Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.140

 

FS

Lugano

19 agosto 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 7 aprile 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Nel febbraio 2004 RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI (doc. AI 1/1-7) sfociata nella decisione 13 febbraio 2009 con la quale l’amministrazione ha negato il diritto ad una rendita (doc. AI 90/1-3).

                                         In esito al ricorso 3 marzo 2009 (doc. AI 91/3-6) questo Tribunale ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti e resa di un nuovo provvedimento (decreto di stralcio 20 aprile 2009 sub doc. AI 95/1-2).

 

                                         Con decisione 26 gennaio 2010 l’amministrazione ha nuovamente negato il diritto ad una rendita (doc. AI 109/1-3).

                                         Il ricorso 23 febbraio 2010 (doc. AI 111/3-7), interposto contro la decisione 26 gennaio 2010 dell’Ufficio AI, è stato accolto da questo Tribunale e all’assicurato riconosciuto il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. febbraio 2004 al 28 febbraio 2006 (STCA dell’11 ottobre 2010 sub doc. AI 117/1-26 cresciuta incontestata in giudicato).

 

                               1.2.   Nel mese di gennaio 2011 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni indicando quale danno alla salute dei “(…) disturbi psichici (…)” e medico curante il dr. __________ (doc. AI 132/1-10).

 

                               1.3.   Con decisione 7 aprile 2011 (doc. AI 139/1-2), preavvisata con progetto 25 gennaio 2011 (doc. AI 133/1-2), l’Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni non avendo l’insorgente credibilmente dimostrato, sotto il profilo medico, una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.

 

                               1.4.   Contro questa decisione l’assicurato insorge ora al TCA chiedendo – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – “(…) che mi venga riconosciuto una rendita adeguata a partire dalla data della richiesta. (…)” (I).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Uffico AI viste le annotazioni 25 maggio 2011 nelle quali il dr. __________ ha concluso che “(…) in considerazione dell’attuale certificato del 4.5.2011 (presentato 1 mese dopo la decisione) un peggioramento dello stato di salute con influsso sulla CL è possibile. In caso di entrata in materia l’assicurato sarà nuovamente da valutare a livello peritale. (…)” (IV/bis) ha chiesto, in via principale, “(…) di voler retrocedere gli atti all’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno delle annotazioni 25 maggio 2011. (…)” (VII).

 

                               1.6.   Invitato a prendere posizione sulla risposta di causa e a comunicare una sua adesione alla proposta di rinvio degli atti l’assicurato, con osservazioni 8 giugno 2011, ha concluso che “(…) non so come andare avanti con questa situazione, magari la soluzione migliore sarebbe quella di lasciar decidere al TCA, quale sia la strada da prendere, se dar ragione all’Ufficio AI e retrocedere gli atti all’UAI, al fine di espletare i nuovi accertamenti medici o di venir incontro a me al mio ricorso. Non posso restare in eterno in assistenza e con l’Ufficio del lavoro che mi ritiene inidoneo al collocamento, cosa faccio? Chiedo quindi a voi, Gentili Signori Presidenti e Giudici d’Appello, di voler prender nota della mia richiesta e di voler rinviare gli atti all’UAI per nuovi accertamenti e una nuova decisione. (…)” (VI).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere é la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

 

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande      identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Inva-lidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

 

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

 

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

 

                               2.4.   Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

 

                                         Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…), riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, nell’ambito della nuova domanda di prestazioni del gennaio 2011, l’assicurato ha prodotto, tra l’altro, il certificato medico 17 gennaio 2011 nel quale il dr. __________, senza ulteriori indicazioni, ha attestato che “(…) è inabile al lavoro dal 24.04.2010 a tutt’ora per tempo indeterminato. (…)” (doc. AI 130/1) e il certificato 27 ottobre 2010 nel quale il dr. __________ ha evidenziato che non può più eseguire “(…) 1) Movimenti ripetuti in flessione/estensione della colonna vertebrale; 2) Attività in piedi maggiore di 10 minuti; 3) Non può sollevare ripetutamente pesi maggiori di 5-10 kg; 4) Non può assumere la posizione genuflessa; 5) Non può lavorare per più di 30 minuti davanti ad uno schermo. Osservazione: Deve potersi recare in bagno ogni 45 minuti durante l’orario lavorativo. (…)” (doc. AI 134/5).

                                         Al riguardo, nelle annotazioni 6 aprile 2011, il dr. __________, medico SMR, aveva concluso che “(…) i succinti atti medici inviatici dai medici curanti risultano insufficienti per entrare in materia della richiesta di apertura di una nuova istruttoria del caso, rispettivamente di considerare un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’A. (…)” (doc. AI 137/1).

 

                                         Solo con il ricorso allegando il certificato medico 4 maggio 2011 nel quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato che “(…) segue un trattamento psichiatrico dal 22.4.2010 a tutt’oggi. Il paziente presenta un particolare quadro clinico dovuto a una menomazione significativa nella sfera psichica con un influsso nefasto sulla prognosi della sua capacità lavorativa. Trattasi di un’alterazione della funzionalità dell’IO, in particolare della capacità organizzativa ed esecutiva, mentre i meccanismi di difesa sono chiaramente maladattivi. Questo quadro è stato all’origine del fallimento nella sua ricerca di lavoro di un’attività lucrativa e della inidoneità al collocamento rilevata dagli operatori della Sezione del lavoro nel mese di ottobre 2010. L’osservazione longitudinale durante l’attuale presa a carico ha rilevato la sua quasi totale incapacità lavorativa, in un’attività qualsiasi e questo soprattutto per motivi psichiatrici. Non sono in grado di definire il periodo esatto del peggioramento delle sue condizioni, sebbene in possesso delle perizie psichiatriche effettuate (e contrastanti?). Suppongo che un drastico peggioramento delle capacità cognitive possa essere insorto nella primavera del 2010 quando si è deciso a chiedere un aiuto specialistico. (…)” (doc. M) l’assicurato ha soddisfatto il requisito di rendere verosimile una modifica delle proprie condizioni valetudinarie.

                                         Al riguardo, nelle annotazioni 25 maggio 2011, anche il dr. __________, medico SMR osservato che “(…) si attesta un drastico peggioramento delle capacità cognitive nella primavera 2010 (…)” , ha concluso che “(…) in considerazione dell’attuale certificato del 4.5.2011 (presentato 1 mese dopo la decisione) un peggioramento dello stato di salute con influsso sulla CL è possibile. (…)” (IV/bis).

 

                                         In queste circostanze, stante la richiesta, formulata dall’am-ministrazione con la risposta di causa, di rinvio degli atti per l’espletamento dei necessari accertamenti medici (cfr. consid. 1.5), appare nel caso concreto giustificato statuire non la re-iezione del gravame (cfr. la giurisprudenza di cui alle STF 8C_177/ 2010 del 15 aprile 2010, 8C_ 196/2008 del 5 giugno 2008 e alla STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006) bensì il suo accoglimento con conseguente annullamento della decisione contestata e retrocessione – sostanzialmente non contestata dall’assicurato (cfr. consid. 1.6) – degli atti all’Ufficio AI affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed e-samini se la modifica (verosimile) delle circostanze sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa inci-da sul diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno del-l’assicurato.

 

                               2.6.   Considerata la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di spese di giustizia.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti