Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.263

 

LG/sc

Lugano

19 luglio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 settembre 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, del 1966, tipografo stampatore indipendente presso la __________, il 31 gennaio 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti per le sequele dell’infortunio del 7 giugno 1999 (doc. AI 5-1/5).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 3 gennaio 2006 ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato in quanto il danno alla salute non ha avuto un’influenza sul rendimento lavorativo (doc. AI 99-1).

 

                               1.3.   L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 ha sollevato opposizione al provvedimento dell’amministrazione (doc. AI 106-1) e con decisione su opposizione del 3 aprile 2009 l’UAI ha parzialmente accolto il gravame e rinviato gli atti all’amministrazione per una nuova valutazione economica (doc. AI 126-1).

 

                               1.4.   Esperita una nuova inchiesta per l’attività professionale indipendente (rapporto del 16 novembre 2009, doc. AI 137-1) l’UAI con decisione del 6 maggio 2010 ha respinto la richiesta di prestazioni essendo il grado d’invalidità nullo (doc. AI 146-1).

 

                               1.5.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando la valutazione economica svolta dall’amministrazione (doc. I).

 

                               1.6.   Con sentenza del 29 novembre 2010 (inc. 32.2010.160), cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni:

 

                                         “(…)

2.9. Nella fattispecie l’amministrazione non avrebbe dovuto procedere al confronto dei redditi secondo il metodo ordinario, bensì, se ritiene inesigibile il cambiamento di occupazione (cfr. consid. 2.10), applicare il metodo straordinario.

 

Il reddito da valido considerato dall’UAI risulta essere quello accertato dall’autorità fiscale tra il 1996 e il 1998 (media del periodo), quando l’assicurato svolgeva la propria attività di tipografo stampatore nella forma dell’azienda individuale, e prima dell’insorgere del danno alla salute (giugno 1999) (doc. AI 137-12).

 

Il reddito da invalido è invece stato calcolato considerando la media dei redditi nel periodo 2000-2001, dopo l’infortunio avvenuto nel 1999, e prima della costituzione della __________ avvenuta il 30 agosto 2002 (doc. AI 137-13).

 

Il confronto dei redditi svolto dall’amministrazione nella decisione impugnata non conduce tuttavia a conclusioni chiare ed affidabili sulla perdita di guadagno dell’assicurato. La cifra di affari dell’azienda, peraltro assai altalenante, è infatti influenzata da troppi fattori estranei all’invalidità come la situazione congiunturale e concorrenziale.

Inoltre i dati economici del 2001 e 2002 rientrano nel periodo di vuoto fiscale (dichiarazione 2003A) quando vi è stato il passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale. Dunque, contrariamente al 2000, il dato del 2001 non è quello tassato dall’autorità fiscale, bensì quello dichiarato.

 

Dal rapporto d’inchiesta emerge poi che RI 1 ha delegato gran parte delle attività amministrative, e soprattutto quelle contabili, al fratello __________. Inoltre, pur lavorando da solo l’insorgente fa capo alla collaborazione di uno stampatore e di un legatore (doc. AI 137-1).

Agli atti non vi sono elementi che permettano di valutare il genere e l’ampiezza del loro apporto e quanto essi possano influire sull’oscillazione dei redditi. Da una parte l’UAI sostiene che i macchinari più avanzati potrebbero essere gestiti da un semplice apprendista e non necessariamente dallo stampatore, con un ottimo rapporto costi-benefici (doc. AI 137-13), dall’altra il ricorrente ritiene che un apprendista necessita un notevole sforzo organizzativo e finanziario che viene misconosciuto dall’amministrazione (cfr. doc. I, VIII).

Secondo RI 1 l’assunzione di uno stampatore invece di un apprendista è giustificata proprio dal danno alla salute, senza il quale “avrebbe continuato l’attività di stampatore e si sarebbe limitato ad assumere un apprendista anziché un operaio” (doc AI 137-8, doc. I, VIII).

 

L’UAI rileva inoltre che “Dopo la costituzione della __________, più precisamente nella seconda metà dell’anno 2002, rispettivamente nel 2003, si hanno delle chiusure contabili della __________ fortemente negative, che hanno condizionato il guadagno complessivo del richiedente. Ciò non è tuttavia da porre in relazione al suo stato di salute, che come visto sopra, non ha di fatto inciso sulla sua capacità di guadagno negli anni successivi l'evento invalidante, e neppure si è modificato nel frattempo, ma piuttosto a ragioni di politica aziendale, di investimento in nuovi macchinari ed espansione, con l'apporto di sussidi cantonali LIM e di una relativa politica di ammortamento della sostanza particolarmente significativa”.

 

Tuttavia, l’UAI pone a confronto i redditi percepiti dall’assicurato quando svolgeva la sua attività nella forma dell’azienda individuale (anni 2000-2001), con gli utili realizzati dalla società anonima dopo la sua costituzione (nel mese di agosto 2002), compreso quanto egli percepiva sotto forma di salario dalla __________.

 

Anche in questo caso il procedere dell’amministrazione non può essere condiviso, in quanto i risultati aziendali della __________, non possono essere considerati, senza approfondimenti e differenziazioni alla stregua di un reddito dell’assicurato. Questo a prescindere dal fatto che “..il signor RI 1 riveste la figura di amministratore unico con firma individuale e (…) detentore di tutte le 250 azioni che costituiscono il capitale sociale” (doc. AI 145-1).

 

Come evidenziato dagli ispettori l’andamento societario è stato altresì condizionato dagli investimenti in nuovi macchinari, da una politica aziendale di espansione e da importanti ammortamenti, oltre che dall’apporto di sussidi cantonali LIM (doc. AI 137-12/13), i quali, sebbene l’amministrazione non li metta in relazione allo stato di salute dell’assicurato, hanno sicuramente distorto il risultato aziendale.

 

Non è possibile dunque fare affidamento sulle variazioni della cifra di affari aziendale per determinare il grado d’invalidità dell’assicurato.

 

L’UAI avrebbe dovuto procedere ad un confronto delle attività, accertando quali attività e in che misura l’assicurato potrebbe esercitarle con e senza danno alla salute. In seguito andava effettuata la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo, ottenendo così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.8.).

 

(...)

                                                                              

2.10. Prima di applicare il metodo straordinario l’Ufficio AI dovrà comunque valutare se alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.5.), si può richiedere all’assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente. Ovvero se egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile.” (doc. AI 160-19/20/21/22).

 

                               1.7.   Esperita un’inchiesta economica per l’attività professionale indipendente in data 30 marzo 2011 (doc. AI 164-1), l’UAI con decisione del 14 settembre 2011 (doc. AI 182-1), preavvisata con progetto del 5 aprile 2011 (doc. AI 165-1), ha respinto la richiesta di prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

 

                               1.8.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il diritto a un quarto di rendita AI fino al 31 marzo 2010 e una mezza rendita dal 1° aprile 2010 (doc. I).

 

                                         Il legale dell’assicurato ha contestato i dati statistici utilizzati dall’amministrazione nell’applicazione del metodo straordinario partendo dalle statistiche salariali della __________ e calcolando un grado d’invalidità del 42%, per il periodo di tempo antecedente all’infortunio del 17 aprile 2009, e del 50% per il periodo posteriore (doc. I).

 

                               1.9.   In risposta l’UAI ha confermato la propria decisione sia dal punto di vista medico, sulla base della valutazione del SMR, che da quello economico, a seguito dell’inchiesta del 30 marzo 2011 (doc. IV).

 

                             1.10.   In data 24 novembre 2011 l’assicurato, personalmente, ha preso posizione indicando un’abilità lavorativa non superiore al 50% (doc. VI+bis).

 

                                         Il doc. VI+bis è stato inviato all’UAI per eventuali osservazioni (doc. VII).

 

                             1.11.   Il TCA, in data 6 marzo 2012 e 4 maggio 2012 ha richiamato alla __________ gli atti completi riguardanti i sinistri di RI 1 (doc. VIII, XIV).

 

                             1.12.   La __________ ha prodotto, con invii del 2 aprile e del 25 maggio 2012, la documentazione riguardante l’assicurato (doc. X+bis; XV1-2 fascicoli)

 

                             1.13.   La documentazione acquisita agli atti è stata messa a disposizione delle parti per visione e osservazioni (doc. XI, XVI).

 

                             1.14.   L’UAI ha formulato le proprie osservazioni il 23 aprile 2012 e il 19 giugno 2012 (doc. XII, XVII), mentre l’avv. RA 1 ha preso posizione il 27 aprile 2012 (doc. XIII).

 

                                         I doc. XII e XVII sono stati inviati al legale dell’assicurato per conoscenza (doc. XX, XVIII), mentre il doc. XIII è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XIX).

 

 

                                         In diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

 

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

 

                                         Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

 

                                         Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

 

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

 

                               2.4.   Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

                                         I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                     

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

 

                                         Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro  (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

 

                               2.5.   Il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).

 

                                         Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

 

                                         Inoltre alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

                                         In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente. 

                                         Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

 

                                         Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.

                                         Nella STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

 

                                         Per altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

 

                               2.6.   Dal punto di vista medico, come evidenziato nella sentenza 32.2010.160 del 29 novembre 2010, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicurato è stato sottoposto nel 2004 ad una valutazione reumatologica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, che ha ritenuto RI 1 abile al lavoro nella sua attività nella misura del 50% dal 20 marzo 2000, in un’attività strettamente sedentaria inabile al 10%, mentre in attività adeguate completamente abile (doc. AI 46-6).

 

                                         Nella perizia pluridisciplinare del SAM del 20 settembre 2007, svolta in ambito LAINF, i periti hanno valutato la patologia neurologica (Dr. __________) e quella reumatologica (Dr. __________) e indicato che, tenendo conto di tutte le patologie (anche quelle extrainfortunistiche), l’assicurato è abile al lavoro al 50% in attività pesanti nell’ambito della tipografia ed abile al 100% in attività amministrative (doc. LAINF 19-15).

 

                                         A seguito dell’infortunio occorso all’assicurato il 17 aprile 2009 (doc. LAINF 23-1) con lussazione traumatica della gleno-omerale sinistra (doc. LAINF 27-1) il paziente era stato visitato dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, per conto della __________ il 10 marzo 2010, il quale aveva attestato nuovamente l’abilità al lavoro “nella misura del 50% così come prima dell’evento infortunistico del 17.4.2009, tuttavia con difficoltà maggiori nello svolgimento di determinate attività” (doc. LAINF 28-5).

 

                                         Va poi evidenziato che nell’ambito della precedente istruttoria (cfr. sentenza del 29 novembre 2010), sia l’assicurato personalmente (cfr. doc. AI 149-1) che il suo legale non hanno sollevato argomentazioni in relazione agli accertamenti medici limitandosi all’aspetto economico.

 

                                         Nelle annotazioni del 25 luglio 2011 il medico del SMR, Dr. __________, dopo aver chiesto l’aggiornamento atti all’assicuratore infortuni, ha fissato un’inabilità lavorativa del 100% dal 17 aprile 2009 e dal 10 marzo 2010 (data della visita dal Dr. __________) ripreso la precedente capacità lavorativa avendo gli accertamenti escluso una lesione del plesso brachiale (doc. AI 179-1)

 

Il TCA non ha dunque motivo per distanziarsi da queste valutazioni, che non sono del resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                               2.7.   In applicazione del metodo straordinario, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 30 marzo 2011 (doc. AI 164-1).

 

                                         Nel relativo rapporto l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

 

"  (…)

CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ – vedi allegato 1 e 2

 

Lettera dell'assicurato in data 30.04.2001:

"Prima dell'infortunio:

    ·   nella misura del 20% sull'arco della settimana lavoro direttivo

    ·   nella misura dell'80% sull'arco della settimana lavoro di produzione dipendenti stipendiati

 

Dopo il 1° infortunio:

    ·   ho dovuto assumere una persona in più, quindi 4 persone stipendiate

    ·   il mio grado di occupazione è variato a seconda del decorso dell'infortunio

    ·   Attualmente sono inabile nella misura del 50% e in questo caso tengo a sottolineare la complessità nello svolgere la mia professione in quanto i lavori da eseguire richiedono perlopiù uno stato di salute al 100%. Di conseguenza essendo un lavoro manuale che viene svolto in piedi spesso la mia condizione nello svolgere lo stesso raggiunge anche attualmente il 100%."

 

 

Esiti dell'inchiesta indipendenti:

 

PRIMA DEL DANNO:

 

Attività amministrativa:

Calcolazione preventivo: si tratta del calcolo del costo di un lavoro, presentato al cliente in forma di preventivo; la calcolazione, spiega il signor RI 1, non comporta un grande dispendio di tempo poiché il costo di ogni singolo lavoro è stato fissato in anticipo. L'attività viene svolta ancora da lui, ma in misura importante anche dal fratello __________.

Programmazione lavori: eseguita ogni volta che arriva un lavoro; ad ogni cliente corrisponde una cartella (inserita nello schedario) che riporta non solo l'incarico, ma anche a quali fasi del lavoro si è giunti. Ogni volta che arriva un ordine, l'uno e l'altro dei fratelli RI 1 scrive un cartellino con l'ordine e lo fissa al tabellone, che i dipendenti leggono tutti i giorni al loro arrivo.

Acquisizione clienti: attività che aveva importanza all'inizio, oggi meno. Al momento in cui la ditta si è costituita non era facile venire a conoscenza della loro esistenza ed occorreva acquisire clienti potenziando i contatti; ora i clienti arrivano grazie al sito internet, le pagine gialle, ma vengono anche inviati da altre tipografie (ad es. __________). Anche la partecipazione a concorsi pubblici ha un peso importante nel rapporto con gli enti (i municipi in modo particolare).

Verifica e controllo dei lavori in corso: attività che l'assicurato continua a svolgere, con e nonostante il danno.

 

Stampatore-legatore:

per un certo periodo ha svolto anche l'attività di legatore, competenze che ha dovuto acquisire dopo aver concluso la formazione.

 

 

DOPO IL DANNO:

L'assicurato dichiara di essere presente sul posto di lavoro ma non tutti i giorni ed in alcuni non rimane l'intera giornata.

Riguardo alle attività a carattere amministrativo (escluse quelle contabili di cui non ha competenze specifiche) ammette di potersene occupare tuttora anche se, nel concreto, è il fratello __________ che si occupa maggiormente dell'andamento dell'ufficio e del lavoro. Il signor RI 1 continua tuttavia ad operare una verifica dei lavori in corso e a farsi carico dei piccoli lavori di stampa, ovvero di quelli che non devono protrarsi per diverse ore (per non dover mantenere la postura eretta a lungo e fare flessioni continue). Una volta che la macchina è stata preparata con il materiale di stampa gli è possibile seguirla, ma deve chiedere l'intervento di una terza persona ogni volta che fa il carico. L'assicurato conferma che ancor oggi i compiti di carattere amministrativo non superano le 2 ore al giorno.

 

 

EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA

Si rimanda al precedente rapporto di inchiesta.

 

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

(tramite adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

 

In osservanza a quanto indicato dal TCA nella sentenza del 29 novembre scorso, al punto 2.10, ovvero "valutare se, alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno, si può richiedere all'assicurato indipendente di intraprendere un'attività dipendente ... ovvero se l'assicurato può mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in un cambiamento di professione, tenuto conto dell'età, della durata dell'attività svolta, della formazione, della tipologia dell'attività sin qui esercitata e della situazione professionale"; ritengo che il dossier debba essere sottoposto al parere del consulente in integrazione.

 

Prima di procedere in tal senso, tuttavia, osserviamo e analizziamo i seguenti fatti, tenendo conto che il danno causato dal 1° infortunio risale al giugno '99.

 

Tipografia Offset RI 1

Secondo una verifica presso la Cassa di compensazione di __________, negli anni che hanno preceduto il 1° infortunio - e che sono stati presi come dati di raffronto per il reddito da valido - l'assicurato non risulta affiliato come indipendente; nonostante ciò era titolare della Tipografia RI 1 e per questo ruolo è stato tassato. In quegli anni non risulta capitale reinvestito in azienda, né risultano, di conseguenza, interessi sul capitale.

L'affiliazione come indipendente è avvenuta nel 2000, ovvero l'anno successivo il primo infortunio.

 

__________Nell'agosto 2002 il signor RI 1 trasforma la Tipografia Offset RI 1, ditta individuale, nella __________, portando il capitale della prima nella seconda e diventandone, oltre che il proprietario dell'intero capitale azionario, anche l'amministratore unico. Nel 2003 l'Ufficio del Promovimento economico concede alla __________ un contributo di fr. 154'298.-, che vengono investiti in macchinari all'avanguardia, investimenti che contribuiranno a portare l'utile aziendale dal risultato d'esercizio negativo del 2004, ai risultati positivi e in graduale aumento degli anni successivi.

Sul sito della __________, www.__________.ch, l'azienda offre un "full service" che, come indica la home page del sito, va dalla stampa ecologica, alla grafica (progettazione grafica di immagini coordinate), alla decorazione (cartellonistica, insegne, scritte adesive), alla cartoleria (fornitura per ufficio e scuola, imballaggi) ed infine ai gadgets (penne o accendini personalizzati)

 

__________Parallelamente all'espansione della __________, viene costituita la __________, che vede __________ (fratello dell'assicurato) nel ruolo di presidente (con firma individuale a due) e l'assicurato nel ruolo di membro insieme ad altri azionisti. La costituzione della società avviene nel novembre 2009 ed ha sede a __________; nel 2010 viene aperta una succursale a __________.

 

Delegato __________

Nel corso del 2010 l'assicurato diviene il delegato della __________, "__________", in sostituzione del precedente delegato dimissionario.

 

Collaborazioni con __________

Sempre nel 2010 la __________ diviene proprietaria di 5 quote azionarie (alla stregua degli altri due azionisti) della __________ di __________, attiva dal 2007. La società offre alla clientela "una vasta gamma di prestazioni, dallo sviluppo di siti web ed applicativi alla gestione di piccole reti aziendali', come indica l'home page del sito.

 

VALUTAZIONE:

 

Analizzando gli eventi che hanno caratterizzato il percorso imprenditoriale del signor RI 1, con un tale investimento di mezzi e risorse, ritengo che non sia ragionevolmente esigibile che l'assicurato si dedichi ad altre attività e/o passi dalla condizione di indipendente a quella di dipendente.

Parimenti, sulla base del marginale 1048 CITAI, l'assicurato deve produrre tutti i cambiamenti possibili, all'interno della propria società e nell'ambito professionale e organizzativo, per migliorare la propria capacità lavorativa. Un obbligo che il signor RI 1 ha di fatto asservito, come dimostrano gli eventi descritti, adoperandosi nell'espandere e diversificare l'attività e mettendo in atto capacità non solo professionali ma, in primis, imprenditoriali.

 

Il confronto tra campi di attività, cui l'Ufficio Al è stato chiamato dal TCA allo scopo di definire l'impatto del danno sulla perdita di guadagno in assenza di fattori economici estranei, ci porta a valutare se esistono limitazioni causate dal danno nelle mansioni abitualmente svolte dall'assicurato e quali ne siano le conseguenze dirette. Un impedimento nella capacità "funzionale" di una persona che esercita un'attività lucrativa può ma non deve necessariamente comportare una perdita di guadagno del medesimo grado, poiché le attività non hanno la stessa influenza sul risultato di un'impresa

 

Nel caso dell'assicurato assistiamo ad un ampliamento imprenditoriale, che ha portato a benefici economici evidenti. Ciò a dimostrazione non solo dell'investimento, dopo l'infortunio, di risorse e mezzi (personali, professionali e, non da ultimo, finanziari), ma anche della possibilità da un lato e della capacità dall'altro dell'assicurato di trovare all'interno dell'impresa, ruoli direttivi, organizzativi, gestionali atti a consentirgli di espandere l'attività stessa. Possibilità e capacità ragionevolmente esigibili e delle quali è doveroso tener conto.

 

VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

 

Reddito da valido:

Quale il reddito da valido si prende a riferimento quello indicato nel precedente rapporto, ovvero il guadagno al lordo dei contributi per il quale l'assicurato è stato tassato nei tre anni precedenti l'insorgenza dell'infortunio, ovvero '96-'97 e '98, al quale sarà aggiunto il caro vita.

Viene pertanto confermato il dato indicato nel precedente rapporto, di fr. 61'808.- che, attualizzato al 2009 (solo dato disponibile al momento), diventa un reddito lordo di fr. 71'364.-.

 

Ritenuta la valutazione del TCA: "Nella fattispecie l'amministrazione non avrebbe dovuto procedere al confronto dei redditi secondo il metodo ordinario, bensì, se ritiene inesigibile il cambiamento di occupazione, applicare il metodo straordinario", si procede all'applicazione del metodo straordinario del confronto delle attività in merito ad entrambi gli eventi infortunistici.

 

Dopo il 1° evento infortunistico:

 

Campi di attività senza danno alla salute

 

Ponderazione e senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno

Att amministrativa

             20%

      0%

1) Sfr. 5'215

Sfr. 12'516

         Sfr. 0

Stampatore

             80%

    30%

2) Sfr. 5'456

Sfr. 52'378

Sfr.  15'713

 

 

 

3)

        Sfr.  0

         Sfr.  0

 

 

 

4)

        Sfr.  0

         Sfr.  0

 

 

 

5)

        Sfr.  0

         Sfr.  0

 

 

 

6)

        Sfr.  0

         Sfr.  0

Totale

           100%

    24%

 

Sfr. 64'894

Sfr.  15'713

 

Secondo richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2008

 

 

1)

T7S pos. 21, livello di qualificazione 4, uomini

 

 

2)

T7S pos. 10, livello di qualificazione 3, uomini

 

 

3)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

 

 

4)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

 

 

5)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

 

 

6)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

 

 

 

 

 

 

Reddito ipotetico senza invalidità

Sfr. 64'894

 

 

Reddito da invalido

Sfr. 49'180

 

 

 

Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno

 

 

Sfr. 15'713

 

 

 

Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale

 

        24%

 

 

 

 

Dopo il 2° evento infortunistico:

 

 

Campi di attività senza danno alla salute

 

Ponderazione e senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno

Att amministrativa

             20%

      0%

1) Sfr. 5'215

Sfr. 12'516

         Sfr. 0

Stampatore

             80%

    40%

2) Sfr. 5'456

Sfr. 52'378

Sfr.  20'951

 

 

 

3)

        Sfr.  0

         Sfr.  0

 

 

 

4)

        Sfr.  0

         Sfr.  0

 

 

 

5)

        Sfr.  0

         Sfr.  0

 

 

 

6)

        Sfr.  0

         Sfr.  0

Totale

           100%

    32%

 

Sfr. 64'894

Sfr.  20'951

 

 

Secondo richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2008

 

1)

T7S pos. 21, livello di qualificazione 4, uomini

 

2)

T7S pos. 10, livello di qualificazione 3, uomini

 

3)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

 

4)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

 

5)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

 

6)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

 

 

 

 

Reddito ipotetico senza invalidità

Sfr. 64'894

Reddito da invalido

Sfr. 43'943

 

Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno

 

 

Sfr. 20'951

Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale

 

        32%

 

 

 

 

PROPOSTA

 

Il confronto delle attività, sopra proposto, ha tenuto conto di entrambi gli eventi infortunistici ('99 e 2009), valutando l'impatto dei limiti funzionali per ciascuno di essi sull'attività di stampatore, attività svolta dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno. E ciò in osservanza a quanto richiesto dal Tribunale.

 

Parimenti, non si può non osservare come l'assicurato, in qualità di promotore di un progetto di espansione e diversificazione dei prodotti dell'azienda, abbia l'opportunità - e verosimilmente la capacità dati i benefici raggiunti - di ricoprire anche altri ruoli, dirigenziali, organizzativi e non da ultimo di gestione del personale, come dimostrano i risultati che la società ha ottenuto negli ultimi anni e di recente." (Doc. AI 164/5-9)

 

                                         Questo Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 30 marzo 2011 effettuata sul posto (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006).

 

                                         Per quanto riguarda, in primis, la questione, sollevata da questo Tribunale nella sentenza del 29 novembre 2010 (cfr. consid. 2.10, pag. 22) se sia ragionevolmente esigibile richiedere all’assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente, alla luce del principio generale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.5.), il TCA non ha motivi per distanziarsi dalla valutazione dell’assistente sociale.

 

                                         In considerazione degli investimenti in mezzi e risorse eseguiti da RI 1 e dal fratello __________ dal 1997 in poi (cfr. inchiesta pag. 3 e segg., doc. AI 164-3), non è infatti ragionevolmente esigibile che l'assicurato si dedichi ad un’altra professione oppure intraprenda un’attività di tipo dipendente.

 

                                         In merito al contenuto dell’inchiesta svolta non vi è motivo per scostarsi né dalla ripartizione delle mansioni, né dalla percentuale di impedimenti stabilita dall’amministrazione.

 

                                         Dall’inchiesta è emerso, in particolare, un ampliamento imprenditoriale messo in atto dall’assicurato, che ha portato a benefici economici evidenti, a dimostrazione non solo dell'investimento, dopo l'infortunio, di risorse e mezzi (personali, professionali e finanziari), “ma anche della possibilità da un lato e della capacità dall'altro dell'assicurato di trovare all'interno dell'impresa, ruoli direttivi, organizzativi, gestionali atti a consentirgli di espandere l'attività stessa. Possibilità e capacità ragionevolmente esigibili e delle quali è doveroso tener conto” (doc. AI 164-7).

 

                                         La presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).

 

                                         Non può dunque essere accolta la richiesta del ricorrente che aveva proposto un differente conteggio utilizzando le tabelle salariali __________ (__________) (cfr. doc. I).

 

                                         Il grado di invalidità del 24%, per il periodo successivo al 1° evento infortunistico del 1999, e il grado d’invalidità del 32%, dopo il secondo evento infortunistico del 2009, sono insufficienti per poter mettere l'assicurato al beneficio di una rendita di invalidità.

 

                                         A giusta ragione l’Ufficio AI ha quindi rifiutato l’erogazione di prestazioni assicurative.

 

                                         Ne consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

 

                               2.8.   L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici e amministrativi, in particolare l’allestimento di una perizia “esterna” (doc. I).

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti.

 

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’assicurato.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti