Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.15

 

LG/DC/sc

Lugano

21 luglio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2011 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1 dicembre 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1976, precedentemente attivo quale indipendente nel trasporto e consegna pacchi e attualmente dipendente, a tempo parziale (40%), della __________, in data 4 maggio 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto da “Sindrome lombovertebrale su ernia discale e canale spinale stretto” (doc. AI 3-1/6).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia reumatologica ad opera del Dr. __________ (doc. AI 28-1), l’UAI con decisione del 13 ottobre 2008 (doc. AI 55-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° marzo 2007 e il 31 marzo 2008 e tre quarti di rendita (grado 60%) dal 1° aprile 2008.

 

                               1.3.   Nell’ambito della revisione della rendita avviata nel mese di agosto del 2009 l’UAI ha predisposto un accertamento peritale presso il Dr. __________ (doc. AI 74-1).

 

                               1.4.   Esperito tale accertamento e una nuova valutazione economica, l’UAI con decisione del 1° dicembre 2010 (doc. AI 85-1), preavvisata con progetto del 20 ottobre 2010 (doc. AI 80-1), ha soppresso la rendita dell’assicurato non essendo più il grado d’invalidità pensionabile (17%).

 

                               1.5.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dal Patronato RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e la concessione di una rendita del 60% (tre quarti) (doc. I).

 

                                         Il ricorrente ha contestato il miglioramento dello status clinico riscontrato dal perito dell’amministrazione e che ha condotto quest’ultima alla soppressione della rendita d’invalidità. A mente dell’insorgente l’attuale lavoro presso la __________ al 40% “è da ritenersi la capacità massima possibile consentita. Una percentuale maggiore potrebbe andare a peggiorare il suo stato di salute” (doc. I, pag. 2).

 

                               1.6.   Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la rifusione delle spese alla parte ricorrente e l’esenzione dalle spese processuali (doc. I; V).

 

                               1.7.   Nella risposta del 4 febbraio 2011 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

 

                               1.8.   In data 28 marzo 2011 il rappresentante di RI 1 ha contestato la risposta di causa dell’UAI ribadendo le proprie argomentazioni, in particolare ritenendo troppo esigua la riduzione del 10% dal reddito da invalido.

                                         Il ricorrente ha quindi richiesto l’esecuzione di una “perizia neutra” e prodotto il referto del 22 febbraio 2011 del Dr. __________ (doc. X+B).

 

                                         Il doc. X+B è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. XI).

                               1.9.   L’UAI, dopo aver sottoposto il referto del Dr. __________ al vaglio del SMR, ha confermato il proprio provvedimento chiedendo la reiezione del ricorso (doc. XII+bis).

 

                                         I doc. XI, XII+bis sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. XIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un miglioramento delle patologie invalidanti di cui è affetto RI 1 giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita d’invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                    Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                     La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                               2.4.   Con la decisione del 13 ottobre 2008 (doc. AI 55-1) l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 2007 al 31 marzo 2008 e tre quarti di rendita dal 1° aprile 2008 sulla base della valutazione svolta dal Dr. __________.

 

                                         Nel rapporto del 14 dicembre 2007 il Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

 

"  (…)

4 -    DIAGNOSI

 

-       Sindrome lombovertebrale cronica con sospetto clinico di instabilità segmentale in

         ×    alterazioni degenerative:

             - L3/4 : osteocondrosi

             - L4/5 : osteocondrosi; difetto osseo dell'angolo anterocaudale di L4

- L5/S1: disco abortivo in presenza di un'emisacraliz­zazione di L5 a sinistra con neartros con

         ×    13.09.2006: stato dopo decompressione e nucleotomia di L3/4, decompressione tramite emilaminectomia allargata a sinistra di L4/5 con innesto di spongiosa e posa di una vite transpeduncolare L4/5 a sinistra (tolta il 19.10.2006)

         ×    21.10.2006: revisione del situ chirurgico per spondilo­discite e meningite con asportazione dell'innesto di spongiosa (dislocato e fratturato)

         ×    cedimento dello spazio intersomatico L4/5 con parziale fusione spontanea del segmento (RX del 12.12.2007).

 

 

5.-    GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESER­CIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUA­LE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

 

Il signor RI 1 ha avvertito dei dolori lombari a par­tire dal 2000 circa, sofferenza che si era presentata in forma intermittente, a volte con delle lombaggini acute ne­cessitando ripetutamente di cure mediche. Gli accertamenti radiologici e neuroradiologici effettuati all'inizio del 2006 hanno evidenziato alterazioni strutturali complesse coinvolgendo gli ultimi segmenti lombari con delle osteo­condrosi (complicate da piccole ernie discali trattenute) nei segmenti L3/4 ed L4/5 assieme ad un neartros al passag­gio lombosacrale nel contesto di un'emisacralizzazione di L5 a sinistra. Le lastre funzionali suggerivano un'instabilità di L3 su L4. In base a ciò il neurochirurgo consultato, Prof. __________, __________, ha posto l'indicazione per un intervento decompressivo e di stabilizzazione, avvenuto il 13.09.2006. E' stata effettuata una decompressione bisegmentale tra L3 ed L5 completata da un tentativo di spondilodesi di L4/5 tramite un innesto di spongiosa autologa ed una vita transpeduncolare a sinistra. Il decorso post-operatorio è stato complicato dall'insorgenza di un infetto con lo svi­luppo di una spondilodiscite di L4/5, non controllata dalla semplice asportazione della vite transpeduncolare e della somministrazione di antibiotici. Si è perciò reso necessaria la revisione chirurgica avvenuta il 21.10.2007. Venne aspor­tato l'innesto di spongiosa, sostituito con una spugna di Gentamycina.

Sul piano morfologico si è assistito nel frattempo ad' un parziale cedimento del segmento L4/5 (come ipotizzato dal neurochirurgo Dr. __________, Ospedale Cantonale di __________) con una fusione spontanea del segmento, che sulle radiogra­fie convenzionali del 12.12.2007 appare ancora incompleta. Sul piano clinico si è assistito ad un lento miglioramento della sintomatologia che persiste però ancora fino ad oggi con una caratteristica chiaramente meccanica senza indizi in favore di un'ulteriore spondilodiscite (del resto esclusa con un'ultima RM della colonna lombare del maggio 2007).

Il paziente lamenta un dolore di fondo in sede lombare al quale si aggiungono dei momenti di dolori più forti, de­scritti come fitte, provocabili con i movimenti del tronco con particolare difficoltà nella rotazione e/o flessione, il tutto accompagnato da una scoliosi antalgica verso sinistra ("divento tutto storto"). Stando alle dichiarazioni del paziente vi sarebbero stati dei miglioramenti anche nelle ultime settimane.

 

Clinicamente noto alterazioni statiche modiche del rachide in presenza di una moderata scoliosi sinistroconvessa in zona lombare, al momento del mio controllo non decompensata (piombo di C7 in asse) assieme ad un'irritabilità notevole della cerniera lombosacrale specialmente in flessione ed estensione della colonna lombare. Nell'esame segmentale il fulcro della sintomatologia sembra più L3/4 che L4/5 (?). Vi è una moderata sindrome vertebrale. Mancano invece segni neurocompressivi (mai manifestatisi nemmeno in precedenza). Per i referti radiologici vedasi punto 3.4.

 

Alla luce delle mie constatazioni e considerando anche atti e documentazione radiologica a disposizione le dichiarazioni del paziente in merito alla sua limitata caricabilità fisica sono senz'altro credibili. Interpreto il quadro come espres­sione clinica di una probabile instabilità segmentale (L4/5 o L3/4) dopo un esteso intervento decompressivo associato ad un tentativo di stabilizzazione chirurgica avvenuto in settembre del 2006 complicato da una spondilodiscite con ora un processo di fusione spontaneo ancora in corso. Ritengo la situazione clinica attuale solo parzialmente stabilizzata. Una completa (spontanea) fusione di L4/5 come avverrà molto probabilmente, potrà portare ad un'ulteriore regressione della sintomatologia dolorosa e con ciò ad una migliore ca­pacità funzionale residuale. Essa appare attualmente la se­guente:

 

-       sollevamento di pesi dal suolo:

         ×    molto leggeri (fino a 5 kg): lievemente ridotta

         ×    leggeri (fino a 10 kg): molto ridotta

         ×    medi e pesanti (oltre a 10 kg): nulla

 

-       trasporto-di pesi a corpo:

         ×    molto leggeri (fino a 10 kg): normale

         ×    leggeri (fino a 10 kg): ridotta

         ×    medi (fino a 25 kg): molto ridotta

         ×    pesanti (oltre a 25 kg): nulla

         ×    sopra il piano delle spalle:

             -  di 5 kg.: ridotta

             + di 5 kg: nulla

 

 

-       manipolazione di oggetti ed attrezzi:

         ×    leggeri/di precisione: normale

         ×    medi: ridotta

         ×    pesanti: nulla

 

-       posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

         ×    a braccia elevate: ridotta

         ×    con rotazione: ridotta­

         ×    seduta e piegata in avanti: ridotta

         ×    eretta e piegata in avanti: nulla

         ×    inginocchiata: lievemente ridotta

         ×    con le ginocchia flesse: normale

 

-       mantenere posizioni statiche:

         ×    seduta: per un massimo di 1 ora senza interruzione

         ×    eretta: per un massimo di 1/2 ora senza interruzione

 

-       spostarsi/camminare:

         ×    per tratti corti e medi (fino a 2 km circa): normale

         ×    per tratti lunghi: con brevi pause

         ×    su terreni accidentati: ridotta

         .    salire/scendere scale: lievemente ridotta

 

-       diversi:

         .    l'impiego delle due mani è possibile in forma normale.

 

Nel suo rapporto per l'AI del 22.05.2007 il medico curante ha ritenuto non più proponibile il lavoro svolto di indipen­dente nel settore della logistica. Alla luce delle presenti limitazioni condivido questo giudizio (inabilità lavorativa completa e probabilmente definitiva).

 

6.-    POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO

 

Sul piano morfologico si sta assistendo ad una fusione spon­tanea del segmento L4/5, probabilmente il generatore prepon­derante della sintomatologia clinica al punto che vi è una buona probabilità che sull'arco dei prossimi 12 mesi vi sarà un'ulteriore miglioramento clinico. Il trattamento rimarrà conservativo,. Il paziente necessita di un programma riabili­tativo intenso con della ginnastica di rinforzo per la mu­scolatura del portamento e degli addominali da eseguire non solo in fisioterapia ma preferibilmente in una palestra, eventualmente in aggiunta ad una leggera attività sportiva (nuoto). Con la relativa immobilità negli ultimi mesi il paziente è aumentato di ben 15 kg di peso; un calo ponderale si impone.

Per un'attività consone alle presenti limitazioni il signor __________ può essere ritenuto abile al lavoro nella misura del 50%, limite che si giustifica da un ritmo di lavoro ri­dotto e la necessità di ridurre in parte anche la presenza sul posto di lavoro,a causa dei dolori.

Le presenti limitazioni funzionali sono piuttosto rilevanti ed impediranno probabilmente il paziente a trovarsi una nuo­va sistemazione professionale senza misure reintegrative che dovrebbero perciò essere valutate dall'ufficio competente dell'AI. In alternativa si potrebbe assegnare al paziente una rendita per un periodo limitato di un anno circa con una rivalutazione delle sue condizioni di salute allora.

 

Il signor __________ non necessita di mezzi ausiliari(…)"

(Doc. AI 28/8-11).

 

                                         Nell’ambito della procedura di revisione avviata nel mese di agosto del 2009 l’assicurato è stato valutato dal Dr. __________.

 

                                         Nella perizia del 6 settembre 2010 il Dr. __________ , spec. FMH in reumatologia e medicina interna, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi, le constatazioni oggettive ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

 

"  (…)

4.   Diagnosi

 

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in

-     Esiti da laminectomia L5, discectomia L4/L5, discectomia L5/S1, fusione vertebrale tra L5 e S1 con trapianto osseo autologo, il 13.9.2006

-     Esiti da revisione del sito operato per formazione di spondilodiscite purulenta da Stafilococco epidermico, ematoma epidurale infetto paravertebrale a destra con dislocazione del trapianto osseo verso dorsale con compressione della dura e frattura pluriframmentaria dello stesso, tramite asportazione del trapianto osseo e impianto di spugna di Garamicina, il 21.10.2006

-     Alterazioni degenerative del rachide lombare con osteocondrosi L3/L4, L4/L5 con difetto osseo dell'angolo anterocaudale di L4

-     Sospetto di instabilità segmentale

-     Anomalia di transizione lombosacrale con emisacralizzazione di L5 a sinistra con formazione di neoartrosi

-     Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare con scoliosi sinistroconvessa toracolombare)

-     Decondizionamento e sbilancio muscolare

 

Periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra

 

Gonalgie bilaterali

 

 

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

 

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell'allegato.

 

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro in misura del 100 con un rendimento massimo del 100 %, a decorrere dal 16.9.2009, allorché il medico curante riferiva di un decorso favorevole della sintomatologia algica lombare, miglioramento sostenuto dall'attuale esame funzionale del rachide lombare.

 

 

Come già stabilito dal perito reumatologo coinvolto nel 2007, permane inadatta l'attività di autista per una ditta di trasporti con consegna pacchi con necessità di carico e scarico della merce talvolta pesante ed ingombrante, per cui, per questa professione, permane un'inabilità lavorativa totale.

 

Nell'attività come portiere di notte con mansioni di sorveglianza dell'albergo, aiuto in lavanderia, svolta quasi esclusivamente in posizione eretta, dal 30.7.2009 fino al 18.10.2009, giudico l'assicurato, sempre a decorrere dal 16.9.2009, abile al lavoro sull'arco di una giornata normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 25 %, dettata dalla necessità di dover intercalare la posizione eretta a quella seduta e viceversa.

 

Come ausiliario per la __________, attività da ultimo iniziata, giudico l'assicurato abile al lavoro in misura totale senza diminuzione del rendimento, soltanto qualora i limiti funzionali e di carico citati nell'allegato vengano pienamente rispettati." (Doc. AI 75/5-9)

 

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.6.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal Dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

 

                                         Il Dr. __________ nella perizia del 6 settembre 2010 ha posto la diagnosi di “Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in

                                         - Esiti da laminectomia L5, discectomia L4/L5, discectomia L5/S1, fusione vertebrale tra L5 e S1 con trapianto osseo autologo, il 13.9.2006. - Esiti da revisione del sito operato per formazione di spondilodiscite purulenta da Stafilococco epidermico, ematoma epidurale infetto paravertebrale a destra con dislocazione del trapianto osseo verso dorsale con compressione della dura e frattura pluriframmentaria dello stesso, tramite asportazione del trapianto osseo e impianto di spugna di Garamicina, il 21.10.2006. - Alterazioni degenerative del rachide lombare con osteocondrosi L3/L4, L4/L5 con difetto osseo dell'angolo anterocaudale di L4. - Sospetto di instabilità segmentale. - Anomalia di transizione lombosacrale con emisacralizzazione di L5 a sinistra con formazione di neoartrosi

                                         - Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare con scoliosi sinistroconvessa toracolombare).

                                          - Decondizionamento e sbilancio muscolare. Periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra. Gonalgie bilaterali” (doc. AI 75-8).

 

                                         Nella propria valutazione il perito, riferendosi al rapporto del 16 settembre 2009 del medico curante Dr. __________ (cfr. doc. AI 67-8), ha messo in evidenza l’evoluzione favorevole del quadro clinico rispetto alla valutazione peritale del Dr. __________ con i dolori lombari che a riposo, nel corso degli ultimi anni, si sono calmati, presentandosi solo sotto sforzo e con la rotazione del tronco (doc. AI 75-6).

 

                                         Il Dr. __________ ha quindi proceduto a comparare il quadro clinico da lui accertato con quello valutato dal Dr. __________ il 12 dicembre 2007:

 

"  (…)

 il Dr. __________ il 12.12.2007, trovava una mobilità lombare moderatamente limitata di - 1 /3 alle lateroflessioni passive bilaterali, altamente ridotta di - 2/3 alla flessione-estensione con movimenti che avvenivano a scatti, rialzandosi l'assicurato usava le mani per appoggiarsi sulle gambe a seguito dei dolori che si intensificavano in fase terminale, veniva misurata una distanza dita-suolo anteriore a oltre 30 cm, ora la mobilità del rachide lombare risulta ancora moderatamente limitata di 1/3 alla lateroflessione passiva verso destra, minimamente ridotta alla lateroflessione passiva verso sinistra, con dolori avvertiti a fine corsa al passaggio lombosacrale, la flessione attiva e l'estensione passiva, appaiono moderatamente limitate nella misura di 1/3, con dolori che si intensificano al passaggio lombosacrale quando l'assicurato si raddrizza da anteflessione, indizio clinico sostenuto dall'anamnesi, per un'instabilità segmentale; rimangono assenti deficit lomboradicolari”  (doc. AI 75-6).

 

                                         In sintesi il perito ha evidenziato che l’esame funzionale del rachide lombare risulta migliorato rispetto alla valutazione reumatologica del Dr. __________ del 12 dicembre 2007 (doc. AI 75-6).

 

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua l’assicurato è valutato abile al 100% in attività adeguata dal 16 settembre 2009 “allorché il medico curante riferiva di un decorso favorevole della sintomatologia algica lombare, miglioramento sostenuto dall'attuale esame funzionale del rachide lombare” (doc. AI 75-7).

 

                                         Analogamente a quanto indicato dal Dr. __________ anche il Dr. __________ ha ritenuto inabile totalmente l’assicurato per l'attività di autista per una ditta di trasporti (doc. AI 75-9).

 

                                         Nell'attività di portiere di notte con mansioni di sorveglianza d’albergo, aiuto in lavanderia, svolta quasi esclusivamente in posizione eretta, dal 30.7.2009 fino al 18.10.2009, l'assicurato è giudicato, sempre a decorrere dal 16.9.2009, abile al lavoro sull'arco di una giornata normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 25%, dettata dalla necessità di dover intercalare la posizione eretta a quella seduta e viceversa (doc. AI 75-9).

 

                                         Infine, come ausiliario per la __________, RI 1 è ritenuto abile al lavoro in misura totale senza diminuzione del rendimento, nel rispetto dei limiti funzionali e di carico (doc. AI 75/5-9).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         Tale non può essere lo scritto del 29 ottobre 2010 del Dr. __________, FMH in medicina interna, dunque non specialista in reumatologia, il quale ha preso posizione ad un anno di distanza dal suo precedente rapporto del 16 settembre 2009 (doc. AI 67-9). Nello scritto del 2009 egli aveva posto una diagnosi sostanzialmente sovrapponibile a quella del Dr. __________ e indicato un’evoluzione “lentamente favorevole”, con una situazione a livello lombare stabilizzata che aveva permesso al paziente di trovare una piccola occupazione (40% presso __________).

 

                                         Nel successivo scritto del 29 ottobre 2010 il Dr. __________ ha voluto specificare che il decorso favorevole non permette comunque un’attività lavorativa superiore al 40%.

                                         Il medico curante tuttavia non pone una diversa diagnosi e fornisce unicamente una sua differente valutazione dei limiti funzionali dell’assicurato e della capacità lavorativa residua quale portiere notturno della __________.

                                         Il Dr. __________, contrariamente al perito, ritiene il paziente abile in misura massima del 40-50% nel lavoro attuale per la __________ SA, ma comunque abile al 100% in un’attività adeguata come ritenuto anche dal Dr. __________ (cfr. doc. AI 75-9; 82-4).

                                                                               

                                         Nelle annotazioni del 25 novembre 2010 il medico del SMR, dr. __________, ha confermato che le osservazioni del Dr. __________ non apportano alcun nuovo elemento medico che non sia già stato valutato dal Dr. __________ (doc. AI 84-1).

 

                                         Per quanto riguarda il certificato medico del 22 febbraio 2011 del Dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, lo specialista, dopo aver illustrato l’intervento subìto dal paziente nel 2006, ha riferito che RI 1 continua ad accusare dolori lombari recidivanti in presenza di alterazioni cicatrizzanti notevoli da L4/5 a L5/S1 con gravi discopatie degenerative con una destabilizzazione a sinistra del segmento L4/5 e L5/S1.

                                         Il paziente – secondo il medico curante – non accusa disturbi neurologici. I dolori lombari sono più o meno presenti ma accentuati sotto sforzo (doc. B).

 

                                         Per quanto riguarda i limiti funzionali il Dr. __________ ha indicato che l’insorgente “non è certamente in grado di svolgere attività pesanti o con un’ergonomia sfavorevole nella quale debba provvedere regolarmente a dei movimenti di rotazione del rachide lombare o dei movimenti di flessione sottocarico” (doc. B). Un’attività confacente dovrebbe escludere movimenti di rotazione del rachide, posizioni statiche ed in piedi fermo per oltre tre ore e sollevamento di carichi oltre i 10 kg (doc. B).

                                         Anche il referto del Dr. __________ non permette a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie, in quanto la diagnosi è sovrapponibile a quella posta dal perito Dr. __________ come d’altronde le limitazioni funzionali (cfr. doc. B; doc. AI 75-10).

 

                                         Nelle annotazioni del 5 aprile 2011 il medico del SMR, Dr. __________, ha evidenziato che la nuova documentazione non evidenzia una modifica dello stato di salute. I limiti funzionali espressi dal Dr. __________ concordano inoltre con quelli esposti dal perito. Viene quindi confermato il miglioramento del quadro clinico (doc. XIIbis).

 

                                         Giova inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

 

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

 

                                         Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può essere fatto riferimento.

                                         Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile totalmente nella sua precedente attività di trasporti, ma l’abilità è del 100% in un’attività adeguata.

 

                                         In sede di risposta l’UAI ha quindi precisato che all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive.

                                         In considerazione dei limiti funzionali di natura reumatologica dell’assicurato è possibile individuare un mercato del lavoro apprezzabilmente esteso, comprendente attività semplici, leggere e poco qualificate (doc. VI).

 

                               2.7.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1,    I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011, visto che nella decisione impugnata la soppressione della rendita è effettiva dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione datata 1° dicembre 2010.

 

                                         L’amministrazione ha tuttavia utilizzato i dati del 2009, verosimilmente per mancanza di dati più aggiornati.

 

                            2.7.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 63'875.-- facendo riferimento al dato calcolato nella decisione del 13 ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato (dati dell’ufficio tassazioni).

                                         Importo che aggiornato al 2009 è pari a fr. 66'555.-- e che il TCA può fare proprio.

                                        

                            2.7.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

 

"  3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2011, p. 90), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

 

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 5-2011, p. 91), un reddito mensile di fr. 5'104.10 oppure di fr. 61'249.27 per l'intero anno (fr. 5'104.10 x 12).

 

                            2.7.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                            2.7.4.   In concreto, nel rapporto del 19 ottobre 2010, la consulente IP ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera e del 5% per altri fattori di riduzione (doc. AI 79-4). Il ricorrente da parte sua ha ritenuto la riduzione del 10% troppo esigua (doc. X).

 

                                         La percentuale globale del 10% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi con riferimento al 2009, partendo da un salario da invalido di fr. 61'249.27 e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 55'124.34 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 66'555.--  (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 17,1%, arrotondato al 17% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito nella decisione impugnata.

 

                                         Va precisato che l’amministrazione, per il confronto dei redditi, ha applicato i dati del 2009 invece del 2011, come invece avrebbe dovuto secondo la giurisprudenza in materia (cfr. DTF 129 V 222; SVR 2002 IV Nr. 24 ; SVR 2003 IV Nr.11), visto che nella decisione impugnata la soppressione della rendita è effettiva dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione datata 1° dicembre 2010.

 

                                         Questo modo di operare non è corretto.

 

                                         Tuttavia, considerato l’esiguo grado d’invalidità dell’assicurato (17%), il TCA ritiene che anche applicando i dati del 2011 (+0,8% per il 2010; +1,6% (stima trimestrale) secondo l’indice dei salari nominali, Ufficio federale di statistica), la soluzione finale non cambierebbe.

 

                               2.8.   L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una “perizia neutra” (doc. X).

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

 

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale con il ricorso ha tuttavia chiesto di poter beneficiare dell'assistenza giudiziaria. Non essendo il ricorrente stato patrocinato da un avvocato, tale istanza è limitata all’eventuale esonero delle tasse e spese di giustizia.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

                                         Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al           massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre      2004).

 

                                         Nella fattispecie, dalle carte processuali risulta che il ricorrente, coniugato con __________ e padre di tre figli, dispone, quali entrate, del proprio stipendio mensile calcolato in fr. 2'184.83 (salario lordo annuo di fr. 26’218.-- diviso dodici mesi; cfr. certificato di salario 2010, doc. V), dello stipendio della moglie di fr. 3'910.-- e dell’indennità di disoccupazione percepiti dalla moglie di fr. 1'454.90 lordi (cfr. certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria; doc. V).

 

                                         Il reddito della famiglia dell’assicurato, composta da lui, dalla moglie e dai tre figli (__________ del 1995, __________ del 1998 e __________ del 2000), ammonta dunque a fr. 7'549.73 lordi.

 

                                         Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'700.--, più fr. 600.-- (per il figlio __________), fr. 600.-- (per il figlio __________) e fr. 600.-- (per la figlia __________ stabiliti per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso.

                                         Questi importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).

                                         Al minimo esecutivo va aggiunto un supplemento al            massimo del 15-25%, secondo la giurisprudenza citata.

                                        

                                         In casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 3’500.-- il supplemento del 15%, la pigione dell’appartamento a Gordola di fr. 1'700.-- + fr. 300.-- di spese accessorie, vi sono poi da computare i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie di fr. 934.65 (marito fr. 347.40), (moglie fr. 347.40) fr.100.95 (__________), fr.100.95 (__________), fr. 37.95 (__________).

 

                                         Si ottiene così un importo di fr. 6'959.65.

 

L’assicurato ha poi indicato di avere dei debiti: fr. 2'726.10 di imposta comunale 2009; fr. 2'984.55 di imposta cantonale 2009 e fr. 1'120.05 di imposta federale diretta.

                                         Al riguardo, il TCA rileva che vanno considerati i debiti relativi alle imposte scadute (cfr. RAMI 2000 N. 119 pag. 155 consid. 2; RAMI 1996 N. 254 pag. 208 consid. 2; DTF 124 I 2 consid. 2a; STFA del 18 giugno 2003 nella causa M., consid. 5.2.), ma non quelli relativi a debiti privati, i quali non possono essere conteggiati (cfr. STFA del 17 marzo 2000 nella causa Winterthur c/ D., U 219/99; STF del 6 novembre 1996 nella causa S., 5P.356/1996).

 

                                         Aggiungendo quindi all’importo di fr. 6'959.65 i debiti relativi alle imposte risultano già uscite nettamente superiori alle entrate.

 

                                         In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

 

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, l'esonero delle spese processuali va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                           

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                     

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti