Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.127

 

FS

Lugano

15 giugno 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2011 di

 

 

 RI 1 

rappr. da:  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1 aprile 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   questo Tribunale chiamato a pronunciarsi sul ricorso interposto contro la decisione del 14 luglio 2010 (doc. AI 111/1-2) con la quale l’Ufficio AI, richiamati gli articoli 21 cpv. 4 e 43 cpv. 2 LPGA e 7b cpv. 2 LAI, aveva soppresso con effetto immediato il diritto alla rendita intera e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso con sentenza del 12 ottobre 2010 (doc. AI 128/1-10), cresciuta incontestata in giudicato, aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché procedesse nelle proprie incombenze ai sensi dei considerandi e nel rispetto della procedura di preavviso di cui all’art. 57a LAI;

                                     -   con “decisione provvisionale con sospensione della rendita (artt. 55 cpv. 1 LPGA e 56 PA)” 1. aprile 2011 l’Ufficio AI ha deciso di mantenere la sospensione del diritto alla rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso adducendo, in particolare, che “(…) ritenuto come nel caso in esame, vi sia il reale sospetto di una riscossione indebita di prestazioni per l’invalidità da parte dell’assicurata, considerato altresì gli accertamenti supplementari in corso, l’UAI – in applicazione dei combinati artt. 55 cpv. 1 LPGA e 56 PA – conferma la sospensione, a titolo cautelare, del versamento della rendita intera d’invalidità. Al termine degli atti istruttori l’amministrazio-ne si esprimerà tramite decisione finale, debitamente preavvisata, in merito alle prestazioni spettanti all’assicurata. Se dagli accertamenti risultasse che la medesima non ha più diritto a prestazioni dell’AI lo scrivente Ufficio informa già sind’ora l’assicurata che verrà resa una decisione di soppressione con effetto retroattivo completata da una decisione in restituzione considerata l’evidente violazione dell’obbligo di informazione (inizio della nuova attività non notificata all’amministrazione). (…)” (doc. A);

 

                                     -   contro la decisione 1. aprile 2011, tramite l’avv. RA 1, l’assi-curata è insorta al TCA postulandone l’annullamento, oltre che chiedere il ripristino dell’effetto sospensivo e il beneficio dell’assistenza giudiziaria;

 

                                     -   con scritto 22 aprile 2011 l’assicurata ha chiesto di assegnare la trattazione della sua pratica ad un altro funzionario e che “(…) vengano ripristinati i pagamenti del 10% che mi spettano come rimborso Cassa malati (…)” (VII);

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI rilevato, tra l’altro, che “(…) 15. La ripresa lavorativa praticamente totale, ben documentata, è suscettibile di causare con ogni verosimiglianza un apprezzamento diverso sulla sua capacità lavorativa, e di conseguenza di guadagno, rispetto alla precedente decisione di rendita intera, e di ripercuotersi sul diritto alle prestazioni, diritto che verrà precisato e definito nel quadro della procedura di revisione in atto. 16. In considerazione degli elementi emersi dai vari procedimenti risulta più che verosimile, con il ripristino del versamento della rendita, un indebito versamento di prestazioni all’assicurata da parte dell’assicurazione invalidità per i motivi sopra indicati. 17. Si rileva che già solo per i motivi addotti l’amministrazione avrebbe potuto emanare una decisione di soppressione, precedentemente preavvisata. Tuttavia, per valutare al meglio l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha ordinato un accertamento medico. Il __________ ha proceduto ad un primo consulto il 02.05.2011 ritenendo necessario dare seguito ad un secondo esame fissato per il 06.06.2011. Non appena definito l’aspetto medico lo scrivente Ufficio procederà alla valutazione del discapito economico con emissione di una decisione debitamente preavvisata in merito al diritto a prestazioni dell’assicurata. 18. Nel rispetto del diritto di essere sentito si rileva che l’amministrazione ha informato l’avv. RA 1 con scritto anticipato via fax ed inviato per raccomandata datato 30.03.2011 che l’Ufficio AI avrebbe mantenuto la sospensione cautelativa dei versamenti e che avrebbe ricevuto una decisione in tale senso. (…)” (IX) ha chiesto di confermare la decisione impugnata e conseguentemente respingere il ricorso;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

 

                                     -   oggetto del contendere è sapere se la decisione 1. aprile 2011, con la quale l’Ufficio AI ha deciso di mantenere la sospensione del diritto alla rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, è conforme o meno alla legislazione federale. E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’im-pugnazione (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti). Di conseguenza, nella misura in cui l’insorgente postula che “(…) vengano ripristinati i pagamenti del 10% che mi spettano come rimborso Cassa malati (…)” (VII), il ricorso è irricevibile;

 

                                     -   quanto invece alla domanda di assegnare la trattazione della pratica ad un altro funzionario, il TCA si limita qui ad osservare che la ricorrente non motiva e tantomeno adduce elementi oggettivi che giustifichino la sua sfiducia nei confronti del funzionario in parola. La richiesta va pertanto respinta ritenuto che nulla permette di concludere per l’esistenza di una prevenzione e/o imparzialità nei suoi confronti (anche nel caso in cui si trattava di pronunciarsi in merito all’imparzialità di un esperto, nelle DTF 125 V 353 e 123 V 176 il TFA ha evidenziato che l'apprezzamento delle circostanze non può basarsi sulle sole impressioni del peritato);

 

                                     -   l'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga;

 

                                     -   ai sensi dell’art. 57a LAI (nella versione applicabile dal 1. luglio 2006 a seguito della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, la quale ha sostituito la procedura d’opposizione mediante una procedura di preavviso; cfr. Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757), l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA. Inoltre, l’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI;

 

                                     -   la decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha sospeso il versamento della rendita intera, non configura, per i motivi di seguito esposti, una decisione finale e pertanto non trova applicazione l’art. 57a LAI che regola la procedura del preavviso (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna 2010, § 29, note marginali 2078-2093, pag. 411-412). In questo senso diversa era la precedente decisione 14 luglio 2010 (doc. AI 111/1-2), annullata da questo Tribunale con STCA 12 ottobre 2010 (doc. AI 128/1-10), con cui l’Ufficio AI aveva invece soppresso il diritto alla rendita;

 

                                     -   l’amministrazione può ordinare la sospensione del diritto ad una rendita quale provvedimento cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pag. 33-34; 9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112 pag. 115-116; Müller, op. cit., § 30, note marginali 2323-2340, pag. 453-456 e la giurisprudenza e dottrina ivi citate);

 

                                     -   anche nel caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op. cit., § 30, note marginali 2378-2382, pag. 463-464 e la giurisprudenza e dottrina ivi citate);

 

                                     -   dagli atti di causa non risulta che prima dell’emanazione della decisione impugnata l’assicurata sia stata sentita. In particolare, a differenza di quanto sostenuto dall’amministrazione, non è possibile concludere che il diritto di essere sentita sia stato rispettato vista la lettera 30 marzo 2011 con la quale l’Ufficio AI ha comunicato all’avv. RA 1 che “(…) in riferimento al suo scritto del 24 marzo 2011, con la presente la informiamo che sulla scorta degli elementi emersi in corso di procedura giudiziaria, il nostro Ufficio mantiene la sospensione cautelativa dei versamenti. Seguirà a breve una decisione impugnabile. (…)” (doc. P, la sottolineatura è del redattore). Va qui infatti ribadito che con la decisione 14 luglio 2010 l’Ufficio AI aveva soppresso il diritto alla rendita e pertanto non è possibile mantenere un’asserita sospensione cautelativa non ancora pronunciata. Ma soprattutto, visto che nella STCA del 12 ottobre 2010 (doc. AI 128/1-10) questo Tribunale aveva già precisato che “(…) l’Ufficio AI dovrà ripristinare il versamento all’assicurata delle prestazioni che, con la decisione qui impugnata e annullata, aveva soppresso. Va qui evidenziato che non avendo l’Ufficio AI soppresso il diritto a prestazioni in via di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA bensì sulla base degli articoli 28 LPGA, 7b cpv. 2 lett. d LAI e 86bis cpv. 3 OAI e non configurando la presente sentenza l’annulla-mento di una tale decisione con rinvio all’amministrazione per ulteriori accertamenti non trova qui applicazione la giurisprudenza federale in base alla quale se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377; 106 V 18, consid. 3d, pag. 21; STF 9C_921/2009 del 22 giugno 2010, consid. 5.5; STF 9C_1016/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 1.3.2 e STFA I 476/03 del 12 agosto 2004, consid. 2.2; vedi anche la STCA del 18 giugno 2009 nella causa B., 32.2009.104) (…)” (doc. AI 128/8-9), l’Ufficio AI doveva esporre chiaramente quali fossero le sue intenzioni (sospendere e/o sopprimere la rendita) e addurre in modo chiaro i presupposti e i motivi posti alla base della sospensione cautelativa;

 

                                     -   se invece avesse voluto confermare la soppressione della rendita, allora l’Uffico AI avrebbe dovuto procedere come indicato nella STCA del 12 ottobre 2010 (doc. AI 128/1-10) e rispettare la procedura del preavviso di cui all’art. 57a LAI;

 

                                     -   anche nel caso in cui e la seguente precisazione riportata nella decisione lo farebbe pensare: “(…) pertanto considerato che prima di procedere ad una soppressione del diritto è necessario predisporre gli accertamenti del caso, si giustifica una sospensione provvisoria immediata dei versamenti. Gli accertamenti in corso permetteranno di confermare o meno il diritto a prestazioni spettanti all’assicurata. (…)” (doc. A) la decisione impugnata configurasse una decisione finale munita di condizione risolutiva (al riguardo cfr. Müller, op. cit., § 30, nota marginale 2341, pag. 456 e la giurisprudenza e dottrina ivi citate e la STFA I 406/01 del 31 agosto 2001), l’Ufficio AI avrebbe dovuto osservare la procedura del preavviso di cui all’art. 57a LAI;

 

                                     -   in concreto, visto che per quanto sopra esposto la decisione impugnata va trattata alla stregua di una decisione supercautelare resa inaudita altera parte al riguardo Müller osserva: “(…) Vor dem Erlass der vorsorglichen Massnahme ist den Parteien grundsätzlich das rechtliche Gehör zu gewähren. Eine Ausnahme davon gilt nur für superprovisorische Massnahmen, wobei auch für diese nachträglich das rechtliche Gehör zu gewähren ist und welche allenfalls als ordentliche vorsorgliche Massnahmen aufrechterhalten werden können (vgl. BGE 126 II 123 E. 6b/aa; HÄNER, Massnahmen, Rz 158 und 159; SEILER, VwVG-Praxiskommentar, Rz 64-65 zu Art. 56). (…)” (Müller, op. cit., § 30, nota marginale 2378, pag. 463) , gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché, esposti chiaramente i presupposti ed i motivi del provvedimento cautelare, dia la possibilità all’assicurata di esprimersi sugli stessi e decida conseguentemente se confermare il provvedimento;

 

                                     -   in ogni caso ribadito ancora che la precedente decisione 14 luglio 2010 (doc. AI 111/1-2) non aveva sospeso il diritto alla rendita e ritenuto che è stata annullata da questo Tribunale con STCA del 12 ottobre 2010 cresciuta incontestata (doc. AI 128/1-10) , nell’evenienza in cui l’Ufficio AI concludesse di confermare il provvedimento cautelare, la sospensione del diritto alla rendita potrà avere effetto al più presto dal mese di aprile 2011 (mese in cui è stata resa la decisione supercautelare qui impugnata);

 

                                     -   con la resa della presente sentenza che considera la decisione impugnata quale decisione supercautelare e rinvia gli atti all’amministrazione affinché, rispettato il diritto di essere sentito, confermi o meno il provvedimento cautelare la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo diviene priva di oggetto;

 

                                     -   vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3, STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6, STF I 911/06 del 2 febbraio 2007 consid. 9);

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

                                         § Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                       Fabio Zocchetti