Raccomandata |
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Incarto n.
FS/lb |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2011 di
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RI 1
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contro |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1975, il 14 luglio 2010 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di provvedimenti d’integra-zione professionale (doc. AI 1/1-9).
1.2. Con lettera raccomandata 3 luglio 2011 l’assicurato – come accertato da questo Tribunale (II e III) – ha inoltrato un ricorso per denegata giustizia.
Sostanzialmente egli rileva che ha interrotto lo stage presso lo studio d’ingegneria __________ poiché, a suo dire, carente dal lato formativo e che per motivi economici sarebbe stato costretto a cambiare percorso professionale. Egli puntualizza altresì che solo recentemente è venuto a sapere di non aver diritto alle indennità d’attesa.
Con lettera 5 luglio 2011 l’assicurato ha sostanziato i motivi per i quali fa valere una denegata giustizia adducendo che “(…) oltre alla documentazione allegatavi nel mio scritto del 3.7.2011, una decisione concreta dove si evince chiaramente il mio grado di incapacità lavorativa, una perizia medica parziale o definitiva rispettivamente informazioni concrete sulla mia pratica e un sostegno generale, di tutto ciò non ho nulla pur avendo fatto domanda di riqualifica già nel luglio 2010. (…)” (III).
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede di respingere il ricorso non ritenendo di aver commesso un diniego di giustizia.
Al riguardo – evidenziato, in particolare, che “(…) dopo la domanda di prestazioni inoltrata dal Signor RI 1, l’amministrazione ha dato seguito con sollecitudine agli accertamenti che si imponevano sia per quanto riguarda l’aspetto medico (cfr. in modo particolare i doc. 14, 17, 32, 33, 35 e 36 incarto AI) che per quanto attiene all’aspetto economico (cfr. in modo particolare i doc. 4, 8, 20, 21, 22, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 43, 52, 58 e 59 incarto AI). Per quanto concerne l’aspetto economico, occorre altresì sottolineare che l’istruttoria della pratica non è ancora terminata; infatti il consulente in integrazione professionale dell’AI sta tuttora valutando – mediante degli accertamenti professionali ad hoc (doc. 38, 39, 40, 41, 43, 52, 58 e 59 incarto AI) – se l’assicurato ha diritto o meno ad una riqualifica professionale ex art. 17 LAI. (…)” (VI) – l’Ufficio AI ha concluso come segue:
" (…)
Alla luce di quanto precede, considerato che l’istruttoria del caso – ancora in atto – è stata condotta regolarmente ed adeguatamente, che l’Ufficio AI non ha procrastinato inutilmente l’accertamento dei fatti né la valutazione degli aspetti medici ed economici tuttora in corso (determinanti per la definizione di un caso di assicurazioni invalidità), appare evidente che la fattispecie non configura in alcun modo un caso di denegata giustizia.
(…)" (VI)
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI si è reso colpevole di un diniego di giustizia nei confronti di RI 1.
2.3. L'art. 56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l'art. 2 Lptca il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
2.4. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, criteri rilevanti per stabilire se il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU è stato rispettato, sono la natura della procedura, la complessità del caso, il comportamento dell'amministrato e il comportamento dell’autorità (sentenza del 23 maggio 2000 nella causa Van Pelt c. Francia, par. 35; sentenza del 29 aprile 1998 nella causa Leterme c. Francia, Racc. 1998-III, pag. 987; vedi anche DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 pag. 527 e EuGRZ 1983 pag. 483).
Nessuno dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente, decisivo. La loro importanza varia a seconda delle circostanze specifiche di ogni causa, le quali impongono un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i riferimenti ivi citati).
Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati. Poco importa che il ritardo sia dovuto a un comportamento negligente dell’autorità o a un’altra circostanza (DTF 117 Ia 197 consid. 1c, 107 Ib 164s.).
È ammesso che il sovraccarico di lavoro delle autorità non rappresenta di per sé un elemento suscettibile di giustificare la lentezza delle procedure (SVR 1999 ALV Nr. 15). Considerato da un punto di vista oggettivo, il principio di celerità impone alle autorità l’obbligo di organizzarsi in modo tale che le pratiche possano essere liquidate in ossequio alle esigenze di un processo equo ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU (sentenza CEDU del 13 luglio 1983 nella causa Zimmermann e Steiner c. Svizzera, Serie A n. 66; vedi pure Bovay, Procédure administrative, 2000, pag. 171s. e Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Ed. CFPG, ad art. 45 n. 2).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 243 n. 509).
In una sentenza I 946/05 dell'11 maggio 2007 il Tribunale federale ha constatato una violazione del principio della celerità della procedura trattandosi di una procedura amministrativa AI durata più di nove anni.
L'Alta Corte ha qualificato puramente e semplicemente di inammissibile tale ritardo sottolineando che:
" (…)
5.2 La LPGA et la LAI ne fixent pas le délai dans lequel l'assureur doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142, 119 Ib 311 consid. 5b et les références p. 325). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 203-204; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 et 119 cités ci-dessus). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul Müller, op. cit., p. 506 ss; Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 204 ss; Auer/Malinverni/Hottelier, op cit., n° 1244 ss).
(…)" (STF I 946/05 dell'11 maggio 2007, consid. 5.2)
Nella DTF 131 V 407 l'Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un diniego di giustizia trattandosi di una procedura in corso da più di sette anni:
" (…)
Die Gesamtverfahrensdauer ab Einreichung des Gesuchs (18. Dezember 1997) von inzwischen mehr als sieben Jahren ist mit dem Erfordernis eines raschen Verfahrens kaum mehr vereinbar (vgl. BGE 125 V 375 Erw. 2a mit Hinweis). Der Umstand, dass sich die Abklärung des anspruchserheblichen Sachverhalts als schwierig erwies, ändert daran nichts (vgl. BGE 129 V 416 Erw. 1.2). Die Verwaltung soll die zur Festlegung der fraglichen Leistungen erforderlichen Nachforschungen demgemäss innert nützlicher Frist zum Abschluss bringen und hernach umgehend einen materiellen Einspracheentscheid erlassen.
(…)" (DTF 131 V 407, consid. 3, pag. 414)
Nella DTF 129 V 411, il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188, il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto a emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI 1997 U 286, pag. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" (…)
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92).
(…)" (RAMI succitata)
In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwal-tungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, pag. 67).
In una sentenza 35.2005.68 del 21 novembre 2005 il TCA ha ammesso il diniego di giustizia in un caso in cui un assicuratore contro gli infortuni aveva emesso la sua decisione formale soltanto più di cinque anni dopo essere stato sollecitato dall'assicurato. Questo Tribunale è giunto allo stesso risultato in una sentenza 35.2006.17 del 31 luglio 2006. In questo caso, fra il momento in cui un assicurato aveva sollecitato la presa di posizione dell'assicuratore contro gli infortuni e l'inoltro del ricorso per denegata giustizia erano trascorsi circa 10 mesi senza che l'amministrazione, per poter decidere, abbia dovuto compiere degli atti istruttori.
Va d’altra parte osservato che nell'ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L'intervento del giudice in relazione all'ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l'amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.
In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell'incarto, con l'obbiettivo di stabilire se l'aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194 e U 268/01 dell'8 maggio 2003, consid. 4.1).
Il TFA ha inoltre stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, pag. 109, che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
In caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
2.5. Chiamato ora a pronunciarsi, conformemente alla succitata giurisprudenza, questo Tribunale ritiene che non può essere addebitata all’Ufficio AI una ritardata giustizia, non potendosi rimproverare all’amministrazione di aver protratto più del dovuto la trattazione della pratica.
Ricevuta la domanda di prestazioni nel luglio 2010, l’Ufficio AI, il 7 settembre 2010 – sulla base degli accertamenti esperiti e del colloquio avuto con l’assicurato – ha steso il rapporto di valutazione e formulato il piano d’integrazione (doc. AI 20/1-2 e 21/1-2). Ritenuto l’accordo sugli obiettivi da raggiungere l’amministrazione, quali provvedimenti d’intervento tempestivo sotto forma di corso di formazione, con comunicazioni del 20 settembre 2010 (doc. AI 26/1-2 e 27/1-2) ha assunto i costi per un corso intensivo di tedesco e per un corso di contabilità livello 1+2.
Dopo aver interpellato i medici curanti e viste le annotazioni 26 ottobre 2010 del medico SMR (doc. AI 32/1), l’Ufficio AI ha ordinato, lo stesso giorno, una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 33/1-2) che ha reso il suo reperto il 28 dicembre 2010 (doc. AI 35/1-7).
Visto il rapporto medico 4 gennaio 2011 (doc. AI 36/1-4), nel verbale di chiusura 1. febbraio 2011 e nella valutazione 11 marzo 2011 (doc. AI 39/1-2 e 40/1-2) il consulente ha proposto dei provvedimenti professionali sfociati nelle comunicazioni 22 marzo 2011 con le quali l’Ufficio AI ha concesso un corso Autocad base e assunto i costi per un accertamento professionale presso lo Studio d’ingegneria __________ dal 28 marzo al 31 agosto 2011 (doc. AI 42/1-2 e 43/1-2).
A seguito della lettera 17 maggio 2011 con la quale ha chiesto informazioni e sostegno (doc. AI 47/1-3), l’insorgente è stato sentito dall’amministrazione e nella nota “27 giugno 2011 / __________” si legge:
" (…)
Dando seguito ad una sua esplicita richiesta, l'assicurato è stato convocato in data odierna (lunedì 27 giugno 2001 [ndr. recte: 2011] – ore 14.00) in presenza della Capoufficio Avv. __________ e del sottoscritto. Per ragioni di impegni di lavoro, è stata scusata l'assenza di __________, consulente incaricato di trattare la pratica sul piano dell'integrazione professionale.
Oggi, l'assicurato ritiene di aver commesso uno sbaglio nell'interrompere il suo periodo di stage presso lo Studio di ingegneria __________, settore professionale che ipoteticamente lo avrebbe potuto avviare verso una formazione di tecnico dell'edilizia.
Dichiara di aver ricevuto le IG dalla Cassa 105 soltanto sino al 6 maggio, sebbene lo stage sia perdurato sino e compreso il 13 maggio 2011.
Contatteremo la Cassa competente segnalando questo fatto.
Ora, si sta orientando verso l'impiegato di logistica e, proprio nella giornata di domani, inizierà un nuovo periodo di stage presso la __________ di __________ azienda che opera in un campo da lui reputato affine al suo bagaglio; il consulente __________ è già stato informato telefonicamente in mattinata.
Egli si è comunque presentato per ottenere spiegazioni in merito al diritto alle IG di attesa (art. 18 OAI) che auspicherebbe le siano accordate negli intervalli di tempo fra gli stage già eseguiti e quelli ancora previsti.
L'abbiamo informato adeguatamente, consegnandogli anche copia della normativa che stabilisce quali sono le condizioni legali che consentono all'amministrazione di accordare un tale diritto (art. 18 OAI – marginale 1043 CIGAI).
In questo senso, gli abbiamo comunicato come, nel suo caso specifico, i presupposti cumulativi non sono adempiti (incapacità lavorativa di almeno il 50% nella professione abituale, piano formativo definito ed in attesa di essere messo in atto), in quanto egli presenta un'inabilità di "solo" il 40% nella professione di imbianchino – vedi perizia Dr. __________ – e non vi sono ancora gli elementi concreti per assicurare che siano date le premesse per avviare con possibilità di successo una riformazione tale anche da permettergli di recuperare e di migliorare la sua attuale capacità al guadagno stabilita nel calcolo CGR in fr. 58'182.-
In considerazione del fatto che le IG di disoccupazione si sono nel frattempo esaurite e che comunque già beneficia di prestazioni dall'IAS – Servizio AF integrativi – l'abbiamo consigliato di recarsi ancora in giornata presso lo sportello competente, al fine di richiedere una valutazione della sua situazione e del calcolo della prestazione.
A questo riguardo, ci precisa di aver già richiesto una revisione, alla luce del suo recente matrimonio e di attendere una risposta.
Infine, l'abbiamo vivamente consigliato di evitare di sua iniziativa eventuali cambiamenti di stage o di interruzione degli stessi, ma sempre di concordare il tutto con il consulente __________.
27 giugno 2011 / __________
P.s.:
a fronte del colloquio odierno, si ritiene liquidata la pendenza legata alla lettera scritta dall'assicurato in data 17 maggio 2011;
- procederemo ora trasmettendo le copie delle decisioni IGAI al nostro Servizio AF e chiedendo lumi alla Cassa __________ per quanto attiene al versamento delle IG di maggio u.s.
(…)" (doc. AI 60/1)
Orbene, pur comprendendo la situazione difficile dell’assicu-rato, questo TCA, vista l’interruzione dell’accertamento professionale presso lo Studio d’ingegneria __________ (a suo dire il 13 maggio 2011) e la necessità di ulteriori atti istruttori – vedi la comunicazione 21 giugno 2011 con la quale sono stati assunti i costi di uno stage quale impiegato di logistica presso la __________ SA (doc. AI 58/1-2) e la valutazione 27 giugno 2011 con la quale il consulente IP ha proposto un’accertamento professionale e definito uno stage quale impiegato in logistica presso la __________ SA dal 28 giugno all’8 luglio 2011 (doc: AI 59/1) –, ritiene che la procedura dell’amministrazione, al momento dell’inoltro del ricorso (il 4 luglio 2011), non era sicuramente di una lunghezza tale da configurare un diniego di giustizia ai sensi della succitata giurisprudenza.
In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti dell’assicurato.
Questo TCA attira comunque l’attenzione dell’amministrazio-ne sulla necessità di procedere celermente agli ulteriori accertamenti necessari per la definizione della vertenza, vigilando affinché non vi siano inutili perdite di tempo, così da emanare al più presto una decisione in merito che dovrà tenere conto di tutti gli argomenti sollevati dall’assicurato.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti