Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 1 settembre 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 giugno 2011 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel mese di luglio 2009 RI 1, classe 1952, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute una “(…) malattia cronica di lunga durata (…)” (doc. AI 1/1-9).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso – segnatamente i rapporti finali SMR con esame 11 febbraio 2011 a cura del dr__________ (doc. AI 27/1-7) e 20 giugno 2011 a cura del dr. __________ (doc. AI 34/1-6), nonché l’annotazione 14 marzo 2011 circa il calcolo CGR (doc. AI 28/1) – l’Ufficio AI, con decisione 30 giugno 2011, preavvisata con progetto 15 marzo 2011 (doc. AI 29/1-2), ha negato il diritto ad una rendita non raggiungendo il grado d’invalidità il minimo pensionabile (doc. AI 35/1-2).
1.3. Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto l’annulla-mento della decisione impugnata e, in via principale, l’attribu-zione del diritto ad una rendita intera, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché esperisca una perizia pluridisciplinare neurologica e cardiologica.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato, in particolare, che “(…) il SMR dell’AI – all’interno del secondo rapporto datato 20.6.2011 – ha per di più specificato quanto segue: “(…) Dopo la valutazione SMR il medico curante Dr. Med. __________ certificava in data 8.4.2011 una IL non inferiore al 70% senza indicazione di nuove patologie e/o di una evoluzione dello stato di salute. Rispetto al febbraio 2011 la valutazione medica odierna risulta essere sovrapponibile. Nessuna modificazione dello stato di salute. Nessuna nuova diagnosi documentata. Si conferma quindi una riduzione del rendimento del 30% in attività rispettosa dei limiti funzionali descritti (…)”. (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita.
L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, l’attribuzione di una rendita intera, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Nella fattispecie, l’Ufficio AI – viste le osservazioni del dr. __________, medico SMR, che, nelle annotazioni 28 gennaio e 11 febbraio 2011, ha ritenuto necessaria una “(…) convocazione dell’Assicurato per visita col sottoscritto (…)” (doc. AI 20/1) e indicato di “(…) richiedere documentazione medica sia al __________ sia alla __________ (…)” (doc. AI 22/1 – ha predisposto una visita presso il SMR (doc. AI 21/1) e chiesto la refertazione medica alla Clinica __________ sede di ____________________ e al __________ (doc. AI 23/1, 24/1, 25/1-8 e 26/1-11).
Il dr. __________ nel rapporto finale SMR con esame 11 febbraio 2011 (doc. AI 27/1-7) – osservato che “(…) l’assicurato presenta diverse co-morbidità, ma dal 2004 al 2010 non disponiamo di una refertazione medica. Nel dicembre 2010 è stato ricoverato per 2 settimane alla Clinica __________ per un ictus ischemico. L’assicurato asserisce che dal 2009 il suo medico curante è il dr. __________ (…)” (doc. AI 27/1), poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) esiti di ictus ischemico il 1.12.2010 con lieve afasia e parestesie al braccio destro residue – esiti di cardiomiopatia dilatativa di probabile origine etil-tossica con attuale FE 50% (2.12.10) – ipotireosi sostituita – ipertensione arteriosa (…)” (doc. AI 27/1) e ritenute le seguenti limitazioni funzionali “(…) carico massimo in kg senza limitazioni: kg 5 – alternanza della postura al bisogno: no – difficoltà nello svolgere lavori di precisione: si – necessità di pause supplementari: si – ulteriori limitazioni funzionali necessarie per l’integrazione professionale: attività leggera (…)” (doc. AI 27/2) – ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1 al 31 dicembre 2010 e una flessione del rendimento in un’attività adeguata del 30% dal 1. gennaio 2011. Posta una prognosi stazionaria il medico SMR ha poi espresso la seguente valutazione: “(…) concerne un 58enne, afgano, rifugiato politico in Svizzera dal 1995. Dal 2002 ha ottenuto un permesso F. Non ha mai lavorato nel nostro Paese, dapprima in quanto rifugiato, in seguito per problemi di salute. In attività leggera, la CL medico-teorica appare conservata pur con un rendimento diminuito, ricordando come l’Assicura-to non dispone delle conoscenze linguistiche dell’italiano se non in misura basilare, che non dispone di una formazione scolastica come neppure di esperienze lavorative pregresse. Da escludere attività medio pesanti a causa della dispnea che insorge allo sforzo, oltre dalle limitazioni funzionali causate dalle problematiche all’arto superiore destro. È pressoché impossibile stabile (ndr. recte: stabilire) la CL fra il 2004 e il 2009 per l’assoluta mancanza di documentazione medica (…)” (doc. AI 27/5).
L’Ufficio AI – visto il certificato medico 8 aprile 2011 nel quale il dr. __________, FMH chirurgia, poste le diagnosi note, ha concluso che “(…) tutte queste patologie sono causa di invalidità di almeno del 70% come minimo (…)” (doc. AI 30/2-3) – ha predisposto un’ulteriore visita medica presso il SMR volta a confermare o meno il precedente esame 11 febbraio 2010 del dr. __________ (doc. AI 32/1 e 33/1).
Il dr. __________, medico SMR, nel rapporto finale SMR con esame 20 giugno 2011 (doc. AI 34/1-6) – ritenuta la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) esiti di ictus ischemico (1.12.2010) con lieve afasia e parestesie residue arto superiore destro – cardiomiopatia dilatativa con FE 50% (…)” (doc. AI 34/1), confermate in parte le limitazioni funzionali descritte dal dr. __________ (cfr. i doc. AI 34/2 e 34/6 con i doc. AI 27/2 e 27/6) e posta una prognosi favorevole (doc. AI 34/3) – ha concluso: “(…) assicurato di 58 anni. In anamnesi cardiomiopatia dilatativa e ICTUS cerebrale ischemico nel dicembre 2010. Valutazione medica presso SMR in data 11.02.2011 con indicazione ad una IL 0% in attività leggera adatta ai limiti funzionali. Nessuna attività lavorativa documentata in Svizzera. Dopo la valutazione SMR il medico curante Dr. Med. __________ certificava in data 8.4.2011 una IL non inferiore al 70% senza indicazione di nuove patologie e/o di una evoluzione dello stato di salute. Rispetto al febbraio 2011 la valutazione medica odierna risulta essere sovrapponibile. Nessuna modificazione dello stato di salute. Nessuna nuova diagnosi documentata. Si conferma quindi una riduzione del rendimento del 30% in atttività rispettosa dei limiti funzionali descritti. IL giustificata dall’astenia cronica in esiti dell’evento cerebrovascolare, inoltre limitazione per sforzi medio pesanti determinata dalla cardiopatia dilatativa nota. […] Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR vengono definite sulla base della piena conoscenza dell’incarto e degli accertamenti approfonditi a disposizione (…)” (doc. AI 34/5).
L’amministrazione – viste le risultanze dei rapporti finali SMR con esame 11 febbraio e 20 giugno 2011 su enunciati e considerata l’annotazione per l’incarto 14 marzo 2011 nella quale il funzionario __________ ha concluso: “(…) dagli atti in nostro possesso risulta che l’assicurato non ha mai esercitato un’attività lavorativa in CH. Tuttavia si presuppone che, in assenza del danno alla salute, secondo i redditi statistici della TA1 categoria 4.2, l’assicurato avrebbe potuto percepire un reddito di 61'244.-- per il 2009. Nonostante il danno alla salute, l’assicurato avrebbe potuto percepire, considerando la CL 70%, un reddito di Fr. 42'870.80. Di conseguenza il grado AI è pari al 30% (…)” (doc. AI 28/1) – con decisione 30 giugno 2011 ha quindi negato all’assicurato il diritto a una rendita non raggiungendo il grado d’invalidità il minimo pensionabile (doc. AI 35/1-3).
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nella fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ che, nel rapporto finale SMR con esame 20 giugno 2011 (doc. AI 34/1-6), ha ritenuto una situazione medica sovrapponibile a quella esposta dal dr. __________ nel febbraio 2011 (cfr. il rapporto finale SMR con esame 11 febbraio 2011 sub doc. AI 27/1-7) e confermato una riduzione del rendimento del 30% in attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali descritti.
In particolare, per quanto riguarda l’aspetto cardiologico, il TCA rileva che il dr. __________, caposervizio di cardiologia del __________ e il dr. __________, medico assistente Day Hospital Cardiologico, nel rapporto 10 agosto 2004 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 25/7-8), avevano già osservato che “(…) il decorso clinico del Sig. Khan è più che soddisfacente, non presenta più sintomi di insufficienza cardiaca. Gli ormoni tiroidei liberi si sono normalizzati, il valore della TSH è in discesa. Lasciamo i controlli della tiroide ora al medico curante. Si consigliano controlli cardiologici due volte all’anno (...)” (doc. AI 25/8).
Quanto all’aspetto neurologico, il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 9 dicembre 2010 indirizzato al dr.__________ (doc. AI 26/9-11), ha osservato che “(…) al momento della mia visita, l’esame dei nervi cranici mostra un quadro compatibile con una neuropatia periferica del nervo facciale sinistro, con deficit d’innervazione, tanto sulla regione frontale orbicolare e periorale sinistra. Non ho anamnesticamente ritrovato altre stigmate tipiche della neuropatia facciale. Al vostro esame, all’entrata, avete riscontrato una paresi dell’arto superiore sinistro, per la quale, all’esame odierno, posso indicare di aver ritrovato unicamente una persistente pronazione dei Mingazzini ed una discreta bradicinesia, se comparato con il lato controlaterale. I riscontri all’esame oggettivo inducono a sospettare una paresi facciale periferica ed un’associata disfunzione dell’arto superiore sinistro, per la quale, al momento, non ho ritrovato segni o sintomi sufficienti per una precisa localizzazione della causa eziologica (…)” (doc. AI 26/10).
Il dr. __________, FMH in medicina interna e la dr.ssa __________, medico assistente in medicina interna, entrambi della Clinica __________, nel rapporto 16 dicembre 2010 concernente la degenza dal 1. al 14 dicembre 2010 (doc. AI 26/2-3), hanno poi confermato che “(…) nel corso della degenza abbiamo tuttavia assistito ad un graduale miglioramento del deficit neurologico, con solo un residuo a carico del territorio facciale (…)” (doc. AI 26/3).
L’insorgente nemmeno ha prodotto la valutazione sulla residua capacità lavorativa che si era riservato di fare con il ricorso (“(…) il ricorrente si riserva di produrre, non appena disponibile, una valutazione sulle residue capacità funzionali lavorative dell’assicurato (…)” (I)). Il TCA, alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”, deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).
Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In questo senso, la domanda di un’ulteriore perizia pluridisciplinare (cardiologica e neurologica) formulata in via subordinata con il ricorso (cfr. consid. 1.3), va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.7. Per quel che concerne la valutazione economica – ritenuto che non risulta che l’insorgente abbia mai svolto un’attività lavorativa dalla sua entrata in Svizzera nel novembre 1995 (doc. AI 3/1 e 28/1), che pertanto sia per il calcolo del reddito da valido che per quello da invalido va applicata la tabella TA1 e ritenuta la flessione del rendimento del 30% in un’attività adeguata ripettosa dei limiti funzionali descritti –, in base ad un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 e 8C_558/2008 del 17 marzo 2009), il grado d’invalidità risulta essere del 30%.
2.8. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita il grado d’invalidità non raggiungendo il minimo pensionabile (cfr. consid. 2.3).
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Va qui infatti evidenziato che – anche se dagli atti risulta essere al beneficio dell’assistenza sociale (l’Ufficio del sostegno sociale ha infatti chiesto all’Ufficio AI di accreditare sul loro conto le prestazioni che spettano all’assicurato e trasmesso la relativa dichiarazione di cessione (doc. AI 19/1 e 19/2, cfr. anche doc. AI 14/1)) e ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.) – l’assi-curato non può essere esonerato dalle spese in quanto nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni dei medici SMR non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 30 giugno 2011.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti