Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.166

 

LG/sc

Lugano

12 dicembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 3 maggio 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1959, indipendente al 50% con una ditta individuale attiva nella consulenza aziendale, “acquisizioni di aziende per conto di clienti, management, ricerca di mercato, procurement” (doc. AI 19-1), in data 16 novembre 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per un “Disturbo di personalità paranoide (F.60.0)” (doc. AI 1-1/7, 14-1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione psichiatrica ad opera del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. AI 28-1) e un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. AI 32-1), l’UAI con decisione del 3 maggio 2011 (doc. AI 52-1), preavvisata con progetto del 19 gennaio 2011 (doc. AI 40-1), ha riconosciuto all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità dal 1° ottobre 2009, versata tuttavia a far tempo dal 1° maggio 2010 essendo la domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 LAI.

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’erogazione all’assicurato di una mezza rendita d’invalidità e in via subordinata l’espletamento di una nuova indagine economica ed un nuovo calcolo del grado invalidante (doc. I).

 

                                         L’insorgente ha contestato il calcolo del grado d’invalidità svolto dall’amministrazione tramite il metodo straordinario. In particolare, non vengono condivisi i gradi d’incapacità lavorativa fissati dalla consulente per le attività di RI 1 (20% per l’attività amministrativa e 50% per l’intermediazione). Secondo la RA 1 sono dati i presupposti per imputare un’incapacità lavorativa del 50% anche nelle attività amministrative (doc. I, pag. 3/4).

 

                               1.4.   In risposta l’UAI, sulla base della perizia del CPAS, della valutazione medica del SMR e quella economica, ha confermato il proprio provvedimento e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).

 

                               1.5.   Il 13 luglio 2011 la RA 1 ha comunicato di non avere altri mezzi di prova da addurre (doc. VIII).

 

                                         Il doc. VIII è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. IX).

 

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita AI dal 1° ottobre 2009, versata dal 1° maggio 2010.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

 

                                         Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

 

                                         Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

 

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

 

                               2.4.   Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

                                         I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                     

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

 

                                         Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro  (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

 

                               2.5.   Il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).

 

                                         Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

                                         Inoltre alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

                                         In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente. 

                                         Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

 

                                         Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.

                                         Nella STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

 

                                         Per altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

 

                               2.6.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) il mandato di esperire un accertamento medico psichiatrico.

 

                                         Nel rapporto peritale del 16 settembre 2010 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS e la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Disturbo di personalità paranoide (ICD10: F60.0). Sindrome mista ansioso depressiva attualmente in remissione (ICD10:F41.2)” (doc. AI 28-8).

 

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua i periti hanno fissato un’inabilità del 50% sia nell’attività da ultimo svolta che in attività adeguate (doc. AI 28-11).                                                                                

 

                                         Nel rapporto medico del SMR, datato 28 settembre 2010, la Dr.ssa __________, spec. in medicina del lavoro, ha ripreso la diagnosi, i limiti funzionali e la valutazione della capacità lavorativa dei periti del CPAS (doc. AI 29-1).

 

Essendo il quadro clinico dell’assicurato incontestato (cfr. doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.                  

 

                               2.7.   Al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, titolare della ditta individuale “RI 1” attiva nella consulenza aziendale, nell’acquisizione di aziende per conto di clienti, nel management, nella ricerca di mercato e nel ‘procurement’ (doc. AI 19-1, 26-1), l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3.).

                                         La circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi – p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.

 

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

 

In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).

 

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).

 

                                         Nella fattispecie l’assicurato non ha contestato l’applicazione del metodo straordinario in quanto tale, né tantomeno la ripartizione stabilita dall’amministrazione delle mansioni svolte da RI 1 in seno all’azienda, in ambito amministrativo (20%) e nell’ambito di intermediazione (80%).

 

                                         L’insorgente ha, per contro, contestato il grado d’inabilità lavorativa fissato dalla consulente, nell’inchiesta economica del 10 novembre 2010, per l’attività amministrativa (20%). 

                                     

                                         A suo dire l’amministrazione avrebbe dovuto concludere per un’incapacità lavorativa del 50% anche in tale ambito (doc. I).

                                        

                                         Per quanto riguarda l’applicazione del metodo straordinario l’ispettrice AI ha rilevato che nel conto economico 2009 di RI 1 vi è una perdita di esercizio non giustificata dal danno alla salute pari al 50% secondo la perizia del CPAS. Il guadagno dichiarato dall’assicurato risulta – secondo l’ispettrice __________ – inadeguato per una valutazione economica anche in considerazione del fatto che negli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute esso è stato più volte contestato dall’ufficio contribuzioni (doc. AI 32-6).

 

                                         Si è dunque ritenuto giustificato procedere ad una valutazione del grado Al tramite il metodo straordinario.

 

Sulla base di queste considerazioni dell’amministrazione, non essendo possibile determinare concretamente il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute il TCA ritiene corretta l’applicazione, nel caso concreto, del metodo straordinario.

 

                               2.8.   In applicazione del metodo straordinario dunque, l’UAI ha ordinato all’ispettrice AI, __________, di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 13 ottobre 2010.

 

                                         Nel relativo rapporto del 10 novembre 2010 l’incaricata, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

 

"  (…)

Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa: quali misure sono imputabili al danno alla salute?

(cambiamenti logistici, sviluppo tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse, delega a terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari di apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche.

 

 

    Diminuzione dell’orario del lavoro, che l’assicurato ha dichiarato essere al 50%

 

 

SITUAZIONE DEL PERSONALE

 

Manodopera con/senza remunerazione

(situazione attuale)

 

Dichiara di non avere nessun collaboratore

 

 

CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ - vedi allegato 1

 

La ripartizione delle attività non è stata indicata dall’assicurato, ma è il frutto di quanto è emerso nel corso del colloquio. Per ciascun progetto egli tiene infatti un fascicolo, contenente la documentazione inerente al progetto stesso, dai verbali di riunione, agli esiti delle ricerche effettuate (corredate da fotografie o altre informazioni), ai rapporti che riportano le tappe del progetto; sono presenti anche le note spese inviate dall’assicurato al o ai contraenti.

 

 

EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA - vedi allegato 2

 

 

ESTRATTO DALL’INCHIESTA ISPETTORATO FISCALE, ALLEGATA AL DOSSIER DELL’ASSICURATO:

 

Evoluzione finanziaria

2004

2005

2006

Ricavi

28’561

145’286

60’789

Costi

-102’273

 -74’242

-49’469

Reddito

-73’712

71’013

11’319

Reddito accertato

 

 

80’000

 

“A detta del contribuente l’evoluzione della cifra d’affari è giustificata dal genere di attività effettuata. Le relazioni possono durante diversi anni senza alcun risultato. Per gli anni di “magra”, non ha spiegato però come faccia a far fronte alle esigenze quotidiane della vita.

 

Considerazioni di carattere fiscale (in sintesi):

 

“Dall’analisi dei rendiconti non abbiamo rilevato problemi particolari. Portiamo invece alcune riserve sull’ammontare della cifra d’affari dichiarata e di riflesso il calcolo del dispendio. Nonostante le spiegazioni iniziali sul particolare tipo di attività, né il contribuente né il rappresentante fiscale hanno saputo fornirci spiegazioni a comprova della disponibilità finanziaria negativa. Pertanto, il reddito da attività indipendente nel 2006 è stato definito per apprezzamento”.

 

 

Reddito dell'assicurato:

 

 

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Reddito

aziendale tassato

 

75’900

60’000

80’000

80'000

 

Guadagno dichiarato (senza IPG)

-5’555

 40’928

43’207

11’319

71’013

 

C.I.

 

 

60’000

80’000

80’000

20’200

IPG

40’753

18’098

 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

(tramite adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

 

Ritengo che una valutazione da parte del consulente per il confronto dei redditi in attività adeguata sia auspicabile, indipendentemente dagli esiti dell’inchiesta.

Ritiene necessaria una perizia?

No.

 

 

VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA

 

L’ultimo conto economico presentato dall’assicurato, il 2009 appunto, presenta una perdita di esercizio. Perdita che – va detto in primo luogo – non appare giustificata dal danno alla salute, per il quale il perito si è espresso con un grado di inabilità medico-teorica del 50%.

Oltre a questo elemento, che lo rende inadeguato alla valutazione, occorre altresì considerare come l’ufficio contribuzioni, negli anni che hanno preceduto l’insorgenza del danno, abbia puntualmente contestato  - e in modo anche importante – il guadagno dichiarato dall’assicurato; ciò è avvenuto in occasioni e per ragioni differenti, sia nell’ambito della verifica fiscale che sulla base del calcolo del dispendio. Anche qualora si attendesse la conferma da parte del fisco, l’esito potrebbe dunque non prestarsi allo scopo della presente valutazione, considerati i diversi parametri di analisi.

 

Con siffatte premesse, ritengo il metodo ordinario inapplicabile, almeno al momento attuale, e propongo, per contro, una valutazione basata sul metodo straordinario del confronto delle attività.

 

Reddito da valido:

Al fine di rendere possibile la valutazione in attività adeguata, ritengo opportuno indicare il reddito da valido, ovvero il guadagno dell’assicurato prima del danno alla salute.

A questo scopo il dato di riferimento deve essere il reddito per il quale è stato tassato, considerando altresì che egli non ha mai opposto reclamo o comunque prodotto documentazione a contestazione delle decisioni fiscali.

 

A questo scopo ritengo che vada presa a riferimento la media dei tre anni contabili che hanno preceduto l’insorgenza del danno, dal 2005 al 2007, nella considerazione delle variazioni anche importanti che può avere l’attività svolta dall’assicurato.

 

Media dei redditi dal 2005 al 2007: fr. 73'333.- netti, fr. 80'299.- lordi

 

Metodo straordinario di valutazione

                                                                    Numero di salari versati 12

Campi di attività senza danno alla salute

 

Ponderazione senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno

attività amministrativa

             20%

    20%

1) Sfr 5'676

Sfr. 13’622

Sfr.   2’724

intermediazione

 

             80%

 

    50%

 

2) Sfr. 7’614

 

Sfr. 73’094

 

Sfr.  36’547

 

 

 

3)

Sfr. 0

Sfr. 0

 

 

 

4)

Sfr. 0

Sfr. 0

 

 

 

5)

Sfr. 0

Sfr. 0

 

 

 

6)

Sfr. 0

Sfr. 0

Totale

           100%

    44%

 

Sfr. 86’717

Sfr. 39’272

Secondo richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2008

 

1)

T 7 S, pos. 22, livello di qualificazione 04, uomini

 

2)

T 7 S, pos. 25, livello di qualificazione 04, uomini

 

3)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

 

4)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

 

5)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

 

6)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

 

 

 

 

Reddito ipotetico senza invalidità

Sfr. 86’717

 

Reddito da invalido

Sfr. 47’445

 

 

Diminuzione del reddito dell'attività prof. imputabile al danno

 

 

Sfr. 39’272

 

 

 

Tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale

45%

 

 

 

      Valutazione

 

Dall’applicazione del metodo straordinario si evince una perdita di guadagno del 45% nell’attività abituale, le cui motivazioni trovano ragion d’essere in quanto detto al punto precedente.

Considerato tuttavia che la situazione va vista sul lungo periodo, ritengo opportuno una revisione a breve (al massimo tra tre anni) per poter verificare, oltre allo stato di salute dell’assicurato, l’incidenza della malattia sull’attività e conseguentemente la redditività dell’attività stessa” (doc. AI 32-8).

 

                               2.9.   Nella concreta fattispecie, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione economica effettuata dalla consulente dell’Ufficio AI, per le ragioni che seguono.

 

                                         L’insorgente ha contestato il calcolo effettuato dall’amministrazione che ha fissato un’incapacità lavorativa del 20% per l’attività amministrativa invece di imputare il 50% come indicato dai periti del CPAS (doc. I, pag. 4).

 

                                         Nella perizia del 16 settembre 2010 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ hanno valutato l’insorgente inabile al 50% in ogni attività, compresa quella attuale, senza distinguere le singole mansioni nel suo lavoro di consulente aziendale.

 

                                         Per quanto riguarda le risorse e i deficit, i periti hanno espresso la seguente valutazione:

 

"  (…)

I maggiori deficit sono dettati dai disturbi del pensiero a contenuto paranoideo e megalomanico con conseguenti disagi nelle relazioni con terzi, soprattutto in ambito professionale, ma anche privato.

Ricordiamo che l'assicurato è indipendente e il suo operato di manager richiede valide e intense capacità relazionali e di mediazione nel rapporto con gli altri. Il fatto di leggere gli atteggiamenti altrui in chiave persecutoria lo pone in una condizione di continua diffidenza nei loro confronti con difficoltà conseguente a intrattenere relazioni serene e ancor meno a concludere affari propizi per il suo lavoro.

Inoltre tale limite è supportato dal comportamento stesso dell'assicurato che vivendo gli altri come scorretti e disonesti diviene irritabile (con notevoli difficoltà a trattenersi) e spesso si scontra con i suoi clienti compromettendo così la conclusione dei contratti.

 

Oltre ai limiti relazionali vi sono mancanze produttive legate ai deficit di attenzione e concentrazione, per i quali l'assicurato non riesce a concludere un incarico/attività/prestazione/etc. da svolgere in ufficio, in assenza di terzi (ad esempio attività amministrative e commerciali) distraendosi, non riuscendo a concentrarsi a sufficienza per portare a termine quanto iniziato in tempi adeguati e spesso divagando fino a raggiungere momenti di franca confusione (in sede di colloquio egli non è ripetutamente riuscito a spiegare in cosa consistessero esattamente alcuni lavori attuali e passati, distraendosi e facendo molta fatica ad orientarsi lui stesso rispetto al problema).

 

L'assenza di critica e i disturbi del pensiero a contenuto sia paranoide che megalomanico non permettono facilmente un percorso di cura in tal senso e l'assicurato oltre ad attribuire all'esterno le responsabilità dei propri disagi, ritiene di avere risorse eccellenti e un ottima predisposizione in campo commerciale.

 

Tra le risorse segnaliamo una determinazione da parte dell'assicurato nel mantenere la propria attività professionale e l'accettazione di aderire alle cure proposte, malgrado sia presente un grande scetticismo rispetto alla terapia.

Egli inoltre ha mantenuto una regolare strutturazione dei ritmi della propria giornata, recandosi al lavoro fino ad 8 ore al giorno.

Pur non riconoscendo quale sia il reale disagio presente, percepisce un malessere che attribuisce agli eventi esterni, ma si attiva secondo le sue possibilità per farvi fronte: da qualche tempo pratica con regolarità dello sport, sentendosi maggiormente tranquillo e rilassato. Cerca inoltre di non eccedere con le ore di lavoro ed è determinato a recuperare la precedente funzionalità” (doc. AI 28-10+11).

 

                                         Interpellata dall’UAI, dopo le osservazioni dell’assicurato al progetto di decisione del 19 gennaio 2011, la consulente __________ ha ricordato che il metodo straordinario si fonda sul confronto dei campi di attività dopo un’inchiesta sul posto di lavoro e un colloquio con l’assicurato.

 

                                         La consulente ha preso in considerazione diversi fattori, in primis la valutazione medica e i limiti funzionali dell’assicurato nello svolgere la professione.

                                         “In questo contesto esistono mansioni – come l’inchiesta ha avuto modo di evidenziare per quel che concerne l’attività amministrativa – più sostenibili rispetto ad altre e che, come è stato spiegato nell’allegato 1 del rapporto, possono essere eseguite dal signor RI 1 con tempi e modi che si adattano alle sue specifiche esigenze. Di qui il minor riconoscimento di una percentuale del 20%, che tiene conto prioritariamente del minor rendimento” (doc. AI 50-1).

                                        

                                         Dal punto di vista medico, l’assicurato presenta i maggiori deficit nelle relazioni con terze persone, soprattutto in ambito professionale, ma anche privato. Egli infatti presenta dei disturbi del pensiero a contenuto paranoideo e megalomanico (cfr. perizia CPAS, doc. AI 28-10).

                                         L’attività di consulente / manager aziendale richiede “valide e intense capacità relazionali e di mediazione nel rapporto con gli altri”, che sono messe a dura prova dallo stato psichico dell’assicurato con conseguente difficoltà a “intrattenere relazioni serene” ed a concludere contratti lavorativi (cfr. doc. AI 28-10).

 

                                         Secondo l’ispettrice la parte di “intermediazione” è da ritenersi più stressante per l’assicurato e la percentuale proposta a livello medico (50%) è applicabile in considerazione del diminuito slancio vitale, della difficoltà nel gestire le situazioni sotto tensione e le relazioni in generale (doc. AI 32-9).

 

                                         Per contro, la parte “amministrativa” di redazione di rapporti, stesura contratti e gestione può essere svolta in tempi e modi ancora sostenibili, ma con maggior dispendio di tempo viste le difficoltà di attenzione e concentrazione (doc. AI 32-9).

 

                                         Alla luce di quanto precede, si ritiene che la valutazione operata dalla consulente __________, in relazione con la perizia psichiatrica del CPAS, e ripresa nel provvedimento contestato, sia corretta e che non siano stati addotti motivi sufficienti per rimetterla in discussione.

 

                                         Questa Corte ritiene pertanto che i gradi d’incapacità lavorativa fissati dalla consulente per le attività dell’insorgente (20% per l’attività amministrativa e 50% per l’intermediazione), possono essere confermati e non vanno in conflitto con le conclusioni del rapporto peritale che si esprimeva, per quanto riguarda la capacità lavorativa residua del 50%, in termini generali sull’attività dell’assicurato.

 

                                         Infine, va sottolineato che la presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”,  è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).

 

                                         Il grado di invalidità del 45% consente quindi di mettere l'assicurato al beneficio di un quarto di rendita di invalidità.

 

                             2.10.   Ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA.

 

                                         L’insorgente ha presentato la domanda per l’ottenimento di prestazioni AI solo in data 16 novembre 2009 (cfr. doc. AI 1-1).

                                         Il diritto alla rendita nasce dunque il 1° maggio 2010.

 

                             2.11.   A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

 

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

 

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

 

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione. Il consulente ha infatti ripreso quanto indicato dai periti del CPAS, per i quali non vi sono indicazioni mediche per interventi di integrazione e possibilità di migliorare la capacità di lavoro nell’attività attuale (doc. AI 36-3).

 

                             2.12.   L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’espletamento di una nuova indagine economica ed un nuovo calcolo del grado invalidante (doc. I).

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti.

 

                             2.13.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti