Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.228

 

BS

Lugano

10 gennaio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2 settembre 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1966, il 12 gennaio 2011 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di una problematica psichica (doc. AI 7).

 

                                         Esperiti degli accertamenti medici ed economici, con decisione 2 settembre 2011 (preavvisata l’8 giugno 2011) l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2011 sulla base delle seguenti motivazioni:

                                     

"  Esito degli accertamenti:

 

Dal 6.11.2009 (inizio dell’anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

 

La documentazione medico-specialistica acquisita all’incarto, ed in particolare l’esame effettuato presso il nostro Servizio medico regionale, oggettiva le seguenti percentuali d’incapacità lavorativa che fanno stato per qualsiasi attività: 100% dal 06.11.2009, 70% dal 1.09.2010, 100% dal 30.05.2011 in poi.

 

Decidiamo pertanto:

 

Dal 01.07.2011, ovvero dopo sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di prestazioni, ha diritto ad una rendita intera d’invalidità.” (Doc. 29/2).

 

                                         L’importo della rendita è stato fissato in fr. 1'371.-- mensili (doc. AI 36).

                                        

                               1.2.   Contro la succitata decisione l’assicurato è insorto dinanzi al TCA.

                                        

                                         A seguito del decreto di completazione 8 settembre 2011 del Vicepresidente del TCA, con scritto 9 settembre 2001 l’insorgente ha fatto presente di contestare l’ammontare della rendita, ritenendola molto bassa. Egli ha altresì sostenuto che il diritto alla rendita debba decorrere almeno dal ricovero (coatto) del 12 novembre 2009 presso la Clinica __________ e che il danno alla salute è insorto a seguito dell’esperienza lavorativa presso l’Associazione __________.

 

                               1.3.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, facendo riferimento alla presa di posizione 20 settembre 2011 della Cassa __________ di compensazione che ha rivisto e confermato il calcolo della prestazione dell’insorgente, ha postulato la reiezione del ricorso.  

 

                               1.4.   Il 27 settembre e 30 settembre 2011 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (X, XIV), sulla quale, su richiesta del TCA, l’Ufficio AI ha preso posizione con osservazioni 7 ottobre 2011 (XVI).

 

                               1.5.   Il TCA ha richiamato dalla Cassa __________ di compensazione, competente per la determinazione della rendita, gli atti riferiti all’assicurato (XXIII). Il 13 dicembre 2011 questo Tribunale ha impartito all’insorgente un termine per consultare gli atti richiamati e per l’inoltro di una presa di posizione (XXIV). Il 15 dicembre 2011 l’assicurato ha prodotto le proprie osservazioni (XXV).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la decorrenza della rendita intera e l’ammontare della stessa.

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329; 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Siccome nel caso in esame il diritto alla rendita è in ogni caso sorto successivamente al 1° gennaio 2008, sono di conseguenza applicabili le nuove norme dell’AI entrate in vigore con la succitata revisione legislativa.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha dritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione.

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI  prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce il presto nel momento sei mesi alla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

 

                                         A sua volta, l’art. 29 cpv. 1 LPGA stabilisce che colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all’assicuratore competente nella forma prescritto per l’assicurazione sociale interessata.

 

                               2.5.   Nella fattispecie, il ricorrente sostiene che l’inizio dell’incapacità lavorativa risale (almeno) al giorno (21 novembre 2009; cfr. rapporto 18 dicembre 2009 della __________; doc. AI 21/13) in cui è stato eseguito il ricovero (coatto) presso la CPC, evidenziando che il danno alla salute si è manifestato a seguito della vicenda lavorativa presso l’Associazione __________.

 

                                         Dagli atti di causa risulta che con rapporto 28 gennaio 2011 il dr. __________ del Servizio Psico-sociale di __________o, diagnosticata una sindrome delirante (ICD 10: F 22.0), ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 6 novembre 2009 e del 70% dal 1° settembre 2011 (doc. AI 11/3).

                                        

                                         In data 30 maggio 2011 l’assicurato è stato visto sia dal consulente in integrazione che dal dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta attivo presso il Servizio medico regionale dell’AI (SMR). Nel rapporto 6 giugno 2011 il citato sanitario,  diagnosticata una sindrome delirante persistente, ha sostanzialmente confermato la valutazione del dr. __________, ritenendo l’assicurato totalmente inabile dal 30 maggio 2011, giorno della visita (doc. AI 28).

                                     

                                         Pertanto, stante quanto sopra, l’inizio della rilevante incapacità lavorativa decorre dal mese di novembre 2009 e l’anno ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI viene a scadere nel novembre 2010. Tuttavia, come detto al considerando precedente, secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

                                         Nel caso in esame, in data 12 gennaio 2011 l’insorgente ha compilato la domanda di prestazioni (doc. AI 7), motivo per cui rettamente la nascita del diritto alla rendita è stato fissato dall’Ufficio AI al 1° luglio 2011. Va fatto presente che non è al riguardo decisiva la comunicazione per il rilevamento tempestivo ex art. 3b LAI (sul punto cfr. Müller, Das Verwaltungs-verfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 15 n. 798, p. 114 con riferimento al Messaggio sulla 5a revisione dell’AI), compilata dall’assicurato il 15 dicembre 2010 (doc. AI 1-1).

                                        

                               2.6.   L’insorgente contesta l’ammontare della rendita in quanto l’importo non è sufficiente per il suo sostentamento.

 

                                         Va qui fatto presente che con decisione 22 settembre 2011 la Cassa __________ di compensazione ha posto l’assicurato al beneficio di una prestazione complementare di mensili fr. 589.--, con effetto dal 1° luglio 2011 (doc. XVI/1).

 

                                         Occorre tuttavia esaminare le correttezza dell’ammontare della rendita AI.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008, hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.

                                        

                            2.7.1.   Periodo di contribuzione/scala di rendita.

 

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

                                                                                                                        

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

 

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha  

                                            versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                             d’assistenza (lett. c).

 

                            2.7.2.   Reddito annuo medio (RAM).

 

                                         La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

 

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

 

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

 

                                         Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

 

                                         - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia            (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                                                                                                               

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

 

                                         Giusta l’art. 29 cpv. 1 septies LAVS gli assicurati che si occupano di parenti di linea ascendente o discendente nonché di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno dell’AVS o dell’AI per grandi invalidi, con un’invalidità almeno di grado medio, e che vivono in comunione domestica con essi, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri.

 

                               2.8.   Con la decisione contestata l’Ufficio AI, e per esso la Cassa __________ di compensazione (competente per la determinazione della rendita; art. 60 cpv. 1 lett.b LAI), ha fissato      l’ammontare della rendita sulla base di un RAM (reddito annuo medio) di fr. 23'664 --, di una durata di contribuzione di 23 anni, di una scala di rendite 44 e di un grado d’invalidità del 100%, per un importo mensile di fr. 1’371.-- dal 1° luglio 2011.

                                         Nella risposta di causa, l’amministrazione ha fatto riferimento al dettagliato calcolo esposto dalla Cassa nello scritto 20 settembre 2011 (VIII), spiegando le modalità di calcolo della rendita contestata, calcolo che è stato verificato dal TCA e che va confermato.

 

                                         Nondimeno occorre rilevare che essendo l’assicurato nato il 5 dicembre 1966, il suo periodo di contribuzione inizia il 1° gennaio 1987 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) e termina il 31 dicembre 2009 (anno precedente l’inizio della rendita d’invalidità). Come risulta dai fogli di calcolo contenuti negli atti richiamati dalla Cassa (doc. XXIII), in quel periodo egli presenta una durata di contribuzione completa di 23 anni, corrispondente ad una scala di rendita massima 44.

 

                                         Per quel che concerne il RAM (reddito annuo medio), dai citati fogli di calcolo risulta che la Cassa ha rettamente considerato i redditi da attività lucrativa registrati nel conto individuale dell’assicurato, celibe e senza figli, relativi al succitato periodo di contribuzione. Le vicende legate all’esperienza lavorativa presso l’Associazione __________, oggetto di numerosi scritti da parte dell’assicurato ad autorità politiche e giudiziarie (cfr. la sentenza di questo Tribunale del 12 luglio 2010 in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, in particolare il consid. 2.5, p. 10; inc. 38.2009. 106) non sono rilevanti ai fini delle presente vertenza. Determinante è che i relativi redditi, ancorché ritenuti poco dignitosi dall’assicurato, sono stati computati nel calcolo della prestazione, così come si evince chiaramente dagli atti della Cassa richiamati d’ufficio (cfr. in particolare l’estratto del conto individuale).

                                         Siccome la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel 1987, in applicazione delle citate tabelle UFAS, il fattore di rivalutazione risulta essere 1,00. Non avendo l’assicurato avuto figli non sono stati computati accrediti per compiti educativi. L'importo rivalutato al 2010 (anno determinante) va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (23 anni). Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 23’664.--  (512’001 x 1,00 : 23 anni = 22'261, importo arrotondato al limite superiore delle tabelle UFAS).

                                         Infine, tenuto conto di un reddito anno medio di fr. 23’664.--, nonché di una scala di rendita 44, con l’ausilio delle citate tabelle UFAS sulle rendite, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di fr. 1’371.-- al mese, a decorrere dal 1° luglio 2011.

 

                                         A questo importo sono da aggiungere fr. 589.-- di prestazioni complementari, così come da decisione 22 settembre 2011 della Cassa __________ di compensazione (doc. XVI).

 

                                         Certo che con un’entrata mensile complessiva di fr. 1'960.- può risultare difficile essere finanziariamente autosufficienti. Tuttavia, non è possibile, come richiesto dall’assicurato nello scritto 15 dicembre 2011 (XXV), correggere il calcolo ed i criteri di valutazione della rendita. Oltre ad non essere conforme alla legge, ne verrebbe meno la parità di trattamento con gli altri assicurati nelle stesse condizioni finanziarie del ricorrente. A quest’ultimo rimane comunque la possibilità di rivolgersi ai servizi sociali.

 

                                         In conclusione, visto quanto sopra, la decorrenza e l’ammontare della rendita risultano corretti. Ne consegue la conferma della decisione contestata.

                                        

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie. 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie.

                                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti