Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 4 luglio 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel mese di novembre 2009 RI 1 (classe 1954), da ultimo attivo quale venditore food presso la __________ di __________ (doc. AI 13/2-8, 19/1-3 e 23/1), ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando una lombosciatalgia quale danno alla salute (doc. AI 5/1-9).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso – segnatamente la perizia pluridisciplinare 14 aprile 2011 del SAM (doc. AI 45/1-35), il rapporto finale 19 aprile e le annotazioni 23 maggio 2011 del medico SMR dr. __________, nonché la valutazione economica del 25 maggio 2011 (doc. AI 50/1-3) – l’Ufficio AI, con decisione 4 luglio 2011, preavvisata con progetto 26 maggio 2011 (doc. AI 51/1-3), ha negato il diritto ad una rendita, il grado d’invalidità essendo nullo (doc. AI 55/1-3).
1.3. Contro questa decisione, tramite il Patronato __________, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto l’annulla-mento della decisione impugnata e l’attribuzione delle prestazioni richieste.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato, in particolare, che “(…) l’assicurato ha per di più manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall’amministrazione senza tuttavia produrre – in questa sede – nuovi elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. Lo scrivente Ufficio non ha pertanto alcun motivo per distanziarsi dalla valutazione eseguita dal SAM di Bellinzona che non è stata smentita da altri certificati medico-specialistici attestanti un peggioramento delle patologie reumatologiche, neurologiche o psichiatriche in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con lettera 29 settembre 2011 __________ ha comunicato al TCA di aver rinunciato al mandato di patrocinare il ricorrente che è stato regolarmente informato di detta rinuncia (VIII).
1.6. Con scritti 29 settembre e 8 novembre 2011 l’insorgente ha confermato le allegazioni ricorsuali e ha trasmesso il certificato medico 14 ottobre 2011 del dr. __________ (VI e IX con allegato doc. B).
1.7. Con osservazioni 22 novembre 2011 – sulla base delle annotazioni 16 novembre 2011 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) dall’attuale rapporto del dr. __________ non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato. Prevale una quadro clinico difficilmente spiegabile con le alterazioni fisiche riscontrate (…)” (XI/bis) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione delle prestazioni richieste.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.5. L’Ufficio AI, sulla base del rapporto medico 22 ottobre 2010 (doc. AI 33/1-2), nel quale il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) alla luce della documentazione a disposizione è necessaria una perizia bidisciplinare per identificare limiti e risorse dell’assicurato (…)” (doc. AI 33/2), ha ordinato una perizia presso il Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 35/1-2).
Dalla perizia plurisciplinare effettuata il 14 aprile 2011 (doc. AI 45/1-35) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Viste le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombo vertebrale con/su:
- componente spondilogena alle estremità inferiori a sin. più che a ds.,
- iniziali alterazioni di tipo degenerativo.
Sindrome cervicovertebrale con/su:
- alterazioni osteocondrotiche C5-C7,
- minima spondilosi anteriore.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli.
Pregresso probabile pioderma gangrenoso all’arto inferiore ds.
(…)" (doc. AI 45/11)
Considerati tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A raggiunge una capacità lavorativa del 70% come venditore (ultima attività esercitata) (…)” (doc. AI 45/14), il SAM ha concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Dal punto di vista psichiatrico e neurologico non presenta nessuna patologia ed è totalmente abile al lavoro.
Dal punto di vista reumatologico l’A. è limitato in attività particolarmente pesanti e non ergonomiche per la colonna vertebrale, in attività in cui debba alzare pesi superiori ai 25 kg ripetutamente, in cui debba mantenere la posizione flessa in avanti per un periodo prolungato, in cui debba lavorare con movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del tronco; è limitato in attività da svolgere in posizioni statiche sia in piedi, sia seduto per un periodo prolungato per più di un’ora.
Nell’ultima attività svolta di venditore l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 70% dal 17.12.2010 (valutazione del Prof. Dr. med. __________).
Globalmente l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come venditore (ultima attività svolta) dal 12.7.2010 e continua. Per il periodo antecedente si può far capo alle valutazioni dei curanti. Dal 16 al 31.12.2009 l’A. è stato abile al lavoro nella misura dello 0% a causa del ricovero in Clinica.
In futuro non è da prevedere un miglioramento valetudinario e della sopraccitata capacità lavorativa. Non vi sono provvedimenti terapeutici atti a migliorare lo stato valetudinario e lavorativo dell’A.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L’A. è totalmente abile al lavoro dal punto di vista psichiatrico e neurologico.
Dal punto di vista reumatologico l’A. presenta una capacità lavorativa del 100% in un’attività rispettosa dei limiti funzionali appena descritti.
Globalmente l’A. presenta una capacità lavorativa del 100% in un’attività rispettosa dei limiti descritti precedentemente e come casalingo. Questa capacità lavorativa è stata sempre presente. Vi è stato un periodo di capacità lavorativa dello 0% dovuto al ricovero in Clinica dal 16 al 31.12.2009.
In futuro non è da prevedere un cambiamento della sopraccitata capacità lavorativa.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 45/14-16)
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, il rapporto finale 19 aprile e le annotazioni 23 maggio 2011 del medico SMR dr. __________ 2011 (doc. AI 46/1-3 e 49/1) e considerata la valutazione economica 25 maggio 2011 (doc. AI 50/1-3) – con decisione 4 luglio 2011 ha quindi negato all’assicurato il diritto a prestazioni il grado d’invalidità essendo nullo (doc. AI 55/1-3).
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
D'altra parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a livello amministrativo
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Giova qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce una capacità lavorativa del 70% nella sua ultima attività di venditore food presso un centro commerciale e del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal luglio 2010.
La dettagliata ed approfondita valutazioni del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.
In particolare, va qui evidenziato che nel rapporto 11 aprile 2011 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 47/2-3), il dr. __________, FMH in neurochirurgia, non si è confrontato con la perizia pluridisciplinare 14 aprile 2011 del SAM, non si é espresso sulla capacità lavorativa e, quanto all’irritazione alla gamba sinistra in sede posterolaterale, ha osservato che “(…) a quanto pare il paziente è stato visto dal Dr. __________, bisognerà quindi vedere se il Dr. __________ ha descritto un’eventuale irritazione radicolare S1 a sx o meno (…)” (doc. AI 47/3).
Dal canto suo il dr. __________, nel consulto 8 marzo 2011 (doc. AI 45/32-35) – posta la seguente valutazione: “(…) allo stato clinico il paziente descrive un’emisindrome facio-brachio-crurale sensitiva sinistra riguardante la sensibilità superficiale tattile ed algica coinvolgente anche l’emitronco esattamente fino alla linea mediana, emisintomatologie sensitive di questo tipo sono molto sospette per un disturbo somatoforme funzionale. A maggior ragione per la completa integrità della sensibilità profonda. Inoltre la forza muscolare all’emisoma sinistro non è valutabile per attivazione non massimale ma nessuna apparente paresi nei movimenti spontanei che il paziente effettua regolarmente per esempio con gesti durante la raccolta dell’anamnesi. Tutti i riflessi sono abbastanza deboli ma comunque evocabili e sicuramente senza asimmetria, segni piramidali assenti ossia nessun segno oggettivabile di una lateralizzazione. Anche il trofismo ed il tono muscolare sono indenni. La deambulazione sembra quasi grottesca in parte a base allargata ed in parte saltellando e/o strisciando i piedi, sicuramente non rispecchia nessun schema patologico neurologico. In più la marcia da funambolo è del tutto indenne ossia neanche una minima atassia. (…)” (doc. AI 45/34) – ha concluso che “(…) nell’insieme si presenta quindi un’emisin-drome senso-motorica sinistra somatoforme ossia non legata ad una patologia organica neurologica, quindi nessun segno di una patologia a carico del sistema nervoso sia centrale che periferico. Attribuisco quindi i disturbi del paziente nell’ambito di una sintomatologia somatoforme, a riguardo si esprimerà la consulente psichiatrica. Da un punto di vista strettamente neurologico non vi è nessuna diagnosi e di conseguenza nessuna incapacità lavorativa. (…)” (doc. AI 45/34-35).
Al riguardo, anche il dr. __________, nelle annotazioni 23 maggio 2011, ha concluso che “(…) la nuova documentazione non cambia la valutazione precedente, basata sulla perizia SAM. (…)” (doc. AI 49/1).
In particolare i periti del SAM hanno anche evidenziato che “(…) facciamo notare che il nostro consulente in psichiatria non pone la diagnosi di sindrome somatoforme ed il nostro consulente in reumatologia non pone la diagnosi di fibromialgia, ma fa notare che vi è una tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli. Ciò nonostante ci soffermiamo sui criteri di Förster, rispettivamente sui criteri del Tribunale Federale. Non è presente nessuna comorbidità psichica. Vi è una malattia somatica che sta diventando cronica. Non esiste un ritiro sociale in tutti i settori della vita. Non vi è nessuna fuga nella malattia. Vi è una certa tendenza ad aggravare la sintomatologia, come constatato dai consulenti in neurologia e reumatologia. (…)” (doc. AI 45/14).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato medico 14 ottobre 2011 (doc. B) nel quale il dr. __________ ha in sostanza ricalcato il precedente rapporto 11 aprile 2011 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 47/2-3) senza confrontarsi, ancora una volta, con la perizia pluridisciplinare del SAM e senza esprimersi sulla capacità lavorativa.
In merito il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 novenbre 2011, ha osservato che “(…) dall’attuale rapporto del dr. Liverani non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato. Prevale un quadro clinico difficilmente spiegabile con le alterazioni fisiche riscontrate. (…)” (XI/bis).
L’insorgente non ha infine prodotto il preannunciato esito degli esami a cui sarebbe stato sottoposto presso il dr. __________ (“(…) prossimamente sarò sottoposto ad un esame medico approfondito da parte del neurochirurgo dr. D__________. Appena in possesso dei risultati dell’esame dianzi precisato, sarà mia premura trasmetterlo a questo Tribunale unitamente alle conclusioni del mio stato fisico (…)” (VI)). Il TCA, alla luce del tempo trascorso e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”, deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).
In conclusione, sulla base della perizia pluridisciplinare 14 aprile 2011 del SAM, alla quale va riconosciuto valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta un’abilità lavorativa del 70% nella sua attività abituale di venditore food in un centro commerciale e del 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali descritti.
2.8. In simili circostanze, visto che l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% in un’attività semplice e ripetitiva e ritenuti i redditi, per l’anno 2010 (stabiliti correttamente e di cui alla tabella del 25 maggio 2011 sub doc. AI 50/1-3, peraltro non contestati), da valido di fr. 51'220.-- (fr. 3'940.-- (ultimo reddito risultante dal rapporto di valutazione IT 2 febbraio 2010 sub doc. AI 19/1-3) x 13 = fr. 51'220.--) e da invalido di fr. 55'578.59, rettamente l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità nullo.
Va qui ancora osservato che, anche volendo considerare la capacità lavorativa residua nella sua attività abituale del 70%, il grado d’invalidità non raggiungerebbe in ogni caso (in base ad un raffronto percentuale dei redditi; cfr. DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 e 8C_558/2008 del 17 marzo 2009) il minimo pensionabile (cfr. consid. 2.3).
La decisione impugnata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti