Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.167

 

BS/sc

Lugano

2 febbraio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 10 maggio 2011 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1952, professionalmente attiva nella misura dell’80% quale educatrice presso un centro di prima infanzia, nel dicembre 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia bidisciplinare a cura del SMR (Servizio medico regionale dell’A), con decisione 10 maggio 2011 (preavvisata il 17 marzo 2010) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 42).

 

                               1.3.   Avverso la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1ano, ha inoltrato il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50%. Contestando la valutazione medico-teorica del SMR, chiede che venga esaminato l’operato dell’amministrazione come pure l’esecuzione di una perizia multidisciplinare giudiziaria.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, confermando la valutazione medica operata.

 

                               1.5.   Il 5 luglio 2011 l’insorgente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa (VI), seguite, su richiesta del TCA, da una presa di posizione dell’Ufficio AI (VIII).

 

                                         Il 28 febbraio 2011 il rappresentante dell’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica (VII), in merito alla quale l’amministrazione ha inoltrato le proprie osservazioni in data 20 luglio 2011 (IX).

 

                               1.6.   In data 7 dicembre 2011 questo TCA ha svolto un accertamento presso l’Ufficio AI (XI), ricevendo risposta il 14 dicembre 2011 (XII). Le risultanze sono state intimate alla ricorrente per osservazioni (XIII).

 

                                         L’11 gennaio 2012 il rappresentante dell’assicurata ha inviato a questo Tribunale un rapporto dello psichiatra curante (XVI) ed il 19 gennaio 2012 l’Ufficio AI ha preso posizioni al riguardo (XVIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).                                     

                                         nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                               2.4.   Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha fatto eseguire al SMR una perizia bidisciplinare (somatica e psichiatrica).

                                         Dal rapporto 14 marzo 2011 risulta che i dr. __________ (FMH medicina interna) e __________ (FMH psichiatrica e psicoterapia), sulla base dei referti presenti nel dossier, dei disturbi oggettivi e soggettivi, hanno posto le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: diabete mellito tipo 2 scompensato e dislipidemia. Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa sono state elencate: obesità, sindrome fibromialgica, onicomicosi, iniziale tunnel carpale bilaterale, esiti interventi di meniscetomia e ricostruzioni legamenti crociati ginocchio destro (1989-1991), lombalgia ricorrente. Non è stata infine riscontrata una psicopatologia maggiore.

 

                                         In merito alle valutazione della sintomatologia e della residua capacità lavorativa, i medici SMR hanno rilevato:

 

"  (…)

Valutazione / conclusione:

Assicurata di 58 anni in buone condizioni generali.

Prevale sindrome fibromialgica, diagnosi rispettosa di tutti i criteri ACR.

Cefalea tensiva d'accompagnamento.

Disturbi del sonno.

Si documenta un episodio di lombalgia nel maggio 2010 attualmente non oggettivato.

Mobilità complessiva conservata. Deambulazione senza limiti. Svolge attività sportiva (sci).

Prognosi favorevole.

Opportuno migliorare il profilo glicemico.

Il confronto con l'obiettività clinica descritta dal Dr. __________ in data 18.05.2010 permette di oggettivare una mobilità del rachide migliorata, nessuna limitazione significativa.

La valutazione clinica odierna permette di definire i limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica in allegato.

La valutazione clinica odierna permette di evidenziare un'IL O% nell'attuale attività lavorativa, attività rispettosa dell'ergonomia.

Si allega modulo per la misurazione dell'escursione articolare.

Si allega modulo per esame della funzionalità fisica.

IL da adattare al contratto di lavoro.

Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR sono definite sulla base della piena conoscenza dell'incarto e degli accertamenti approfonditi a disposizione.

 

Dal lato psichiatrico, non sono evidenti, all'osservazione odierna segni o sintomi di una psicopatologia maggiore con influenza sulla capacità lavorativa. Appare assente una deflessione patologica del tono dell'umore.

In conclusione, sono assenti limiti aggiuntivi di origine esclusivamente psicogena.

 

Essendo posta diagnosi di fibromialgia, sono stati valutati i principi di Föerster:

Assente comorbidità con patologia somatica severa;

Assente comorbidità con patologia psichica maggiore;

Assente fallimento di ogni terapia al di là ragionevoli attese; l'A.a rifiuta i medicamenti per scelta personale;

Assente ritiro sociale." (Doc. AI 37/7-8)

                                         Essi hanno pertanto concluso per una piena abilità lavorativa sia nell’abituale professione di nurse/educatrice che in attività adeguate. Per quel che concerne il periodo precedente, i medici SMR hanno riassunto le seguenti inabilità lavorative: 100% dal 1° agosto 2009, 50% dal 1° settembre 2009, 100% dal 23 novembre 2009, 50% dal 6 dicembre 2009 e dello 0% dal 14 marzo 2011 nell’abituale attività; 0% in attività adeguate dal 1° agosto 2009.

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurata contesta la succitata valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa, sostenendo, sulla base della refertazione dei medici curanti, un’inabilità lavorativa del 50%.

 

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.6.   Nella fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente valutazione bidisciplinare operata dal SMR. In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni dell’assicurata, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 100% nella sua attuale professione dal 14 marzo 2011 (data della valutazione SMR) e del 100% in attività adeguate dal 1° agosto 2009. Né del resto l’insorgente ha prodotto in sede di ricorso documentazione medica atta a validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle succitate conclusioni mediche.

 

                             2.6.1   Per quel che concerne l’aspetto somatico, nel ricorso l’assicurata sostiene di non poter garantire lo svolgimento dei suoi compiti quale educatrice di prima infanzia, sostenendo che la sua capacità di sollevare pesi tra gli 11 e 25 chili (nella cui fascia di peso rientrano i bambini di cui si occupava; n.d.r.) è molto ridotta. Invece, il dr. __________ nella lista relativa alle limitazioni fisiche ha indicato come normale la capacità di sollevamento e/o di trasporto di carichi di tali entità. A ragione, visto che comunque non vi è alcun atto medico che smentisca tale valutazione.

 

                                         Occorre poi rilevare come il citato sanitario del SMR, dopo aver proceduto al consueto esame dello status somatico, ha riscontrato che “il confronto con l’obiettività clinica descritta dal dr. __________ in data 18 maggio 2010 [cfr. atti Cassa malati in doc. AI 16/1] permette di oggettivare una mobilità del rachide migliorata, nessuna limitazione significativa” (doc. AI 37/7). Anche su questo punto la valutazione non è stata contraddetta da documentazione medica.

                                         Del resto, nel certificato medico 4 luglio 2011 del dr. __________, di cui si parlerà più diffusamente nel prosieguo, ha fra l’altro rilevato che l’evoluzione della capacità lavorativa “non è legata direttamente con problemi fisici ma da mettere in relazione con alterazione progressiva dello stato psichico…” (sottolineatura del redattore; doc. B).

 

                            2.6.2.   Dal punto di vista psichiatrico, nel citato rapporto 14 marzo 2011 il dr. __________, dopo aver visitato l’assicurata, ha esposto il seguente status psichico:

 

"  (…)

Status psichico odierno:

L'A.a appare lucida, orientata nei quattro domini e collaborante.

La mimica e la gesticolazione sono senza particolarità.

È ben curata nell'aspetto e nell'igiene.

L'eloquio è fluido, spontaneo, non logorroico, ben comprensibile nella terminologia usata.

I nessi logici appaiono conservati.

Non emergono disturbi della forma e del contenuto del pensiero.

Nega pensieri auto e/o etero lesivi.

L'umore è in asse, si nota un grado lieve di labilità emotiva, legato alla situazione metabolica di diabete scompensato, non note di ansia particolari, non irrequietezza, non tensione endopsichica.

Non si evidenziano dispercezioni.

Non si evincono disturbi grossolani della memoria.

Non si evidenziano difficoltà importanti di concentrazione nè di attenzione.

Le funzioni cognitive fondamentali sono conservate. (…)" (Doc. AI 37/7)

 

                                         Egli non ha riscontrato una psicopatologia invalidante.

 

                                         L’insorgente sostiene invece un rilevante peggioramento, facendo riferimento alla seguente documentazione medica:

 

·        rapporto 13 novembre 2011 dello psicologo __________, prodotto in sede istruttoria; dopo aver precisato di seguire la paziente dall’aprile 2010, egli ha attestato la presenza di una sindrome da somatizzazione (ICD 10-F40.0), evidenziando:

 

"  (…)

Il decorso di tale sindrome è cronico e fluttuale, ed è associato ad una progressiva, nel caso, compromissione a lungo termine del comportamento sociale, interpersonale e famigliare.

 

Tipicamente è un esordio precoce nell'età adulta che compromette verosimilmente le attività professionali attualmente in essere (non è assolutamente in grado di riprendere l'attività lavorativa oltre un metà tempo)." (Doc. AI 43/2)

 

·        rapporto 3 giugno 2011, allegato al ricorso, nel quale lo psichiatra curante, dr. __________, ha rilevato che l’assicurata è in sua cura dal 19 maggio 2011 e che:

 

"  Essa presenta i sintomi di un episodio depressivo che comporta secondo la mia valutazione una inabilità lavorativa al 50%.

 

È stata iniziata una terapia antidepressiva con Tryptizol che verrà progressivamente aumentata e dovrebbe incidere positivamente sia sulla sintomatologia depressiva, sia parzialmente sulla sintomatologia dolorosa di cui la paziente soffre." (Doc. A3)

 

·        certificato 4 luglio 2011 del medico curante, dr. __________, il quale ha osservato:

 

"  Con la presente certifico che seguo la paziente a margine da più di dieci anni e ho potuto costatare con il tempo un evoluzione della sua capacità lavorativa non legata direttamente con problemi fisici ma da mettere in relazione con un alterazione progressiva dello stato psichico tanto da richiedere (per evitare un scompenso psico fisico completo) più interruzioni dell'attività che non ha mai potuto essere ripresa in un grado superiore al 50%.

 

Questa decisione è stata presa dopo vari colloqui con lo psicologo (dottor __________) ed il psichiatra (dottor __________) come pure il datore di lavoro. La riduzione del ritmo di lavoro è dunque dovuta unicamente ad un degrado delle condizioni psichiche con una alterazione secondaria del benessere fisico. La paziente risponde chiaramente ai requisiti per godere di una rendita AI che dovrebbe se concessa evitare un'incapacità lavorativa totale con conseguenze negative sia per la paziente stessa, il datore di lavoro e le assicurazioni sociali." (Doc. B)

 

                                         In data 7 dicembre 2011 questa Corte ha sottoposto i succitati rapporti al dr. __________ per una presa di posizione. Nelle annotazioni 13 dicembre 2011 lo psichiatra del SMR ha fra l’altro evidenziato:

 

"  (…)

Essendo la fibromialgia classificabile fra le sindromi da somatizzazione secondo ICD 10 alla cifra F45, lo scritto del dott. __________, psicologo, datato 13.04.2011, non apportava nuove informazioni, giacché l'aspetto da lui considerato era stato oggetto del rapporto sopra citato.

 

Prendo ora visione di uno scritto dello psichiatra, dr. __________, datato 03.06.2011, in cui lo specialista afferma di avere in cura l'A.ta dal 19.05.2011, dunque circa due mesi dopo l'osservazione SMR, e introduce la diagnosi di episodio depressivo trattato con Tryptizol; vi sarebbe un'inabilità lavorativa del 50% a causa della patologia psichica.

Si tratta, in effetti, di una nuova diagnosi e di un nuovo trattamento farmacologico, entrambi non presenti al momento dell'osservazione SMR.

Lo psicologo, dott. __________, nel suo scritto sopra citato esprime, infatti, solo la diagnosi di sindrome da somatizzazione e non cita alcun episodio depressivo in atto o precedente.

 

Prendo anche visione dello scritto del dr. __________, FMH medicina interna, diabetologia e endocrinologia, datato 04.07.2011. Non sono specificate diagnosi di tipo psichiatrico rispettivamente segni oggettivi di psicopatologia: è enunciata una "alterazione progressiva dello stato psichico" senza ulteriori precisazioni.

 

In conclusione, dal lato psichiatrico, solo il certificato del dr. __________, pur in assenza di una descrizione oggettiva di status, riporta una diagnosi psichiatrica in precedenza non nota rispettivamente non diagnosticata durante l'osservazione diretta dell'A.ta il 14 marzo 2011.

Si tratta pertanto di una nuova patologia psichica che andrebbe valutata e che potrebbe influenzare la capacità lavorativa in genere dell'A.ta." (Sottolineatura del redattore; doc. XII/1)

 

                                         In merito all’evoluzione psichiatrica, l’assicurata ha infine prodotto un altro atto medico. Con certificato 4 gennaio 2012 il dr. __________ ha indicato:

 

"  Nel corso di questo periodo è stata impostata una terapia con Tryptizol 25 mg la sera.

 

Tale trattamento ha avuto un influsso positivo sui disturbi del sonno della paziente, che ora dorme generalmente con maggiore continuità.

 

Anche sul piano dell'umore essa ha avvertito un parziale miglioramento con una riduzione dell'abulia e della difficoltà a concentrarsi, precedentemente presenti.

 

Sentendosi meglio la Sig.ra RI 1 ha preferito evitare per il momento un ulteriore incremento della posologia nel timore che questa potesse influire negativamente sulla sua efficienza quotidiana.

 

Rispetto alla sua capacità di sostenere le attuali mansioni lavorative, vi è stato un miglioramento nel senso che ora vi è un buon equilibrio fra le risorse richieste quotidianamente – svolgendo un'attività al 50% - e quelle veramente a disposizione della paziente. Questo evita un progressivo peggioramento del suo stato di salute.

 

Per il momento la sig.ra RI 1 non mi sembra ancora in grado di affrontare una quantità di lavoro superiore alla mezza giornata." (sottolineatura del redattore; doc. C)

 

                                         Va qui ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

                                        

                                         Premesso quanto sopra, come giustamente osservato dall’Ufficio AI il 14 dicembre 2011 (cfr. consid. 1.6), l’episodio depressivo è stato riportato la prima volta dallo psichiatra curante nel rapporto 3 giugno 2011 (tra l’altro non contenente alcuna descrizione dello status psichico), quindi – seppur per pochi giorni - successivo alla decisione contestata del 10 maggio 2011. Successivo alla pronunzia impugnata è pure l’inizio della cura (il 19 maggio 2011) presso il dr. __________. Inoltre, secondo questa Corte, non vi sono elementi che giustificano di procedere ad un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa. Nella valutazione 14 marzo 2011 il SMR non ha riscontrato alcun elemento depressivo (cfr. status psichico) e nel citato rapporto 3 giugno 2011 lo psichiatra curante, come detto, non ha oggettivato la nuova diagnosi. Pertanto, la nuova patologia psichiatrica andrà semmai esaminata nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, accompagnata dalla pertinente documentazione medica. Va infine rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata nello scritto 11 gennaio 2012 (XVI), dall’ultimo certificato 4 gennaio 2012 dello psichiatra curante si desume un (parziale) miglioramento anziché un peggioramento della componente psichiatrica.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della valutazione SMR, che ha permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata è abile al 100% in attività adeguate.

 

                                         Questo Tribunale ritiene inoltre che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

 

                               2.7.   Per quel che concerne l’aspetto economico, il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI le tabelle di calcolo del grado d’invalidità e riduzioni applicate al reddito da invalido datate 14 marzo 2011, che non erano presenti nel dossier.

 

                                         Quale reddito da valido la consulente in integrazione professionale, fondandosi sui dati forniti dall’ex datore di lavoro il 25 gennaio 2010, ha considerato un importo di fr. 64'140,25, dato aggiornato al 2009 e non contestato, per un impiego all’80%.

 

                                         Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

 

                                         Nel caso di specie, la consulente, conformemente alla citata giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), per un grado di occupazione dell’80%, riconoscendo una riduzione del 13% (3% per attività e 10% per altri fattori), giungendo ad un salario da invalida di fr. 42'626.--, così come si desume dalle spiegazioni relative alla decisione impugnata e dalla citate tabelle di calcolo. Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità è risultato essere del 33,54% (64’140 -  42'626 x 100 : 64'140).

                                         Tale modo di procedere è stato vagliato dal TCA e risulta essere corretto.

 

                               2.8.   Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

 

                                         Nel caso in esame, l’amministrazione non ha proceduto alla consueta inchiesta economica. Dal momento che sino alla decisione contestata non è stata riscontrata alcuna patologia invalidante, tenuto inoltre conto che in sede di perizia SMR l’assicurata aveva dichiarato di abitare da sola in un appartamento di 2 ½ locali al 4° piano con lift, che la lavanderia è al pian terreno, che gestisce il bucato da sola come pure lo stiro e tutte le faccende domestiche quali pulizia, spese, pagamenti ecc., rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto non esservi alcun impedimento nell’espletamento delle mansioni casalinghe. D’altronde la ricorrente non ha contestato tale conclusione.

 

                               2.9.   Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione dell’80% quale salariata e del 20% quale casalinga, nel 2009 l’assicurata presentava un’invalidità globale del 27%, percentuale che non dà diritto ad una rendita, così come esposto nel seguente specchietto riportato nella decisione impugnata:

 

                                                      Attività              Quota parte    Limitazione              Grado d’inv. parziale

                                                      Salariata                  80%                33,54%                                            27%

                                                      Casalinga                 20%               0%                                                       0%

                                                      Grado d’invalidità globale                                                                      27%

 

                                         Allo stesso risultato (nessun diritto ad una rendita) si giunge anche aggiornando i dati al 2011, momento della decisione contestata che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti). Infatti, è certo che l’aggiornamento dei redditi non permette di coprire la differenza che intercorre tra il grado d’invalidità del 27% e quello pensionabile del 40%. Non va poi dimenticato che dal marzo 2011, almeno sino alla decisione contestata, l’assicurata è stata ritenuta pienamente abile anche nella sua abituale attività.

 

                                         Ne consegue che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto. 

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                        

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti