Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.192

 

BS/sc

Lugano

2 marzo 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2011 di

 

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 maggio 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 23 aprile 2004 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1956, già attivo quale manovale/muratore, al beneficio di una rendita intera dal 1° novembre 2001 al 31 dicembre 2002. La decisione amministrativa è stata confermata dal TCA con sentenza dell’8 novembre 2006 (inc. 32.2005.237; doc. AI 99) – parimenti confermata dal TF con pronunzia del 16 gennaio 2008 (I 1018/08; doc. AI 125) – per quel che concerne l’erogazione delle prestazioni relative al succitato periodo, con rinvio degli atti all’amministrazione per la definizione di un eventuale diritto alla rendita per le affezioni dermatologiche comparse successivamente al dicembre 2002.

 

                                         Dando seguito al rinvio, dopo aver proceduto a degli accertamenti medici, con decisione 11 luglio 2007 l’Ufficio AI ha prolungato il diritto alla mezza rendita dal 1° gennaio al 31 agosto 2003 (doc. AI 122).

 

                               1.2.   A seguito dell’inoltro di una seconda domanda di prestazioni, con decisioni 2 e 18 novembre 2009 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita (grado d’invalidità del 57%) a partire dal 1° maggio 2009 (doc. AI 165 e 166).

 

                               1.3.   Nel marzo 2010 l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio della rendita (doc. AI 169).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (concludente per una totale inabilità lavorativa nella professione di manovale edile e per una residua capacità lavorativa del 75% in altre attività rispettose dei limiti funzionali e di carico), con decisione 27 maggio 2011(preavvisata il 16 marzo 2011) l’Ufficio AI ha soppresso la rendita, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 205).

 

                               1.4.   Avverso la succitata decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando l’annullamento della decisione 27 maggio 2011 ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per procedere ad ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari. Egli contesta la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione, come pure il calcolo dell’invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione impugnata.

 

                               1.6.   Il 23 agosto 2011 l’insorgente ha presentato delle osservazioni alla risposta di causa, ribadendo le argomentazioni ricorsuali (VI).

                                        

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).                                     

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   In lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha rettamente soppresso la rendita AI dell’assicurato.  

                                     

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, nell’ambito della revisione della rendita, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 9 febbraio 2011 (doc. AI 183), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e flebologica (dr. __________). 

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome cervicovertebrale cronica con protrazione del capo.

 

Sindrome lombovertebrale cronica con:

 

           -     note alterazioni degenerative della colonna lombare,

 

           -     disturbi statici del rachide (protrazione del capo, appiattimento della cifosi dorsale con scogliosi sinistro-convessa cervicotoracale),

 

           -     decondizionamento muscolare.

 

Periatropatia omero scapolare bilaterale.

 

Rizartrosi sintomatica bilaterale, ponderata a ds.

 

Gonalgia mediale a ds. su incipiente gonartrosi.

 

Dolori residui al ginocchio sin. in:

 

           -     esiti da impianto di protesi totale del ginocchio il 5.11.2008.

 

Disturbi funzionali alla caviglia sin. in:

 

      -     esiti da osteosintesi con placca anti-glide laterale e viti spongiose mediali per frattura bi malleolare sin. il 23.11.2000,

 

           -     esiti da asportazione del materiale di osteosintesi alla caviglia sin. nel gennaio 2002,

 

           -     esiti da piccola deiscenza della ferita laterale a livello del punto di asportazione del materiale di osteosintesi l malleolo laterale sin., nel febbraio 2002.

 

Depressione persistente/distimia (ICD-10 F 34.1).

 

Ansia aspecifica (ICD-10 F 41.9).

 

 

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Lieve varicosi agli arti inferiori di tipo vena safena magna, più pronunciata a sin., senza segni di insufficienza venosa cronica.

 

Dislipidemia non trattata, glicosuria da ricontrollare. (…)" (Doc. AI 183/28-29)

 

                                         Alla luce dei singoli consulti specialistici, tenuto conto delle patologie invalidanti d’ordine psichiatrico e reumatologico, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua professione di operaio edile.             

                                         In merito alle ripercussioni sulla residua capacità lavorativa, essi hanno rilevato:

 

"  (…)

In considerazione degli aspetti psicopatologici, rivendicazioni nel contesto di un vissuto di vittima) non riteniamo ora possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale.

 

La capacità di lavoro dell'A. nell'attività da ultimo effettuata quale manovale edile non è migliorabile tramite ragionevoli provvedimenti medici.

 

Per le sole ragioni mediche l'A. va ritenuto in grado di svolgere altre attività, rispettose delle limitazioni funzionali e di carico descritte in ambito reumatologico (vedasi capitolo 8) nella misura del 75% (orario di lavoro normale con ridotto rendimento, sulla base delle limitazioni di ordine psichiatrico) e ciò a decorrere da 6 mesi dall'intervento di impianto di artroprotesi totale al ginocchio sin., vale a dire a decorrere da maggio 2009.

Precisiamo che in queste attività lucrative meglio adatte allo stato di salute dell'A. le limitazioni della sua capacità di lavoro sono unicamente da ascrivere alla patologia psichiatrica. A riguardo pertanto dell'evoluzione temporale della capacità di lavoro dell'A. in attività meglio adatte al suo stato di salute, possiamo affermare che a decorrere da maggio 2009 (6 mesi dopo l'intervento di impianto di artroprotesi totale al ginocchio sin. con evoluzione favorevole ma anche data a decorrere dalla quale è stata erogata una rendita d'invalidità per grado del 57%) vi è un peggioramento dello stato valetudinario dovuto appunto agli aspetti psichiatrici descritti. In precedenza l'A. va ritenuto totalmente inabile anche in attività meglio adatte al suo stato di salute da novembre 2008 a maggio 2009 per l'avvenuto intervento ortopedico e il periodo di riabilitazione." (Doc. AI 183/35)

                                        

                                         Con il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione medico-teorica, in particolare la valutazione reumatologica e psichiatrica.

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

                                         In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                         Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

                                         L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

                                         D'altra parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

 

                                         a livello amministrativo

                                         -  assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         -  differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         -  miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         -  rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                            --   in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                            --   alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

 

                                         a livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Il TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

                                         Va qui inoltre evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Infine, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, da un attento esame degli atti di causa, questo TCA non può confermare la soppressione della rendita per i motivi che seguono.

 

                            2.7.1.   Per quel che concerne l’aspetto reumatologico, l’assicurato contesta la valutazione eseguita dal dr. __________. Nel referto 31 gennaio 2011 il citato specialista, esposte le diagnosi d’ordine reumatologico di cui al consid. 2.5., riportate la sintomatologia soggettiva ed oggettiva e dopo un’attenta e valutazione, ha ritenuto l’insorgente pienamente abile in attività rispettose dei limiti funzionali e di carico dettagliatamente esposti in sede di perizia.

 

                                         Ora, al di là delle critiche dell’assicurato in merito al succitato referto peritale, va evidenziato che il dr. __________ ha fatto decorrere la succitata valutazione dal 5 maggio 2009, ossia 6 mesi dopo l’artroprotesi totale al ginocchio sinistro. Va rilevato che con decisione 2 novembre 2009, proprio a seguito del citato intervento, l’amministrazione aveva ritenuto giustificato un ripristino della residua capacità lavorativa del 50% in attività adeguate dal maggio 2009, riconoscendo, sulla base del raffronto dei redditi, il diritto ad una mezza rendita per un grado d’invalidità del 57%. Al riguardo, nelle annotazioni 30 aprile 2009 il dr. __________ del SMR aveva evidenziato quanto segue:

 

"  (…)

Personalmente si giustifica a livello medico una residuale IL 0% fino a 6 mesi prima dell'intervento di protesi del ginocchio per peggioramento locomotorio.

Dal 5.5.2008 si giustifica una IL 50% per lentezza d'esecuzione dovuta a dolori e limitazione funzionale mentre

dal 5.11.2008 (data dell'operazione ortopedica PTGsin) una IL 100% per ogni tipo di attività per 6 mesi e

dal 5.5.2009 ripristino di IL 50% per attività ritenute adeguate ergonomicamente

 

a fine 2009 si giustifica una revisione di prestazioni per considerare in stato definitivo le esigibilità presenti allora. (…)" (Doc. AI 147/1)

__________                  Del resto, nel rapporto 2 marzo 2011, lo stesso dr. __________ ha espressamente sottolineato che “dopo l’intervento di PTG non vi sono più giustificazioni ortopediche e reumatologiche limitanti l’attività ergonomicamente adeguate e leggere “(doc. AI 185/4).

 

                                         Ne consegue che, almeno dal punto di vista reumatologico, la situazione è rimasta praticamente invariata rispetto alle precedenti decisioni 2/18 novembre 2009, cresciute in giudicato, motivo per cui la differente valutazione del grado di capacità lavorativa del dr. __________ non è influente per l’esito della presente fattispecie. Già per questo motivo la soppressione non è giustificata.

                                        

                                         Quanto al cedimento del ginocchio sinistro riportato nella cartella clinica 21 marzo 2011 dal dr. __________ (doc. AI 202/11), quindi successivamente alla perizia del dr. __________, va detto che tale evento non ha avuto alcuna influenza duratura sulla residua capacità lavorativa. Lo stesso sanitario __________ ha evidenziato come l’assicurato lamenti “discreti disturbi a questo ginocchio con dolori discreti al compartimento mediale, non bloccaggi”, descrivendo quale status un “lievissimo versamento residuo al ginocchio sinistro, nessuna instabilità legamentare”, tant’è che egli ha prescritto “una fisioterapia per permettere un recupero funzionale sia del ginocchio che caviglia“ (sottolineature del redattore; doc. AI 202-11). Pertanto, pertinentemente nelle annotazioni 18 maggio 2011 il dr. __________ del SMR ha evidenziato:

 

"  (…)

Per il decorso nel periodo dopo il SAM del 1.2011 apparentemente vi è stato un trauma discorsivo alla caviglia e ginocchio secondo quanto riportato dalla consulenza giuridica: ricordo che si tratta di una patologica che limita solo transitoriamente e su un breve periodo di poche settimane le esigibilità con ripristino delle medesime come a prima del medesimo.

Questo fatto pertanto non inficia quanto già noto o motiva un riesame della funzionalità con nuovo esame al SAM." (Doc. AI 204/1)

 

                            2.7.2.   Dal punto di vista psichiatrico, l’assicurato è stata visitato dalla dr.ss __________. Con rapporto 28 gennaio 2011 la specialista in psichiatria e psicoterapia ha diagnosticato un’ansia aspecifica (ICD 1; F 41,9) e una depressione persistente/distimia (ICD F 34.1), limitante al 25% l’abilità lavorativa in qualsiasi attività (doc. AI 183/37).

                                         Anche in questo ambito, rispetto alle decisioni 2/18 novembre 2009 non vi è stato un miglioramento, dal momento che in precedenza non era stato accertato alcun danno alla salute psichica.

                                        

                                         In conclusione, non essendo stato perlomeno reso verosimile un miglioramento della situazione valetudinaria dell’assicurato, la soppressione a titolo di revisione ai sensi dell’art. 17 LAI non è giustificata.

                                         Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l’insorgente ha diritto alla mezza rendita anche dopo il 1° luglio 2011 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione 27 maggio 2011, cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAVS).

 

                                         Il ricorso va pertanto accolto.

 

                                         Vincente in causa, l’insorgente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (DTF 126 V 11 seg. consid. 2; STF K 63/06 del 5 settembre 2007).

 

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione 27 maggio 2011 è annullata.

                                         §§ È ripristinato, a decorrere dal 1° luglio 2011, il diritto alla mezza rendita di invalidità precedentemente riconosciuta.

                                   2.   Le spese di fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti