Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.253

 

FS

Lugano

16 gennaio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

visto il ricorso del 20 settembre 2011 interposto da

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 agosto 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   RI 1, classe 1969, nell’ottobre 2008 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 3/1-7);

 

                                     -   con decisioni 23 agosto 2011 (doc. AI 94/1-7, 95/1-7 e 96/1-10 che sostituiscono le decisioni del 3 agosto 2010) preavvisate con progetto 25 gennaio 2011 (doc. AI 77/1-4 che annulla e sostituisce il precedente progetto di assegnazione del 12.04.2010) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2008 al 28 febbraio 2009, ad un quarto di rendita dal 1. marzo 2010 al 31 maggio 2010 e ad una rendita intera dal 1. giugno 2010 al 30 settembre 2010;

 

                                     -   con il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. __________ e l’avv. __________ della RA 1, ha chiesto l’annullamento delle decisioni del 23 agosto 2011 ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio di natura medica ed economica. Contestualmente l’insorgente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;

 

                                     -   con la risposta di causa, l’Ufficio AI, presa conoscenza della documentazione medica prodotta dal ricorrente (che è stata sottoposta all’esame del SMR), ha proposto il rinvio degli atti per l’espletamento degli accertamenti medici così come indicato dal SMR nelle annotazioni 24 ottobre 2011;

 

                                     -   con scritto 28 novembre 2011 i legali dell’insorgente, protestando ripetibili, hanno comunicato di concordare con quanto proposto dall’Ufficio AI, chiedendo tuttavia il rispetto dei diritti di partecipazione preliminari per una corretta perizia a cura del centro peritale e evidenziando che “(…) a scanso di futuri equivoci, ritengo che l’accertamento psichiatrico effettuato dal Dr. __________ debba essere completato, nonché debbano venir sciolte le contraddizioni dell’accertamento reumatologico del 27.09.2010 effettuato dal Dr. med. __________, e ribadisco la necessità di valutare globalmente e completamente i fattori di riduzione sul reddito statistico da invalido. (…)” (XII);

 

                                     -   con osservazioni 2 dicembre 2011 l’amministrazione ha rilevato che “(…) con riferimento alla pratica in oggetto, l’Ufficio AI – in primo luogo – prende atto del fatto che il ricorrente conferma la propria adesione alla proposta di rinvio atti formulata dall’amministrazione. Per quanto concerne i diritti di partecipazione preliminari per una corretta perizia a cura del centro peritale per le assicurazioni sociali, lo scrivente Ufficio – dal punto di vista prettamente procedurale – tiene a precisare che agirà nel pieno rispetto del diritto di essere sentito da parte dell’assicurato. Quanto alla patologia reumatologica di cui soffre l’assicurato, l’Ufficio AI – all’interno della risposta di causa datata 7.11.2011 – ha già sottolineato che la procedura istruttoria andrà (dapprima) completata con la richiesta dell’esame RM colonna lombare eseguito il 28.6.2011 (esame quest’ultimo che verrà poi sottoposto all’attenzione del Servizio medico regionale dell’AI). Ciò comporta che l’amministrazione, dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici, e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo progetto). L’incarto sarà quindi interamente riesaminato – a dipendenza dell’esito della nuova istruttoria – anche sotto l’aspetto economico. (…)” (XIV);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);

 

                                     -   per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007);

 

                                     -   nella fattispecie concreta, nelle annotazioni 24 ottobre 2011 il SMR (X/1), esaminata la documentazione medica prodotta con il ricorso (sub. doc. da A/1 a A/7), ha espresso la seguente valutazione: “(…) in considerazione dell’attuale rapporto del dr. __________ è possibile un peggioramento del quadro psichiatrico con necessità di rivalutazione peritale presso il centro peritale per valutare l’evoluzione dell’impedimento psichiatrico. In occasione della perizia andranno pure valutati i criteri di Förster. Dalla documentazione risulta che l’assicurato è stato sottoposto a esame RM colonna lombare il 28.6.2011. Bisogna richiedere poi il referto al medico curante.(…)” (X/1);

 

                                     -   quanto alle asserite necessità evidenziate dal ricorrente secondo cui “(…) l’accertamento psichiatrico effettuato dal Dr. __________ debba essere completato, nonché debbano venir sciolte le contraddizioni dell’accertamento reumatologico del 27.09.2010 effettuato dal Dr. med. __________ (…)” (XII), va rilevato quanto segue.

 

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto del 20 settembre 2010 (doc. AI 66/23-28), posta la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva (ICD 10 F41.2), ha concluso per un’inabilità lavorativa dal punto di vista strettamente psichiatrico del 20%. Questa valutazione non è stata contestata da nessun altro medico specialista. Anche il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella lettera 12 ottobre 2011 indirizzata alla RA 1 (doc. M), non ha contestato le conclusioni del dr. __________ e attestando che segue ambulatorialmente l’assicurato dal mese di agosto 2011, posta la diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) si è limitato ad osservare che “(…) è indubbio che rispetto alla valutazione psichiatrica del Dr. __________ di settembre 2010 lo stato psicopatologico sia peggiorato e ciò conseguentemente al perdurare dei limiti algici fisiatrici e alle ripercussioni negative sulla possibilità di rientrare nel circuito lavorativo. (…)” (doc. M). Quanto al sospetto per un binge eating disorder (BED) lo stesso non è stato evidenziato dal dr. __________ e i periti del SAM lo hanno ritenuto quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (“(…) obesità (BMI 39kg/m2), con/su: - sospetto binge eating disorder; - senza endocrinopatie evidenti (…)” (doc. AI 66/16)).

 

                                         Il dr. __________ FMH in reumatologia, nel consulto 27 settembre 2010 (doc. AI 66/29-36) posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) Sindrome cervicospondilogena prevalentemente a destra subacuta in - Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi destroconvessa cervicodorsale) - Decondizionamento muscolare. Dolori cronici al rachide toracolombare con irradiazioni negli arti inferiori in - Esiti da spinotomia L5/S1 con decompressione tramite artrotomia, emilaminectomia bilaterale, PLIF con gabbia in Composit L5/S1 e fissazione posteriore bilaterale da L4 a S1, dinamica in L4/L5, il 30.05.2008, a seguito di spondilolistesi di primo grado su spondilolisi, di L5 su S1 con ernia discale L5/S1 - Decondizionamento e sbilancio muscolare - Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi destro convessa cervicodorsale) - Obesità (…)” (doc. AI 66/33) ha concluso che “(…) in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dall’1.12.2008, ossia a distanza di circa 6 mesi dall’intervento neurochirurgico del 30.05.2008. Nella sua ultima attività principale come agente di sicurezza, l’assicurato, sempre a decorrere dall’1.12.2008, è abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100%, premesso che il mansionario lavorativo tenga pienamente conto dei limiti funzionali e di carico sopraindicati, per esempio in attività di sorveglianza con possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. (…)” (doc. AI 66/35). Questa valutazione non è stata contestata da nessun altro medico specialista. Va qui inoltre evidenziato che anche il dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel rapporto medico 6 novembre 2008 (doc. AI 7/1-5), aveva già attestato una capacità lavorativa superiore alle 4 ore giornaliere in un’attivi-tà adeguata allo stato di salute (doc. AI 7/5 punto 6.2) e nel certificato medico 4 giugno 2009, senza specificare da quando, aveva attestato che “(…) il paziente è senz’altro abile al lavoro anche a tempo pieno, ma in attività non eccessivamente pesanti e nelle quali non debba ripetutamente fare movimenti di flessione o rotazione del rachide sotto carico. (…)” (doc. AI 26/1);

 

                                     -   visto quanto sopra ritenuto che in ogni caso all’assicurato va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2008 al 28 febbraio 2009 e, viste le sequele dell’infortunio del 9 marzo 2010, almeno a un quarto di rendita dal 1. marzo 2010 al 31 maggio 2010 nonché ad una rendita intera dal 1. giugno 2010 al 30 settembre 2010 per il resto le decisioni impugnate vanno annullate e gli atti retrocessi all’Ufficio AI affinché, esperiti gli accertamenti medici indicati dal SMR nelle annotazioni 24 ottobre 2011 (accertamenti volti a stabilire l’evoluzione dell’impedimento psichiatrico e i criteri di Förster nonché a valutare la situazione somatica avuto riguardo alla RM colonna lombare del 28 giugno 2011), si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;

 

                                     -   per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente. Le censure espresse in merito dall’assicurato potranno pertanto, se del caso, essere riprodotte in un eventuale ulteriore ricorso;

 

                                     -   in esito alle nuove risultanze mediche ed economiche, l’Uf- ficio AI si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita, ritenuto che all’interessato, prima della resa di tale decisione, dovrà ex lege (art. 57a cpv. 1 LAI) essere data la facoltà di prendere posizione ed in seguito d’impugnare il nuovo provvedimento ex art. 69 cpv. 1 LAI;

 

                                     -   ne consegue l'accoglimento del ricorso;

 

                                     -   all’assicurato vincente, patrocinato dai legali della __________, sono assegnate delle ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3);

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         § Le decisioni impugnate, nella misura in cui negano il diritto a prestazioni dal marzo 2009 al febbraio 2010 e in seguito dall’ottobre 2010, sono annullate e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti medici conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente.

 

                                 2.-   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti