Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.14

 

FS/sc

Lugano

3 agosto 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1° dicembre 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1989, nell’aprile 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 5/1-9).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso tra cui un rapporto medico 3 settembre 2008 (doc. AI 19/1-3) del dr. __________, un tentativo di orientamento professionale finalizzato alla scelta della prima formazione (vedi la nota, le annotazione per l’incarto, la proposta per il medico e i rapporti della consulente in integrazione professionale sub doc. AI 31/1-2, 34/1-2, 40/1, 41/1-2, 48/1, 51/1, 54/1, 58/1-2 e 60/1) e una perizia 10 settembre 2009 del __________ (doc. AI 61/1-12) l’Ufficio AI, con decisione 1. dicembre 2010 (doc. AI 97/1-3), preavvisata con progetto 25 ottobre 2010 (doc. AI 93/1-3), ha negato il diritto ad una rendita ed a provvedimenti professionali il grado d’invalidità non raggiungendo il minimo pensionabile e ritenuta la mancanza di collaborazione per misure d’ordine professionale.

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale contestata la valutazione medica e la mancanza di collaborazione con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito ha chiesto di annullare la decisione impugnata.

 

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI osservato, in particolare, che “(…) con scritto 17 agosto 2010, inviato per raccomandata, l’assicurato è stato diffidato a presentarsi presso l’Ufficio AI, ritenuto che una precedente convocazione è stata ignorata dall’assicurato. L’amministrazione ha indicato, nel medesimo scritto, le conseguenze in caso di mancata presenza citando l’art. 21 cpv. 4 LPGA. Tuttavia, l’assicurato non ha dato seguito alla richiesta. (…)” (IV) ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.4.   Con scritto 1. marzo 2011 l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni e ha, in particolare, puntualizzato che “(…) la controparte ammette che dal rapporto peritale del 10 settembre 2009 non ha intrapreso ulteriori accertamenti medici come invece suggerito dal perito. Ammetto che io non ho ritirato la raccomandata del 17 agosto 2010. Non mi ricordo di una precedente comunicazione poiché la controparte non ha indicato la data. Il mancato ritiro della raccomandata era dovuto al fatto che io in quel periodo ho soggiornato presso mio padre __________ a __________ e che ho dimenticato di farmi mandare la mia posta al suo indirizzo. In ogni caso la controparte poteva contattarmi telefonicamente per chiarire la situazione. Si trattava comunque di una svista e non di un disinteressamento da parte mia. La controparte mi accusa di mancata collaborazione e mi considera debitamente integrato. Essa è invece al corrente che dal mese di gennaio 2009 fino ad oggi non ho potuto eseguire alcun lavoro e dipendo completamente dall’assistenza sociale. […] Infine voglio sottolineare che lo scopo del mio ricorso in prima linea non è quello di ottenere una rendita ma un aiuto nell’integrazione professionale affinché nel futuro posso sostenere la mia vita e non dipendere dall’assistenza dello stato. (…)” (VI).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 1. dicembre 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e a provvedimenti professionali – è conforme o meno alla legislazione federale.

 

                               2.3.   L’art. 8 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 qui applicabile, stabilisce che:

 

"  Gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto:

 

a.  essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e

b.  le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute."

 

                                         Nel Messaggio (pubblicato sul FF N. 30 del 2 agosto 2005, pag. 3989-4130) concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) si legge che:

 

"  Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce le condizioni generali d’assegna-zione per i provvedimenti d’integrazione. Le condizioni applicabili rimangono essenzialmente le stesse, ma in futuro basterà che vi sia una minaccia di invalidità e non più una minaccia diretta di invalidità. La legge precisa ora espressamente che i provvedimenti d’integrazione possono essere assegnati solo se sono adempiute sia le condizioni d’assegnazione generali sia le condizioni specifiche applicabili ai diversi provvedimenti d’integrazione."

 

                                         Al riguardo, nella STF 9C_547/2009 del 30 ottobre 2009 pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 16, l’Alta Corte ha sottolineato che:

 

"  (…) Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen setzt somit nur noch eine drohende, und nicht mehr eine unmittelbar drohende Invalidität (Art. 8 Abs. 1 IVG in der bis 31. Dezember 2007 gültig gewesenen Fassung) voraus (Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5.Revision] vom 22. Juni 2005, BB1 2005 S. 4560).

(…)" (SVR 2010 IV Nr. 16, consid. 2, pag. 50)

 

                                         Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il servizio di collocamento (art. 18 LAI), l’assegno per il periodo d’introduzione (art. 18a LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.6.   Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di rifiuto delle prestazioni sul rapporto 3 settembre 2008 del dr. __________ (doc. AI 19/1-3) e sulla perizia 10 settembre 2009 esperita dal __________ (doc. AI 61/1-12).

 

                                         Il dr. __________, medico SMR internista-reumatologo, il 3 settembre 2008 ha visitato l’assicurato e nel rapporto del medesimo giorno (doc. AI 19/1-3) posta la diagnosi principale di “(…) spondilite sieronegativa con artrite periferica (HLA-B27 positiva) (…)” (doc. AI 19/1) e ritenuti i limiti funzionali evidenziati ha concluso per una “(…) IL del 100% come pittore CL 100% in tutte le attività che rispettano i limiti (…)” e in un’attività adeguata “(…) inizio-possibilità integrazione 03.09.2008 (…)” (doc. AI 19/1).

 

                                         Il dr. __________, direttore del __________ e FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 10 settembre 2009 (doc. AI 61/1-9) posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…) la diagnosi più verosimile, in assenza di danni neurologici oggettivabili, alla luce delle osservazioni sopra riportate e dei test effettuati, pare essere quella di: F 98.8 (DSM – IV TR) Disturbo da deficit di attenzione/iperattività, tipo con disattenzione predominate (…)” (doc. AI 61/8) in sede di discussione si è così espresso:

 

"  (…)

Siamo confrontati con un ragazzo che, a causa di un problema neuropsicologico obiettivabile, sin dalle scuole elementari ha presentato dei problemi di apprendimento, divenuti più evidenti nel corso delle scuole medie.

La raccolta anamnestica, l'esame clinico e quello neurospsicologico, tendono tutti a convergere verso un disturbo dello sviluppo, in cui il deficit dell'attenzione prevale nettamente sulle anomalie comportamentali da iperattività. In questo sottogruppo, essendo il comportamento "relativamente" adeguato al contesto, tipicamente le difficoltà vengono notate tardivamente. Tuttavia il mancato raggiungimento degli obiettivi scolastici risulta spesso più grave che nei sottogruppi con caratteristiche miste.

Inoltre i sottotipi con prevalente disattenzione, piuttosto che venire rifiutati dai coetanei, tendono ad essere socialmente passivi, svogliati, ritirati, venendo quindi progressivamente trascurati e lasciati da parte dai coetanei. Spesso accade che questa svogliatezza e passività venga scambiata per un disturbo di personalità o per scarsa voglia di applicarsi nel lavoro e nelle relazioni. Essa rappresenta invece la conseguenza diretta del disturbo dello sviluppo e della scarsa capacità ad investire sulle attività in genere, a causa del grave deficit di attenzione.

In linea con questa chiave interpretativa del disturbo, si ritengono pienamente coerenti ed attendibili i sintomi dichiarati dall'assicurato.

Al tempo stesso si comprende perché le difficoltà del ragazzo non siano state segnalate tempestivamente al servizio medico psicologico, ma siano state talvolta imputate ad una bassa motivazione oppure allo scarso impegno del soggetto. (…)" (doc. AI 61/8)

 

                                         Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazio-ne il dr. __________ ha osservato:

 

"  (…)

B.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

 

1.     Descrizione di risorse e deficit

 

I limiti e le risorse vengono ampiamente descritti nel rapporto sui test neuro- psicologici allegati alla presente perizia.

Evidentemente tali problematiche hanno delle pesanti ripercussioni sulla capacità di apprendimento di __________ e giustificano un sostegno istituzionale importante nei suoi confronti.

L'ipotesi di una formazione pratica come pittore permetteva di aggirare parzialmente le difficoltà di attenzione e di concentrazione del ragazzo ed andava incontro anche ad un suo personale interesse. La patologia tuttavia portava il soggetto comunque ad isolarsi dal gruppo di lavoro, a non interagire adeguatamente con i colleghi, a non rendere abbastanza, sembrando svogliato e venendo quindi isolato e messo da parte.

 

L'insorgenza di un problema reumatologico importante ha ridotto purtroppo ulteriormente la gamma di attività praticabili.

Sicuramente ogni tipo di formazione dovrà comunque prevedere la presenza attiva e paziente di un formatore edotto sul tipo di patologia, che non interpreti come malavoglia le difficoltà oggettive incontrate da __________, ma riesca ad accettarle come conseguenza della patologia attuale e cerchi di trovare insieme al ragazzo delle strategie di fronteggiamento e gestione dei problemi e dei suoi limiti.

 

Per questo ci sembra assai opportuno che l'A venga segnalato tempestivamente ad uno specialista in grado di instaurare, qualora necessario ed indicato, una terapia specifica.

Tale curante dovrebbe anche essere coinvolto durante il percorso formativo, per offrire ai formatori del ragazzo le idonee chiavi di lettura delle difficoltà che inevitabilmente si incontreranno.

 

 

C.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

1.     Indicazioni mediche per interventi di integrazione

 

Una prima formazione professionale entra in linea di conto, ma dopo aver verificato la presenza di un terapeuta di riferimento, che si occupi di seguire l'evoluzione del quadro ed eventualmente tentare un trattamento del problema neuropsicologico. Il terapeuta andrà coinvolto durante il percorso formativo, per definire strategie di gestione e superamento dei limiti che emergeranno.

 

 

D.    OSSERVAZIONI

 

Dal punto di vista medico teorico la formazione dovrà indirizzarsi verso lavori prevalentemente pratici e che prevedano, attraverso un percorso di studio molto semplice, l'apprendimento di alcune nozioni basilari. Inoltre il percorso formativo e lavorativo non dovrà prevedere particolari risorse attentive o mnesiche.

Qualche aspetto creativo nella professione può avere un effetto motivante (come si deduce dalla passione di __________ per la creazione di musica elettronica) e non va sottovalutato. Al contrario l'eccessiva monotonia potrebbe portare ad un senso di frustrazione precoce ed all'abbandono. I problemi di rendimento e di apparente demotivazione andranno affrontati con perseveranza e tolleranza, cercando di ricostruire pazientemente le basi dell'intervento formativo, senza arrivare ad una rottura precoce.

(…)" (doc. AI 61/8-9)

 

                                         La logopedista e neuropsicologa __________, nella valutazione neuropsicologica del 19 agosto 2009 (doc. AI 61/10-12), avuto riguardo ai risultati dei test neuropsicologici, ha concluso:

 

"  (…)

La valutazione effettuata il 19 agosto 2009, con questo ragazzo 20enne con importanti difficoltà scolastiche, che ha dovuto rinunciare all'apprendistato come pittore per l'insorgenza di una malattia reumatologica, per cui è prevista una formazione professionale con il sostegno dell'Assicurazione Invalidità, mette in evidenza:

 

        -  difficoltà nelle funzioni esecutive e di controllo con mancata inibizione degli automatismi, deficit del controllo mentale e motorio, della programmazione e strutturazione, tendenza alle ripetizioni, difficoltà a seguire le consegne, ad attuare strategie

        -  difficoltà di attenzione divisa e di attenzione focalizzata

        -  deficit di span verbale e di memoria di lavoro (le difficoltà di memoria riscontrate nell'apprendimento verbale sono invece molto probabilmente secondarie a problemi attentivi ed esecutivi).

 

Il quoziente intellettivo è nella media inferiore, le funzioni strumentali risultano clinicamente e anamnesticamente senza problemi.

 

Quanto evidenziato può in buona parte spiegare le difficoltà incontrate a scuola, aver contribuito ad una certa demotivazione rispetto agli studi e progressivamente compromesso la fiducia nelle proprie capacità.

 

In assenza di diagnosi neurologiche specifiche che possano render conto dei deficit esecutivo-attentivi, quanto osservato potrebbe far pensare ad una sindrome ADHD di tipo inattenzione dominante, che però non è stata, dalle informazioni in mio possesso, diagnosticata durante l'infanzia. Si tratta quindi solo di un'ipotesi, che varrebbe a mio parere la pena verificare da parte di uno specialista, il quale potrebbe anche fornire indicazioni su eventuali opportunità terapeutiche.

Per evitare ulteriori frustrazioni e fallimenti nella formazione professionale che verrà scelta, sarà infatti probabilmente necessario un sostegno specialistico per aiutare __________ a procedere in maniera più efficace e strutturata nel lavoro e negli studi, oltre che per fornire, in caso di necessità, una consulenza anche ad insegnanti e maestri di tirocinio.

 

La professione scelta non dovrebbe implicare studi particolarmente impegnativi, essere a carattere piuttosto pratico, basarsi su del materiale concreto, essere poco esigente in risorse di memoria di lavoro e attenzione divisa, non richiedere sforzo fisico a causa dei problemi reumatologici; un'eccessiva ripetitività o monotonia dell'attività potrebbe essere controindicata per le difficoltà di attenzione.

(…)" (doc. AI 61/11-12)

 

                                         La dr.ssa __________, medico SMR Spec. FMH medicina generale, nelle annotazioni 17 giugno 2010 (doc. AI 79/1-2) richiamato il rapporto 3 settembre 2008 del dr. __________ e riprodotte le conclusioni della logopedista e neuropsicologa __________ ha concluso che “(…) queste informazioni completano la valutazione reumatologica sopracitata e forniscono le informazioni necessarie per la scelta del percorso professionale (…)” (doc. AI 79/2).

                                         La stessa sanitaria invitata a “(…) indicare se è necessario verificare, da parte di uno specialista, se l’assicurato è affetto da una sindrome “ADHD di tipo inattenzione dominante” o se la scelta del percorso professionale è già possibile con i dati in nostro possesso (…)” (doc. AI 83/1) , nelle annotazioni 12 luglio 2010, ha osservato che “(…) la risposta è già stata data nella mia annotazione del 17 giugno 2010 e sono anche già stati forniti i limiti funzionali e le indicazioni necessarie per la scelta della professione. Si prega dunque di fare riferimento a tale annotazione (paragonando i limiti e le risorse indicate con la descrizione della professione proposta). (…)” (doc. AI 84/1).

 

                                         Va qui ricordato che nella DTF 125 V 351 la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Nella DTF 135 V 465 il TF ha concluso che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle procedure concernenti l’assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell’ente assicuratore. Una perizia deve tuttavia essere ordinata qualora sussistono anche solo minimi dubbi riguardo all’attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell’assicurazione.

 

                                         Conformemente alla succitata giurisprudenza questo Tribunale non riesce innanzitutto a capire su quali basi l’Ufficio AI abbia potuto concludere che l’assicurato è abile al 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

                                         Va qui infatti evidenziato che tanto il dr. __________ (cfr. il rapporto medico 3 settembre 2008 sub doc. AI 19/1-3) quanto il dr. __________, FMH in reumatologia (vedi in particolare la risposta al punto 6.2 sub doc. AI 8/5), hanno concluso per una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti senza tenere conto della patologia extra-somatica.

                                         Il dr. __________ e la logopedista e neuropsicologa __________, nella perizia 10 settembre 2009 (doc. AI 61/1-12), non si sono invece espressi sulla capacità lavorativa residua evidenziando la necessità di un sostegno già nell’ambito di una formazione professionale: “(…) una prima formazione professionale entra in linea di conto, ma dopo aver verificato la presenza di un terapeuta di riferimento, che si occupi di seguire l’evoluzione del quadro ed eventualmente tentare un trattamento del problema neuropsicologico. Il terapeuta andrà coinvolto durante il percorso formativo, per definire strategie di gestione e superamento dei limiti che emergeranno. (…)” (doc. AI 61/9) e “(…) per evitare ulteriori frustazioni e fallimenti nella formazione professionale che verrà scelta, sarà infatti probabilmente necessario un sostegno specialistico per aiutare RI 1 a procedere in maniera più efficace e strutturata nel lavoro e negli studi, oltre che per fornire, in caso di necessità, una consulenza anche ad insegnanti e maestri di tirocinio. (…)” (doc. AI 61/12).

                                         Va qui inoltre ricordato che la perizia a cura del __________ è stata ordinata vista l’annotazione 19 maggio 2009 nella quale la dr.ssa __________ si é così espressa: “(…) emerge la necessità di chiarire la situazione tramite perizia psichiatrica al fine di determinare in modo preciso la diagnosi, i limiti funzionali e le risorse in vista di un’eventuale formazione professionale. L’assicurato vive in un contesto famigliare e sociale difficile e non ha fin’ora risposto in modo positivo e costruttivo alle proposte offerte. Non è chiaro se si sia in presenza di patologie che determinano un simile atteggiamento e non siamo in possesso di valutazioni specialistiche (psichiatriche e testistica neuropsicologica) sufficiente per poter prendere posizione. (…)” (doc: AI 55/1).

 

                                         In simili circostanze, viste le risultanze su enunciate, senza dei chiari accertamenti medici che l’Ufficio AI dovrà predisporre, questo Tribunale non può confermare la valutazione (lo si ribadisce senza alcuna chiara motivazione medica) in base alla quale l’assicurato sarebbe abile al 100% in un’attività adeguata e pertanto la valutazione 28 settembre 2010 delle consulenti in integrazione (doc. AI 91/1-5) é prematura.

                                         Va qui ancora evidenziato che il dr. __________, esprimendosi sulle conseguenze sulla capacità lavorativa, ha osservato che “(…) per questo motivo ci sembra assai opportuno che l’A venga segnalato tempestivamente ad uno specialista in grado di instaurare, qualora necessario ed indicato, una terapia specifica. (…)” (doc. AI 61/9).

 

                                         Di conseguenza, nella misura in cui nega il diritto ad una rendita, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, predisposti i necessari accertamenti medici, si pronunci nuovamente in merito.

 

                               2.7.   Anche la decisione dell’Ufficio AI che ha negato il diritto a provvedimenti professionali, adducendo che “(…) misure d’ordine professionale, non entrano in considerazione per mancanza di collaborazione. (…)” (doc. AI 97/2), non può essere confermata da questo Tribunale.

 

                                         Infatti, come accennato, il dr. __________ e la logopedista e neuropsicologa __________, nella perizia 10 settembre 2009 (doc. AI 61/1-12), hanno evidenziato la necessità di un sostegno già nell’ambito di una formazione professionale. Gli stessi sanitari hanno sottolineato che “(…) inoltre i sottotipi con prevalente disattenzione, piuttosto che venire rifiutati dai coetanei, tendono ad essere socialmente passivi, svogliati, ritirati, venendo quindi progressivamente trascurati e lasciati da parte dai coetanei. Spesso accade che questa svogliatezza e passività venga scambiata per un disturbo di personalità o per scarsa voglia di applicarsi nel lavoro e nelle relazioni. Essa rappresenta invece la conseguenza diretta del disturbo dello sviluppo e della scarsa capacità ad investire sulle attività in genere, a causa del grave deficit di attenzione. In linea con questa chiave interpretativa del disturbo, si ritengono pienamente coerenti ed attendibili i sintomi segnalati dall’assicura-to. Al tempo stesso si comprende perché le difficoltà del ragazzo non siano state segnalate tempestivamente al servizio medico psicologico, ma siano state talvolta imputate ad una bassa motivazione oppure allo scarso impegno del soggetto. (…)” (doc. AI 61/8) e che “(…) quanto evidenziato può in buona parte spiegare le difficoltà incontrate a scuola, aver contribuito ad una certa demotivazione rispetto agli studi e progressivamente compromesso la fiducia nelle proprie capacità. In assenza di diagnosi neurologiche specifiche che possano render conto dei deficit esecutivo-attentivi, quanto osservato potrebbe far pensare ad una sindrome ADHD di tipo inattenzione dominante, che però non è stata, dalle informazioni in mio possesso, diagnosticata durante l’infanzia. Si tratta quindi solo di un’ipotesi, che varrebbe a mio parere la pena verificare da parte di uno specialista, il quale potrebbe anche fornire indicazioni su eventuali opportunità terapeutiche. (…)” (doc. AI 61/12).

                                         In questo senso è a torto che l’Ufficio AI si è rivolto alla dr.ssa __________ (vedi i doc. AI 83/1 e 84/1) non specialista in materia e che nelle annotazioni 17 giugno 2010 (doc. AI 79/1-2) si è limitata a riprodurre sostanzialmente le conclusioni della logopedista e neuropsicologa __________ e non ai periti del __________, per appurare se, indipendentemente dall’esistenza o meno di una sindrome ADHD di tipo intenzionale dominante, il percorso professionale dell’assicurato poteva essere scelto.

                                         Va qui evidenziato che il dr. __________ ha puntualizzato anche che “(…) una prima formazione professionale entra in linea di conto, ma dopo aver verificato la presenza di un terapeuta di riferimento, che si occupi di seguire l’evoluzione del quadro ed eventualmente tentare un trattamento del problema neuropsicologico. Il terapeuta andrà coinvolto durante il percorso formativo, per definire strategie e gestione e superamento dei limiti che emergeranno. (…)” (doc. AI 61/9).

 

                                         Non potendo dunque l’Ufficio AI diversamente non si sarebbe erroneamente rivolto alla dr.ssa __________ (cfr. doc. AI 83/1 e 84/1) scegliere un percorso professionale senza ulteriori precise delucidazioni da parte dei periti del __________ e ritenuta anche la necessità di un terapeuta di riferimento, nemmeno l’amministrazione poteva già negare all’assicurato il diritto a provvedimenti professionali per mancata collaborazione.

 

                                         Per le stesse ragioni necessità di ulteriori delucidazioni dei periti del __________ per stabilire l’effettiva possibilità e modalità di un percorso professionale e necessità di un terapeuta di riferimento nemmeno l’Ufficio AI poteva negare il diritto a provvedimenti professionali in virtù dell’art. 21 cpv. 4 LPGA richiamato, per la prima volta, nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3).

 

                               2.8.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, interpellati puntualmente i periti del __________ in merito all’esigen-za di ulteriori accertamenti medici di natura neuropsichiatrica (e in caso positivo predisposti gli stessi) e invitato l’assicurato a farsi seguire da un terapeuta, emetta un nuovo provvedimento.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.

 

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti