Raccomandata |
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Incarto n.
cr/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 marzo 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di ottobre 2002 RI 1, nata nel 1955, di professione parrucchiera indipendente, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “depressione e ansia e ipotiroidismo” (doc. 5).
Con decisione su opposizione dell’11 marzo 2005, l'UAI ha rifiutato all’interessata il diritto a prestazioni, con la seguente motivazione: “non avendo dunque l'assicurata accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna perdita di guadagno, l'amministrazione conferma il rifiuto alla rendita d'invalidità." (Doc. 47)
Con sentenza 32.2005.45 del 19 settembre 2005, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha confermato la correttezza della decisione su opposizione dell’amministrazione.
1.2. In data 2 febbraio 2011, l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni, a seguito di “depressione e ansia, tiroide di Hashimoto, stanchezza e debolezza cronica, febbre e emicrania costante, stato influenzale perenne” (doc. 62).
Con progetto di decisione del 4 febbraio 2011 (doc. 67/1-2), poi confermato con decisione del 16 marzo 2011, l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia sulla richiesta di revisione, ritenendo che “non sono stati apportati i giustificativi atti a comprovare l’avvenuta modifica dello stato di salute dell’assicurata e/o della situazione economica” (doc. B).
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 ha inoltrato un ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità (doc. I).
Il legale dell’assicurata ha sostanzialmente contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che rispetto alla precedente decisione del 2004 dell’UAI di rifiuto delle prestazioni, la situazione dell’interessata è notevolmente cambiata dal profilo economico.
Se da un punto di vista medico, infatti, lo stato di salute dell’assicurata è rimasto invariato, comportando sempre una inabilità lavorativa del 50% come già accertato nel 2004 in sede peritale da parte della dr.ssa __________, il legale dell’interessata ha tuttavia sottolineato come la stessa abbia dovuto porre termine alla propria attività di parrucchiera indipendente a far tempo dal 31 dicembre 2010, cedendo la sua attività e trovando un posto di lavoro quale parrucchiera dipendente, al 50%, con uno stipendio di fr. 1'850 mensili.
A fronte di queste circostanze, dunque, a mente del patrocinatore è a torto che l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia sulla richiesta di prestazioni dell’interessata (doc. I).
1.4. L’UAI, in risposta - dopo avere rilevato che l’assicurata si è limitata a produrre una perizia medica del 2004, già esaminata dal TCA nella sentenza del 19 settembre 2005, senza rendere verosimile “alcuna rilevante incapacità al guadagno” - ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione oppure no l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni del 2 febbraio 2011 con la quale l’assicurata, tramite l’avv. __________, ha chiesto l’attribuzione di almeno una mezza rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
In tale contesto va rilevato che il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007, consid. 4.4 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2 [I 238/02]).
La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004, consid. 2.2).
Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]).
2.4. Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
Nella decisione su opposizione dell’11 marzo 2005 - confermata dal TCA con sentenza 32.2005.45 del 19 settembre 2005, cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata fondandosi, dal profilo medico, sulla perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale, nel referto del 24 maggio 2004, ha posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici in sindrome ricorrente (ICD10-F33.11) con primo episodio all’età di 23 anni e peggioramento nel 2002; disturbo di personalità istrionico dall’età di 23 anni circa (ICD10-F60.4)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “fobie isolate (ascensori ed altezze) (ICD10-F40.2)” (doc. 26-5).
La dr.ssa __________ ha quindi considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività a decorrere dal 2 gennaio 2002 (doc. 26-6), rilevando che tale percentuale di inabilità lavorativa è rimasta in seguito stabile fino al momento della valutazione peritale (doc. 26-7).
Nel rapporto medico del 9 agosto 2004, il dr. D. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" Perizia psichiatrica Dr.ssa __________ del 24.5.2004:
perizia completa per quanto concerne dati anamnestici, dati soggettivi e status psichiatrico.
Vengono poste le diagnosi di episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici F33.11 e disturbo di personalità istrionico F60.4.
Le risorse dell'assicurata vengono valutate come buone.
La psichiatra valuta che i disturbi presentati dall'assicurata come stanchezza, logorrea e intolleranza portano ad una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 50% (vedi anche complemento alla perizia del 3.9.2004).
In considerazione della struttura di personalità un'altra attività risulta difficilmente attuabile e potrebbe portare ad uno scompenso maggiore.
Secondo la perizia e la documentazione medica a disposizione la capacità lavorativa è stata ridotta nella misura del 50% solo da inizio 2002.
Procedere: ad rendita con revisione a distanza di 2 anni circa.”
(Doc. 30-1)
Nonostante il danno alla salute accertato nella perizia psichiatrica, nella decisione su opposizione dell’11 marzo 2005 - confermata dal TCA con sentenza 32.2005.45 del 19 settembre 2005, cresciuta incontestata in giudicato - l’amministrazione ha tuttavia negato all’assicurata il diritto a prestazioni, dato che, dal profilo economico - e meglio dall’esame della documentazione fiscale e contabile agli atti – è emerso che le affezioni di cui la ricorrente è portatrice non hanno influenzato l’andamento aziendale, dimodoché l’assicurata non ha accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna rilevante incapacità al guadagno.
Ella, infatti, nonostante il danno alla salute, ha saputo convenientemente reintegrarsi nella gestione della ditta - essendo impegnata, come risulta dal verbale della “visita esterna” del 29 dicembre 2004, “nella misura del 50-60% circa in mansioni quale parrucchiera da donna e per il 40% circa quale bioestetica, in cura solo del viso (non effettua cure generali del corpo), analisi del capello e relative cure e trattamenti. Una parte importante di questa mansione è costituita dalla vendita dei prodotti. Per quanto riguarda il solarium invece, trattasi di un'attività marginale, di poco conto” - consentendo alla stessa una stabilità economica.
2.5. In sede di nuova domanda, con scritto del 27 gennaio 2011, il patrocinatore dell’assicurata ha addotto un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, rilevando che “la situazione dell’assicurata è peggiorata nel corso degli anni fino al punto di dover cessare l’attività come indipendente. L’assicurata ha quindi dovuto cedere il suo negozio e ha cessato definitivamente la sua attività come indipendente il 31 dicembre 2010” e che “in effetti, a causa del persistere della malattia, l’assicurata non è più in grado di mettere in atto quegli accorgimenti che nei primi anni le avevano permesso di non avere ripercussioni significative sul suo reddito. Ora addirittura non è più in grado di gestire un’attività indipendente (…)” (doc. 63-3).
A comprova di quanto asserito, il legale ha prodotto copia del contratto di lavoro, datato 10 gennaio 2010, sottoscritto dall’assicurata con la ditta __________ di __________, dal quale emerge che l’interessata è stata assunta in qualità di parrucchiera dipendente, al 50%, a partire dal 1° gennaio 2011, con un salario di fr. 1'850 mensili per 12 mensilità (doc. G).
Il patrocinatore della ricorrente ha sottolineato che il grado di lavoro dell’assicurata quale parrucchiera dipendente, al 50%, corrisponde all’esigibilità lavorariva già accertata medicalmente nel referto peritale psichiatrico del 24 maggio 2004 della dr.ssa __________ (doc. E), nel quale la specialista aveva per l’appunto indicato che il grado di inabilità lavorativa dell’interessata era del 50%.
Il patrocinatore dell’assicurata ha rilevato che “al momento della decisione del 2004 dell’Ufficio invalidità, la quale negava alla ricorrente il diritto di essere messa a beneficio di una rendita AI, la sua incapacità lavorativa era appunto fissata dal rapporto peritale al 50%. Ad oggi tale incapacità lavorativa è rimasta invariata, tanto è vero che la ricorrente è stata assunta come dipendente nella misura del 50%” (doc. I).
Nonostante quanto addotto dal patrocinatore, l’UAI ha rifiutato di entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni, facendo presente che “non sono stati apportati i giustificativi atti a comprovare l’avvenuta modifica dello stato di salute dell’assicurata e/o della situazione economica” (doc. B).
Il TCA non può approvare l’operato dell’amministrazione.
Questa Corte ritiene infatti, contrariamente a quanto preteso dall’Ufficio AI, che l’assicurata abbia apportato degli elementi oggettivi in grado di rendere verosimile una modifica della sua situazione economica, che avrebbero dovuto essere indagati dall’amministrazione entrando nel merito della nuova richiesta di prestazioni dell’interessata.
L’assicurata, difatti – che, in precedenza, come già indicato nella sentenza 32.2005.45 del 19 settembre 2005 (cfr. consid. 2.4.), nonostante il danno alla salute accertato dalla dr.ssa __________ __________, che comportava un’incapacità lavorativa del 50%, era riuscita, conformemente all’obbligo di diminuire il danno, a convenientemente reintegrarsi nella gestione della ditta, senza subire una perdita economica - ha dimostrato di avere dovuto abbandonare, a partire dal 31 dicembre 2010, la propria attività di parrucchiera indipendente e di avere trovato, a partire dal 1° genanio 2011, un’occupazione quale parrucchiera dipendente, al 50%, presso la ditta __________, con un salario di fr. 1'850 mensili, producendo il relativo contratto di lavoro (doc. G).
A fronte degli elementi sopra esposti, a comprova della modifica delle sue condizioni economiche, questo Tribunale deve concludere che, conformemente alla giurisprudenza sopraesposta (cfr. consid. 2.3.), la documentazione prodotta dall’assicurata rende verosimile una modifica della situazione economica ed è quindi a torto che l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di prestazioni.
Di conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda ed esamini i motivi che hanno spinto l’assicurata a porre termine alla propria attività indipendente e ad intraprendere un’attività dipendente.
In tale contesto, l’amministrazione dovrà, in particolare, appurare se la decisione dell’assicurata di cedere la sua attività di parrucchiera indipendente sia stata imposta da motivi legati alla congiuntura economica o se, al contrario, come sostenuto dal legale dell’interessata, sia invece stata dettata dall’impossibilità - dopo anni di sacrifici per riuscire, conformemente all’obbligo di ridurre il danno, ad evitare di subire un discapito economico, nonostante il danno alla salute di natura psichiatrica che la affligge e che la rende inabile al lavoro al 50%, come accertato in sede peritale - di continuare a gestire, a causa del suo danno alla salute, un’attività indipendente.
A tale proposito, non si può escludere che, con il suo comportamento, l’assicurata, volendo ossequiare l’obbligo di ridurre il danno, sia andata oltre quanto era da lei ragionevolmente esigibile.
Al riguardo, deve essere ricordato che, in base alla giurisprudenza elaborata in relazione all’art. 16 cpv. 1 vLAINF (ma valida anche dopo l’entrata in vigore della LPGA, cfr. RAMI 2004 U 529 p. 572ss. consid. 1.4), vi è incapacità al lavoro, non solo quando una persona non è più in grado di esercitare la sua abituale attività lucrativa oppure è in grado di farlo in maniera ridotta, ma anche quando svolgendola vi è il rischio che le sue condizioni di salute peggiorino (cfr. DTF 115 V 404 consid. 2, 111 V 239 consid. 1b).
In una sentenza 32.2008.93 del 23 marzo 2009, il TCA ha osservato quanto segue a proposito del fatto che un assicurato, giudicato totalmente inabile al lavoro, avesse, per alcuni periodi, lavorato in misura del 50%:
" (…)
si è trattato di periodi in cui l’assicurato volendo ossequiare l’obbligo di ridurre il danno è andato oltre quanto era da lui ragionevolmente esigibile (cfr. DTF 134 V 12: "Die versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt."), sino al punto di mettere seriamente a repentaglio la sua stessa esistenza (cfr., del resto, il doc. 37-2: “Dopo l’infarto miocardico il paziente ha lavorato per un certo tempo al 50% con grande sofferenza psico-fisica” e il doc. 2-6: “Attualmente lavoro per l’intera giornata ma ho un rendimento del 50%, riscontrando comunque grosse difficoltà dal lato fisico.”).” (STCA citata, il corsivo è della redattrice)
Nel caso in cui l’UAI dovesse appurare che, effettivamente, l’assicurata è stata costretta a porre termine all’attività indipendente a seguito del suo danno alla salute, l’amministrazione dovrà verificare in che misura questo cambiamento di attività influisce sulla sua capacità di guadagno.
2.6. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 16 marzo 2011 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.5..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti