Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 dicembre 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato l’__________, contabile presso il Comune di __________, il 19 gennaio 2010 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti.
B. Esperiti gli accertamenti medici ritenuti necessari, ed in particolare una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________ ed una perizia psichiatrica ad opera del Centro peritale per le assicurazioni sociali, l’UAI con decisione del 6 dicembre 2010 (doc. AI 53), preavvisata dal progetto del 1° luglio 2010 (doc. AI 34-1), ha respinto la domanda essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.
C. RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc. I). Il ricorrente fa in sostanza valere che le conclusioni peritali contrastano con le conclusioni del dr. med. __________ del 15 luglio 2010 e che da uno scritto del 27 luglio 2010 del dr. med. __________ al dr. med. __________ risulterebbe inoltre un peggioramento dello stato di salute del ricorrente, il quale soffre dei postumi di un infortunio del 29 ottobre 2000 che sarebbero da esaminare ulteriormente. Inoltre una perizia psichiatrica effettuata dal dr. med. __________ attesta un'inabilità del 50% dal lato psichiatrico. In conclusione l'insorgente chiede di essere messo al beneficio di una rendita del 50%.
RI 1 D. Con risposta dell’11 febbraio 2011 l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
E. Dopo aver chiesto, ed ottenuto, due proroghe (doc. VI-IX), il ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni tramite le quali chiede in via principale di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’UAI per nuovi accertamenti ed in via subordinata l’allestimento di una perizia giudiziaria (doc. X).
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
4. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
5. Nel caso di specie in seguito alla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato, l’UAI ha deciso di far esperire due perizie, una reumatologica ed una psichiatrica.
Il 20 maggio 2010 l’insorgente è stato visitato dal dr. med. __________, specialista FMH medicina interna/malattie reumatiche, il quale dopo aver descritto l’anamnesi personale, sistemica, famigliare, sociale reumatologica da terzi, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome lombo vertebrale cronica su alterazioni degenerative multi segmentali in modo particolare a livello L4-L5 ed L5-S1, tendenza alla generalizzazione dei dolori e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di ipertensione arteriosa trattata e obesità (BMI 31,5).
Il perito ha tra l’altro affermato:
" (…)
In considerazione delle descritte alterazioni degenerative, l’assicurato è da considerare per l’attività d’ufficio da lui svolta ancora abile al lavoro nella misura di circa il 70% (lavoro durante l’intero arco della giornata ma con delle pause per potersi alzare e sgranchire la colonna vertebrale). Ritengo infatti che le descritte alterazioni degenerative non giustifichino un’incapacità lavorativa maggiore, neppure il 50% da lui attualmente svolto. Per attività lavorative fisicamente più pesanti, che richiedono maggiori sforzi per la colonna vertebrale (lavori comunque da lui mai svolti!) egli presenta invece una maggiore limitazione della capacità lavorativa di almeno il 50%.
Trattandosi di un assicurato ben inserito nella struttura sociale e lavorativa (ricordo nuovamente come stia lavorando al 50% quale contabile comunale), credo che la prognosi sia da considerare abbastanza favorevole, malgrado l’ormai subentrata cronicizzazione dei dolori e la loro scarsa risposta alle terapie fisiatriche e medicamentose.
Non ritengo d’altronde utili misure di riqualifica o reinserimento professionale, in considerazione sia dell’età che della sua attuale posizione lavorativa. Non credo che vi siano altri lavori più idonei alle sue condizioni di salute da poter ancora svolgere all’età di 60 anni.
Sotto l’aspetto terapeutico, in considerazione della tendenza alla cronicizzazione dei dolori e della loro diffusione, ritengo l’intervento di spondilodesi L5-S1 (ed. evtl. pure L4-L5) controindicato; non credo infatti che tale intervento potrà né migliorare i suoi disturbi, né tanto meno migliorare la sua capacità lavorativa.” (doc. AI 27-8)
Il perito ha inoltre aggiunto:
" (…)
A livello psicologico e mentale mi sembra di aver rilevato una tendenza alla cronicizzazione dei dolori con sviluppo fibromialgico.
Non sono in grado di affermare se vi siano delle problematiche bio-psico-sociali che possano avere influito sullo sviluppo di tale cronicizzazione.
A livello fisico l’assicurato lamenta cronici dolori dorsali, almeno in parte spiegabili con le descritte alterazioni degenerative alla colonna vertebrale, le quali giustificano una leggera limitazione della sua capacità lavorativa per l’attività da lui svolta in ufficio.
Nell’ambito sociale non mi sembra invece di avere rilevato problemi significativi che potrebbero influenzare la sua capacità lavorativa.” (doc. AI 27-9)
Per quanto concerne le conseguenze dei disturbi sull’attività attuale il perito ha affermato:
" Come già affermato nel punto A.5 ritengo che le descritte alterazioni degenerative alla colonna vertebrale giustificano una solo leggera limitazione della sua capacità lavorativa di circa il 30% per l’attività da lui svolta quale contabile comunale. Si tratta a mio parere di un lavoro “ideale” per le sue condizioni fisiche, che gli permette di gestire abbastanza autonomamente il lavoro, interponendo delle pause durante le quali alzarsi e sciogliere la colonna. Difficilmente si potrebbe trovare alla sua età un lavoro migliore che gli permetterebbe di aumentare la sua capacità lavorativa.
Difficile affermare da quanto sussiste questa limitazione della capacità lavorativa, visto che egli soffre già da molti anni di mal di schiena e che ha già dovuto interporre dei periodi più o meno prolungati di incapacità lavorativa totale o parziale nel corso degli ultimi anni.” (doc. AI 27-9)
Circa la possibilità di svolgere altre attività, il perito ha affermato:
" Le descritte alterazioni degenerative alla colonna vertebrale impediscono all’assicurato di eseguire lavori fisicamente pesanti per la schiena (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni in ergonomiche). Non vedo comunque altre attività plausibili che il signor RI 1 possa ancora svolgere, soprattutto in considerazione della sua età. Ripeto nuovamente come il suo lavoro di contabile comunale sia da considerare ideale per le sue condizioni di salute. La descritta limitazione della capacità lavorativa del 30% è giustificata dalla necessità di interporre delle pause più prolungate durante la giornata per scaricare la colonna.” (doc. AI 27-10)
Il 15 luglio 2010 il dr. med. __________, medico curante dell’insorgente, ha affermato:
" (…)
Pretendo di conoscere abbastanza bene il mio paziente da poter dire che egli, malgrado i suoi problemi di salute, ha sempre dato il 100% sul suo posto di lavoro (se non di più). Immagino che questo lo si possa pure verificare nel suo ufficio stesso con chi di competenza. Il paziente è stato sino ad oggi molto reticente ad usufruire di certificati di malattia da parte mia e solo di fronte a situazioni di estrema sofferenza ha accettato di lavorare a tempo ridotto. Ho potuto verificare che uno sgravio del lavoro del 50% ha sempre portato ad uno stato di salute abbastanza gestibile, ma che con un carico di lavoro maggiore, ben presto la situazione peggiorava.
Ribadisco dunque la mia posizione espressa nel mio rapporto medico di incapacità lavorativa duratura al 50%.” (doc. AI 35-5)
Il 27 luglio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, si è rivolto al dr. med. __________, FMH neurochirurgia, affermando:
" Ti prego di voler convocare il soprannominato paziente per una tua valutazione e terapia con radiofrequenza pulsata.
Trattasi di un paziente che conosco da molti anni per dolori lombari cronici in presenza di processi degenerativi diffusi accentuati però negli ultimi quattro segmenti. Una recente RM ha confermato questa grave patologia già conosciuta dal 2004 e 2005 senza però ernie discali o stenosi del canale spinale. Ci sono delle artrosi faccettarie in tutti e quattro i segmenti ma più importanti in L5/S1, in questo caso il paziente aveva reagito abbastanza bene con una pressoché sparizione dei dolori per circa due settimane. L’infiltrazione delle faccette L4/5 tuttavia non aveva portato a nessun miglioramento.
Recentemente la situazione è ancora peggiorata con dolori lombari ora più o meno costanti. Il paziente ha ogni tanto dei cedimenti delle gambe e nell’ultima caduta ha rotto alcuni denti. La causa di questi cedimenti senz’altro non è dovuta ad un’erniazione o ad un canale spinale stretto ma piuttosto a dei punti Trigger muscolari con istantanei dolori acuti alle natiche di breve durata.
In considerazione del fatto che il paziente aveva già reagito in maniera ottimale ad un’infiltrazione delle faccette, ritengo che un tentativo con radiofrequenza pulsata sia senz’altro da prendere in considerazione. Infatti un procedere chirurgico non entra in considerazione benché la situazione neuroradiologica sia decisamente molto peggiorata rispetto agli esami precedenti del 2005.” (doc. AI 35-6)
L’insorgente ha prodotto anche una perizia psichiatrica del 17 agosto 2010 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale dopo aver esposto l’anamnesi familiare, personale, somatica, psichiatrica e sociale, la valutazione testistica, i dati soggettivi dell’assicurato, lo status psichico, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome affettiva persistente (ICD-10; F34.8), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4), sindrome ansiosa non specificata (ICD-10; F41.9), sindrome lombo vertebrale cronica su alterazioni degenerative multi segmentali, in modo particolare a livello L4-L5 e L5-S1 e tendenza alla generalizzazione dei dolori (doc. AI 35-16).
Lo specialista ha affermato:
" (…)
Negli anni l’aumento della dolorabilità somatica ha progressivamente ridotto le sue frequentazioni sociali e i suoi interessi. Inoltre anche a livello lavorativo egli si è confrontato con delle difficoltà maggiori nel poter continuare la propria attività senza che sentisse delle forti dolorabilità.
Si è dovuto ingegnare per poter avere degli accorgimenti ergonomici in modo da poter ridurre la sensazione del dolore. (…) Ne contempo si è insinuato uno stato depressivo latente progressivo. Gradualmente si è incistato il vissuto inconscio di essere affetto da una malattia somatica non facilmente risolvibile. Questa percezione ha spinto all’elaborazione inconscia amplificata dei suoi sintomi somatici che sarebbero serviti presumibilmente ad esprimere i conflitti intrapsichici. In effetti in una struttura di personalità con dei tratti depressivi-dipendenti la presenza di una patologia reumatologica-ortopedica, crea i presupposti per una comunicazione del proprio disagio psichico attraverso i sintomi fisici. Ricordo che ogni qualvolta ci troviamo confrontati con l’insorgenza di una dolorabilità diffusa ed amplificata vi è sempre un’associazione con un disturbo depressivo, spesso mascherato proprio dagli importanti sintomi somatici. La prevalenza della depressione nei dolori cronici, secondo la letteratura, arriva sino all’87%. (…) Nel corso degli ultimi anni egli è andato incontro quindi ad uno sviluppo di una sindrome affettiva di concerto con la sindrome somatoforme. Dal lato psicodinamico si è visto come l’accentuazione delle esperienze percettive legate ai dolori e all’amplificazione diffusa della dolorabilità a livello del corpo, permette di respingere il senso di sofferenza psichica inconscia. In effetti spesso questi tipi psicologici non riuscendo ad esprimere attraverso la comunicazione verbale la sofferenza legata ai propri conflitti inconsci, utilizzano, il corpo come mezzo d’espressione. Questi tipi psicologici non sono consapevoli dell’origine psichica dei loro sintomi e pertanto non li producono intenzionalmente e non pongono modificarli con la loro volontà. Il sottile meccanismo psicopatologico di base affonda le sue radici proprio in queste caratteristiche e consiste nella trasposizione di un conflitto psichico e inconscio in una manifestazione somatica, che ne rappresenta un tentativo di risoluzione.
Ricordo inoltre che egli soffre anche di un’alessitimia, ovvero di un’incapacità di riconoscere ed esprimere le proprie emozioni interiori, pertanto il dolore è divenuto la modalità di comunicazione dei suoi conflitti inconsci, delle sue ansie, delle sue angosce inespresse del suo stato depressivo. Alla luce di quanto evidenziato, dal lato psichiatrico, egli esprime un dolore psichico e somatico veritiero e radicato. Egli non esprime un disturbo di simulazione, né un disturbo fittizio né una mera elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche. (…). Dunque nella valutazione del danno psichico è di grande interesse considerare le menomazioni presenti a livello dell’intelligenza, del pensiero, della percezione, del giudizio critico, dell’affettività, del comportamento, delle abilità nelle attività del vivere quotidiane e delle potenzialità per una riabilitazione.
Da quanto esposto l’attività di pensiero presenta un deficit da lieve a moderato; nelle attività della vita quotidiana non necessita di aiuti; le probabilità per una riabilitazione o possibilità di trattamento, considerato anche l’età, appartengono ad una condizione statica. La psicopatologia del signor RI 1 appartiene dunque all’interfaccia fra la classe II e III del Danno Psichico.
Da ciò si deduce che egli è inabile al lavoro dal lato psichiatrico al 50%.” (doc. AI 35-18)
Sulla base della citata documentazione medica, il medico SMR, dr. med. __________, ha ritenuto necessario procedere con una perizia psichiatrica (doc. AI 41-1).
In data 16 novembre 2010 l’insorgente è stato visitato dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia del Centro peritale per le assicurazioni sociali, il quale nel referto del 25 novembre 2010, dopo aver descritto l’anamnesi, lo sviluppo della malattia psichiatrica e i risultati della terapia, i dati soggettivi dell’assicurato, i dati oggettivi e la terapia psichiatrica attuale ha posto la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di lieve sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10:F41.2).
Il perito ha evidenziato:
" (…)
Quanto da noi oggettivato durante l’incontro con l’assicurato è riconducibile ad una lieve sindrome ansioso-depressiva reattiva alla persistenza della sintomatologia dolorosa al rachide. L’esame psichico non ha evidenziato particolarità di rilievo. L’assicurato si è presentato puntuale all’appuntamento, curato nell’aspetto, orientato nel tempo e nello spazio, vigile e collaborante. L’atteggiamento sostanzialmente positivo, a tratti rivendicativo, l’espressione del volto partecipe, a momenti in presenza di tristezza ed ansia.
Durante il colloquio non abbiamo evidenziato deficit della sfera cognitiva; l’assicurato è stato in grado di mantenere il filo del discorso ed i nessi associativi sono risultati saldi.
Nulla a carico della forma né del contenuto del pensiero, presenti a momenti sentimenti di impotenza.
Abbiamo inoltre oggettivato una lieve deflessione timica in assenza di ideazioni suicidali.
Da parte sua l’assicurato ha riferito che i disturbi persistenti alla schiena lo portano inevitabilmente, dopo il lavoro, a doversi riposare e questo gli impedisce di occuparsi delle attività e degli hobbies dei quali prima si occupava essendo meno stanco ed avendo ancora le energie necessarie dopo.
(…)
Nella perizia psichiatrica del 17.08.2010 il perito Dr. __________ ha diagnosticato nell’ordine una sindrome affettiva persistente, una sindrome somatoforme da dolore persistente ed una sindrome ansiosa non specificata. Secondo l’ICD 10, nel capitolo delle sindromi affettive persistenti, fra le quali vengono menzionate anche la ciclotimia e la distimia, per quanto concerne in particolare quest’ultima si fa riferimento ad una depressione cronica del tono dell’umore, della durata di almeno 2 anni che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, media o lieve. Lo stesso dicasi per la ciclotimia. Per quanto riguarda la sindrome affettiva persistente, sempre secondo l’ICD10, si fa riferimento ad una categoria residua che comprende le sindromi affettive persistenti che non sono sufficientemente gravi o prolungate per soddisfare i criteri per la ciclotimia o la distimia. Quest’ultime due diagnosi non danno diritto ad una inabilità lavorativa e, conseguentemente, nemmeno la sindrome affettiva persistente incide in tal senso.
La sindrome da dolore persistente non dà diritto ad alcuna prestazione da parte dell’AI a meno che non vengano soddisfatti i criteri di Foerster e non vi sia una comorbidità psichiatrica.
In base ad un’accurata raccolta anamnestica ed all’esame obiettivo eseguito non sussiste una comorbidità in tal senso ed in particolare non è presente un disturbo della personalità o una sindrome depressiva.
Per quanto riguarda la diagnosi di sindrome ansiosa non specificata, essa rientra nella categoria delle sindromi, secondo ICD10, i cui sintomi dell’ansia e della depressione sono presenti ma non tali da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Qualora detti sintomi (depressivi o ansiosi) fossero contemporaneamente presenti e di una gravità tale da giustificare una diagnosi individuale tale categoria non deve essere utilizzata. Nel caso specifico, secondo quanto da noi oggettivato, è presente una lieve sintomatologia mista ansioso-depressiva reattiva ai disturbi di natura somatica; tale sintomatologia tuttavia non è sufficientemente intensa (né quella ansiosa né quella depressiva) da giustificare una diagnosi separata di sindrome ansiosa generalizzata e di sindrome depressiva.
L’esame psichico effettuato dallo psichiatra Dr. __________ il mese di agosto 2010 e l’attuale sono sostanzialmente sovrapponibili.
Il perito si era confrontato infatti con un assicurato che si presentava curato nell’igiene e nell’abbigliamento, dall’espressione partecipe e disponibile al colloquio. La mimica e la gestica a tratti risultavano rigide e ansiose e ad intervalli l’assicurato manifestava risate liberatorie. Il comportamento motorio era adeguato, l’aspetto emotivo lasciava trasparire aspetti di tensione, di tristezza e riduzione della timia ma in generale l’assicurato risultava speranzoso di poter risolvere i suoi problemi. Non erano presenti disturbi della percezione, né della forma e del contenuto del pensiero, era mantenuta la memoria a breve termine e quella lungo termine, il ritmo sonno veglia era alterato a causa dei forti dolori, non erano presenti elementi della sfera suicidaria né disturbi di personalità. Emergeva una riduzione della timia con uno stato di anedonia, talvolta apatia e mancanza di stimolo vitale.
Quanto descritto dal Dr. __________ nello status psichico e le conseguenti diagnosi poste evidenziano, come già discusso in precedenza in riferimento all’ICD-10, un quadro clinico che da un punto di vista prettamente psichiatrico non giustificava alcuna inabilità lavorativa. Lo stesso dicasi per l’attuale status e la conseguente diagnosi di lieve sindrome ansioso-depressiva.
In conclusione quindi, da un punto di vista prettamente psichiatrico, l’assicurato non presenta alcuna inabilità lavorativa.” (doc. AI 51-7)
Sulla base della citata perizia il medico SMR, dr. med. __________, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 30% dal 20 maggio 2010 per qualsiasi attività (riduzione di rendimento), per la necessità “di interporre delle pause più prolungate durante la giornata per scaricare la colonna” (doc. AI 52-2).
Con scritto del 10 gennaio 2011 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…) Le certifico che il signor RI 1 ha iniziato un trattamento psichiatrico integrato presso il mio studio a partire da mese di agosto del 2010. Egli si presenta regolarmente e la sua psicopatologia è caratterizzata dalla sintomatologia che avevo descritto approfonditamente nella mia perizia medica dell’agosto del 2010.
Pertanto confermo pienamente tutta la valutazione peritale, approfondita, effettuata nell’agosto del 2010 del signor RI 1 e la sua inabilità lavorativa al 50%.” (doc. C)
I medici SMR dr.ssa __________, psichiatra e dr. med. __________, specialista FMH medicina generale, il 27 gennaio 2011 hanno affermato che “l’attuale certificato del Dr. __________ non contiene elementi clinici nuovi o che possano mettere in forse le conclusioni peritali del centro peritale. Già in occasione della perizia il dr. __________ aveva preso posizione in merito alle costatazioni espresse dal dr. __________ non potendole condividere” (doc. IV/Bis)
6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza dei 25 febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).
7. Questo TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia reumatologica del dr. med. __________ del 20 maggio 2010 (doc. AI 27-1) e la perizia psichiatrica del Centro peritale per le assicurazioni sociali del 25 novembre 2010 (doc. AI 51).
Tali valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Le conclusioni sono inoltre state confermate dal medico SMR, dr. med. __________, il quale ha posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome lombo vertebrale cronica su alterazioni degenerative multi segmentali in modo particolare a livello L4-L5 ed L5-S1, tendenza alla generalizzazione dei dolori e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di lieve sindrome mista ansioso-depressiva (F 41.2), stato dopo intervento per ernia inguinale a destra (primi mesi di vita), stato dopo artroscopia al ginocchio sinistro nel 1995, ipertensione arteriosa trattata e obesità (BMI 31,5) ed ha accertato un’incapacità lavorativa del 30% in qualsiasi attività, per la necessità di effettuare pause più prolungate durante la giornata “per scaricare la colonna” (doc. AI 52).
8. L’insorgente ha contestato le risultanze mediche facendo riferimento sia alla documentazione prodotta in sede amministra-tiva che a quella allegata al ricorso.
8.1. Per quanto concerne la patologia psichiatrica il perito, dr. med. __________, ed il __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, dr. med. __________, entrambi FMH psichiatria e psicotera-pia, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi, lo sviluppo della malattia psichiatrica e i risultati della terapia, i dati soggettivi e i dati oggettivi, hanno posto la diagnosi senza ripercussione sulla capacità di lavoro di lieve sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10: F41.2) ed hanno preso posizione sul referto del dr. med. __________ del 17 agosto 2010 che aveva concluso per un’incapacità lavorativa del 50%, ponendo ulteriori diagnosi, tutte con ripercussioni sulla capacità lavorativa (in particolare, dal lato psichiatrico: sindrome affettiva persistente [ICD-10; F34.8], sindrome somatoforme da dolore persistente [ICD-10 F45.4], sindrome ansiosa non specificata [ICD-10; F41.9]).
Essi hanno spiegato approfonditamente e senza cadere in contraddizione, per quale motivo si distanziano dalle conclusioni del dr. med. __________. Innanzitutto, per quanto concerne la diagnosi di sindrome affettiva persistente gli specialisti hanno evidenziato che “secondo l’ICD 10, nel capitolo delle sindromi affettive persistenti, fra le quali vengono menzionate anche la ciclotimia e la distimia, per quanto concerne in particolare quest’ultima si fa riferimento ad una depressione cronica del tono dell’umore, della durata di almeno 2 anni che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, media o lieve. Lo stesso dicasi per la ciclotimia. Per quanto riguarda la sindrome affettiva persistente, sempre secondo l’ICD10, si fa riferimento ad una categoria residua che comprende le sindromi affettive persistenti che non sono sufficientemente gravi o prolungate per soddisfare i criteri per la ciclotimia o la distimia. Quest’ultime due diagnosi non danno diritto ad una inabilità lavorativa e, conseguentemente, nemmeno la sindrome affettiva persistente incide in tal senso.”
A questo proposito va rammentato che secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia, non è, in quanto tale, invalidante (cfr. STF I 649/06 del 13 marzo 2007, SVR 2008 IV n° 8 pag. 23, nella quale il Tribunale federale ha sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve - pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante).
L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, nella quale, a proposito della distimia, ha precisato quanto segue:
" (...)
4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; 1488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza 1653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008 IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]). (...)"
Per quanto concerne la sindrome da dolore persistente (cfr. anche i consid. 3 e 4), i periti hanno sottolineato che in base ad un’accurata raccolta anamnestica ed all’esame obiettivo eseguito non sussiste una manifesta comorbidità psichiatrica di notevole gravità, in particolare non è presente un disturbo della personalità o una sindrome depressiva. Questo Tribunale rileva che non sono neppure presenti i criteri qualificati quali la perdita di integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato psichico consolidato senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico ad indicare allo stesso tempo l’insuccesso e la liberazione del processo risolutivo del conflitto psichico oppure l’insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell’arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (cfr. consid. 3 e 4).
Infine, circa la diagnosi di sindrome ansiosa non specificata, gli psichiatri hanno rilevato che rientra nella categoria delle sindromi i cui sintomi dell’ansia e della depressione sono presenti ma non tali da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Qualora detti sintomi fossero contemporaneamente presenti e di una gravità tale da giustificare una diagnosi individuale tale categoria non deve essere utilizzata. In concreto i periti hanno oggettivato una lieve sintomatologia mista ansioso-depressiva reattiva ai disturbi di natura somatica, non sufficientemente intensa tuttavia da giustificare una diagnosi separata di sindrome ansiosa generalizzata e di sindrome depressiva.
Gli specialisti hanno poi evidenziato che il loro esame e quello del dr. med. __________ sono sostanzialmente sovrapponibili, spiegandone i motivi, ed hanno confermato che quanto descritto dal dr. med. __________ e le diagnosi poste evidenziano un quadro clinico che da un punto di vista prettamente psichico non giustifica alcuna incapacità lavorativa. Lo stesso vale per lo status accertato al momento della perizia.
Con il ricorso l’insorgente ha prodotto un certificato del dr. med. __________ da cui emerge che un trattamento psichiatrico integrato ha avuto inizio già nel mese di agosto 2010. Lo specialista tuttavia non si confronta minimamente con la dettagliata perizia dei dr. med. __________ e __________ ma si limita in sostanza a confermare di aver attestato un’incapacità lavorativa del 50%, ribadendo per il resto le risultanze del suo referto del mese di agosto 2010.
Tale certificato, non motivato, non è tuttavia atto a sovvertire le conclusioni della perizia amministrativa, alla quale va conferita forza probatoria piena perché ha valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi, si è fondata su esami approfonditi, ha preso in considerazione tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, è stata stabilita in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) ed è chiara nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica. I dr. med. __________ e __________ hanno infatti spiegato e motivato approfonditamente perché si sono distanziati dalle conclusioni del dr. med. __________.
Va qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).
Non va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
La circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 5.3, 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
Inoltre, va evidenziato che queste conclusioni sono state confermate anche dai medici SMR, dr. med. __________, __________ e __________, quest’ultima psichiatra. In particolare, circa l’attestato del 10 gennaio 2011 del dr. med. __________, la dr.ssa __________ ha evidenziato che non contiene elementi clinici nuovi o che possano mettere in forse le conclusioni del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. IV/Bis).
A questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________, __________ ed __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008) e del Centro peritale per le assicurazioni sociali, a giusta ragione l’UAI ha concluso che l’interessato, dal punto di vista psichiatrico è totalmente abile al lavoro.
8.2. Anche per quanto concerne la patologia reumatologica, questo Tribunale non ha alcun motivo per distanziarsi dalla perizia allestita il 20 maggio 2010 dal dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e malattie reumatiche (doc. AI 27-1).
Il perito ha descritto l’anamnesi personale, sistemica, famigliare, sociale, reumatologica da terzi, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive ed ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome lombo vertebrale cronica su alterazioni degenerative multi segmentali in modo particolare a livello L4-L5 ed L5-S1, tendenza alla generalizzazione dei dolori e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di ipertensione arteriosa trattata e obesità (BMI 31,5) ed ha concluso per un’incapacità lavorativa del 30% nella precedente attività di contabile comunale, descritta come “ideale” per le sue condizioni di salute.
Al referto va conferita forza probatoria piena, poiché ha valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi, si è fondato su esami approfonditi, ha preso in considerazione tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, è stato stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) ed è chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica.
Del resto l’insorgente non ha prodotto certificati medici atti a sovvertire le convincenti conclusioni del perito.
L’attestato del 15 luglio 2010 del medico curante, dr. med. __________ (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 6: il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), si esaurisce in una critica generica alla decisione dell’UAI ed alla conferma di un’incapacità lavorativa del 50% senza tuttavia confrontarsi con il contenuto della perizia del dr. med. __________ e senza affermare, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, che vi sia stato un peggioramento dello stato di salute dal 20 maggio 2010 (doc. AI 35-5: “Ho potuto verificare che uno sgravio del lavoro del 50% ha sempre portato ad uno stato di salute abbastanza gestibile, ma che con un carico di lavoro maggiore, ben presto la situazione peggiorava”, sottolineatura del redattore).
Per quanto concerne invece lo scritto del 27 luglio 2010 del dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia al dr. med. __________, FMH neurochirurgia (doc. AI 35-6), emerge che lo specialista, che ha chiesto ad un suo collega di convocare il ricorrente per procedere con una terapia con radiofrequenza pulsata, ha confermato la presenza di dolori lombari cronici in presenza di processi degenerativi diffusi accentuati negli ultimi quattro segmenti. In particolare una recente RM ha evidenziato la presenza di artrosi faccettarie in tutti e quattro i segmenti ma più importanti in L5/S1.
Il dr. med. __________ ha inoltre evidenziato che “recentemente la situazione è ancora peggiorata con dolori lombari ora più o meno costanti. Il paziente ha ogni tanto dei cedimenti delle gambe e nell’ultima caduta ha rotto alcuni denti.”
Questo peggioramento, riscontrato, oggettivamente, per rapporto al 2005 (“Infatti un procedere chirurgico non entra in considerazione benché la situazione neuroradiologica sia decisamente molto peggiorata rispetto agli esami precedenti del 2005”, doc. AI 35-7), ed accentuatosi recentemente (cfr. paragrafo precedente) è stato preso in considerazione anche dal Dr. med. __________.
Infatti il perito, che nel corso della visita ha eseguito due radiografie alla colonna lombare e alla colonna cervicale (doc. AI 27-6), ha evidenziato che l’insorgente “afferma però come i dolori negli ultimi anni siano ulteriormente peggiorati, soprattutto a livello lombare con talvolta irradiazioni verso l’addome e parestesie che irradiano nelle gambe” (doc. AI 27-4, sottolineature del redattore; cfr. anche doc. AI 27-7:”il quale lamenta già da circa trent’anni dolori alla colonna vertebrale, principalmente a livello lombare, dolori che negli ultimi anni hanno apparentemente mostrato un ulteriore peggioramento con tendenza alla loro generalizzazione”) e che ”talvolta gli capita di sentire un cedimento della gamba dx (sarebbe per questo motivo già caduto un paio di volte)”(doc. AI 27-4, sottolineature del redattore).
Lo specialista ha inoltre esaminato approfonditamente anche la patologia presente in particolare in L5/S1 (“sottolineo comunque l’evocazione di leggeri dolori di carattere fibromialgico lungo l’intera muscolatura paravertebrale, così come ai classici tender points sul tronco ed alle quattro estremità”, doc. AI 27-5; “le radiografie della colonna lombare da me ora ripetute (le ultime risalivano al 2004) hanno confermato delle evidenti alterazioni osteocondrosiche, spondilartrosiche e spondilosiche su più livelli, in modo particolare però a livello L4-L5 ed L5-S1”, doc. AI 27-7).
In queste condizioni questo Tribunale non ha alcun motivo per distanziarsi dalla perizia del dr. med. __________, alla quale va conferito pieno valore probatorio e che i certificati medici prodotti dal ricorrente non sono riusciti a mettere in dubbio.
8.3. Infine per quanto concerne l’accenno generico, nel ricorso, alla circostanza che l’interessato soffre “pure sempre ancora dei postumi di un infortunio occorsogli il 29 ottobre 2000, da esaminare ulteriormente” (doc. I), va evidenziato quanto segue. Dagli atti emerge che il 29 ottobre 2010 alla __________ è stato segnalato un sinistro per un “caso dentale” per il quale non è tuttavia stata versata alcuna indennità giornaliera (doc. 5-1). Da parte sua il dr. med. __________, nel rapporto all’UAI del 15 febbraio 2010 non ha accennato a questo episodio nell’anamnesi (doc. AI 17-2), che pertanto non è ritenuto invalidante neppure dal medico curante.
8.4. Alla luce di tutto quanto sopra esposto e degli atti medici acquisiti e prodotti dalle parti, la richiesta di allestire un’(ulteriore) perizia va respinta.
A questo proposito va evidenziato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
9. In concreto, ritenuto che l’incapacità lavorativa del ricorrente nella sua attività lucrativa di contabile è del 30%, l’assicurato non ha diritto ad alcuna rendita.
Infatti, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Alla luce di tutto quanto esposto il ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua professione di contabile. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 30% del ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli una rendita.
In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
A questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha rammentato che:
" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”
In concreto l’insorgente nella professione di contabile è incapace al lavoro nella misura del 30%, ciò che non gli permette di avere diritto ad una rendita (cfr. anche sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011; sentenza 32.2010.69 del 9 dicembre 2010; sentenza 32.2010.197 del 15 dicembre 2010), come stabilito dall’UAI.
Ne segue che la decisione dell’amministrazione che ha respinto il diritto a prestazioni è corretta.
10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti