Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2011.264

 

FS/sc

Lugano

6 marzo 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 settembre 2011 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Nel mese di settembre 2008 RI 1, classe 1969, da ultimo attivo quale guida interprete per un’agenzia turistica al __________ (doc. AI 1/5 e 8/2; entrato nell’ottobre 2000 in Svizzera, l’assicurato non ha qui mai svolto alcuna attività lucrativa; cfr. doc. AI 2/1, 8/4 e 14/1), ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a motivo di malattie infettive e problemi cardiaci (doc. AI 1/1-8 e 3/1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso segnatamente la perizia pluridisciplinare 14 febbraio 2011 del SAM (doc. AI 36/1-34), il rapporto finale 2 marzo e l’annotazione 11 maggio 2011 del medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 38/1-3 e 42/1) e la valutazione 23 maggio 2011 del consulente in integrazione (doc. AI 43/1-2) l’Ufficio AI, con decisione 12 settembre 2011, preavvisata con progetto 8 luglio 2011 (doc. AI 45/1-2), ha negato sia il diritto ad una rendita, il grado d’invalidità non raggiungendo il minimo pensionabile, sia il diritto a provvedimenti professionali, il consulente in integrazione avendo concluso che l’insorgente può continuare a svolgere la propria attività abituale orientandosi nel ramo della ristorazione (doc. AI 51/1-2).

 

                               1.3.   Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1a, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito , oltre all’esonero da spese e tasse di giustizia, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di un’incapacità lavorativa superiore al 50%, in via subordinata al 40%, e di adeguati provvedimenti professionali d’integrazione e riqualifica. In via ancora più subordinata ha postulato la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per una rivalutazione e l’assunzione di una nuova perizia psichiatrica e adeguati provvedimenti professionali d’integrazio-ne e riqualifica.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI rilevato, in particolare, che “(…) per quanto concerne l’aspetto economico, nel dettagliato ed esaustivo rapporto finale del 23.05.2011 il consulente in integrazione professionale __________, tenendo conto delle risultanze mediche, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente ha concluso che “Vista la situazione si ritiene che l’assicurata (recte: assicurato) possa continuare a svolgere la propria attività abituale orientandosi nel ramo della ristorazione senza necessitare di provvedimenti professionali” (sottolineatura della scrivente). Egli non intendeva pertanto dire che l’ultima attività svolta dall’assicurato è stata nel ramo della ristorazione, ma che l’assicurato ha espresso la volontà di trovare un’occupazione in questo ramo, nel quale aveva già lavorato in precedenza. (…)” (V) ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.5.   Con scritti 4 novembre e 12 dicembre 2011 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (VII e VII/bis) e, dopo averne chiesto a due riprese la proroga del termine (IX e XII), ha comunicato che dopo “(…) essermi consultato con il medico curante e aver preso atto della grave perdita subita dal ricorrente per la scomparsa del suo partner nel gennaio di quest’anno, ritengo che i dati di cui all’incarto vadano attualizzati. Il ricorrente denota una instabilità che non lascia spazio alle conclusioni a cui è giunto l’Ufficio cantonale ticinese AI. In particolare chiedo che vengano nuovamente interpellati per pareri professionali gli specialisti: a. malattie infettive: EOC, dr. __________, __________ b. valutazione psichiatrica c. medico di famiglia: dr. __________, __________ (…)” (XIV).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                                         L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata con riconoscimento di un’incapacità lavorativa di almeno il 40% nonché di adeguati provvedimenti professionali d’inte-grazione e riqualifica e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI per una rivalutazione e l’assunzione di una nuova perizia psichiatrica.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

 

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.5.   L’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 17 agosto 2010, nelle quali la dr.ssa __________, medico SMR, ha concluso che é “(…) necessario procedere con perizia SAM come già anticipato in una precedente annotazione, per determinare diagnosi invalidanti e non, limiti funzionali, risorse e CL in attività  adeguata e abitualmente svolta (…)” (doc. AI 33/1), ha ordinato una perizia presso il Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 34/1-2).

 

                                         Dalla perizia plurisciplinare effettuata il 14 febbraio 2011 (doc. AI 36/1-34) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura infettivologica (dr.ssa __________), neurologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________.

                                         Viste le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  (…)

5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Infezione HIV stadio CDC C3 con/su:

 

   -    diagnosi giugno 1998;

   -    stato da toxoplasmosi cerebrale con residua emisindrome sensitivo-motoria facio-brachio-crurale a ds.;

   -    epilessia con crisi convulsive (1998), in trattamento con Depakine;

   -    herpes genitale, linfoadenopatia HIV correlata, condilomi acuminati perianali (trattati nel settembre 2009);

   -    lipoatrofia su terapia antiretrovirale in corso dal 1998, viremia attuale < 20 copie/ml;

   -    aderenza terapeutica episodicamente insufficiente

 

 

5.2  Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Cardiopatia valvolare post-reumatica con:

 

   -    impianto di protesi meccanica (intervento 30.11.2001 presso il __________ di __________) in posizione aortica normofunzionante;

   -    ipertrofia eccentrica del ventricolo sinistro con funzione sistolica normale;

   -    ectasia dell’aorta ascendente;

   -    RCV: tabagismo.

 

 

Episodio consumo di stupefacenti (cocaina, THC):

 

   -    astinente dal 2009;

   -    stato dopo malessere su consumo di cocaina e THC con ricovero agosto 2008;

   -    stato dopo tachicardia sopraventricolare su uso di cocaina settembre 2009.

 

Ipovitaminosi D, attualmente non sostituita.

 

Pregressa epatite B.

 

Stato dopo intervento chirurgico per emorroidi giugno 2010.

 

Tabagismo cronico.

(…)" (doc. AI 36/10-11)

 

                                         Considerati tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A. nell’attività di accompagnatore di turisti senza formazione (esercitata in __________ fino al 1997) è considerata nella misura del 70%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 36/14), il SAM ha concluso:

 

"  (…)

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano principalmente dalla patologia neurologica, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista cardiologico e psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.

 

L'A. presenta una malattia HIV stadio CDC C3 in trattamento antiretrovirale dal 1998 con buona risposta immunologica. Vi sono degli effetti collaterali della terapia antiretrovirale (gastrointestinali, astenia) ma per lavori leggeri questo non implica una limitazione della capacità lavorativa. L'infezione da HIV fu diagnosticata nel 1998, dopo che aveva presentato alcune crisi epilettiche convulsive dovute ad ascessi cerebrali multipli da toxoplasmosi. L'epilessia è da allora ben controllata con una cura a base di Depakine Chrono e l'A. non ha più presentato episodi sospetti di crisi epilettica per cui questa non costituisce attualmente una limitazione per un'eventuale attività lavorativa. È comunque prudente scegliere attività che non comportino rischi in caso di caduta o perdita di conoscenza e che non dipendano dalla guida di automezzi (anche se teoricamente l'A. potrebbe essere abile alla guida di automezzi almeno per scopi privati in questa situazione, in assenza di crisi epilettiche da oltre 10 anni). Dal punto di vista clinico è presente una lieve emisindrome sensitivo-motoria facio-brachio-crurale a destra quale residuo delle lesioni cerebrali multiple verificatesi nel 1998. Si tratta di una sintomatologia discreta ma ben documentabile all'esame clinico. Questo non comporta limitazioni maggiori per le attività quotidiane, ma potrebbe essere limitante per varie attività lavorative. In particolare il nostro consulente ritiene che l'A. non possa svolgere attività fisiche pesanti (attività ad es. nell'ambito dell'edilizia) ma anche attività che necessitino di una manualità fine intatta (ad es. l'attività di cameriere potrebbe essere in questo caso limitata). Per attività che tengano conto delle limitazioni motorie, relativamente discrete, all'emicorpo destro si può ipotizzare una limitazione massima della capacità lavorativa del 30% (l'A. potrebbe essere abile al lavoro in misura almeno del 70%). Secondo il nostro consulente, dal punto di vista neurologico, l'attività di accompagnatore di turisti, esercitata in __________ (e attività simili), è esigibile nella misura del 70%. Alla stessa conclusione, tenendo conto della sintomatologia neurologica, era pure giunta la nostra consulente Dr.ssa. med. __________.

 

Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità lavorativa globale nell'attività di accompagnatore di turisti senza formazione (esercitata in __________ fino al 1997) nella misura del 70%, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa, a partire praticamente da metà 1998 (con incapacità lavorativa totale durante le degenze dopo tale anno).

 

 

9.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Dal punto di vista medico non vi sono controindicazioni per eventuali provvedimenti di integrazione professionale: l'attività dovrebbe evitare una sollecitazione motoria eccessiva del braccio e della gamba ds. e non richiedere una manualità fine particolarmente efficiente con la mano ds. Sarebbe inoltre opportuno che l'A. non svolga attività rischiose in caso di crisi epilettica rispettivamente attività che necessitino della guida regolare di automezzi. Sulla base di quanto descritto dai nostri consulenti, in attività che tengano in considerazione le limitazioni descritte al capitolo 8, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 70%, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa, sempre a partire da metà 1998.

 

Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche possiamo fare le seguenti considerazioni:

 

     -     per gli aspetti neurologici non vi sono possibilità per migliorare lo stato di salute.

 

     -     dal punto di vista infettivologico non esistono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute. Per quanto concerne la malattia HIV la prognosi è abbastanza favorevole, a condizione che l'A. assuma regolarmente la terapia antiretrovirale e si sottoponga a controlli regolari. L'aderenza terapeutica è essenziale per scongiurare lo sviluppo di resistenze.

 

     -     dal punto di vista cardiologico si consiglia all'A. di eseguire controlli regolari cardiologici e di tenere strettamente sotto controllo i fattori di rischio cardiovascolare ed in particolar modo l'abitudine tabagica ed altre sostanze.                                Inoltre, in considerazione di un polso bradicardico e di un BAV di I grado si consiglia, a complemento d'indagine, una registrazione ECG nelle 24 ore secondo Holter. Per quanto riguarda l'anticoagulazione orale, è importante che il quick sia nel range terapeutico.

 

 

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE  a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

 

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 36/15-17)

 

                                         L’Ufficio AI viste le risultanze peritali, il rapporto finale 2 marzo e l’annotazione 11 maggio 2011 del medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 38/1-3 e 42/1) e la valutazione 23 maggio 2011 del consulente in integrazione (doc. AI 43/1-2) con decisione 12 settembre 2011 ha quindi negato all’assicu-rato il diritto a prestazioni.

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

                                         In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

                                         Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

                                         L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

                                         D'altra parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

 

                                         a livello amministrativo

                                         -  assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         -  differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         -  miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         -  rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                            --   in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                            --   alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

 

                                         a livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Il TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

                                         Giova qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

                                         In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce una capacità lavorativa del 70% sia nella sua ultima attività di accompagnatore di turisti senza formazione che in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dalla metà del 1998 con incapacità lavorativa totale durante le degenze dopo tale anno.

 

                                         La dettagliata ed approfondita valutazioni del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.

 

                                         In particolare, nonostante le due proroghe del termine concessegli per produrre nuove prove (cfr. consid. 1.5), l’insor-gente non ha prodotto alcun ulteriore certificato medico e si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che “(…) preso atto della grave perdita subita dal ricorrente per la scomparsa del suo partner nel gennaio di quest’anno, ritengo che i dati di cui all’incarto vadano attualizzati. (…)” (XIV).

 

                                         Al riguardo questo Tribunale rileva che, non avendo allegato la benché minima documentazione medica specialistica atta a suffragare la sua tesi secondo la quale egli sarebbe inabile al lavoro almeno nella misura del 40%, non vi è alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali del SAM alle quali va riconosciuta, lo si ribadisce, piena forza probatoria.

                                         In particolare, quanto alla cumulabilità delle patologie che affliggono l’assicurato al punto 3 del ricorso, senza tuttavia che alcun medico si sia espresso precisamente al riguardo, il ricorrente ha contestato “(…) la mancata accettazione dell’in-capacità lavorativa al >50%, sub. >40% per cumulo dei fattori evidenziati nella decisione impugnata, che non li considera adeguatamente (…)” (I) va qui ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; nella STFA I 606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare). Ora, i periti del SAM hanno concluso che “(…) riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l’attuale grado di capacità lavorativa globale nell’attivi-tà di accompagnatore di turisti senza formazione (esercitata in __________ fino al 1997) nella misura del 70%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa, a partire praticamente da metà 1998 (con incapacità lavorativa totale durante le degenze dopo tale anno). (…)” (doc. AI 36/15, la sottolineatura è del redattore) e questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi da tale valutazione.

 

                                         In questo senso, la domanda di essere sentito personalmente (“(…) richiesti di essere sentiti personalmente, qualora il presente non potesse essere accolto come presentato (…)” (punto 6 del ricorso sub I)) e di un’ulteriore perizia psichiatrica nonché di interpellare il dr. __________ per le malattie infettive e il dr. __________ quale medico di famiglia (cfr. consid. 1.5), vanno respinte. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Va qui inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 14 febbraio 2011 del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) e non essendo provato un peggioramento duraturo con conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di febbraio 2011 e prima del 12 settembre 2011, a ragione l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa del 70% tanto nella sua abituale quanto in un’altra attività adeguata.

 

                               2.8.   Ulteriore punto di contestazione è il mancato riconoscimento  all’insorgente del diritto a provvedimenti professionali.

 

                                         Al riguardo questo Tribunale ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 137 V 73 consid. 5.2 con riferimento a DTF 126 V 80 consid. 6) deve fare propria la valutazione del consulente in integrazione che nel rapporto 23 maggio 2011 ha concluso che “(…) vista la situazione si ritiene che l’assicurata (ndr. recte: l’assicurato) possa continuare a svolgere la propria attività abituale orientandosi nel ramo della ristorazione senza necessitare di provvedimenti professionali. (…)” (doc. AI 43/2).

 

                                         Del resto a differenza di quanto sostenuto al punto 5 del ricorso: “(…) la valutazione del consulente IP del 23 maggio 2011 sorprende, ma leggasi, è in contrasto con quanto indicato dal parere neurologico (…)” (I) va qui evidenziato che il dr. Bernasconi, nel consulto 26 ottobre 2010 (doc. AI 36/28-31), ha, in particolare, concluso che l’assicurato non può più svolgere “(…) attività che necessitano di una manualità fine intatta (ad esempio l’attività di cameriere potrebbe essere in questo caso limitata) (…)” (doc. AI 36/29) e non ha escluso tutte le attività che possono rientrare nel ramo della ristorazione.

 

                                         Ne consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                             2.10.   L’assicurato ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. consid. 1.3 e art. 3 cpv. 1 Lag.).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

 

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei periti del SAM e dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni del SAM e del SMR non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 12 settembre 2011.

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti