Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.11

 

cr/sc

Lugano

8 agosto 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 26 novembre 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1958, in precedenza attivo in qualità di odontotecnico, con decisione del 13 aprile 1989, cresciuta incontestata in giudicato, è stato posto al beneficio di un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 44%), a partire dal 1° gennaio 1988 (doc. 3/1-3), a causa delle conseguenze di un infortunio (incidente della circolazione stradale) subito nel giugno 1983.

 

                               1.2.   Con decisione formale del 13 gennaio 1987, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 40% a decorrere dal 1° agosto 1986, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 45% (doc. 1-23 inc. LAINF).

                                     

                                         Il tasso di invalidità del 40% è sempre stato confermato dall’Istituto assicuratore in occasione delle revisioni effettuate durante gli anni successivi.

 

                               1.3.   Anche in ambito AI, il diritto ad un quarto di rendita di invalidità è stato confermato dall’Ufficio AI in occasione delle procedure di revisione del diritto alla rendita che si sono susseguite nel tempo a partire dal 1989 (cfr. comunicazioni del 13 settembre 1989, doc. 8-1; 22 febbraio 1994, doc. 25-1; 11 aprile 1996, doc. 34-1; 9 febbraio 1999, doc. 43-1; 18 maggio 2001, doc. 47-1; 27 dicembre 2006, doc. 63-1).

                                     

                               1.4.   RI 1 ha successivamente trasmesso all’assicuratore infortuni un certificato del 16 marzo 2004, con il quale il dott. __________ ha dichiarato l’assicurato inabile in misura dell’80% nell’attività di maestro conducente da lui nel frattempo intrapresa.

                                         Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, in data 16 giugno 2004, l’assicuratore LAINF ha formalmente deciso che le condizioni per riconoscere all’assicurato delle indennità giornaliere non erano soddisfatte. Esso si è tuttavia dichiarato disposto ad assumere gli accertamenti e i controlli eseguiti nel frattempo, a titolo di delucidazione (doc. 2/4-5 inc. LAINF).

                                         Tale decisione è poi stata confermata dall’assicuratore infortuni con decisione su opposizione del 10 marzo 2006.

 

                                         Con sentenza 35.2006.40 del 6 dicembre 2007, il TCA, dopo avere ordinato l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria a cura del PD dott. __________, responsabile della chirurgia dell’anca presso la Clinica __________ di __________ (doc. 15/1-25 inc. LAINF) – dalla quale è emerso che lo stato di salute dell’assicurato è notevolmente peggiorato a livello tanto dell’anca che della spalla sinistra, ragione per la quale, alla luce della situazione oggettivata in occasione della visita peritale del 31 maggio 2007, la capacità lavorativa nella professione di odontotecnico risulta essere praticamente compromessa, mentre nella professione di maestro conducente, nel frattempo intrapresa dall’interessato, egli presenta una capacità lavorativa che si situa tra il 30% e il 40% – ha annullato la decisione su opposizione impugnata e ha condannato l’Istituto assicuratore a versare all’assicurato una rendita di invalidità del 60% a far tempo dal 1° settembre 2003 (doc. 18/1-24 inc. LAINF).

 

                                         Il Tribunale federale, con sentenza 8C_54/2008 del 14 gennaio 2009, ha parzialmente accolto il ricorso dell’assicuratore infortuni, rimproverando ai primi giudici di avere determinato il grado di invalidità del 60% dell’assicurato senza procedere al raffronto dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, ma limitandosi a dedurre il grado di invalidità dal grado di inabilità lavorativa stabilita medicalmente dal perito giudiziario.

                                         L’Alta Corte ha pertanto rinviato gli atti all’amministrazione, affinché si pronunci nuovamente sul grado di invalidità dell’assicurato, contrapponendo al reddito da valido quale odontotecnico il reddito da invalido quale maestro conducente al 30%-40% (doc. 23/1-14 inc. LAINF).

 

                                         Conformemente a quanto richiesto dal Tribunale federale, con decisione del 23 aprile 2009, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicuratore infortuni ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 71% a decorrere dal 1° settembre 2003 (doc. 28-1 inc. LAINF).

                                         L’Istituto assicuratore è giunto al grado di invalidità del 71% confrontando il reddito da valido, statistico (tabella RSS 2002 TA1, ramo 33 “fabbricazione apparecchi medici e di precisione), categoria 3, uomini), che l’assicurato avrebbe potuto conseguire in qualità di odontotecnico nel 2003, di fr. 75'578.06, con quello, sempre statistico (tabella RSS 2002 TA1, ramo 80 “istruzione”, categoria 3, uomini), che l’interessato avrebbe potuto realizzare nel 2003 quale maestro conducente, di fr. 77'341.30, cui apportare una riduzione del 65% per motivi medici e del 20% per altri motivi, ottenendo un reddito da invalido di fr. 21'655.56 (doc. 28-2 inc. LAINF).

 

                               1.5.   In data 11 maggio 2009, l’avv. RA 1, patrocinatore dell’assicurato, ha trasmesso all’UAI uno scritto con il quale ha comunicato che l’assicuratore infortuni ha riconosciuto all’interessato “un tasso di invalidità del 71% e accordato di conseguenza una rendita d’invalidità LAINF mensile di CHF 2'828.- dal 1.09.2003 al 31.12.2004, di CHF 2'866.- dal 1.01.2005 al 31.12.2006, di CHF 2'929.20 dal 1.01.2007 al 31.12.2008 e di CHF 3'038.15 dal 1.01.2009”, precisando che il grado di invalidità del 71% è stato calcolato dall’assicuratore LAINF effettuando il confronto dei redditi tra il reddito da valido conseguito dall’assicurato in qualità di odontoiatra e quello da invalido conseguito quale maestro conducente (doc. 64-1).

                                         Alla luce di queste circostanze, l’avv. RA 1 ha chiesto all’UAI “di volere emettere con sollecitudine la decisione di assegnazione di una rendita intera dell’Assicurazione Invalidità a favore del signor RI 1, a decorrere dal 1.09.2003” (doc. 64-2).

 

                               1.6.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione dell’11 maggio 2010 (doc. 77/1-6), poi confermato con decisione del 26 novembre 2010, l’Ufficio AI ha, da una parte, ritenuto che lo scritto dell’avv. RA 1 costituisca una domanda di revisione processuale, irricevibile in quanto “il nuovo mezzo di prova consistente nella perizia giudiziaria esperita per il TCA dal dr. med. __________ nel 2007 è stato invocato e portato a conoscenza dell’Ufficio AI unicamente a seguito dell’emissione della decisione dell’INSAI del 23 aprile 2009, lo scrivente Ufficio non può che rilevare l’intempestività della richiesta tendente alla revisione processuale”; d’altra parte, l’UAI, constatato il peggioramento dello stato di salute dell’interessato, invocato in data 11 maggio 2009, ha attribuito all’assicurato tre quarti di rendita di invalidità (grado AI del 68%) dal 1° maggio 2009 (doc. B).

 

                               1.7.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera a decorrere dal 1° maggio 2009 (doc. I).

                                         Sostanzialmente il rappresentante dell’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, criticando unicamente gli aspetti economici.

                                         Il legale ha contestato sia il reddito da valido, che quello da invalido, calcolato dall’UAI, rilevando che da un corretto raffronto dei redditi l’assicurato non possa che essere posto al beneficio di una rendita intera di invalidità (doc. I).

                                     

                               1.8.   L’UAI, in risposta – dopo avere ribadito la correttezza della valutazione economica svolta dall’amministrazione - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

                                        

                               1.9.   Con scritto del 17 marzo 2011 il legale dell’assicurato, dopo avere ribadito quanto già esposto in sede ricorsuale, ha chiesto al TCA l’assunzione di una serie di mezzi di prova (doc. IX e doc. VIII + F1-28).

                                        

                             1.10.   Con osservazioni del 4 aprile 2011, l’amministrazione, dopo avere nuovamente confermato la correttezza del calcolo del grado di invalidità operato dall’UAI, ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XI).

 

                             1.11.   Pendente causa, il TCA ha chiesto all’UAI alcune precisazioni in merito alla procedura di fissazione del reddito, statistico, da valido (doc. XIII).

 

                                         L’Ufficio AI ha risposto con scritto del 2 agosto 2011, nel quale, dopo avere riconosciuto di essere incorso in un errore di calcolo, ha chiesto al TCA di “accogliere il ricorso interposto dal signor RI 1 e di conseguenza annullare la decisione dello scrivente Ufficio del 26.11.2010, accordando all’assicurato una rendita intera a partire dal 1.05.2009” (doc. XIV).

 

                                         Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (doc. XV), per conoscenza.

                                     

 

                                         in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente attribuito all’assicurato tre quarti di rendita di invalidità o se al contrario, come da lui richiesto, egli ha diritto ad una rendita intera di invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Nel caso di specie, dal profilo medico, dal referto del 7 settembre 2007 concernente la perizia giudiziaria eseguita su incarico del TCA in ambito infortunistico dal PD dott. __________, vice-Primario e responsabile della chirurgia di anca e bacino presso la Clinica universitaria __________ di __________, è emerso che, rispetto alla situazione esistente al momento in cui è stata costituita la rendita di invalidità in vigore, è subentrato un sostanziale deterioramento delle condizioni di salute di RI 1, a livello tanto dell’anca che della spalla sinistra (cfr. STCA 35.2006.40 del 6 dicembre 2007, confermata, quanto agli aspetti medici, con STF 8C_54/2008 del 14 gennaio 2009).

                                         Dalla perizia giudiziaria è quindi risultato che, tenuto conto degli impedimenti derivanti dal danno alla salute che interessa l’anca e la spalla sinistra, la capacità lavorativa nella professione di odontotecnico - professione che appare meno confacente rispetto a quella di maestro conducente, nel frattempo intrapresa - risulta essere praticamente compromessa, mentre quella nella professione di maestro conducente si situa tra il 30 e il 40%.

                                         Questi aspetti non sono oggetto di contestazione e non occorre quindi dilungarsi oltre sul tema.

 

                               2.4.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                            2.4.1.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

                                         Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

                                         Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

 

                                         Nella presente fattispecie, per determinare il reddito da valido (2008), il consulente IP, nel suo rapporto del 25 febbraio 2010, ha tenuto conto dei dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 2008, divisione economica 33 “fabbr. app. med. e di precisione, fabbr. di orologi”, livello di qualifica 3, uomini, pari a fr. 85'494.- (doc. 76-3).

                                        

                                         In sede ricorsuale, il patrocinatore ha contestato l’ammontare del reddito da valido preso in considerazione dall’amministrazione, rimproverando all’UAI di non avere “compiuto alcuna ricerca alfine di conoscere lo stipendio che avrebbe potuto percepire il ricorrente nel corso del 2009, vale a dire a quasi 26 anni dall’infortunio del 14.06.1983, nell’attività di odontotecnico.”

                                         (doc. I).

 

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene corretto fare riferimento, nella fissazione del reddito da valido dell’assicurato nell’attività di odontotecnico, a valori statistici, non essendo possibile prendere in considerazione l’ultimo salario percepito dall’assicurato prima del danno alla salute, visto il lungo tempo trascorso.

                                        

                                         Il TCA rileva tuttavia che, nella determinazione del reddito da valido secondo le tabelle statistiche RSS TA1 2008, divisione economica 33 “fabbr. app. med. e di precisione, fabbr. di orologi”, livello di qualifica 3, uomini, l’amministrazione è incorsa in un errore, come del resto riconosciuto dallo stesso Ufficio AI nelle osservazioni del 2 agosto 2011 in risposta alla richiesta di chiarimenti di questo Tribunale (cfr. doc. XIV).

                                         L’amministrazione ha infatti espressamente rilevato quanto segue:

 

"  (…)

Dopo un accurato controllo, è stato riscontrato un errore nel riportare i dati della tabella RSS TA1 Svizzera, dalla quale figura che effettivamente per la divisione economica 33, anno di rilevamento 2008, livello di qualifica 3, uomini, il reddito mensile di riferimento corrisponde a CHF 6'400.- mensili (CHF 76'800.- annui).

 

Partendo quindi da tale dato, aggiornandolo al 2009 (+2.1097% = 78'420.-) e adattandolo alle ore lavorative medie della divisione economica pari a 40.4, si arriva ad un importo pari a CHF 79'204.-. Quest’ultimo dev’essere quindi considerato quale reddito da valido ed utilizzato per eseguire il raffronto con il reddito da invalido di CHF 24'132.-, giungendo ad un grado di invalidità pari al 70%.” (Doc. XIV)

 

Il TCA concorda con quanto osservato dall’Ufficio AI.

Il reddito da valido dell’assicurato (2009) ammonta pertanto a

fr. 79’204.-.

 

                            2.4.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

Essendo l’assicurato ancora abile al lavoro al 30%-40% nella professione intrapresa di maestro conducente, è a giusta ragione che l’UAI ha preso in considerazione, quale reddito da invalido, il valore statistico RSS TA1 2008, divisione economica 80 “istruzione”, livello 3, uomini, di fr. 84’406.-, che aggiornato al 2009 è pari a fr. 86'187.-.

 

                                         Ritenuto che, come visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare l’attività di maestro conducente al 30%-40%, il reddito statistico citato va ridotto del 65% e ammonta a fr. 30'165.45 (fr. 86'187 ridotti del 65%).

 

                            2.4.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                            2.4.4.   In concreto, nel rapporto del 25 febbraio 2010, il consulente IP ha accordato una riduzione del 20% (cfr. doc. 73-2).

 

                                         Il TCA - ritenuto che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 73 e 75; DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivo per distanziarsi da questa scelta dell’amministrazione, rimasta peraltro incontestata dall’assicurato.

                                        

                                         Procedendo al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un salario da invalido di fr. 86'187.-, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 35% e applicata la riduzione percentuale del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 24'132.-.

                                         Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 79'204.- (consid. 2.4.1.), emerge un tasso d’invalidità del 70%, percentuale che dà diritto ad una rendita intera di invalidità, come proposto dall'amministrazione nelle osservazioni  del 2 agosto 2011 (doc. XIV).

                                     

                                         Visto quanto precede, la decisione impugnata va annullata, il ricorso accolto e l’assicurato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° maggio 2009.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §                                      La decisione del 26 novembre 2010 impugnata è annullata.

                                         §§ L’Ufficio AI è condannato a versare all’assicurato una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° maggio 2009.

 

                                   2.   Le spese per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti