Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.204

 

FS

Lugano

27 gennaio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 luglio 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 giugno 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1965, precedentemente attivo quale manovale presso la __________ di __________ (doc. AI 12/1-6, 12/7 e 12/8), nel mese di agosto 2010 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da depressione (doc. AI 1/1-9).

 

                               1.2.   L’Ufficio AI esperito un esame medico il 22 aprile 2011 a cura del medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 36/1-8) con decisione 14 giugno 2011, preannunciata con progetto 3 maggio 2011 (doc. AI 37/1-2), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo che “(…) gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la sua incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non rappresenta un’invalidità ai sensi della Legge AI. (…)” (doc. AI 41/1-2).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA poi completato con la trasmissione dello scritto 16 giugno 2011 (scritto questo che l’Ufficio AI non aveva potuto prendere in considerazione in quanto trattato alla stregua di osservazioni tardive al progetto di decisione (doc. AI 44/1)) nel quale il dr. __________ ha contestato la valutazione medica e, posta la diagnosi di “(…) un’importante depressione con etilismo secondario (…)” (III = doc. AI 43/1), ha indicato la nuova farmacoterapia e i suoi effetti.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa sulla base delle annotazioni 22 settembre 2011 nelle quali i medici SMR, dr.ssa __________ e dr. __________, hanno espresso la seguente valutazione: “(…) – si conferma la presa di posizione SMR del 22.4.2011 – l’attuale certificato di giugno del dr. __________ non modifica questa valutazione (…)” (VIII/bis) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso evidenziando che “(…) il rifiuto di erogare prestazioni sotto forma di rendita è in questo caso giustificato dal fatto che non è possibile, secondo quanto affermato dal perito SMR Dr.ssa __________, determinare l’influenza della dipendenza da sostanze sui disturbi psichici presentati dall’assicu-rato e di conseguenza determinarne l’incapacità lavorativa. La motivazione indicata nella decisione impugnata, ossia che l’incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di una stato di dipendenza, non è pertanto propriamente corretta, tuttavia si giustifica comunque il rifiuto del diritto a rendita per i motivi menzionati nella perizia SMR. (…)” (VIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

 

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).

                                         Occorre qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di medicamenti e la tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.

                                         L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subìto un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se la dipendenza stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 265, consid. 3c pag. 268 e STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2 con riferimenti).

 

                               2.5.   Nel caso di specie la dr.ssa __________ nel rapporto finale SMR con esame del 22 aprile 2011 (doc. AI 36/1-8) posta la seguente diagnosi principale con influsso sulla CL: “(…) Disturbo Depressivo NAS (ICD 10 F32.9). Uso continuo di sostanze alcoliche nell’ambito di una sindrome di dipendenza (ICD 10 F10.25). Uso dannoso di cannabis (ICD 10 F12.1) (…)” (doc. AI 36/1) ha concluso che “(…) non è possibile attualmente valutare se il disturbo depressivo presente sia primario o secondario all’uso di sostanze voluttuarie e pertanto mi sembra più opportuno porre una diagnosi di Disturbo Depressivo NAS (ICD 10 F32.9). Solo dopo un periodo di astensione di almeno sei mesi potrà essere possibile una più corretta valutazione della presenza di patologia psichiatrica e del suo possibile influsso sulla CL; non vi sono elementi medici che giustifichino una mancata collaborazione da parte dell’A a astenersi dall’uso di sostanze e a non sottoporsi a quei trattamenti utili ad un controllo di tale problematica. Da rivedere per una definizione diagnostica, di eventuali limiti funzionali, della CL dopo sei mesi di astensione. (…)” (doc. AI 36/3, la sottolineatura è del redattore).

 

                                         L’Ufficio AI, con la risposta di causa pur ammettendo che la motivazione addotta nella decisione di rifiuto di prestazioni non fosse corretta: “(…) la motivazione indicata nella decisione impugnata, ossia che l’incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, non è pertanto propriamente corretta (…)” (VIII) , ha chiesto di respingere il ricorso adducendo, in particolare, che “(…) il rifiuto di erogare prestazioni sotto forma di rendita è in questo caso giustificato dal fatto che non è possibile, secondo quanto affermato dal perito SMR Dr.ssa __________, determinare l’influenza della dipendenza da sostanze sui disturbi psichici presentati dall’assicurato e di conseguenza determinarne l’incapacità lavorativa. […] In casu, l’Ufficio AI del Canton Ticino ritiene pertanto che non si renda necessario l’esperimen-to di ulteriori accertamenti medici specialistici, che porterebbero verosimilemente ad una medesima valutazione, se non successivamente ad un adeguato periodo di astinenza, al quale l’assicurato dovrà sottoporsi affinché si possa determinare la presenza o meno di patologie psichiatriche indipendenti dall’assunzione di sostanze, i relativi limiti funzionali ed il loro influsso sulla capacità lavorativa. (…)” (VIII).

 

                                         Le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione non possono essere confermate da questo Tribunale per le seguenti ragioni.

 

                                         Innanzitutto va rilevato che la dr.ssa __________, nel rapporto finale SMR con esame del 22 aprile 2011 (doc. AI 36/1-8) confermato nelle annotazioni 22 settembre 2011 (VIII/bis), ha evidenziato che “(…) l’A presenta una diagnosi di episodio depressivo inizialmente di grado grave ma che ora presenta le caratteristiche di una forma media visto il numero di sintomi presenti e la loro gravità e pervasità che non porta ad una compromissione severa del funzionamento personale, sociale. Attualmente non mostra deficit delle funzioni attentive e cognitive che appaiono integre. Sono presenti perdita di slancio vitale, appiattimento affettivo, tutti sintomi che possono essere riconducibili sia a manifestazioni depressive che all’uso di bevande alcoloche. L’uso concomitante di alcol già presente da anni come dichiarato dall’A ma anche di cannabis peggiora il decorso clinico per il loro effetto diretto su alcuni sintomi come l’anedonia, l’appiattimento affettivo. Inoltre vengono riportati sintomi che fanno presupporre che vi siano già una componente astinenziale ad indicare un uso importante consumo di etile. Su tali premesse non è possibile valutare se la psicopatologia depressiva di grado medio attualmente predominante sia conseguente alla dipendenza da sostanze alcooliche e/o influenzata dall’uso di cannabis oppure sia endogena poiché pur persistendo un quadro depressivo non grave esso viene influenzato negativamente dall’alcoli-smo che ne amplifica i sintomi e ne prolunga la durata. (…)” (doc. AI 36/8).

                                         In concreto, non è dunque possibile concludere che l’incapa-cità lavorativa del 100% incapacità questa attestata sia dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nei rapporti intermedi del 3 maggio 2009 e del 23 luglio 2010 (doc. 1/1 e 5/1 dell’incarto cassa malati) e nel rapporto medico 23 ottobre 2010 (doc. AI 24/1-6), che dalla dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 17 novembre 2010 (doc. 9/1-6 dell’incarto cassa malati) sia causata da un alcolismo/tossicodipendenza non invalidante ai sensi della legge (cfr. consid. 2.4) ed é la stessa dr.ssa __________ che conclude che “(…) solo dopo un periodo di astensione di almeno sei mesi potrà essere possibile una più corretta valutazione della presenza di patologia psichiatrica e del suo possibile influsso sulla CL (…)” (doc. AI 36/8).

 

 

                                         La presente fattispecie non è dunque paragonabile al caso di cui alla già citata STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 nella quale il TF, annullando la sentenza dei giudici cantonali, ha confermato la correttezza della decisione con la quale l’amministrazione aveva rifiutato ad un assicurato il diritto a prestazioni, dato che la sua incapacità lavorativa – causata da una tossicodipendenza, non invalidante ai sensi della legge – poteva essere ristabilita in maniera completa grazie ad un’astensione dall’alcol.

                                         Nel caso di specie, lo si ribadisce, il periodo di astensione dall’uso di sostanze alcoliche e di cannabis è invece necessario per una corretta valutazione della patologia psichiatrica.

                                         Al riguardo rilevato anche che secondo la dr.ssa __________ “(…) l’astensione dall’uso di sostanze alcoliche e di cannabis può essere richiesto all’A con uno sforzo di volontà visto che ne comprende gli effetti dannosi e il quadro clinico attuale depressivo non è tale da comprometterne la capacità di giudizio, la volontà, e la comprensione dell’importanza di proseguire la terapia antidepressiva e una presa a carico regolare sia psichiatrica che in strutture deputate al trattamento delle problematiche di dipendenza (vedi ad es Centro __________) (…)” (doc. AI 36/8) all’Ufficio AI va segnalata la possibilità di far uso, se necessario, dell’art. 43 cpv. 3 LPGA secondo cui se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicurazione può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia (in questo senso vedi anche la STF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 7).

 

                               2.6.   In simili circostanze conformemente alla giurisprudenza sul valore probatorio delle perizie amministrative (DTF 137 V 210, 136 V 376 e 125 V 351) e considerato che questo Tribunale ha già in altri casi rinviato l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011) , viste le carenze sopra evidenziate, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, valutata tramite gli ulteriori  necessari accertamenti medici la valenza della patologia psichiatrica e predisposto (se del caso avvalendosi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA) il periodo di astensione richiesto, emetta un nuovo provvedimento.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, completati gli accertamenti ai sensi dei considerandi, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti