Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 8 marzo 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - con decisioni 26 luglio e 26 agosto 2005 (doc. AI 35/1-5, 36/1-6, 36/7-12 e 36/13-18) l’Ufficio AI ha posto RI 1i, classe 1951, al beneficio di un quarto di rendita (grado d’invalidità 48%) dal 1. agosto 2003 e a tre quarti di rendita (grado d’invalidità 65%) dal 1. giugno 2004;
- in esito alla revisione avviata nel giugno 2008 (doc. AI 42/1-2) – sulla base della perizia pluridisciplinare 28 giugno 2010 del Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 58/1-54), del rapporto medico 7 luglio 2010 e delle annotazioni 3 marzo 2011 del dr. __________, medico SMR (doc. AI 60/1-3 e 71/1), e dell’inchiesta economica 5 gennaio 2011 per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 65/1-7) –l’Ufficio AI, con decisione 8 marzo 2011 (doc. 72/1-4), preavvisata con progetto 21 gennaio 2011 (doc. 66/1-3), ha soppresso il diritto alla rendita con effetto con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
- con il presente tempestivo ricorso – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’assicurata ha postulato l’annullamento della decisione e il riconoscimento del diritto ad una rendita intera, chiedendo, in subordine, di concederle il tempo per produrre la necessaria documentazione medica (ortopedica, neurologica, ginecologica e internistica);
- con la risposta di causa – rilevato come l’assicurata sollevi le medesime obiezioni già trattate in sede di audizione e vista l’assenza di atti medici che giustifichino una diversa valutazione – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso;
- con scritto 22 aprile 2011 l’assicurata si è confermata nelle proprie allegazioni e ha trasmesso al TCA diversa documentazione medica;
- con osservazioni 16 maggio 2011– rilevato che “(…) non era, quindi, affatto intenzione dello scrivente Ufficio sminuire i problemi di salute patiti dalla signora RI 1, bensì rilevare che con il ricorso non erano stati prodotti elementi clinici atti ad inficiare le conclusioni peritali SAM, attualmente vincolanti. Ora, con la replica del 22 aprile 2011 sono stati prodotti i seguenti documenti medici: […] Tali documenti sono stati sottoposti al vaglio del SMR. Con annotazione SMR allegata del 13.05.2011 è stato ritenuto, in base all’attuale documentazione prodotta con la replica, un peggioramento dello stato di salute da gennaio 2011. Dal lato medico appare opportuno aggiornare i dati medici (rapporto servizio di neurologia, rapporto dr. __________), in base ai quali verrà valutato se procedere o meno ad una nuova perizia medica. (…)” (VII) – l’Ufficio AI ha proposto al Tribunale il rinvio degli atti “(…) per procedere come indicato. Successivamente, in considerazione delle risultanze dell’aspetto medico ed in applicazione del metodo misto, l’amministrazione emetterà una nuova decisione, precedentemente preavvisata, in merito alle prestazioni concernenti la signora RI 1. (…)” (VIII);
- interpellata dal TCA, con lettera del 26 maggio 2011, l’insorgente – osservato che “(…) interpreto e mi si corregga se son fallace: √ L’AI ritira la sua decisione √ Ergo la rendita è ripristinata con effetto dalla sua sospensione √ Si procederà ad un aggiornamento della documentazione medica (tempistica non indicata) √ Si determinerà l’opportunità di una nuova perizia medica (rammento all’AI il diritto di essere sentito … nel caso venga involontariamente dimenticato) √ Successivamente sarà emanata una nuova decisione (…)” (X) – ha comunicato al TCA che “(…) le osservazioni scritte, bene sono evidenziate a pagina 2 e la mia decisione è quella di esprimere l’accordo con tale proposta che, ribadisco, null’altro è che quanto già, in sostanza, si ventilava con le osservazioni avverso al progetto di decisione. (…)” (X);
- con osservazioni 14 giugno 2011 l’Ufficio AI – rilevato che “(…) con decisione del 08.03.2011 l’amministrazione aveva confermato la soppressione del diritto a tre quarti di rendita AI con effetto dal 01.05.2011 togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. (…)” (XII) – si è opposto al ripristino dell’effetto sospensivo osservando che, conformemente alla giurisprudenza federale, “(…) il ritiro dell’effetto sospensivo di un ricorso, legato ad una decisione di riduzione o soppressione di una rendita in via di revisione, perdura fino a che l’amministrazione rende la sua nuova decisione. […] In merito alla tempistica dell’istruttoria, si informa la signora RI 1 che l’Ufficio AI procederà agli accertamenti precisati nelle osservazioni del 16.05.2011 dopo aver ricevuto da parte del lodevole Tribunale il necessario atto che pone termine al presente contenzioso (decreto di stralcio o sentenza (…)” (XII);
- con scritto 24 giugno 2011, viste le osservazioni 14 giugno dell’Ufficio AI, l’insorgente ha concluso che “(…) a questo punto non posso assolutamente accettare quanto si propone l’AI e chiedo a questo lodevole Tribunale: √ L’annullamento della decisione AI √ Il ripristino della rendita ingiustamente soppressa (…)” (XIV);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata);
- oggetto del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso i tre quarti di rendita é conforme o meno alla legislazione federale. L’assicurata postula, con il ricorso, il diritto ad una rendita intera e, con lo scritto 24 giugno 2011, il ripristino del diritto alla prestazione;
- secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- nella fattispecie – vista la documentazione medica prodotta con scritto 22 aprile 2011 sub doc. da F a P e considerate le annotazioni 13 maggio 2011 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “dall’attuale documentazione [ndr.: si riferisce ai doc. da F a P] risulta peggioramento stato di salute da 1.2011. Sicuramente necessario aggiornamento incarto (rapporto servizio di neurologia, rapporto prof. __________), in seguito decisione se indicata perizia in quest’assicurata nata nel 1951.(…)” (VIII/1) –, questo TCA concorda con la necessità di procedere ad un aggiornamento dei dati medici volti a stabilire l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata, nonché della capacità lavorativa residua in un’attività adeguata e la necessità o meno di esperire una nuova perizia medica;
- la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, per altro non contestata dall’assicurata per quanto attiene agli accertamenti indicati dall’amministrazione e condivisi da questo Tribunale, appare pertanto giustificata;
- quanto alla valutazione economica, prematura vista la necessità di ulteriori accertamenti medici, il TCA invita l’Ufficio AI ad applicare quanto già osservato da questo Tribunale e meglio che: “(…) Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a). In questo senso non può qui essere confermato il calcolo della consulente in integrazione che per stabilire il reddito da invalido ha confermato il calcolo effettuato dal collocatore Tognini che nel rapporto finale 12 gennaio 2009 sub doc. AI 42/1-3 ha considerato la quota parte salariata del 75% (per un caso in cui questo Tribunale ha dettagliato le ragioni per le quali questo modo di calcolo non può essere applicato cfr. la STCA del 7 febbraio 2011 inc. 32.2010.228 e la giurisprudenza ivi citata). (…)” (STCA del 14 aprile 2011, inc. 31.2010.259, consid. 2.15.3);
- nella DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.
(…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. In questa occasione la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:
" (…)
Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2. Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.
(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4;
- conformemente alla suesposta giurisprudenza federale – ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha voluto provocare abusivamente l’inizio dell’effetto della revisione; l’amministrazione ha infatti interpellato l’assicurata e i suoi medici curanti al fine di chiarire l’evoluzione dello stato di salute e (viste le annotazioni 16 marzo 2010 nelle quali il dr. __________ ha concluso che “(…) i dati da parte dei medici curanti non possono giustificare una piena IL anche se per attività di venditrice in piedi e non permettono di valutare esigibilità residuali per attività adeguate (visto specialmente il buon decorso descritto da parte dr. __________ ortopedico curante). Considerando la comorbidità clinica presente in questa Ata in presenza di patologie con dolori cronici si dovrà escludere evt. compromissioni della sfera psi. A SAM (reumatologico, vascolare e psichiatrico) (…)” (doc. AI 52/1)) ha ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 53/1-2) – l’effetto sospensivo tolto con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio;
- di conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti