Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 maggio 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel marzo 2006 RI 1 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc, AI 1/1-7) sfociata nelle decisioni 23 marzo 2009 con le quali l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera, dal 1. marzo al 30 giugno 2006 (prima decisione 00024244/VE sub. doc. AI 73/1-5) e dal 1. luglio 2006 al 31 gennaio 2007 (seconda decisione 00024257/VE sub. doc. AI 74/1-5).
In esito al ricorso inoltrato contro la seconda decisione (doc. AI 79/34) questo Tribunale, con STCA del 22 ottobre 2009 cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto il ricorso e confermato il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2006 al 31 gennaio 2007 (doc. AI 84/1-24).
1.2. Nel mese di gennaio 2011 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 86/1-8).
1.3. Con decisione 16 maggio 2011 (doc. AI 95/1-2), preavvisata con progetto 9 febbraio 2011 (doc. AI 88/1-2), l’Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni non avendo l’insorgente credibilmente dimostrato, sotto il profilo medico, una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
1.4. Contro questa decisione l’assicurato insorge ora al TCA chiedendo – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – di “(…) riprendere in considerazione la mia richiesta di prestazioni e di consultare il materiale medico allegato raccolto finora e pazientare affinché la Dr.ssa __________ che mi ha appena preso in cura, possa fornirvi un ulteriore rapporto medico. (…)” (doc.AI 96/10-11).
1.5. Con la risposta di causa l’Uffico AI – osservato che la documentazione medica presentata in sede di osservazioni al progetto è stata sottoposta al medico SMR dr. __________ il quale, con annotazioni 22 marzo 2011 (doc. AI 92/1-2), ha concluso che “(…) – dall’attuale documentazione risulta un quadro invariato con dolori soggettivamente invalidanti a livello dell’anca sinistra come da valutazione SAM. – La frattura malleolare ha comportato solo una intercorrente IL maggiore in presenza di evoluzione favorevole. (…)” (VII) e rilevato inoltre che, sempre il dr. __________, nelle annotazioni 21 aprile 2011 (doc. AI 93/1), ha precisato che “(…) non vi sono elementi per una modifica dello stato di salute con influsso prolungato sulla CL (…)” (VII) e che lo scritto del 9 giugno 2011 della signora __________ del Servizio Sociale __________ “(…) non apporta nuovi elementi dal lato medico che non siano già stati valutati. (…)” (VII) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con scritti 25 luglio e 27 settembre 2011 l’assicurato ha comunicato al TCA che dall’8 giugno ha cominciato le visite mediche presso l’Ospedale __________ e ha trasmesso il rapporto 30 giugno 2011 del dr. __________ e della dr.ssa __________, vice primario rispettivamente assistente del centro per la terapia del dolore __________ dell’Ospedale Regionale di __________, indirizzato al dr. __________ (IX e X con allegato doc. B).
1.7. Con osservazioni 15 settembre 2011 – viste le annotazioni 14 settembre 2011 nelle quali il dr. __________ si è così espresso: “(…) – dall’attuale rapporto (ndr. si riferisce al rapporto del 30 giugno 2011 del centro per la terapia del dolore) risulta una sintomatologia sovrapponibile a quella descritta nel rapporto peritale dr. __________ in ambito SAM – l’attuale indagine presso il centro per la terapia del dolore ha permesso di escludere una origine articolare dei disturbi accusati dall’assicurato, disturbi che finora sono rimasti senza spiegazione somatica. Conclusione: quadro clinico invariato con persistente sintomatologia soggettivamente invalidante come in occasione della perizia SAM 2007. Non risulta documentata una nuova patologia o una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato. (…)” (XII/bis) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere é sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel caso in esame, come già evidenziato nella STCA 22 ottobre 2009 (doc. AI 84/1-24), l’assicurato era stato peritato dal SAM, il quale, con rapporto 26 settembre 2007 (doc. AI 33/1-13), sulla base di due consultazioni specialistiche esterne (reumatologica e psichiatrica; doc. AI 33/14-22 e 33/23-27), aveva concluso per una capacità lavorativa del 30% nell’atti-vità da ultimo svolta quale addetto alla manutenzione ed aiuto in un motel e del 90% in un’attività adeguata, da novembre 2006. Questa valutazione medico-teorica era stata posta a fondamento delle decisioni 23 aprile 2009 con le quali è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo al 30 giugno 2006 (doc. AI 73/1-5 e 74/1-5).
Con la STCA 22 ottobre 2009, cresciuta incontestata in giudicato – ritenuti gli interventi del 23 agosto 2007 di protesi totale dell’anca e del 16 gennaio 2008 di reposizione e osteosintesi tramite viti e placca III tubulare malleolo mediale e laterale sinistro (doc. AI 83/3-4, 83/5-6 e 83/7-8) e fatte proprie le conclusioni del dr. __________ secondo il quale “(…) la situazione clinica è da ritenersi sovrapponibile a quella presente in occasione della perizia SAM di luglio 2007. (…) (doc. AI 63/1) –, questo tribunale ha confermato il dirito alla rendita intera limitatamente al periodo dal 1. marzo al 30 giugno 2006 (cfr. consid. 1.1).
Ora, nell’ambito della nuova domanda di prestazioni l’assicu-rato ha prodotto i rapporti 28 febbraio 2011 del dr. __________ (doc. AI 89/1-2), 27 agosto 2010 del dr. __________ della __________ (doc. AI 89/3-4), 2 luglio 2010 della dr.ssa __________ del pronto soccorso dell’Ospedale __________ (doc. AI 89/5-6) e 3 febbraio 2011 del dr. __________ della __________ (doc. AI 89/7-8).
Questi rapporti sono stati esaminati dal SMR, il quale ha concluso che dagli stessi non emerge una modifica dello stato di salute.
In particolare, con annotazione 22 marzo e 21 aprile 2011, il dr. __________ ha evidenziato:
" (…)
Nuova documentazione presentata:
rapporto dr. __________ del 28.2.2011:
- 1.2008 operazione per frattura malleolare coviglia sinistra con decorso favorevole
- Persistono dolori a livello dell’anca sinistra
rapporto dr. __________ del 27.8.2010:
- si tratta di dolore cronico a livello muscolare, radiologicamente nessun segno per instabilità della protesi
pronto soccorso 2.7.2010:
- riacutizzazione della lombalgia cronica sinistra
- somministrazione di 1 pastiglia di Voltaren con graduale regressione della sintomatologia
rapporto dr. __________ del 3.2.2011
- non risultano nuovi elementi
Valutazione:
- dall’attuale documentazione risulta un quadro invariato con dolori soggettivamente invalidanti a livello dell’anca sinistra come da valutazione SAM.
- La frattura malleolare ha comportato solo una intercorrente IL maggiore in presenza di evoluzione favorevole.
(…)" (doc. AI 92/1-2)
" (…)
Come indicato nella nota del 22.3.2011 non vi sono elementi per una modifica dello stato di salute con influsso prolungato sulla CL.
(…)" (doc. AI 94/1)
Nella successiva annotazione 14 settembre 2011 in merito al rapporto 30 giugno 2011 del dr. __________ e della dr.ssa __________, vice primario rispettivamente assistente del centro per la terapia del dolore __________ dell’Ospedale Regionale di __________, (doc. B), il dr. __________ ha osservato:
" (…)
Diagnosi: sindrome lombospondilogena cronica (RM del 5.2008)
Coxartrosi dell’anca sinistra con stato dopo posa di protesi nel 2007
Dal rapporto risulta che è stato esclusa una origine articolare (faccette articolari) dei dolori.
Valutazione:
- dall’attuale rapporto risulta una sintomatologia sovrapponibile a quella descritta nel rapporto peritale dr. __________ in ambito SAM
- l’attuale indagine presso il centro per la terapia del dolore ha permesso di escludere una origine articolare dei disturbi accusati dall’assicurato, disturbi che finora sono rimasti nella spiegazione somatica.
Conclusione: quadro clinico invariato con persistente sintomatologia soggettivamente invalidante come in occasione della perizia SAM 2007. Non risulta documentata una nuova patologia o una sostanziale modifica dello stato clinico dell’assicurato.
(…)" (XII/bis)
Questo TCA non può che confermare le convincenti conclusioni del SMR, non validamente smentite da successiva documentazione medica. Certo che con scritto 7 settembre 2011 l'assicurato – rilevato che “(…) relativamente a quanto menzionato nel rapporto medico (ndr. si riferisce al rapporto 30 giugno 2011 del centro per la terapia del dolore) riguardo alla terapia con apparecchio TENS, la Dr.ssa __________ è già stata informata del fatto che sarà necessario scrivere un nuovo rapporto successivo alle nuove indicazioni mediche che emergeranno in seguito alla terapia. È probabile che, nel prossimo incontro, si valuti la possibilità di cominciare una terapia con cortisone. (…)” (X) – ha dichiarato che “(…) sarà mia premura pertanto farvi pervenire nuovamente tutta la documentazione (…)” (X), ciò che non è tuttavia avvenuto (al riguardo vedi anche la STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010 nella quale il TF ha concluso che il TCA poteva concludere per una rinuncia alla produzione di ulteriori atti medici visto che gli stessi non erano stati prodotti entro un termine ragionevole dopo essere stati preannunciati). Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti