Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.116

 

LG/DC/sc

Lugano

27 ottobre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 aprile 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1° marzo 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 25 giugno 2004 dell’Ufficio AI del Cantone Zurigo, cresciuta incontestata in giudicato, RI 1 è stato messo al beneficio di una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2003 (doc. AI 23-1).

 

                               1.2.   In sede di revisione della rendita avviata nel maggio 2006 l’Ufficio AI, con comunicazione del 23 agosto 2006, ha confermato l’erogazione della rendita intera d’invalidità all’assicurato (doc. AI 34-1).

 

                               1.3.   Con decisione del 1° marzo 2011 (doc. AI 43-1), preavvisata con progetto del 3 dicembre 2010 (doc. AI 39-1), l’UAI ha comunicato all’assicurato la modifica dell’importo della rendita d’invalidità, a seguito del riconoscimento anche alla moglie __________ di una rendita d’invalidità.

 

                                         Di conseguenza è stato ordinato all’assicurato di restituire le prestazioni percepite a torto.

                                        

                                         Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:

 

“(…)

Mit unserer Verfügung vom 3. Dezember 2010 teilten wir RI 1 mit, dass seine Invalidenrente infolge des Anspruchs seiner getrennt lebenden Ehefrau auf eine eigene Invalidenrente neu berechnet wurde.

 

Wie in unserem Vorbescheid vom 3. Dezember 2010 erwähnt, sind wir nach Art. 25 ATSG verpflichtet, die RI 1zaro zu Unrecht ausgerichteten Renten zurückzufordern. Ùber die Höhe unserer Rückforderung orientert Sie die nachfolgende Aufstellung:

 

Neuer Rentenanspruch:

01.04.2009 – 30.11.2010           20 x 1'524.00 CHF 30'480.00

 

Bereits ausbezahlte Rente:

01.04.2009 – 30.11.2010           20 x 1’741.00  CHF 34'820.00

 

Total unserer Rückforderung                                  CHF   4'340.00” (doc. AI 43-1).

 

                               1.4.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.

 

                                         Egli ha innanzitutto evidenziato che i coniugi RI 1, separati, vivono rispettivamente a __________ (marito) e __________ (moglie) e dal 15 gennaio 2008 non vi è più stata comunicazione tra di loro e che RI 1 è venuto dunque a conoscenza della rendita della moglie solo con il progetto di decisione del 3 dicembre 2010 (doc. I).

 

                                         Il rappresentante del ricorrente ha poi chiesto l’annullamento della decisione di restituzione rilevando:

 

"  Orbene, il presente caso costituisce con ogni evidenza un caso di applicazione dell’art. 25 cpv. 1 LPGA.

 

Infatti, sia il requisito della buona fede e della grave difficoltà sono in concreto dati. E pertanto l’Ufficio dell’assicurazione invalidità, d’ufficio, non avrebbe dovuto procedere alla richiesta di restituzione, essendo patente che entrambe le condizioni erano adempiute. Procedendo alla decisione di restituzione, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità ha disatteso l’art. 25 cpv. 1 LPGA e quindi violato il diritto federale” (doc. I, pag. 4).

 

                                         Il legale ha poi postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).

 

                               1.5.   Nella risposta del 26 maggio 2011 l’UAI ha sottolineato che il ricorso non ha contestato l’importo della nuova rendita, tantomeno la somma da restituire all’amministrazione. Ne discende che la questione della buona fede e delle gravi difficoltà economiche è da valutare esaminando la domanda di condono che è già stata inoltrata da RI 1 il 7 gennaio 2011.

 

                                         L’UAI ha quindi postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impuganta (doc. VI).

 

                               1.6.   Il 10 giugno 2011 il patrocinatore di RI 1 ha richiamato l’incarto AI dall’Ufficio AI di Zurigo e quello relativo alla separazione dei signori Lazzaro al Tribunale del distretto di __________ (doc. VIII+1/2).

 

                                         Il doc. VIII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. IX).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

                                         Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         Per costante giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547, 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundes- gerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1994, ad art. 3 p. 68).

 

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, 1984, p. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                                         Secondo l’art. 3 OPGA l’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione (cpv. 1). Nella decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2). L’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv. 3).           

 

                               2.3.   A proposito del condono, l’art. 4 OPGA prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cpv. 1). Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la

                                         decisione di restituzione passa in giudicato (cpv. 2). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (doc. 4). Sul condono è pronunciata una decisione (doc. 5).

 

                                         Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

 

                               2.4.   Nella decisione del 1° marzo 2011, preavvisata con progetto del 3 dicembre 2010, l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato l’importo della rendita intera d’invalidità a cui egli ha diritto nel periodo dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2010 (20 x 1'524.-- = fr. 30'480.-- ) e postulato la restituzione delle prestazioni già erogate per il medesimo periodo (20 x 1'741.-- = fr. 34'820.--), pari a fr. 4'340.-- (doc. AI 39-1; 43-1).

 

                                         RI 1, tramite il precedente patrocinatore, __________., aveva inoltrato un’istanza di condono in data 7 gennaio 2010 (doc. AI 40-1).

 

                                         L’11 gennaio 2011 l’UAI ha trasmesso per competenza l’istanza di condono alla Cassa cantonale di compensazione del Cantone __________ (doc. AI 42-1).

 

                                         Nella risposta di causa l’UAI ha correttamente sottolineato (cfr. consid. 2.3.) che l’istanza di condono non è stata ancora evasa dalla competente autorità, non essendo cresciuta in giudicato la decisione di restituzione (cfr. doc. VI).

 

                                         D’altra parte già nella decisione formale del 1° marzo 2011 figurava l’indicazione che il condono sarebbe stato esaminato solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione (cfr. doc. AI 43-1).

 

                                         Non essendo peraltro conosciuti tutti gli elementi necessari per evadere la domanda di condono l’amministrazione non poteva ritenere manifestamente date le condizioni per il condono e quindi rinunciare ad emettere la decisione di restituzione (art. 3 cpv. 3 OPGA).

 

                               2.5.   Il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni ed i motivi fatti valere dal ricorrente (cfr. art. 3 Lptca e art. 61 lett. b LPGA). Sono da intendere quali conclusioni la chiara volontà – da esaminare d'ufficio, trattandosi di un requisito d'ordine (cfr. DTF 119 V 312 consid. 1b e riferimenti; 116 V 356 consid. 2b) – manifestata per iscritto dall'insorgente di ricorrere e di ottenere una modifica del dispositivo della decisione querelata (cfr. STFA H 112/02 del 27 marzo 2003);

 

                                         Nella presente fattispecie l’insorgente non ha espresso la volontà di modificare il dispositivo della decisione impugnata che quantifica l’importo della rendita intera modificata all’assicurato dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2010 e chiede la restituzione di fr. 4'340.-- (cfr. doc. I).

 

                                         Il ricorrente ha invece invocato il principio della buona fede e quello della grave difficoltà in caso di restituzione dell’importo richiesto (cfr. doc. I).

 

                                         Ora, tali quesiti devono però essere affrontati al momento di esaminare la domanda di condono (cfr. consid. 2.3. e 2.4.).

 

                                         Il presente ricorso è pertanto irricevibile.

 

                               2.6.   Essendo il ricorso irricevibile e mancando quindi il requisito della probabilità dell’esito favorevole del processo - uno dei presupposti comulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. fra le tante, DTF 125 V 202 consid. 4a con riferimenti) - la relativa istanza deve essere respinta.

 

                               2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

 

 

 

decreta                       

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                     

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti