Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.151

 

BS/sc

Lugano

16 dicembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1° aprile 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1961, da ultimo attiva quale addetta al buffet di un albergo, nel febbraio 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni indicando quale danno alla salute “ernia discale e anemia” (doc. AI 5).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (concludente per una residua capacità lavorativa del 70% nell’attività da ultimo svolta come in altre attività rispettose dei limiti funzionali), con decisione 1° aprile 2011 (preavvisata il 14 ottobre 2008) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 105).

 

                               1.3.   Avverso la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita intera, trascorso l’anno di attesa dal 3 settembre 2007. Ritenendo di essere pienamente inabile in qualsiasi attività, essa contesta la valutazione medica dell’Ufficio AI, come pure il calcolo del grado d’invalidità.   Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione impugnata.

 

                               1.5.   Il 15 settembre 2011 l’insorgente ha presentato delle osservazioni alla risposta di causa – producendo pure della nuova documentazione (X) – seguite, su richiesta del TCA, da una presa di posizione dell’Ufficio AI (XIII).

 

                                         Il 27 ottobre 2011 il rappresentante dell’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica (XIV), in merito alla quale l’amministrazione ha inoltrato le proprie osservazioni datate 10 novembre 2011 (XVI).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).                                     

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 23 novembre 2010 (doc. AI 92), risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), gastroenterologica (dr. __________) e pneumologica (dr. __________). 

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Alterazioni degenerative al rachide cervicale e lombare.

 

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (F33.0)

 

Sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4).

 

 

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome algica generalizzata aspecifica.

 

Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi sinistro-convessa lombare).

 

Decondizionamento e sbilancio muscolare.

 

Esiti di operazione bariatrica con by-pass gastrico prossimale, aprile 2009, con:

 

           -     sintomi compatibili con un dumping precoce,

           -     obesità corporea (attualmente BMI 34%).

 

Ipertensione arteriosa trattata.

 

Pregressa sindrome delle apnee nel sonno in soggetto con obesità permagna pregressa e stato dopo intervento di chirurgia bariatrica.

 

Stato dopo operazione di ernia inguinale nel 2005 e nel 2008. (…)"

(Doc. AI 92/23)

 

                                         Alla luce dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile nelle attività lucrative da ultimo svolte nella misura del 70% (da intendersi quale orario di lavoro ridotto dovuto ai limiti funzionali, di carico e di riduzione del rendimento).

                                        

                                         In merito alle ripercussioni sulla residua capacità lavorativa, essi hanno rilevato: 

 

"  (…)

Le conseguenze sulla capacità di lavoro dell'A., nelle attività lucrative esercitate, sia manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e mentale, nonché reumatologico. Sul piano gastroenterologico le conseguenze si riducono alla non esigibilità di attività lucrative sull'arco di

un'ora dopo il pranzo e dopo cena; non riteniamo pertanto che questa limitazione concorra a ridurre sostanzialmente ed in modo duraturo la capacità lavorativa dell'A. la quale, ben inteso, dovrà beneficiare di un'ora di pausa dopo il pranzo di mezzogiorno o dopo la cena in serata.

 

Sul piano psichiatrico lo stato d'angoscia fluttuante, così coma la sintomatologia algica evidenziata, rendono l'A. più lenta, incostante, con una diminuzione della resistenza e della caricabilità sul lavoro.

 

Sul piano reumatologico l'A. presenta i seguenti limiti funzionali e di caricabilità: può sollevare e portare pesi sino all'altezza dei fianchi molto spesso sino ai 10 kg, talvolta tra i 10 ed i 15 kg, di rado tra 25 ed i 45 kg, mai oltre i 45 kg; può sollevare sopra l'altezza del petto molto spesso pesi sino ai 5 kg, spesso pesi oltrepassanti i 5 kg; può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, così come maneggiare attrezzi di media entità o attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti; può spesso effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione eretta ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, può spesso assumere la posizione seduta di lunga durata, così come spesso la posizione eretta di lunga durata; può molto spesso camminare oltre i 50 m, così come camminare per lunghi tragitti, spesso camminare su terreni accidentati, molto spesso salire le scale, talvolta salire scale a pioli.

 

Facciamo notare che, in una visione d'assieme, le limitazioni in ambito psichiatrico e reumatologico non vanno sommate aritmeticamente, bensì integrate in quanto entrambe prendono in considerazione la riduzione del rendimento sul lavoro e pertanto si sovrappongono. (…)" (Doc. AI 92/31)

                                     

                                         Ritenendo che la capacità lavorativa non possa essere sensibilmente migliorata con provvedimenti sanitari, il SAM ha parimenti valutato un’abilità medico-teorica del 70% in altre attività rispettose dei limiti funzionali e di carico dal punto di vista reumatologico, con la possibilità di intercalare delle pause un’ora dopo il pranzo e dopo la cena per motivi gastroenterologici, il tutto con decorrenza da settembre 2007.

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurata contesta la succitata valutazione medico-teorica, sostenendo che dalle certificazioni mediche presenti nell’inserto risulta una piena incapacità lavorativa.

 

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

                                         In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                         Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

                                         L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

                                         D'altra parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

 

                                         a livello amministrativo

                                         -  assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         -  differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         -  miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         -  rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                            --   in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                            --   alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

 

                                         a livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Il TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

                                         Va qui inoltre evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Infine, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente perizia del SAM.

 

                             2.6.1   Per quel che concerne l’aspetto reumatologico, l’assicurata contesta la valutazione eseguita dal dr. __________, il quale  nel referto 26 settembre 2010, esposte le diagnosi d’ordine reumatologico esposte al consid. 2.4., l’ha considerata pienamente abile in attività rispettose dei limiti funzionali e di carico (doc. AI 92/38).

 

                                         L’insorgente fa riferimento a diversi rapporti di medici curanti, generici e specialisti (dr. __________, dr. __________, dr. __________ e dr.ssa __________), presenti nel dossier per sostenere una sua piena inabilità lavorativa. Tale documentazione, antecedente alla perizia multidisciplinare, è stata esaminata dal SAM, come pure dai singoli consulenti esterni (cfr. punto n. 2 “Atti” della perizia). Da questi atti non risultano altre affezioni di natura reumatologica che non siano già state vagliate dal dr. __________n, la cui perizia risulta essere dettagliata, coerente e priva di contraddizioni. Si tratta in sostanza di diverse valutazioni della residua capacità lavorativa.

                                         Nel dettaglio, con rapporto 30 aprile 2010 il dr. __________i, anch’egli specialista in reumatologia, ha ritenuto l’assicurata pienamente inabile, allineandosi al certificato medico 26 ottobre 2010 (recte: 2009) del dr. __________. Tuttavia va ricordato che nell’ambito di una vertenza in materia di assicurazione contro le malattie con sentenza 5 marzo 2010 (inc. 36.2009.119), cresciuta in giudicato, questo TCA si era espressamente distanziato dalle incapacità lavorative attestate dal dr. __________ nel rapporto 4 dicembre 2008  (doc. AI 59/2) ed in quello già citato del 26 ottobre 2009 (doc. AI 69/3; cfr. pp. 38 e 39 della STCA 5 marzo 2010 in atti Cassa malati doc. 52/38 e 39).

                                         Le successive attestazioni del dr. __________, medico curante generico, seguono le summenzionate certificazioni specialistiche.

                                         Riguardo a quanto attestato dalla dr.ssa Prion, psichiatra curante, verrà detto al consid. 2.6.2.

                                                                                                                        

                                         Per quanto riguarda il fatto che l’assicurata deambuli con l’ausilio di una stampella ed a volte con due, circostanza rilevata in sede di ricorso  per sottolineare come un’attività lucrativa sia improponibile, va detto quanto segue. Nella perizia il dr. __________ ha potuto riscontrare: “ Deambulazione sui talloni e sulle punte dei piedi possibili (…) deambulazione con l’ausilio di una stampella, con zoppia atipica” (sottolineatura del redattore; doc. AI 92/42).  Lo stesso dr. __________ nel certificato 26 settembre 2011 al riguardo ha rilevato che “l’esame clinico odierno conferma una deambulazione non pienamente valutabile in quanto la paziente non vuole deambulare senza canne “ (sottolineatura del redattore; doc. XIVbis).

                                         Va poi rilevato che il dr. __________ ha comunque tenuto conto della problematica fibromialgica evidenziando:

 

"  (…)

Riscontriamo 18 su 18 punti fibromialgici positivi, ma anche 3 punti di controllo su 3 positivi, di conseguenza, i punti dolenti vanno oltre a quanto definito come sindrome fibromialgica generalizzata, secondo i criteri di classificazione dell'associazione americana di reumatologia; si tratta di un indolenzimento diffuso di tutte le parti molli, senza sostrato organico in grado di spiegare sintomi, per cui parliamo di una sindrome algica generalizzata aspecifica. (…)" (Doc. AI 92/44)

 

                                         Da ultimo, la documentazione medica prodotta pendente causa, vagliata dal SMR, non permette di discostarsi dalla valutazione peritale.

                                         Dal rapporto 8 settembre 2011 della dr.ssa __________, FMH in medicina fisica e riabilitazione, non emerge alcuna modifica della situazione reumatologica rispetto alla perizia del __________, come rettamente sostenuto dal SMR nelle annotazioni 27 settembre 2011 (doc, XII/1). Infatti, la citata sanitaria, conclude che si “tratta di un’importante somatizzazione sul corpo di un problema psichiatrico evidenziato a vari livelli, a livello cervicale/lombare a livello e muscolare che può essere etichettato con il nome di Fibromialgia anche se sarei più propensa a catalogarlo come “disturbo somatoforme” (doc. B2).                

                                         Anche riguardo al certificato 26 settembre 2011 del dr. __________ rettamente il medico del SMR (cfr. annotazioni 4 novembre 2011; doc. XVI/bis) ha concluso che “ non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurata. Prevale una problematica funzionale importante, problematica adeguatamente valutata in ambito SAM” (doc. XVI/bis). Certo che in quel rapporto il citato specialista ha sostenuto dal punto di vista neurochirurgico un’inabilità al 50%, rispettivamente una totale inabilità tenuto conto anche della problematica psicologica. Tuttavia, egli ha precisato che “non può essere comunque mio compito fare delle considerazione sullo stato reumatologico e psicologico della paziente, quindi non è possibile stabilire il grado d’inabilità lavorativa in maniera oggettiva” (sottolineatura del redattore).  

                                     

                            2.6.2.   Dal punto di vista psichiatrico, l’assicurata è stata visitata dal dr. __________. Con rapporto 15 ottobre 2010 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente  (ICD 10: F45.4) ed una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD 10 F 33.0) limitante al 30% l’abilità lavorativa in qualsiasi attività.

                                         Il perito si è distanziato da quanto attestato dalla psichiatra curante, dr.ssa __________ nel rapporto 21 giugno 2010 (doc. AI 80):

 

"  (…)

Dal 01.04.2010 è seguita dalla Dr.ssa __________. La collega ha valutato l'attuale quadro come di una gravità di grado medio e ha considerato l'assicurata totalmente inabile al lavoro. Non condivido il punto di vista della collega perché il quadro clinico non presenta una importante alterazione delle funzioni cognitive, né volitive. Inoltre la chiara tendenza all'esagerazione della sofferenza e il fatto che la stessa non assuma la terapia prescritta dalla collega parla a favore di un vissuto soggettivo che fa pensare che la stessa assicurata non percepisce la malattia depressiva come grave, e allo stesso modo fa perdere di credibilità la sofferenza della quale si lamenta. (…)" (Doc. AI 92/53)

 

                                         Infine, con scritto 6 giugno 2011 la dr.ssa __________ ha fra l’altro ribadito di seguire l’assicurata dal 1° aprile 2010 per una sindrome depressiva ricorrente attualmente di media gravità, causante un’incapacità lavorativa del 100% dal 1° aprile 2010 (doc B1). Nelle già citate annotazioni 27 settembre 2011 la dr.ssa __________, psichiatra presso il SMR, ha rettamente concluso che tale certificato “non porta quindi nuovi elementi che permettono di discostarsi dalla valutazione SAM” (doc. XII/1).

                                        

                            2.6.3.   Infine, l’insorgente è stata visitata dal neurologo dr. __________  e dal pneumologo dr. __________ i quali non hanno riscontrato affezioni invalidanti. Il gastroenterologo dr. __________ ha invece riscontrato una riduzione della capacità lavorativa del 100% un’ora dopo i pasti.

 

                            2.6.4.   Sulla base dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno quindi proceduto alla valutazione globale dell’incapacità lavorativa (cfr. consid. 2.4). 

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia del SAM,  le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata è abile al 70% nella sua abituale professione ed in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati in perizia.

 

                                         In questo contesto, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

 

                               2.7.   Per quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto 29 agosto 2008 ed in quello aggiornato del 31 marzo 2011 il consulente in integrazione professionale, tenendo conto delle limitazioni mediche, ha ritenuto che nel caso in esame non sono dati i presupposti per intraprendere una riqualifica professionale, evidenziando inoltre la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili (doc. AI 47 e 104). Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

                                         È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

 

                                         Riguardo all’accertamento del reddito da valido, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

 

                                         Nel caso in esame, quale reddito da valido il consulente, fondandosi sui dati forniti dall’ex datore di lavoro, ha ritenuto un importo di fr. 39'000.-- (13 x un salario mensile di fr. 3'000.--), importo che è stato considerato dal TCA nella citata STCA 5 marzo 2010 in materia di assicurazione contro le malattie (cfr. consid. 2.10; atti Cassa malati doc. 52/42).  Al riguardo, l’assicurata evidenzia che tale dato era inferiore del 10% rispetto al salario minimo della sua categoria in quanto l’Albergo __________ di __________ (presso cui aveva da ultimo lavorato) poteva avvalersi dell’art. 10 cpv. 1 CNL. Questa norma prevede che se l’azienda si trova in una regione  LIM (Legge federale sull’aiuto agli investimenti delle regione montane) il salario minimo di un dipendente non qualificato può essere decurtato del 10%. Prevedendo il CNL nel 2007 un salario mensile minimo per una collaboratrice non qualificata di fr. 3'242.--, pari a fr. 42'146.-- annui, la ricorrente sostiene che quest’ultimo importo deve essere preso in considerazione quale reddito da valido, al quale vanno sommati fr. 3'240.--annui  a titolo di rimborso per costo del vitto e alloggio mai versato ma di cui essa beneficiava in natura. In conclusione, secondo l’insorgente, il reddito da valido corrisponde a fr. 45'386.-- ( 42'146 + 3'240). A prescindere dal fatto che con tale dato salariale l’interessata non avrebbe una perdita di guadagno di grado pensionabile, come verrà esposto in seguito, la differenza salariale è stata presa in considerazione dall’Ufficio AI.

 

                                         Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

 

                                         Nel caso di specie, con riferimento alla risposta di causa, risulta che l’amministrazione ha correttamente utilizzando i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), per un salario annuo lordo di fr. 51'368.--.

                                         Da tale reddito,  così come da STCA  5 marzo 2010 (cfr. consid. 2.11 p. 45; atti Cassa malati in doc. 52/45), l’Ufficio AI ha ridotto il 9,3% di gap salariale per giungere ad un importo di fr. 46'591.--.

                                         Tenuto conto di una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate ed applicata una riduzione  del 10% per motivi personali, il reddito da invalido è stato fissato in fr. 29'352.--.

                                         Confrontando questo dato con il reddito da valido di fr. 39’000.--, emerge un tasso d’invalidità del 25% (39’000- 29'352x 100 : 39’000). Allo stesso risultato (invalidità non pensionabile) si giungerebbe anche volendo prendere il salario da valido di fr. 45'386.-- proposto dall’insorgente, poiché il discapito economico sarebbe del 35% ([45'386 - 29'352] x 100 : 45'386).

 

                                         In queste circostanze, l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di prestazioni. Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

 

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.                             

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti