Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.195

 

cr/DC/sc

Lugano

14 marzo 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 luglio 2011 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 3 giugno 2011 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1964, in precedenza attiva in qualità di ausiliaria / operaia in diversi settori, in data 28 gennaio 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 1/1-8).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 28), con progetto di decisione del 10 marzo 2011 (cfr. doc. 32/1-3), poi confermato con decisione del 3 giugno 2011, l’Ufficio AI ha attribuito all’interessata una mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%) a partire dal 1° agosto 2010 (doc. A2).

 

                               1.2.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera di invalidità (doc. I).

                                         La rappresentante dell’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

                                        

                                         Sostanzialmente la rappresentante ha contestato la decisione dell’amministrazione, criticando in particolare la valutazione peritale psichiatrica eseguita dal dr. __________ nell’ambito di una perizia pluridisciplinare SAM, a suo avviso lacunosa e quindi non probante ai sensi della giurisprudenza in materia.

                                         La patrocinatrice ha infatti rilevato che la perizia del dr. __________ appare lacunosa già con riferimento all’anamnesi, non raccolta direttamente dall’autore del consulto peritale psichiatrico, bensì rifacendosi a quanto indicato dalla dr.ssa __________ del SAM.

                                         A mente della legale, inoltre, la perizia del dr. __________ non può essere considerata probante neppure con riferimento al momento di inizio dell’incapacità lavorativa, fissata dal consulente psichiatra del SAM a partire dal 14 ottobre 2009, sulla base di quanto indicato dallo psichiatra curante dell’interessata in un certificato dell’8 gennaio 2010.

                                         Tale modo di procedere non può, secondo la patrocinatrice, essere seguito, dato che il referto del dr. __________ “copre un certo periodo perché legato a degli appuntamenti presso il medico (v. rapporto d’uscita Ospedale __________ del 10.12.2009, pag. 3: primo appuntamento dopo l’uscita dall’ospedale il 13.10.2009, per cui il certificato parte il 14.10) e perché prima e dopo ne sono stati emessi altri”.

                                         Inoltre, la perizia del dr. __________ non prenderebbe in considerazione la diagnosi di “sindrome post-traumatica da stress (ICD10-F43.1)”, diagnosticata per contro dallo psichiatra curante, dr. __________.

                                         Alla luce di questi elementi, la patrocinatrice ha ritenuto che lo stato di salute psichico dell’interessata, sottovalutato dal dr. __________, comporti un grado di invalidità dell’80%-100%, con conseguente diritto ad una rendita intera di invalidità (doc. I).

                                        

                               1.3.   In data 12 luglio 2011, la patrocinatrice ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. IV).

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta – dopo avere rilevato di avere sottoposto le critiche dello psichiatra curante dell’interessata al vaglio del dr. __________, il quale ha confermato la correttezza della propria valutazione peritale, conclusione poi condivisa dal SAM e dal SMR (doc. IX/1-3) - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

 

                               1.5.   Con scritto del 28 ottobre 2011, la patrocinatrice ha contestato la presa di posizione del dr. __________, rilevando come il perito abbia sottovalutato la gravità delle patologie dell’interessata, ritenendo, a torto, che ella abbia un’attitudine tendente all’accentuazione della sofferenza.

                                         Tale conclusione, a suo parere, contrasterebbe con quanto valutato dallo psichiatra curante, il quale segue l’assicurata da due anni e ha avuto con lei tra 40 e 50 colloqui psichiatrici (doc. XIII + bis).

 

                               1.6.   Con osservazioni del 10 novembre 2011, l’amministrazione, alla luce della presa di posizione del SMR in merito allo scritto del dr. __________, ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XV + bis).

                                        

                                         Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurata (doc. XVI), per conoscenza.

 

                               1.7.   In corso di causa, il TCA ha sottoposto la presa di posizione del dr. __________ al vaglio del dr. __________, chiedendogli di precisare i motivi per i quali egli ritiene che l’assicurata vada considerata inabile al lavoro al 50% e non in misura superiore, come valutato, per contro, dallo psichiatra curante (doc. XVII).

 

                                         Con scritto del 17 febbraio 2011, i medici del SAM hanno trasmesso al TCA la risposta del 13 febbraio 2011 del dr. __________ (doc. XX e XX/1).

                                         Questi scritti sono stati immediatamente sottoposti alle parti per una presa di posizione (doc. XXI).

 

                               1.8.   Con scritto del 1° marzo 2012, la patrocinatrice ha nuovamente contestato quanto indicato dal dr. __________, con riferimento in particolar modo all’asserito atteggiamento tendente all’esagerazione dell’interessata, in quanto “si tratta di una pura affermazione, contraddetta, in modo ragionato, dal medico curante”. Considerato che, a mente della legale, “questa affermazione nasce, tra l’altro, da una messa in dubbio dell’evento traumatico occorso all’assicurata nel mese di giugno 2007”, la patrocinatrice ha chiesto al TCA di richiamare “dalla Polizia cantonale i rapporti di intervento relativi a questi fatti e dal Ministero pubblico gli atti d’inchiesta, onde comprovare la credibilità dell’assicurata” (doc. XXII).

 

                               1.9.   Con osservazioni del 2 marzo 2012, l’amministrazione - dopo avere rilevato, come indicato dal SMR, la coerenza della risposta fornita dal dr. __________ (doc. XXIII/bis) - ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XXIII).

 

                             1.10.   Il doc. XXII e il doc. XXIII, unitamente all’allegato XXIII/bis, sono stati trasmessi alla rispettiva controparte (doc. XXIV, XXV), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una mezza rendita di invalidità o se, al contrario, come da lei richiesto, ella abbia diritto ad una rendita intera di invalidità.

                                        

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                     

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

                                         165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

 

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

 

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

 

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

 

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         A proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

 

"  (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

 

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

 

Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence.

 

En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

 

                                         Sul tema confronta la sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

 

                                         La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

 

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

 

                                         Il TF, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in SVR 2011 IV Nr. 56, ha esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

                                         In tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

                                        

"  (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.4.   Nel caso di specie, l’Ufficio AI, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha ritenuto opportuno far esperire una perizia pluridisciplinare affidata ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

 

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del 29 novembre 2010, ha posto le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di “fibromialgia; deficit di estensione al gomito sinistro in stato dopo frattura del gomito sinistro negli anni 90 e due volte mobilizzazione in narcosi e revisione chirurgica; iniziale sperone calcaneare destro” (doc. 28-26).

Il Dr. __________ ha rilevato che “le indagini radiologiche messeci a disposizione, in particolar modo della colonna cervicale, delle ginocchia bilateralmente, del calcagno laterale, nonché la RM della colonna lombare non mostrano patologie di rilievo. Tenendo in considerazione i reperti clinici e radiologici sopra evidenziati, ritengo che non vi siano patologie che determinano delle limitazioni funzionali” (doc. 28-27).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ha considerato l’assicurata pienamente abile al lavoro in tutte le attività da lei svolte negli anni in Svizzera (doc. 28-27).

 

L’aspetto psichico è, invece, stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 25 novembre 2010, ha posto le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio (ICD10-F33.1) con aspetti fobici rilevanti” (doc. 28-31).

Il dr. __________ ha indicato che l’assicurata presenta la doppia diagnosi psichiatrica di “una sindrome da dolore persistente che si sarebbe aggravata in seguito all’evento vissuto nel 2007. Lo stesso evento ha marcato un franco peggioramento del quadro depressivo già esistente dal 1993 e noto ai servizi di psichiatria di __________. La sintomatologia che emerge da allora presenta una prevalente componente fobica, in quanto è impaurita da continue minacce e ricatti che l’uomo che l’avrebbe sequestrata ha continuato a realizzare dopo tale evento” (doc. 28-31). Il perito ha aggiunto che “la sintomatologia appare in parte esagerata dalla sua modalità teatrale che ha nell’esprimere la sofferenza psicologica. Tuttavia è oggettiva la compromissione del tono dell’umore, dell’ansia e delle funzioni biologiche” (doc. 28-31).

                                         Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% per qualsiasi mansione lavorativa (doc. 28-33).

                                        

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 26 gennaio 2011, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); 2. sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio (ICD10-F33.1), con aspetti fobici rilevanti”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “fibromialgia; deficit di estensione al gomito sinistro in stato dopo frattura del gomito sinistro negli anni ’90 e due volte mobilizzazione in narcosi e revisione chirurgica; iniziale sperone calcaneare destro; obesità (BMI 32.5 kg/m2); acufeni di lieve entità a sinistra; anemia di origine ferri priva su ipermenorrea in presenza di fibroma uterino” (doc. 28-14).

 

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 50% nelle precedenti attività di ausiliaria e operaia non qualificata (doc. 28-17), così come in qualsiasi altra attività, a partire dall’8 ottobre 2010 (doc. 28-18).

 

                                         I medici del SAM hanno sottolineato che “per il periodo precedente il ricovero presso l’Ospedale __________, dal 12 agosto al 7 ottobre 2009, possiamo codificare una capacità lavorativa dello 0%” (doc. 28-18). Essi hanno, inoltre, indicato che “per l’intervento ginecologico di isterectomia totale addominale per fibroma previsto il 18 novembre 2010 è da prevedere un periodo di incapacità lavorativa del 100% della durata di sei settimane per qualsiasi attività lavorativa” (doc. 28-18).

 

Nel rapporto medico del 31 gennaio 2011, il dr. __________ del SMR, laureato in medicina e chirurgia (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha confermato le percentuali di incapacità lavorativa dell’interessata stabilite dai medici del SAM, considerando quindi l’assicurata abile al lavoro al 50% a partire dal mese di gennaio 2011 (doc. 29-2).

 

In sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 10 marzo 2011 di assegnazione di una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° agosto 2010, l’assicurata ha prodotto, tra l’altro, un referto medico, datato 7 aprile 2011, redatto dal suo psichiatra curante, dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale - dopo avere sottolineato, da una parte, di non essere stato invitato dall’amministrazione a presentare un rapporto medico e, dall’altra, di non avere ricevuto copia del referto peritale del SAM, nonostante un’esplicita richiesta in tal senso, corredata dell’autorizzazione dell’interessata, inviata all’UAI il 21 marzo 2011 - ha chiesto una rivalutazione del caso, ritenendo che l’amministrazione abbia “sottovalutato la sofferenza della paziente e la diminuzione della capacità di lavoro dovuta alle patologie di cui soffre quest’ultima”, afflitta da “una sindrome depressiva ormai cronificata di grado medio, molto probabilmente su base di una sindrome postraumatica da stress dovuta ad una aggressione con rapina subita nel 2007” (doc. 37/1-2).

 

Nelle annotazioni del 21 aprile 2011, il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

"  Procedere

Alla luce delle osservazioni (al progetto di decisione del 10.03.2011) pervenuteci sia il 24.03.2011, che il 11.04.2011, rispettivamente dal curante generalista dr. __________ e dal curante psichiatra dr. __________, si precisa che, da ciascun collega, non viene apportato alcun nuovo elemento medico, che non sia già stato da noi constatato e valutato tramite perizia pluridisciplinare SAM del 26.01.2011.

Si conferma rapporto medico SMR del 31.01.2011.” (Doc. 39-1)

 

                               2.5.   In sede ricorsuale, l’assicurata ha nuovamente criticato la decisione dell’UAI di attribuzione di una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° agosto 2010, trasmettendo al TCA un referto, datato 27 giugno 2011, redatto dal dr. __________ e indirizzato alla sua patrocinatrice, nel quale lo psichiatra curante - dopo avere criticato il fatto che il dr. __________ si sia basato sull’anamnesi messa a disposizione dal perito coordinatore del SAM, anziché procedere personalmente ad un’anamnesi specifica ed approfondita dell’interessata - ha ritenuto la signora __________, affetta da “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); sindrome depressiva ricorrente di grado medio (ICD10-F33.1) ormai cronicizzata; sindrome post-traumatica da stress (ICD10-F43.1)”, inabile al lavoro nella misura dell’80%-100%.

Lo psichiatra curante ha, in particolare, rilevato che il dr. __________, ponendo “solo” la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio (ICD10-F33.1) con aspetti fobici rilevanti”, senza diagnosticare la presenza di una “sindrome post-traumatica da stress”, ha sottovalutato le importanti limitazioni funzionali della capacità lavorativa e la reale sofferenza della paziente, tralasciando di considerare “i frequenti incubi concernenti spesso gli eventi drammatici di giugno 2007, che sono alla base dei continui risvegli notturni. La paziente in queste occasioni si sveglia angosciata, sudata e con palpitazioni. Inoltre, la paziente è in un continuo stato di allerta e di angoscia. Per questo motivo non esce quasi più da sola di casa e ha interrotto gran parte dei suoi contatti sociali” (doc. A3).

 

                                         Con scritto del 27 luglio 2011, il dr. __________ del SMR ha invitato i medici del SAM a prendere posizione riguardo alle considerazioni dello psichiatra curante (doc. IX/4).

 

Con scritto del 30 agosto 2011, il dr. __________, dopo avere rilevato che l’anamnesi da lui stilata nel referto peritale del 25 novembre 2010 ha toccato i punti principali della malattia psichica dell’assicurata, ha spiegato le ragioni per le quali, a suo modo di vedere, nel caso di specie non vada posta la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress, ma sia “più indicato includere nella diagnosi di sindrome depressiva ricorrente la sintomatologia fobica, considerando tale fenomenologia quella che condiziona l’andamento complessivo del suo comportamento in modo significativo e non gli incubi notturni”.

Egli ha, inoltre, indicato che, a suo parere, l’evento traumatico del 2007 va ridimensionato alla luce sia della  “conflittualità esistente con le presunte persone coinvolte nel suo sequestro”, sia tenendo conto della “credibilità dell’assicurata, in quanto la stessa ha dichiarato di non avere nessun testimone di tale evento e pertanto potrebbe essere lecito pensare che tale evento non sia successo”.

Il perito ha, poi, evidenziato di avere riscontrato, durante la valutazione peritale, una tendenza all’esagerazione della sofferenza da parte dell’assicurata.

Quanto all’inizio dell’incapacità lavorativa, il dr. __________ ha rilevato che “tenendo conto della descrizione fatta dai colleghi dell’Ospedale di __________, al momento della sua dimissione ho considerato che la sua incapacità lavorativa si sia ridimensionata, dopo la sua degenza in ospedale e che solo a partire dal 14.10.2009 (certificato del dr. __________) sia da essere definitivamente ritenuta inabile al lavoro in modo duraturo come descritto dal collega”.

Infine, a proposito del grado di incapacità lavorativa, il dr. Jaime ha ribadito la sua valutazione peritale, osservando:

 

"  Pertanto ribadisco che alla luce della valutazione da me eseguita, ritengo che la problematica psichiatrica che presenta l’assicurata, con le diagnosi da me poste, comportano un’incapacità lavorativa non superiore al 50%. La sintomatologia che essa presenta è di tipo nevrotica e non comporta una gravità tale per giustificare un alto grado di incapacità lavorativa.

 

Non siamo davanti ad un significativo processo regressivo dell’apparato psichico, si osserva un comportamento tendenzioso dell’assicurata all’esagerazione dell’espressione della sofferenza, le funzioni globali dell’apparato psichico sono nel complesso ancora conservate. Non siamo davanti ad elementi clinici di tipo psicotico o davanti ad un processo regressivo dell’io tale da far supporre una maggiore gravità.

 

Sebbene l’assicurata abbia sofferto psicologicamente per un passato caratterizzato da diversi lutti e conflitti in famiglia, si deve considerare che la stessa ha lavorato ininterrottamente fino al 2007. Malgrado sia stata seguita dai servizi pubblici dal 1993, non ha mai fatto ricoveri psichiatrici importanti.

 

Pertanto l’evento del mese di giugno del 2007, che ha avuto un’influenza marcante sulla sua sofferenza psichica, è da essere considerata come una modalità adattativa nevrotica e come tale degna di un’elaborazione della perdita e del lutto per quello che ha vissuto.

 

Riconosco che è stato un errore di procedura il fatto di non aver preso contatto con il collega dr. __________, per essere informato meglio sul suo punto di vista, ma ritengo che alla luce della mia osservazione psichiatrica e l’analisi dell’insieme dei dati raccolti, il mio punto di vista non si sarebbe discostato molto da quanto da me espresso nelle mie conclusioni.” (Doc. IX/3)

 

Rispondendo quindi alle richieste di chiarimento del dr. __________ del SMR,  con scritto del 15 settembre 2011, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del SAM, alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________ nello scritto del 30 agosto 2011, hanno concluso che “il dr. med. __________ valuta in maniera differente lo stato di salute dell’assicurata rispetto al dr. med. __________, senza apportare motivazioni a suffragio di questa sua presa di posizione” (doc. IX/2).

 

                                         Nelle annotazioni del 20 settembre 2011, il dr. __________ del SMR ha concluso che “in considerazione della risposta fornita dal SAM si confermano le conclusioni fatte in precedenza” (doc. IX/1).

 

L’assicurata ha poi trasmesso al TCA un nuovo referto, datato 24 ottobre 2011 e indirizzato alla sua patrocinatrice, redatto dal dr. __________, nel quale lo psichiatra curante ha, in particolare, evidenziato che:

 

"  (…)

Nel caso specifico della signora RI 1 posso constatare che per ciò che concerne la sintomatologia psichiatrica e il peggioramento di essa dopo l’evento traumatico non esistono importanti divergenze tra la valutazione del dr. __________ e quella del sottoscritto.

Una grande differenza si trova però nella valutazione della gravità della sintomatologia e dell’influenza di essa sulla capacità lavorativa della paziente.

Il collega mette in dubbio la credibilità dell’assicurata affermando che “…e pertanto potrebbe essere lecito pensare che tale evento (la rapina con sequestro) non sia successo”.

Secondo le mie informazioni, ricevute dalla paziente, esiste una denuncia in polizia o in procura a __________. Di persona non ho mai potuto rilevare degli elementi che avessero potuto mettere in dubbio la credibilità della signora.

 

A pagina 3 paragrafo 2 il collega parla di “tendenza all’esagerazione della sofferenza” e di “attitudine tendente all’accentuazione della sofferenza, sebbene in modo inconsapevole”.

Conosco la paziente ormai da circa 2 anni e ho avuto con lei tra 40 e 50 colloqui psichiatrici e psicoterapeutici in questo lasso di tempo. Non ho mai potuto rilevare degli atteggiamenti che mi avessero potuto far pensare a esagerazioni o accentuazioni della sofferenza, né consapevoli e nemmeno inconsapevoli.

 

Non sono d’accordo con l’affermazione del collega a pagina 4 paragrafo 2: “…e pertanto da essere considerata come una modalità adattativa nevrotica e come tale degna di un’elaborazione della perdita e del lutto per quello che ha vissuto”.

Il trauma del giugno del 2007 è stato solo l’ultimo di una serie di traumi vissuti dalla paziente negli anni precedenti. Fino a giugno 2007 comunque con grande impegno e sforzo è riuscita, malgrado l’evidente sofferenza psicologica, a conservare l’abilità lavorativa. L’evento di giugno 2007 le ha per così dire dato “il colpo di grazia” e non è più riuscita a mobilizzare le forze necessarie per continuare a lavorare e le sue capacità adattative e di elaborazione erano esaurite e lo sono tuttora.

Non vedo, mi baso con questa affermazione (come già detto sopra) su una conoscenza della paziente di oltre 2 anni e di 40-50 colloqui terapeutici, al momento attuale e nemmeno nel futuro vicino la possibilità di elaborare questo lutto in modo tale da permettere alla paziente di recuperare un equilibrio psico-fisico da renderla di nuovo abile al lavoro anche solo in modo parziale.

 

Riconfermo, quindi, che a mio modo di vedere, indipendentemente dal fatto se si vuole porre le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente di grado medio e sindrome post-traumatica da stress” o si opta piuttosto per “sindrome depressiva ricorrente di grado medio con aspetti fobici rilevanti”, la sintomatologia di cui la signora __________ soffre è tale da renderla inabile al lavoro nella misura dell’80%-100% a partire dall’evento traumatico, ossia da giugno 2007.

 

Non ho nient’altro da aggiungere e confermo la mia presa di posizione del 27.06.2011.” (Doc. XIII/bis)

 

Con scritto del 13 febbraio 2012, indirizzato al SAM, il dr. __________ ha ribadito che, a suo modo di vedere, l’assicurata è da considerare inabile al lavoro al 50%, per le seguenti ragioni:

 

"  (…)

Sostengo questo mio punto di vista perché da un lato i colleghi dell’Ospedale di __________, che avevano visto l’assicurata durante la sua degenza del 2009, avevano già valutato che si trattava di una problematica di grado medio. Ricovero dal 12.08.2009 al 07.10.2009.

Come riferito nel mio rapporto: “I colleghi hanno posto la diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di media gravità, con sindrome biologica (ICD10-F33.11). Riferiscono che la stessa ha usufruito positivamente del ricovero in quanto si è assistito ad un miglioramento della sintomatologia complessiva, nonché dei dolori generalizzati”.

 

Inoltre, come ho già menzionato nel mio precedente rapporto, siamo davanti ad un quadro nevrotico con delle risorse ancora conservate sul piano cognitivo, volitivo e biologico. Pertanto ripeto quanto già espresso nel mio rapporto (…)”. (Doc. XX/1)

 

                                         Il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SAM, con scritto del 17 febbraio 2012 indirizzato al TCA, dopo avere riportato per esteso quanto indicato dal dr. __________ nella sua presa di posizione del 13 febbraio 2012, hanno rilevato:

 

"  (…)

Concordiamo pienamente con la presa di posizione del nostro consulente psichiatra dr. med. __________ ed in particolare con la sua valutazione della capacità lavorativa.” (Doc. XX)

 

                               2.6.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

 

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

                                         Nella sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

 

"  2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

 

2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (ATF 137 V 232-233 e 236-237)

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

 

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica psichiatrica non è stata chiarita in modo soddisfacente.

                                         Il TCA non può, infatti, considerare esaustiva la valutazione peritale del dr. __________, alla luce dell’ulteriore documentazione medica prodotta dall’assicurata.

                                        

                                         Per quanto concerne gli aspetti somatici, il TCA non ha motivo di distanziarsi dall’approfondita valutazione reumatologica effettuata, nell’ambito della perizia bidisciplinare del SAM, dal dr. __________, la quale, del resto, non è stata smentita in corso di causa da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

                                        

                                         Questo Tribunale non concorda, invece, con quanto stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata a proposito dell’apprezzamento delle patologie psichiatriche e dell’influsso che le stesse hanno sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata, per i motivi qui sotto esposti.

 

                                         Il TCA rileva, infatti, che secondo il consulente psichiatra del SAM, dr. __________, l’assicurata, affetta da “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) e sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio (ICD10-F33.1) con aspetti fobici rilevanti”, presenta un’abilità lavorativa del 50% in qualsiasi attività (doc. 28/31-32).

                                         Il dr. __________ ha messo in evidenza la tendenza dell’assicurata ad esagerare la sofferenza psicologica, ponendo nel contempo dei dubbi riguardo all’asserito furto con aggressione e sequestro che l’interessata sostiene di avere subito nel giugno 2007 (cfr. doc. 28-29, nel quale il perito ha indicato che “nel mese di giugno 2007 avrebbe sofferto un furto con aggressione e sequestro. Sarebbe stata portata …”).

 

                                         L’assicurata ha contestato la valutazione psichiatrica del dr. __________, producendo un referto del suo psichiatra curante, dr. __________, datato 27 giugno 2011, nel quale lo specialista, dopo avere indicato di avere in cura l’interessata dal 22 settembre 2009 e aver posto le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); sindrome depressiva ricorrente di grado medio (ICD10-F33.1) ormai cronicizzata; sindrome post-traumatica da stress (ICD10-F43.1)”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro nella misura dell’80%-100% (doc. A3).

                                         Lo psichiatra curante ha, in particolare, evidenziato che, a suo parere, il fatto che il dr. __________ non abbia posto la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress, ma si sia limitato a riscontrare la presenza di “aspetti fobici rilevanti”, denoti come il perito “sottovaluti in modo importante le limitazioni sociali e lavorative dovute a questa patologia” (doc. A3).

                                        

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 3 giugno 2011 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In concreto, il referto del dr. __________ è successivo alla decisione impugnata.

Esso va tuttavia preso in considerazione, ritenuto che l’assicurata è in cura dal dr. __________ a partire dal mese di settembre 2009 e quindi in un periodo di tempo antecedente l’emanazione della decisione impugnata.

                                         Pertanto, potendo il referto del dr. __________ permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 3 giugno 2011 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

 

Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che sia la questione dell’attendibilità dell’assicurata, sia quella della realizzazione effettiva o meno dell’evento traumatico subito dall’assicurata nel giugno 2007 – questioni che sono entrambe oggetto di discordia tra perito psichiatra e psichiatra curante e che non sono state approfondite e chiarite prima dell’emissione della decisione impugnata - rivestano un’importanza fondamentale ai fini della determinazione delle patologie che affliggono l’interessata e dell’influsso che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa residua, rendendo imprescindibile un complemento peritale volto a chiarire tali aspetti.

 

                                         Il TCA rileva, infatti, che nel suo scritto del 30 agosto 2011, il dr. __________, chiamato dal SMR a prendere posizione riguardo alle critiche dello psichiatra curante – il quale, tra l’altro, ha rilevato che “il collega tralascia i frequenti incubi concernenti spesso gli eventi drammatici di giugno 2007, che sono alla base dei continui risvegli notturni. La paziente in queste occasioni si sveglia angosciata, sudata e con palpitazioni. Inoltre, la paziente è in un continuo stato di allerta e di angoscia. Per questo motivo non esce quasi più da sola di casa e ha interrotto gran parte dei suoi contatti sociali” (doc. A3) - ha rilevato che, a suo modo di vedere, la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress non poteva essere posta nel caso di specie, perché l’assicurata presentava un quadro depressivo già prima dell’evento del giugno 2007, motivo per il quale egli ha ritenuto “più indicato includere nella diagnosi di sindrome depressiva ricorrente la sintomatologia fobica considerando tale fenomenologia quella che condiziona l’andamento complessivo del suo comportamento in modo significativo e non gli incubi notturni” (doc. IX/3).

                                         Il dr. __________ ha, poi, aggiunto che l’evento traumatico del giugno 2007 va, a suo avviso, relativizzato, alla luce sia dell’importante conflittualità esistente con le presunte persone coinvolte nel sequestro, sia alla luce della credibilità dell’assicurata, “in quanto la stessa ha dichiarato di non avere nessun testimone di tale evento e pertanto potrebbe essere lecito pensare che tale evento non sia successo” (doc. IX/3).

 

                                         Il dr. __________, dal canto suo, con scritto del 24 ottobre 2011, ha contestato le considerazioni del dr. __________, rilevando, a proposito della credibilità dell’interessata, che “secondo le mie informazioni, ricevute dalla paziente, esiste una denuncia in polizia o in procura a __________”, aggiungendo che “di persona non ho mai potuto rilevare degli elementi che avessero potuto mettere in dubbio la credibilità della signora” (doc. XIII/bis).

                                         Il dr. __________ ha poi contestato l’affermazione del dr. __________ a proposito del fatto che l’evento del giugno 2007 e l’influsso sulla sofferenza psichica dell’interessata vada considerato una “modalità adattativa nevrotica e come tale degna di un’elaborazione della perdita e del lutto per quello che ha vissuto”, sottolineando come l’evento di giugno 2007 “le ha per così dire dato il colpo di grazia e non è più riuscita a mobilitare le forze necessarie per continuare a lavorare e le sue capacità adattative e di elaborazione erano esaurite e lo sono tuttora” (doc. XIII/bis).

                                         Infine, a proposito della tendenza all’accentuazione della sofferenza riscontrata dal perito, lo psichiatra curante ha evidenziato di conoscere la paziente da circa due anni, di avere avuto con lei 40-50 colloqui psichiatrici e psicoterapeutici e di non avere “mai potuto rilevare degli atteggiamenti che mi avessero potuto far pensare a esagerazioni o accentuazioni della sofferenza, né consapevoli e nemmeno inconsapevoli” (doc. XIII/bis).

 

                                         Con scritto del 13 febbraio 2012, il dr. __________ ha nuovamente contestato le considerazioni del dr. __________, confermando la presenza, a suo parere, di un “quadro nevrotico con delle risorse ancora conservate sul piano cognitivo, volitivo e biologico”, comportante un’incapacità lavorativa del 50% (doc. XX/1).

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto e ritenuto quanto ripetutamente evidenziato dallo psichiatra curante, il TCA deve concludere che la questione relativa all’evento traumatico del giugno 2007 - a cominciare dallo stabilire se sia realmente accaduto o meno, secondo quali modalità, fino a valutare quale influsso abbia avuto sulla componente psichiatrica dell’assicurata - rivesta un’importanza fondamentale ai fini della definizione della causa. Tale aspetto avrebbe quindi dovuto, secondo il TCA, essere maggiormente approfondito e chiarito in sede peritale, prima di poter esprimere una valutazione definitiva a proposito della capacità lavorativa residua dell’interessata.

 

In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale psichiatrico, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal punto di vista psichiatrico, giustifichi una capacità lavorativa del 50%, come determinato dal dr. __________ nell’ambito della perizia bidisciplinare del SAM e ribadito dal perito stesso negli scritti del 30 agosto 2011 e del 13 febbraio 2012 e come confermato sia dal SAM, che dal SMR.

 

                               2.8.   Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

 

                                         L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

                                        

"  (…)

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.

(ATF 137 V 263-265)

                                     

                                         Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

 

 

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico, da parte del dr. __________, inteso a delucidare, se del caso tramite l’ausilio anche dell’UAI, la questione relativa all’evento traumatico del giugno 2007 e all’influsso dello stesso sia sull’aspetto diagnostico, sia sulle eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

 

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto, in una valutazione globale di tutte le patologie di cui soffre l’assicurata, anche degli aspetti reumatologici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.

                                     

                                         La richiesta di espletamento di una perizia giudiziaria (doc. XIII), così come quella di voler richiamare dalla Polizia cantonale i rapporti di intervento e dal Ministero Pubblico gli atti d’inchiesta relativi all’evento del giugno 2007 (doc. XXII), sono quindi superate dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.

                                     

                               2.9.   L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

 

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

 

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

 

                             2.10.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                     

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione del 3 giugno 2011 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 1° luglio 2011.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti