Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.189

 

FS/sc

Lugano

15 settembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 maggio 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1951, di professione terapeuta indipendente, con decisioni 12 luglio 2001, cresciute incontestate in giudicato sulla base del rapporto medico 15 dicembre 1999 del dr. __________ (doc. AI 8/1-3) e della perizia 26 luglio 2000 del SAM (doc. AI 18/1-16) , è stata posta al benefico di una rendita intera dal 1. novembre 1998 al 30 giugno 1999 ed ad una mezza rendita dal 1. luglio 1999 (doc. AI 25/1-2, 26/1-2 e 27/1-2)

 

                               1.2.   L’Ufficio AI, nell’ambito della revisione d’ufficio intrapresa nel marzo 2006 (doc. AI 31/1) ritenuto un miglioramento concreto delle condizioni economiche (reddito da attività salariale oltre che da indipendente) , con decisione 21 marzo 2007 aveva soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. giugno 2007 (doc. AI 56/1-5).

 

                                         Con sentenza 29 agosto 2008 questo Tribunale ha annullato la decisione del 21 marzo 2007 e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché stabiliti conformemente ai considerandi i redditi da valido e da invalido (in particolare per il reddito da valido bisognava prendere in considerazione quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare, senza il danno alla salute, quale terapeuta indipendente) si pronunciasse nuovamente sulla revisione intrapresa (doc. AI 71/1-18).

 

                               1.3.   Con decisione 23 maggio 2011 viste le risultanze delle annotazioni 4 maggio 2010 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 87/1) e sulla base del rapporto 2 febbraio e della nota 18 maggio 2011 dell’incaricata dell’inchiesta economica per gli indipendenti (doc. AI 92/1-10 e 102/1-2) , preavvisata con progetto 23 marzo 2011 (doc. AI 93/1-3), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 103/1-4).

 

                               1.4.   Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale contestati, con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito, i redditi da valido e invalido stabiliti dall’amministrazione , oltre al ripristino dell’effetto sospensivo, ha chiesto, in via principale la conferma del diritto alla mezza rendita, in via subordinata il diritto ad un quarto di rendita e in via ulteriormente subordinata il rinvio degli atti all’Ufficio AI.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI si è opposto al ripristino dell’effetto sospensivo e – con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese nei considerandi successivi – ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.6.   Con osservazioni 16 agosto 2011 – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’assicurata ha confermato quanto postulato con il ricorso.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 14 febbraio 2011 seguente, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 23 maggio 2011 con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. luglio 2011 é conforme o meno alla legislazione federale.

                                         L’insorgente contesta unicamente l’aspetto economico del provvedimento impugnato, postulando in via principale la conferma del diritto alla mezza rendita, in via subordinata il diritto ad un quarto di rendita e in via ulteriormente subordinata il rinvio degli atti all’Ufficio AI.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, pag. 1411, n. 46).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

 

                               2.5.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’atti-vità lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (STF 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 3; DTF 128 V 29; Pratique VSI 1998 pag. 121 e 255; SVR 1996 IV Nr. 74, pag. 213-214 consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 105 V 151 e 104 V 135, consid. 2c pag. 137-138 con riferimenti; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1998 pag. 121; Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 128 V 31).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedi-mento dovuto al danno, e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213-214 consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

                                         Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA I 790/04 del 18 ottobre 2006; STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 e STFA I 540/02 del 12 maggio 2004).

                                         Secondo giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.2 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer, op. cit., ad art. 28a, pag. 299-300).

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’inci-dente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

 

                               2.6.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita (o dell’assegno per grandi invalidi) è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                               2.7.   Nella fattispecie in esame, per chiarire la situazione dal profilo medico l’Ufficio AI ha chiesto un parere al dr. __________, medico SMR (doc. AI 86/1), il quale, nelle annotazioni 4 maggio 2010 richiamata la perizia 26 luglio 2000 del SAM (doc. AI 18/1-16) (“(…) vedi SAM 8.2000 con valutazione endocrinologica e psichiatrica ed esigibilità residuale del 50% per ogni tipo di attività (…)) e osservato che “(…) ricordo che in effetti dal lato medico si tratta nel dettaglio di disturbo della personalità ed esiti di M. Basebow nel 1995: il tutto quindi compatibile con stato clinico globalmente in maniera duratura compromesso e stabilizzato (…)” (doc. AI 87/1) , ha concluso: “(…) considerando la cronicità ed il decorso ad oggi miglioramenti clinici tali da permettere il ripristino di evt. abilità lavorative ulteriori non sono a mio giudizio da aspettarsi per il futuro. Ed essendo lo stato clinico globalmente invariato negli ultimi anni in base alla documentazione medica, senza necessità di ulteriori accertamenti medici assicurativi si può convalidare le limitazioni presenti fino ad ora a livello medico assicurativo. (…)” (doc. AI 87/1).

 

                                         Viste le risultanze mediche suesposte ed essendo il quadro clinico dell’assicurata incontestato nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha evidenziato che “(…) dalla documentazione medica acquisita agli atti, risulta uno stato di salute invariato rispetto a quanto valutato a livello pluridisciplinare da parte del Servizio Accertamento Medico (SAM – 26.07.2000) ovvero un’incapacità lavorativa medico teorica del 50%. (…)” (doc. AI 103/2) e con il ricorso e nelle osservazioni 16 agosto 2011 l’assicurata ha sostenuto che “(…) quanto all’incapacità al lavoro, nella decisione non vengono, a ragione, contestate le conclusioni mediche – attitudinali che confermano di nuovo una capacità residua del 50% per postumi di Basedow. La ricorrente accetta tale conclusione, anche se nello svolgere le attività professionali spesso si muove sull’orlo dell’esaurimen-to fisico e psichico, riducendo la qualità di vita ad un minimo appena accettabile. (…)” (doc. AI 104/5) e che “(…) sarebbe certamente possibile risolvere entro pochi mesi la questione del grado d’invalidità, non essendo oggetto di discussioni il grado di inabilità lavorativa (che spesso richiede tanto tempo per essere chiarito). (…)” (VI) il TCA non può che fare proprie le conclusioni del medico SMR su questo punto, non essendovi contestazioni tra le parti.

 

                               2.8.   L’amministrazione ha valutato il grado di invalidità dell’assicu-rata applicando il metodo ordinario del confronto dei redditi.

                                         Ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a) e considerati determinanti i dati del 2011 visto che è con effetto da quell’anno che la rendita viene soppressa (l’Ufficio AI ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2009, motivo per il quale i redditi da valido e da invalido sono da aggiornare al 2011), valgono le seguenti considerazioni.

 

                            2.8.1.   Quanto al reddito da valido che conformemente alla STCA del 29 agosto 2008 è stato stabilito in base a quanto l’insorgente avrebbe potuto guadagnare, senza il danno alla salute, quale terapeuta indipendente (cfr. consid. 1.2) , nel rapporto 2 febbraio 2011 (doc. AI 92/1-10), l’incaricata dell’inchiesta economica per gli indipendenti ha evidenziato:

 

"  (…)

Reddito da valido:

 

L'assicurata è iscritta nella lista delle guaritrici/guaritori notificata al Dipartimento della Sanità e della Socialità – Ufficio Sanità (cfr. ultima lista aggiornata al 12.10.2010).

Da una ricerca presso operatori del territorio attivi come "Guaritori-guaritrici" e iscritti nella lista del Dipartimento della sanità e socialità (elenco degli operatori nel settore notificato dall'autorità), è stato possibile estrapolare i seguenti dati:

 

Reddito tassato (netto

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Agno

22'543

29'205

26'797

29'997

19'979

16'000

  5'130

Lugano

-

44'000

30'000

47'000

57'000

58'000

61'000

Lugano

-

26'083

32'025

13'937

  7'062

 

 

Torricella

-

34'000

45'000

45'000

42'000

47'881

48'610

Malvaglia

-

53'000

*

*

*

*

*

Giubiasco

-

38'000

73'000

43'000

50'000

  8'050

 

Solduno

-

37'000

40'000

33'000

41'000

34'000

35'000

Mendrisio

-

-

42'838

-

-

-

-

Media per

 

38'333

38'333

41'666

46'666

46'627

48'203

 

anno netta

 

 

 

 

 

 

 

Media per anno lorda

 

40'900

40'900

44'660

50'360

50'318

52'195

 

* reddito da attività dipendente.

 

Sono solo tre gli operatori (indicati in grassetto) che, nel corso degli anni hanno ottenuto un guadagno senza variazioni sensibili; essi si presentano pertanto, come un termine di raffronto adeguato nel definire il guadagno che l'assicurata avrebbe conseguito, senza danno, nell'esercizio della professione. Casi pertanto, in cui il salario è particolarmente elevato rispetto ad altri colleghi del settore.

 

La media complessiva del reddito percepito da un operatore/operatrice nel settore dal 2003 al 2008 risulta essere di fr. 43'304.-- netti, fr. 46'555.-- lordi, cifra che attualizzata al 2009, si attesta sui fr. 47'537.--. (…)" (doc. AI 92/6-7)

 

                                         Nella nota 18 maggio 2011 (doc. AI 102/1-2) avuto riguardo alle osservazioni 9 maggio 2011 dell’assicurata (doc. AI 101/1-7) l’incaricata dell’inchiesta ha, in particolare, osservato:

 

"  (…)

REDDITO DA VALIDA

 

Punti 1a) – 1d)

[…]

Vorrei sottolineare come la determinazione del reddito da valida debba prendere a riferimento il guadagno di persone che lavorano nello stesso settore, anche se di fatto, come nel caso in questione, offrono prestazioni simili ma non identiche. A questo riguardo ritengo esemplificativa la descrizione che ne fornisce l’Associazione svizzera naturopati: “Sono considerati “guaritori”, infatti tutte le persone che, senza disporre di un’autorizzazione per l’esercizio di una qualsiasi professione prevista da questa legge, distribuiscono e/o attuano, occasionalmente o con regolarità, prestazioni di tipo sanitario o terapia a pazienti che lo richiedono” – Estratto da un documento del 30.12.2009, che si riporta in allegato, dell’Associazione Svizzera di Naturopatia.

In questa accezione non si tratta di “oboli” come indica l’assicurata, bensì di trattamenti estetici e/o terapeutici a fronte di un compenso.

 

[…]

 

Punto 1f) – 1h)

L’assicurata non ha portato elementi a sostegno di quello che definisce “raddoppio dell’efficienza affettiva”. Anche lo scorporo del guadagno tra vendita dei prodotti da un lato e terapie dall’altro, la porta ad ipotesi di redditività che non trovano fondamento nella realtà.

È noto infatti, come sia perlopiù nell’ambito della prestazione, di carattere estetico o terapeutico, che il cliente trova l’occasione di apprezzare il prodotto e acquistarlo. Anche se l’acquisizione del cliente avvenisse durante un evento dimostrativo, tuttavia, sarebbe annoverabile tra i “ricavi da vendita” piuttosto che “da trattamenti”, senza che ciò porti a modificare il reddito complessivo. Vi sono professionisti infatti che scorporano, all’interno del conto economico, gli uni dagli altri, ma ciò non influisce sul risultato d’esercizio.

 

Punto 1k) – 1m)

Le precisazioni dell’assicurata in merito a quanto ipoteticamente avrebbe potuto guadagnare non possono essere tenute in considerazione. Per la determinazione del reddito da valido e la conseguente valutazione della perdita di guadagno non si può infatti far riferimento alle variazioni della cifra d’affari, bensì, almeno nel caso di una ditta individuale come quella dell’assicurata, all’utile aziendale, ovvero al risultato di esercizio derivante dalla differenza tra costi e ricavi (art. 16 LPGA).

(…)" (doc. AI 102/1-2)

 

                                         Questo Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta 2 febbraio 2011 effettuata sul posto e confermata con la nota 9 maggio 2011 (sul valore probante di tali inchieste vedi la STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006).

 

                                         Innanzitutto va rilevato che proprio perché prima del danno alla salute, che risale al 1995, “(…) era controvoglia costretta, per vari motivi, a lavorare a tempo parziale (…)” (doc. AI 104/5). Al punto 2.8 del ricorso è evidenziato inoltre che “(…) è stato accertato che quando la ricorrente si era ammalata nell’estate 1995 (inabilità lavorativa completa accertata dal 11.10.1995 fino al 31.07.1999), essa ha sempre lavorato come indipendente. Risulta inoltre che essa ha lavorato a tempo parziale, (cfr. art. 27bis OAI), non per ragioni economiche o per sua libera scelta, bensì contrariamente a quanto desiderava, per motivi impellenti di madre sola con un bimbo nato nel 1987, nonché parzialmente a causa di un vago stato di ansia dovuto da un lato alle prime conseguenze del morbo di Basedow (non ancora diagnosticato) ed ad un cumulo di eventi avversi (matrimonio fallito, incidente stradale, disavventura con un naturopata, ecc.), in circostanze tutto sommato, che non le permettevano in nessun caso un impegno professionale completo (cfr. sentenza TCA pag. 15 e 16). (…)” (doc. AI 104/6) i dati del conto economico dal quale risulta un reddito annuo da attività indipendente di fr. 5'930.-- per gli anni dal 1987 al 1989, di fr. 6'334.-- per il 1990 e 1991 e di fr. 7'038.-- per gli anni dal 1992 al 1995 (doc. AI 1/4), non potevano essere considerati rilevanti per il calcolo del reddito da valido poiché il tempo parziale nella propria attività indipendente, oltre a non essere precisato nel suo quantum, nemmeno era riconducibile al danno alla salute.

 

                                         Di conseguenza, ritenuto che il reddito da valida non poteva essere stabilito tenendo conto dei valori riguardanti l’attività indipendente negli anni precedenti al danno alla salute, l’amministrazione poteva fondarsi sui dati relativi agli operatori del territorio attivi come “Guaritori-guaritrici” iscritti nella lista del Dipartimento della sanità e socialità essendo tale attività simile a quella esercitata dall’insorgente (vedi a contrario la STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010).

                                         Va qui ricordato che per la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (STF I 790/04 del 18 ottobre 2006 e riferimenti).

 

                                         Quanto alle argomentazioni sviluppate dall’assicurata nelle osservazioni 9 maggio 2011 (doc. AI 101/1-7), riprese e sviluppate con il ricorso e/o a cui si rinvia, va osservato quanto segue.

 

                                         Circa la possibilità di migliorare costantemente la propria situazione economica l’insorgente ha sostenuto che “(…) determinante sarebbe quindi il reddito che la ricorrente avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, diploma per terapie JSD, cfr. pag 12 TCA). (…)” (doc. AI 104/6 punto 2.10) e che “(…) non esistono indizi che non avrei – se non mi fossi ammalata nel 1995 con la relativa incapacità lavorativa – continuato a perfezionare la formazione iniziata nel 1981 (a 30 anni) quale estetista presso la scuola “__________” di __________. Anzi, dal mio curriculum professionale risulta che già nel periodo dal 1981 al 1994 (cioè prima di ammalarmi) ho sviluppato vieppiù le mie capacità di terapeuta indipendente, il che mi avrebbe senza dubbio permesso di migliorare costantemente la mia situazione economica. (…)” (doc. AI 101/2) il TCA rileva che per giurisprudenza il reddito ipotetico da valido viene fissato tenendo conto del salario nonché degli aumenti di salario e delle reali possibilità di promozione che l’invalidità ha compromesso, ignorando tuttavia le semplici possibilità teoriche di avanzamento (vedi in questo senso anche la STF 9C_791/2010 del 14 febbraio 2011 e la giurisprudenza ivi citata). Del resto (come si evince dallo specchietto del rapporto 2 febbraio 2011 sub. doc. AI 92/6-7 sopra riprodotto) l’ammi-nistrazione ha considerato la media del reddito conseguito durante gli anni dal 2003 al 2008 da tre operatori attivi come “Guaritori-guaritrici” il cui guadagno era particolarmente alto rispetto ad altri colleghi e che non ha subito negli anni variazioni sensibili.

 

                                         Riguardo invece alle precisazioni in merito a quanto avrebbe potuto guadagnare (vedi i punti da 1f a 1m delle osservazioni 9 maggio 2011 sub doc. AI 101/3-6) in sintonia con le conclusioni a cui è giunta l’incaricata dell’inchiesta nella nota 18 maggio 2011 sopra riprodotta le stesse non possone essere considerate in quanto mere ipotesi e ritenuto che, nel caso di una ditta individuale come quella dell’assicurata, per il calcolo del reddito da valido sarebbe giustificato fondarsi sull’utile dell’azienda negli anni precedenti al danno alla salute (dati questi, lo si ribadisce ancora una volta, in casu, non attendibili). Pertanto, non disponendo di dati contabili attendibili per il periodo precedente al danno alla salute riferibili ad un’attività quale terapeuta indipendente a tempo pieno, nulla ostava ad un accertamento del reddito da valido sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione (vedi in questo senso anche la STF I 782/03 del 24 maggio 2006).

 

 

                                         Quanto, infine, all’osservazione in merito ad “(…) un presunto raddoppio della sua efficienza (…)” (doc. AI 104/5 punto 2.7) al punto 2.7 del ricorso la ricorrente sostiene che “(…) nessuno contesta che, primo, la ricorrente è da considerare “malata” con una capacità lavorativa ridotta al 50% […], e che, secondo, la ricorrente svolge da invalida praticamente il medesimo tipo di attività che svolgerebbe senza il danno alla salute. Orbene, l’unica logica spiegazione del fenomeno che una persona, che lavora da invalida nelle condizioni sopra descritte, infine riesce a guadagnare addirittura di più di quanto guadagnerebbe da sana, è che detta persona invalida riesce a “vendere” il proprio lavoro ad un prezzo più che radoppiato in confronto a quello che potrebbe fatturare da sana. (…)” (doc. AI 104/5) il TCA si limita ad osservare che (come si vedrà al prossimo considerando) quale reddito da invalido è stato ritenuto il reddito effettivo (ottenuto dall’attività salariata e indipendente) su cui l’insorgente è stata tassata nel 2009. Del resto la ricorrente non ha addotto che l’esercizio di dette attività metterebbero in pericolo la sua salute nella STF 9C_648/2010 del 10 agosto 2011 il TF ha evidenziato che “(…) invalidenversicherungsrechtlich geht es nichr an, für das Invalideneinkommen den Lohn heranzuziehen, welcher durch eine für di Gesundheit offensichtlich schädliche Arbeit erzielt wird. (…)” e anche volendo ritenere i redditi da invalido da lei indicati il grado d’invalidità non sarebbe pensionabile.

 

                                         In conclusione il reddito da valido per il 2011 ammonta a fr. 48'683.97 (fr. 47'537.-- per il 2009 (stabiliti nell’inchiesta 2 febbraio 2011 che per quanto detto sopra vanno confermati) aggiornati al 2011 aumentandoli dello 0.8% per il 2010 e del 1.6% per il 2011 (cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica)).

 

                            2.8.2.   Quanto al reddito da invalido l’Ufficio AI ha considerato l’importo complessivo di fr. 51'230.-- che risulta dalla tassazione per l’anno 2009 (fr. 27'472.-- per l’attività dipendente presso la ditta __________ e fr. 20'000.-- per l’attività indipendente della ditta individuale (vedi il rapporto 2 febbraio 2011 e il progetto di decisione 23 marzo 2011 sub doc. AI 92/7-8 e 93/2)).

                                         L’assicurata ha contestato questa valutazione adducendo che il contratto di lavoro con la ditta __________ è stato disdetto e che dal 1. luglio 2009 la sua attività è da indipendente (vedi le osservazioni 9 maggio 2011 e la disdetta 24 marzo 2009 sub doc. AI 89/40 e 101/4), che nella decisione fiscale 2009, cresciuta in giudicato, sono state considerate delle voci che in realtà non andavano considerate interamente come reddito (vedi le osservazioni 9 maggio 2011 sub doc. AI 101/6 e il riferimento alla cessione dell’automobile e del computer) e che il “(…) il reddito da invalida che fa stato per risolvere il problema della revisione ammonta a mio avviso a ca. fr. 32'000.- / 35'000.- all’anno (…)” (doc. AI 101/7). In particolare nella tabella sub doc. AI 101/9 l’assicurata ha concluso per un reddito da invalida per il 2010 di fr. 31'367.00

 

                                         In concreto il TCA si può esimere dall’analizzare puntualmente e singolarmente le censure sopra enunciate visto che anche volendo applicare per il 2010 la cifra di fr. 31'367.00 (come preteso e quale ipotesi questa a lei più favorevole) nel 2011 il reddito da invalida ammonterebbe a fr. 31'868.87 (fr. 31'367.00 per il 2010 aggiornati al 2011 aumentandoli dello del 1.6% in base alla tabella relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica) e il grado d’invalidità sarebbe del 35% ([48'683.97 - 31'868.87] x 100 : 48'683.97 = 34.53% arrotondato al 35% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.4).

 

                               2.9.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede e considerato che la capacità di guadagno – anche se lo stato di salute è rimasto invariato – ha subito un cambiamento importante, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita in via di revisione con effetto dal 1. luglio 2011 (cfr. consid. 2.6).

 

                             2.10.   Con la resa del presente giudizio la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo, formulata nel gravame, diventa priva di oggetto.

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti