Raccomandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 giugno 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1 classe 1967, precedentemente attiva (a tempo parziale) quale educatrice/responsabile di un foyer, nell’aprile 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per allergie e intolleranze alimentari e malassorbimento intestinale (doc. AI 1-1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare del SAM (concludente per l’assenza di patologie invalidanti di lunga durata), con decisione 12 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni ritenendo l’assicurata totalmente abile in ogni attività lavorativa, senza limitazioni per svolgere le consuete mansioni di casalinga (doc. AI 34). La decisione è cresciuta in giudicato.
1.2. Con decisione 1° febbraio 2010 l`Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita del 28 ottobre 2009 non avendo l’assicurata resa verosimile una rilevante modifica della situazione valetudinaria rispetto alla precedente decisione (doc. AI 47).
Con sentenza 23 agosto 2010 (inc. 32.2010.89) questo TCA ha accolto il ricorso dell’assicurata contro la summenzionata decisione. Preso atto da due rapporti medici, prodotti successivamente al ricorso, dell’esistenza di una patologia psichiatrica, questa Corte, previo annullamento della decisione contestata, ha rinviato gli atti “affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sui presupposti del diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurata” (doc. AI 57/2).
1.3. L’Ufficio AI ha ordinato al CPAS (Centro Peritale per le As- sicurazioni Sociali) una perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa__________, nonché un’inchiesta per persone attive nell’economia domestica.
Tenuto conto delle risultanze, in particolare quelle relative alla perizia psichiatrica, con decisione 3 giugno 2011 (preavvisata il 24 marzo 2011) l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 70%) dal 1° novembre 2010 (doc. AI 97).
1.4. Con il presente ricorso l’assicurata, facendo riferimento ad una sua parallela vertenza giudiziaria in ambito previdenziale (cfr. inc. 34.2011.29), ha contestato la data di decorrenza del diritto alla rendita intera, sostenendo che dovrebbe partire dal momento della prima richiesta di prestazioni (2006) e non dal mese di novembre 2010. Dei motivi del ricorso verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone invece la reiezione del ricorso, confermando la decisione contestata.
1.6. Con scritto 8 settembre 2011 l’assicurata ha ribadito le argomentazione ricorsuali (XII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2.2. Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha espressamente osservato di non essere in grado di accertare esattamente la data di ricezione da parte dell’assicurata della decisione in quanto quest’ultima non è stata inviata per raccomandata ma per posta semplice. Non vi è poi alcun motivo per ritenere intempestivo il presente ricorso e quindi questa Corte entra nel merito del gravame.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita (intera) dal 2006, come da richiesta ricorsuale, oppure dal 1° novembre 2010 come stabilito dall’Ufficio AI nella decisione contestata.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.5. Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).
A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
2.6. Nel caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007) secondo cui:
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.7. Nella fattispecie concreta, incontestato è il fatto che l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale salariata nella misura dell’80% e quale casalinga al 20%, applicando di conseguenza il metodo misto per il calcolo dell’invalidità (cfr. consid. 2.6).
Nell’ambito dell’istruttoria relativa alla precedente decisione 12 ottobre 2007, l’Ufficio AI aveva ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal rapporto 6 agosto 2007 (doc. AI 28) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le costatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consulti specialistici esterni d’ordine psichiatrico (dr. __________ gastroenterologia (dr. __________) ed uno interno di natura internistica. Sulla base di tali risultanze, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti non hanno posto diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa.
Il perito psichiatra, riscontrati un tono d’umore eutimico, una quota d’ansia libera lieve con funzioni cognitive inalterate, nel rapporto 11 maggio 2007 (doc. AI 28/20) ha diagnosticato disturbi di personalità misti (ICD 10- F 61.0) con una componente dipendente ed anancastica. Egli ha inoltre costatato una tendenza a mettere in atto meccanismi di somatizzazione dei conflitti e che l’attuale sintomatologia non presenta i criteri per porre un’altra diagnosi psichiatrica nel senso nosologico. Il dr. __________ ha pertanto concluso che si tratta di un quadro clinico che non ha alcuna incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
L’esame gastroenterologico è stato effettuato il 5 giugno 2007. Nel rapporto dello stesso giorno il dr. __________, specialista in medicina interna e gastroenterologia, dopo aver visitato l’assicurata ed esaminata la documentazione medica agli atti, ha diagnosticato una sindrome da colon irritabile, con disturbi addominali ed intestinali cronici, senza segni di malassorbimento o infiammatori, senza elementi per una celiachia e senza una sindrome diarroica invalidante, di origine probabilmente funzionali e in parte su possibili allergie alimentari. Malgrado il sottopeso lo specialista non ha riscontrato segni di denutrizione, concludendo che i disturbi addominali e intestinali non riducono la capacità lavorativa od il rendimento dell’attività svolta (doc. AI 20/18).
Infine, è stata evidenziata una nota osteoporosi non invalidante.
Fondandosi su questa valutazione, come detto, con decisione 12 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata alcuna patologia invalidante di lunga durata (doc. AI 34).
2.8. A seguito della STCA 23 agosto 2010 (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio AI ha ordinato al CPAS una perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________. Rispetto al 2007 l’assicurata presenta un quadro psicopatologico alquanto complesso e di significativa gravità, tant’è che la perita ha diagnosticato episodio depressivo medio-grave (ICD 10: F32.1-F32.2) con attacchi di panico (ICD10 F:41.0) in paziente con grave deperimento fisico. La dr.ssa __________ ha descritto l’evoluzione del quadro clinico successivo al 2007, evidenziando l’insorgenza di un quadro ansioso reattivo nel 2008 (dovuto principalmente al decesso del padre nel marzo di quell’anno) ed un peggioramento, nel novembre 2009, con sviluppo di una depressione endoattiva medio grave, attacchi di panico ed importante deperimento fisico, tale da valutare una notevole compromissione della capacità lavorativa dell’80% nella sua precedente attività ed in altre attività.
Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 75%.
Dopo aver disposto un’inchiesta per persone che si occupano dell’economia domestica (dalla quale è risultata una percentuale di invalidità del 48,5%; doc. AI 84/5), tenuto conto della succitata ripartizione salariata/casalinga, è risultato un grado d’invalidità complessivo del 70%. Da qui, mediante la decisione contestata, l’erogazione della rendita intera dal 1° novembre 2010, al termine dell’anno di carenza decorrente dal novembre 2009.
2.9. Con il presente ricorso, facendo riferimento ad un parallelo contenzioso in ambito di previdenza professionale (deciso anch'esso con sentenza di data odierna; cfr. inc. 34.2011.29), l’assicurata sostiene che a partire della prima richiesta di prestazioni (2006) deve essere riconosciuta l’invalidità. Rileva che quando nel 2008 la sua domanda era stata respinta (da intendere la decisione 12 ottobre 2007 dell’Ufficio AI) non era in condizioni d’inoltrare ricorso in quanto “già provata da tutto quanto avvenuto negli anni precedenti e dalla mie precarie condizioni di salute, mi trovavo di affrontare la malattia di mio papà, deceduto nel marzo seguente”. Evidenzia, a suo modo di vedere, delle incongruenze della perizia SAM (in particolare la valutazione gastroenterologica del dr. __________).
Essendo la decisione 12 ottobre 2007 divenuta definitiva, questo TCA non può che attenersi alle risultanze mediche prese a fondamento dall’amministrazione nella citata pronunzia. Va qui ricordato che per giurisprudenza le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Nessun atto medico presente nel fascicolo permette di ipotizzare l’esistenza di una patologia invalidante precedente al novembre 2009 (anno di decorrenza del termine di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). Vero che nel 2007 l’assicurata (senza vestiti) pesava 40 chili (cfr. perizia SAM), ma, come detto, nella perizia 5 giugno 2007 il dr. __________ non aveva ravvisato segni di denutrizione, proponendo una terapia medicamentosa e dietetica adattata alla sintomatologia sotto controllo del medico di fiducia e dell’allergologo (doc. AI 28/19). Egli aveva del resto rilevato che i “disturbi addominali e intestinali cronici come quelli segnalati dalla paziente, senza grave sindrome diarroica e senza segni di malassorbimento o di carenze alimentari nel quadro di un cosiddetto colon irritabile, sono riscontrati in forma più o meno intensa in almeno il 20% della popolazione” (doc. AI 28/18). Solo successivamente l’assicurata ha sviluppato un grave deperimento fisico nell’ambito di una sindrome da malassorbimento con intolleranze multiple (cfr. certificato medico 24 febbraio 2010 dr.ssa __________, doc. AI 47/7 e quello del 29 marzo 2010 del dr. __________; doc. AI 55/2).
L’esistenza di affezioni invalidanti è stata segnalata dallo psichiatra curante dr. __________ con certificato 8 marzo 2010 dove fra l’altro rileva che l’assicurata è da lui seguita dal novembre 2008 a seguito di un quadro depressivo, sviluppatosi nel contesto di un lutto del padre avvenuto nel marzo di quell’anno, nonché di un peggioramento dal novembre 2009 (doc. AI 51/2) e, come già accennato, dal dr. __________ che nello scritto 29 marzo 2010 fa riferimento a problematiche addominali invalidanti, con dolori e deperimento organico ingravescente (doc. AI 55/2). Va ricordato che grazie a questi due atti medici che il TCA ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per entrare nel merito della domanda di prestazioni 28 ottobre 2009 (cfr. consid. 1.2).
2.10. In conclusione, visto quanto sopra, ritenuta una (incontestata) ripartizione del 80% quale salariata e del 20% quale casalinga, nel 2009 l’assicurata presenta un’invalidità globale del 70%, così come esposto nel seguente specchietto riportato nella decisione contestata:
Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 80% 75% 60%
Casalinga 20% 48,5% 10%
Grado d’invalidità globale 70%
Pertanto, rettamente l’Ufficio AI ha erogato la rendita intera, dal 1° novembre 2010, a scadenza dell’anno di carenza decorrente dal 1° novembre 2009 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Ne consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a prelevare spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti