triptani ed una sindrome dolorosa cronica diffusa non spiegata però da patologia neurologica. A causa dell'emicrania, in occasione di cefalee intense l'A., secondo il Dr. __________, potrebbe essere costretta ad interrompere l'attività lavorativa, ciò non dovrebbe superare il 20% complessivo.

 

La valutazione del Dr. __________, cardiologo, non ha portato elementi a favore di un'incapacità lavorativa per la problematica cardiologica nella sua ultima attività svolta di operaia nell'industria dolciaria.

 

Complessivamente riteniamo che l'A. presenti una capacità lavorativa residua del 60% (rendimento ridotto) nella sua ultima attività di operaia nell'industria dolciaria e questo a partire dall'8.1.2009, in coincidenza con la presa a carico psichiatrica da parte del Dr. __________. L'incapacità lavorativa si giustifica prevalentemente per la patologia psichiatrica, in questa percentuale vanno però integrati un 5% d'incapacità lavorativa per motivi reumatologici ed un 20% d'incapacità lavorativa per motivi neurologici. Le incapacità lavorative per problemi psichiatrici, reumatologici e neurologici non vanno, a nostro avviso, sommate, ma integrate in quanto tutte considerano una sindrome da dolore cronico che rende l'A. più lenta, imprecisa, maggiormente esauribile, con una caricabilità lavorativa minore e la necessità di maggiori pause sul lavoro.

 

 

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Non riteniamo indicati provvedimenti d'integrazione professionale, soprattutto a causa della psicopatologia attualmente non ancora ben stabilizzata.

 

Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta un'incapacità lavorativa nella misura del 40% per ogni attività lavorativa ed una capacità lavorativa del 70% nell'attività di casalinga. Dal punto di vista terapeutico il consulente psichiatra ritiene che il trattamento psicofarmacologico attualmente in atto sia adeguato. Il tasso dei medicamenti nel siero mostra una buona compliance terapeutica. Il consulente ritiene che si potrebbe eventualmente ancora tentare in alternativa un trattamento combinato con Venlafaxina ed Amitriptilina, di provata efficacia antalgica. Riterrebbe inoltre necessario instaurare un programma multidisciplinare del dolore, con regolare trattamento con tecnica di rilassamento (tipo Jacobson) ed una terapia di sostegno sociale, in cui si provveda a sostenere l'A. con un servizio di aiuto domiciliare per evitare un sovraccarico ai figli delle mansioni domestiche. Il Dr. __________ riterrebbe anche indicato un soggiorno in ambito ospedaliero per procedere in modo intensivo ad un trattamento globale della sintomatologia.

 

Nella sfera reumatologica l'A. è in grado di svolgere un'attività pesante a mediamente pesante a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto nella misura del 10%. In un'attività leggera l'A. è abile al lavoro a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto nella misura del 5%. II consulente nella sua relazione scritta pone i limiti funzionali. Ritiene l'A., nella situazione attuale, abile come casalinga nella misura del 90%. Non ritiene vi siano possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A..

 

Per quanto riguarda la patologia neurologica, in particolare l'emicrania, l'A. presenta un'incapacità lavorativa massima del 20% dovuta all'interruzione temporanea di un'attività lavorativa a causa di cefalee intense. Il consulente non ha proposte terapeutiche dal punto di vista neurologico.

 

Il Dr. __________, cardiologo, ritiene che l'A. presenti una capacità lavorativa del 20% per attività pesanti. Dal punto di vista terapeutico, vista la presenza di temperature subfebbrili da diverso tempo, proporrebbe di effettuare un'ecocardiografia transesofagea per escludere un processo endocarditico. Secondo alcune direttive internazionali vi sarebbe inoltre l'indicazione per una profilassi secondaria con penicillina fino a un'età di 35-40 anni, a seconda della gravità della valvulopatia residua. Fatta eccezione per le alterazioni nel tratto di eflusso sin. di natura ancora non chiara, la situazione cardiologica sembra al consulente favorevole.

 

Complessivamente riteniamo che in un'attività leggera ed adatta che rispetti i limiti funzionali dettati dai vari consulenti, la capacità lavorativa residua dell'A. raggiunga il 60% a partire dall'8.1.2009 (presa a carico psichiatrica). L'incapacità lavorativa è giustificata soprattutto dalla problematica psichiatrica. Prognosi passibile di peggioramento per quanto riguarda la patologia psichiatrica. Le incapacità lavorative per motivi psichiatrici, reumatologici e neurologici non vanno sommate, ma integrate per i motivi esposti al punto 8 della perizia. L'A. viene giudicata abile al 70% come casalinga, (incapacità lavorativa dovuta prevalentemente per la problematica psichiatrica).

 

 

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Per quanto riguarda lo stato subfebbrile lamentato dall'A., l'attuale perizia non ha chiarito un'eziologia. Gli esami di laboratorio non hanno mostrato una chiara sindrome infiammatoria (ad eccezione di una sedimentazione a 20/h), mentre ad una misurazione della temperatura corporea durante lo status, l'A. risultava afebbrile. Il consulente cardiologo suggerisce ulteriori approfondimenti diagnostici (vedi consulto).

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

 

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 30/26-28)

 

                                         L’Ufficio AI viste le risultanze peritali, le risposte alle domande volte a sapere se senza il danno alla salute avrebbe esercitato un’attività lucrativa (cfr. consid. 2.5) e considerata la valutazione 12 gennaio 2011 del consulente in integrazione (doc. AI 45/1-2) con decisione 2 marzo 2011 ha quindi negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 2003, pag. 453).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

                                         In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                         Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

                                         L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

                                         D'altra parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

 

                                         a livello amministrativo

                                         -  assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         -  differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         -  miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         -  rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                            --   in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                            --   alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

 

                                         a livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Il TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

                                         Giova qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

                                         In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce una capacità lavorativa del 60% sia nella sua ultima attività di operaia presso una ditta di confezionamento dolci che in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal gennaio 2009.

 

                                         La dettagliata ed approfondita valutazioni del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.

 

                                         In particolare, per quanto riguarda la documentazione medica allegata alle osservazioni 25 gennaio 2011 (doc. AI 48/1-3, 48/4-6, 48/7-8 e 48/9-10) e, in parte, riproposta con il ricorso, va rilevato quanto segue.

 

                                         Il dr. __________, FMH medicina interna spec. cardiologia che nel rapporto medico 16 febbraio 2009 (doc. AI 6/1-4) aveva già evidenziato che: “(…) la diagnosi cardiologica di cui sopra non incide sulla capacità di lavoro della paziente. (…)” (doc. AI 6/3 e che “(…) la patologia cardiaca non costituisce impedimento lavorativo (…)” (doc. AI 6/4) , nel rapporto 16 novembre 2010, non ha posto delle diagnosi su cui non si siano chinati i periti del SAM, non si è espresso sulla capacità lavorativa e ha concluso che “(…) dal profilo cardiaco e dell’inter-vento valvolare nessun problema. Avevo già escluso un’en-docardite 2 anni fa. (…)”(doc. C = doc. AI 48/4-7).

                                         La dr.ssa __________, FMH in gastroenterologia, nel rapporto 12 novembre 2010 (doc. D = doc. AI 48/9-10) posta la diagnosi di “(…) 1. malattia ulcerosa peptica con alterazioni cicatriziale del bulbo duodenale e bulbite duodeni. Istologia per Helicobacter Pylori: POSITIVO 2. Polipectomia di un polipo a base larga < 1 cm dx 12.11.2010 (…)” (doc. AI 48/9) non si è espressa sulla capacità lavorativa e ha concluso che “(…) gli esami endoscopici hanno dunque evidenziato una malattia ulcerosa peptica associata ad Helicobacter Pylori e una piccola lesione polipoide nel colon dx. Premesso il tuo consenso ho prescritto alla paziente un trattamento eradicativo anti-Helicobacter. Rivedrò la paziente il 12 gennaio 2011 per verificare il successo terapeutico di tale trattamento. (…)” (doc. AI 48/10).

                                         La dr.ssa __________, capo clinica del servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________, nel rapporto 1. ottobre 2010 (48/7-9) posta la diagnosi di “(…) 1. Lombosciatalgia dx DD radicolopatia L5 iperalgica non deficitaria, s. pseudoradicolare 2. Emicrania con aura: RM cerebrale (23.10.2009): nella norma terapia: Topiramento 100 mg 1 cp x3/die, Cymbalta 60 mg x2/die 3. Sindrome fibromialgica 4. Pregressa sostituzione valvolare aortica per insufficienza valvolare severa di origine reumatica (…)” (doc. AI 47/7) non si è espressa sulla capacità lavorativa e ha concluso che “(…) la paziente presenta dunque una sindrome clinica compatibile con radicolopatia L5 iperalgica; tuttavia, la RMN lombare non evidenzia conflitti radicolari a tale livello sebbene sia presenta una faccettopatia significativa bilaterale. È possibile in alternativa si tratti di una sindrome lombare pseudo radicolare (steroidi, analgesici, fisioterapia). (…)” (doc. AI 48/8).

 

                                         Al riguardo, il dr. __________, nell’annotazione 1. marzo 2011, ha osservato che “(…) per quanto riguarda la grave malattia valvolare reumatica (sottolineatura del ricorrente), essa si riferisce allo stato della valvola prima dell’intervento di sostituzione, la situazione é migliorata dopo l’intervento (vista dal cardiologo in perizia e come risulta anche dal rapporto del dr. __________ allegato come prova). L’unica novità è l’insorgere di un episodio di sciatalgia, episodio acuto suscettibile di risoluzione a breve termine, e senza che alla RM risultassero conflitti radicolari. La patologia gastroenterologica é curabile con adeguato trattamento (patologia ulcerosa) e non comporta una IL prolungata mentre un polipo del colon (asportato) non compromette in nessun modo la CL. (…)” (doc. AI 50/1; sui compiti e il valore probatorio attribuiti ai rapporti interni del SMR cfr. art. 59 LAI e 49 OAI, nonché STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 e riferimenti).

 

                                         Invitata espressamente a formulare delle osservazioni all’annotazione 1. marzo 2011 del dr. __________, l’insorgente è rimasta silente (cfr. consid. 1.5).

 

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         L’insorgente nemmeno ha prodotto il (dettagliato) rapporto del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (a cui è stata trasmessa la perizia del SAM [cfr. doc. AI 38/1 e 40/1]), che aveva preannunciato con il ricorso. Il TCA, alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”, deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

 

                                         In questo senso, la domanda di un’ulteriore e più approfondita valutazione medica formulata con il ricorso (cfr. consid. 1.3), va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                               2.9.   Per quel che concerne la valutazione economica fatta propria la conclusione dell’Ufficio AI, peraltro rimasta in contestata, secondo la quale per il calcolo del reddito da valido “(…) nel caso in cui il precedente datore di lavoro non è più attivo, o in quello in cui il rapporto di lavoro era stato sciolto prima dell’insorgere del danno alla salute occorre far riferimento ai dati forniti dall’Ufficio federale di statistica (tabella TA1, valori federali). Nel caso specifico si fa riferimento ai dati statistici RSS (categoria 36 attività manifatturiere; livello 4 attività semplici e ripetitive) (…)” (doc. AI 46/2) questo Tribunale rileva quanto segue.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2010 visto che l’inabilità al lavoro è iniziata nel gennaio 2009 (cfr. consid. 2.8 e art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

 

                                         In concreto, nel 2010, il reddito da valido risulta essere di fr. 47'178.68 (Tabella TA1 2008, p.to 36,37 altre industrie manifatturiere, livello di qualifica 4: fr. 3'698.-- aggiornati al 2009 riportati su 41.2 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, settore D industrie manifatturiere pag. 94-95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e aggiornati al 2010 aumentandoli dello 0.8% per i quattro trimestri 2010 [cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica] = fr. 47'178.68).

 

                                         Nel 2010, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 52'993.05 (fr. 4'116.-- [ultimo dato disponibile valido per il 2008] aggiornati al 2009 e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94-95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e aggiornati al 2010 aumentandoli dello 0.8% per i quattro trimestri 2010 [cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica] = fr. 52'993.05). Ritenuta una capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata, il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 31'795.83 (fr. 52'993.05 x 60% = fr. 31'795.83).

 

                                         Ritenuto il reddito da valido di fr. 47'178.68 e da invalido di fr. 31'795.83 si ottiene un grado d’invalidità del 33% ([47'178.68 - 31'795.83] x 100 : 47'178.68 = 32.60% arrotondato al 33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

 

                                         Va qui osservato che, potendo sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua svolgendo un’attività semplice e ripetitiva piuttosto che non nella sua ultima attività di operaia presso una ditta di confezionamento dolci (attività questa che va classificata sotto il p.to 36,37 “altre industrie manifatturiere” della Tabella TA1), nella fattispecie non è indicato un raffronto percentuale dei redditi.

 

                                         Quanto alla negazione del diritto ad una riformazione professionale ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 137 V 73 consid. 5.2 con riferimento a DTF 126 V 80 consid. 6) questo Tribunale deve fare propria la valutazione del consulente in integrazione che nel rapporto 12 gennaio 2011 ha concluso che “(…) pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%, considerando il grado di incapacità lavorativa del 33% e l’iter scolastico-socio-professionale dell’assicurata, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di ordine professionale. Nonostante sia stato rifiutato precedentemente (vedi rapporto __________ del 19.10.2010), nel caso in cui l’Ata si dimostrasse veramente motivata e su richiesta scritta, si potrà valutare l’adozione di un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 45/2).

                                         Va qui rilevato che anche il SAM aveva concluso che “(…) non riteniamo indicati provvedimenti d’integrazione professionali, soprattutto a causa della psicopatologia attualmente non ancora ben stabilizzata. (…)” (doc. AI 30/27).

 

                             2.10.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione contestata va dunque confermata e il ricorso respinto.

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti